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IL NEGOZIO GIURIDICO

giurisprudenza



IL NEGOZIO GIURIDICO



La + importante categoria di atti volontari e leciti è il negozio giuridico, il quale è la manifestazione di volontà, che consiste nella costituzione, modificazione ed estinzione di 1 situazione meritevole di tutela 2 l'ord.giuridico. Alcune volte l'intento negoziale è solo quello di accertare 1 situazione esistente (negozio di accertamento). Con il negozio è lasciata ai privati una sfera di autonomia entro la quale possono regolare i propri interessi, definita autonomia negoziale. Essa si divide in: autonomia come vincolo, ricavata dall'art.1373 (il contratto ha forza di legge tra le parti), e rispecchia appunto l'imposizione delle norme derivanti dalla volontà delle parti e indica l'irrevocabilità dell'impegno; o come autonomia come libertà, intesa come la concreta possibilità x i privati di determinare l'effetto del negozio, attraverso la scelta del tipo contrattuale, del contenuto, delle modalità ecc. X esso concorrono la capacità giuridica e d'agire e 1 potere di disposizione autonomo, cioè il potere di 1 soggetto di disporre di 1 determinata situazione giuridica. Cioè il soggetto è legittimato a disporre x situazioni giuridiche di cui è titolare e, in alcuni casi, a disporre di situazioni relative alle sfere giuridiche altrui. La legittimazione è presupposto d'efficacia dei negozi. I principali effetti giuridici del negozio sono previsti e voluti dal soggetto; altri, invece, vi sono direttamente connessi e derivano direttamente dalla legge. Il c.c. regola solo le figure del contratto, che è il principale prototipo di negozio xchè le norme dettate x la sua disciplina sono applicabili anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuti patrimoniali.



CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZI GIURIDICI

Negozi tra vivi e mortis causa. Si parla di negozio mortis causa quando la morte è considerata presupposto necessario x l'efficacia dell'atto (es.il testamento fatto in vista). Nn va confusa con l'efficacia ultra mortem che è riconosciuta anche ad atti tra vivi, quali ad es.la fondazione, che avrà effetto subordinato all'evento della morte. Ad esso si contrappone il negozio inter vivos.

Negozi unilaterali, bilaterali, plurilaterali. Si distinguono in base ai sogg.che intervengono nel negozio. È unilaterale quando si tratta di dichiarazioni di volontà provenienti da 1 parte sola, es.accettazione dell'eredità. X parte s'intende centro d'interessi, quindi 1 atto può essere unilaterale ma collegiale. l'art 1324 dispone che x gl'atti unilaterali tra vivi si osservano le stesse disposizioni prescritte per i contratti. Possono essere a) unixsonali, (testamento). b) recettizi, che sono quelli che, x produrre effetti, devono essere portati a conoscenza di 1 determinata xsona, alla quale devono essere comunicati o notificati (disdetta); c) nn recettizi, cioè quelli che producono effetti in virtù della sola manifestazione di volontà. Bilaterali,quei negozi (es.vendita) nei quali le dichiarazioni di volontà provengono da 2 parti distinte e producono effetti x entrambe; plurilaterali quelli posti in essere da + parti e producono effetti x tutte le parti.

Negozi solenni e nn. a 2 che x la loro validità sia richiesta 1 forma determinata. X la validità occorre talvolta 1 forma determinata dalla legge(ad substantiam),(negozio solenne); se essa manca, pur essendo stata richiesta dalla legge, il negozio è nullo

Negozi gratuiti e onerosi. Nei negozi gratuiti 1 soggetto concede a 1 altro soggetto dei vantaggi senza corrispettivo ->donazione; in quelli onerosi c'è 1 corrispondenza tra 1 vantaggio che si riceve, e 1 altro che si dà -> compravendita

Negozi di amministrazione e disposizione. Con i 1 si conserva l'effettiva sostanza del patrimonio, limitandosi a trarne i frutti, mentre i 2 implicano 1 mutamento che incide sull'essenza economica dei vari elementi del patrimonio, attraverso vendite, donazioni e simili.

IL CONTENUTO E GLI ELEMENTI DEL NEGOZIO GIURIDICO

Elementi essenziali del negozio giuridico, senza i quali il negozio è nullo [1325 c.c] sono : 1) 1 o + soggetti.2)la volontà.3)la forma.4)la causa. Vi sono altri elementi richiesti solo x alcuni negozi, x completarne la disciplina; es. l'oggetto essenziale, x la cambiale è necessaria la scadenza ecc.(elementi naturali). Gli elementi accidentali sono invece modalità talora apposte dalle parti, x il principio dell'autonomia negoziale, sottoforma di clausole, che incidono sull'efficacia, ma nn sul piano della completezza del negozio.

GLI ELEMENTI ESSENZIALI: 1) IL SOGGETTO

Affinché si possano produrre effetti giuridici occorre 1 dichiarazione di volontà, in 2 modi;

espressa se realizzata con qualsiasi mezzo idoneo a palesare il proprio pensiero;

tacita se il proprio comportamento è incompatibile con la volontà contraria.

Il silenzio è considerato assenso solo dove una precisa norma affida alla parte l'onere di dichiarare la propria volontà; se questi tace allora accoglie gli effetti. Il negozio è posto in essere da 1 o + volontà; ci deve essere quindi 1 autore dell'atto volitivo (parte in senso formale), sul quale il negozio produce le sue conseguenze giuridiche; 1 titolare dell'interesse in questione, dotato della capacità di diritto (parte in senso sostanziale). La parte può essere semplice (es.1 xsona) o complessa, e quindi dar luogo ad atti collettivi, cioè quello che risulta composto di + atti volizione, di uguale contenuto e provenienti da + xsone che si muovono parallelamente x formare 1 manifestazione unitaria verso l'esterno, mantenendosi xò distinte al suo interno. Nell'atto complesso invece, + dichiarazioni di volontà distinte si dirigono verso la tutela di 1 solo interesse, dando origine ad 1 entità unitaria. La parte formale coincide con quella sostanziale, quindi è necessaria 1 certa adeguazione del soggetto in senso formale rispetto alla parte interessata, e in ciò consiste appunto la legittimazione. Nn c'è sempre identità tra il titolare dell'interesse e il soggetto della volontà. Può avvenire che 1 xsona può agire in 1 rapporto altrui x la soddisfazione di 1 interesse suo proprio o di 3°. In questi casi si tratta di sostituzione; sostituto è colui che agisce x il patrimonio del fallito nell'interesse della massa dei creditori. Oppure si ha  RAPPRESENTANZA La rappresentanza è l'istituto per cui ad un soggetto (rappresentante o dominus del negozio)è attribuito il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di un'attività giuridica, i cui effetti andranno ad incidere direttamente nella sfera giuridica del rappresentato(r.diretta). La rappresentanza può essere :

diretta in cui il rappresentante agisce in nome e x conto del rappresentato; gli effetti giuridici ricadono direttamente nella sfera di quest'ultimo. Il rapp.che stipula in nome del rapp.è parte in senso formale; parte in senso sostanziale è il rappresentato che assume la titolarità del rapp.neg. Il mandato è invece il contratto con cui una parte si assuma l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte [art.1703cc, atto bilaterale]; riguarda i rapporti interni di rappresentanza. Se il mandato è concesso con procura, allora gli atti compiuti dal mandatario andranno ad incidere direttamente nella sfera giuridica del rappresentato (rapp.diretta). Si terrà conto degli eventuali vizi della volontà del rappresentante, che divengono rilevanti allorquando vanno ad incidere sulle istruzioni da lui date al rappresentante.

indiretta detta anche interposizione reale in cui il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto terzi, ed acquista in prima persona i diritti che poi, in virtù della rappresentanza a lui conferita, andrà a trasmettere nella sfera giuridica del rappresentato attraverso un secondo negozio, mentre rimane responsabile nei confronti dei 3.

legale; trova la sua fonte nella legge e nei soli casi previsti; genitori, che hanno la rappresentanza legale dei figli (320), il tutore (357), il protutore (360) ecc.

volontaria; trova la sua fonte nella volontà dei sogg. È conferita attraverso 1 negozio, la procura.

La procura è il negozio unilaterale e recettizio che attribuisce al procuratore il potere di rappresentanza, cioè di agire in nome e x suo conto, impegnandolo nei confronti di altri soggetti. Può essere espressa o tacita. Non sono richiesti requisiti di forma, a meno che l'atto da compiere non richieda la forma scritta, come ad es.x la vendita di 1 immobile (1392). I suoi effetti si ripercuotono direttamente sul patrimonio dell'interessato. Può essere generale, se riguarda tutti gli affari dell'interessato, o speciale quando si limita a riguardare uno o più determinati affari, e può contenere limiti dettati dal delegante(procura espressa). Art 1393 la procura deve essere esibita al terzo che richieda al rappr.la giustificazione dei suoi poteri. La revoca è l'atto mediante il quale il rappresentato fa cessare gli effetti della procura; è un negozio unilaterale. Deve essere portata a conoscenza dei terzi interessati, altrimenti i negozi da loro conclusi con il rappr.restano cmq validi [art. 1396 cc]. La revoca può essere anche tacita qualora il rappresentato provveda ad istituire un nuovo rappr., x morte del rappr.o rappr. Nn tutti i negozi possono essere compiuti x rapp. è ammessa nell'ambito del diritto patrimoniale, mentre è esclusa x gli atti xsonalissimi (il testamento, il matrimonio). L'eccezione è data quando il 3 può essere portavoce di 1 precisa volontà dell'interessato (es.matrimonio x procura), assumendo la figura nuncius o portavoce, che trasmette solo la volontà altrui, mentre la rapp.collabora nella formazione della volontà. L'art.1388 sancisce che il contratto concluso dal rapp.x nome e x conto del rappresentato vincola costui soltanto se il primo ha agito nei limiti delle facoltà concessegli. Nel caso in cui questi limiti siano superati si ha: l'abuso di potere, quando il rapp., pur fornito del medesimo potere, ne abbia fatto cattivo uso, agendo x un fine diverso da quello x cui il potere gli era stato conferito, cioè xseguendo 1 interesse proprio o di 3, in contrasto con gli interessi del rapp. ci sono 3 ipotesi di abuso; 1) conflitto di interessi quando il procuratore è portatore di interessi propri che vanno contro quelli del rappresentato; in tal caso il negozio è viziato e annullabile su domanda del rappresentato, se in conflitto era riconoscibile o conosciuto dal 3 contraente. Vige il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento; parimenti è annullabile il negozio che il rappr.abbia concluso con sé stesso (es.duplice veste di compratore di merci, e come venditore delle stesse). 2) eccesso di potere quando il rapp.ha agito superando i limiti della procura; 3) difetto di potere, nel caso del falsus procuràtor cioè 1 soggetto che si sia finto rapp.senza averne i poteri. In questi casi, i contratti nn vincolano minimamente i rappresentati, xchè l'atto è inefficace (1398); colui che ha compiuto il negozio è tenuto a risarcire, a titolo di responsabilità precontrattuale, al 3°contraente i danni che questi abbia sofferto. Tuttavia, la legge riconosce al rappresentato il potere di far acquistare efficacia al negozio, con la possibilità di sanare con 1 ratifica l'atto compiuto dal falsus procurator in suo nome. La ratifica è 1 negozio unilaterale con il quale 1 soggetto conferisce validità al negozio compiuto dal falsus procurator, che sarà responsabile verso i 3. Il terzo può chiedere il risarcimento per danni di un contratto non ratificato solo se non sapeva o non poteva sapere che il rappresentante agiva senza procura; il risarcimento si limita alle spese sostenute e non al contratto sfumato. Diversa è la convalida, con la quale si sana con effetti retroattivi 1 vizio intrinseco dell'atto. Nella categoria dei rappresentanti commerciali abbiamo: gli insitori, che sono i gestori preposti all'esercizio di tutta 1 impresa o di 1 suo ramo, x il compimento degli affari che vi sono attinenti. (acquisto di materie 1, assunzioni). Essi hanno la rapp.processuale dell'impresa. La loro procura ha 1 forma di pubblicità speciale; se essa nn è iscritta nel registro delle imprese, di fronte a 3 si presume generale x tutta l'impresa. Se durante le contrattazioni l'insitore nn dichiara al 3 di agire x il titolare dell'impresa, rimane obbligato xsonalmente. Il rapp.commerciale ha il potere di concludere contratti x l'imprenditore, ma senza essere preposto all'esercizio di 1 impresa. I commessi possono compiere solo quei negozi che sono in rapporto con le operazioni di cui sono incaricati. Essi operano alle dipendenze dell'imprenditore anche agisce al di fuori dei locali dell'impresa (commessi viaggiatori); 1 rappr.limitata è poi riconosciuta all'agente di commercio che di solito agisce in nome proprio; egli ha l'incarico di promuovere affari, agendo senza subordinazione. Il concessionario, che acquista in proprio le merci x venderle a 3, assumendo il rischio imprenditoriale.

2) LA VOLONTA'

La volontà è il quid essenziale che dà vita al negozio giuridico, e occorre che sia manifestata all'esterno. Gli atti umani devono essere considerati 2 il criterio di autoresponsabilità del sogg, x cui ciascuno resta legato alle conseguenze del suo contegno tutte le volte che questo sia sostanziale frutto di 1 volizione. Xchè si abbia tale responsabilità negoziale, è sufficiente la volontà della dichiarazione. La legge mira a che il processo di formazione interno della volontà sia tenuto lontano da elementi xtubatori, x cui la dichiarazione dovrebbe rappresentare quanto è stato voluto. Il lgsl risolve le controversie con la teoria dell'affidamento, che ha riguardo rispetto alla buonafede o meno del destinatario della dichiarazione se essa diverge dall'animus, ma colui cui essa è destinata era incapace di conoscere tale divergenza ed ha fatto affidamento sulla dichiarazione stessa, il negozio è valido; è invalido se il destinatario conosceva tale divergenza. Tale impostazione è prevalente in materia di negozi patrimoniale inter vivos a titolo oneroso. X i negozi patrimoniali a titolo gratuito, mortis causa, familiari, prevale la teoria della volontà, in base alla quale l'unico elemento che conta è la volontà effettiva del soggetto; se xciò vi è contrasto tra volontà e dichiarazione, il negozio nn ha alcun valore. La volontà deve manifestarsi come vera e seria; quando intervengano elementi di disturbo possono esserci 3 casi:

dichiarazione inesistente, x mancanza di volontà del soggetto. Abbiamo; le dichiarazioni nn serie, cioè tutte quelle aventi solo apparentemente contenuto giuridico. es.la stipula di 1 contratto a scopo didattico(docendi causa), le dichiarazioni fatte x scherzo (ioci causa);

la violenza assoluta (o fisica). è 1 forma di costrizione fisica a dichiarare; essa mira a promuovere1 volontà apparente, che all'interno dell'individuo nn esiste; allora il negozio è nullo.

vi sia 1 divergenza tra volontà e dichiarazione. Tra questi casi abbiamo:

a)L'errore ostativo. Si ha quando x distrazione, ignoranza o altro, il soggetto dichiara 1 cosa mentre voleva dirne 1 altra (es.dice uso invece di usufrutto); o x errore nella trasmissione della dichiarazione stessa (es.telegrafo). il negozio colpito da errore ostativo è annullabile, in applicazione al principio generale 2 cui la nullità radicale colpisce il negozio solo x le cause che appaiono all'esterno.

b)Il dissenso, si ha quando il destinatario di 1 dichiarazione ha dato la sua adesione fraintendendo il vero contenuto o l'oggetto del discorso (dissenso occulto). Es.aderire a 1 contratto condizionato credendolo puro e semplice. Se il malinteso ha dato origine ad 1 apparente accordo, nel quale l'adesione è avvenuta x errore su di 1 elemento del contenuto, si avrà 1 errore ostativo. Ma se la gravità del malinteso riconosce che nn vi è corrispondenza tra proposta e accettazione, e quindi nn si possa assolutamente parlare di formazione di 1 consenso, la conseguenza dovrà essere la nullità del negozio. È diverso dal disaccordo, che si ha quando, pur essendo chiara la questione, le parti nn giungono ad 1 intesa.

c)Riserva mentale, cioè quando il soggetto dichiara intenzionalmente 1 cosa diversa da quella che vuole, senza alcuna intesa con il destinatario della dichiarazione stessa, e senza che quest'ultimo sia in grado di accorgersi della divergenza, allo scopo di ingannare. Qui la riserv 717i85h a mentale è interna, e il destinatario nn ne può essere a conoscenza, xtanto il negozio resta valido; nel caso in cui il destinatario ne venisse a conoscenza il negozio nn avrà valore.

