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DIRITTO PRIVATO

diritto



DIRITTO PRIVATO


- CAPITOLO 1 -


DIRITTO sistema di regole per la soluzione dei conflitti fra gli uomini. Sua caratteristica primaria è quella di proibire la violenza per la soluzione dei problemi, utilizzando invece quelle regole predefinite che giudicheranno chi delle due parti sarà degna di protezione e che invece sarà da condannare. Nel loro insieme queste regole formano in sistema cioè non vengono usate singolarmente per la soluzione dei conflitti ma concorrono assieme a tutte le altre.

ORGANIZZAZIONE GIURIDICA apposita organizzazione posta in essere per ordinare una società; esistono due autorità superiori che hanno rispettivamente il compito di fare il diritto (Stato, Comunità Europea, regioni e enti locali) e di applicarlo (autorità giudiziaria e corte di giustizia).



LEGITTIMAZIONE Il diritto vige perché è accettato se non da tutti dalla maggior parte di chi vi si sottopone, la sua legittimazione non è fatta dalla autorità che lo emana, ma dal consenso di chi vi è sottoposto.

NORMA GIURIDICA unità elementare del sistema del diritto, sistema il cui nome è ordinamento giuridico; sono precetti generali ed astratti: generali perché si rivolgono a una serie di persone e non a un singolo, astratte perché non riguardano fatti concreti ma una serie di fatti ipotetici. Sono regole per la soluzione dei conflitti ma sono PRECOSTRUITE a tal fine; non son fatte quando il conflitto è già sorto ma prima che sorga anche solo l'eventualità. Rispetto al grado di generalità e astrattezza le norme giuridiche possono essere:

- norme di diritto comune (alto grado di generalità e astrattezza) si rivolgono a chiunque e sono riferite a qualunque fatto;

- norme di diritto speciale (limitato grado di generalità e astrattezza) si rivolgono a una categoria di soggetti e a una categoria di situazioni.

DIRITTO PUBBLICO riguarda solo i rapporti in cui partecipa lo stato o altro ente pubblico; regola soprattutto l'organizzazione dello stato e i suoi rapporti con un ente o con il cittadino. Fanno parte del diritto pubblico: il diritto processuale, il diritto penale,il diritto amministrativo e il diritto costituzionale.

DIRITTO PRIVATO diritto comune, applicabile sia ai rapporti tra singoli privati che a quelli in cui partecipa anche lo stato o altro ente locale. Gli istituti tipici del diritto privato sono la proprietà, il contratto, la responsabilità civile..(infatti sono validi sia per i privati che per i soggetti pubblici).

FATTI GIURIDICI ogni accadimento naturale o umano al verificarsi del quale l'ordinamento giuridico ricollega un effetto giuridico; ad esempio se un fiume si ritira i proprietari del terreno avranno diritto a uno spazio più ampio (fatto naturale) oppure se un pescatore pesca un pesce ne diventa immediatamente proprietario (fatto umano); i fatti giuridici si dividono a loro volta fra leciti e illeciti a seconda che siano o meno conformi al diritto oppure tra discrezionali e dovuti a seconda che il soggetto compia il fatto perché è libero di farlo o perché ne è obbligato. (per produrli basta la capacità naturale di intendere e volere)

ATTI GIURIDICI sottocategoria dei fatti giuridici, atti destinati a produrre effetti giuridici; le due specie fondamentali sono: le dichiarazioni di volontà (il soggetto non deve volere solo il fatto ma anche l'effetto, se il soggetto non vuole l'effetto l'atto giuridico non si compie come ad esempio nel contratto); e le dichiarazioni di scienza (oltre gli atti di volontà, la legge riconosce anche gli atti di scienza) (per produrre atti giuridici non basta solo la capacit 737c21h à naturale di intendere e volere, ma anche la capacità legale di agire).

NEGOZI GIURIDICI atti o dichiarazioni di volontà con i quali i singoli individui manifestano l'intento di realizzare determinati loro interessi; regolano come categoria generale il contratto (è comunque un concetto destinato a scomparire come è già successo per i paesi della common law).


- CAPITOLO 2 -


FONTI DEL DIRITTO (art. 1 delle "Disposizioni sulla legge in generale" che precedono il codice civile, e comunemente sono dette preleggi):

Le fonti del diritto possono essere divise in due categorie:

- fonti di produzione modi di formazione delle norme giuridiche;

- fonti di cognizione testi che contengono le norme giuridiche già fatte;

La costituzione, principale fonte del diritto, può essere ritenuta sia di produzione che di cognizione (all'articolo 70 contiene il procedimento per la formazione di una norma, e allo stesso tempo contiene tutta una serie di norme già fatte).

I due ordini di fonti del nostro paese sono:

- fonti del diritto nazionale basate sulla sovranità del nostro stato

- fonti del diritto sovranazionale basate sul potere della Comunità Europea

Le fonti del diritto possono essere così elencate.

1) TRATTATO DELLA C.E. E REGOLAME NTI COMUNITARI

2) COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

3) LEGGI ORDINARIE DELLO STATO

4) LEGGI REGIONALI

5) REGOLAMENTI

6) USI O CONSUETUDINI

Vi è una vera e propria gerarchia tra le norme giuridiche da esse prodotte: fonti di grado inferiore non possono produrre norme in contrasto con quelle prodotte da fonti di grado superiore (pena illegittimità delle norme che risultino in contrasto).

FONTI DEL DIRITTO NAZIONALE

Costituzione e leggi costituzionali la costituzione è la legge fondamentale della Repubblica, deve la sua posizione sovraordinata rispetto alle altre fonti per il fatto che è rigida; per modificare uno dei suoi articoli occorre un procedimento lungo e complesso previsto dall'articolo 138. Lo stesso procedimento per le revisioni costituzionali vale anche per le leggi costituzionali: la Costituzione per alcune materie formula una riserva di legge costituzionale, ossia prevede che solo con leggi costituzionali si possano regolare alcune materie. Una norma di legge che sia in contrasto con la costituzione o con una legge costituzionale è costituzionalmente illegittima e a giudicarla tale sarà la Corte Costituzionale (che fra gli altri anche questo compito). Se la Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma, essa perde efficacia dal giorno successivo alla sentenza.

Leggi ordinarie procedimenti di formazione di norme giuridiche regolati dall'articolo 70 cost. Le leggi ordinarie sono equiparate agli atti aventi forza di legge del governo: i DECRETI LEGGE (art. 77 vengono fatti per casi di necessità e urgenza e perdono subito efficacia se entro 60 giorni non sono convertiti in legge dal Parlamento) e i DECRETI LEGISLATIVI (art. 76 vengono fatti dal governo sotto delega del parlamento in particolari materie).

Leggi regionali art. 117 la costituzione riconosce alle regioni particolari materie che possono essere regolate autonomamente dalle regioni. Ovviamente le leggi regionali non possono essere in contrasto con i principi fondamentali della costituzione, ma è anche vero che se lo stato invade con proprie leggi la competenza regionale la regione può sollevare davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della legge statale.

I regolamenti sono emanati dal governo o da altre autorità (come le regioni) e la loro formazione è regolata dalla legge 400 del 1988: il governo ha il potere di emanare regolamenti indipendenti purché non si tratti di materie coperte da riserva di legge, e possono anche essere regolamenti di esecuzione. Si è arrivati a un punto in cui i regolamenti hanno efficacia equipotente alla legge: questo avviene se:

la materia da regolare non è coperta da riserva assoluta;

una legge autorizzi il governo a disciplinare tramite l'uso del regolamento una determinata materia fissando le regole generali a cui si dovrà attenere il governo;

L'innovazione maggiore della legge 400 è il fatto che il governo con regolamento può abrogare una precedente norma di legge con l'entrata in vigore delle norme regolamentari di abrogazione.

Usi e consuetudini fonte non scritta e non statuale di produzione di norme giuridiche: consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti seguiti dalla convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori. Non è considerato uso la prassi seguita dagli individui,occorre che quel comportamento sia generalizzato e seguito come se fosse previsto da una norma scritta (per esempio il segreto delle banche nei confronti dei propri clienti con istituti quali il fisco). Eventuali raccolte scritte di usi non li trasformano in fonti scritte, bensì indicano l'esistenza dell'uso fino a prova contraria.

FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Trattato della C.E. e regolamenti comunitari l'adesione a questo organo sovranazionale  ha comportato un limitazione del potere dello stato: il giudice di stato è tenuto a disapplicare le norme interne che risultano in contrasto con l'ordinamento comunitario. Il ruolo della Comunità va oltre gli stessi regolamenti, le direttive emanate vincolano gli stati membri e sono rivolte alla formazione di un diritto uniforme: la Comunità è quindi creatrice del diritto.


EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO le leggi o i regolamenti entrano in vigore (diventando così obbligatori) solo in seguito la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e se non è diversamente espresso il 15esimo giorno successivo ad essa; l'obbligatorietà è quindi subordinata all'adempimento di renderla conoscibile da parte di chi la deve osservare, ma l'ignoranza della legge non scusa (ossia se un soggetto è incriminabile ugualmente sia che conosca o meno la legge). Le norme o i regolamenti possono cessare di avere efficacia tramite:

ABROGAZIONE ESPRESSA referendum popolare o per sentenza di illegittimità costituzionale;

ABROGAZIONE TACITA incompatibilità con una nuova disposizione di legge o perché la nuova legge regola l'intera materia.

La legge non dispone che per l'avvenire; ciò significa che una nuova legge non ha effetto retroattivo. In campo penale questo concetto ha valore di precetto costituzionale: nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del reato. In campo di diritto privato questo concetto è sancito solo da una norma generale di legge ordinaria.

INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE operazione preliminare fissata dalla legge, che attribuisce un significato alle norme. L'art. 12 recita che nell'applicare la legge bisogna attenersi al suo significato letterale (interpretazione letterale) ma anche all'intenzione del legislatore (cosiddetta interpretazione teologica). Quindi l'interpretazione oltre ad essere il più possibile aderente al senso letterale di ogni parola deve comunque essere anche il più possibile vicino all'intenzione del legislatore. L'interpretazione secondo l'intenzione del legislatore può dare luogo alla cosiddetta interpretazione estensiva con la quale si attribuisce alle parole della legge un significato più ampio di quello delle singole parole (se l'art. 3 stabilisce che ogni cittadino ha pari dignità sociale, questo non esclude, anche se non è espressamente citato, i cittadini stranieri).

ANALOGIA nel caso non vi sia un'apposita norma che regoli un determinato problema, si fa riferimento a casi simili e materie analoghe (art. 12). Di ogni norma di legge il giudice ne può quindi fare duplice applicazione: una per la soluzione del caso attuale, una per casi futuri e analoghi. L'applicazione analoga però ha due limiti sostanziali: non possono essere applicate a casi simili le norme penali (nessuno può essere punito se non per un fatto espressamente previsto dalla legge) né le norme eccezionali (quelle che fanno eccezione a norme generali). Nel caso in cui non vi sia una norma che regoli un fatto, né un caso analogo a cui fare affidamento, il giudice deciderà secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato. Questi non sono principi sanciti da testuali norme di legge, ma sono principi non scritti ricavati per deduzione dalla pluralità di norme e dalle direttive fondamentali a cui il legislatore pare essersi attenuto. Ogni qualvolta il giudice è chiamato a risolvere una controversia compie azione di interpretazione delle norme o di analogia; nel nostro sistema non è previsto il principio del precedente giudiziario vincolante, ossia anche nel caso di un problema analogo il giudice dovrà rivedere l'interpretazione data alle norme, questo per tutelare sempre in primis l'autorità dello stato l'unica dotata di efficacia obbligatoria.

L'ultima interpretazione che si può dare alle norme, è quella secondo il diritto comunitario. Il criterio è espresso dall'articolo 1 della legge n. 287 del 1990 sulla tutela della concorrenza e del mercato, il quale impone di questa legge una interpretazione effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità Europee in materia di disciplina della concorrenza.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ogni stato può autonomamente decidere che per la soluzione di un problema venga applicato il proprio diritto o quello di altri stati; può quindi richiedere ai propri giudici di applicare anziché il proprio diritto quello di altri stati. (RINVIO ALLA LEGGE STRANIERA ciò accade perché viene rinviato il problema al diritto di altri stati, e questa decisione non è affatto una rinuncia di sovranità dello stato, anzi ne è espressione). Questa materia è regolata da una serie di norme che prendono il nome di diritto internazionale privato la cui fonte è la legge del 31 maggio 1995 n. 218; ogni stato formula le proprie norme di diritto internazionale privato senza tener conto delle decisioni degli altri stati, creando così possibili conflitti: ciascun stato risolve il conflitto facendo valere sia la propria, sia la altrui norma di diritto internazionale (soluzione dei conflitti secondo art. 13 legge n. 218 del 1995).


- CAPITOLO 3 -


LE PERSONE per il diritto l'uomo è una persona o un soggetto di diritto; entrambe indicano l'attributo di imputazione o punto di riferimento di diritti e doveri. Si definisce con il termine capacità giuridica l'attitudine dell'uomo di ad essere titolare di diritti e doveri, questa attitudine si ottiene alla nascita (primo respiro, e si perde con la morte). La nascita può essere dichiarata o da un genitore, o da un loro procuratore o dal medico o l'ostetrica che ha assistito al parto: questa dichiarazione è l'atto di nascita. (la dichiarazione in caso di morte è l'atto di morte). Gli atti dello stato civile hanno forza probatoria, fanno fede fino a prova contraria. Ogni persona è identificata con un nome; il prenome è dato, a propria scelta, da chi dichiara la nascita all'ufficiale di stato o dallo stesso ufficiale dello stato civile. Il cognome se si parla di un figlio legittimo è quello del padre; se il neonato è iscritto nel registro dello stato civile come figlio di ignoti il cognome gli è dato, a propria scelta dallo, stesso ufficiale di stato civile; se il neonato un domani è riconosciuto gli viene dato il cognome del genitore che lo riconosce (se lo riconoscono ambedue i genitori il cognome sarà quello del padre). Nei casi previsti dall'artt. 153 s. la persona maggiorenne può cambiare il prenome e il cognome.

DOMICILIO è il luogo dove la persona ha deciso di stabilire la sede principale dei suoi affari e interessi e spesso, ma non sempre, coincide con la residenza (art. 43);

DIMORA luogo in cui la persona attualmente soggiorna (non è però dimora la casa o l'hotel per le vacanze);

RESIDENZA luogo della dimora abituale della persona.

ASSENZA E MORTE PRESUNTA nel caso una persona scompaia coloro i quali pensano di esserne gli eredi possono chiedere la nomina di curatore dello scomparso. Trascorsi 2 anni dall'ultima notizia dello scomparso gli eredi diventano i beneficiari dei beni dello scomparso, ma non hanno il pieno possesso (possesso temporaneo); un domani tornasse lo scomparso i beni tornerebbero suoi, rimarranno ai beneficiari solo le eventuali rendite. Trascorsi 10 anni dall'ultima notizia si può dichiarare con sentenza la morte presunta: i beneficiari diventeranno possessori di tutti i beni dello scomparso e il coniuge potrà risposarsi. Se dovesse tornare lo scomparso, dovrebbe riavere i suoi beni non modificati, se son stati venduti dovrà avere i beni nei quali erano stati investiti i soldi della vendita, e se il ricavato dalla vendita fosse già stato consumato, non avrà diritto a nulla; nel caso il coniuge si fosse risposato, quest'ultimo matrimonio perderebbe efficacia, lasciando posto al vecchio.


CAPACITA' D'AGIRE attitudine del soggetto a compiere atti giuridici con i quali acquistare diritti o assumere doveri; questa capacità non si acquista con la nascita ma con il compimento dei 18 anni. Eccezionalmente sono consentiti atti giuridici al minore (può sposarsi, riconoscere un figlio legale.). Il minore assume doveri ed acquista diritti per mezzo di coloro che sono i suoi legali rappresentanti. È sottoposto alla potestà dei genitori o in mancanza di loro di un tutore. Gli atti di straordinaria amministrazione (alienazione o ipoteca di beni del minore.) però possono essere compiuti dai genitori o dai tutori solo in casi di necessità del minore e previa autorizzazione del giudice; inoltre non possono essere comprati beni per conto del minore (tranne quelli strettamente necessari).

EMANCIPATO minore autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio; ciò comporta la piena capacità d'agire per gli atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione è comunque necessaria l'autorizzazione del giudice e l'assistenza di un curatore (preferibilmente un genitore).

