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IL COMPORTAMENTO DEL DEBITORE

diritto



IL COMPORTAMENTO DEL DEBITORE

Il comportamento a cui il debitore è giuridicamente vincolato consiste nell'attuazione del contenuto dell'obbligo, ossia nell'esatta esecuzione della prestazione dovuta. Le modalità del comportamento dovuto non sono sempre vincolate in maniera integrale, ma possono essere rimesse, almeno in parte, alla discrezionalità del debitore. Un distinto approfondimento sistematico può essere rivolto infine a quelle prestazioni di fare in cui il contenuto stesso dell'attività dovuta presuppone un massimo di discrezionalità, poiché si tratta di tipiche attività di amministrazione. Un significato maggiormente selettivo è attribuito dal legislatore alla nozione di pagamento, che è prevalentemente usata per designare le obbligazioni di consegnare, tra le quali si sa che hanno un ruolo nettamente prioritario le obbligazioni pecuniarie. La tendenza a qualificare l'adempimento, nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato, in maniera unitaria potrebbe eludere l'ampia articolazione strutturale che il fenomeno può assumere in funzione del titolo o dell'oggetto stesso dell'obbligazione. Nel passato si aveva in mente il modello del pagamento da cui dipendeva l'effetto traslativo della proprietà delle cose. Il primato concettuale delle obbligazioni di dare evocava l'immagine di un contratto tra il debitore e il creditore diretto al duplice effetto di estinguere l'obbligazione e di trasferire la proprietà delle cose date in pagamento. In tempi successivi il declino delle obbligazioni di dare ha relegato in secondo piano il problema dell'autonoma efficacia traslativa del pagamento. Tra le due teorie estreme o opposte, secondo cui l'adempimento sempre si configurerebbe come un contratto ovvero come un semplice fatto rilevante nella sua materialità, la più aderente alla varia struttura degli adempimenti evita di conseguenza qualsiasi qualificazione dogmatica di carattere generale e onnicomprensivo. Non è escluso che l'adempimento si configuri come un fenomeno giuridico qualificato dall'intento del debitore, quando un tale intento assuma rilievo in relazione alle modalità, all'oggetto ovvero agli effetti dell'attuazione del rapporto obbligatorio. L'opportunità di un'analisi che approfondisca separatamente la struttura delle varie categorie di ipotesi deve comunque tener conto della disposizione generale dettata in materia di pagamento dell'incapace legale (1191). La norma esclude che il debitore possa imputare il pagamento a causa della sua incapacità legale di agire. L'irrilevanza del difetto di capacità legale non impedisce che si possa prospettare una tutela del debitore in quelle ipotesi che alterino in maniera antigiuridica la libertà dell'autore del pagamento (ad es. la violenza morale).



Sembra evidente infine che la norma dell'art. 1191 non possa applicarsi nei casi in cui il comportamento del  debitore palesi un intento ulteriore rispetto all'estinzione dell'obbligo e una tale manifestazione si ponga come un requisito i 454f56e nerente alla struttura stessa della prestazione considerata nella sua specificità .

L'INTERESSE ALLA LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO

La letteratura giuridica ha fatto riferimento all'esistenza di peculiari diritti che accompagnerebbero l'obbligazione nella fase di adempimento. Il diritto del debitore a liberarsi dall'obbligo troverebbe un fondamento nella disciplina già descritta con riguardo alla mora del creditore. Un'applicazione speciale si avrebbe nel caso di diritto a liberarsi mediante adempimento, che sarebbe desumibile dalla disciplina della remissione del debito e in particolare dalla facoltà del debitore di rifiutare la liberazione offertagli per grazia dal creditore. Ove il creditore, insistendo senza giusto motivo nella rinuncia, si rifiutasse di ricevere la prestazione, si ricadrebbe nella situazione precedente: il debitore potrebbe liberarsi con ricorso al procedimento previsto nella sede della mora del creditore. Alcuni comportamenti residuali assumono rilievo all'atto dell'estinzione dell'obbligo. Tali sono i diritti del debitore e i corrispondenti obblighi del creditore al rilascio della quietanza e alla liberazione dalle garanzie. Sempre in funzione dell'accessorietà delle spese rispetto ai residui del pagamento sono posti a carico del debitore gli importi relativi alla registrazione della quietanza e alla cancellazione dell'ipoteca.