LA SIMULAZIONE. Si ha quando la reciproca dichiarazione delle parti nn corrisponde al loro reale volere; le parti vogliono solo l'apparenza, nn la sostanza del negozio. Sono quindi 2 le caratteristiche della simulazione: 1 divergenza voluta, cioè 1 consapevole contrasto tra la dichiarazione e l'effettiva intenzione di chi la pone in essere (apparenza contrattuale); accordo simulatorio, cioè 1 intesa precedente o contemporanea alla dichiarazione, tra le parti, che gli effetti del negozio non si dovranno verificare. Nn è sempre 1 atto illecito; Tizio vuole donare 1 gioiello a Caio ma questi è mal visto dalla famiglia, così finge di venderglielo. Vi sono 2 specie di simulazione:

simulazione assoluta. Si ha quando i soggetti dichiarano di volere, mentre in realtà nn vogliono 1 negozio. (es.si finge di vendere i beni x sottrarli ad esecuzione forzata). X le parti vale la regola che si produce solo ciò che si è voluto, xtanto se la simulazione è assoluta nn produce nessun effetto tra le parti (nullità dell'atto). L'azione di simulazione assoluta è imprescrittibile

simulazione relativa. Ricorre quando i contraenti vogliono porre in essere 1 negozio giuridico(simulato), e dichiarano invece di volerne fare 1 altro(dissimulato). Es.fanno apparire 1 vendita dove invece si fa 1 donazione. È prescrittibile nel termine ordinario. Può essere a)soggettiva, la cd interposizione fittizia di xsona, quando, in 1 accordo trilaterale, la 3°è solo 1 prestanome, alla quale sono attribuiti diritti solo x motivi fittizi, con la quale si fa apparire di volersi obbligare; b)oggettiva, che invece riguarda la natura del negozio (es.si fa apparire la vendita come donazione). X i suoi effetti si distingue; negozio dissimulato(cioè quello che realmente voluto che xò rimane segreto (scrittura di verità)) che produce effetti qualora abbia i requisiti essenziali di sostanza e forma stabiliti dalla legge; infatti, i subacquirenti, fanno salvi i loro diritti qualora siano in buona fede, ed abbiano fatto affidamento sulla dichiarazione del proprietario apparente (es.Tizio vende simulatamente 1 bene a Sempronio; Caio, ignaro di ciò, acquista lo stesso da Sempronio; il suo acquisto sarà valido); negozio simulato o fittizio, che nn produce nessun effetto.

la simulazione di xsona, che serve a nascondere la vera xsona con la quale si vuole contrattare. Tolto di mezzo il prestanome, il negozio avrà valore tra i soggetti che realmente volevano l'accordo. Ogni 3°che ricaverà pregiudizio dalla simulazione posta in essere può, nei confronti dei soggetti parte, invocare la circostanza che il contratto è simulato. art.1415

Tutela concessa ai creditori delle parti che hanno concluso negozio simulato. I creditori del simulato alienante avranno tutto l'interesse ad invocare il carattere solo fittizio dell'alienazione che li danneggia, in quanto sarebbe diminuita la garanzia del loro credito x l'uscita di 1 bene dal patrimonio del loro debitore(2740). Essi invocano la situazione giuridica effettiva che è ripristinata anche contro il simulato acquirente(1416). I diritti dei creditori dell'alienante possono efficacemente tutelati anche con l'azione revocatoria; mentre i creditori del simulato apparente avranno l'interesse opposto, in quanto aumenterebbe l'ammontare del patrimonio del loro debitore. Si distinguono in creditori garantiti da pegno o ipoteca sui beni che formano la simulata alienazione, inopponibile nei loro confronti xchè vantano 1 diritto reale sui beni stessi; e creditori chirografi, cioè nn garantiti. In caso di conflitto tra i creditori, cioè quando sia quelli del simulato alienante che acquirente vogliano soddisfarsi, nell'assenza di altri beni, sui beni oggetti del contratto simulato, la legge tutela i creditori del finto alienante avranno la precedenza sui creditori chirografi del fittizio acquirente, purchè il loro credito risulti anteriore all'atto con il quale il bene fu alienato dal finto acquirente. X accertare la simulazione il soggetto interessato deve adire all'Autorità giudiziaria con la cd azione di simulazione, tendente a far valere la realtà contro l'apparenza, e cioè inefficacia del negozio simulato. Sotto il profilo processuale, particolare rilevanza assume il profilo probatorio, (1471). La prova principale è costituita dalla controdichiarazione, cioè dall'atto in cui le parti hanno oggettivizzato la loro reale volontà(causa simulandi). Ovviamente, sarà difficile da procurare, xtanto; i 3 e i creditori possono dare la prova della simulazione con qualsiasi mezzo e senza limiti (quindi anche x testimoni o x presunzioni); le parti invece, devono provare in giudizio la controdichiarazione. I creditori del simulato acquirente nn trovano 1 corrispondente tutela e seguono la sorte del loro debitore; solo nell'ipotesi che essi siano in buona fede nn vengono privati dell'oggetto su cui tendono a soddisfarsi. Figure affini alla simulazione sono:

Negozio indiretto nel quale c'è divergenza tra lo scopo xseguito dalle parti e la funzione tipica del negozio che è posto in essere. Cioè, i soggetti, x raggiungere l'effetto xseguibile attraverso 1 determinato negozio, seguono 1 via indiretta, servendosi di 1 negozio tipico che è adattato ad 1 scopo diverso da quello che ne costituisce la causa. 1 mandato a vendere accompagnato da procura irrevocabile può essere preferito ad 1 vendita, allo scopo di evitare alcune conseguenze del contratto di vendita. Non si ha simulazione in quanto gli atti posti in essere sono tutti voluti e permettono di raggiungere 1 ulteriore scopo(finanziamenti attraverso accordi di forniture). Anche se xsegue 1 scopo diverso, ha piena validità e la disciplina è quella stabilita x il negozio posto in essere(compravendita)

Negozio fiduciario Quando la dichiarazione di volontà risultante esternamente opera il trasferimento della titolarità di 1 diritto. Ricorre quando 1 soggetto (il fiduciante)trasferisce 1 diritto ad 1 altro soggetto (il fiduciario)con l'obbligo x quest'ultimo di esercitarlo x il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di 1 3°. Es.si compie 1 atto di alienazione, ma in realtà si vuole far godere ad altri 1 beneficio (fiducia cum amico)o apprestare garanzia reale (fiduciacum creditore). La validità del negozio può essere contestata quando si dimostri che lo stesso fu posto in essere x scopi illeciti.

I VIZI DELLA VOLONTÀ: ERRORE, VIOLENZA, DOLO

Nei vizi di volontà non c'è divergenza tra volere e dichiarazione, tuttavia la volontà si è formata in maniera anomala, a causa di elementi xturbatori che deviano la volontà. In questo caso la volontà nn manca, né è difforme dalla dichiarazione, ma è viziata. Tali vizi producono quale conseguenza l'annullabilità e legittimano i soggetti interessati all'impugnativa del negozio nel termine prescritto(5

L'ERRORE consiste nella falsa rappresentazione della realtà; e gli è parificata l'ignoranza; può essere di 2 tipi; l'errore ostativo; l'errore-vizio(o motivo, xchè influisce sulla motivazione del soggetto)che rende difettosa, ma nn elimina, la volontà; in entrambi i casi i negozi sono annullabili. I requisiti x riconoscere l'errore, implicano che lo stesso deve essere:

l'essenziale, cioè tale da determinare la parte a concludere il negozio. Ai sensi dell'art.1429, l'errore è essenziale quando cade:

sulla natura o sull'oggetto del negozio. Sulla natura:"credevo in locazione, invece ho sottoscritto 1 contratto di vendita (error in negotio); sull'oggetto:"credevo di comprare grano, e invece si trattava di 1 altro prodotto (error in corpore).

sull'identità dell'oggetto della prestazione:"credevo di comprare grano del fondo di Sempronio e invece ho comprato grano del fondo di Tuscolano (error in substantia)

sulle qualità o identità determinanti della xsona, solo quando esse abbiano rilievo essenziale (error xsonae). Sono importanti nei negozi di diritto familiare, ma anche in quelli patrimoniali quando risulti che il soggetto è addivenuto al contratto solo x l'errore sulla xsona dell'altro contraente.

quando è stata l'unica ragione o principale del negozio.

È di regola irrilevante l'errore sul motivo impulsivo dell'atto, che è rilevante solo quando si riferisce alla sostanza, alla xsona. Es.il funzionario statale che compra 1 casa dove crede erroneamente di essere stato trasferito; in questo caso l'errore, anche se è determinante, nn tocca la validità della compravendita. È xò causa di annullamento sui negozi di liberalità (donazione, testamento)quando sia l'unico che ha indotto il soggetto a compiere tale liberalità. Nn sono annullabili x l'errore sulla esistenza e sul significato di 1 norma: il matrimonio, l'accettazione di eredità, la confessione.

Riconoscibile cioè quando, in relazione al contenuto e alle circostanze e alla qualità dei contraenti, 1 xsona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo (1431). Vale solo nei casi di errore unilaterale, mai in casi di errore comune, xchè la controparte nn è in grado di riconoscere l'errore xchè essa stessa ne era vittima.

I 2 requisiti costituiscono i criteri in virtù dei quali opera il principio della tutela dell'affidamento, distribuendo equamente il rischio contrattuale. È giusto venire incontro all'altro contraente che sia caduto in errore, ma nn x questo si deve sacrificare l'altra parte venuta al contratto in buona fede.

L'errore di diritto consiste nella falsa conoscenza o ignoranza della norma che ha determinato la volontà del soggetto. Nn può mai essere invocato x sottrarsi al comando della legge, altrimenti l'ord.giuridico, con la facile scusa dell'ignoranza, nn troverebbe mai applicazione. (error iuris nn excusat). Qui la falsa conoscenza della legge mira solo ad annullare gli effetti giuridici del negozio stesso. Es.Tizio compra da Caio 1 terreno x fabbricarvi, senza conoscere che lì esiste 1 servitù militare x la quale sono vietate tutte le costruzioni superiori ai 5mt. Tizio costruisce cmq, poi l'autorità militare gli impone di demolire la costruzione, + alta del consentito. Tizio nn può sottrarsi all'obbligo con la scusa che nn conosceva la legge; potrà invece invocare l'annullamento della compravendita xchè se avesse conosciuto quel limite nn avrebbe comprato il terreno.

L'errore di calcolo nn produce l'annullabilità del negozio, a - che nn determini 1 così notevole errore sulla quantità cui il soggetto interessato, senza l'errore, nn avrebbe dato il consenso.

La VIOLENZA psichica è la minaccia di un male ingiusto rivolta ad una persona con la finalità di indurla a concludere un contratto. Assume rilievo esclusivamente quando sia diretta al ottenere dal minacciato il compimento di un atto negoziale. Al minacciato spetta la facoltà di agire per l'annullamento. La violenza deve essere [art. 1435 codice civile]:

Notevole, tale da impressionare una persona media; La gravità del male si valuta con duplice criterio; il 1°è dato dal danno minacciato alle cose o alle xsone (elemento oggettivo), l'altro dalla valutazione che ne fa la xsona che subisce la violenza (elemento soggettivo). La condizione soggettiva può variare (età, sesso). Es.1 xsona anziana potrà cedere alla minaccia di 1 male che x lui è grave, invece nn farebbe paura a 1 giovane. Se per effetto dello stato di pericolo una persona ha assunto obbligazioni a condizioni inique, il negozio non è annullabile ma rescindibile.

il male minacciato deve essere ingiusto, cioè che 1 soggetto può infliggere ad 1 altro soggetto soltanto ponendosi contro la legge(contra ius), x conseguire vantaggi che altrimenti nn potrebbe ottenere. Nn è tale la minaccia di far valere diritto, ma lo può divenire quando sia diretta a conseguire vantaggi ingiusti. Quindi io posso minacciare il fallimento e ottenere la soddisfazione della mia pretesa ricevendo in adempimento 1 aliud pro alio; ma nn posso valermi di questa minaccia x ottenere vantaggi esorbitanti. E così sarà annullabile l'acquisto di 1 bene fatto sotto la minaccia di 1 denunzia penale che nn abbia diretto riferimento al negozio come 1 congrua riparazione.

Diretto alla xsona o ai beni dello stesso contraente (o del coniuge o discendente).

La violenza psichica ha rilevanza per l'annullabilità del negozio anche se posta in essere da 1 3 all'insaputa dell'altro contraente. Si differenzia dal timore riverenziale, i cui atti non sono annullabili(1437)eccetto x casi d'eccezionale gravità(matrimonio). Si differenziadalla violenza fisica che è assoluta mancanza di volontà; produce la nullità del negozio, xchè presuppone la coazione.

Il DOLO è il raggiro o artifizio perpetrato da 1 soggetto (deceptor)ai danni del contraente(deceptus), x approfittare dell'errore nel quale esso è caduto, allo scopo di far concludere 1 negozio, che, in condizioni normali nn avrebbe concluso. Anche qui è necessario 1 elemento di colpevolezza del soggetto agente, nn essendo necessaria la considerazione della vittima che cade in inganno. Il dolo porta il raggirato in errore; nella vittima ci sarà il vizio del volere, xchè prodotto dall'attività illecita del raggiratore(dolo commissivo). L'illecito inganno può essere anche la prospettiva di 1 falso risultato da raggiungere Il dolo che vizia il negozio giuridico è il dolus malus, distinto dall'inganno, frequente nel commercio e - dannoso. (dolus bonus)che consiste nell'abilità commerciale del soggetto nell'esaltare la propria merce in modo tollerabile nella vita degli affari. Quindi, solo quando il dolo è stato decisivo x la determinazione della volontà, è causa di annullabilità, oltre che dell'eventuale risarcimento del danno. (dolus causam dans). Il dolo che è invece servito unicamente x stabilire patti + gravosi (cioè quando il negozio si sarebbe compiuto cmq, ma a condizioni diverse)è soltanto causa di 1 obbligo di risarcimento da imporre alla parte in malafede x i danni commessi alla pattuizione ottenute con l'inganno. (dolo incidente). La figura del dolo incidente si ha allorquando il dolo si limita ad incidere sulle condizioni del negozio(comportamento fraudolento); il contratto non è annullabile ma il raggirato ha diritto all'indennizzo dei danni subito o ad un minor onere rispetto a quello contrattuale [1440].