INTERDETTO maggiorenne con abituale infermità mentale, che rende incapace di provvedere ai propri interessi, definito tale con una sentenza del tribunale il quale dichiara che il soggetto sia privato della sua capacità d'agire. Con la stessa sentenza è nominato anche un tutore che ha gli stessi poteri legali del tutore del minore;

INABILITATO maggiorenne che ha uno stato di infermità mentale non così grave come l'interdetto. Possono essere dichiarati inabilitati anche i prodighi, coloro i quali sperperano più del loro patrimonio o fanno uso abituale di droga o alcool. Anche in questo caso viene nominato un curatore con gli stessi poteri di quello del minore emancipato.

PERSONA FISICA uomo in se come singolo individuo;

PERSONA GIURIDICA organizzazioni collettive di uomini; è persona giuridica ogni soggetto di diritto diverso dalla persona fisica. È dotata anch'essa di personalità giuridica e di capacità di agire perché all'interno d'essa operano persone fisiche. La persona giuridica può essere divisa in due categorie:

PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE lo sono lo Stato, gli enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni hanno il compito di provvedere alla generalità dei bisogni della comunità ad essi sottostante), e altri tipi di enti pubblici come le università e gli enti di previdenza, enti pubblici economici aventi come unico oggetto l'esercizio di attività commerciali; distinzione principale tra questi e quelli privati è il loro potere sovrano. Gli enti pubblici territoriali hanno la cosiddetta doppia capacità di diritto pubblico e privato: quella di diritto pubblico è il loro potere sovrano che esercitano tramite atti normativi sulla loro comunità, quella di diritto privato è l'attitudine riconosciutagli di essere titolare di diritti e doveri (alla pari dei soggetti privati).

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE lo sono organizzazioni collettive costituite secondo le norme del codice civile; le più importanti sono:

ASSOCIAZIONI (regolate dal libro primo del codice civile) manifestazione della natura sociale e non puramente individuale dell'uomo; forma stabile di organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali; formazioni sociali alle quali ci si può aderire e che si formano di libera iniziativa (non come altre organizzazioni sociali come le regioni). L'associazione si costituisce tramite contratto mediante il quale più persone si impegnano a perseguire uno scopo di natura ideale e comunque non economico. Sono associazioni i più diversi gruppi che perseguono scopi di interesse culturale, assistenziale, sportivo.(partiti politici, sindacati). Una volta formata vi si possono continuamente aggiungere membri che possono uscirne in qualunque momento con un semplice atto di recesso. Diventano persone giuridiche dal momento che vengono registrate nel registro delle persone giuridiche.

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE non hanno richiesto o non hanno ottenuto il titolo di riconoscimento come persone giuridiche. La loro condizione giuridica è per olti aspetti parificata a quella delle associazioni riconosciute; altre prerogative non sono però loro riconosciute; esse sono:

o   Quelle riconosciute possono acquistare beni, mobili e immobili sia a titolo oneroso che a titolo gratuito; quelle non riconosciute possono acquistarli solo a titolo oneroso (art. 37);

o   Per le obbligazioni contratte dalle associazioni riconosciute risponde solo l'associazione con il suo patrimonio, mentre per quelle contratte dalle associazioni non riconosciute: per le obbligazioni contratte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, per le obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito per nome e per conto dell'associazione (art.38); in sostanza per quelle riconosciute l'associato non è mai personalmente responsabile, per quelle non riconosciute gli amministratori sono personalmente responsabili se non bastasse il fondo comune.

FONDAZIONI (regolate dal libro primo del codice civile) stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di natura ideale. Questo scopo può essere di natura assistenziale (assistenza per i poveri), di natura culturale (biblioteche o centri di studio) o di natura scientifica (centri di ricerca). Le differenze principali tra le fondazioni e le associazioni sono due:

o   l'atto costitutivo della fondazione è un atto unilaterale (dichiarazione di volontà del fondatore) e può essere costituita anche per testamento;

o   la fondazione ha un solo organo formato dagli amministratori che sono nominati secondo l'atto di fondazione; essi sono vincolati al perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore.

Come per le associazioni per divenire persone giuridiche basta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

SOCIETA' (regolate dal libro quinto del codice civile)

COMITATI (art. 39-42) si parla di comitati quando fondi destinati ad uno specifico scopo di pubblica utilità sono raccolti per pubblica sottoscrizione da una pluralità di promotori che rispondono illimitatamente per le obbligazioni assunte, mentre i sottoscrittori sono tenuti ad eseguire solo le oblazioni promesse.


I DIRITTI DELLA PERSONALITA' diritti dell'uomo che si trovano esistenti indipendentemente da un diritto oggettivo che li riconosca e che questo si limita a garantire. Sono diritti spettanti all'uomo in quanto tale indipendentemente dal sistema politico o culturale entro il quale egli vive e ogni stato ha il dovere di riconoscere e garantire. I diritti della personalità si distinguono tra assoluti (ossia protetti nei confronti di tutti) o indisponibili (ossia quelli che ogni soggetto non può alienare né ai quali può rinunciare). I principali diritti della personalità sono:

INTEGRITA' FISICA (salute) art. 5 norma che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica; a ciò, tramite l'art. 32 si ricollega il principio che nessuno può essere obbligato a un determinato servizio sanitario se non per legge (ad esempio alcuni vaccini sono obbligatori per legge); il medico non può sottoporre il paziente a cure mediche anche se necessarie a salvargli la vita se quest'ultimo non è d'accordo; se il paziente fosse un incapace il consenso deve essere dato dal suo legale rappresentante (nel caso eccezionale dell'aborto, la minore interdetta deve anch'essa dare il suo consenso, non basta quello del tutore; la volontà della minore interdetta e il consenso del giudice tutelare esclude il permesso del tutore);

ONORE E DIGNITA' questo diritto non è protetto civilmente dal diritto, il contenuto di questo diritto si desume dall'art. 594 il quale punisce l'ingiuria (come offese all'onore o al decoro della persona presente) e la diffamazione (come offese alla reputazione tramite mezzi quali la stampa o altri mezzi di comunicazione di massa); chi lede l'onore altrui come difesa può appellarsi al fatto che l'offesa fatta sia la verità o nota rispetto a quella persona; in ogni caso si potrà essere condannati per ingiuria se il modo in cui è stato fatto leda la dignità o l'onore della persona.

NOME art. 7 il diritto al nome è protetto da questa norma per un duplice aspetto:

come diritto all'uso del proprio nome, per identificare se stessi con quel nome e per essere identificati da terzi con quel nome. È protetto sotto questo aspetto contro chi contesti alla persona o le impedisca l'uso del proprio nome o contro chi la identifichi con un nome diverso;

come diritto all'uso esclusivo del proprio nome. È protetto sotto questo secondo aspetto contro chi usurpi il nome altrui per identificare se o che comunque faccia uso indebito del nome altrui.

Oltre al nome è protetto anche il nome d'arte sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche.

IMMAGINE (art. 10) è vietato esporre o pubblicare l'immagine altrui senza il consenso dell'interessato salvo non si tratti di persona notoria, o che l'immagine non sia stata tratta da avvenimenti svoltosi in pubblico, o che la pubblicazione non rechi danno alla dignità dell'individuo.

IDENTITA' PERSONALE non deve essere per nessun motivo travisata l'immagine politica, sociale, culturale o etnica degli individui tramite l'attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni da lui non professate. Come gli altri diritti della personalità anche questo è riconosciuto oltre che alle persone fisiche a quelle giuridiche.

RISERVATEZZA non possono essere divulgati con mezzi di comunicazione di massa fatti relativi alla vita privata di un determinato individuo anche se risultano di per se veri o non lesivi della dignità del soggetto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Legge 31 dicembre 1996 n. 675 il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla tutela dell'identità personale nonché deve garantire i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. La portata generale di questa legge è enunciata dall'articolo 2 che ha cura di precisare che essa "si applica al trattamento dei dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello stato". Le persone fisiche sono sottratte da questa legge se effettuano il trattamento "per fini esclusivamente personali" sempre che i dati non vengano diffusi o siano destinati a una comunicazione sistematica. In ogni caso sono comunque tenute a rispettare i principi dell'art. 15 per evitare la perdita dei dati o l'accesso di terzi non autorizzati; il trattamento dei dati personali consiste:

raccolta e conservazione dei dati in una banca dati;

nella loro elaborazione (cioè selezione, utilizzazione.);

nella loro comunicazione all'esterno (cioè portati a conoscenza di determinati destinatari diversi dall'interessato);

nel loro blocco (non vengono effettuate modifiche);

nella loro cancellazione o distruzione;

le persone giuridiche invece sono in ogni caso sottoposte a questa legge (art. 3). Considerazione speciale hanno i cosiddetti dati sensibili (quelli che svelano origine razziale, convinzione religiose.); il loro trattamento da parte di privati richiede oltre al consenso scritto dell'interessato, l'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali; per quanto riguarda i soggetti pubblici il trattamento di questi dati è possibile solo se autorizzato da espressa disposizione di legge. L'interessato, ha diritto nei confronti dei suoi dati personali:

di conoscerli mediante la consultazione dei registri del Garante, con l'indicazione del titolare, del responsabile e delle finalità del trattamento;

di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge o che non occorre più conservare per gli scopi per i quali erano stati raccolti;

di aggiornare, rettificare o integrare i dati;

di opporsi all'uso dei propri dati per scopi commerciali (come l'invio di materiale pubblicitario);

Ogni danno subito riguardo ai propri dati personali ha diritto a un risarcimento.


