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LE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

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LE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA


1-Liberta' di associazione

L'associazione sportiva è un caso particolare di associazione. L'art.18 della Costituzione dichiara che i cittadini hanno diritto 626e42g ad associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini comuni che non sono vietati ai singoli dalla legge penale; l'art.17 dichiara che i cittadini hanno diritto 626e42g di riunirsi pacificamente e senz'armi. Se si tratta di argomento affine alla prestazione fisico-motoria, l'associazione verrà classificata come associazione sportiva, che avrà come oggetto sociale la divulgazione dell'attività motoria e/o dello sport.


Le attuali forme delle organizzazioni sportive



Dal punto di vista della loro strutturazione, le aggregazioni sportive oggi

presenti in Italia si dividono in 3 gruppi:

1-Le grosse società dello sport professionistico

Assumono, di massima, le forme giuridiche di S.p.a. . Per il calcio tale formula è espressamente stabilita dai regolamenti della FIGC . Lo sport professionistico è regolamentato dalla legge 91/81.

2-Le palestre di cultura fisica e i centri di fitness

Sono organizzati sia in associazioni sia sottoforma di soggetto commerciale (in questo caso potranno organizzarsi sia come società di persone che come società di capitali).

3-Le associazioni sportive

Sono spesso espressione di gruppi spontanei, oratori, gruppi di allievi di una scuola.E non essendo praticamente mai organizzati a fini d'impresa rientrano nella specifica normativa che riguarda e disciplina le associazioni.


2-Le associazioni sportive: riconosciute o non riconosciute

L'associazione può definirsi come un'organizzazione stabile di persone diretta a perseguire fini non lucrativi con un'attività comune i cui vantaggi ricadono sugli associati. Ciò che differenzia un'associazione da un'impresa è la finalità di produzione di guadagno: l'impresa è orientata a produrre profitto, l'associazione non deve essere a scopo di lucro; l'associato potrà comunque beneficiare di alcuni eventuali elementi durante l'attività posta in essere dall'associazione, ma tale vantaggio non potrà essere rappresentato da un dividendo. Le associazioni contemplate dal C.c. sono "riconosciute" e "non riconosciute" a seconda che siano o no in possesso della personalità giuridica; l'associazione priva di personalità giuridica è comunque dotata di una parziale capacità giuridica.


Le società sportive costituite in società cooperative

Le società cooperative sono un caso particolare in seno alle formule organizzative. Esse hanno scopi mutualistici che sono tipici anche delle associazioni, si differenziano però da queste in quando perseguono fini di lucro; una cooperativa rientra nella categoria d'impresa.



Le associazioni riconosciute

Sono quelle che, espletata la procedura per il riconoscimento da parte della pubblica autorità, acquistano la personalità giuridica e di conseguenza la capacità di diritto, cosicché l'associazione diventa titolare di diritti e di obblighi ben distinti da quelli delle persone che ne fanno parte.

Il riconoscimento è un atto giuridico-amministrativo ed è conferito dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei presupposti indispensabili, con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto prefettizio, a seconda che l'associazione finalizzi la sua presenza operativa a livello nazionale o a livello provinciale, o con decreto del Presidente della regione se intende operare in ambito regionale e in materie di competenza della regione.

Domanda di riconoscimento:

Va prodotta a tali organi dai rappresentanti. L'atto costitutivo deve essere redatto in atto pubblico, a pena di nullità. All'associazione è possibile aderire in un momento successivo a quello dell'iniziale costituzione; i successivi aderenti dovranno dichiarare, all'atto dell'adesione, di accettare totalmente le norme e le finalità dell'associazione stessa.

Atto costitutivo e statuto:

Devono contenere denominazione dell'ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, quelle sui diritti e obblighi degli associati. Lo statuto deve anche contenere le norme relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.

Amministratori:

Gestiscono e amministrano l'associazione e sono responsabili secondo le    norme del mandato.

Sono esenti da responsabilità qualora non abbiano partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a conoscenza che l'atto si stava x compiere, non abbiano espresso esplicitamente il loro dissenso.

Possono compiere tutti gli atti che rientrano nelle attribuzioni statutarie o che vengono loro affidati dall'Assemblea.

Sussiste una non responsabilità personale per gli atti compiuti nell'interesse dell'associazione.