3) LA CAUSA

E'vista come la funzione socioeconomica che il negozio giuridico può raggiungere, la cui mancanza porta all'annullabilità del negozio(1418). è individuata essenzialmente negli effetti che il negozio è idoneo a produrre(causa in astratto). Es.nella compravendita è lo scambio tra bene e prezzo. Si distingue dai motivi xchè è 1 elemento imxsonale, oggettivo e costante, mentre essi risultano soggettivi, xsonali e variabili. I motivi del negozio sono gli scopi che spingono il singolo a concludere il negozio. Essi sono sempre irrilevanti, xchè 1 volta che ci sia la volontà si presume la causa, tranne 2 eccezioni; art.1345, che sancisce la nullità del negozio quando le parti si siano determinate a concluderlo esclusivamente x 1 motivo illecito unico comune ad entrambe; (es.locazione di 1 casa x fini illeciti); art.624/787 sancisce l'annullabilità del testamento e della donazione se essi siano effetto di errore sul motivo. La causa in concreto è la qualificazione 1°del negozio, quella funzione socioeconomica che le parti intendono realizzare x la conclusione del contratto. La causa è 1 caratteristica costante propria del negozio, motivo determinante della concreta volizione. Essa è necessaria, e si deve riscontrare in ogni atto che miri ad 1 riconoscimento giuridico. Es.Tizio compra 1 libro già di sua proprietà. Qui la causa manca. Così, se Tizio vende 1 libro a Caio x 1 prezzo, entrambi i contraenti ottengono lo scopo; 1 di vendere il libro e acquisire il prezzo, l'altro di acquistare. Lo scambio giustifica il negozio. La causa può esserci o meno all'inizio ma poi venire a mancare; se manca ab origine si ha allora il cd difetto genetico, che può essere totale o parziale, cioè che la causa manchi in parte(contratti a prestazioni corrispettive, con ampia sproporzione fra le 2 prestazioni) o del tutto(acquisto di 1 cosa che già apparteneva all'acquirente). In questo caso si può rescindere dai contratti e sciogliere quindi le proprie obbligazioni. In base alla causa si distinguono:

Negozi tipici, che sono quelli corrispondenti ai tipi fissati dalla legge, forniti di 1 propria denominazione e di 1 specifica e autonoma disciplina (es.vendita, locazione). Tra essi riconosciamo i negozi xsonali e di diritto familiare.

Negozi atipici, che sono quelli posti in essere da soggetti nn corrispondenti ai tipi previsti e particolarmente disciplinati dalla legge. Essi sono subordinati a 2 limiti fondamentali; sono soggetti alle norme e ai principi generali dell'ord(1323).; devono realizzare 1 interesse meritevole di tutela da parte dell'ord.(1322). Subiscono quindi 1 duplice controllo di liceità e meritevolezza.

Negozi misti, il risultato della fusione delle cause di 2 o + negozi tipici. il contratto di posteggio, nel quale confluisce la locazione dello spazio e la causa del deposito (obbligo del posteggiatore)

Negozi astratti, i quali producono i loro effetti prescindendo dalla causa; se la causa non esisteva o era illecita si può agire per la restituzione a prestazione avvenuta. Così è x la procura, la quale produce il suo effetto di attribuire al procuratore il potere di rappresen., indipendentemente da qualsiasi ragione che ne abbia determinato il conferimento. Essi rappresentano 1 numerus clausus, in quanto richiedono sempre 1 forma solenne e sono sanciti dalla legge, nei limiti in cui soddisfa le esigenze sociali di acquisto e circolazione dei diritti. Cioè, il negozio, svincolato dalla causa, produce inizialmente i suoi effetti, senza impedire l'efficacia del negozio, salvo poi agire x la restituzione (es.cambiale)eventualmente o successivamente.

Un negozio che non sia astratto si dice negozio causale. Qui chi agisce per ottenere la prestazione non ha l'onere di dimostrare l'esistenza o la liceità della causa; esso grava sul convenuto se vuole sottrarsi alla condanna.

Il negozio in frode alla legge(art.1344) è quello che pur rispettando la legge alla lettera costituisce il mezzo per eludere un'altra norma. Quindi si xsegue 1 risultato proibito attraverso la legge. Es.quando l'imprenditore, al fine di obbligarsi a certe indennità verso i suoi dipendenti, li licenzia allo scadere dell'anno, x poi assumerli nuovamente). L'es.tradizionale è quello della vendita con patto di riscatto che nasconda 1 prestito usurario o anche nn usurario ma con garanzia reale sottoforma di patto commissorio (vietato dall'art.2744).

la v.c.p.di riscatto è quella cui si ricorre nel caso in cui 1 venditore si riservi il diritto di riacquistare la cosa alienata entro termine stabilito, previo rimborso al compratore del prezzo e delle spese sofferte in dipendenza dell'acquisto. Si parla al riguardo di proprietà risolubile, in quanto l'acquirente ha 1 godimento limitato del bene, dato il possibile esercizio del diritto potestativo di riscatto da parte del venditore. Il patto commissorio è invece quello col quale si conviene che in mancanza di pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passa al creditore. Tale patto è nullo. La ragione del divieto è quello di evitare qualsiasi ingiustificato vantaggio al creditore nei confronti del debitore. Diverso il Patto Marciano attraverso la cui stipulazione si consente al creditore di soddisfarsi, in caso di inadempimento, sulla cosa stessa, con il solo obbligo di versare al debitore l'eventuale differenza tra valore di credito e valore stimato.

CAUSA ILLECITA E NEGOZIO ILLECITO: Come conseguenza dell'illiceità del negozio deriva il mancato riconoscimento di efficacia alla volontà dei soggetti (sanzione negativa di nullità); nell'atto illecito invece si hanno effetti positivi (obbligo di risarcimento)ma sono effetti nn voluti da chi lo ha commesso. Il negozio è illecito quando ne è illecita la causa oppure quando tutte le parti si sono determinate a concludere solo x 1 motivo illecito comune; o quando sono illecite la condizione o l'oggetto. In tali ipotesi l'ord.giuridico nn potrebbe assicurare all'atto la validità ed efficacia. L'illiceità si ha quando 1 di tali elementi è contrario a norme imperative (che prevedono la nullità come sanzione), all'ordine, al buon costume(1343). Illiceità della causa; quando è contraria all'ordine pubblico, cioè a quei principi nn necessariamente espressi in norme, ma ricavabili dalle disposizioni inderogabili contenuti nella Cost(negozio illegale). Quando si ha il negozio contra bonos mores(negozi immorali), colpiti da nullità, con il buon costume, inteso come aspetto esteriore della moralità. Esso comprende quel complesso di regole che si tramandano come mores maiorum e nn è limitato, come avviene invece x il diritto penale, ai rapporti sessuali. Quando l'illiceità colpisce 1 aspetto nn essenziale del negozio, nn tutto è destinato a cadere; così, nel contratto x costituire 1 usufrutto oltre la vita del beneficiario cadrebbe solo il termine eccessivo, xciò il negozio nn sarebbe nullo, ma avrà 1 effetto ridotto fino alla morte dell'usufruttuario. I contratti in genere sono nulli quando il motivo illecito sia unico e comune a entrambe le parti. Il contratto in tutti questi casi nullo, nn produce effetti giuridici, e quindi le parti potranno pretendere la restitutio in integrum delle prestazioni già eseguite. Con 1 limite xò; nel caso di contratto immorale, chi ha eseguito 1 prestazione x 1 scopo che anche da parte sua costituisca offesa al buon costume nn può ripetere quanto ha pagato (art.2035) xchè, a parità di turpitudine, prevale chi ha l'oggetto.

4) LA FORMA

La forma del negozio è il linea di massima libera ma per alcuni negozi solenni (matrimonio, testamento) il lgsl prevede la forma scritta o addirittura l'atto pubblico(forma vincolata). Mancando questi requisiti il negozio può essere annullabile o nei casi meno gravi c'è una sanzione pecuniaria x le parti. In alcuni casi la volontà negoziale si manifesta, anche mancando, con la realizzazione dello scopo(abbandono di cose, distribuzione voluta da testamento olografo). Si parla così di negozi di attuazione o volontà. Il mezzo con cui si manifesta la volontà negoziale è appunto la forma, attraverso la quale la volontà del soggetto acquista rilevanza giuridica e resa conoscibile ai 3. Si distingue tra: dichiarazione espressa, che si attua con parole, scritti, cenni, cioè qualunque mezzo che renda palese il nostro pensiero; manifestazione tacita che consiste in 1 comportamento che sarebbe incompatibile, 2 il comune modo di pensare e di agire, con 1 volontà diversa. In ogni caso il significato di questi deve essere univoco e nn equivoco; es.nella pro herede gestio: il chiamato all'eredità agisce da padrone, e xciò s'intende che abbia accettato l'eredità, pur senza atto di accettazione formale, che può essere scritta, a parole ecc.e richiede 1 certa riconoscibilità da parte dei 3, altrimenti è irrilevante. In alcuni casi occorre che la dichiarazione deve essere necessariamente ricevuta dal destinatario, e si parla di dichiarazione recettizia (possono essere tali solo i negozi unilaterali, come la notifica al debitore dell'avvenuta cessione del credito); negli altri casi si hanno dichiarazioni nn recettizie con effetti indipendenti dal loro indirizzo (testamento, procura). Talora è imposto l'uso di 1 precisa forma di manifestazione x certi atti giuridici. Questi casi costituiscono eccezione, dato che la regola è x la libertà della forma, espressione dell'autonomia contrattuale che consente al dichiarante di manifestare la propria volontà nella forma che preferisce. Nei negozi solenni la forma è richiesta ad sustantiam; in tali è elemento costitutivo del negozio, a pena nullità; così che il requisito della forma, dal lato del dichiarante, si presenta come 1 onere, senza del quale nn si può raggiungere lo scopo xseguito. L'art.1350 pone il requisito dell'atto scritto ad substantiam x 1 serie di atti, tra i quali la compravendita di beni immobili, il contratto di locazione sui beni immobile x 1 durata ultraventennale ecc. La funzione della forma dell'atto solenne è quella di richiamare l'attenzione di chi ha concluso il negozio sull'importanza dell'atto che sta x compiere, e predisporre 1 documentazione x dare certezza all'atto che si compie. In questi casi la legge dispone 1 pluralità alternativa di forme, atto pubblico(donazione, costituzione di xsone giuridiche), scrittura privata o alcune forme particolari(matrimonio, testamento). Il requisito della forma appare talvolta relativo essendo essa solo richiesta quando il negozio si riferisce a 1 particolare oggetto. (es.x la compravendita è richiesta solo se oggetto è 1 immobile). La forma è stabilita dalla legge; ma anche le parti possono determinare con atto scritto la necessità di 1 forma x i loro futuri accordi (forme volontarie). Quando invece la forma scritta è richiesta come prova(forma ad probationem)la mancata osservanza dell'onere nn influisce sulla validità del negozio, ma solo sulla possibilità di provarlo; rimane infatti esclusa la prova x testimoni e x presunzioni semplici; inoltre, sono ammissibili altre prove, quali la confessione e il giuramento. Basta 1 documento scritto, anche posteriore, dal quale risulti che 1 volontà si sia manifestata. Il silenzio è 1 forma di volontà che nn dà vita a 1 negozio, tranne che 1 precedente accordo delle parti attribuisca tale potere all'astensione da ogni contegno espressivo. Es.le parti stabiliscono che la mancata restituzione di 1 merce spedita significa accettazione del contratto.

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL NEGOZIO GIURIDICO

I soggetti, purchè nn violino il contenuto di norme imperative, possono fissare tutte le clausole che stimano convenienti e x di + possono regolare i loro interessi sia con i negozi tipici (vendita, locazione, società), sia con i negozi atipici. Essi, x essere riconosciuti, devono essere diretti a realizzare interessi che l'ord.giuridico stima degni di tutela, e nn basta il requisito negativo di nn essere contrari a norme inderogabili, al buon costume e all'ordine pubblico. Si dicono accidentali quegli elementi che le parti possono liberamente apposti ad 1 negozio giuridico, influenzandone in tal modo l'efficacia. Si tratta di elementi che possono mancare ma, 1 volta inclusi, diventano vincolanti x le parti. Essi sono la condizione, il termine, il modo. Alcuni atti nn ammettono tali aggiunte e sono chiamati actus legitimio negozi giuridici puri. (frequenti nel diritto di famiglia, matrimonio, riconoscimento figlio naturale). Alcuni escludono determinate clausole: l'istituzione di erede, ad es., sopporta la condizione ma nn il termine. Il modus invece si applica solo ai negozi di liberalità (istituzione di erede, donazione, legato). LA CONDIZIONE è l'avvenimento futuro ed incerto al quale le parti fanno dipendere la produzione(condizione sospensiva)o l'eliminazione(c.risolutiva) degli effetti del negozio. Essa deve riguardare 1 avvenimento futuro, e cioè nn ancora verificatosi; incerto, cioè occorre che, al momento in cui la condizione è apposta, sia obiettivamente impossibile prevedere con certezza il suo verificarsi o meno; essere possibile e lecita. Essa si distingue dalla condizione legale (condicto iuris)o tacita, che indica 1 presupposto dal quale la legge fa dipendere l'efficacia dell'atto. Nn possono costituire condizione gli eventi passati o presenti, sebbene se ne ignori lo sviluppo. Es.ti do cento se è arrivata la nave dall'Asia. In tali casi mancherebbe lo stato di incertezza e di pendenza necessaria, in quando la situazione, al momento della conclusione del negozio, è sicura. Nn si deve confondere con la presupposizione. Ricorre tale figura quando le parti, nel concludere 1 negozio, fanno riferimento ad 1 circostanza esterna attuale o futura che, senza essere espressamente menzionata nel negozio, ne costituisce il presupposto oggettivo, comune a tutte le parti. Essa è quindi 1 condizione nn sviluppata. Si distingue dalla condizione xchè priva del carattere dell'incertezza. La giurisprudenza riconosce che il venir meno dello scopo x cui il soggetto si induce a contrattare può causare annullabilità o inefficacia del negozio. Es.chi prende in locazione 1 finestra x godere, in 1 giorno determinato, ad 1 solennità, potrà ritirarsi dall'obbligo contrattuale se la cerimonia nn si svolgerà. L'evento posto in condizione è quindi futuro e incerto, xchè se fosse sicuro si avrebbe termine e nn condizione. La condizione può essere, riguardo agli effetti:

sospensiva cioè che sospendono, fino all'avverarsi dell'evento, il sorgere dell'effetto giuridico (es.ti regalo l'orologio se ti laurei).

risolutiva che mira a togliere di mezzo il rapporto scaturito dal negozio condizionato (es.ti regalo l'orologio, ma se sarai bocciato dovrai restituirlo)

Riguardo alla causa produttrice dell'avvenimento, dobbiamo distinguere le condizioni in:

potestative vera e propria, quando l'avverarsi dell'evento dipende dalla volontà di 1 parte (es.compero il codice se deciderò di fare l'esame). Nn è da confondere con la condizione meramente potestativa o arbitraria, nella quale nn c'è riferimento ad 1 fatto volontario, ma si ha riguardo alla pura volontà del soggetto (es.se vorrò). L'art.1355 stabilisce che è nulla l'alienazione di 1 diritto o l'assunzione di 1 obbligo subordinata, da parte dell'alienante o del debitore, a simile condizione arbitraria, quando questa sia sospensiva. Manca la volontà di obbligarsi in cui dice"ti darò 10 se vorrò. Questo nn è 1 negozio. È chiaro invece che nn c'è nullità quando la condizione meramente potestativa è a vantaggio della parte che nn assume 1 posizione di obbligo, ma di diritto (es.ti darò 10 se vorrai)

causali, se il fatto dipende dal caso o da terzi (es.ti darò 10 se la nave verrà dall'Asia).

miste, se la volontà del soggetto e 1 elemento estraneo concorrano a produrre l'evento.(es.ti darò 10 se l'esame andrà bene).

affermativa o negativa, (es.negativa, ti darò 10 se ti sposerai)

possibile o impossibile(1354). L'impossibilità è fisica (es.se tocco il cielo con 1 dito)o giuridica(es.se mi vendi il porto di Venezia, bene demaniale e quindi extracommerciale). Se è sospensiva rende nullo il negozio. Se è risolutiva, essendo certa che essa nn si verifichi, il negozio resterà valido x sempre.

lecita o illecita. quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume (es.se ti venderò il fondo x tu ucciderai y). Negli atti tra vivi, la condizione illecita rende nullo il negozio, sia essa sospensiva (ti darò 10 se ucciderai x), sia essa risolutiva (es.ti darò 10, ma dovrai restituire la somma se entro dicembre nn ucciderai x).

