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I sistemi elettorali - La riforma elettorale - Il procedimento elettorale

diritto



I sistemi elettorali


I sistemi elettorali sono meccanismi attraverso i quali il voto espresso dall'elettorato si trasforma nell'attribuzione di seggi e si distinguono in sistemi:


-maggioritari perinei quali ciascun seggio è attribuito a chi ha ottenuto la maggioranza dei voti. I voti non confluiti sul candidato che ottiene il seggio finiscono per disperdersi e non contare nulla.


I sistemi maggioritari si dividono a loro volta in


  1. a maggioranza assoluta che richiedono la maggioranza assoluta dei suffragi espressi per l'attribuzione del seggio. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta è di regola previsto un secondo turno tra i due candidati più votati o tra tutti quelli che hanno raggiunto una percentuale minima di voti alla tornata pre 151e43b cedente
  2. a maggioranza relativa che assegnano il seggio semplicemente a chi ottiene la maggioranza dei voti anche se questi non raggiungono la metà più uno



-proporzionali che si propongono di assicurare a ciascun partito un numero di seggi rapporto alla sua effettiva forza elettorale. I seggi sono ripartiti proporzionalmente ripartiti tra tutte le liste che abbiano ottenuto un numero di voti almeno pari ad una percentuale minima prestabilita di solito il quoziente elettorale


In conclusione i sistemi proporzionali fotografano più fedelmente i risultati elettorali e l'effettiva forza numerica dei partiti causando spesso un eccessivo frazionamento degli stessi,mentre quelli maggioritari penalizzando le minoranze i cui voti non vengono in nessun modo conteggiati o recuperati privilegiano la governabilità in quanto concentrano l'assegnazione dei seggi prevalentemente nei partiti maggiori


La riforma elettorale


La riforma elettorale del 2005 prevede l'abbandono del sistema maggioritario adottato nel 1993 e un ritorno al passato con la reintroduzione del sistema proporzionale seppur con correttivi volti a conservare la stabilità garantita in questi anni dal maggioritario e a scoraggiare l'atomizzazione  partitica incentivando di contro l'aggregazione attorno a programmi politici comuni

I punti qualificanti della riforma sono


abolizione dei collegi uninominali:nel cui ambito sono stati finora eletti i tre quarti dei parlamentari. Il territorio italiano è diviso in 27 circoscrizioni per l'elezione delle camere e 20circoscrizioni per il senato. L'attribuzione dei seggi si realizza su base proporzionale in base alla percentuale di consensi ottenuti dai partiti e dalle coalizioni su scala nazionale alla camera e su base regionale al senato

il premio di maggioranza:che assicura alla coalizione vincente 340seggi alla camera qualora non li abbi ottenuti. In questo caso alla maggioranza rimangono 278seggi poiché 12 sono riservati alla circoscrizione estero. Al senato opera invece un premio di coalizione regionale in virtù del quale la coalizione che ottiene più voti in una regione potrà disporre almeno del 55% dei seggi attribuiti a quella regione.

soglie di sbarramento:alla camera partecipano alla ripartizione dei seggi le coalizioni con almeno il 10%dei consensi i partiti non collegati con almeno in 4% e di partiti che nell'ambito di una coalizione abbiano ottenuto almeno il 2%. È inoltre previsto che partecipi al riparto dei seggi anche la  lista che nell'ambito di una coalizione ha ottenuto il miglior risultato non superando il 2%. Al senato le soglie dello sbarramento sono diverse vale a dire del 20%per le coalizioni dell8%per i partiti non coalizzati e del 3%per i partiti facenti parte di una coalizione

le liste bloccate: sulla scheda elettorale e consentito apporre un solo segno sul simbolo della lista prescelta. Gli elettori non possono quindi scegliere tra candidati ma solo per i partiti. In tal modo entrano in parlamento i candidati in ordine di lista. Il deposito da parte dei partiti o dei gruppi politici organizzati che si candidano a governare,contestualmente al deposito del contrassegno del programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano nome e cognome della persona indicata da loro come unica capo della coalizione

la sottoscrizione delle liste presentate:nessuna sottoscrizione è tuttavia richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le  camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi ne per i partiti o gruppi politici collegati con almeno due altri partiti o gruppi politici e che abbiano conseguito un seggio in occasione almeno delle ultime elezioni per il parlamento europeo

la tutela delle minoranze linguistiche:le cui liste coalizzate o non coalizzate nelle regioni a statuto speciale possono accedere al riparto dei seggi superando la soglia del 20%


Il procedimento elettorale


La fase della votazione è preceduta da una serie di procedimenti  che hanno la finalità principale di garantire un corretto equo e regolare svolgimento delle operazioni elettorali


convocazione dei comizi elettorali:è effettuata dal presidente della repubblica con decreto è atto dovuto poiché l'art 61 prescrive che le elezioni delle nuove camere abbiano luogo entro 70gg dalla fine delle precedenti

presentazione delle candidature:prevede il deposito al ministero dell'interno da parte dei gruppi o dei partiti dei contrassegni di lista assieme alle denominazione del partito o del gruppo la sottoscrizione delle candidature nei collegi uninominali da parte degli elettori,l'accertamento della regolarità delle candidature e la diffusione delle stesse nonché delle liste

svolgimento della campagna elettorale:si apre al momento dello scioglimento delle precedenti camere e non può durare più di 45gg. Nel corso della campagna elettorale si deve rispettare la legge sulla par condicio il cui obiettivo è di assicurare un accesso imparziale ai mezzi di informazione e parità di trattamento tra i soggetti politici dando a ogni partito adeguato spazio per la propaganda. Durante






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