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Il comodato

diritto



Il comodato

(Raffaele Teti, Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, IV edizione, vol. III, p.37-48, UTET, Torino, 1988)


Il comodato, così come disciplinato dall'art. 1803 c.c., è il contratto con il quale una parte (comodante), consegna all'altra (comodatario) un cosa inconsumabile, mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determin 626i87g ato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato consiste, quindi, nel concedere la disponibilità a un terzo di un bene esattamente come la locazione,anche se quest'ultima attiene solo ai beni immobili, ma si differenzia da essa perché è gratuito: in cambio della concessione della detenzione del bene il comodante non riceve alcuna controprestazione. Ciò significa che dal comodato deriva un sacrificio economico per una sola parte, il comodante; sul comodatario gravano solo gli oneri economici connessi all'utilizzo e alla custodia della cosa.


Comodato e locazione

Qualora al comodatario venga imposto un obbligo di carattere tipicamente economico si dovrebbe qualificare il contratto non come comodato bensì come locazione. Tuttavia la dottrina da tempo considera il modo come un elemento accidentale apponibile a tutti i contratti a titolo gratuito, e quindi anche al comodato, e peraltro sono ben distinte le differenze tra comodato modale e locazione. Difatti, si discorre del primo quando la prestazione imposta al comodatario non rappresenta un corrispettivo per l'ottenimento del beneficio, ma un interesse meramente secondario del concedente; mentre si parla di locazione quando l'obbligazione assunta può essere considerata come controprestazione, cioè come ragione giustificativa dell'attribuzione.



Comodato e donazione

Secondo un opinione che non ha avuto molto seguito, il comodato può, qualora sussistano determinate circostanze (durata del rapporto, valore della cosa), determinare un vero arricchimento del beneficiario. In queste ipotesi si dovrebbe applicare la disciplina della donazione. Tale tesi non convince poiché la legge ha distinto chiaramente la donazione dal comodato per cui qualunque sia la misura del sacrificio per il concedente è inammissibile che un negozio dal contenuto tipico del comodato possa essere qualificato come donazione.


È un contratto reale

Dalla definizione di comodato,(all'art. 1803), emerge che esso è un contratto reale, un contratto, cioè, che si perfeziona con la consegna della cosa. La mera promessa di dare a comodato non è infatti vincolante; solo con l'avvenuta consegna il comodante è tenuto a far godere la cosa al comodatario per il tempo o per l'uso stabilito dall'accordo: è infatti in seguito alla consegna che l'accordo diviene idoneo a produrre effetti giuridici. Questa può effettuarsi tanto con il trapasso materiale del bene, tanto nelle forme della traditio longa manu, della traditio simbolica (consegna delle chiavi) e della traditio brevi manu, che si ha quando la cosa é già ad altro titolo nel potere del comodatario.


L'accordo sul dare o sul ricevere a comodato non è coercibile, ma ciò non significa che l'aspettativa del promissario non riceva tutela: il comportamento di chi, dopo aver promesso di dare a comodato si rifiuti di dare la cosa, deve essere valutato alla stregua del criterio generale di correttezza (art 1375 C.c.). Da ciò la possibilità che il promissorio ottenga il risarcimento dei danni, quando, in considerazione delle circostanze, abbia fatto ragionevole affidamento sulla promessa ed il rifiuto del promittente sia contrario a correttezza. Trattandosi di responsabilità precontrattuale, il risarcimento sarà limitato al cosiddetto interesse negativo, il promissario, cioè, può ottenere di essere posto in una situazione equivalente a quella che si sarebbe venuta a determinare se non avesse fatto affidamento in buona fede sulla non leale o avventata promessa.


La forma

La forma del comodato è libera; non è richiesta la forma scritta neppure nel caso di comodato di beni immobili con durata ultranovennale, forma invece prescritta quando si costituisce un diritto personale di godimento attraverso un contratto di locazione o un contratto associativo. La forma scritta può invece essere necessaria, se avente data certa, per risolvere il conflitto tra più aventi causa dallo stesso concedente.