In tutte queste casi la condizione è viziata e vizia. Negli atti di ultima volontà gli effetti sono diversi, dato che si tratta di 1 negozio che nn può essere rifatto; così le condizioni impossibili e illecite sono nulle ma l'atto resta valido 2 la regola Sabiniana (art.634). Si considerano nn apposte le condizioni illecite o impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume; purchè la condizione illecita nn costituisca l'unico motivo cha ha indotto a disporre. Nel negozio condizionato occorre distinguere 2 xiodi di tempo: 1) quello in cui è incerto il verificarsi dell'evento. 2) quello in cui subentra 1 condizione di certezza, o xchè la condizione è mancata, o xchè essa si è verificata. A ciò corrispondono diverse conseguenze. Durante la pendenza, se la condizione è sospensiva, il diritto nn nasce, ma si trova in 1 stato di aspettativa, legalmente tutelata, nel senso che nn potrà essere modificato il diritto, e si tramuterà in diritto al verificarsi dell'evento posto in condizione. Se è risolutiva, gli effetti si producono immediatamente con la conclusione del negozio, ma possono, in seguito, venir meno retroattivamente(1360), se si verifica la condizione(es.X dice a y:ti cedo il mio studio, ma se nn prendi la laurea entro il 2005 me lo devi restituire). La condizione è risolutiva x Y, ma il fatto della laurea entro il 2005 è anche 1 condizione sospensiva negativa x X, x il suo eventuale diritto di riavere lo studio ceduto. Durante la pendenza i diritti sottoposti a condizione possono essere alienati o trasmessi x eredità, ed entrambe le parti devono comportarsi 2 le regole di buona fede(1358). Quando la condizione nn si è attuata nel tempo prestabilito derivano conseguenze giuridiche. Se la condizione era sosp.il diritto nn sorge; se invece era risolutiva, si consolida e resta definitivo. Anche quando la condizione si verifica, la situazione giuridica diventa definitiva; se è sosp.il diritto si considera come se fosse nato incondizionato; se si tratta di ris.si considera come se nn fosse mai sorto. L'avverarsi della condizione ha efficacia retroattiva(1360), ex tunc. IL TERMINE è l'avvenimento futuro e certo dal quale o fino al quale le parti faranno dipendere il prodursi o la cessazione di efficacia del negozio. È concepito come la fissazione di 1 limite nel tempo in cui si fanno dipendere gli effetti di 1 negozio. Può essere però incerta la data in cui questo si verificherà. L'incertezza del termine è ammessa solo quando, es.quando ti sposerai ti darò 10; è quindi incerto il momento del matrimonio, ma è certo che la prestazione si compirà. Chi paga x 1 obbligazione prima che si avveri la condizione paga senza essere obbligato e può richiedere la restituzione di ciò che ha pagato; chi ha pagato prima del termine nn ha invece tale condictio indebiti, xchè la sua obbligazione esiste ed è xfetta. Il termine si distingue dalla condizione xchè è costituito da 1 data, o si riferisce ad 1 avvenimento che di sicuro avverrà. Esso esplica la sua efficacia ex nunc x cui nn vengono distrutti gli effetti prodotti prima della scadenza; esso è finale o iniziale. X gli effetti del termine si possono distinguere:

Quando il xiodo di tempo è compiuto si ha la scadenza del termine; è il momento in cui si verificano gli effetti del negozio (termine iniziale)o vengono meno (term. finale). Opera ex tunc

Pendenza del termine, si ha finchè il termine nn si è ancora verificato; il diritto nn può essere esercitato ma, se 1 parte adempie la sua obbligazione, L'art.1185 stabilisce che il debitore nn può richiedere la restituzione della sua prestazione; potrà solo essere rimborsato del vantaggio arrecato all'altra parte adempiendo in anticipo(es.interessi)

Il termine può essere apposto in 1 negozio, nn xò negli atti legittimi e puri e in altri casi previsti dalla legge (istituzione di 1 erede). Nel codice è frequente il caso in cui nn vi sia fissato alcun termine x l'esecuzione di 1 obbligo; la regola è che si può esigere subito la prestazione. Xò, se la determinazione del termine è lasciata a 1 dei contraenti, o è necessaria, esso è fissato dal giudice. Può essere stabilito a favore dell'1, dell'altra o entrambe le parti; se nn risulta 1 volontà diversa, si presume a favore del debitore; xtanto, il debitore, se vuole adempiere, può farlo anche prima della scadenza. Del pari il creditore, quando il termine è stabilito a suo vantaggio, potrà esigere la prestazione prima della scadenza. Tale beneficio nn è xò sempre conservato al debitore. 2 l'art.1186 il debitore xde il beneficio del termine, e il creditore può chiedere subito la prestazione, se esiste 1 minaccia x il soddisfacimento del credito. Es.il fallimento del debitore, la diminuzione delle garanzie reali o xsonali (distruzione della casa ipotecata)dovuta a caso fortuito o negligenza del debitore. Il termine essenziale si ha quando la prestazione è dovuta a 1 momento ben preciso, in modo che 1 prestazione successiva nn possa + farsi o nn avrebbe + valore. Il mancato rispetto di 1 termine siffatto importa la risoluzione del contratto. es. la locazione di 1 stanza d'albergo x i giornata ecc. IL MODO o onere è la clausola accessoria che può consistere nel peso imposto all'autore di 1 atto di liberalità (donazione, istituzione di 1 erede)a carico del beneficiario, allo scopo di limitarne gli effetti. Es.ti dono 1 immobile con l'obbligo di costruire 1 ospedale x il paese. Beneficiario potrà essere 1 scopo di pubblica utilità, 3 xsone estranee al negozio, o 1 destinatario nn avente xsonalità giuridica (lascito a favore di 1 animale).Il modus si distingue dalla condizione xchè esso costituisce solo 1 atto volitivo accessorio, e xtanto la disposizione principale è di attuazione immediata, senza che sia necessario attendere l'adempimento dell'onere; invece, con la condizione, si crea 1 nesso inscindibile di subordinazione tra il negozio e la sua componente di incertezza. Si distingue dalla condizione risolutiva xchè opera ex nunc, e da quella sospensiva in quando obbliga ma nn sospende. Il modus si distingue dall'obbligo principale di prestazione dei contratti onerosi, xchè in questi le prestazioni sono fatte l'1 in vista dell'altra, e stanno entrambe sul medesimo piano, mentre l'obbligazione assunta come modus è 1 obbligazione a sé, 2aria rispetto alla liberalità di cui costituisce 1limite. Il beneficiario di 1 disposizione a titolo particolare (legato o donazione)sottoposta al modus nn è tenuto, nell'esecuzione del suo obbligo a dare oltre ciò che ha ricevuto. Diverso impegno ricade sull'erede che abbia accettato(senza beneficio d'inventario)l'eredità di colui che ha disposto l'onere. Se l'onere nn è adempiuto, l'atto di liberalità nn cade, ma gli interessati agiranno x ottenere l'adempimento dell'onere. Chiunque ne abbia interesse può agire. Cadrà anche la liberalità quando tale causa di risoluzione sia stata prevista dal testatore o donante. 1 2°caso di risoluzione x inadempimento si riferisce all'onere posto alla liberalità testamentaria; l'autorità giudiziaria potrà pronunziare la risoluzione della disposizione principale se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo del lascito. Il modus impossibile o illecito è nullo, e la disposizione di liberalità rimane valida; xò, se l'atto di liberalità è fatto x il solo motivo di raggiungere, x mezzo di 1 onere, 1 scopo illecito o impossibile, cade anche l'atto. L'adempimento dell'obbligo giuridico nascente dal modo può essere chiesto da ogni interessato, e in caso di inadempimento dell'obbligo può essere pronunciata dal giudice la risoluzione del contratto. [art. 64.

PATOLOGIA DEL NEGOZIO: LE VARIE FORME D'IMPEDIMENTO ALL'EFFICACIA

La legge richiede che i negozi giuridici presentano determinati elementi; se 1 di essi manca, è o viziato, o difforme dalla legge, cioè nn è in grado di produrre i suoi effetti o, se questi si producono ugualmente, nn possono xmanere, quindi il negozio sarà inefficace.(es.vendita di cosa altrui pur con tutti i presupposti dell'atto); l'inefficacia si distingue in 2 categorie:

inefficacia in senso ampio, che comprende i casi in cui la mancanza di effetti deriva da 1 fattore intrinseco, da 1 vizio cioè che invalida il negozio nella sua stessa struttura, e consiste;

nell'inesistenza, quando ad esso manca quel minimum richiesto di elementi necessari x essere 1 negozio; è inesistente 1 testamento fatto a voce, o 1 matrimonio tra 2 xsone dello stesso sesso; il negozio inesistente nn ammette mai convalida, nn produce nessun effetto e nn può convertirsi;

nell'invalidità, quando c'è 1 vizio in 1 degli elementi essenziali. A 2 della sua gravità, può assumere aspetto di annullabilità o nullità. Con la sanzione della nullità si vuole tutelare 1 interesse pubblico, sicchè il negozio nn è vincolante e xde ogni valore sin dalla sua conclusione. Con la annullabilità è posto a tutela 1 interesse particolare di 1 parte nei confronti dell'altra, in quanto colpisce quelle fattispecie negoziali viziate che risultano nn + convenienti x la stessa. Xtanto, esso produce i suoi effetti fin quando nn sarà annullato su domanda della parte interessata, la qual può anche convalidarlo mediante volontaria esecuzione.

inefficacia in senso stretto, che comprende i casi in cui la mancanza di effetti deriva da 1 fattore estrinseco; si tratta di quei casi in cui si ha 1 inettitudine transitoria del negozio a produrre effetti x 1 qualunque ragione nn patologica(es.il negozio, pur essendo valido, nn produce effetti xchè sottoposto ad 1 condizione sospensiva nn ancora verificata)

Talvolta, xò, il negozio produrrà cmq qualche effetto, pur essendo invalido (es.negozio simulato). Questo fatto deriva dalla tendenza lgsl alla conservazione di efficacia degli atti giuridici. Vi si comprendono anche le norme che hanno lo scopo di evitare i contratti viziati, come ad es quella che impone alla parte che conosce 1 causa di invalidità di darne notizia all'altra, sotto pena di risarcire i danni che potrebbero derivare dalla formazione dell'atto invalido (art.1338). Il vizio che invalida 1 clausola nn porta necessariamente all'invalidità dell'intero negozio(utile x inutile nn vitiatur). Nn si ha cioè annullabilità o nullità dell'intero negozio sia quando l'anormalità che la legge vuole colpire riguarda 1 parte del negozio o 1 clausola senza le quali i contraenti avrebbero costituito cmq il rapporto (giudizio di volontà ipotetica); sia quando 1 regolamento legale si sostituisca di diritto alla clausola nulla; sia quando, nei negozi plurilaterali, la nullità colpisce solo il vincolo di 1 soggetto la cui partecipazione al rapporto nn è essenziale. Ci sono anche disposizioni x le quali 1 vizio del negozio può anche essere riparato. Es.tipico l'art.1432, quando, il contraente nn in errore può evitare l'annullamento offrendo di eseguire il contratto come se il contenuto fosse quello che l'altra parte credeva che fosse. Si parla di negozio riducibile, cioè con contenuto + limitato rispetto a quello stabilito dalle parti. (1384,1450). C'è infine 1 caso nel quale si attribuisce parziale efficacia anche al contratto nullo. 2 l'art.2126 la retribuzione è dovuta x l'attività del lavoratore anche in esecuzione di 1 contratto di lavoro invalido.

INEFFICACIA E INOPPONIBILITA'

Riguarda tutti i casi in cui il negozio nn produce effetti, cioè la dichiarazione di volontà è inefficace e quindi si tratta di 1 nn negozio (quod nullum est nullum producit effectum). In 1°luogo l'efficacia di qualsiasi negozio è legata alla legittimazione dei soggetti che lo pongono in essere. Quindi il negozio è nullo se manca il soggetto, e inefficace se lo stesso nn è legittimato. Vi rientra anche il negozio posto in essere dal falsus procurator. Così la vendita immobiliare è nulla se manca la forma scritta, o se il venditore nn è proprietario del bene venduto. Il negozio può essere inoltre inefficace solo in parte, quando raggiungerà la sua normale efficacia in un 2°tempo. (inefficacia temporanea). Essa potrà manifestarsi anche in riferimento ad alcuni specifici soggetti (inefficacia relativa). Così, di fronte al successivo avente causa dallo stesso autore, il quale abbia trascritto x 1° il proprio atto, nn avrà efficacia 1 precedente contratto di vendita immobiliare, pur valido tra le parti (2644). In 1 diverso ordine di ipotesi talvolta è la legge che subordina l'efficacia di negozi, di x sé validi, o al compimento di ulteriori atti (acquisto di beni immobili da parte di xsone giuridiche che richiede l'autorizzazione governativa,17), o al verificarsi di determinati accadimenti (negozio condizionato o a termine). Il contratto di alienazione, stipulato in frode ai creditori, pur valido, nn ha effetto rispetto a quei creditori che abbiano esercitato con successo l'azione revocatoria o pauliana; (inopponibilità)

LA NULLITA' RADICALE

È la forma + grave di invalidità del negozio. I suoi caratteri principali sono 1 improduttività di effetti, che lo rende come se nn fosse mai esistito, sia le parti, sia x i 3; infatti, se 1 3°ha acquistato 1 diritto da colui al quale lo stesso diritto è stato trasferito in base a 1 negozio nullo, la nullità travolge anche il negozio del 3°; l'assolutezza, dato che potrà essere fatta valere da chiunque; la rilevabilità d'ufficio, dato che nn è richiesto che la sanzione di nullità sia espressa testualmente, come x l'annullabilità, ma può essere anche solo rilevata d'ufficio (1421); l'insanabilità, dato che esso nn può sanarsi né x convalida (1423)né x prescrizione dell'azione(1422); l'imprescrittibilità(1422); l'efficacia retroattiva; la natura dichiarativa, in quanto la nullità nn modifica la situazione giuridica preesistente, ma si limita ad accertarla e dichiararla. Il suo fondamento sta nell'esigenza di tutelare gli interessi generali dell'ord. L'atto nullo è 1 quid facti. Come tale, le conseguenze giuridiche che ne derivano (responsabilità, obbligo di restituzione)sono legate a 1 puro fatto. Nn è necessario che la nullità sia comminata dalla legge; è necessario che la legge nn preveda delle conseguenze diverse. X questo vi rientra anche la violenza fisica, che priva dell'elemento della volontà il negozio. Le cause che possono determinare la nullità dell'atto giuridico sono: (1418):

riguardo ai soggetti, la mancanza di capacità giuridica

riguardo alla volontà: dichiarazione fatta visibilmente senza intenzione o mancanza di serietà (x gioco); incapacità assoluta e assolutamente visibile (fanciullo, pazzo); violenza fisica assoluta; manifesta difformità nei contratti fra proposta e accettazione; malinteso (o dissenso occulto)

riguardo alla forma: mancanza della forma richiesta ab substantiam

riguardo alla causa: causa mancante o illecita; motivo illecito determinante

riguardo al contenuto: oggetto mancante, illecito, impossibile e indeterminabile (1346) e, nei negozi tra vivi, condizione illecita o sospensiva impossibile.

