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Responsabilità limitata

diritto



Responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325). Inoltre, i soci, rischiano solo il proprio conferimento.


La partecipazione dei soci è rappresentata da azioni, in proporzione alla quota di capitale conferita e comunque non superiore ad essa (se non diversamente disposto nello statuto).


Società con un solo azionista: si 535i82f definiscono tali, le società fondate da un solo soggetto (persona fisica o giuridica), o che successivamente alla fondazione, le azioni vengano trasferite ad un unico soggetto.

L'unico azionista, mantiene il beneficio della responsabilità limitata a queste condizioni:

I conferimenti, devono essere interamente stati versati.

Sia attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2362, ossia, vanno iscritti nel registro delle imprese i dati che individuano l'unico azionista.




Nel caso non si rispettino tali condizioni, egli risponde illimitatamente e sussidiariamente per i debiti contratti nel periodo in cui egli è unico azionista.


Le spa, al contrario delle srl, avendo le proprie partecipazioni espresse in azioni, possono ricorrere al mercato del capitale di rischio (quelle di maggiori dimensioni).


Consorzi di collocamento: banche che dietro pagamento, collocano delle azioni ai propri clienti.


Mercato primario: mercato delle azioni di prima emissione.

Mercato secondario: mercato in cui le azioni vengono successivamente rivendute.

Mercato regolamentato:  mercato delle azioni in una borsa valori.


Speculazione: si basa sul Valore di mercato delle azioni, che differisce da quello nominale, in quanto variabile e non stabilito alla sottoscrizione della società. Questo, può essere determinato, sia dall'andamento della società, che da altre operazioni speculative. Và notato, che il mercato della borsa, non è in grado di creare ricchezza, ma solo di spostarla da un soggetto ad un altro.


Obbligazioni: si definiscono tali, i prestiti stipulati con i terzi. Rappresentano, infatti, frazioni ideali di un mutuo della società verso una pluralità di risparmiatori. Comportano la restituzione del capitale e il pagamento di un interesse periodico.


Le prime forme di società per azioni, nascono nel 1600, con le compagnie coloniali, costituite per finanziare il mercato internazionale delle merci e degli schiavi, redditizio, ma con la necessità di un ingente capitale. Queste si costituivano su autorizzazione del sovrano, che, dietro partecipazione agli utili, emetteva una "carta" nella quale si definivano la struttura interna della compagnia e i suoi poteri nei territori coloniali. La nascita e l'emissione delle azioni, consentiva di coinvolgere gli altri ceti sociali, come nobiltà e clero.


La loro diffusione, si verificò con la rivoluzione industriale del XIX secolo. La creazione di fabbriche, richiedeva elevati capitali e la Società  per azioni, consente di rivolgersi al mercato finanziario per aumentare l'investimento. In secondo luogo, essa consente di limitare il rischio al solo conferimento; inoltre è possibile disinvestire repentinamente, passando ad un altro settore economico, semplicemente, vendendo e comprando azioni. Per questo già alla metà del secolo, era in disuso il codice di commercio francese, che prevedeva la costituzione solo dietro autorizzazione governativa data caso per caso.


Società di comodo: società fondate, con il solo scopo di ottenere gli sgravi fiscali a cui queste sono sottoposte, conferendo  ad essa i propri capitali (generalmente beni immobili).


Piccole Spa: Sono costituite da pochi azionisti e non collocano le azioni nel mercato finanziario; vengono fondate perlopiù per usufruire del beneficio della responsabilità limitata. Questa, però, risulta conveniente, solo verso i creditori più deboli, come i dipendenti o i fornitori, poiché le banche, portano il rischio anche sul capitale personale, concedendo i prestiti, solo dietro rilascio di fideiussioni.


Grandi Spa: sono quelle con azioni collocate nel pubblico dei risparmiatori, ossia quotate in borsa. All'interno di queste società, si forma un gruppo di comando, formato dagli azionisti che effettivamente detengono il potere nella società (nomina di amministratori e sindaci, approvazione del bilancio, destinazione degli utili, etc.). Gli altri azionisti, quelli estranei al gruppo di comando, si accontentano di concorrere alla divisione degli utili e di speculare sulle oscillazioni delle quotazioni di borsa delle azioni.


