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APPALTO
1655: Un committente affida ad un appaltatore il compimento di un'opera o lo svolgimento di un servizio, verso il corrispettivo in denaro.
E' un contratto sinallagmatico, consensuale ad effetti obbligatori, la cui prestazione è differita in un momento successivo al consenso; è questo che lo accomuna alla somministrazione dove c'è sempre un differimento nel tempo della prestazione.
La differenza sta nella caus 353i83d a: nell'appalto è un facere, nella somministrazione è un dare ( come la vendita).
Si accomuna il contratto di appalto anche alla vendita di cosa futura, ma se ne differenzia in quanto in questa il venditore realizza un oggetto prodotto in serie, mentre nell'appalto il prodotto è un quid novi rispetto alla normale attività produttiva.
Per capire meglio l'appalto è importante soffermarsi sulle caratteristiche dell'appaltatore:
E' per questo che l'appaltatore deve essere necessariamente un imprenditore.
Il prezzo può essere stabilito a forfait, quindi stabilendo il prezzo globale dell'opera oppure a misura in cui viene stabilito nei vari stadi di avanzamento.
E' ovvio che per la natura del contratto, che prevede l'eseguimento di una prestazione periodica, il prezzo pattuito può essere sottoposto a delle variazioni di mercato.
Il corrispettivo pattuito vale "allo stato", ma nel momento della stipula le parti hanno considerato la normale alea per cui se la variazione non supera la normale tollerabilità rimane tutto allo stato.
Altrimenti le parti possono convenire ad una variazione del prezzo, o se questo troppo oneroso, risolvere il contratto.
Il committente ha il dovere e il diritto di verificare l'andamento dei lavori per riportare eventualmente l'appaltatore all'eseguimento di quanto stabilito.
E' importante la redazione di un progetto iniziale da parte di un professionista, al quale l'appaltatore deve attenersi, sebbene sia suo dovere comunicare al committente ogni anomalia del progetto.
Ovvio che qualora l'appaltatore non si attenga alle direttive del committente, rimarrà l'unico responsabile per gli eventuali vizi dell'opera; cosa che non accadrebbe se il controllo del committente risultasse troppo incisivo a tal punto da limitare l'autonomia lavorativa dell'appaltatore.
L'eventuale suolo su cui si lavora può essere:
Terminata l'opera al committente spetta il dovere di eseguire il collaudo che consiste nel controllo finale dell'opera; questo non è importante solo per il committente, ma anche per l'appaltatore, al quale il collaudo attribuisce il diritto al pagamento del prezzo, se positivo.
E' per questo che la legge lo tutela dall'ipotesi in cui il committente tardi nel collaudare, con un'intimazione a termine scaduto il quale l'opera si considera accettata.
E' con il collaudo che il committente può riconoscere dei vizi che possono diminuire il valore dell'opera o pregiudicarne il suo utilizzo, ovvero possono cadere nell'ipotesi dell'aliud pro alio.
In ogni caso l'appaltatore è tenuto a garantire il committente per difformità dell'opera, garanzia che decade se i vizi erano facilmente riconoscibili al momento dell'accettazione.
La garanzia si estende anche ai vizi futuri per i quali il committente ha tempo due mesi dalla scoperta per fare la denuncia e fatta questa l'azione si prescrive dopo due anni.
I dipendenti dell'appaltatore qualora il committente non paghi il loro datore possono surrogare nel diritto di credito dell'appaltatore e agire contro il committente per le somme a loro dovute come retribuzione (deroga al principio per cui il contratto ha effetti solo tra le parti).
L'appaltatore non può dare in subappalto l'opera senza il consenso del committente il quale può avere interesse al che l'opera venga eseguita da quell'appaltatore e non da un altro ( intuitus personae).
Se l'appaltatore muore, il contratto non si scioglie automaticamente, ma l'opera viene continuata degli eredi, a meno che questi non inspirino abbastanza fiducia al committente.
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