Infatti, in virtù del 1°co. dell'art. 1380, se vi è stata concessione a più soggetti di un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito. Per il 2°co. dello stesso articolo solo nel caso in cui nessun contraente ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha titolo avente data certa anteriore. Quest'ultima regola vale anche per tutte le ipotesi nelle quali la consegna non da luogo al conseguimento del godimento come nel caso di comodato di beni immateriali.


La struttura

Per quanto riguarda la struttura del comodato, e quindi la sua qualificazione come contratto unilaterale o bilaterale, la dottrina ha formulato tutte le possibili soluzioni: contratto unilaterale con obbligazioni per il solo comodatario o per il solo comodante o contratto bilaterale.

Volendo identificare il numero e l'orientamento soggettivo delle obbligazioni nascenti dal comodato, per poi stabilire se esso sia contratto unilaterale o bilaterale, sono sufficienti alcune considerazioni. Poiché il comodato è un contratto reale, dal consenso non può nascere l'obbligo di consegnare la cosa e l'unica obbligazione che si può ipotizzare a carico del comodante è quella di far godere la cosa per il tempo e per l'uso convenuti dal contratto; solo che affermare l'esistenza di questa obbligazione significa - e sul punto esistono divergenze d'opinioni - costruire il diritto del comodatario non come diritto a struttura potestativa, ma creditizia, che richiede per essere soddisfatto, la collaborazione del comodante Per il comodatario dal contratto nasce l'obbligo di restituire la cosa e l'obbligo, strumentale all'obbligo di restituzione, di custodire e conservare la cosa.

Sulla base di questi dati è possibile configurare il comodato o come contratto unilaterale con obbligazioni per il solo comodatario o ,come sembra preferibile, come contratto bilaterale sempre però se si definisce il contratto bilaterale come il contratto con obbligazioni per entrambe le parti, obbligazioni che non necessariamente si trovano in relazione sinallagmatica.

Tuttavia, più aderente al sistema legislativo, che non ha fatto propria la distinzione tra contratti unilaterali e bilaterali così come era delineata dall'abrogato codice civile, è definire il comodato come contratto di attribuzione patrimoniale unilaterale - perché determina un' attribuzione patrimoniale solo per una parte, il comodatario - anche se con obbligazioni per entrambe le parti che non si pongano tra loro in un rapporto di corrispettività, non potendo considerare l'obbligo di restituzione in relazione sinallagmatica con l'obbligo del comodante di far godere la cosa al comodatario.


L'oggetto

Oggetto del comodato possono essere tanto le cose mobili che immobili, materiali e immateriali (per comodato di beni immateriali si fa riferimento al contratto con il quale si concede la possibilità di utilizzare l'idea per un tempo e per un uso determin 626i87g ati, perché se viene concessa la possibilità di utilizzare il risultato dell'idea ci troviamo sicuramente nell'ipotesi di comodato di cose).

Le cose mobili oggetto di comodato devono esser tali che si possa utilizzarle senza consumarle o alienarle: non sono quindi possibile oggetto di comodato né le cose consumabili né il denaro. Difatti il comodatario è tenuto a restituire al comodante l'eadem res ricevuta anche se fungibile, ed è proprio questo che distingue il comodato dal mutuo: nel primo il comodatario ha la semplice detenzione della cosa della quale non può disporre( prestito di uso); nel secondo si trasferisce la proprietà del denaro o delle cose fungibili delle quali è dato al mutuario disporre con l'obbligo di restituire, non le stesse cose ma la stessa quantità di cose (prestito di consumo).

Inoltre il comodato si distingue dal deposito perché mentre il comodatario può e deve servirsi della cosa, al depositario è precluso l'uso dell'oggetto depositato (ad es., dell'auto affidata al posteggiatore).


Diritti ed obblighi per comodatario e comodante

Quanto ai diritti propri del comodatario, questi acquista il diritto di servirsi della cosa per un tempo e per un uso determinato.

E' il contratto a stabilire l'uso della cosa che ne potrà fare il comodatario; in mancanza di determinazione contrattuale il comodatario potrà fare un uso "ordinario", conforme alla natura e alla destinazione economica del bene e deve conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia ( art. 1804 1°co.).

Tranne che non sia diversamente stabilito il comodatario potrà appropriarsi dei frutti della cosa comodata, sia per uso personale, sia per farne oggetto di alienazioni.

