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Ci si può
iscrivere all'Ufficio di collocamento al compimento del 15° anno di età purchè
in possesso del diploma di scuola media inferiore.
Il libretto di lavoro è rilasciato dall'ufficio anagrafe del Comune di
residenza.
Se il lavoratore ha un'età inferiore a 18 anni compiuti, deve effettuare una
visita medica presso l'Ufficiale Sanitario al fine di ottenere l'apposita
idoneità al lavoro.
I lavoratori che hanno 15 anni oltre ad essere in possesso della licenza media
inferiore, non possono essere adibiti a lavori pesanti, notturni, in serie (v.
catene di montaggio). Bisogna poi recarsi presso la Sezione Circoscrizionale
competente per territorio. E' possibile trasferire la propria iscrizione presso
un'altra sezione circoscrizionale senza cambiare la propria residenza.
L'iscrizione nelle liste di collocamento ha validità annuale, pertanto è
necessario presentarsi una volta all'anno per confermare il proprio stato di
disoccupazione (revisione annuale).
L'iscrizione nelle liste di disoccupazione è valida ai fini della ricerca di
una occupazione o per prestazioni previdenziali; è abolita ogni disposizione
diversa.
Nel caso in cui un lavoratore rimanesse disoccupato per oltre 24 mesi è
considerato riservatario ai sensi della legge 223/91 , cioè rientrante in quelle
categorie di lavoratori per i quali sono previste agevolazioni contributive in
caso di assunzione al lavoro.
Chiunque abbia dei titoli di studio, delle esperienze lavorative significative,
della professionalità spendibili immediatamente sul mercato del lavoro, può
inseririrsi nella banca dati del Centro per l'Impiego. Si può chiedere un
colloquio mirato all'individuazione delle proprie propensioni e
caratteristiche. Viene redatta una scheda-curriculum da inserire in una banca
dati che viene messa a disposizione delle aziende che fanno ricerca di
personale. Con l'occasione si può usufruire di un servizio orientativo per la
scelta di percorsi formativi allo scopo di riqualificarsi o rioccuparsi.
ASSUNZIONI PRESSO GLI ENTI PUBBLICI
(Amministrazioni
dello Stato, Enti pubblici non economici, Comunità montane, Regioni, Provincie,
Comuni e USL)
L'art. 16 della legge 56/87 prevede che le Amministrazioni e gli enti pubblici,
quando assumono a tempo determinato o indeterminato lavoratori da inquadrare
nei profili o qualifiche per i quali è richiesto solo il titolo di studio della
scuola dell'obbligo D E V O N O ricorrere alle graduatorie degli iscritti alle
liste di collocamento e in quelle di mobilità (lavoratori licenziati da aziende
in crisi o cassaintegrati)
COSA SONO I LAVORI SOCIALMENTE UTILI?
Il Decreto Legislativo
1 dicembre 1997 n.468 definisce " Lavori socialmente utili" le
attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di
servizi di utilità collettiva.
I lavori
socialmente utili si distinguono in:
Lavori di pubblica utilità mirati alle creazione di posti di lavoro
in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili
al massimo per altri due periodi di 6 mesi.
Lavori
socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi
volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata di 12
mesi .
Lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi
obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al
massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di
trattamenti previdenziali.
Prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori
iscritti alle liste di mobilità, o percettori di altro trattamento speciale di
disoccupazione o che g 111b13b odono di altro trattamento straordinario di integrazione
salariale a zero ore.
IN QUALI SETTORI POSSO AVERE LAVORI SOCIALMENTE UTILI?
I progetti di lavori socialmente utili possono essere attivati soltanto in alcuni specifici settori:
cura ed assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani;
riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di
handicap e di detenuti;
interventi mirati nei confronti di soggetti in condizione di
particolare disagio e emarginazione sociale;
raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il
trattamento di rifiuti so lidi urbani, tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela della aree protette e dei parchi naturali,
bonifica della aree industriali dismesse e interventi di bonifica
dell'amianto;
miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici
e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione della opere
necessarie allo sviluppo ed alla modernizzazione dell'agricoltura anche nelle
zone montane, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;
piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la
messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri di città
e centri minori, in particolare di montagna;
adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale;
iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo
sviluppo del turismo.