- CAPITOLO 4 -


BENI attitudine delle cose a soddisfare i bisogni umani; si dividono in due gruppi:

beni di consumo cose che soddisfano direttamente i bisogni umani (come gli alimenti);

beni di produzione (o beni strumentali) cose che soddisfano indirettamente i bisogni umani, servono a creare altri beni che a loro volta soddisfano bisogni umani (mezzi per la coltivazione, macchine industriali.).

Non sono considerati beni altre cose del mondo delle quali l'uomo non può ancora trarre utilità (ad esempio giacimenti di altri pianeti); ci sono altresì beni che la natura offre in maniera limitata (come il vento o l'acqua del mare): questi beni sono a disposizione di tutti, non sono di proprietà di nessuno oppure sono di proprietà di tutti. Per molte altre cose l'uso di alcuni esclude l'uso da parte di altri; vengono così a crearsi conflitti tra gli uomini per la loro appropriazione (come ad esempio per un terreno). Per il codice civile sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto (art. 810), ossia le cose che l'uomo mira a far proprie escludendo gli altri dalla loro utilizzazione. Sono beni per il diritto anche le energie naturali se hanno un valore economico (art. 814).

BENI DEMANIALI cose immobili di valore storico archeologico o artistico e le cose mobili inserite nei musei pinacoteche o biblioteche (art. 822); sono beni inalienabili (art. 823), di essi non si può acquistare la proprietà neppure a titolo originario, mediante il possesso (art. 1145);

BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE (dello stato) cose di valore storico archeologico o artistico ritrovate nel sottosuolo (art. 826); non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi previsti dalla legge (art. 828), e anch'essi non possono essere alienati (art. 1145);

BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (dello stato) beni che lo stato acquista in forza della sua capacità di diritto privato e sui quali esercita il comune diritto di proprietà.

BENI IN PATRIMONIO beni di proprietà di qualcuno;

BENI DI NESSUNO non hanno proprietario pur potendolo avere;

BENI IMMOBILI sono il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua e inoltre tutto ciò che è incorporato al suolo (gli alberi e le costruzioni), nonché i galleggianti che sia saldamente e permanente assicurati alla riva.

BENI MOBILI (art. 812) tutti gli altri beni comprese le energie (anche il denaro che è il bene mobile per eccellenza).


DIRITTI REALI particolari tipi di diritti che hanno per oggetto una cosa. La loro caratteristica principale sta nel fatto che il titolare di questi diritti ha una pretesa nei confronti di tutti gli altri soggetti: quella di non essere disturbato nel suo rapporto con la cosa. Si dice per questo che i diritti reali sono assoluti. Altra caratteristica dei diritti reali è il diritto di seguito (o di sequela) di cui essi beneficiano. Tali diritti infatti permangono nella cosa nonostante i successivi trasferimenti della stessa (così ad esempio una servitù che grava su un terreno continua ad esistere anche se questo terreno sia poi venduto ad un altro proprietario). Il più importante dei diritti reali è quello di proprietà.

PROPRIETA' diritto che un soggetto (il proprietario) ha di godere e di disporre liberamente di un certo bene in modo pieno ed esclusivo, cioè ricavando lui solo ogni sorta di utilità, nell'ambito dei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge (art. 832). Gli elementi che emergono da questa norma sono:

facoltà di godere delle cose facoltà del proprietario di usare la cosa o di non usarla, di trasformarla o di distruggerla;

facoltà di disporre delle cose cosiddetta disposizione giuridica, facoltà di vendere o meno la cosa, di donarla o non donarla, di lasciarla in testamento ecc.facoltà aggiuntiva di porre sulla cosa diritti reali di garanzia quali il pegno e l'ipoteca per adempire un debito suo o altrui;

pienezza del diritto di proprietà occorre una norma di legge che impedisca al proprietario di fare qualcosa;

esclusività del diritto di proprietà può escludere chiunque altro dal godimento della sua proprietà; il proprietario è protetto sia dal codice civile che dal codice penale in caso di furto, appropriazione indebita.;

limiti della facoltà di godere e di disporre divieto di atti di emulazione (art. 833): il proprietario non può giovarsi della sua cosa per compiere atti che non abbiano altro scopo di nuocere o recare molestia ad altrui;

gli obblighi del proprietario è obbligo del proprietario non lasciare incolti i suoi terreni destinati all'agricoltura, ha l'obbligo di coltivarli (la terra è una risorsa fondamentale il cui sfruttamento soddisfa un' interesse generale); le terre incolte per legge possono essere assegnate a chi ne faccia espressamente richiesta.



- CAPITOLO 6 -


MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA' i modi di acquisto della proprietà si dividono in modi a titolo derivativo e modi a titolo originario; quelli a titolo derivativo sono così definiti perché avviene per effetto di un contratto (ad esempio successione in caso di morte); quelli a titolo originario sono:

occupazione vale solo per le cose mobili che non siano di proprietà di nessuno: la proprietà di esse avviene semplicemente mediante l'impossessamento (ad esempio chi si impossessa di cose volutamente abbandonate dal suo proprietario come abiti vecchi) (art. 923);

invenzione di cose smarrite ritrovamento da parte di un soggetto di un certo bene  mobile smarrito dal proprietario (per esempio un portafoglio); il ritrovatore deve consegnare il bene all'apposito ufficio, trascorso un anno senza che il proprietario si presenti per reclamare l'oggetto perso, la cosa viene per legge acquistata da chi l'ha trovata (art. 927). Nel caso il proprietario riottenga la cosa (o direttamente dal ritrovatore o tramite l'apposito ufficio) sarà tenuto a pagare un premio al ritrovatore nella misura stabilita dalla legge (art. 930). Nel caso venisse trovato un tesoro, solitamente esso spetta al proprietario del terreno in cui si trovava (art. 932); se chi lo trova è diverso dal proprietario del terreno occorre separare il caso secondo cui il ritrovamento sia avvenuto per caso, o su incarico del proprietario: nel primo caso il tesoro spetta per metà al proprietario del terreno e per metà al ritrovatore, nel secondo caso il ritrovatore ha diritto solo al compenso precedentemente stabilito. Se il bene ritrovato è di importanza storica, archeologica o artistica la proprietà è dello stato che dovrà assegnare un premio sia al proprietario terriero che allo scopritore.

accessione qualunque piantagione od opera realizzata sopra o sotto il suolo ricade si regola in proprietà al proprietario del suolo.

o   Incrementi fluviali ne fanno parte sia l' avulsione (cioè il distacco ad opera di un fiume di una parte di un terreno e la sua unione con un altro) che l'alluvione (cioè la crescita di un fondo determinata dai depositi dei depositi di terra lasciati via via dal fiume che lo lambisce). In entrambi i casi il proprietario del fondo che cresce ne acquista la proprietà degli incrementi ed è costretto a corrispondere un'indennità, nel solo caso di avulsione, al proprietario del fondo dal quale si è staccata la porzione di terreno.

o   Unione e commistione modo di acquisto della proprietà valido solo per le cose mobili, che viene a crearsi nel momento in cui due o più cose vengono mescolate in modo tale da non poter più essere distinte. Nel caso in cui le due cose fossero più o meno di egual valore, i due proprietario diventano comproprietari del prodotto finale, quando invece una delle due cose può essere ritenuta principale cioè di valore nettamente superiore all'altra sarà il proprietario di quest' ultima ad acquistare la proprietà del prodotto finale concedendo un indennizzo all' altro proprietario.

usucapione modo di acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso del bene per un determinato periodo di tempo. Il primo elemento dell' usucapione è il possesso che deve essere pacifico (non affetto da violenza o clandestinità) continuo (deve durare per il periodo di tempo previsto dalla legge affinché possa avvenire l' usucapione) e non equivoco (cioè deve essere posseduto sotto gli occhi di tutti, alla luce del sole). Non possono di conseguenza usucapire: il detentore; colui che compie atti di godimento sulla cosa per semplice tolleranza da parte dell'avente diritto (se ad esempio si lascia passare per cortesia un vicino dal proprio terreno, questo non può usucapire). L'interruzione dell'usucapione avviene per effetto di atti di esercizio di diritto di proprietà da parte del suo titolare; rimane invece sospeso nel caso sussistano particolari rapporti tra possessore e titolare di diritto (per esempio tra i coniugi). Usucapione ordinaria si compie di regola in 20 anni sia per il possesso di beni mobili che immobili; si compie in 10 anni per i beni mobili registrati;

Usucapione abbreviata i termini sopra citati possono abbreviarsi notevolmente se oltre al possesso il possessore può dimostrare la sussistenza di altri elementi.