Essendo inoltre il comodato un contratto intuitu personae, il comodatario non può concedere a terzi il godimento della cosa senza il consenso del comodante (art.1804 2° co.), pena la risoluzione del contratto oltre all'eventuale risarcimento dei danni(art.1804 3°co.) e salvo la possibilità per il comodante di agire nei confronti del subcomodatario detentore senza titolo.

Il consenso del comodante al subcomodato deve essere espresso o comunque deve risultare inequivocabilmente da particolari circostanze, un assenso tacito. Nel subcomodato si instaura una relazione diretta tra comodante e subcomodatario per cui quest'ultimo assume direttamente nei confronti del concessionario tutti gli obblighi nascenti dal contratto.

Il diritto del comodatario di usare la cosa dura tutto il tempo determinato dal contratto o attraverso la fissazione di un termine o attraverso l'indicazione di un evento futuro ma incerto. Qualora non fosse fissato un termine, il comodato dovrà intendersi convenuto per il tempo necessario a che il comodatario possa fare della cosa l'uso stabilito dal contratto. Il termine, quindi, è implicitamente determinato ogni qualvolta venga pattuita una specifica utilizzazione della cosa. Qualora non sia stata né esplicitamente né implicitamente fissata la durata dell'uso, il comodatario dovrà restituire la cosa a richiesta del comodante(art.1810).

Il diritto del comodatario non è opponibile a terzi che vantino sulla cosa un diritto reale, tranne che essi non abbiano assunto nei confronti del comodante l'obbligo di rispettare il comodato.

Il comodatario consegue la detenzione della cosa e pertanto non è legittimato ad esperire le azioni possessorie, tranne l'azione di reintegrazione e può agire per il risarcimento dei danni derivanti da molestie di fatto provenienti da terzi.

Il comodato fa sorgere a carico del comodatario le obbligazioni di conservare e custodire la cosa finalizzate a garantire la restituzione della cosa; in caso di inadempimento di questi obblighi il comodante può richiedere l'immediata restituzione della cosa oltre all'eventuale risarcimento dei danni.

L'obbligo di conservare implica il compimento di tutte quelle attività necessarie a mantenere l'integrità del bene, mentre l'obbligazione di custodire comporta un'attività volta ad impedire che comportamenti di terzi o eventi naturali possano distruggere o danneggiare la cosa.

Nell'obbligo di conservare è compreso l'obbligo di effettuare le spese ordinarie finalizzate alla conservazione, mentre le spese straordinarie necessarie per la conservazione del bene gravano sul comodante che può decidere se effettuarle o meno. Ciò non significa che tutte le spese ordinarie gravino sul comodatario e quelle straordinarie sul comodante: il comodatario non ha diritto al rimborso per le spese sostenute per servirsi della cosa siano esse ordinarie o straordinarie; egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti,cioè quando non sia stato possibile avvisare il comodante.(art. 1808).

Nel caso di perimento o di deterioramento della cosa il comodatario è responsabile  se essa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria o se potendo salvare una delle due cose ha preferito la propria(art.1805 1°co.).

Inoltre se impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile a meno che non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito(2°co.).

Il comodatario può anche accollarsi il rischio di perimento per causa a lui non imputabile se la cosa è stata stimata al tempo del contratto(art.1806).
 

Per quanto riguardo le obbligazioni del comodante,grava su di lui l'obbligazione di permettere il godimento della cosa al comodatario per il tempo stabilito dal contratto.

Il diritto del comodatario è un diritto personale di godimento configurato come diritto a struttura potestativa e non creditizia per cui il dovere del concedente di non arrecare molestia andrebbe ricondotto al generico dovere del neminem ledere.Ma l'obbligazione di "lasciar godere" si estrinseca non solo nell'obbligo di astenersi da ogni turbativa di fatto(generico non facere) e di diritto, derivante da atti di disposizione del bene (non facere qualificato), ma anche nell'obbligo di riconsegnare la cosa nel caso in cui il comodatario ne avesse perso la disponibilità materiale e fosse in potere del comodante ripristinarla (facere),il che permette di qualificare il diritto personale di godimento spettante al comodatario come diritto a struttura creditizia.