I progetti devono essere preparati nell'ottica di realizzare attività stabili
nel tempo e devono quindi essere preparati con un vero e proprio piano
d'impresa, relativo alle attività d'impresa che alle fine del progetto si
vogliono promuovere.
CHI
PUO' REALIZZARE I LAVORI SOCIALMENTE UTILI?
I progetti possono essere promossi da amministrazioni pubbliche, da enti
pubblici economici, da società a totale o prevalente partecipazione pubblica,
dalle cooperative che gestiscono servizi socio sanitari e educativi
(cooperative sociali di tipo A) e dalle cooperative sociale aventi come scopo
lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di
servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative
sociali di tipo B). Possono presentare i progetti le cooperative sociali e loro
consorzi che svolgono attività da almeno due anni, che non abbiano operato
riduzioni di personale negli ultimi dodici mesi e, se hanno già partecipato ad
altri progetti L.S.U., che abbiano assorbito come soci o come dipendenti almeno
il 50% dei lavoratori impegnati nel precedente progetto per L.S.U. (art.3 del
D.Lgs.468/97).
CHI
SONO I LAVORATRORI UTILIZZABILI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI? L'art.4 del
D.Lgs468/97 individua i soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili.
Tali soggetti sono:
lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da
più di 2 anni nelle liste del collocamento;
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità
di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori
dell'indennità di mobilità o di altri trattamento speciale di
disoccupazione;
lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione
salariale sospesi a zero ore;
gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la
gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore e di
area;
categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree
territoriali, mediante delibera della Commissione Regionale per l'impiego,
anche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio
1991, n. 223;
persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro
esterno come modalità del programma di trattamento.
I progetti devono essere presentati alle Commissione Regionale per l'impiego
competenti le quali l'autorizzazione si presume data.
Per l'assegnazione dei lavoratori alle attività progettate occorre tener conto
della corrispondenza tra la qualifica di appartenenza e le professionalità
richieste e del principio delle pari opportunità.
L'utilizzazione dei lavoratori nei L.S.U. non determina l'instaurazione di un
rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste
di collocamento o dalle liste di mobilità. L'ingiustificato rifiuto
dell'assegnazione alle attività di cui ai progetti di L.S.U., da parte di
percettori di trattamenti previdenziali comporta la perdita del trattamento e
la cancellazione dalle liste regionali di mobilità.
DIRITTI
E DOVERI DEI LAVORATORI IMPIEGATI IN L.S.U. E L.P.U. I lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità o percettori di trattamento straordinario di
integrazione salariale sospesi a zero ore possono essere impegnati per l'orario
corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso ed il livello
retributivo iniziale, al netto dei contributi, previsto per i dipendenti che
svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e
comunque per non meno di venti ore settimanali e non più di otto ore
giornaliere. L'assegno per i lavori socialmente utili, che compete ai
lavoratori impiegati in detti progetti e non percettori di trattamenti
previdenziali, è di £ 800.000 mensili. Tale assegno viene erogato dall'INPS,
previa certificazione delle presenze. Nel caso di impegno per un orario
superiore, ai lavoratori compete un importo integrativo, a carico del soggetto
utilizzatore.
L'integrazione deve essere calcolata con riferimento alla retribuzione che
percepisce un dipendente del soggetto utilizzatore inquadrato in una qualifica
corrispondente. L'assegno è cumulabile con redditi da attività di lavoro
autonomo occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, iniziate
dopo l'avvio del progetto, nonché con redditi da attività di lavoro a tempo
parziale determinato, nei limiti di £ 600.000 mensili.