Principio capitalistico: ossia, ogni azione porta un voto in assemblea, chi ha la maggioranza dei voti (e quindi delle azioni) ha il controllo della società. Tuttavia, i gruppi di comando, puntando sull'assenteismo dell'azionariato di massa, detengono il potere decisionale con percentuali molto basse. Si può quindi dire che la spa quotata in borsa sia un meccanismo finanziario che moltiplica la potenza economica del gruppo di comando, agevolando la concentrazione del potere economico nelle mani di gruppi ristretti che dispongono di ingenti capitali altrui..


Oggi, è diffuso il metodo dei gruppi società; questo, può essere fatto, per diversificare gli investimenti, in diverse attività o aree geografiche. Spesso però, l'unico intento è quello di frazionare l'impresa, così da poter discriminare i creditori, riservando a quelli forti, le società capienti del gruppo e a quelli deboli altre società meno capienti; oppure quello di lucrare sui finanziamenti pubblici per le società di piccole dimensioni. Questo metodo, crea, quello che si definisce confusione dei patrimoni; e la giurisprudenza ha talvolta cercato di rimediare facendo fallire non solo le società, ma anche i soci responsabili della confusione a danno dei creditori.


Se il gruppo è quotato in borsa, allora si originano gruppi gerarchici di società: al vertice, vi si trova una Holding, costituita per assumere e gestire il pacchetto azionario di altre società, le quali, a loro volta acquistano il pacchetto di controllo di altre società e così via. Le Holding si definiscono Pure se sono finalizzate solo alla gestione delle altre società, e miste se vi accompagnano anche un'altra attività.


Questo sistema, oltre a creare un problema di tutela degli azionisti esterni al gruppo, può far muovere i capitali delle società del gruppo in modo da annacquare i bilanci. È infatti possibile, grazie ad operazioni intragruppo, che i debiti di una vengano pagati da un'altra, o far figurare utili o perdite, dove questi non sono presenti.


Società in mano pubblica: società, il cui pacchetto di controllo è in mano ad un ente statale. IN questo caso, come previsto dagli art. 2449 e 2450, l'atto costitutivo, può conferire all'ente pubblico la facoltà di nominare direttamente uno o più amministratori o sindaci; questi possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. È possibile, inoltre, che enti pubblici, possano nominare amministratori o sindaci, anche in mancanza di partecipazione azionaria, quando questo sostenga finanziariamente la società senza diventarne azionista. Questo comporta una maggiore leggerezza nell'esercizio dell'attività, poiché i soldi investiti, non sono soggetti ai vincoli cui sono sottoposti quelli degli enti pubblici. Queste, generalmente, non consentono ingenti margini di profitto.

Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: sono quelle società quotate in borsa, o quelle, le cui azioni sono comunque diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. Queste sono sottoposte a particolari obblighi informativi, sui quali vigila la Consob, precisati dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.


Formazione dell'atto costitutivo: Questo, pena la nullità della società, deve essere redatto in forma di atto pubblico. Esistono due metodi di costituzione: la formazione simultanea e la pubblica sottoscrizione.

Il primo e più diffuso, si articola nella sottoscrizione davanti al notaio da parte dei soci fondatori, ricorrendo, solo successivamente al mercato finanziario. Il secondo, invece, prevede un programma, da parte dei soci promotori, tutti coloro che intendono aderire, versano il 25% di legge, successivamente, nell'assemblea dei sottoscrittori, viene stipulato l'atto costitutivo.


L'atto costitutivo, deve contenere:

   Il nome, la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, il numero di azioni assegnate ad ognuno di essi;

   La denominazione della società e il comune della sede sociale;

   L'oggetto sociale, ossia l'attività da svolgere;

   L'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;

   Numero ed eventuale valore nominale delle azioni;

   Valore dei crediti e dei conferimenti in natura;

   Le regole di ripartizione degli utili;

   Il sistema di amministrazione adottato;

   Il numero dei componenti del collegio sindacale;

   L'importo approssimativo delle spese di costituzione;

   La durata della società.


Oltre all'atto costitutivo, i soci possono redigere lo statuto, contenente norme relative al funzionamento della società. Questo si allega all'atto costitutivo.


I conferimenti, se non diversamente stabilito, devono frasi in denaro; tuttavia è possibile anche crediti o beni in natura. Questi, devono essere accompagnati da una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che ne attesta il valore. Questo, andrà poi ricontrollato entro i 180 giorni successivi all'iscrizione. Non è previsto il socio d'opera, se non attraverso azioni con prestazioni accessorie o altri strumenti finanziari.


