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MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DAL LATO CREDITORIO

giurisprudenza



MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DAL LATO CREDITORIO












CESSIONE DEL CREDITO




La cessione del credito è un contratto mediante il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito.


Per effetto della cessione, si sostituisce un nuovo creditore a quello originario 929h77j .


Normalmente, per le modifiche che avvengono nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il consenso del debitore è irrilevante, tuttavia in alcune ipotesi il consenso del debitore ceduto è essenziale per la validità e l'efficacia della cessione del credito: cioò si verifica quando il debitore ha un interesse giuridicamente rilevante a non essere costretto ad effettuare la prestazione a favore di un soggetto diverso dal creditore originario.


La cessione del credito può realizzarsi mediante strutture negoziali diverse (negozio unilaterale, contratto bilaterale o trilaterale) a seconda del rapporto stesso che è destinato a trasferire.


Generalmente si ritiene che la cessione del credito, di per sé, sia solamente uno strumento con cui si realizza una fattispecie di più vasta portata.


La cessione può avvenire a titolo oneroso o gratuito.


La cedibilità del credito è esclusa per:

i crediti strettamente personali, fra i quali: i crediti alimentari

i crediti il cui trasferimento è vietato dalla legge

i crediti la cui cessione è vietata dall'Art. 1261

i crediti la cui cessione è esclusa dalle stesse parti (c.d. incedibilità convenzionale), ma in tal caso il patto di incedibilità non può essere opposto al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione (Art. 12602, co. 2°)


Per la validità della cessione, normalmente, non è necessaria l'accettazione od il consenso del debitore ceduto (Art. 126°, co. 1°), al quale è solitamente indifferente adempiere all'uno o all'altro creditore.









La cessione è efficace:


a)  nei confronti del debitore ceduto (Art. 1264) quando è stata accettata dal debitore oppure gli è stata notificata.

Ciò si spiega considerando che, pur essendo la cessione un negozio che si perfeziona anche senza il consenso del debitore, affinchè questi possa eseguire la prestazione in favore del cessionario è necessario che sia a conoscenza dell'avvenuta sostituzione.

In caso contrario, il debitore può pagare al vecchio creditore.

Il codice equipara la notificazione alla "conoscenza effettiva che comunque il debitore abbia avuto dalla cessione". Se cioè il debitore, in mancanza di notifica, paghi al vecchio creditore, non è liberato qualora il cessionario provi che egli era comunque a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Dunque, accettazione, notificazione o conoscenza effettiva della cessione sono rilevanti al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fato al cedente, rimuovendo in tal modo il limite della tutela del debitore di buona fede;


b)  nei confronti dei terzi (Art. 1265): se uno stesso credito è stato ceduto a più soggetti, l'acquisto si verifica solo a favore di chi, per primo, lo ha notificato al debitore o per primo ha ricevuto l'accettazione di questi, con atto di data certa.



Attraverso la cessione del credito si realizza la successione nel lato attivo di un rapporto che rimane sempre lo stesso.



Di conseguenza:


insieme con il credito si trasferisce ogni accessorio (Art. 1263) (privilegi, pegni, ipoteche, etc.)


il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni personali  e reali che avrebbe potuto far valere di fronte al cedente.


se la  cessione è a titolo oneroso: il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito, ma non la solvibilità del debitore, a meno che non intervenga apposito patto Art. 1267)

Nel primo caso si ha una cessione pro soluto, perché con il trasferimento del credito si ha la liberazione del cedente nei confronti del cessionario, il quale si intende soddisfatto.

Nel secondo si ha una cessione pro solvendo (la soddisfazione del cessionario avverrà in futuro) e la liberazione si ha solo quando il cessionario abbia effettivamente riscosso il credito; pertanto, se il debitore ceduto non paga, pagherà per lui il cedente ma solo nei limiti del corrispettivo ricevuto per la cessione, oltre a dover pagare gli interessi e rimborsare le spese.


se la cessione è a titolo gratuito: l'Art. 1266 stabilisce che "la garanzia dell'esistenza del credito è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per evizione", cioè nei casi di cui all'Art. 797"














SURROGAZIONE PER PAGAMENTO





Normalmente il pagamento del terzo, quando è consentito, estingue l'obbligazione.

Diversamente in alcune ipotesi previste dalla legge il pagamento del terzo realizza solo la modificazione soggettiva attiva del rapporto obbligatorio.



Tale vicenda che si definisce surrogazione, può aversi nei seguenti casi:


(a)   per volontà del creditore che, ricevendo il pagamento da un terzo, dichiari espressamente di volerlo far subentrare nei propri diritti verso il debitore (Art. 1201) (detta anche surroga per quietanza);


(b)   per volontà del debitore che, prendendo a mutuo una somma per pagare il creditore, può surrogare il mutuante nella posizione del creditore pagato sempre che ricorrano le condizioni previste dalla legge (Art. 1202) (detta anche surroga per imprestito);



(c)   per volontà della legge (surrogazione legale): ricorre in tutti quei casi previsti dall'Art. 1203 in cui la legge autorizza il terzo a surrogarsi nei diritti del creditore, indipendentemente dalla volontà del creditore e del debitore.




La surrogazione per pagamento si concreta in una successione nel credito: colui che si surroga può utilizzare le azioni spettanti al creditore cui si sostituisce e godere anche delle eventuali garanzie delle quali è dotato il credito nel quale subentra







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