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Giudice - INCOMPATIBILITA, ASTENSIONE E RICUSAZIONE

diritto ed economia



Giudice

INCOMPATIBILITA


34. (Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.

2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere

2 bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio (19).



2 ter. Le disposizioni del comma 2 bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:

a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;

e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296 (20).

2 quater. Le disposizioni del comma 2 bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adotta 353i87d to uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.

3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore , di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone , perito), consulente tecnico o ha proposto denuncia , querela , istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento


35. (Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio). 1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.



ASTENSIONE E RICUSAZIONE


Il giudice ha l'obbligo di astenersi o può essere ricusato per motivi art 34 - 35 cpp e leggi di ordinamento giudiziario


ASTENSIONE è una rinuncia all'esercizio della funzione giurisdizionale a cui il giudice è obbligato per art 36 cpp.

La dichiarazione di astensione è valutata dal presidente dell'organo giudicante a cui appartiene il giudice. Non può essere accettata automaticamente in quanto è un'eccezione al principio secondo cui una volta investito il giudice ha il dovere di decidere, è accolta se si verificano che esistono i presupposti che mettono in pericolo l'imparzialità.



36. (Astensione). 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto (3074 c.p.) di lui o del coniuge  

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto (3074 c.p.) e una delle parti private (53);

e) se alcuno dei prossimi congiunti (3074 c.p.) di lui o del coniuge è offeso (90) o danneggiato dal reato o parte privata (53);

f) se un prossimo congiunto (3074 c.p.) di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero (51);

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lett. b) seconda ipotesi e lett. e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. La dichiarazione di astensione (39) è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto (125) senza formalità di procedura.

4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione


RICUSAZIONE dichiarazione mediante la quale una part chiede la sostituzione del giudice in base ai motivi previsti dall'art 37cpp.

Sentenza 283/2000 ha inserito una nuova causa di ricusazione : situazione in cui il giudice abbia espresso una valutazione di merito sulla responsabilità dell'imputato per il medesimo fatto in un diverso procedimento anche non penale.


(Ricusazione). 1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

a) nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g);

b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione (1) (3).

2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (41) (2).

PROCEDIMENTO DI RICUSAZIONE ART 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44

La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice.

Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.

La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.

La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.


(Competenza a decidere sulla ricusazione). 1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato (1).

2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.


Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.


Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

Qualora non sia poss la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'art11


(Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione). 1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione , la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.








RIMESSIONE


ART 45. (Casi di rimessione). 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.


RICHIESTA   PM o IMPUTATO PRESSO GIUDICE

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO

GRAVI obbiettiva situazione di fatto che lasci presagire un esito non imparziale e non sereno giudizio

LOCALI non diffuse su tutto il territorio nazionale

Esterna al proc non connessa alla dialetti processuale

NON ELIMINABILE non superabile con i poteri dell'esecutivo


PARAMETRI PER LA RIMESSIONE:


la sicurezza o l'incolumità pubblica

libera determinazione delle persone che partecipano al processo

motivi di legittimo sospetto Se c'è il sospetto che il processo non sia svolto in maniera imparziale


Cosa vuol dire legittimo sospetto? Quali sono i parametri? E conforme alla costituzione la disciplina della RIMESSIONE?

Noi togliamo il processo al giudice allora bisogna ragionare in ambito di naturalità e precostituzione. 1) bisogna vedere se quando il processo è spostato viene delineato prima il giudice a cui il processo va, il nuovo giudice deve essere già costituito. 2) inoltre bisogna analizzare se i tre parametri siano tali da giustificare la rimessione.


Attualmente il giudice è precostituito prima. C'è una tabella apposita che dice se il processo è sottratto al GIUDICE X sarà dato necessariamente al GIUDICE Y (art 1 cpp). Si sa già se si è Cuneo che il processo è spostato a Torino. Fino al 1989 con il codice rocco non delineava a chi arrivava il processo una volta che c'era stata rimessione, il processo rimesso poteva andare in qualunque parte d'Italia. La tabella che è ora in vigore stabilisce che se per esempio Genova rimette il proc non potrà tornare a Torino ma andra a Bologna. Quindi l'istituto della rimessione è conforme alla costituzione per quanto riguarda la precostituzione del giudice.

Bisogna vedere se i tre parametri per la rimessione sono conformi alla costituzione riguardo la naturalità. Si deve vedere se sono tassativi e ben definiti:

a)  la sicurezza o l'incolumità pubblica è conforme alla costituzione perché il parametro è sufficientemente determinato

b) libera determinazione delle persone che partecipano al processo il parametro è sufficientemente determinato perché è facile determinare se le persone che partecipano al processo sono turbate

c) motivi di legittimo sospetto è difficile definire quali situazioni vi ricadano dentro poiché è un parametro molto soggettivo. Perché è stata inserita questa norma ( L248/2002)? E una formula ambigua che è contraria al principio del giudice naturale. Non è una situazione estrema può essere vista come un contenitore che può contenere di tutto. Bastava che si estendessero al giudice quelle situazioni che turbavano le persone del processo. "Libertà all'autodeterminazione delle persone che partecipano al processo e del giudice" , infatti anche per il giudice ci potrebbero essere delle situazioni che nel processo lo turbano.


LOZZI: (DOMANDA D'ESAME gennaio 2005) : il legittimo sospetto tra le cause di rimessione contrasta con l'art 25: nessuno può esser distolto dal giudice naturale precostituito con legge?

No se vengono rispettati 2 parametri? 1) siano indicate con estrema precisione le situazioni sussistendo le quali viene meno la competenza originaria e subentra la deroga, in modo che il nuovo giudice non venga determinato su una valutazione discrezionale della corte di cassazione 2) sia indicato con precisione dal legislatore il nuovo giudice al fine di evitare ad una valutazione territoriale, adesso questo parametro è rispettato dalla nuova disciplina codicistica attraverso l'individuazione territoriale


PROCEDIMENTO DI RIMESSIONE


La corte di cassazione accertata una delle situazioni della rimessione, trasferisce il processo au un altro giudice che abbia la medesima competenza per materia e che abbia sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello individuata dall'art cpp. Se la richiesta è accolta determina l'attribuzione ad un altro giudice precostituito per legge.

La richiesta di rimessione deve essere depositata in cancelleria del giudice che procede a pena di inammissibilità, il giudice trasmette l'istanza alla c di cassazione e può sospendere il procedimento in attesa della decisione. Il pres della c di cassaz se rileva una causa di inammissibilità assegna la richiesta all'apposita sezione di filtro, in caso contrario la trasmette alle sezioni unite o ad altra sezione dandone immediata comunicazione al giudice. Questi deve sospendere il processo prima delle conclusioni e non può pronunciare sentenza, né emettere il decreto che dispone il giudizio. La suprema corte può con ordinanza sospendere il processo.

La cassazione decide in camera di consiglio, se accoglie la richiesta lo comunica senza ritardo al giudice che procede e a quello designato, questo provvede alla rinnovazione degli atti anteriormente alla rimessione quando ne è richiesto da una delle parti e se non si tratta di atti di cui non è diventata impossibile la ripetizione.-








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