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DIVIETO DELLA FORZA ARMATA

diritto



DIVIETO DELLA FORZA ARMATA

-Nel diritto internazionale classico,prima della Carta delle Nazioni Unite,l'uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali era assolutamente lecito e regolato dallo ius in bello.

-Art.2 par.4 Carta delle Nazioni Unite:i membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, 535b19f sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualunque stato,sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite

-La Carta delle Nazioni Unite vieta:

-la minaccia o l'uso della forza armata(la minaccia può essere anche implicita)

-l'uso della forza economica

-l'acquisto di un territorio mediante minaccia o uso di forza armata e conseguente obbligo della comunità internazionale a non riconoscere la relativa occupazione

-l'uso della forza in funzione preventiva

-l'uso della forza contro un'aggressione armata indiretta,ovvero contro uno Stato che ha prestato semplice assistenza allo Stato aggressore

-il ricorso a rappresaglie armate.

-La Carta delle Nazioni Unite autorizza il Consiglio di Sicurezza ad adottare misure coercitive,anche belliche,se necessarie per il mantenimento della pace.Al Consiglio di sicurezza spetta la responsabilità per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.Esso può adottare:



-misure di accertamento:il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace,di una violazione della pace,o di un atto di aggressione,e fa raccomandazioni e decide quali misure debbano essere prese per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza.

-misure provvisorie:il Consiglio,accertata la sussistenza di tali situazioni,può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Hanno fini preventivi,per scongiurare l'aggravamento della controversia. Non la derimono,semplicemente la rendono stazionaria.

-misure non implicanti l'uso della forza:il Consiglio può decidere(vincolante) o raccomandare(non vincolante) l'adozione di misure rivolte a stati membri terzi che,pur non comprendendo l'uso della forza,incidano sui soggetti colpiti a tal punto da obbligarli a cessare il comportamento illecito. Tali risoluzioni possono essere:

-sanzioni economiche(embargo,blocco dei porti)

-non riconoscimento di situazioni illegittime(isolamento dello stato aggressore)

-condanna morale della Comunità Internazionale (contro la violazione dei diritti umani)

Al fine di rendere applicabili tali risoluzioni,la Carta prevede obblighi di mutua assistenza fra stati membri,e la possiblità di consultare il Consiglio qualore vi sia una difficoltà economica in cui lo stato si trova a causa delle misure adottate.

-misure implicanti l'uso della forza:il Consiglio può ricorrere ad azioni di polizia internazionale implicanti l'uso della forza,finalizzate a mantenere o ristabilire la pace. Per farlo,il Consiglio,sarebbe dovuto essere dotato di un esercito internazionale formato da contingenti militari dei vari stati membri,messi a disposizione tramite accordi ad hoc che però non sono mai stati stipulati.Per questo motivo l'ostacolo è stato raggirato autorizzando piuttosto gli stati membri all'uso della forza armata contro un determinato paese(il paese che minaccia il mantenimento della pace). Tali autorizzazioni terminano nel momento in cui termina la minaccia alla pace.

-CASCHI BLU:forza armate internazionali integrate alle Nazioni Unite e sottoposte alla direzione del Segretariato e sotto il contollo del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale. Svolgono attività connesse al mantenimento o al ripristino della base sul territorio,previo consenso dello stato territoriale,senza poter ricorrere all'utilizzo della forza armata se non per difesa.

-Assemblea Generale.:nel caso di inerzia del Consiglio di Sicurezza,può intervenire l'Assemblea Generale per il mantenimento della pace,attraverso l'adozione di raccomandazioni o di misure collettive ritenute necessarie,fino all'invio di forze armate.

-LEGITTIMA DIFESA:è espressamente prevista dall'art.51 della carta delle Nazioni Unite:nessuna disposizione del presente statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva,nel caso abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite. L'attacco deve essere già stato sferrato ma può non aver ancora colpito lo stato in questione. Es. Pearl Harbour, gli Stati Uniti avrebbero potuto reagire mentre la flotta giapponese era in navigazione nel Pacifico,non al loro arrivo.Non ogni violazione dell'art.2 della Carta comporta un diritto di legittima difesa:solo un attacco armato ha come conseguenza tale diritto.Per esserci un attacco armato deve essere colpito il territorio o altri beni che sono attributi della sovranità,come le truppe lecitamente stanziate all'estero,gli aereomobili militari,ed eventualmente anche gli agenti diplomatici.L'attacco artmato,per legittimare la legittima difesa,può venire da Stati o da entità non statali se su larga scala.La legittima difesa,in base al diritto consuetudinario,deve essere esercitata seguendo i principi della proporzionalità,della necessità,e dell'immediatezza.



-necessità:una necessità di legittima difesa urgente,irresistibile,tale da non lasciare la scelta dei mezzi e il tempo di deliberare.

-proporzionalità:non è richiesta una perfetta simmetria fra attacco e difesa anche se la CIG ha inteso il criterio della proporzionalità in maniera molto restrittiva

-immediatezza:impedisce di evocare la legittima difesa quando l'occupazione si è consolidata nel tempo

La legittima difesa deve cessare nel momento in cui il Consiglio di Sicurezza adotti le misure idonee per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.Lo stato che agisce in legittima difesa ha l'obbligo di informare il Consiglio di Sicurezza che verificherà la sussistenza dei requisiti per tale azione. Ciò permette di evitare le guerre segrete.

-L'uso della forza autorizzato dal Consiglio di Sicurezza:

-Le misure contro stati ex nemici:cadute ormai in disuso con l'entrata di tutti gli stati ex nemici nelle Nazioni Unite

-Il consenso dell'avente diritto:deve provenire dal governo effettivamente rappresentativo(es.in un colpo di stato,il governo ribelle non può autorizzare l'attacco armato),deve essere valido,non invalidato dai vizi di volontà,e non deve violare norme di diritto internazionale imperative.L'azione dello Stato interveniente non deve violare norme che lo obbligano ad avere determinati comportamenti nei confronti di altri stati(es.un patto fra più stati che decidono di non invadere un determinato territorio).Il consenso dell'avente diritto opera nei limiti temporali e qualitativi in cui esso è espresso.Al di fuori di tali limiti,l'uso della forza armata diviene illecito.Non è valido il consenso espresso dopo un'occupazione bellica.

-Intervento a protezione dei cittadini all'estero:quando siano in serio pericolo di vita e lo stato territoriale non possa o non voglia salvarli

-Intervento d'umanità:non è una causa di esclusione ma non costituisce un aggressione.Può essere sanato da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza.Puà essere autorizzata dal Consiglio di Sicurezza.

-Forza maggiore

-Caso fortuito

-Situazione di estremo pericolo







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