- CAPITOLO 5 -


IL POSSESSO art. 1140 potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Differenza evidente tra il possesso e gli altri diritti reale e che questi ultimi sono assoluti e reali, il possesso solo una situazione di fatto di colui che si comporta nei confronti di un determinato bene come se ne fosse proprietario o titolare di un altro diritto reale. Esistono due tipi di possesso:

- possesso pieno se corrisponde al diritto della proprietà

- possesso minore se corrisponde a diritti reali minori

Due elementi che caratterizzano il possesso sono:

- l'elemento soggettivo cioè l'esercizio sul bene del potere di fatto;

- l'elemento oggettivo cioè la consapevolezza e l'intenzione di esercitare quel potere.

Nella maggior parte dei casi il proprietario e colui che ha il possesso della cosa sono la stessa persona; può però anche accadere che non siano però riuniti nella stessa persona (per esempio colui che deruba qualcuno non ha la proprietà del bene ma solo il possesso, il derubato resta sempre il proprietario ma senza possedere il bene; si parla di possesso illecito).

Possesso mediato art. 1140 la legge stabilisce che si può possedere direttamente o per mezzo di un'altra persona che ha la detenzione del bene; quest'ultimo caso è quello del possesso mediato, per avere il possesso della cosa non è sempre necessario averne attualmente l'immediata disponibilità fisica (il proprietario di una macchina non ne ha il possesso solo quando la usa ma anche quando la lascia dal meccanico per le riparazioni). Il codice stesso stabilisce che chi concede la dotazione del bene a terzi non ne perde il possesso. Nei casi di possesso mediato vi sarà il possessore che non ha la detenzione del bene, e il detentore che detiene il bene pur non essendo possessore. Detenzione esiste la disponibilità materiale del bene ma non la volontà di possederlo; il detentore non si comporta con il bene come se ne fosse il proprietario, riconosce che appartiene ad altri. Quando si è incerti su chi sia il detentore o il possessore, la legge stabilisce che è possessore colui che esercita il potere di fatto sulla cosa. La detenzione può trasformarsi in possesso:

per causa proveniente da un terzo viene venduta una cosa altrui da un soggetto che non è il proprietario, chi acquista diventa possessore ma non proprietario (rimane proprietario il vero proprietario perché mi è stato venduto il bene da un falso);

per opposizione del detentore al possessore il detentore che si rifiuta di restituire la cosa al possessore.

MODI DI ACQUISTO DEL POSSESSO come la proprietà può essere acquistato a titolo originario (quando un soggetto inizia a esercitare il diritto di fatto sulla cosa senza aver alcun rapporto con il precedente possessore); o a titolo derivativo (quando il diritto di fatto è trasmesso da un precedente possessore.

PERDITA DEL POSSESSO quando il possessore cessa per qualsiasi causa di esercitare il diritto di fatto sul bene (abbandono dell'alloggio occupato abusivamente).

POSSESSORE IN BUONA FEDE (art. 1147) chi possiede la cosa ignorando di ledere i diritti di un altro soggetto (sono possessore in buona fede se coltivo un campo come se fosse mio ignorando sia di proprietà di un'altra persona).

POSSESSORE IN MALA FEDE colui che sa di possedere un bene altrui (se occupi una casa abitata); queste due situazioni sono molto soggettive, la legge ha deciso che in mancanza di prove sulla mala fede il possessore sia in buona fede; se il possessore quando acquista il possesso è in buona fede sarà sempre ritenuto tale.

Gli effetti giuridici del possesso sono (nonostante il possessore non sia titolare di alcun diritto sulla cosa):

tutela possessoria colui che è stato spogliato del proprio possesso o sia molestato nell'esercizio di tale attività il possessore può ottenere in giudizio la reintegrazione del possesso o la cessazione delle molestie;

se il possessore è chiamato in giudizio dal proprietario (azione di rivendica) il possessore non deve dimostrare nessun diritto sulla cosa, è il proprietario che deve provare di esserlo; se non viene provato che non proprietario il bene verrà lasciato al possessore;

il possessore può vantare una serie di diritti verso il proprietario anche se deve restituirgli il bene;

il possesso costituisce il presupposto fondamentale per l'usucapione e per l'acquisto della proprietà con il metodo possesso vale titolo.

La tutela giudiziaria del possesso si attua principalmente tramite due azioni:
- azione di reintegrazione
art. 1168 il possessore che venga spogliato (privato materialmente) clandestinamente o violentemente del suo possesso, verrà per legge reintegrato pienamente del suo possesso. Questa azione va comunque esercitata entro un anno dal giorno dello spoglio, e comunque lo spoglio deve avvenire in modo violento (cioè contro la volontà del possessore) e clandestino (quando avviene in modo tale da tenerlo nascosto al possessore).

- azione di manutenzione spetta al possessore di un immobile che abbia subito molestie (cioè disturbi) nell'esercizio del suo possesso; le molestie possono essere di fatto (immissioni superiore alla normale tollerabilità, inosservanza delle distanze legali.) o di diritto (lettera con cui un soggetto intima all'altro di non esercitare il possesso su un determinato bene.). L'azione di manutenzione è concessa alle seguenti condizioni:
- essa sia iniziata entro un anno dall'inizio della turbativa;

- il possesso di cui si chiede la tutela duri almeno per un anno ininterrotto e continuo;

- il possesso non deve essere stato acquistato ne violentemente ne clandestinamente; se è stato così acquistato l'azione di manutenzione inizierà trascorso un anno e un giorno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità sono cessate (art. 1170).

- azioni di nunciazione sono affini alle azioni possessorie e anch'esse mirano a conservare uno stato di fatto. A differenza delle azioni possessorie, queste sono concesse anche al proprietario e la loro natura è di natura cautelare: esse tendono ad impedire la minaccia di turbative del possesso (o della proprietà) e a prevenire possibili danni. I due tipi di azioni di nunciazione  sono:

- la denunzia di nuova opera azione giudiziale che spetta a chi ha ragione di temere che da una nuova opera intrapresa da altri, stia per derivare danno alla cosa di cui si è proprietario o possessore; l'azione può effettuarsi entro un anno dall'inizio dell'opera e solo se questa non è ancora terminata;

- la denunzia di danno temuto spetta a chi ha ragione di credere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa possa derivare pericolo di danno grave e prossimo.


- CAPITOLO 7 -


DIRITTI REALI MINORI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI consentono solo la facoltà di godere senza disporre del bene. Loro caratteristica fondamentale è quindi quella di consentire al loro titolare determinate facoltà di godimento sui beni di proprietà altrui. A differenza della proprietà questi diritti si estinguono per non uso: il termine di prescrizione è di venti anni. L' azione in giudizio per diritti di godimento su cosa altrui prende il nome di azione confessoria: si mira ad ottenere il riconoscimento di uno di questi diritti reali su cosa altrui contro chiunque ne contesti l'esercizio; mira ad ottenere anche la cessazione delle eventuali turbative o molestie ossia delle eventuali azioni del proprietario o di terzi che ne impediscono l'esercizio del diritto. Quando per qualsiasi causa uno di questi diritti reali minori si estingue il diritto del proprietario si riespande; una generale causa di estinzione del diritto reale su cosa altrui è la confusione: si ha quando il proprietario diventa titolare anche del diritto reale minore.