L'ADEMPIMENTO E L'INADEMPIMENTO

Il comportamento del debitore è conforme al contenuto e all'oggetto che la prestazione dovuta se è possibile accertare che l'esecuzione è per qualità e per quantità in tutto corrispondente all'obbligo. Occorre anche che siano rispettate le modalità di tempo e di luogo. Si è visto che la diligenza è testualmente riferita all'adempimento. Anche alla correttezza e alla buona fede oggettiva si è fatto riferimento in via preliminare. Il comportamento diligente si distingue chiaramente dal comportamento corretto. Il primo si modella sul contenuto della prestazione dovuta. Il secondo si lega soprattutto al fine di una ricostruzione completa della sfera dei contegni che possono farsi rientrare nell'area dell'obbligazione.

LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA. RESPONSABILITA' E LIBERAZIONE DEL DEBITORE

Nella materia dell'adempimento e della responsabilità per inadempimento il problema più discusso ha per oggetto il coordinamento tra la disposizione che impone al debitore di usare la diligenza del buon padre di famigli e l'altra che gli impone di risarcire il danno da inadempimento. Dalla seconda delle due fondamentali disposizioni richiamate si deduce che il debitore è tenuto ad adempiere fino al limite della possibilità: il debitore, che si è diligentemente adoperato fino a quel limite, non è imputabile del mancato adempimento. La determinazione della nozione di impossibilità deve farsi sulla base di valutazioni non strettamente naturalistiche. Chi afferma che la prestazione si identifica con il risultato dovuto accoglie, in maniera coerente, una nozione assoluta di impossibilità, tale da coincidere tendenzialmente con l'impossibilità materiale di conseguire il risultato con qualsiasi mezzo conosciuto. Diverso è l'orientamento di pensiero di chi reputa che nel contenuto della prestazione rientrino sia il risultato che soddisfa l'interesse del creditore sia i mezzi necessari per attuarlo.

La valutazione dell'interprete non prende come diretto punto di riferimento lo sforzo del debitore ma piuttosto l'adozione delle misure oggettive che sono individuabili con riguardo al contenuto dell'obbligazione e che possono a seconda dei casi incidere o non incidere sulla persona del debitore. L'impossibilità sopravvenuta non imputabile è liberatoria, dunque, quando sia: relativa e oggettiva (oggettivamente valutabile). L'impossibilità è relativa poiché al debitore sono imposti tutti quei mezzi che rientrano nel contenuto dell'obbligazione. L'impossibilità è oggettiva, se con tale espressione, d'altro canto, si intenda escludere che abbiano rilievo le normali difficoltà in cui il debitore personalmente si trovi e il generico sforzo compiuto. Occorre chiarire che la nozione di impossibilità oggettiva si riferisce al metro di valutazione impiegato ma non presuppone che la causa impeditiva sia necessariamente estranea alla persona del debitore. Una prestazione impedita in termini relativi e oggettivi è pur sempre una prestazione non eseguibile nel senso precettivo che è proprio del diritto, ossia nel senso della non doverosità dell'impiego di mezzi anormali, che pure consentirebbero di giungere al risultato dedotto in obbligazione. La sfera delle misure strumentali che il debitore è tenuto a prendere non sempre è predeterminabile con pienezza in astratto, ma ha comunque un limite: non può andare oltre quel che deve considerarsi giuridicamente imposto secondo un'interpretazione di buona fede (1366) del titolo e del contenuto della prestazione. Alcuni problemi ricorrenti (esemplare il caso dello sciopero quale pretesa impossibilità non imputabile di adempiere le obbligazioni assunte dall'imprenditore verso terzi) non ricevono del resto soluzioni rigidamente precostituite, ma sono affidati all'indagine del giudice di merito. Certo è che se si deve evitare l'equivoco di porre sullo stesso piano la valutazione relativa dell'impossibilità e la constatazione di una mera difficoltà ad adempiere. Qualche perplessità sulla netta discriminazione tra impossibilità e difficoltà parrebbe giustificata, se si proceda alla comparazione con il sistema tedesco, che non si limita a prevedere la liberazione del debitore a causa dell'impossibilità di adempiere, ma espressamente equipara l'impossibilità del debitore all'impossibilità. Farebbero eccezione soltanto le obbligazioni di genere, poiché si prevede espressamente che l'impotenza del debitore non sia liberatoria, finché permanga la possibilità della prestazione. Con attenta analisi storica è stato dimostrato tuttavia che il legislatore tedesco si riferiva alla perdita della cosa di specie e in particolare all'incertezza assoluta circa l'esistenza attuale della cosa, pur avendo il debitore sperimentato tutte le possibilità di recupero.