I lavoratori impegnati in L.S.U. non possono svolgere lavoro subordinato con
contratto a termine a tempo pieno. L'assegno è altresì "incompatibile con
i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità", la vecchiaia ed i superstiti e con i
trattamenti di pensionamento anticipato.
L'art. 8 del D.Lgs 468/97 prevede la disciplina delle assicurazioni, delle
assenze dei permessi, delle assemblee per i lavoratori impegnati nei L.S.U.
In particolare la legge prevede la necessità per i soggetti utilizzatori di
instaurare idonee forme assicurative contro gli infortuni sul lavoro, gli
infortuni e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi.
Devono essere previsti
degli adeguati periodi di riposo; le assenze per malattia, documentate, non
comportano la sospensione dell'assegno. Al contrario, le assenze per motivi
personali, anche se giustificati, comportano detta sospensione. Il soggetto
utilizzatore può disporre il recupero delle ore perse così da evitare la
sospensione dell'assegno.
Se le assenze si protraggono per un tempo troppo lungo per le esigenze del
progetto, gli utilizzatori possono chiedere la sostituzione del lavoratore.
Alle lavoratrici impregnate in L.S.U. non coperte da altre assicurazione, per i
periodi di astensione obbligatoria per maternità, viene erogata dall'INPS
un'indennità pari all'80% dell'assegno. Le lavoratrici possono partecipare ai
progetti ancora in corso alla fine del periodo di astensione obbligatoria.
Ai lavoratori impegnati a tempo pieno vengono riconosciuti i permessi di cui
all'art.10 L. 1204/71 (due ore di permesso al giorno fino all'anno di età del
figlio/a). I lavoratori impegnati nei L.S.U. possono partecipare alle assemblee
organizzate dalle OO.SS. alle stesse condizioni dei dipendenti del soggetto
utilizzatore.
Inoltre i lavoratori utilizzati in L.S.U. o L.P.U. hanno un titolo di preferenza
nei pubblici concorsi banditi per la stessa professionalità, ed hanno diritto
ad una riserva di posti qualora l'ente che li utilizza o li ha utilizzati
proceda ad assunzioni a tempo indeterminato.
I lavoratori impegnati in L.S.U. o L.P.U. devono svolgere esclusivamente le
attività straordinarie per le quali sono chiamati e comunque le sole attività
indicate nei progetti.
Non possono essere impiegati a copertura di carenze di organico e comunque in
servizi istituzionali dell'ente e/o in servizi che l'ente potrebbe dare in
appalto a terzi.
Qualora ciò avvenga il lavoratore potrebbe chiedere il riconoscimento del
rapporto di fatto con l'ente utilizzatore.
Mettersi in proprio o avviare un'impresa non è cosa semplice. Non
basta avere l'idea brillante. Occorre essere disposti a correre dei rischi,
anche economici; essere capaci di assumersi responsabilità a volte pesanti, di
prendere decisioni importanti, di programmare e organizzare con fatica e
impegno; significa individuare gli spazi nel mercato, elaborare un progetto di
fattibilità, verificarlo e realizzarlo, tenendo conto anche delle proprie
capacità professionali.
In aiuto ai giovani e alle donne che, nonostante tutto, pensano di potercela
fare, Stato e regioni sono intervenuti, e intervengono, con leggi di sostegno
finanziario e di assistenza tecnica.
In questa scheda ti diamo indicazioni su quelle nazionali, ricordandoti che
presso le Camere di Commercio è possibile in genere avere informazioni riguardo
le leggi regionali sulle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile e
femminile.
LE INIZIATIVE DELLO STATO
Lo Stato si è impegnato a finanziare progetti di giovani imprenditori
e imprenditrici residenti in aree depresse, e ad affiancarli nella fase di
avvio. Prima, nel 1986, con la legge n. 44 (De Vito), allargata ad alcune zone
del centro-nord nel 1994 e di fatto sostituita dalla legge n. 95 del 1995; poi
con l'art.1-bis della legge n. 236 del 1993; di recente, con la legge n. 608
del 28/11/1996 sul lavoro autonomo.