Non grava sul comodante,come è stato già accennato,l'obbligo di effettuare riparazioni straordinarie per la conservazione e il mantenimento in efficienza della cosa in quanto il fatto che il comodatario abbia il diritto ad essere rimborsato delle spese fatte nell'interesse del comodante non significa che quest'ultimo sia tenuto ad effettuarle.

Inoltre per l'art. 1812 il comodante è tenuto al risarcimento qualora la cosa comodata abbia vizi tali da recar danno a chi se ne serve ed egli conoscendo questi vizi non ne abbia avvertito il comodatario. Secondo i principi generali il comodatario ha l'onere di provare l'esistenza del vizio,la sua idoneità a produrre il danno,il nesso di causalità tra vizio e danno,la conoscenza del vizio da parte del comodante; spetta al comodante invece dimostrare di aver dato notizia o di non essere tenuto a darla.

L'aver omesso di far conoscere al comodatario l'esistenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso,in quanto comportamento contrario a correttezza, è fonte di responsabilità. Trattandosi, però, di responsabilità precontrattuale, il comodante sarà tenuto risarcire solo il cosiddetto interesse negativo,cioè i danni effettivamente sofferti dal comodatario per aver fatto affidamento sulla possibilità concessagli di usare la cosa. Il comodante sarà responsabile,sempre nei limiti dell'interesse negativo, anche nell'ipotesi di molestie provenienti da terzi che vantino diritti sulla cosa se non ha portato a conoscenza del comodatario il rischio dell'evizione. Nel caso in cui l'evizione sia conseguente ad un atto di disposizione effettuato dal comodante dopo la stipulazione del comodato,il comodatario risponderà a titolo di colpa di tutti i danni,quindi anche di quelli dovuti alla mancata utilizzazione del bene,trattandosi stavolta di responsabilità contrattuale.


Estinzione del comodato

Il comodato si estingue anzitutto per il decorso del termine o, in mancanza di termine, per il compimento dell'uso determinato dal contratto. Si determina automaticamente l'estinzione del rapporto anche nelle ipotesi di perimento della cosa o di impossibilità, da qualunque causa determinata, di realizzare l'uso per il quale fu concesso il bene.

Il comodato si estingue ancora per recesso del comodante o del comodatario che, ponendo fine al rapporto, rende esigibile la restituzione immediata. I casi nei quali è consentito al comodante recedere sono:

inadempimento del comodatario degli obblighi scaturenti dal contratto di custodia e conservazione della cosa, di non fare della cosa un uso diverso da quello stabilito dal contratto, di non concedere a terzi il godimento della cosa senza esservi autorizzato.

Se dall'inadempimento è derivato un danno, il comodatario è tenuto al risarcimento (1804 3° co.), tranne che non provi che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.

morte del comodatario.

Essendo il comodato un contratto intuitu personae il comodante in caso di morte del comodante, può infatti esigere dagli eredi la restituzione immediata della cosa, ancorché sia stato convenuto un termine (art. 1811).

un urgente ed impreveduto bisogno del comodante della cosa in pendenza del termine o prima che il comodatario abbia fatto della cosa l'uso pattuito.

Deve essere un bisogno imprevisto e serio.

quando il contratto è stato stipulato senza determinazione, esplicita o implicita, del termine.

In seguito all'esercizio della facoltà di recesso da parte del comodante, il comodatario deve restituire la cosa "immediatamente"; si concede comunque al comodatario in virtù del principio della correttezza, di poter usufruire di un breve termine qualora la restituzione immediata possa procurargli un grave danno.

Il comodato si estingue, come già detto, per dichiarazione di recesso del comodatario che, poiché il comodato è un contratto nell'esclusivo interesse del concessionario, in qualsiasi momento può esprimere la propria volontà di non voler più utilizzare la cosa.

Naturalmente il comodante può rifiutare la restituzione anticipata della cosa se questa può procurargli un danno.

Una volta che il comodato si è estinto sul comodatario grava l'obbligo di restituire la cosa. La cosa va restituita così com'era con gli accessori ed i frutti, salvo che non spettassero al comodatario ed in questa ipotesi andranno comunque restituiti i frutti maturati dopo l'estinzione.






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