Il coordinamento tra la nozione di impossibilità liberatoria (1218), alla quale si è fin qui accennato, e la norma che impone al debitore di usare la diligenza del buon padre di famiglia nell'adempiere l'obbligazione non presenta difficoltà, ove si affermi che, nel senso richiesto dalla legge, il debitore sia diligente soltanto se fa quanto è possibile per adempiere e per opporsi agli eventuali fatti impeditivi, in maniera conforme al contenuto dell'obbligazione, ossia secondo quella valutazione relativa e oggettivamente apprezzabile. Tra l'art. 1218 e l'art. 1176 è una sfasatura logica se si reputi che il debitore sia tenuto alla regola della diligenza sulla base di un giudizio soggettivistico; e vi è anche incoerenza se la diligenza sia bensì apprezzata oggettivamente, ma secondo criteri statistici di mediocrità. Le ragioni che depongono a favore della prima interpretazione sono intuitive: le nozioni di diligenza e di impossibilità si traggono dal complesso delle norme del sistema; l'una e l'altra si pongono in rapporto con i comportamenti oggettivamente richiesti dal titolo e dalla natura della prestazione. La necessità di procedere a un'integrazione tra l'art. 1176 e l'art. 1218 trova un punto di riferimento testuale nella nozione di causa non imputabile dell'impossibilità di adempiere. Il code civil è dominato dalla contraddizione tra l'art. 1147, ove si legge che il debitore per evitare la condanna è tenuto a provare che l'inadempimento o il ritardo deriva da una causa estranea a lui non imputabile e l'art. 1137, ove si prevede che colui che è tenuto a custodire una cosa è responsabile se non ha agito come un buon padre di famiglia, sicché spetterebbe al creditore di provare che il debitore non è stato diligente nella custodia. L'integrazione tra l'art. 1176 e l'art. 1218 potrebbe essere insufficiente a colmare l'asserita sfasatura soltanto se si muova dal presupposto che nel richiedere la diligenza nell'adempimento il legislatore avrebbe autorizzato l'illazione che il comportamento dovuto si esaurisca nello sforzo di essere diligente. L'idea dell'antinomia si basa, sul presupposto che l'attività imposta al debitore non possa essere spinta fino al limite dell'impossibilità della prestazione senza contraddire la nozione stessa di diligenza dovuta, intesa come misura soggettiva di sforzo in senso volontaristico. Su di un punto il consenso sembra comunque unanime: al fine di liberarsi dalla responsabilità, mai il debitore può invocare la diligenza isolatamente presa e intesa in quel senso, soggettivo e volontaristico, che sarebbe, a detta di molti, anche l'unico compatibile con l'art. 1176 così da suggerire l'impressione di un'insanabile contraddizione interna al sistema. Tra le opinioni che assegnano all'art. 1218 una diversa sfera di operatività rispetto all'art. 1176 si segnala la tendenza a restringere l'applicazione della prima disposizione alle obbligazioni di consegnare una cosa certa e determinata e a riferire la seconda esclusivamente alle obbligazioni di fare. La tendenza a frammentare il sistema della responsabilità contrattuale non si è fermata; e ha seguito soprattutto tre vie: l'una, più tradizionale, isola dal contesto più ampio le obbligazioni di genere; l'altra di origine francese sviluppa il dualismo tra le prestazioni di mezzi e di risultato, articolando la dicotomia fondamentale in una fitta rete di sotto-ipotesi; la terza, infine, ammette una pluralità di possibili approcci, ma poi ricerca nel contesto economico delle attività effettive di soggetti, con particolare attenzione alle imprese, nuove direttive. Alcuni rilievi sono opportuni riguardo alla linea di pensiero che valuta in termini rigidamente oggettivi le obbligazioni di genere e le obbligazioni di somme di denaro. Occorre riesaminare senza pregiudizi il senso del noto brocardo genus numquam perit. Necessaria è l'analisi del contenuto del rapporto. Deve distinguersi in particolare tra le seguenti ipotesi: il debitore deve procurarsi le merci sul mercato; deve ricorrere alla sua stessa provvista; deve produrre le cose con la sua organizzazione. La responsabilità si commisura anche in questi casi al contenuto della prestazione. Nelle obbligazioni di somme di denaro, il denaro è preso in considerazione come simbolo materiale dell'unità ideale di misura degli scambi; e come tale è, di fatto, in termini giuridici un oggetto sempre possibile, sicché il debitore, in linea di principio, non può limitarsi a invocare le difficoltà connesse alle sue condizioni di penuria finanziaria. Eppure non può escludersi una valutazione, anche in tal caso, dell'esigibilità della pretesa del creditore, soprattutto in relazione all'inesattezza dell'adempimento. All'attività e alla posizione del debitore fa invece riferimento il criterio che suggerisce di valutare con un metro autonomo e realistico le prestazioni delle imprese. Quando il debitore si avvale di una propria organizzazione di mezzi materiali e di lavori dipendenti, inserita in una rete di rapporti con i fornitori e con ausiliari di vari genere, i quali pure cooperano, più o meno direttamente, a produrre il risultato atteso dal creditore non vi è dubbio che le responsabilità dei singoli siano occultate o che gli esiti negativi dipendano dalle disfunzioni organizzative piuttosto che dalla negligenza di singoli esecutori materiali. Si è affermato che l'impresa risponde dell'inadempimento dovuto a disfunzioni imputabili alla cattiva organizzazione aziendale concepita in senso ampio e risponde già nelle fasi preparatorie; che l'esonero da responsabilità sempre esige la prova di uno specifico fatto che ha reso impossibile l'adempimento per cause estranee alla sfera di controllo e di pianificazione del debitore. Da singoli enunciati testuali sono state invece tratte le regole speciali di responsabilità che si reputa siano applicabili: al vettore nel trasporto di cose (1693); agli albergatori per le cose che sono state consegnate loro in custodia (1785); ai magazzini generali per la conservazione delle merci depositate (1787); alle banche per il servizio delle cassette di sicurezza (1839). Sono tutte ipotesi in cui il legislatore ha fatto riferimento espresso al caso fortuito quale oggetto della prova liberatoria del debitore. E si è affermato che per tali ipotesi soltanto sarebbe escluso un rinvio all'art. 1176, quale regola che vale a integrare il criterio di imputazione della responsabilità, poiché viene in considerazione un altro criterio di imputazione corrispondente alla nozione oggettiva di caso fortuito. L'evidenza e la gravità del fortuito mai devono indurre, comunque, a trascurare l'analisi relativa alla precisa determinazione dell'attività a cui le imprese sono tenute secondo la natura del servizio. Nel caso dell'alluvione di Firenze del 1966 i giudici di legittimità esonerarono da responsabilità le imprese tenute alla custodia delle cassette di sicurezza; ma trascurarono di considerare: le cassette erano custodite negli scantinati; che la custodia dei valori in compartimenti a tenuta stagna poteva rientrare nelle misure imposte a quel tipo di imprese.