In questi i casi, la gestione dei finanziamenti è stata affidata alla società
"Imprenditorialità Giovanile s.p.a.". Specificamente per le donne,
nel 1992 era stata promulgata la legge n. 215 che solo ora, tuttavia, sta per
diventare operativa; infatti il regolamento di attuazione è stato finalmente
emanato ed è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
COS'E' LA SOCIETA' PER L'IMPRENDITORIALITA'
E' una società nata nel 1994, controllata dal Ministero del Tesoro, che opera nel campo della creazione d'impresa e dello sviluppo locale, utilizzando fondi pubblici - regionali, nazionali, comunitari - attraverso convenzioni con istituzioni e privati. Dal 26/9/1994 ha assunto le funzioni del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, che aveva il compito di erogare i finanziamenti e di fornire assistenza tecnica nell'ambito della legge n. 44.
AGEVOLAZIONI PER L'IMPRENDITORIALITA' La legge n. 44 del 1986 è rivolta a nuove società che non abbiano ancora iniziato l'attività, che non siano ditte individuali, società di fatto o società con un unico socio, che non contemplino ristrutturazioni, ampliamenti, o riconversioni di imprese preesistenti, e che presentino questi requisiti:
maggioranza assoluta (di numero e di quote/azioni)
di giovani tra i 18 e i 29 anni residenti al 1/1/1994 nei territori di
applicazione della legge;
o totalità dei giovani fra i 18 e i 35 anni
residenti al 1/1/1994 nei territori di applicazione della legge;
sede legale, amministrativa e operativa ubicata nei
territori di applicazione della legge.
Dove
Quali sono i territori di applicazione della legge? In pratica l'intero
mezzogiorno e buona parte del centro nord: aree in declino industriale e aree
rurali svantaggiate. Per sapere se vivi in una di queste zone, ti conviene
chiedere direttamente alla società IG o alle Camere di commercio dove sono
attivi gli sportelli sull'imprenditorialità giovanile, poiché i Comuni
interessati sono più di 5000 su un totale di circa 8000.
Quali le iniziative
La legge ammette ai finanziamenti iniziative create per produrre beni in
agricoltura, nell'artigianato e nell'industria e per fornire servizi ad altre
imprese o ad amministrazioni pubbliche, non rivolti a persone (sono quindi
escluse le attività commerciali o turistiche). Tuttavia, nell'ambito dei tre
settori citati alcune attività sono escluse dalle agevolazioni in base alla
delibera del CIPI 16/7/1986 (G.U. n. 192 del 20/6/1986) e successive modifiche
(cfr). Altre non sono invece ammissibili a finanziamento in base a disposizioni
comunitarie (cfr Dec. 94/173/CE del 22/3/1994).
I progetti possono prevedere investimenti fino a 5 miliardi di lire e devono
contemplare l'ampliamento della base occupazionale, imprenditoriale e
produttiva.
Il progetto
Non basta avere i requisiti per usufruire della legge; occorre anche e
soprattutto presentare un progetto di impresa (o business plan o studio di
fattibilità), che sia convincente, basato su analisi precise e su dati
concreti, che spieghi nei dettagli perché l'idea potrebbe essere realizzabile e
produttiva. La legge offre la possibilità di utilizzare non solo gli incentivi
finanziari in caso di approvazione del progetto, bensì anche dei servizi reali,
forniti dalla stessa IG, sia prima della presentazione del progetto che dopo la
sua approvazione.
I servizi prima della presentazione
Prevedono:
incontri di approfondimento fra i giovani
interessati e i funzionari della IG, in cui vengono fornite tutte le
informazioni necessarie e verificate le possibilità di sviluppo dell'idea,
nonché i requisiti di ammissibilità (solo su appuntamento);
iniziative di orientamento alla progettazione,
facoltative, articolate in un seminario introduttivo sulla progettazione di
impresa per coloro che non ne conoscono le tecniche, e in incontri individuali
con esperti per chi già ha le nozioni di base e desidera affrontare problemi
relativi al proprio progetto.