ENFITEUSI diritto di utilizzare un fondo altrui, di percepirne i frutti, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare una prestazione annua in denaro o in natura. Si tratta di un antichissimo istituto che oggi trova applicazione assai limitata. L'enfiteusi può essere perpetua o temporanea (come minimo però per 20 anni); può essere ceduta a terzi o lasciata in eredità.

USO (art. 1021) diritto reale di usare una cosa altrui. Se la cosa è fruttifera l'usuario può raccogliere i frutti solo per i bisogni suoi e della sua famiglia: proprio questa è la differenza tra uso e usufrutto (nell'usufrutto sono fatti suoi tutti i frutti della cosa anche se superano i suoi bisogni e quelli della sua famiglia).

ABITAZIONE (art. 1022) articolo reale di abitare in una casa altrui limitatamente ai bisogni dell'abitante e della sua famiglia.

A differenza dell'usufrutto l'uso e l'abitazione sono diritti reali a carattere personale: essi non possono essere ceduti a terzi, né i beni che costituiscono oggetto possono essere concessi in locazione o comodato a terzi (art. 1024).

USUFRUTTO (art. 981) diritto reale temporaneo di usare una cosa di proprietà altrui e di percepirne i frutti con il limite di rispettarne la destinazione economica e di restituire la cosa stessa alla scadenza. Il titolare di questo diritto si chiama usufruttuario, il titolare del diritto di proprietà si chiama nudo proprietario. L'usufrutto può durare al massimo per tutta la vita del suo titolare se è una persona fisica, per dieci anni se è una persona giuridica (è vietato l'usufrutto ad uso perpetuo e non può essere trasmesso a eredi dopo la morte del titolare). L'usufrutto può costituirsi per legge (usufrutto legale, come ad esempio nel caso della potestà dei genitori sui figli), per contratto (usufrutto volontario), per testamento (anche in questo caso di parla di usufrutto volontario) o per usucapione (quasi possesso protratto per anni). I diritti dell'usufruttuario sono:

ottenere il possesso della cosa;

percepirne i frutti naturali e civili per tutta la durata dell'usufrutto;

alienare per atto tra vivi il proprio diritto tranne che la cessione non sia vietata dalla legge o dal titolo costitutivo;

I suoi doveri sono:

- mantenere inadatta la destinazione economica del bene;

- usare la diligenza del buon padre di famiglia;

- amministrare il bene e compiere le riparazioni di ordinaria amministrazione;

- pagare gli oneri annuali gravanti sul reddito della cosa.

Le situazioni che determinano automaticamente l'estinzione dell' usufrutto sono: la morte dell'usufruttuario, la scadenza del termine, la consolidazione (quando nudo proprietario e usufruttuario divengono la stessa persona), il perimento totale del bene e la rinunzia da parte dell'usufruttuario.

SERVITU' limitazione posta al godimento di un fondo (fondo servente) per l'utilità durevole di un altro fondo (fondo dominante) appartenenti a proprietari diversi. Le caratteristiche della servitù prediale sono:

predialità la limitazione imposta al fondo servente deve andare a vantaggio del fondo dominante e non a vantaggio personale del proprietario di quest'ultimo;

appartenenza dei fondi a due soggetti diversi affinché si possa parlare di servitù è necessario che i due fondi appartengano a due proprietari diversi.

la servitù non può consistere nel compimento di un'attività da parte del titolare del fondo servente; il contenuto della servitù può quindi solo consistere nel dovere del proprietario del fondo servente di sopportare lo svolgimento di un' attività sul fondo servente da parte del titolare del fondo dominante e di astenersi dal compimento di una certa attività sul fondo servente (come ad esempio realizzare costruzioni superiori a una certa altezza).

A seconda del loro modo di costituzione le servitù si dividono in:

- coattive (art. 1032) dette anche legali, sono quelle che la legge consente di costruire a carico di un fondo anche senza il consenso del suo proprietario; è dovuta a quest' ultimo un'indennità per risarcire la perdita di valore del suo fondo ora servente. La costituzione di questo tipo di servitù può avvenire in due modi: o in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (sentenza) oppure per mezzo di un atto amministrativo (per esempio un decreto del prefetto). Le servitù coattive sono: acquedotto coattivo (art. 1033); scarico coattivo di acque (art. 1043); appoggio e infissione di chiusa sui corsi d'acqua (art. 1047); somministrazione coattiva di acqua a un fondo o a un edificio (art. 1049); passaggio coattivo (art. 1051); elettrodo coattivo (art. 1056) e linee telefoniche (art. 1057). 

- volontarie sono quelle servitù che possono essere costituite volontariamente nei seguenti modi:

- per contratto che deve essere stipulato tra i due proprietari (art. 1350); deve essere redatto per iscritto e trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari;

- per testamento;

- per destinazione del padre di famiglia (cioè dal precedente unico proprietario del fondo servente e dominante);

- per usucapione.

L'esercizio delle servitù è regolato dal titolo, cioè dall'atto che le ha costituite o dalle modalità per cui sono state acquistate per usucapione. Principio generale delle servitù è quello che devono essere esercitate in modo tale da recare meno danno possibile al fondo servente.

I motivi per cui le servitù possono essere estinte sono:

- per confusione (art. 1072) cioè quando proprietario fondo dominante e servente diventano una persona sola;

- per non uso ventennale (art. 1073);

- per espropriazione per pubblica utilità del fondo servente;

- per contratto tra i proprietari dei fondi interessati;

- per rinuncia da parte del proprietario del fondo dominante.

SUPERFICIE (art. 952-955) diritto che una persona ha di fare e mantenere sul o sotto il suolo altrui una costruzione di cui esso è proprietario (eccezione al principio dell'accessione). Questo diritto può costituirsi: per contratto che va redatto per iscritto pena la nullità e iscritto sui registri pubblici immobiliari; per testamento; per usucapione; la concessione in superficie può essere temporanea o perpetua, a titolo gratuito o oneroso. Questo tipo di diritto di estingue: per scadenza del termine (in tal caso il proprietario del terreno diventa per accessione anche proprietario della costruzione); per consolidazione (la proprietà del terreno e della costruzione diventa della stessa persona); per non uso ventennale; per rinuncia del superficiario. 


- CAPITOLO 8 -


LA COMUNIONE (art. 1100) titolarità in capo a due o più soggetti di un diritto reale su un determinato bene. L'esempio più classico è fornito dalla comproprietà. I soggetti che partecipano alla comunione sono i comunisti (o condomini se titolari del diritto di comproprietà). Nella comunione nessuno dei contitolari è proprietario di una parte materiale del bene in oggetto; tutti i partecipanti alla comunione acquistano invece una quota ideale del bene considerato nella sua totalità. In mancanza di accordo diverso tra i partecipanti alla comunione le quote si presumono tutte uguali (art. 1101); il diritto di ciascuno sulla propria quota è liberamente disponibile (potrà essere venduta, ipotecata.senza dover rendere conto agli altri partecipanti). L'amministrazione della cosa in comune deve essere effettuata conformemente alle norme che le parti stesse hanno previsto. In mancanza di queste, la legge impone i seguenti criteri:

ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto (art. 1102);

tutti i partecipanti hanno il diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune (art. 1105).

Lo scioglimento della comunione può avvenire se le quote sono tutte acquistate da un unico soggetto oppure la cosa viene divisa tra tutti i partecipanti. La divisione consiste nell'attribuire a ciascun partecipante un diritto individuale in sostituzione della quota; può essere di due tipi:
- divisione amichevole
quando tutti i componenti sono d'accordo; essa viene materialmente attuata con un contratto con cui i comunisti decidono di attribuirsi ciascuno una porzione del bene oppure di venderlo e di dividersi il valore ottenuto,

- divisione giudiziale può essere richiesta al giudice in qualunque momento da uno qualsiasi dei comunisti (art. 1111).

IL CONDOMINIO è una delle figure di comunione più diffuse. Essa si ha quando gli appartamenti o i piani di uno stesso edificio sono di proprietà non di un solo soggetto ma di soggetti diversi. Occorre perciò distinguere tra:

le parti di proprietà individuale (cioè i singoli alloggi ed eventualmente i garage, le cantine.);

le parti di proprietà comune a tutti i condomini (cioè il suolo su cui sorge l'edificio, i muri maestri, il tetto.).