La necessità che il debitore, al fine di esonerarsi dalla responsabilità per l'inadempimento o per il ritardo, debba fornire la prova che la mancata o non esatta esecuzione della prestazione dovuta è stata determinata da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1218). Gli interpreti del codice napoleonico tuttora identificano la nostra causa non imputabile con la causa estranea; e la causa estranea, a sua volta coincide con le antiche nozioni del caso fortuito e della forza maggiore. Nell'ordinamento italiano vigente, invece, il rapporto tra la nozione di causa non imputabile e i concetti di caso fortuito e di forza maggiore ha perso rilievo, almeno con riguardo alla parte generale della disciplina delle obbligazioni, poiché le disposizioni del codice del 1865, che corrispondevano alle regole del codice napoleonico, sono state sostituite dall'unico riferimento alla causa non imputabile (1218). Se si guarda alle argomentazioni dei giudici, le antiche formule, ancora utili sul piano sintomatico e tipologico, potrebbero prestarsi tuttavia a taluni equivoci, ove siano irrigidite in maniera arbitraria. Una conferma è offerta dall'esperienza francese, poiché gli interpreti, in quel caso giustificati dalla presenza del dato testuale, spesso ci cimentiamo in distinzioni dal segno quanto mai incerto. Si legge che il caso fortuito sarebbe un evento bensì non inerente alla persona del debitore ma pur sempre tale da prodursi dall'interno della sua sfera di attività o della sua impresa; la forza maggiore sarebbe del tutto esterna. Più nota e meno labile è la distinzione che fa leva: sul carattere imprevedibile e inevitabile dell'evento; sull'ostacolo assolutamente irresistibile. Inondazione: ci sono dei debitori da cui ci si può aspettare l'impiego di efficienti dispositivi di prevenzione e di salvaguardia e altri debitori, rispetto ai quali una tale pretesa può avere un fondamento, se sia giustificata dal contenuto del rapporto e della professionalità dei soggetti vincolati. Soltanto alla luce di tali valutazioni, adeguate al contenuto dell'obbligo, è possibile fare un uso non generico delle formule del caso fortuito e della forza maggiore, con i corollari che ne derivano quando si proceda, in base all'art. 1218, alla determinazione della causa non imputabile dell'impossibilità di adempiere. A differenza dell'onere della prova imposto al debitore, l'onere imposto al creditore non è disciplinato in maniera specifica: in tal caso quindi il problema non si appunta sul significato della possibilità derivante da causa non imputabile, ma sul collegamento con disposizione di carattere generale, poiché si tratta di chiarire in via preliminare se trovi qui conferma la regola fondamentale (2697), ovvero si abbia una deroga alla disposizione sul riparto della prova tra l'attore e il convenuto. E' chiaro allora che è importante precisare, non tanto se vi sia un'inversione nell'onere della prova che fa carico rispettivamente al debitore e al creditore, quanto piuttosto se vi siano limitazioni nell'assunzione della prova ovvero se anche in questa materia valgano le regole generali sui mezzi di prova esperibili. Com'è noto, prevale difatti l'opinione secondo cui il debitore sarebbe sempre tenuto a indicare un fatto impeditivo specifico e a dimostrare che un tale evento non gli è imputabile; e si esclude di conseguenza, che il debitore, in presenza di una causa ignota, possa anche liberarsi, per quanto talvolta una simile prova possa essere ben più gravosa, dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a conseguire il risultato utile che è oggetto del credito. Ma soprattutto sul versante della prova del creditore la questione sembra molto importante: poiché occorre giustificare quelle ipotesi in cui il creditore abbia l'onere di provare che la prestazione posta in essere presenti i caratteri