Assemblea dei soci:

E' l'organo fondamentale delle associazioni in genere. Deve essere convocata:

dagli amministratori almeno 1 volta l'anno per l'approvazione del bilancio

quando ne fanno richiesta motivata almeno 1/10 degli associati (se gli amministratori non vi provvedono la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà degli associati. In 2^ convocazione la deliberazione è valida indipendentemente dal n. di intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Variazioni dei patti sociali:

Occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (se non è disposto diversamente). Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Altre norme associative:

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

L'associato può sempre recedere se non ha assunto l'obbligo di far parte dell'associazione per un tempo determinato; deve darne comunicazione per iscritto agli amministratori (almeno 3 mesi prima) e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'assemblea solo per gravi motivi; l'associato può ricorrere al giudice entro 6 mesi da quando gli è stata notificata la delibera.

L'associazione non può gestire professionalmente un'attività commerciale.

L'associazione possiede un proprio patrimonio utilizzato per il perseguimento del fine dell'associazione stessa; per l'acquisto di immobili o per l'acquisizione di donazioni e lasciti ereditari è necessaria l'autorizzazione.

L'estinzione dell'associazione riconosciuta:

Per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto.

Quando lo scopo è stato raggiunto o non è più possibile raggiungerlo.

Quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa su istanza di qualunque interessato o d'ufficio. Disposto lo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio secondo la deliberazione dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento.


Le associazioni non riconosciute

Sono prive di personalità giuridica ma hanno una parziale capacità giuridica, disciplinata dal C.c., che si estrinseca nella capacità processuale, in una propria responsabilità e in un fondo comune.

Atto costitutivo e statuto:

Statuto e Atto costitutivo devono essere registrati in modo da ribadirne la sostanza. Dallo Statuto deve risultare il fine dell'associazione, il nome, la sede, le norme e le condizioni di ammissione di successivi soci; nell'Atto costitutivo deve essere indicata la denominazione dell'associazione che non è soggetta al regime pubblicistico delle persone giuridiche.

Non è ammesso scopo lucrativo pur essendo possibile svolgere marginalmente attività economiche, sempre che non siano finalizzate alla realizzazione di un profitto (devono essere occasionali).

Ha un'autonomia patrimoniale incentrata sul fondo comune, al quale affluiscono i contributi degli associati e i beni acquistati con i contributi stessi; l'associazione risponderà dei propri debiti con il proprio patrimonio. I singoli associati non possono chiedere in alcun modo la divisione del fondo comune, cosicché il recesso non comporta alcun diritto sul fondo stesso. All'atto dello scioglimento i beni devono essere destinati ad associazioni o enti con fini di utilità sociale, in conformità a quanto previsto nello statuto.

Può acquistare a titolo oneroso e senza autorizzazioni beni immobili la cui trascrizione nei registri immobiliari viene effettuata in favore dell'associazione ma in persona dei suoi rappresentanti legali.

Amministratori:

La rappresentanza è espressamente affidata nel momento della costituzione ad un socio che assume la carica di Presidente e ad eventuali altri soci che lo aiutano nello svolgimento dei compiti di rappresentanza. L'art.38 del C.c. stabilisce che essi rispondono personalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione che rappresentano. La responsabilità contrattuale è primariamente dell'associazione sportiva che risponde con il proprio fondo dei debiti contratti; nel caso sia insufficiente il 3^ creditore potrà rivalersi sui dirigenti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, quindi il Presidente in prima battuta ed eventuali dirigenti potrebbero essere chiamati a rispondere solidalmente con il proprio patrimonio.

Il fondo comune, nel quale trovano collocazione quote sociali, beni mobili e immobili, risponde solo degli atti compiuti dai rappresentanti dell'associazione nei limiti dei poteri loro conferiti dall'atto costitutivo o dall'assemblea. In carenza di tali poteri la responsabilità ricade pienamente su coloro che hanno posto in essere atti che eccedono i limiti conferiti. Anche dopo le dimissioni dal ruolo di Presidente se non addirittura da socio, l'ex-rappresentante sarà comunque chiamato a rispondere con il suo patrimonio dell'obbligazione a suo tempo assunta nonostante possano essere nel frattempo intervenuti accordi tra vecchi e nuovi dirigenti.

Assemblea dei soci:

E' il massimo organo dell'associazione. Esprime la volontà degli associati e ad essa competono le decisioni di maggior importanza. Circa la convocazione, la validità e le maggioranze per le votazioni è come per le associazioni riconosciute.

Recesso dell'associato:

L'associato può recedere in qualunque momento dandone comunicazione scritta. Il recesso è perfezionato 3 mesi dopo la comunicazione. L'associazione non può escludere l'associato se non per gravi motivi e previa delibera dell'assemblea.