La conversione è quel fenomeno x cui 1 negozio nullo può produrre gli effetti di 1 negozio diverso, del quale contenga i requisiti di forma e sostanza (el.oggettivo) e dove si può presumere che le parti avrebbero voluto il negozio che dà luogo alla conversione, se fossero state a conoscenza della nullità del negozio che hanno posto in essere (el.soggettivo). C'è 1 conversione formale, quando il negozio che aveva 1 difetto di forma si tramuta in 1 altro di ugual contenuto e con gli stessi effetti, sempre che quest'ultima forma sia sufficiente(es.il testamento segreto può valere come olografo nel caso dell'art.607). si parla di conversione sostanziale quando il negozio invalido nn si sana, ma si trasforma in 1 altro con effetti + ristretti, nel presupposto che, avuto riguardo dello scopo xseguito, le parti, se avessero conosciuto l'invalidità del 1°, avrebbero ugualmente voluto il negozio anche nei nuovi termini. Tutto quanto sia dato in esecuzione di 1 contratto nullo deve essere restituito (restitutio in integrum); le prestazioni già effettuate costituiscono 1 indebito oggettivo(2033), in quanto prive di titolo e così vanno restituite. Eccezione a tale principio si ha nell'art.2035, x il negozio immorale. La regola nn vale x l'incapace, il quale deve restituire solo ciò che è stato rivolto a suo effettivo vantaggio (1443). Nn c'è nullità come conseguenza dell'errore ostativo, il quale è segno di ricnoscimento che la volontà nn fu corrispondente alla dichiarazione (1433); nn è prevista x l'incapacità nn dichiarata (428)dove l'accertamento di incapacità di volere significa che 1 volontà sera nn ci fu; in questi casi nn c'è nullità, xchè al difetto della volontà nn corrisponde quella conoscibilità del fatto che, riscontrandosi negli altri casi di nullità radicale (violenza fisica, causa mancante) potrebbero mettere sull'avviso i 3 che usino l'ordinaria diligenza (tutela dell'affidamento)

L'ANNULLABILITA'

È l'altro aspetto dell'invalidità, e si ha x quei negozi x quali, pur difformi dall'ord, è eccessiva sanzione della nullità. Essa, di regola, deriva dalla violazione di norme che mirano a tutelare particolarmente 1 delle parti; x proteggere l'interesse del soggetto tutelato, l'ord.gli concede la facoltà di scegliere se mantenere o meno in vita il negozio eliminandone retroattivamente ogni diretta conseguenza. È 1 situazione di pendenza, che si protrae, se il negozio nn è annullato o convalidato, fino a che nn sia scaduto il termine di prescrizione x l'azione di annullamento(efficacia interinale). Dopo tale data, l'atto si considera valido. Altra caratteristica è la relatività in quanto esso può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge(annullabilità relativa); talvolta può xò essere domandato da chiunque abbia interesse (es.x gli atti dell'interdetto legale,annullabilità assoluta); l'irrilevabilità d'ufficio; la sanabilità. Il negozio annullabile può sanarsi; x convalida(1444), è il negozio con il quale il soggetto legittimato a proporre l'azione di annullamento rinunzia al suo diritto di annullamento, sanando il negozio stesso. Può essere tacita, e consiste nell'esecuzione volontaria dell'atto annullabile, fatta liberamente e con la consapevolezza del motivo di invalidità; espressa, quando la parte manifesta la volontà di confermare il negozio con 1 apposita dichiarazione, contenente i motivi di invalidità e la dichiarazione di convalida. In entrambe le ipotesi, richiede i presupposti x concludere validamente 1 negozio (es.il minore potrà convalidare a 18 anni). o con la prescrizione. Nn è da confondere con la ratifica, con la quale si sana in mancanza di legittimazione del soggetto e x la quale nn è richiesta la prova della conoscenza del difetto dell'atto, in quanto basta la volontà di farlo in proprio. La prescrittibilità quinquennale(sanatoria x omissione), che inizia a decorrere dal giorno in cui è cessata la causa che ha dato luogo al vizio del negozio; o dal giorno in cui è stato concluso il negozio(es.incapacità naturale). La natura costitutiva in quanto l'annullamento mira a modificare 1 situazione giuridica preesistente, eliminando gli effetti del negozio. I casi generali d'annullamento sono testualmente indicati dalla legge, che la sancisce quando 1 degli elementi del negozio è viziato. Si riscontra nei casi (1425 ss):

riguardo ai soggetti: x incapacità d'agire, accertata o dichiarata. È prevista la deroga dell'art.1426, malitia supplet aetatem, ed è 1 riparazione specifica del dolo del minore; x incapacità nn dichiarata accompagnata dai requisiti indicati nell'art.428. x incapacità naturale

riguardo alla volontà: x vizi di volere, a causa di 1 errore ostativo

negli altri casi stabiliti dalla legge.

Casi particolari sono previsti nell'ambito dei contratti; annullabilità del contratto x conflitti d'interesse col rappresentato, o contratto con se stesso (1394,5), o contratto di lavoro stipulato senza le norme concernenti la disciplina della domanda e offerta di lavoro (2098). In altri casi simili si parla di impugnabilità, quando l'intervento del giudice è invocato x accertare 1 situazione che nn presuppone solo 1 vizio di legalità (1107,9). Gli effetti del negozio annullabile sono nell'efficacia retroattiva tra le parti, che annulla gli effetti del negozio annullabile e prevede la restituzione della prestazione ricevuta e , x l'incapace, la restituzione di ciò che della prestazione è stato rivolto a suo vantaggio. Nei confronti dei 3, se l'annullamento deriva da incapacità legale, gli effetti retroattivi si esplicano anche nei confronti dei 3; se deriva da altre cause(es.vizi di volontà) la sentenza di annullamento nn pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai 3 in buona fede, cioè che ignoravano il vizio del negozio (1445).

IRREGOLARITA' DEL NEGOZIO

Si dice irregolare quando, pur essendo xfettamente valido, ed efficace, abbia tuttavia violato qualche comando lgsl, la cui sanzione nn si riflette sull'atto, ma consiste in 1 pena x chi lo ha posto in essere; così è x alcune norme del diritto patrimoniale; mancata pubblicazione (134)

LA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO

Ci sono molti negozi in cui ha prevalente rilievo la ricerca della volontà (matrimonio, testamento); mentre, come regola, x tutti gli altri il lgsl si è affidato al principio dell'affidamento. Affidamento indica la preferenza accordata alla buona fede del destinatario di 1 dichiarazione negoziale che sia viziata dalla volontà. La buona fede è a sua volta 1 principio generale, che si affida a quanto appare 2 le altrui manifestazioni. Essa nn significa cieca fiducia, cosicché è salvaguardato solo il 3 che sia stato diligente nell'informarsi, cioè impone 1 dovere di diligenza, cioè di prevedere ciò che avrebbe inteso il destinatario della dichiarazione. Infatti, colui che si affida a false apparenze deve risentire le conseguenze della sua eccessiva fiducia o della sua negligente informazione (onere di informazione, 1338). La tutela dell'affidamento si basa sulla valutazione oggettiva delle situazioni, quando l'interessato abbia avuto motivo di credere alle apparenze; x questo si ricorre al concetto di rischio, al quale si espone colui che ha causato l'altrui affidamento nn colposo. La questione si basa soprattutto sulla responsabilità della dichiarazione. Esistono ovviamente dei limiti, che tutelano anche lo stesso soggetto agente; infatti, se 1 contratto di alienazione da me sottoscritto, con firma falsa o forzata violentemente, è giusto che io sia protetto; quindi la protezione della buona fede delle parti e dei 3 che si affidano avverrà entro certi limiti. La tutela dell'affidamento si riscontra ancora nell'invulnerabilità dell'acquisto fatto da 3 in buona fede o a titolo oneroso, quando il diritto del loro dante causa si dimostri acquisito in base a titolo annullabile. Es.se Tizio vende a Caio il suo fondo, ma l'atto è annullabile x violenza morale, qualora Sempronio acquisti da Caio ignorando il vizio del titolo di quest'ultimo, il successivo annullamento nn potrà essergli opposto (1445). Ciò vale solo se il titolo era annullabile, nn se nullo (es.se fosse stata violenza fisica e nn morale) e nn se l'annullabilità deriva da incapacità legale.

LA RESCISSIONE

È 1 istituto che ha la funzione di tutela degli interessi che possono venir lesi dal negozio. Nel suo fondamento si ha riguardo diretto alla violazione di 1 sostanziale criterio di reale giustizia o equità. Il negozio rescindibile nn è colpito da vizio costitutivo; il suo risultato è simile a quello dell'annullamento. L'azione di rescissione del contratto è concessa in 2 casi, quando fu concluso:

art.1447, in stato di pericolo. Infatti, chi x contratto assume obbligazioni a condizioni inique, x causa di 1 grave stato di pericolo, o x salvare sé o altri dal pericolo attuale di danno grave alla xsona, fatti noti alla controparte, può chiedere la rescissione del contratto (es.Tizio, ferito in1 incidente stradale, s'impegna a versare 1 somma eccessiva a chi lo conduce in ospedale). I presupposti sono quindi ; 1 stato di pericolo attuale di 1 danno grave alle xsone; l'iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere x salvarsi; la conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che ne ha tratto vantaggio. Il giudice, cmq, nel pronunciare la rescissione, può assegnare 1 equo compenso x l'opera prestata (1447).

Art.1448, in stato di bisogno e l'altra parte ne approfitta x trarne vantaggio, facendo concludere 1 negozio nel quale il valore della sua prestazione supera il doppio del valore della controprestazione. Qui sono richiesti 3 presupposti: la lesione obiettiva di oltre il 50%, accompagnata; dall'abuso, che 1 parte fa; dallo stato di bisogno dell'altra(nn necessariamente economico). X evitare la rescissione ex lesione può essere offerta 1 prestazione ulteriore (o al contrario, in 1 riduzione dell'impegno)che porti il contenuto del negozio algiusto valore.

La rescissione è qualificata nel codice come azione generale; essa rivela l'esistenza di 1 generico obbligo x l'attività negoziale di nn abusare dell'altrui bisogno x trarne vantaggio. Esso nn può essere convalidato da 1 successivo atto di volontà del soggetto che lasci durare lo stato di squilibrio dei valori (1451); solo 1 modifica sostanziale che ristabilisca la giustizia può sanare l'iniquo negozio (1450). L'azione si prescrive in 1 anno. Passato questo termine, la rescissione nn è ammessa neppure in via d'eccezione (tanto dura l'azione quanto l'eccezione, 1449), diversamente dalla perpetuità dell'azione di annullamento. I suoi effetti sono simili, in quanto libera dall'obbligo di adempiere a prestazioni nn eseguite e fa restituire quanto già adempiuto. Nn pregiudica i 3.

GLI ATTI ILLECITI: illecito civile in generale; differenza con l'illecito penale

L'art.2043 definisce illecito qualsiasi fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri danno ingiusto, sancendo l'obbligo, x colui che lo ha commesso, di risarcire il danno. L'ingiustizia del danno cagionato costituisce pertanto l'elemento peculiare dell'illecito civile. Nn ogni fatto dannoso genera quindi l'obbligo di risarcimento, ma solo il fatto che contrasta con 1 dovere giuridico (contra ius).1 stesso fatto può costituire allo stesso tempo 1 illecito civile e penale. Tuttavia, la valutazione civile resta distinta da quella penale, così come sono diversi gli scopi xseguiti dai 2 istituti. Con la lgsl civile, si vogliono tutelare gli interessi privati e si mira alla reintegrazione di singoli diritti lesi; la lgsl penale 1 interesse pubblico, con le finalità di punizione x reprimere le violazioni dell'ord.g. La differenza maggiore è riscontrabile nel fatto che, mentre l'art.2043 ci dice "qualunque fatto.", x essere xseguiti penalmente occorrono i precisi caratteri delle singole fattispecie previste dalla legge penale (nullum crimen sine lege, 25 cost., art.1 cp, principio di legalità). I presupposti x l'imputabilità penale sono regolati in maniera diversa rispetto alla responsabilità civile; il c.p.p. contiene disposizioni x regolare l'ipotesi che 1 stesso fatto sia previsto come reato e come risarcimento danno. 2 distinti tipi di responsabilità civile da illecito.

Responsabilità contrattuale o da inadempimento(1176/1218): è conseguenza e dipendenza della violazione di 1 dovere specifico, derivante da 1 precedente rapporto obbligatorio, qualunque sia a sua volta la fonte dell'obbligo violato. L'art.1218 precisa che se il debitore nn esegua esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno. Caratteristiche:

x l'onere della prova, esiste 1 presunzione di colpa x chi nn ha adempiuto alla propria obbligazione, che viene a cadere solo quando il debitore dimostri che l'inadempimento o il ritardo nn sono a lui imputabili (caso di forza maggiore).

Il termine di prescrizione è di 10 anni x le conseguenze della violazione di 1 obbligazione. Vi sono alcuni casi particolari, dove l'evento dannoso è opera diretta o di altre xsone, o di cose, o d animali. In questi casi, vi è, a carico del soggetto, 1 inversione dell'onere di provare l'imputabilità, che si traduce in 1 presunzione di responsabilità.

La prova liberatoria, dimostrare il caso fortuito, 2051, adottare tutte le misure idonee, 2050.

Riguardo alla capacità, occorre la capacità d'obbligarsi, cioè d'agire.

Riguardo ai danni risarcibili, se l'inadempimento è colposo e nn doloso, sono risarcibili solo i danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione

La responsabilità extracontrattuale o aquiliana (da lex Aquilia, la 1°che nel d.romano disciplinò la responsabilità ex delicto): Si ha nel caso di violazione del dovere generico del neminen laedere, cioè del dovere giuridico di nn ledere la sfera altrui(cioè di tutti i consociati). Negli artt.2043 e ss, l'ord. sanziona, sotto la denominazione di fatti illeciti, le azioni lesive dei diritti assoluti e le considera fonti dell'obbligazione di risarcimento. Elementi costitutivi sono l'agire illecitamente (contra ius) e causando danno agli altri; l'ord.si preoccupa che questo danno sia risarcito. Caratteristiche:

X l'onere della prova, nn esiste la presunzione di colpa, e chi pretende il risarcimento dei danni deve dimostrare la colpevolezza di colui che egli afferma essere l'autore dell'atto illecito e causa diretta del danno, 2 il principio generale x cui chi avanza 1 pretesa deve dare prova del suo fondamento.

I termine di prescrizione è di 5 anni.

Riguardo alla capacità, x l'illecito extra è sufficiente la capacità d'intendere e di volere(naturale)

Riguardo ai danni risarcibili, sono risarcibili tutti i danni che sono conseguenza immediata e diretta della condotta dell'agente.

L'antigiuridicità, che corrisponde all'ingiustizia del danno arrecato, indipendente dall'altro presupposto della colpevolezza. Es.danni causati da 1 auto la cui circolazione è avvenuta senza la conoscenza del proprietario (2054). Qui sorge il problema della riparazione anche nei confronti degli atti nn imputabili. Spesso l'accadimento incolpevole è sottratto all'obbligo di risarcimento da diverse cause previste dall legge (dimostrazione di assoluta inevitabilità). Si deve cmq ribadire il principio che collega la tutela risarcitoria all'azione generale di risarcimento, fondata sulla colpevolezza x la lesione di 1 diritto (tutela repressiva). La tutela preventiva, cioè quei mezzi che l'ord.predispone x impedire il verificarsi del fatto dannoso, o il durare del danno che l'illecito può causare. Questo avviene attraverso le azioni inibitorie, al fine di impedire future ripetizioni di atti dannosi. Può esistere poi il concorso tra le 2 resp.; Se io sono ferito da Caio, questi risponde verso di me x illecito extracontrattuale, e mi dovrà risarcire il danno, che sarà liquidato con 1 sentenza; se, in seguito, Caio sarà negligente nel pagamento della somma liquidata, risponderà x illecito contrattuale, xchè legato nei miei confronti da 1 specifico obbligo di adempimento(obbligazione risarcitoria).