I servizi dopo l'approvazione
Dopo la presentazione del progetto, si passa alla verifica delle competenze dei
componenti della società rispetto al progetto, quindi all'approvazione o meno
dello stesso e dunque all'ammissione ai benefici di legge, attraverso una fase
di progettazione esecutiva assistita da un tutor. Il tutor è una società
gestionale, di professionisti, che segue i neoimprenditori dall'avvio della
nuova società fino a che non hanno sviluppato capacità gestionali sufficienti.
Il periodo di assistenza tecnica può durare da sei mesi a due anni. Ai soci
giovani sono riservati anche corsi di formazione imprenditoriale.
Le agevolazioni finanziarie
Sono differenziate in base al territorio. Per l'investimento, possono essere
erogate sotto forma di contributo a fondo perduto e/o di mutuo agevolato, cioè
con interessi più bassi e con più anni a disposizione per la restituzione. Per
la gestione, c'è un contributo a fondo perduto di 100.000 ecu oppure di una
somma pari al 50% delle spese sostenute nei primi due anni di attività.
I contributi sono concessi sempre secondo i limiti fissati dall¹Unione Europea.
Alcune avvertenze
Le agevolazioni finanziarie non sono cumulabili con altre agevolazioni
comunitarie, nazionali, regionali, o comunque pubbliche, ottenute sia prima che
dopo l'ammissione del progetto.
I macchinari, gli altri beni mobili e gli immobili non possono essere utilizzati
per scopi diversi da quelli previsti nel progetto per almeno 10 anni dalla data
di inizio dell'attività.
Per 10 anni dalla data di presentazione della domanda non si possono trasferire
azioni o quote da soci giovani residenti nei territori di applicazione della
legge a soggetti che non hanno questi requisiti (clausola che deve essere
inserita negli statuti societari).
L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per almeno 10
anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
Non può far parte della società una persona fisica che sia stata titolare di
quote o azioni di altre società o cooperative beneficiarie delle agevolazioni
della legge n. 44.
La Società per l'imprenditorialità giovanile può revocare immediatamente i
finanziamenti se dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti che
hanno determinato le agevolazioni.
Riferimenti normativi
legge n. 95 del 29/3/1995, Decreto del Ministero del Bilancio n. 695 del
24/11/1994.
PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE GIOVANILI NEL SETTORE DEO
SERVIZZI NEL MEZZOGIORNO
L'art. 1-bis della legge n. 236/93 si rivolge a nuove società, non ditte
individuali, società di fatto o con un unico socio, composte da una maggioranza
assoluta, di numero e di quote, di persone tra i 18 e i 29 anni oppure dalla
totalità di giovani tra i 18 e i 35 anni, tutti residenti alla data del
1/1/1994 nelle seguenti regioni: Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna. In esse deve essere ubicata anche la sede legale,
amministrativa e operativa della società.
Quali le iniziative
Sono ammissibili nuove iniziative per la fornitura di servizi nei seguenti
settori:
fruizione di beni culturali, che appartengono a
Enti locali, Università, Enti Ecclesiastici privati ma non possono essere di
proprietà pubblica statale, e che devono essere sottoposti alla tutela della
legge n. 1089/39; ad esempio servizi di manutenzione, pulizia, vigilanza,
gestione della parte tecnica degli spettacoli, vendita dei biglietti, vendita
di beni editoriali, ristorazione, caffetteria;
turismo, non solo nell'ambito degli itinerari
turistici, ma anche delle attività di contorno: trasporto flessibile, tempo
libero, animazione e intrattenimento, noleggio ecc.
manutenzione delle opere civili e industriali,
ordinaria e non straordinaria; ad esempio manutenzione di uffici pubblici, beni
ambientali, sistemi idrici, strade, aree verdi, spiagge;
innovazione tecnologica, con la diffusione o
l'applicazione di innovazioni tecnologiche;
tutela ambientale: trattamento delle acque, dei
rifiuti, dell'aria (controlli ambientali); servizi di insonorizzazione o
coibentazione di edifici, rilevamenti sull'inquinamento; raccolta e vendita per
riciclaggio di carta, legno, alluminio; recupero e riciclaggio di imballaggi,
come da direttiva dell'Unione Europea che prevede la gestione degli imballaggi
separata da quella dei rifiuti.