Il capitale, deve essere sottoscritto per intero, alla sottoscrizione, almeno il 25% dei conferimenti in denaro, o in caso di atto unilaterale, l'intero ammontare, deve essere versato. Il socio che non adempie, può essere dichiarato decaduto; se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti mancanti devono essere effettuati entro 90 giorni.


Entro 20 giorni, il notaio, deve depositare l'atto costitutivo, completo dei documenti per il versamento di legge, la relazione giurata per i conferimenti in natura e le autorizzazioni necessarie, presso il registro delle imprese. L'ufficio del registro, verificata la regolarità formale, iscrive la società nel registro. Un notaio, che non opera correttamente il controllo dell'atto (giudizio di omologazione), ma che deposita al registro un atto costitutivo nonostante siano evidentemente inesistenti le condizioni richieste, va incontro a una sanzione pecuniaria e alla sospensione dalla professione.


Art. 2331: solo con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute prima dell'iscrizione sono illimitatamente responsabili coloro che hanno agito. Non è consentita, l'emissione di azioni prima dell'iscrizione nel registro, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione.


Anche le modifiche dell'atto originario, devono essere iscritte nel registro delle imprese, queste possono essere deliberate dall'assemblea straordinaria, il cui verbale deve essere redatto da un notaio. Questo, deve verificare l'adempimento delle condizioni di legge, se l'esito è positivo, egli richiede l'iscrizione della delibera, altrimenti, deve comunicarlo agli amministratori, i quali possono convocare un'assemblea per i provvedimenti, o ricorrere al tribunale, per ottenere un giudizio di omologazione positivo.


Art. 2343bis: L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni dei promotori, fondatori, soci o amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria. Il venditore, deve presentare la relazione giurata per il valore dei beni.


Art. 2332: dispone la nullità della società; chiunque abbia interesse, se esistono i presupposti, può chiedere la dichiarazione di nullità della società. Tuttavia, questa opera come mera causa di scioglimento della società: lasciando efficaci gli atti compiuti e legati i soci all'obbligo dei conferimenti. Devono essere nominati i liquidatori, che provvederanno a pagare i creditori sociali e a distribuire tra i soci il residuo. Non può essere dichiarata nulla, quando la sua causa di nullità è stata eliminata e tale atto è stato iscritto nel registro delle imprese.


Le cause di nullità sono:

  Mancanza dell'atto costitutivo come atto pubblico;

  Illiceità dell'oggetto sociale;

  Non conformità dell'atto costitutivo.


Patti Parasociali: Accordi fra gli azionisti, i più importanti si definiscono sindacati azionari. Possono essere di blocco, ossia sulla vendita delle azioni; o di voto, cioè l'accordo sui voti da attribuire in assemblea. Questi svuotano l'assemblea di funzione reale.


I sindacati azionari, come gli altri contratti parasociali, son efficaci solo nei rapporti interni tra i soci e la loro violazione, non è illegale, ma comporta il risarcimento dei danni causati. Solitamente, per evitare pentimenti, i soci facenti parte del patto, intestano le loro azioni a una società fiduciaria, che voterà seguendo quanto deciso a maggioranza o unanimità.


Questi sindacati, devono avere una durata limitata, comunque non superiore a  tre anni per le società quotate e cinque per le altre. Per la trasparenza degli assetti proprietari delle società, si impone di dare pubblicità ai sindacati. Se le società sono quotate, devono essere comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipulazione, mentre per le società diffuse tra il pubblico, questi vanno comunicati alla società e dichiarati in sede di apertura di ogni assemblea, il cui verbale, deve essere depositato. Se gli obblighi non vengono adempiuti, i facenti parte del patto non possono esercitare il proprio diritto ed eventuali decisioni prese con tali voti determinanti, sono annullabili.


Va ricordato, che il termine "Persona giuridica", non è altro che un figurativo volto a richiamare alle memoria la particolare disciplina di cui beneficiano i soci di una Spa, infatti, l'art 2331, che dispone che una società acquisisce personalità giuridica con l'iscrizione al registro, intende che ai rapporti tra soci e terzi, diventa applicabile la disciplina tipica di queste società.





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