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CESSIONE DEL CONTRATTO

diritto



CESSIONE DEL CONTRATTO:Qnd gli effetti del contratto vengono trasferiti ad altri sogg,si attua un trasf volontario del rapp contrattuale nel suo contenuto unitario.Deve xò trattarsi di un contratto a prestazioni corrispettive e che entrambe debbano essere ancora adempiute + consenso del contraente ce 646g64g duto.Il cedente è liberato da tutte le obbligazioni.Il trasf può avvenire anke x effetto della legge,senza la volontà dei contraenti.ART.1406.

LA NULLITA forma + grave di invalidità.;ricorre qnd il contratto è assolutamente inidoneo a produrre effetti per la mancanza o 1 radicale difetto di 1 suo elemento esenziale.

Cause:(art. 1418)

Manca 1 dei requisiti esenziali

L' ogg nn è polibile,lecito,determinato o determinabile.



Il contratto ha causa,ogg,motivi xsonali illeciti.

Qnd previsto dalla legge.

Conseguenze:il negozio nullo è senza effetto fin dall'origine,nn può recuperare validità,essa può essere fatta valere da kiunque(assoluta),l'accertamento della nullità può essere richiesto qualunque sia il tempo trascorso dalla stipulazione dell'atto(imprescrittibile),può essere accertata dal giudice anke se le parti nn ne abbiano fatto rikiesta(rilevabile d'ufficio).

ANNULLABILITA':è determinata dall'esigenza di tutelare le parti quando,nella stipulazione dell'atto,nn siano state in grado di esprimere una volontà libera e consapevole.Il contratto è viziato dalla condizione di inferiorità in cui si trovava una delle parti.

Cause:

quando una delle parti era legalmente incapace di contrattare (minori,interdetti,inabilitati snz l'assistenza del curatore)

quando una delle parti sebbene maggiorenne e nn interdetta,era incapace d'intendere e di volere.

quando il consenso fu dato x errore,estorto cn violenza o carpito cn dolo.

Conseguenze:Il contratto produce i suoi effetti finkè questi nn sn rimossi dal giudice.Cn la sentenza di annullamento il contratto ha effetto retroattivo(gli effetti prodotti fin dal giorno della stipulazione sn eliminati).L'annullabilità è relativa(può essere fatta valere sl dall'incapace o dalla persona viziata);è sanabile;è soggetta a prescrizione.

I VIZI DELLA VOLONTA':sn l'errore,la violenza morale e il dolo.

Errore:consiste nella mancante o inesatta conoscenza della realtà.Errore motivo:xkè incide sulla formazione della volontà.Errore ostativo:qnd la volontà è formata regolarmente ma viene comunicata o trasmessa in modo inesatto.Entrambi i tipi di errore sn causa di annullabilità qnd sono 1essenziali e 2riconoscibili.1 se riguarda la natura del contratto,i l suo ogg e l'identità o le qualità dell'altro contaente.2 se l'alta parte avrebbe potuto rendersene conto cn l'ordinaria diligenza.

Violenza morale;Consiste nella minaccia di 1 male inguisto rivolta ad una persona x indurla a concludere 1 contratto.E' causa di annullabilità.

Dolo:consiste in 1 comportamento fraudolento cn cui si trae in inganno una persona per indurla a concludere 1 contratto.

RISOLUZIONE:Scioglie contratti validi ed efficaci ke nn possono + funzionare x circostanze sopravvenute.Ha effetto retroattivo(le parti sn liberate dalle prestazioni e devono restituire qll già ricevute)



R. x inadempimento:si ha qnd una delle parti nn esegue la sua prestazione e l'altra parte preferisce liberarsi dal vincolo contrattuale.la Ris. è giudiziale qnd la parte nn inadempiente agisce in giudizio affinkè l'inadempimento sia accertato dal giudice e il contratto sia sciolto cn sentenza.La Ris. extragiudiziale si attua cn la diffida ad adempiere(si intima alla parte inadempiente di eseguire la prestazione entro 1 certo tempo,sennò il contratto si considera risolto);cn la clausola risolutiva espressa(le parti convergono ke il contratto sarà risolto se l'obbligazione nn verrà adempiuta secondo le modalità stabilite.;cn termine essenziale(stabilito nel contratto nell'interesse di una della parti;scaduto il termine la prestazione diventa inutile e il contratto è sciolto di diritto.

R. x  impossibilità sopravvenuta:qnd una delle prestazioni diventa impossibile mx causa nn imputabile al debitore:poikè la controprestazione nn è + giustificata,il contratto si scioglie di diritto.nei contratti cn effetti reali il rischi ke la consegna della cs diventi impossibile grava sul proprietario;se il contr. Ha x oggetto una cs determinata,l' acquirente deve pagare il prezzo anke se la cs nn gli può exere consegnata.

R. x eccessiva onerosità:è applicabile sl hai contratti cn esecuzione continuata o periodica o differita e può exere siesta da una delle parti qnd nel corso del rapporto la sua prestazione è divenuta troppo gravosa rispetto alla controprestazione.Si può kiedere anke qnd la prestazione è gia stat eseguita .

RESPONSABILITA' GIURIDICA:la responsabilità è la situazione giuridica di ki,avendo leso 1 interesse tutelato dalla legge,è esposto a subire le correlative sanzioni previste dall'ordinamento.

R. penale:posta a carico di ki commette 1 fatto previsto dalla legge come reato e punito cn una sanzione;le figure di reato sn predeterminate dalla legge;le leggi penali nn sn retroattive e nn possono essere applicate x analogia.La resp penale è personale.

R. amministrativa:ha cm presupposto la lesione di un interesse collettivo facente capo alla pubblica amministrazione;si applicano sanzioni amministrative a carattere punitivo.

R. civile:si configura qnd taluno lede ingiustamente i diritti altrui facendo 1 danno;ha funzione riparatoria,comporta l'obbligo di risarcire il danno arrecato.E' contrattuale qnd deriva dall'inadempimento di 1 specifico obbligo preesistente;è extracontrattuale qnd consegue alla violazione del dovere di nn ledere e nn presuppone 1 preesistente rapporto giuridico;l'obbligazione risarcitoria ha cm fonte il fatto illecito.

FATTO ILLECITO + RESPONSABILITA' X F.I.:è qualunque comportamento umano ke cagiona ad altri 1 danno ingiusto.Il danno consiste nell'evento pregiudizievole subito da 1 soggetto a causa d 1 comportamento altrui.E' ingiusto qnd è ingiustificata la lesione di 1 interesse,individuale o collettivo,tutelato dalla legge.E' ingiusto qnd costituisce lesione d 1 diritto assoluto,d 1 diritto d credito e qnd è stato cagionato da 1 3° estraneo il quale ha interferito nel rapporto debitore/creditore.Nn si considera ingiusto il danno arrecato ad altri nell'esercizio d 1 proprio diritto o nell'adempimento d 1 dovere o in presenza d una causa d giustificazione prevista dalla legge:legittima difesa(danneggiamento x difendere 1 diritto proprio o altrui)e stato d necessità(salvare sé o altri dal pericolo attuale di 1 danno grave alla persona.

Fra il comportamento lesivo e il danno deve esserci 1 nesso di casualità(l'evento dannoso è la normale conseguenza del comportamento così ke esso nn si è potuto verificare se quel comportamento nn fosse stato tenuto).La responsabilità è esclusa se vi è stato concorso d altri fatti antecedenti o successivi,eccezionali e imprevedibili.






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