I progetti possono prevedere investimenti fino a un miliardo di lire e
devono contemplare l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva e
occupazionale.
Il progetto
L'accesso ai finanziamenti è subordinato alla presentazioone di un progetto di
impresa. Si tratta di un documento tecnico, come quello previsto dalla legge n.
44, che descrive l'idea di base e ne analizza la fattibilità tecnica, economica
e produttiva.La legge offre non solo incentivi finanziari, in caso di
approvazione, bensì anche servizi reali di assistenza tecnica, sia prima della
presentazione (informazione e verifica dell'accoglibilità dell'idea
imprenditoriale, assistenza alla progettazione) che dopo l'approvazione del
progetto, nella fase di progettazione esecutiva e di avvio dell'iniziativa
(accompagnamento tecnico - tutoraggio -, formazione imprenditoriale), servizi
affidati alla IG.
Le agevolazioni finanziarie
Sono previste sia per le spese di investimento sia per quelle di gestione,
anche se in misura differente per province, in base al loro livello di
sviluppo. Per l'investimento possono coprire fino al 90% della somma spesa,
sotto forma di contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato; per la
gestione possono coprire dal 70 al 50% delle spese sostenute per ognuno dei
primi 4 anni di esercizio.
Riferimenti normativi
legge n. 236, art.1-bis, del 19/7/1993; legge n. 341, art.3-bis, 8/8/1995;
Decreto n. 184 dell' 11/5/1995 del Ministero del Bilancio e della
Programmazione Economica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'8/8/1995.
La legge n. 215/92 si rivolge
a società cooperative e società di persone costituite per almeno il 60% da
donne; a società di capitali, le cui quote di partecipazione spettino per
almeno i due terzi a donne e la cui amministrazione sia affidata a queste per
almeno i due terzi; imprese individuali gestite da donne. Oppure a imprese,
consorzi, associazioni, enti, società di promozione imprenditoriale, centri di
formazione, ordini professionali che promuovono corsi di formazione
imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale,
riservati per almeno il 70% alle donne.
Le agevolazioni finanziarie
Possono essere concesse sotto forma di contributi in conto capitale, di crediti
di imposta o di finanziamenti a tasso agevolato.
I Piani di Inserimento
Professionale sono progetti che consentono l'inserimento temporaneo di giovani
disoccupati professionalmente qualificati all'interno di singole aziende,
imprese o studi professionali per lo svolgimento di un'esperienza lavorativa e
di attività formative.
L'utilizzazione dei giovani da parte dei datori di lavoro non costituisce
l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non preclude la possibilità di
assumere al termine dell'esperienza gli stessi giovani, con contratti di
formazione e lavoro o con contratto di apprendistato, per lo svolgimento di
attività relative alla stessa area e qualifica professionale.
Per poter utilizzare giovani disoccupati all'interno delle proprie strutture, i
datori di lavoro (detti soggetti utilizzatori) devono essere associati o
iscritti presso Associazioni datoriali, Ordini o Collegi professionali. La
normativa, infatti, prevede che questi (indicati come soggetti promotori)
predispongano, di concerto con l'Agenzia per l'Impiego del Lazio, apposite
"Convenzioni quadro". Sulla base di queste, una volta approvate in
Commissione Regionale per l'Impiego, i soggetti promotori redigono "
Progetti esecutivi quadro" cui possono aderire quegli iscritti ed
associati interessati all'attivazione ed all'inserimento di giovani disoccupati
presso le proprie strutture.