dell'inesattezza; e quest'ultima possa essere accertata soltanto in base alla dimostrazione che l'attività fu negligente o inesperta. Sembra difatti che il creditore sia allora tenuto a provare la negligenza o l'imperizia. Sembra difatti che il creditore sia allora tenuto a provare la negligenza o l'imperizia del debitore. Una simile inferenza non sarebbe di certo autorizzata sulla base dell'accezione volontaristica della diligenza. Ma ben diverso è il caso in cui il debitore abbia adottato tutte le misure richieste dal contenuto dell'obbligo, fino al limite di quella possibilità, relativa o oggettiva, di cui si è detto. Se il risultato è mancato il fatto impeditivo è provato, poiché immanente alla vicenda considerata; e difatti si suole dire a ragione che rarissimi sono nella pratica i casi in cui la causa impeditiva potrà ancora risultare ignota. Talvolta la giurisprudenza sembra incline ha difendere il principio che il debitore possa liberarsi ove provi di aver adottato tutti i comportamenti che erano richiesti dal titolo e quindi al contenuto del rapporto: in tal modo sarebbe necessariamente provata anche la causa sopravvenuta non imputabile. Si noti tuttavia che le massime favorevoli a una maggiore elasticità nell'applicazione della prova liberatoria sono invocate in maniera talvolta assai opinabile. Nella materia delle inadempienze dei datori di lavoro agli obblighi a contrarre nei confronti di alcune categorie di lavoratori subordinati. Nel caso del datore che aveva rifiutato di assumere un lavoratore invalido, per l'erronea convinzione che non esistesse la presunta invalidità, i giudici hanno ravvisato gli estremi della non imputabilità dell'inadempimento all'obbligo di stipulare il contratto. La prova liberatoria non si sostanzia esclusivamente in quella positiva del caso fortuito o della forza maggiore, ma può considerarsi raggiunta ogni qual volta il debitore provi che l'esatto adempimento è mancato nonostante egli abbia seguito le regole dell'ordinaria diligenza. Quanto al creditore, il chiarimento sulla prova posta a suo carico, quando l'inadempimento assuma la veste di una difettosa esecuzione della prestazione alla stregua di una valutazione di diligenza e di perizia, risulta determinante ai fini di eliminare taluni equivoci che si perpetuano con riguardo alle formule le quali fanno leva sui mezzi e sul risultato, non senza ulteriori ripartizioni intermedie. Vi sono delle prestazioni in cui la delimitazione e la determinazione dell'oggetto dell'obbligo, che sempre è questione preliminare a ogni altra valutazione, presenta un carattere più complesso e più incerto. Ma, una, volta delimitata l'area che non può reputarsi ricompresa nel vincolo obbligatorio, resta pur sempre aperto il problema di una precisa determinazione dell'esatto adempimento; e a tal fine sono indispensabili i riferimenti alle regole di diligenza di perizia, oggettivamente intese, poiché queste soltanto sono in ultima analisi decisive al fine di affermare che la cura, la consulenza, la progettazione sono state buone. Vi è soltanto un modo quindi di contrapporre le prestazioni di mezzi e le prestazioni di risultato. La distinzione potrebbe assumere rilievo non tanto con riguardo alla diversità dell'oggetto quanto sul piano stesso delle cause di esonero dalla responsabilità, qualora si dimostrasse che tutte le prestazioni di mezzi, ma soltanto queste, comportano che al debitore non sia mai addossato il rischio della causa impeditiva ignota, sicché sempre il soggetto obbligato potrebbe in quei casi liberarsi non soltanto fornendo la dimostrazione che vi fu uno specifico fatto non dovuto a sua colpa che non gli rese possibile di evitare l'inesatto adempimento ma anche con la prova di aver adottato tutte le misure richieste dal contenuto dell'obbligo e imposte dalle regole della diligenza e della perizia professionali.