Ciascun condomino può liberamente disporre delle porzioni di edificio di sua esclusiva proprietà, per quanto riguarda le parti in comune le caratteristiche di tale tipo di comunione sono:

la comunione forzosa (art. 1119) sulle parti comuni dell'edificio, cioè l'indivisibilità delle medesime;

l'obbligo di contribuire alle spese (art. 1118) fatte per la conservazione delle cose comuni, cui il condomino non può sottrarsi neppure rinunciando alle cose stesse.

La quota di comproprietà di ciascun condomino sulle parti comuni è espressa in millesimi che rappresentano la proporzione tra il valore del singolo appartamento e il valore dell'intero edificio. La quota in millesimi assegnata a ciascun condomino esprime di regola anche la proporzione in cui il singolo condomino dovrà partecipare alle spese ordinarie e straordinarie relative alle parti comuni. Regole speciali valgono per le scale e gli ascensori per i quali si deve tener conto anche dell'uso che ogni condomino fa di questi servizi (art. 1124). L'uso e l'amministrazione delle parti comuni sono regolati dai condomini in conformità dell'art. 1120 per mezzo di:
- regolamento di condominio
documento che contiene le norme sull'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese comuni; la formazione di un regolamento è obbligatorio per i condomini che hanno più di 10 condomini (art. 1138). Secondo il modo in cui viene formato il regolamento può essere: contrattuale (tipo di regolamento predisposto dal costruttore o dall'originario unico proprietario e che è stato di volta in volta accettato dai singoli condomini all'atto dell'acquisto delle varie unità immobiliari; può essere modificato solo da tutti i condomini all'unanimità) oppure assembleare (quando il regolamento non è stato predisposto dall'originario proprietario o comunque non è stato accettato dai singoli condomini all'atto dell'acquisto esso può essere approvato dai condomini riuniti in assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio; può essere modificato con un'autentica maggioranza);  

- un amministratore (art. 1129) organo esecutivo del condominio; la sua nomina è necessaria quando il numero di condomini è superiore a quattro. L'amministratore può essere un condomino oppure una persona estranea al condominio nominata dall'assemblea a maggioranza semplice o in caso di inerzia dei condomini dal tribunale. I suoi compiti sono eseguire le delibere dell'assemblea, ripartire tra i condomini le spese condominiali, provvedere alla manutenzione dell'edificio, agire in giudizio per il rispetto del regolamento di condominio e per l'attuazione delle delibere, presentare al termine di ogni anno all'approvazione dell'assemblea un rendiconto del proprio operato.

- assemblee condominiali (art. 1135) è la riunione dei condomini convocata per assumere alcune decisioni relative all'amministrazione, previste dalla legge, oltre alla conferma dell'amministratore all'approvazione del rendiconto e del preventivo delle spese.  L'assemblea può essere ordinaria (si tiene una volta all'anno) o straordinaria (si tiene quando l'amministratore lo ritiene necessario o quando sia fatta richiesta da parte di almeno due condomini che rappresentano un sesto del valore dell'edificio). L'assemblea deve essere preceduta dalla convocazione che viene fatta dall'amministratore a tutti i condomini mediante lettera raccomandata.

LA MULTIPROPRIETA' è una forma particolare di comproprietà su un bene immobile in base alla quale tutti i proprietari si alternano nel godimento esclusivo del bene, ciascuno per un periodo predeterminato. La multiproprietà non è regolata dal codice civile, e fino al DLGS del 9 novembre 1998 n. 427  non era nemmeno disciplinata da leggi speciali.



- CAPITOLO 9 -


LE OBBLIGAZIONI è un rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (detto debitore) deve tenere un determinato comportamento nell'interesse di un altro soggetto (detto creditore). Il comportamento detto prestazione può consistere:

- in un dare (per esempio restituire una somma di denaro ricevuta a prestito);

- in un fare (per esempio imbiancare una casa.)

- in un non fare una determinata cosa (per esempio non svolgere una determinata attività).

Come in un qualsiasi rapporto giuridico gli elementi del rapporto obbligatorio sono tre:

1) i soggetti (soggetto attivo o creditore o soggetto passivo o debitore);

2) il contenuto, consistente nella prestazione cioè nel comportamento che il debitore deve tenere nei confronti dei creditori; in sintesi le caratteristiche del contenuto sono quelle di avere un carattere patrimoniale (cioè il comportamento che il debitore deve tenere nei confronti del debitore deve avere un suo valore in denaro), di corrispondere un interesse per il creditore e di essere possibile (sia materialmente cioè consentita dalla natura delle cose, che giuridicamente cioè consentita dall'ordinamento giuridico), lecito (non in contrasto con la legge) e determinabile.

3) l'oggetto che è dato dal bene, dall'utilità o dal vantaggio che il creditore intende ottenere con l'adempimento dell'obbligazione.

Questi tre elementi sono riuniti nel vincolo giuridico in forza del quale il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione dovuta e il creditore ha il diritto di pretenderne l'esecuzione.

OBBLIGAZIONI CIVILI (o perfette) l'obbligazione da al creditore di ottenere giudizialmente (cioè per mezzo di un processo civile) quanto gli è dovuto qualora il debitore non voglia tenere quel determinato comportamento. Tale potere è definito come diritto di agire in giudizio; in questo modo il creditore potrà avere una sentenza con cui il giudice riconoscerà l'esistenza del suo diritto e condannerà il debitore ad adempire. La presenza di questo potere di azione caratterizza tutte le obbligazioni in senso giuridico che sono dette per questo obbligazioni civili o perfette.

OBBLIGAZIONI IMPERFETTE da queste si distinguono tutti gli altri doveri di carattere religioso, amicizia o morale da cui manca il diritto di azione (sono doveri non riconosciuti come tali dall'ordinamento giuridico). Se l'obbligo  è di semplice amicizia o cortesia da luogo alle così dette obbligazioni imperfette cioè non possono essere fatte valere in giudizio.

OBBLIGAZIONI NATURALI particolari obbligazioni imperfette (dunque non giuridicamente vincolanti) che una volta adempiute non consentono a chi le ha eseguite di richiederne la restituzione (ad esempio obbligazioni derivanti da scommesse o giochi).

FONTI delle obbligazioni tutti quei fatti che secondo la legge possono far sorgere rapporti obbligatori. Esse sono:
- il contratto (accordo tra due o più soggetti diretto a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale);

- l'atto illecito (comportamento doloso o colposo di un soggetto che causa danno ingiusto a un altro);

- ogni altro atto idoneo a produrre obbligazioni (in conformità con l'ordinamento giuridico);






IL CONTRATTO accordo tra due o più parti per costruire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale; fa parte della categoria generale dei negozi giuridici.

AUTONOMIA PRIVATA libertà, riconosciuta ai soggetti dell'ordinamento, di regolare senza costrizioni esterne i propri rapporti giuridici;

AUTONOMIA CONTRATTUALE possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge nonché di concludere contratti atipici.

I contratti si dividono principalmente tra:
- plurilaterali
due o più parti si accordano e le loro prestazioni sono dirette al conseguimento di uno scopo comune;

- a prestazioni corrispettive dove alle due parti è imposto un sacrificio patrimoniale;

- unilaterali dove il sacrificio patrimoniale è a carico di una sola delle due parti;

- tipici disciplinati dalla legge;

- atipici stabiliti dalla sola volontà delle parti;

- a forma libera

- a forma vincolata

- a effetti obbligatori producono unicamente il nascere di obbligazioni;

- a effetti reali producono effetti reali accompagnati da effetti obbligatori;

- reali quelli per la cui perfezione è necessaria, oltre allo scambio dei consensi anche la consegna materiale della cosa;
- consensuali
si perfezionano sulla base dello semplice scambio dei consensi;

- a esecuzione istantanea compravendita;

- a esecuzione continua o periodica abbonamento a un giornale.

Gli elementi necessari per la formazione del contratto sono:

accordo delle parti incontro tra le manifestazioni di volontà delle parti, può essere esplicito (cioè tramite una dichiarazione) oppure tacito (cioè tramite una serie di comportamenti che evidenzino la volontà di concludere il contratto); l'accordo si conclude il modo simultaneo, oppure tramite lo scambio di proposta e accettazione.

oggetto rapporti giuridici che i contraenti hanno volutamente far sorgere, modificare o estinguere; l'oggetto del contratto deve essere: possibile, determinato, e lecito.

causa scopo immediato che tutti i contraenti vogliono raggiungere, sarà quindi oggettivo e sempre uguale in relazione a ciascun tipo di contratto. La causa è detta illecita quando è contraria a una norma imperativa, o a un principio d'ordine pubblico o alle regole del buon costume. 

forma modo attraverso cui la volontà negoziale è manifestata.