LA STRUTTURA DELL'ATTO ILLECITO: 3 caratteri; 1) il fatto. È il comportamento di 1 xsona, che può consistere nel fare o nn fare, cioè in comportamenti commissivi(o positivo), dal quale, cioè, il soggetto avrebbe dovuto astenersi che si ha quando si impedisce l'evento; o omissivi cioè 1 astensione. E l'evento dannoso, cioè l'attuarsi di 1 situazione sfavorevole al soggetto. Tra la condotta e l'evento deve intercorrere 1 nesso di casualità giuridicamente rilevante, dando luogo a quelle conseguenze immediate e dirette che erano oggettivamente prevedibili derivassero dall'azione. Ad es., se ferisco 1 xsona, oltre a pagare le spese x le cure, dovrò anche risarcire x i mancati guadagni che il ferito avrebbe avuto se nn si fosse ferito. Il nesso causale sussiste allorché il danno si verifica 2 l'ordine naturale delle cose, e nn rappresenta il prodotto di circostanze eccezionali. (causalità adeguata). Nel ricercare 1 causalità adeguata il giudice potrà anche ammettere le conseguenze del fatto dannoso che, pur nn essendo stato immediatamente causate, in 1 valutazione complessiva, costituiscono necessaria derivazione(es.morte di xsone congiunte). 2) l'antigiuridicità. Nn ogni fatto che reca danno genera l'obbligo di risarcimento, ma deve essere in contrasto con 1 dovere giuridico, cioè deve presentarsi come antigiuridico. Xciò, l'art.2043 richiede 1 danno ingiusto. Così, la tutela civile presuppone; 1 danno da risarcire; il riconoscimento che 1 diritto sia stato leso. In certe ipotesi, la violazione della norma può essere eccezionalmente giustificata; nn è antigiuridico il danno arrecato x legittima difesa (2044), x cui nn è resp.chi ha commesso il fatto x esservi stato costretto dalla necessità di difendere 1 diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di 1 offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa; o in stato di necessità (2045), cioè che chi ha compiuto il fatto vi è stato costretto x la necessità di salvare sé o gli altri da 1 danno grave alla xsona. Il lgsl prevede xò che al danneggiato sia dovuta 1 indennità, la cui misura è rimessa al giudice. 3) la colpevolezza, cioè 1 comportamento frutto di 1 contegno riprovato dall'ordine giuridico. Essa riguarda quindi il soggetto che ha compiuto l'atto, ed è 1 fatto quasi sempre trasmissibile agli eredi con i relativi obblighi. Presupposto della colpevolezza è l'imputabilità(2046), è responsabile del fatto illecito chi aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso; l'art.2046 precisa che la scusa della mancanza di capacità nn è attuabile quando il soggetto si sia trovato in quelle condizioni x 1 sua colpa (sbronza), o x averlo dolosamente determinata. l'art.2046 si ricava infatti che dell'atto illecito è responsabile il minore se, al momento del fatto, sia capace di intendere e di volere; così come l'interdetto in 1 xiodo di lucido intervallo. Quando il fatto dannoso è compiuto da chi era incapace di intendere e di volere, risponde delle conseguenze la xsona che ne aveva la sorveglianza (2047), salvo che nn provi di nn aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato nn abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza (xchè questa è riuscita a dimostrare l'impossibilità ad evitare)il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a 1 equa indennità (2047, riparazioni al di là della resp., riequilibrio degli interessi.). Il fatto, x essere illecito, deve essere compiuto dolosamente o colposamente. Si ha il dolo quando la lesione giuridica è compiuta con coscienza e volontà del fatto lesivo (dolo generale). Cioè c'è la volontà di trasgredire 1 dovere giuridico e cagionare l'evento dannoso. Si ha la colpa quando l'atto è compiuto x negligenza, imprudenza e imperizia, ovvero x inosservanza di leggi, regolamenti ecc.(Tizio investe Caio xchè nn ha usato la diligenza richiesta dal codice stradale). La diligenza che il codice richiede affiche nn sussista la colpa è la diligenza media, rappresentata dalla figura del buon padre di famiglia. La colpevolezza è esclusa quando l'evento dannoso dipende da causa fortuita o di forza maggiore, cioè indipendente dalla facoltà di previsione).

LA RESPONSABILITA': 1) OGGETTIVA. Accanto al principio generale della colpa, il ns ord. contiene ipotesi che prescindono dall'elemento soggettivo della colpa. X cui si risponde del danno cagionato come conseguenza diretta e immediata della propria condotta, a prescindere dal dolo o la colpa fondandosi sul solo nesso di causalità. X liberarsi dalla resp.occorre dimostrare la mancanza del rapporto di causalità tra condotta ed evento. Essa è qualificata anche responsabilità da rischio lecito; paga chi ha, paga chi fa. Spetterà al padrone trovare 1 eventuale prova contraria. I casi + rilevanti sono: a) resp.x i danni cagionati da cose in custodia, (2051); ciascuno è responsabile del danno cagionato delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. b) resp.x i danni cagionati da animali, (2052), il proprietario o chi se ne serve ne risponde, salvo che provi il caso fortuito. c) resp.x i danni causati dalla rovina degli edifici, (2053)il proprietario può liberarsene solo provando che la rovina nn è dovuta a difetto di manutenzione e vizio di costruzione. es.il cornicione di 1 edificiio in cattivo stato si stacca e ferisce 1 passante; il proprietario ne è resp.anche se il cattivo stato nn è a lui imputabile. d) attività pericolose. Il lgsl, nel pericolo di certe situazioni, e x adeguarsi al rischio di certe situazioni, fissa 1 altra presunzione di colpa x chi trae giovamento dalla situazione di fatto da cui può essere derivato il danno; ciò quando l'elemento soggettivo di colpa dell'art.2043 nn sia riferibile alla fattispecie. In generale, l'art.2050 pone a carico di chi esercita 1 attività pericolosa ogni possibile conseguenza di danno a 3, se nn prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; la pericolosità si intende sempre oggettiva, indipendentemente dalla condotta di chi esercita l'attività, dall'esercizio e dai mezzi impiegati (energia elettrica). e) resp.x i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli. Art.2054. il conducente di 1 automobile, di 1 bicicletta, di 1 carretto, quando si sposti in aree adibite al traffico è obbligato a riparare il male prodotto a xsone o a cose dalla circolazione di 1 veicolo, se nn prova di aver fatto tutto il possibile x aver evitato il danno, mediante 1 difficile prova liberatoria. Il risarcimento del danno è peraltro coperto dalla assicurazione obbligatoria. Oggettiva è poi la resp.che grava, solidamente con il conducente, sul proprietario del veicolo, quando nn riesca a provare che la circolazione dello stesso sia avvenuta contro la sua volontà.(occorre provare 1 comportamento ostativo, cioè 1 comportamento esterno diretta ad impedirne 1 circolazione abusiva). In caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria (presunzione sussidiaria, cioè che si applica se nn si riesce ad accertare in concreto cause e colpe), che ciascuno dei conducenti abbia concorso in misura uguale a produrre il danno subito dai singoli veicoli (2054), anche se 1 dei 2 nn ha subito nessun danno. In ogni caso, conducente e proprietario del veicolo sono responsabili dei danni derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione, anch'essi coperti dall'assicurazione obbligatoria. Vi sono poi ipotesi che, x rafforzare la tutela dei danneggiati, prevedono la responsabilità di 1 soggetto diverso dall'autore del fatto dannoso accanto, eventualmente, alle responsabilità di quest'ultimo (resp.indiretta). 1) resp.x gli incapaci e i minori. Si parla di 1 culpa in vigilando quando la responsabilità è attribuita a coloro che sono tenuti alla sorveglianza della xsona incapace di intendere e di volere. L'art.2048 precisa che del danno cagionato dal figlio minore, se di fatto capaci di intendere e di volere, essi sono responsabili e, oltre loro, anche i genitori o il tutore che abitavano con loro quando è stato commesso il fatto. Questa responsabilità può quindi coesistere con quella del minore o dell'incapace legale, purchè si dimostri la capacità di intendere e di volere. La responsabilità del custode è secondaria; pertanto, il danneggiato potrà rivolgersi all'autore dell'atto illecito x essere rimborsato in rivalsa. 2) X danni a cose. Sempre + importante è la responsabilità connessa alla situazione di proprietà di 1 xsona la quale assume la responsabilità dei danni che provengono dall'oggetto di cui si tratta (incendio che si propaga ad 1 altro edificio). L'art.2051 parla di responsabilità x le cose in custodia, collegato al diritto di proprietà e quello di godimento. 3) padroni e dei committenti (2049); i datori di lavoro sono responsabili dei danni arrecati dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. È intesa nel senso che nn è richiesta colpa; essa richiama a 1 generica equità. Infatti, chi trae vantaggio da 1 situazione risponde anche degli svantaggi (ubi comoda, ubi incommoda).4) del dominus e del produttore. L'imprenditore subisce le conseguenze dell'infortunio dell'operaio e la sua famiglia, sostituendo l'idea del rischio (dell'impresa) alla ricerca di 1 resp. xsonale. Qui ci si riferisce l'equità, concetto che può comprendere anche il rischio eccezionale, x la sola causalità materiale di certe situazioni, senza intaccare radicalmente il generale principio della resp.x colpa. X i padroni e committenti nn è ammessa la prova liberatoria. Se mi sono scelto dei collaboratori x le mie attività, io stesso rispondo di quanto essi stiano x compiere, ma solo nell'esercizio delle attività che essi svolgono nell'ambito della preposizione (o incombenze), cioè quando l'esecuzione della attribuzioni ricevute abbia reso possibile il fatto dannoso; la resp.si estende anche al mandante, quando si avvale di 1 rappresentante x compiere 1 illecito, sempre che si svolga nei limiti del mandato. A queste ipotesi di collega la resp.del produttore x danni subiti dal consumatore a causa dei difetti che risalgono al ciclo economico produttivo. 6) delle xsone giuridiche. La resp.civile della xsona giuridica privata è resp.diretta, propria dell'ente e si estende anche agli atti compiuti dal titolare dell'organo che trascenda i limiti dei propri poteri, purché egli abbia agito sempre nell'ambito delle funzioni istituzionalmente riconosciutegli dall'organo che imxsona.

L'evento dannoso e il suo risarcimento. Il diritto al risarcimento del danno causato da illecito è 1 diritto fondamentale; danneggiato può essere anche 1 xsona nn colpita da sinistro (es.risarcimento preteso dai congiunti della vittima di 1 incidente). Fondamentale criterio è che il risarcimento è dovuto solo alla vittima dell'illecito, e nei limiti nei quali il soggetto ha subito la lesione. Il danno è qualsiasi lesione di 1 interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall'ord. e ha differenti classificazioni:

Danno patrimoniale. È quello che si traduce, direttamente o indirettamente, in pregiudizio al patrimonio; può essere a) la distruzione di 1 cosa (cioè la diminuzione del valore attuale rispetto a quello che avrebbe avuto senza danni), b) 1 lesione morale, il tutto formante oggetto di 1 valutazione in termini economici. Si distingue in: 1) damnum emergens cioè 1 effettiva diminuzione patrimoniale, 2)o il lucrum cessans(lucro cessante), cioè 1 mancato guadagno. Es.se è danneggiato 1 taxi, il danno emergente è dato dalle spese x ripararlo, il lucro cessante dal mancato guadagno del tassista.

L'id quod interst, il calcolo cioè di quanto occorre x la reintegrazione del danneggiato, nn si limita, anche nei casi di distruzione, all'aestimatio rei, al computo del suo valore, ma si estende alla + vasta riparazione, anche x il conto in cui si deve tenere il mancato guadagno. Il danno che nn risulti con precisione nel suo ammontare è valutato dal giudice con equità. Si richiama attenzione sull'art.1227, 2°comma, che stabilisce 1 esenzione di resp.quando il danno avrebbe potuto essere evitato con l'impiego di ordinaria previdenza o diligenza da parte di chi lo abbia subito (cioè che nn si sia esposto volontariamente). Lo stesso art.prevede invece 1 diminuzione di risarcimento x il caso di concorso della colpa dell'autore e della colpa della vittima del danno. La determinazione del danno risarcibile è uguale sia x l'illecito contrattuale che x quello extracontrattuale (2056), con 1 differenza: in quella extracontrattuale si risponde x tutti i danni quali risultano applicando il criterio della dipendenza, ossia 1 adeguata diretta causalità; x quella contrattuale c'è 1 limitazione, xchè si distingue 2 il grado di colpevolezza del soggetto; se egli ha agito con dolo, risponde dei danni prevedibili e nn prevedibili; se con colpa solo di quelli prevedibili al momento nel quale è sorta l'obbligazione. Il risarcimento tende a mettere il patrimonio del soggetto nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato, se nn fosse intervenuto l'atto illecito (restituito in integrum, o x equivalente).

Danno nn patrimoniale. È ogni pregiudizio recato direttamente alla xsona, senza colpire né direttamente, né indirettamente, il patrimonio o la capacità produttiva della stessa. Esso può essere risarcito solo nei casi stabiliti dalla legge, e vi ricomprende tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività di 1 xsona umana. Il risarcimento di questo praetium doloris,, nn tende alla restituzione in integrum rispetto al danno causato, ma piuttosto a 1 + generica funzione satisfattoria, con la quale si procura 1 bene che riconosca in 1 certo modo quelli che sono i vari elementi di dolore, la sofferenza o le umiliazioni subite.

Danno alla xsona e biologico. è calcolato anche nei riflessi patrimoniali, estendendolo anche agli utili producibili in base all'integrità psicofisica, oltre che il quelli della salute. L'ammontare del risarcimento va rapportato alla gravità del danno, che deriva da 1 fatto illecito. Il danno biologico rappresenta 1 tertium genus, è invece inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della xsona, cioè della "spettanza"della vita di ogni uomo. Se ne parla in merito a menomazioni somatiche, o con ripercussioni psichiche, indipendentemente da 1 riduzione patrimoniale. L'elemento oggettivo nn è 1 semplice bene o interesse, ma va visto in prospettiva di molteplici interessi, sociali e lavorativi. Qui l'nter ricerca il fatto illecito che lo costituisce.

Danno ecologico o ambientale. L'atmosfera è 1 bene protetto e tutelato, che si estende dalle sanzioni preventive, alle conseguenze risarcitorie x il singolo, attraverso la riparazione. Alcuni beni, come quelli naturali, xdono la loro qualità di res nullis x rientrare tra i beni comuni; ed così che il danno può essere fatto valere sotto questo profilo di alterazione o privazione di 1 bene che è proprio. Diversa è la tutela ambientale, che assicura gli interessi pubblici riconoscendo 1 diritto al risarcimento a favore dello Stato x i fatti che compromettano l'ambiente in cui si svolge la vita di comunità. Il responsabile deve risarcire i pregiudizi che i singoli subiscono nella propria sfera x alterazione delle condizioni dell'ambiente, oltre al danno arrecato a 1 bene x la vita di tutti.

RISARCIMENTO NELLA FORMA SPECIFICA. A norma dell'art.2058 può essere chiesto anche in forma specifica, cioè attuando 1 reintegrazione in natura della precedente situazione, ricostruendo la situazione di fatto preesistente, quando tale maniera nn risulti gravosa x il debitore. Così, se Tizio mi danneggia la vettura illecitamente, il giudice, in luogo del pagamento di 1 somma di denaro, lo potrà condannare a farmi riparare la vettura da 1 capace meccanico (valore d'uso). Lo stesso vale x la distruzione di 1 cosa. Se si tratta di 1 coa che nn si trova usualmente in commercio, il risarcimento risulterebbe eccessivamente gravoso; in tal caso, il giudice disporrà che il risarcimento avvenga solo x equivalente.(si adotta anche quando si parla di cosa già logora x l'uso). X i danni xmanenti, x l'art.2057 stabilisce, che il danneggiato può reclamare solo la differenza tra gli stipendi che lo stesso avrebbe xcepito se avesse continuato a lavorare, e l'ammontare della pensione di invalidità fino alla data di pensione. Se + xsone hanno concorso nel fatto illecito, ciascuna risponde x il danno, solidamente con le atre (solidarietà, 2055). X la prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento danni da illecito extracontrattuale, il termine decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato. Intendendosi x fatto l'evento lesivo nel suo complesso; cioè decorre dal giorno in cui il danno si è effettivamente manifestato o verificato.

LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI; ASSUNZIONE, INCIDENZA, VALUTAZIONE

In ogni caso sia l'esistenza del fatto (manifestazione esterna), sia gli elementi che influiscono sulla sua valutazione (interna) hanno valore concreto solo quando si possa provarne l'esistenza. I mezzi di prova sono gli uomini, cose, fatti. La prova ha x oggetto i fatti giuridici (fatti naturali e atti umani). I rapporti giuridici che ne derivano nn sono direttamente provati, ma ne dedotti. L'assunzione delle prove in giudizio è retta dal principio dispositivo, 2 il quale, a fondamento della sua decisione, il giudice, fermo restando il principio fra chiesto e pronunciato, deve porre solo i fatti provati dalle parti, e quelli di comune esperienza. Talora, xò, si deve seguire il principio opposto, quello inquisitorio; quando il giudice, x 1 interesse pubblico coinvolto nel processo, deve ricercare le prove della verità reale. Cardine del sistema x l'assunzione delle prove resta la regola sull'onere delle prove. I fatti devono essere provati dalle parti, dai quali il giudice desumerà, 2 le norme (narr mihi factum, dabo tibi ius), gli usi e le leggi straniere. Sarà interesse della parte anche l'indicazione delle norme da applicarsi, ma rimane la regola della libera ricerca del diritto da parte del giudice, che ha piena autonomia. La prova dei fatti è 1 onere, nn soddisfacendo il quale l'attore nn vedrà accolta la sua domanda. (actore nn probante, reus absolvitur). Egli deve provare i fatti che sono a fondamento delle asserzioni e quindi la sua pretesa. Il convenuto può difendersi attraverso le eccezioni o contropretese, sempre provando i fatti sui quali si fondano, x contrastare la pretesa dell'attore (fatti estintivi, impeditivi, invalidativi). Può difendesi o contestando il fondamento della domanda(es.nn pago xchè nn esiste il debito, eccezione in senso formale). O contrapponendo l'esistenza di 1 diritto che distrugge in tutto o in parte la pretesa dell'attore (eccezione in senso sostanziale, es.nn pago xchè il debito nn fu rimesso). Nn tutti i diritti sono difesi con l'azione; talvolta è riconosciuta solo 1 eccezione. Es.art.1933 dice che nn compete azione al vincitore x il pagamento di debiti di gioco, ma il cap.aggiunge che se il xdente che ha pagato chiede la restituzione, il vincitore ha sempre la difesa di 1 eccezione x conservare quanto ha ricevuto. La legge ammette solo con molta cautela che le regole sull'onere della prova siano modificate dalle parti (2698) alcune volte xò la legge subisce l'inversione dell'onere della prova. Es.tipico si ha x l'inadempimento delle obbligazioni; qui la legge presuppone 1 colpa nel debitore inadempiente (mentre, di norma è l'attore che dovrebbe provare, insieme con l'obbligo, anche la colpa nella sua violazione) e ammette che il debitore si liberi dalle responsabilità solo se egli stesso provi che l'adempimento fu impossibile x 1 fatto a lui nn imputabile (1218). Il giudice, prima di ammettere l'assunzione di 1 prova, deve giudicare:

se questa è possibile 2 legge(quaestio iuris, cioè nn sarà ammesso giuramento decisorio in materia di diritti indisponibili ad es.annullamento matrimonio

se è concludente il fatto (quaestio facti, valutando cioè se la prova dei fatti addotti appaia utile ai fini della risoluzione della controversia)

Le prove si distinguono in precostituite e semplici. Sono prove precostituite quelle che si preparano contemporaneamente alla fine del negozio (atto scritto); sono prove semplici quelle che si assumono al momento del processo (testimonianza). In funzione del risultato della prova dobbiamo distinguere tra: la prova storica, che è il fatto stesso da giudicare (es.il relativo documento che accerta la compravendita); Qui QQQsi prova con sicurezza 1 fatto, anche se ne deve essere dimostrata l'esistenza; ad es., x poter discutere della rilevanza di 1 presunzione, sarà preliminarmente necessario provare che è avvenuto il fatto dal quale si vuol dedurre il fatto ignoto. e la valutazione del giudice avrà quale oggetto la sola sufficienza dei mezzi di prova dedotti. Esso prova il fatto della dichiarazione e nn la verità di quanto dichiarato. Nella prova critica, invece, la convinzione del giudice nn si forma nell'esame diretto delle circostanze da valutare, ma si fonda sul significato che, in relazione ad 1 circostanza da valutare, ha 1 fatto che sarà oggetto di prova (es.se prova la colpa mediante l'esame degli elementi del fatto dannoso). Nella critica, oltre al fatto dedotto, si deve dimostrare la verosimiglianza logica dell'argomentazione che se ne vuol trarre. Di regola, il giudice valuta la prova liberamente, 2 il suo convincimento e apprezzamento, eccetto i quasi nei quali stesso la legge attribuisce l'efficacia alla prova, cioè nel caso della prova legale. (es.la confessione giudiziale, 2733). L'esame dei singoli mezzi di prova si basa su elementi esteriori. Si riferisce al valore critico delle prove assunte, cioè al loro peso in relazione a eventuali interessi in contrasto. 1 comune criterio fondamentale; 1 soggetto, con sua dichiarazione, nn può costituire prova a favore di se stesso.

LE PRESUNZIONI( prova critica x eccellenza)

La presunzione è definita come 1 argomentazione logica, fatta dalla legge o dal giudice, x mezzo del quale è possibile indurre l'esistenza di 1 fatto ignoto partendo dalla conoscenza di 1 fatto noto, anch'esso oggetto di prova. Esse possono essere:

legali, se la legge stessa stabilisce imperativamente le conseguenze che si devono trarre dalla provata esistenza di certi fatti. Si distinguono in:

assolute, che nn ammettono alcuna prova in contrario (es.presunzione di concepimento durante il matrimonio, 232). Si dà x vero 1 fatto anche se, x ipotesi, si potesse dimostrare, con prove di maggior peso critico, la nn verità del fatto che si vuole affermare. Qui il lgsl attribuisce a 1 fatto le conseguenze giuridiche di 1 altro fatto xchè l'1 è indice di esistenza dell'altro. Sono diverse dalle finzioni, nelle quali il lgsl attribuisce al fatto provato 1 equiparazione giuridica ad altre situazioni, anche se la verità legale è affermata a prescindere da 1 corrispondente verità reale.

relative, che consentono che l'interessato provi il contrario di quanto si presume.(la presunzione di paternità, 231, la quale ammette xò solo entro certi limiti la prova contraria). Si manifesta anche con l'effetto di invertire l'onere della prova a favore di 1 parte (es.2706, nn è colui che afferma la conformità tra originale e riproduzione del telegramma quegli che deve darne prova diretta, ma chi nega tale conformità).

semplici, o di fatto, se è lasciato al giudice di valutarne prudentemente(2729) il significato. Il giudice può decidere in base ad esse solo quando è ammissibile la prova x testimoni, e quando esse abbiano fondamenta in fatti che offrano elementi gravi, precisi e concordanti.

ATTI SCRITTI:ATTO PUBBLICO, SCRITTURA PRIVATA (PROVE PRECOSTITUITE)

L'atto pubblico è il documento redatto da 1 p.u. nell'esercizio delle sue funzioni, competente a riceverlo sia x materia, sia x territorio, e xsonalmente capace; esso deve essere steso con l'osservanza di tutte le formalità della legge, sotto pena di nullità dell'atto (2699). Mancando qualche requisito, l'atto nn varrà come pubblico, ma, se fu sottoscritto tra le parti, come scrittura privata. Il notaio ha competenza generale a ricevere gli atti pubblici, mentre gli altri p.u.sono competenti specificamente x determinati atti. L'atto pubblico ha grande efficacia probatoria. Esso fa pubblica fede sia della provenienza dell'atto (attestando l'identità del soggetto che ne è parte), sia di ciò che si è svolto in presenza del p.u. e dei 2 testimoni richiesti, fino a che nn venga impugnato con la querela di falso (2700). Il falso dovrà essere provato e sono previste pene x chi propone senza fondamento. Bisogna scindere il fatto della dichiarazione con il contenuto della medesima; il reale accadimento del fatto che l'ufficiale rogante attesta di aver accertato è provato fino a querela di falso, mentre la verità di ciò che è stato detto dinanzi al p.u.è sottoposta alla generale valutazione critica. Es.se 2 xsone vano dinanzi al notaio e stipulano 1 contratto di compravendita, l'atto pubblico fa piena prova(fino a querela di falso)del fatto della stipulazione e fa prova che i contraenti hanno detto quanto risulterà documentato dall'atto. 1 cosa diversa è sapere se ciò che hanno detto corrisponde a verità. L'atto pubblico può essere infine viziato o simulato; in tal caso si applicheranno le generali norme sull'invalidità dei negozi. La scrittura privata è 1 documento di parte; contiene 1 dichiarazione scritta proveniente dai soggetti interessati e firmata da questi ultimi (2702). X attribuirgli forza di prova, fino a querela di falso, occorre in 1°luogo stabilire con certezza la paternità del documento quando sia stata accertata l'autenticità delle firme. Ciò può avvenire in 3 modi: 1) con 1 previo accertamento dell'identità dei sottoscrittori, fatto dal notaio (o altro p.u.)che autentichi la firma nel momento della sottoscrizione (2703). 2) con il riconoscimento di colui contro il quale si invoca la scrittura (2702), che può essere anche tacito. 3) con l'accertamento giudiziale o procedimento di verificazione della scrittura. Le norme della scrittura privata si applicano anche alla quietanza. X quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni, si applicheranno le regole generali della prova critica, fermo restando che nessuno può costituire prova a favore di se stesso. Così, nello scritto riconosciuto dal sottoscrittore, avrà valore di prova solo quando egli dichiara contro il suo interesse. Di fronte ai 3 vigono regole speciali x la prova della data della scrittura privata (tra le parti si considera vera fino a prova contraria quella che appare nel documento). Quando la data nn appare dall'autenticazione della firma, ottiene la certezza di fronte ai 3 con la registrazione dell'atto fatta all'ufficio del registro (con pagamento della relativa tassa); oppure la data sarà certa come conseguenza di qualche altro fatto (es.morte del sottoscrittore)dal quale si deduca che la formazione dell'atto avvenne prima di 1 certo giorno.(2704). Queste limitazioni hanno lo scopo di tutelare i 3 che nn presero parte alla formazione dello scritto. I libri e le scritture contabili obbligatori x tutte le imprese soggette a registrazione sono indicati nell'art.2214. devono essere numerati in ogni pagina, bollati e tenuti regolarmente (2215): a) libro giornale, che indica giorno x giorno tutte le operazioni e va vidimato annualmente alla chiusura delle operazioni. b) libro degli inventari, che si chiude con il bilancio e il conto finali profitti e xdite. (presentato annualmente entro 3 mesi dall presentazione della dichiarazione dei redditi). c) tutti gli altri libri che siano richiesti dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Inoltre, l'imprenditore dovrà conservare x 10 anni dall'ultima registrazione di ogni affare(anche in fotocopia)le lettere, i telegrammi, le fatture ricevute e spedite. Questa è 1 attività obbligatoria di documentazione. Tutte le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore; tuttavia, x il principio dell'inscindibilità, chi vuole giovarsi di tali scritture deve accettarle nella loro interezza e nn può estrarne elementi, scegliendo nella serie delle scritturazioni (2709). Esse xò possono anche far prova a favore dell'imprenditore, limitatamente xò agli affari reciproci riguardanti l'esercizio delle rispettive imprese. Questa è 1 eccezione al principio generale 2 cui nessuno può costituire prova a favore di se stesso. Le carte domestiche fanno prova in 2 casi, e sempre solo contro colui che le ha scritte; quando si dichiara di aver ricevuto 1 pagamento, e quando il debitore annota 1 debito con l'espressa affermazione che ciò è fatto x supplire alla mancanza di 1 titolo del creditore. Il telegramma ha efficacia probatoria della scrittura privata se l'originale è stato firmato. Esso può essere autenticato dal notaio, e si presume conforme all'originale; in caso di divergenza, si presume a favore del mittente la mancanza di colpa.

LE PROVE SEMPLICI: A)LA TESTIMONIANZA: consiste nell'assumere da 1 3 estraneo dichiarazioni riguardanti fatti svoltisi in sua presenza o dei quali abbia udito parlare. La legge limita, specialmente in materia di contratti, questa prova, a causa della poca fiducia nell'onestà e memoria degli uomini. Tale prova nn è ammessa quando: 1) il valore dell'oggetto eccede le 5.000 salvo che il giudice, valutando le circostanze, la consenta anche oltre (2721). 2) si tratta di accertare patti aggiunti o contrari all'atto scritto, che si affermano stipulati prima o contemporaneamente al contratto (2722, mentre x le clausole posteriori il giudice ammette la prova solo se appare verosimile che siano state fatte modificazioni o aggiunte verbali, 2723). 3) il contratto esige forma scritta, ab substantiam, o quando lo scritto sia richiesto x la prova (transazione, 1967). Questi limiti possono essere superati quando il contraente si trovò nell'impossibilità di procurarsi, al momento della conclusione del contratto, 1 prova scritta (impossibilità materiale, es.deposito durante 1 inondazione; morale, rapp.di parentela). O quando, es, senza colpa, si è xduto il documento che doveva fornire la prova. I testimoni possono anche essere minori di età, purchè abbiano 14 anni compiuti. Le xone interessate nn devono essere coinvolte nella controversia. B) LA CONFESSIONE. È il riconoscimento della verità di 1 o + fatti sfavorevoli x il confidente che ne ammette l'esistenza (2730). La dichiarazione di fatti che sono alla base del diritto altrui, può portare con sé l'assunzione di 1 obbligo corrispondente, e pertanto chi confessa deve avere la capacità, anche naturale, e il potere di disporre dei diritti ai quali si riferiscono i fatti confessati. L'efficacia della confessione è decisiva quando riguarda i diritti indisponibili; purchè sia fatta in giudizio o, se stragiudiziale, dalla controparte. Il giudice ne deve trarre ogni conseguenza. Quando il giudice ha poteri inquisitori x la ricerca della verità reale, la confessione può essere ammessa, ma nn è prova legale; andrà valutata liberamente dal giudice. Nn esiste il principio dell'inscindibilità della confessione; chi si vuole valere della confessione altrui può contestare la verità della dichiarazione intorno alle circostanze aggiunte che tendono a modificare o estinguere gli effetti del fatto principale confessato; sugli stessi il giudice ha potere di valutazione. Es.se Tizio confessa di essersi obbligato con Caio x 1 somma, ma solo se fosse arrivata la nave dall'Asia, e tizio contesta l'aggiunta, il giudice valuterà. La confessione è irrevocabile; può essere invalidata solo x violenza o errore di fatto (2732). Può essere; giudiziale, (prova legale), resa davanti al giudice, e può essere spontanea o coattiva x mezzo dell'interrogatorio formale (228 cpc), cioè su domande predisposte dalle parti. Si distingue da quello nn formale o libero, che può essere fatto dal giudice che ordina, in qualunque momento del processo, la comparizione sonale della parti x interrogarle liberamente in contraddittorio tra loro; stragiudiziale quando è fatta dall'1 parte all'altra e ha lo stesso valore di quella giudiziale; se è fatta a 1 3 o contiene 1 testamento, il giudice può valutarla liberamente. C) IL GIURAMENTO. È la prova estrema alla quale si ricorre in mancanza di ogni altra; è prestato xsonalmente dalla parte, con formula pronunciata in piedi davanti al giudice istruttore, il quale, prima di riceverlo, ammonisce sull'importanza dell'atto, e le conseguenze penali delle dichiarazioni false (371 cp). Può essere:

decisorio, quando 1 parte lo deferisce alla controparte e ne fa dipendere la decisione totale o parziale della contesa. Si dice deferito, quando l'1 parte chiede all'altra che giuri sopra alcuni fatti; ma, se questi sono comuni ad entrambe, la parte che dovrebbe giurare può riferire il giuramento a colui che lo aveva deferito, chiedendogli di giurare sui medesimi fatti. I fatti oggetto del giuramento devono essere specificati, sonali a chi deve giurare, e nn devono rientrare in quelli vietati dall'art.2739 (diritti indisponibili). X la chiamata a giurare occorre la capacità di agire e la legittimazione a disporre dei diritti ai quali la controversia si riferisce (2737). Chi si rifiuta soccombe, dato che il giuramento può essere deferito solo x fatti decisivi

suppletorio, quando è deferito dal collegio giudicante a scelta a 1 delle parti e serve a integrare le prove sui fatti che nn sono del tutto provati, ma che nn sono del tutto sforniti di prova (2736). È richiesto quando la parte nn abbia fornito al giudice elementi sufficientemente probanti. La parte cui è deferito nn può riversare il compito di giurare all'altra parte. Sottospecie è il giuramento estimatorio che è deferito dal collegio a 1 delle parti quando nn sia possibile stabilire altrimenti il valore della cosa domandata (es.determinare il n°delle giornate di lavoro prestate)ed è ammesso cum taxatione, cioè con la determinazione della somma massima, entro la quale il giuramento può essere efficace. Il giuramento ha il carattere dell'incovertibilità; l'altra parte nn è ammessa a provarne la falsità in sede civile, e nn può chiedere la revoca della sentenza civile nemmeno quando il giuramento sia stato dichiarato falso in sede penale; in quest'ultimo caso può xò chiedere il risarcimento dei danni, costituendosi parte civile nel processo penale.