Estinzione:

Avviene quando si è esaurito lo scopo o non è + possibile raggiungerlo.

E' deliberata con voto favorevole dai 3/4 degli associati o quando mancano tutti gli associati o comunque manca la pluralità.

Comporta la liquidazione delle attività e passività dell'associazione compiuta da un liquidatore nominato dall'assemblea o dal presidente del tribunale; i beni residui (come indicato dallo statuto) devono essere destinati ad associazioni o enti con fini di utilità sociale.


Il riconoscimento è quindi un atto formale che mira a far acquisire al soggetto collettivo responsabilità diversamente riconducibili, nella formula non riconosciuta, al Presidente e agli eventuali dirigenti del sodalizio. La stragrande maggioranza delle società sportive sceglie la formulazione dell'associazione non riconosciuta in virtù anche della maggiore snellezza delle procedure organizzative.


3- Modalità per la costruzione di associazione sportiva secondo la normativa delle "associazioni non riconosciute".

La costituzione di un gruppo sportivo si realizza attraverso i 2 atti fondamentali: l'atto costitutivo e lo statuto. Un recente provvedimento legislativo del '97 subordina l'applicazione delle agevolazioni tributarie oggetto della legge alla redazione dello statuto di un'associazione non riconosciuta sotto forma di scrittura privata autenticata o registrata. Ciò rende necessario per i dirigenti del neonato gruppo sportivo, rivolgersi, successivamente alla formulazione dello statuto, all'Ufficio del Registro Atti Privati per la registrazione. Un gruppo sportivo dovrà anche decidere a quale organizzazione rivolgersi per praticare la propria attività. In Italia esistono, oltre alle Federazioni Sportive del CONI, altre realtà sportive che assumono il nome di Enti di Promozione Sportiva. E' ipotizzabile che fin da subito il gruppo sportivo, aderendo ad organizzazioni di livello superiore, possa decidere di acquisire come tessera sociale (per i propri soci), quella dell'ente nazionale al quale ha scelto di aderire.



PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI A FAVORE DELL'ATTIVITA' MOTORIO-SPORTIVA


I provvedimenti di legge in materia di sport sono sempre stati parziali in quanto si sono trovati ad affrontare specifici aspetti della materia senza mai fornire una visione generale utile a comprendere tendenze e sviluppi. Oggi di fatto l'intero comparto è parzialmente regolamentato dalla Legge che istituisce il CONI (che ha circa 50 anni). Al congelamento di questo precario equilibrio hanno contribuito, tra l'altro, l'assenza di un Ministero per lo sport in grado di dare decisioni precise, il ruolo del CONI e delle altre forze dell'organizzazione sportiva spesso impegnate a coltivare i propri interessi.

Con il decentramento d'alcune competenze alle Regioni anche la materia sportiva è rientrata fra quelle in parte regolamentabili a livello decentrato; ciò ha portato molti Consigli Regionali ad attrezzarsi con provvedimenti legislativi in grado di indirizzare l'espandersi del settore sportivo, soprattutto in relazione a temi cruciali.



DIRITTO SPORTIVO


La legge 426/42, poi integrata dalla legge 362/47, attribuisce al CONI (comitato olimpico italiano) un potere di supremazia che si esercita attraverso il potere ordinamentale, disciplinale e sanzionatorio, nei riguardi di tutti gli altri soggetti chiamati a far parte del mondo dello sport.


LA NATURA DEL CONI:

Il CONI è identificato come un ente pubblico autarchico non territoriale.

CARATTERISTICHE:

Autarchia: è la disponibilità di potestà pubblica (cioè possibilità di amministrare qualcosa di pubblico); significa anche titolarità di quei poteri pubblici che si realizzano nell'emanazione di atti amministrativi equiparati, sul piano della disciplina giuridica, a quelli amministrativi dello stato, nonché la copertura e la potestà di autoorganizzarsi.

Autotutela: complesso di iniziative amministrative con cui l'ente pubblico risolve al proprio interno contrasti con soggetti esterni in dipendenza di atti propri che incidono su una sfera di interessi e/o di diritti di detti soggetti.

Autogoverno: potere di articolarsi al proprio interesse secondo strutture peculiari e funzionali rispetto alle proprie esigenze e finalità.

Autonomia: potere di emanare nell'ambito delle proprie competenze e per il perseguimento dei propri fini e scopi istituzionali disposizioni normative dotate di efficacia nei confronti di terzi (tesseramento).