Gli elementi accidentali del contratto sono invece:

modo può essere inserito solo nei contratti a titolo gratuito e produce l'effetto di imporre al beneficiario di tali atti uno o più obblighi;

condizione avvenimento futuro e incerto; può essere risolutiva (clausola in base alla quale le parti stabiliscono che il contratto produrrà effetti immediati dopo la sua conclusione ma perderà la sua efficacia se si verifica un avvenimento futuro e incerto) oppure sospensiva (clausola in base alla quale le parti stabiliscono che il contratto che esse concludono avrà effetto solo se si determinerà un avvenimento futuro e incerto); l'avvenimento futuro deve comunque essere possibile e lecito. 

termine avvenimento futuro e certo; può essere determinato (si sa che quel giorno verrà e quando verrà) o indeterminato (si sa che quel giorno verrà ma non quando verrà). Il termine iniziale indica l'inizio della produzione di effetti per il contratto, il termine finale indica la cessione degli effetti del contratto.


CLAUSOLE VESSATORIE clausole contrattuali imposte dal soggetto forte al soggetto più debole a suo danno e il codice ne fornisce un elenco all'art. 1341. Al fine di tutelare il contraente debole contro gli abusi, il codice impone che queste clausole per essere ritenute valide devono essere da lui approvate per iscritto. Questa approvazione può avvenire tramite il metodo della doppia firma in base al quale il cliente deve sottoscrivere una prima volta il modulo che contiene per esteso le condizioni generali del contratto, mentre in un'apposita clausola, posta immediatamente sotto la prima sottoscrizione vengono richiamate le clausole vessatorie dove anche li andrà posta una firma per approvazione, altro metodo per l'approvazione sta nel fare una scrittura esplicita del tipo "approvo specificatamente la clausola n." ecc.

CONTRATTI CON IL CONSUMATORE la legge 6 febbraio 1996 recependo una direttiva della comunità europea, ha dedicato un capo del codice civile ai contratti del consumatore. Queste disposizioni individuano tutta una serie di clausole definite vessatorie che possono essere dichiarate inefficaci anche se il consumatore le conosceva e le ha sottoscritte. Questo per colmare o ridurre la disparità che sussiste fra il singolo cliente o il consumatore (privo di assistenza) e il professionista che è organizzato per trarre il massimo guadagno dalla sua attività. Le clausole presunte vessatorie fino a prova contraria sono (fra le altre):

escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore risultante da un fatto o da un'omissione da parte del professionista;

escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in casi di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inatteso da parte del professionista;

prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non hanno avuto la possibilità di conoscere prima della fine del contratto.

NULLITA' DEL CONTRATTO le cause di nullità del contratto sono:

mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto o di uno accidentale;

illeicità della causa, impossibilità e indeterminabilità dell'oggetto, illeicità del motivo, illeicità della condizione ;

la nullità può essere totale o parziale (cioè colpisce solo una clausola del contratto e in questo caso la clausola si considera come non apposta e verrà sostituita. Se però la clausola era determinante per la conclusione del contratto, l'intero contratto sarà nullo); la nullità può essere proposta da chiunque abbia un interesse (anche se non è una delle parti) e senza limiti di tempo. Il contratto nullo non produce effetti di alcun genere ne tra le parti, ne tra i terzi.

ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO si verifica normalmente quando sussistono tutti i requisiti necessari, ma uno di essi, il consenso, è viziato. Per consenso viziato si intende quella falsa rappresentazione della realtà che ha indotto un contraente ha concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso o al limite l'avrebbe concluso a condizioni diverse. Non ogni errore però determina l'annullabilità del contratto, è necessario che sia caratterizzato dai requisiti di essenzialità e riconoscibilità. Per errore essenziale si intende l'errore che è determinante del consenso e ricade sulla natura del contratto, sulla natura o sulle qualità dell'oggetto e della prestazione e sull'identità o sulle qualità personali dell'altro contraente. L'errore oltre che essenziale deve essere riconoscibile anche dall'altra parte. I vizi del consenso sono:

- il dolo raggiri diretti a indurre il contraente in errore a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato. Quando si dimostra che il contraente vittima del dolo non avrebbe mai concluso il contratto se non fosse stato raggirato, si provvederà all'annullabilità del contratto (dolo dominante). Esistono altri due tipi di dolo: dolo incidente (se il contraente avrebbe concluso il contratto ma a condizioni diverse, il contratto non sarà annullabile ma la vittima avrà diritto a un risarcimento danni) e dolo del terzo (quando i raggiri sono fatti da un terzo).

- la violenza minaccia di un male ingiusto e notevole posta in essere al fine di indurre un soggetto a concludere un cero contratto. Differente è la violenza morale e quella fisica, quella fisica causando la totale assenza di volontà del soggetto, causerà nullità del contratto.

Sia l'incapacità legale che quella naturale di una delle due parti all'atto della stipulazione causano l'annullabilità del contratto. Conseguenza dell'annullabilità sono che il contratto continua a produrre effetti fino a quando il giudice con una sentenza non lo annulla. Tra le parti l'annullamento del contratto ha effetto retroattivo (è come se non fosse mai esistito), verso i terzi ha effetto solo nei confronti di quelli in mala fede (quelli cha avrebbero potuto sapere la causa di annullabilità del contratto).

RESCISSIONE DEL CONTRATTO rimedio posto in essere qualora il contratto venga concluso da un soggetto che si trovi in stato di pericolo o in stato di bisogno, quando per effetto di tali situazioni risulti uno squilibrio di valore tra le prestazioni pattuite.

Contratto concluso in stato di pericolo quando un soggetto assume obbligazioni a condizioni inique per la necessità di salvare se o altri da un danno grave alla persona. Il contraente che si trovava in difficoltà può domandare la rescissione del contratto, ogni parte è libera e ognuno dei contraenti può richiedere ciò che eventualmente aveva già dato.

Contratto concluso in stato di bisogno quando vi è una sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra e questa sproporzione è dipesa dalla situazione anche momentanea di bisogno economico di una parte, di cui l'altra ha approfittato. Perché avvenga la rescissione occorre che la lesione sia superiore alla metà.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO scioglimento del vincolo contrattuale per fatti che si siano verificati successivamente alla conclusione del contratto stesso. I casi di risoluzione sono:

inadempimento esistono due tipi di risoluzione per inadempimento:

o   risoluzione giudiziale il giudice per mezzo di una sentenza accerta l'esistenza di un inadempimento;

o   risoluzione stragiudiziale risoluzione del contratto senza il ricorso al giudice; si realizza tramite la diffida di adempiere (intimidazione compiuta per iscritto alla parte inadempiente con un termine entro cui deve eseguire la prestazione, trascorso il termine il contratto è risolto di diritto); la clausola risolutiva espressa (clausola che le parti di comune accordo includono nel contratto); il termine essenziale.

Una parte ha però il diritto di non adempiere se l'altra a suo volta non adempie o non offre di adempire contemporaneamente la propria prestazione.

L'inadempimento delle obbligazioni che nascono da un contratto non determina solo la richiesta di adempimento o di risoluzione, ma è anche fonte di responsabilità: obbliga l'inadempiente a risarcire il danno cagionato al creditore (anche se il creditore ha chiesto la risoluzione del contratto). Per garantirsi nei confronti della controparte, vengono menzionati alcuni strumenti all'atto della stipulazione del contratto; questi sono la clausola penale (se avviene un inadempimento l'inadempiente dovrà garantire una prestazione alla controparte) e la caparra confirmatoria (al momento della conclusione del contratto verrà consegnata una somma di denaro e di beni fungibili, la parte che adempie avrà diritto alla restituzione della caparra data). La caparra penitenziale è quella somma di denaro che un contraente paga per poter recedere dal contratto.

impossibilità sopravvenuta

eccessiva onerosità sopravvenuta con il tempo possono essere alterati alcuni equilibri originari della prestazione tali da rendere una cosa più onerosa rispetto all'altra. La legge consente alla parte la cui cosa è divenuta troppo onerosa di chiedere lo scioglimento del contratto. La contro parte può rifiutare, ma dovrà riportare le cose al livello iniziale.






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