Il progetto esecutivo redatto dal soggetto promotore è un progetto quadro cui
fa parte integrante una Scheda dettagliata relativa all'utilizzatore che
aderisce ed al progetto che intende attuare.
Le schede contengono in dettaglio informazioni sia circa il soggetto
utilizzatore sia circa il progetto (iter formativo, qualifiche e mansioni da
inserire, numero delle unità e corrispondente titolo di studio richiesto).
In qualità di soggetti responsabili della realizzazione dei progetti, le
Associazioni, gli Ordini ed i Collegi Professionali svolgono un ruolo molto
importante. Essi hanno il compito di fornire ai propri associati le linee guida
per la predisposizione dei singoli progetti esecutivi e di sopraintendere al
corretto svolgimento del rapporto fra i giovani impegnati nel progetto ed il
soggetto ospitante sia sotto il profilo della corretta applicazione della
normativa sia sotto il profilo dell'esperienza formativa a posta in essere con
il progetto.
Ai giovani inseriti nei Piani è dovuta una indennità pari a 7.500 lire orarie,
fino ad un massimo di 80 ore mensili di attività, per lo svolgimento di
attività formative e di lavoro.
Il 100% dell'indennità relativa alle ore di formazione teorica svolte viene
finanziato a carico del Fondo Nazionale per l'Occupazione.
Il 50% dell'indennità relativa alle ore di attività lavorativa è ugualmente a
carico del Fondo Nazionale per l'Occupazione. Il restante 50% dell'indennità
spettante per le ore di attività lavorativa svolte è a carico dei soggetti
utilizzatori. Ad esempio, un giovane che svolga un PIP di 960 ore complessive
percepisce £ 600.000 al mese per 12 mesi, cioè £ 7.200.000.
L'entità complessiva dell'indennità da corrispondere per le ore di inserimento
lavorativo (50% dell'importo complessivo a carico del Fondo Nazionale, laddove
il restante 50% è a carico dei soggetti utilizzatori) non deve superare la
soglia dei 100.000 ECU, pari a 194.000.000 di lire per impresa, nel triennio e
comunque il tetto massimo annuale di 50.000 ECU. Fermo restando quanto sopra
indicato, le Regioni o gli Enti locali possono contribuire con proprie risorse
al fine di ridurre gli oneri a carico dei soggetti proponenti e/o di
incrementare le indennità corrisposte ai giovani inseriti.
Per esigenze di carattere temporaneo le imprese possono ricorrere a questa particolare forma di lavoro fondata sul rapporto fra tre soggetti: l'impresa utilizzatrice, l'impresa fornitrice ed il lavoratore.
Il lavoratore viene assunto dall'impresa fornitrice ma presta la propria attività, per un periodo di tempo determinato, presso l'impresa utilizzatrice, agendo sotto la direzione ed il controllo di quest'ultima. L'impresa fornitrice può assumere il lavoratore con contratto a tempo determinato, pari alla durata della "missione " presso l'impresa utilizzatrice; può anche decidere di assumere il lavoratore a tempo indeterminato, inviandolo, di volta in volta, sulla base di specifici contratti di fornitura, presso imprese utilizzatrici diverse. In questo secondo caso al lavoratore spetterà, oltre alla retribuzione pattuita, per le giornate di lavoro prestate, anche una indennità di disponibilità per le giornate in cui, pur restando a disposizione, non è stato utilizzato.
In quali casi e' possibile il ricorso al lavoro temporaneo:
Ipotesi in cui è ammesso =>Le imprese possono ricorrere al lavoro temporaneo quando ciò sia previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro o allorquando vi sia la necessità di manodopera da utilizzare temporaneamente in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali o, infine, per sostituire lavoratori assenti.