POTERI DEL CONI:

La legge 426/42 ha assegnato poteri, attribuzioni, compiti e funzioni che attengono alla cura e gestione per lo stato di taluni interessi dell'intera collettività nazionale ed in particolare:

l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale

l'indirizzo dello sport nazionale verso il perfezionamento atletico

la conservazione, il controllo e l'incremento del patrimonio sportivo nazionale

il coordinamento e la disciplina dell'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata

la tutela e la sorveglianza su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e l'approntamento degli atleti per le olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni nazionali ed internazionali.


ORGANIZZAZIONE:

Si articola su base regionale, provinciale e locale con propri uffici e

organi ai quali è demandato il coordinamento delle attività sportive nei competenti ambiti territoriali.

Per ciascuno sport il CONI si avvale delle federazioni sportive nazionali su cui assume una posizione di supremazia. Gli organi interni riproducono assetti organizzativi ordinariamente rinvenibili negli altri enti pubblici autarchici non territoriali.


FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI:

Sono organi del CONI "relativamente all'esercizio delle attività sportive

ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze".

SCOPO PRIMARIO:

Attuazione dell'organismo programmatico per il miglioramento continuo dei risultati sportivi. Ciascuna federazione è, in pratica, delegata dal CONI per ogni singolo sport a disciplinare la specialità, a dettare le regole, a svolgere l'attività amministrativa degli impianti e la gestione del potere disciplinare. Per delegazione del CONI presiedono alla rilevantissima funzione di riconoscimento delle società sportive.


LE SOCIETA' E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE:


Riconoscimento e affiliazione:

Le società sportive si pongono come soggetti in 2 ordinamenti:

l'ordinamento generale dello stato nel quale operano

l'ordinamento sportivo.

Il D.l. 485/96 ha ricondotto il regime giuridico delle società professionistiche nell'ambito della disciplina ordinaria dettata dal C.c. in tema di società, anche se vengono salvaguardate alcune peculiarità delle società sportive in modo da evitare una piena assimilazione di queste alle società di capitali.


Alcune peculiarità:

Rimane lo scopo della divisione degli utili previsto dall'articolo 2247 C.c. però una quota non inferiore al 10% deve essere indirizzata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportivo. La legge segna il ritorno dello scopo lucrativo nella società sportiva professionistica.

Obbligatorietà della nomina del collegio sindacale anche in assenza delle condizioni dell'articolo 2488 C.c. (> trasparenza).

Previsione di un premio di addestramento e formazione tecnica da corrispondere, in caso di primo contratto, a favore della società o associazione ove l'atleta abbia svolto attività dilettantistica o giovanile.

Obbligo di reinvestimento del suddetto premio nel perseguimento di fini sportivi.

Esclusione del premio dalla determinazione del reddito.

Restano fuori dalla portata della legge le società dilettantistiche.


Società dilettantistiche:

Non intrattengono rapporti con atleti professionisti

Non perseguono fini di lucro

Sono associazioni non riconosciute.


Sono società professionistiche quelle che, affiliate a federazioni che abbiano provveduto ad operare la distinzione dell'attività sportiva-dilettantistica da quella professionistica; stipulano contratti con atleti professionisti. La legge ha delegato il CONI e le federazioni nazionali alla scelta del riconoscimento di atleti professionisti.


Affiliazione:

Le società sportive professionistiche hanno, in base alla legge 91/81 e succ. modifiche, un rapporto particolare tra omologazione e affiliazione, legando in modo molto stretto questi 2 momenti.

Nella procedura di costituzione della società, prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, la società deve ottenere l'affiliazione da una o più FSN riconosciute dal CONI. Gli effetti dell'affiliazione restano sospesi se entro 30 gg. dall'emanazione del decreto di omologa del tribunale non si deposita l'atto costitutivo presso la federazione alla quale sono affiliate. Per l'ordinamento sportivo è indispensabile il completamento positivo della procedura civilistica.


Mentre la legge del 1942 non imponeva ai sodalizi sportivi una particolare forma giuridica, quella del 91/81 ha imposto la forma di Spa o Srl alle società che intendono stipulare contratti con atleti professionisti. Il D.l. 485/96 riconduce il regime giuridico delle società professionistiche nell'ambito della disciplina ordinaria in tema di società (Cc), quindi vengono assegnate alle società sportive professionistiche le caratteristiche di quelle a scopo di lucro.





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