LA BUONA FEDE OGGETTIVA: INESEGUIBILITA' E INESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE

Il caso della prestazione non eseguibile deve essere ancora posto a confronto con il caso della prestazione eseguibile ma non esigibile. Il debitore è sempre tenuto contrattualmente al compimento dell'attività strumentale al conseguimento del risultato dedotto nell'obbligazione. La valutazione della possibilità di conseguire il risultato è in rapporto con i mezzi idonei a conseguirlo: se il debitore si è attenuto alle attività a cui era contrattualmente vincolato, non sono dovute prestazioni ulteriori. La prestazione non eseguibile, ancorché non sia impossibile in assoluto, è pur sempre una prestazione non dovuta. Al concetto di inesigibilità si fa riferimento quasi in funzione di correttivo della nozione dell'impossibilità: si esclude che il creditore, in base alla regola della correttezza e della buona fede oggettiva, possa pretendere dal debitore un impegno oltre modo gravoso, in presenza di circostanze che rendono difficoltosa, in misura eccezionale o smisurata, l'esecuzione della prestazione. Le esemplificazioni di scuola rappresentano i casi del cantante che all'ultimo momento disdice il recital cui è impegnato per accorrere al capezzale del figlio gravemente infermo o del prestatore di lavoro che si assenta senza permesso perché colpito da grave lutto familiare. Nella giurisprudenza è stata ultimamente ricordata la casistica in materia d'inadempimento degli inquilini durante l'occupazione tedesca. In base alla valutazione comparativa degli interessi si è accennato alla possibilità che inesigibile possa perfino essere una prestazione pecuniaria, la quale è indistruttibile e sottratta alla valutazione in termini di impossibilità. L'ampia considerazione del problema dipende dal fatto che la questione della rilevanza della buona fede oggettiva è generalmente posta in rapporto con l'intera questione dell'incidenza che i fatti successivi alla conclusione del contratto possono avere sull'equilibrio delle prestazioni corrispettive, così da giustificare una pronuncia di scioglimento del vincolo: si tratta quindi di un argomento che, sebbene inevitabilmente riverberi i suoi effetti sulla sorte delle singole obbligazioni, in primo luogo si riferisce al rapporto contrattuale nel suo complesso. In tale linea è stata pure considerata la problematica relativa allo stato di necessità, che potrebbe estendersi nel campo della responsabilità contrattuale anche all'ipotesi in cui la prestazione esporrebbe la persona o i beni del debitore a un rischio imprevedibile. Si dovrà, a secondo dei casi, accertare se la prestazione sia: eseguibile, non eseguibile, ovvero non esigibile; sì che il riferimento allo stato di necessità, sia per il fatto di poter essere riassorbito in una delle figure elaborate con riguardo alla ricostruzione della causa che esonera il debitore dalla responsabilità per inadempimento sembra perdere quell'autonomo significato che a una tale nozione suole essere attribuito nell'area della responsabilità extracontrattuale (2045).







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