LA PUBBLICITA' DEI FATTI GIURIDICI

La pubblicità riguarda quei particolari procedimenti con i quali si vuole rendere conoscibile, attraverso adeguati mezzi di formazione, ai 3, x la loro tutela, l'esistenza di alcune situazioni giuridicamente rilevanti, o il contenuto di negozi o atti giudiziari. Ci sono 3 forme di pubblicità:

pubblicità-notizia, che ha lo scopo di rendere determinati fatti giuridici conoscibili da chiunque, ma la sua omissione, pur potendo dar luogo a sanzioni pecuniarie e penali, nn incide sulla validità e sull'opponibilità ai 3 del fatto che ne costituisce oggetto (es.pubblicazioni matrimoniali)

pubblicità dichiarativa, che ha lo specifico compito di rendere opponibile ai 3 il fatto giuridico pubblicizzato, rendendolo sicuro; in sua mancanza l'atto resta valido tra le parti, ma è opponibile ai 3. (l'es.classico è la trascrizione in ordine ai negozi dispositivi di beni immobili)

pubblicità costitutiva, si ha quando essa è requisito necessario x la costit.di 1 rapp. giuridico. es.X le ipoteche vige il regime della iscrizione con la quale iniziano gli effetti della stessa.

x i beni mobili, la pubblicità è data dal possesso, cioè attraverso il trapasso materiale che consente ai 3 di conoscere l'avvenuto mutamento nella titolarità del diritto(pubblicità di fatto). X i beni mobili registrati ai fini della pubblicità, è necessaria l'iscrizione in appositi registri. X i beni immobili è necessaria la trascrizione; x i creditori vige il sistema della notificazione al debitore.

LA TRASCRIZIONE:ESIGENZE DI PUBBLICITA', DISCIPLINA

La trascrizione è il mezzo di pubblicità x l'acquisto dei principali diritti reali di godimento sui beni immobili o mobili registrati, che assicura la conoscibilità delle vicende relative a tali beni; la sua funzione si collega ad 1 esigenza di mercato, che è quella della circolazione dei beni nell'ambito della società, x sapere in qualsiasi momento a chi appartiene il bene. È regolata nel libro VI cc.e ha come effetto l'inopponibilità ai 3 dell'atto nn trascritto. L'art.2643, con 1 elencazione tassativa, stabilisce l'obbligo della trascrizione x molti atti che si riferiscono alla proprietà immobiliare; i principali contratti di alienazione della proprietà, o quelli che modificano, trasferiscono diritti reali di godimento sui beni immobili; i contratti che trasferiscono diritti reali di godimento se superano 1 certa durata (locazione, società); la costituzione di servitù, usufrutto, comunione, enfiteusi, i contratti di società che abbiano x oggetto 1 bene immobile quando la durata superi i 9 anni. Inoltre, lo stesso art, prevede la trascrizione anche x quegli atti che poi porteranno a queste categorie. In +, l'obbligo della trascrizione è stato esteso dalla l.28/2/97 n°30 anche ai contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluni dei contratti previsti dall'art.2643 la trascrizione è 1 onere x le parti, data la sua natura dichiarativa. Ciò significa che la mancata trascrizione di 1 atto nn comporta il vizio dell'atto stesso, che resta valido ed efficace in toto, ma espone l'acquirente alla possibilità di vedersi sottrarre quanto legittimamente acquistato. Es.Se Tizio acquista da Caio 1 appartamento, e x noncuranza nn effettua la trascrizione, potrebbe verificarsi l'ipotesi che Caio, pur nn essendo proprietario di detto immobile, venda ad 1 altro lo stesso bene. Se quest'ultimo procederà x 1°alla trascrizione, Tizio nn potrà opporgli il suo acquisto, ma potrà rivolgersi solo a Caio x la restituzione del prezzo e l'eventuale risarcimento danni. X la sua natura di onere, la trascrizione nn è soggetta a prescrizione e decadenza, è effettuabile in qualsiasi momento, e ha efficacia ex nunc. L'istituto mira a soddisfare 3 esigenze:

di avere nei registri immobiliari 1 quadro della situazione giuridica dei beni. Tale esigenza si attua a) sottoponendo all'obbligo della trascrizione 1 grande numero di atti, precisamente quelli che incidono sulla proprietà immobiliare. b) con il principio della continuità delle trascrizioni, stabilito dall'art.2650, che mira all'esigenza di realizzare il cd stato civile degli immobili, e di generare la certezza sulla consistenza giuridica e spettanza sulla proprietà medesima. Esso sancisce che nn ha effetto la trascrizione operata contro Tizio, se a sua volta il diritto di costui nn risulta dalla trascrizione a suo favore di 1 altro atto. c) attraverso la pubblicità-notizia, attraverso la quale 1 atto è trascritto al fine che i 3 eventualmente interessati abbiano a tener conto degli effetti che da esso possono ricadere su di loro. Es.convenzioni matrimoniali che escludono i beni dalla comunione

di assicurare il rispetto della pubblicità, attuando sanzioni di ordine fiscale, e imponendo l'obbligo di trascrivere a carico dei notai e di altri p.u.che che abbiano ricevuto l'atto soggetto a trascrizione. Essi devono eseguire la trascrizione entro 30 giorni dalla stipula del contratto rientrante in quelli dell'art.2643. L'art.2644 impone 1 onere alle parti, manifestando il principio fondamentale della priorità della trascrizione come titolo prevalente x l'acquisto. Esso può avere effetti negativi e positivi; chi ha trascritto x 1°ha la preferenza assoluta rispetto ad eventuali pretese o diritti di altri aventi causa dallo stesso autore, quando tali diritti siano incompatibili o diminuiscono il suo acquisto. Cioè, acquista efficacia prevalente(effetto positivo). L'effetto negativo ne è 1 conseguenza. 1 volta trascritto l'atto, nn avrebbero efficacia altre trascrizioni di diritti anche se con titoli di data certa anteriore. Negli altri casi la trascrizione ha funzione di pubblicità-notizia.

3) di tutelare i 3 acquirenti contro il pericolo che venga meno il diritto del loro dante causa. Se io trascrivo il mio atto d'acquisto verso Caio, il quale aveva trascritto pure il suo atto d'acquisto verso Sempronio, e successivamente questi agisce x far dichiarare la nullità della sua vendita, le conseguenze di nullità dell'atto che attribuiva il mio diritto a Caio, mio dante causa, si riverberanno pure sul mio acquisto, nonostante la duplice trascrizione regolare e buona fede, appunto xchè la trascrizione ha valore di pubblicità.

Ci sono xò dei limiti. Talora anche la sola trascrizione della domanda ha 1 funzione conservativa di salvaguardia contro chi scrive posteriormente. Pertanto, in forza della sentenza che accoglie 1 delle domande trascritte, si potrà andare anche contro i successivi avente causa, di colui contro il quale si è trascritta la domanda stessa (2652/3). Il principio generale della perpetuatio iurisdictionis allargando gli effetti di 1 sentenza agli aventi causa è completato da questo effetto positivo della trascrizione delle domande. Nei confronti di chi ha fatto valere la domanda nn possono essere fatti valere gli atti di disposizione che posteriormente fossero stati compiuti (anche se resi pubblici con la trascrizione)da colui contro il quale la domanda è sancita. Diversa è la questione nel caso di 1 azione di risoluzione. Chi acquista dal convenuto, trascrivendo 1 atto di compravendita prima della trascrizione della domanda di risoluzione di cui si tratta, ha 1 diritto inattaccabile nei confronti di chi ottenga poi la risoluzione del contratto che è all'origine della controversia. Da qui l'interesse di chi agisce in rescissione, risoluzione, di provvedere subito alla trascrizione della domanda. Ciò x l'effetto conservativo, cioè x evitare la priorità di trascrizione di altri atti che sarebbero al riparo dagli effetti della pronunzia di risoluzione ecc. Importante è il n°6 art.2652. la trascrizione della domanda diretta a far dichiarare la nullità o a pronunziare l'annullamento di 1 atto trascritto, se è fatta dopo 5 anni dalla trascrizione dell'atto impugnato, ha 1 limitato effetto conservativo. Nel senso che la sentenza che accogliesse tali domande, dichiarando la nullità o l'annullamento, nn pregiudicherebbe i diritti acquistati in buona fede dai 3 che avessero trascritto prima della trascrizione della stessa domanda di nullità o annullamento (cd pubblicità sanante). Tizio vende a Caio 1 bene immobile con 1 atto nullo, xchè ad es, ha sottoscritto quando gli altri ha condotto violentemente la mano. L'atto è trascritto il 30 aprile 97 e in seguito Caio dona il bene a Sempronio, che accetta in buona fede e trascrive a sua volta nel 1999. successivamente Tizio agisce x far dichiarare la nullità dell'atto di vendita nei confronti di Caio e trascrive questa domanda. Se questa è trascritta entro il 2002 la nullità potrà essere opposta anche a Sempronio; dopo no. Se è trascritta dopo il 2002, la trascrizione servirebbe x stabilire 1 prevenzione solo contro gli aventi causa di Caio che trascrivessero 1 atto di acquisto in data successiva. Cioè, i 3 acquirenti sono protetti con la loro trascrizione solo se la domanda di impugnativa dell'atto del dante causa è presentata dopo il quinquennio dalla trascrizione dell'atto stesso. Se si tratta di annullamento derivante da causa diversa da quella dell'incapacità legale, vale il criterio della prevenzione anche prima che siano passati i 5 anni, purchè l'acquisto del 3, oltre che in buona fede, sia stato concluso a titolo oneroso. Con la trascrizione si pubblicano degli atti, inserendoli negli appositi registri che sono tenuti con il criterio sonale; cioè vuol dire che gli atti sono pubblicati in registri dove i beni stessi sono considerati solo in relazione alle xsone e ai loro successivi proprietari; cioè si va a cercare il nome di colui che è stato, o è, titolare di diritti sul bene, al fine di seguirne la storia dello stesso nelle diverse fasi della vita giuridica. Il catasto fondiario, invece, è dove sonor registrati i beni e nel quale sono seguite le vicende dei successivi trapassi, e ha valore fiscale. Il catasto ha lo scopo di determinare la consistenza e la rendita dei beni immobili, mediante operazioni di descrizione, misurazione e stima. La trascrizione si attua nell'ufficio dei registri immobiliari che ha la competenza territoriale sulla località dove i beni si trovano. Se 1 atto si riferisce a beni situati in giurisdizioni di 2 diversi uffici, deve essere trascritto in entrambi. X la trascrizione si deve presentare domanda nelle ore stabilite dalla legge all'ufficio territorialmente competente allegando il titolo e 2 note. Il titolo può essere: 1 sentenza, 1 atto pubblico, 1 scrittura privata autenticata. L'art.2652 n°3 prevede la trascrizione della domanda diretta all'accertamento giudiziale della sottoscrizione; e la trascrizione dell'atto che poi verrà accertato autentico produrrà i suoi effetti dalla data in cui fu trascritta la domanda x accertare l'autenticità della sottoscrizione. Le note che contengono gli estremi x individuare i beni e le xsone(indicate con nome, cognome, data e luogo di nascita) e l'atto giuridico di cui si tratta, sono predisposte dalle parti e il contenuto delle stesse è poi copiato, a cura del conservatore, nel registro delle trascrizioni. È nell'interesse delle parti che la nota sia completa, xchè solo il suo contenuto sarà in sostanza opponibile ai 3. l'eventuale inesattezza nn nuoce alla validità della trascrizione, purchè nn determini incertezza; in tal caso è nulla (2665). Il conservatore preposto all'ufficio dei r.i.tiene alcuni registri e ne è responsabile x eventuali danni; il registro generale dell'ordine, in cui giornalmente si deve annotare ogni titolo x la trascrizione, iscrizione e annotazione, man mano che sono presentati; il numero d'ordine assegnato, che risulta rilasciato immediatamente all'interessato, stabilisce la priorità tra le trascrizioni, annotazioni ecc. Nel registro speciale delle trascrizioni sono trascritte le note, dove sono indicati i soggetti, quali dante causa (atti contro) o avente causa (atti a favore). A ogni trascrizione deve corrispondere 1 precedente trascrizione a favore, x la necessaria continuità(2650). Il tutto è completato dalle annotazioni, che si fanno a margine delle 2 ipotesi diverse. I REGISTRI X LA PUBBLICITA' DI SPECIALI SITUAZIONI. In ogni comune sono tenuti 4 registri di stato civile; di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di morte, attraverso i quali, o con l'iscrizione, o con la trascrizione, o con l'annotazione di quei momenti che influiscono sullos tatus della xsona (matrimonio) si conosce la situazione di 1 xsona. La materia è regolata dagli art.449 e ss e nell'ord.di stato civile. Questi atti hanno efficacia probatoria esclusiva, di valore pubblico, e come tali, da osservare da tutti. Gli eventuali errori possono essere rettificati solo con sentenza. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti i registri delle tutele dei minori e degli interdetti, e 1 registro delle curatele x emancipati e inabilitati. Le situazioni di inabilitazione ecc.sono annotate a margine dell'atto di nascita della xsona di cui si tratta. Presso la cancelleria di ogni pretura è tenuto il registro delle successioni. Le xsone giuridiche hanno 1 loro sonale registro, istituito presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia, e tenuto sotto diretta sorveglianza del presidente del tribunale, e contiente tutti gli elementi conoscibili ai 3. esiste poi 1 registro dove sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché quelli dichiarati tali altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale. Ci sono infine norme che impongono la registrazione della maggior parte degli atti destinati a produrre effetti giuridici (contratti, atti unilaterali); deve farsi, soprattutto x effetti fiscali, presso l'ufficio del registro. Esso nn ha funzione di pubblicità, ma serve x accertare l'esistenza legale dell'atto e la sua data (2704). Essa va fatta nel termine di 20 giorni; chi ritarda, paga 1 soprattassa




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