Ipotesi in cui è vietato => E' invece espressamente vietata la fornitura di lavoro temporaneo nei seguenti casi:
qualifiche di esiguo contenuto professionale,
individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
sostituzione di lavoratori in sciopero;
assegnazione ad unità produttive nelle quali si sia
proceduto, nei dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, oppure nelle
quali sia in atto l'intervento della cassa integrazione guadagni per lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura di manodopera;
imprese che non dimostrino di aver effettuato la
valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 626/94;
lavorazioni che richiedono sorveglianza medica
speciale e lavori particolarmente pericolosi ( da definirsi con decreto
ministeriale ).
* Nell'ambito di una stessa
impresa, i lavoratori temporanei non possono superare una data percentuale
rispetto al totale dei dipendenti a tempo indeterminato: tale percentuale è
stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
* Per i settori dell'agricoltura e dell'edilizia il legislatore detta norme
particolari. Il lavoro temporaneo potrà essere introdotto dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro in via sperimentale, individuando le aree
territoriali e definendo le modalità della sperimentazione.
I soggetti ammessi ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo: le agenzie di lavoro temporaneo
La legge stabilisce criteri severi per la selezione dei soggetti ammessi ad esercitare la fornitura di lavoro temporaneo, tra i quali:
l'attività di lavoro temporaneo può essere svolta
solo da società ( di capitali o cooperative ) autorizzate dal Ministero del
Lavoro e che abbiano tale attività come fine esclusivo;
possesso di specifici requisiti, volti a garantire
le solidità economica e finanziaria dell'impresa fornitrice ( capitale sociale
di almeno 1 miliardo di lire e deposito cauzionale di almeno 700 milioni a
garanzia dei crediti dei lavoratori e degli enti previdenziali ) nonché la sua
affidabilità sul piano professionale, organizzativo e sociale ( disponibilità
di strutture e competenze professionali; esercitare l'attività in un ambito
territoriale non inferiore a quattro regioni; amministratori e dirigenti che
non si siano macchiati di reati di particolare rilievo
I diritti dei lavoratori temporanei
La legge assicura ai lavoratori temporanei la parità di trattamento con i dipendenti dell'azienda utilizzatrice, in particolare:
la retribuzione del lavoratore temporaneo non può
essere inferiore a quella a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello
dell'impresa utilizzatrice; inoltre l'impresa utilizzatrice risponde in solido
per le retribuzioni ed i contributi eventualmente non pagati dall'agenzia;
il lavoratore temporaneo può esercitare i diritti
sindacali riconosciuti ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice;
il lavoratore temporaneo può usufruire di tutti i
servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa
utilizzatrice.
Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L'impresa fornitrice deve informare il lavoratore
sui rischi riguardanti la sicurezza e la salute e deve formarlo ed addestrarlo
all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività
lavorativa a cui sarà adibito; nel contratto di fornitura può però essere
previsto che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice;
L'impresa utilizzatrice deve informare il
lavoratore, nel caso in cui le mansioni richiedano una sorveglianza medica
speciale o comportino rischi specifici e deve osservare tutti gli obblighi di
protezione previsti per i propri dipendenti. E' comunque l'impresa
utilizzatrice ad essere responsabile della eventuale violazione degli obblighi
di sicurezza stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi
Formazione professionale
Al fine di favorire iniziative di formazione professionale rivolte ai lavoratori temporanei è prevista l'istituzione di un apposito fondo, alimentato mediante il versamento da parte delle imprese fornitrici di un contributo pari al 5% della retribuzione corrisposta ai lavoratori.
Controlli
Controlli
amministrativi: copia del contratto di fornitura deve essere trasmessa alla
Direzione provinciale del lavoro; l'autorizzazione concessa all'agenzia ha
durata biennale e potrà essere prorogata solo a seguito di verifica del
corretto andamento dell'attività svolta;
Controlli
sindacali: sono previsti obblighi di informazione da parte dell'impresa
utilizzatrice, a livello preventivo, alle Rappresentanze sindacali unitarie, in
relazione ad ogni contratto di fornitura e ad una sintesi complessiva del
ricorso al lavoro temporaneo.
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