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RIASSUNTO DI DIRITTO PRIVATO - I BENI, LA PROPRIETÀ E I DIRITTI REALI MINORI, IL POSSESSO

diritto



RIASSUNTO DI DIRITTO PRIVATO


I BENI, LA PROPRIETÀ E I DIRITTI REALI MINORI, IL POSSESSO

(cap. 4, 5, 6, 7)




1- Beni: cose che possono formare oggetto di diritti e di proprietà (cose che soddisfano i bisogni umani).


Di consumo: li soddisfano direttamente

Di produzione: creano altri beni

Cose comuni di tutti: illimitati o superiori ai bisogni

Demaniali: dello Stato, inalienabili, non ne si può acquistare la proprietà (diversi dalle cose comuni di tutti perché in quantità limitata).

In patrimonio (hanno proprietario) vs res nullius (cose di nessuno)

Immobili: suolo, sorgenti, corsi d'acqua, tutto ciò che è incorporato al suolo (prevale l'interesse del proprietario).

Fondo: (v. proprietà fondiaria) suolo oggetto di proprietà. Rustico (destinato all'agricoltura) vs urbano (destinato all'industria, commercio o abitazione).

Mobili: tutti i beni non immobili (circolano in modo più rapido).

Mobili in publici registri: (autoveicoli, navi, aerei) via di mezzo tra beni i. e beni m., legge di circolazione simile a quella degli i. ma norme dei beni m..

Universalità di cose: più cose m. che appartengono ad uno stesso proprietario e hanno destinazione unitaria (collezione, biblioteca). Il proprietario ne può disporre nel suo insieme ma anche separatamente (art. 816).

Pertinenze: cose m. o i. destinate al servizio o ornamento di un'altra cosa m. o i.. Gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono, se non espressamente escluse, anche le pertinenze (salvo la mala fede dell'acquirente principale).

Cose composte: unico bene formato dal montaggio di una pluralità di beni che se separati ne fanno perdere la sua identità.

Cose fungibili vs cose infungibili le cose f. appartengono ad un genere (beni di genere) e si distinguono con una misura o quantità, le cose inf. sono in un unico esemplare (beni di specie).

Cose consumabili vs cose inconsumabili: le cose c. si estinguono per l'uso, le cose inconsumabili consentono un uso ripetuto.


2- Diritto reale principale: la proprietà.


I - Diritto di proprietà: diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.


Godere: facoltà di usare o non usare, trasformare o distruggere la cosa; fare propri i frutti naturali (provengono direttamente dalla cosa) e quelli civili (denaro);

Frutti: sono parte della cosa finché non avviene la separazione; prima della

separazione può disporne come cose future.


Disporre: disposizione giuridica; vendere, donare, lasciare in testamento, costituirci diritti minori o garanzie reali oppure no. Si considera qui il valore di scambio delle cose (diverso dal valore d'uso)


Pienezza: fare tutto ciò che non sia espressamente vietato.

Elasticità: passare dalla piena proprietà (priva di diritti reali o di garanzie altrui) alla nuda proprietà (gravata da diritti reali o di garanzia altrui) e ritornare successivamente alla prima.   


Esclusività: il proprietario può escludere chiunque dal godimento della cosa.


Limiti: vietati gli atti di emulazione (giovarsi della cosa per il solo scopo di nuocere); rispettare i piani regolatori (v. distanze legali).


Obblighi: es. art. 843 o per il proprietario di fondo rustico quello di coltivare il proprio fondo.


II - Modi di acquisto della proprietà: sono solo quelli previsti dalla legge (9).

A titolo originario: indipendentemente dal diritto del precedente proprietario (non c'era, ha abbandonato la cosa, ha perso ogni diritto) e libera da ogni diritto altrui (occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione, commistione, usucapione e possesso in buona fede dei beni mobili).

A titolo derivativo: in forza di contratto o successione, la proprietà era di un altro (dante causa) che la può cedere solo se ne era proprietario e il ricevente (avente causa) ne diventa proprietario solo se il primo lo era prima di lui (contratti, successione a causa di morte).


Occupazione: impossessamento e intenzione di fare propria la cosa mobile che non appartiene a nessuno: abbandonata, animali oggetto di caccia e pesca, cosa altrui col consenso del proprietario (le cose immobili. che non appartengono a nessuno sono dello Stato).


Invenzione: dalle cose abbandonate si distinguono le cose smarrite che devono essere consegnate all'ufficio comunale. Al ritrovatore spetta il 10 % del suo valore o, se entro un anno non viene ripresa dal proprietario, l'acquisto della proprietà per invenzione.

Se si trova un tesoro nel proprio terreno ne si diventa proprietari al 100 %, se il terre noi era altrui si divide 50 e 50, se è un tesoro di interesse storico o archeologico è dello stato.


Accessione: la proprietà di una cosa qualificabile come principale fa propria anche le accessorie.

Cosa m. a i.: prevale la cosa i.. Se all'insaputa del proprietario questo può tenerla pagando o farla demolire, se a conoscenza non può demolirla. Se per sconfinamento si paga il doppio del valore del terreno che passa di proprietà.

Cosa i. a i.: alluvione (il fondo a valle acquista la proprietà della maggiore estensione), avulsione (chi ha ricevuto l'incremento diventa proprietario pagando una indennità), ritiro di corso d'acqua (il terreno scoperto è dello Stato), isola (appartiene allo stato), nuovo letto (il vecchio letto è dello stato).

Cosa m. a m.: v. unione e commistione.


Unione: cose mobili di diverso proprietario che vengono unite. Il proprietario della cosa principale paga il valore dell'altra cosa e ne diventa proprietario. Se non c'è una cosa principale si dividono o si diventa comproprietari in proporzione al valore.


Commistione: cose mobili di diverso proprietario che vengono mescolate. Il proprietario della cosa principale paga il valore dell'altra cosa e ne diventa proprietario. Se non c'è una cosa principale si ridividono o si diventa comproprietari in proporzione al valore delle cose.


Specificazione: acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi la adopera per formare una nuova cosa. Se il valore della manodopera è superiore a quello della materia viene pagato il valore di quest'ultima e diventa proprietario l'artigiano, altrimenti viceversa.


Usucapione: acquisto della proprietà mediante il possesso continuato nel tempo. Deve essere goduto alla luce del sole. Se ottenuto in modo violento o clandestino gli anni si contano da quando la violenza o clandestinità cessano. Si somma al proprio anche il periodo di possesso del dante causa. Si acquistano per usucapione anche gli altri diritti reali

20 anni: immobili, universalità di mobili, beni mobili acquistati in mala fede.

10 anni: beni mobili registrati, immobili acquistati in buona fede da non proprietario e con titolo idoneo (dalla data di trascrizione), beni mobili acquistati in buona fede senza titolo idoneo.

3 anni: beni mobili registrati acquistati in buona fede da non proprietario e con titolo idoneo (dalla data di trascrizione).


Possesso: v. ivi.

Contratto: v. ivi.

Successione a causa di morte: v. ivi.



III - Azioni a difesa della proprietà: si chiamano azioni petitorie (vs possessorie, del possesso) e vedono un attore che le propone contro un convenuto. Sono 3:


Azione di rivendicazione: spetta a chi si dichiara proprietario di una cosa della quale non abbia possesso o detenzione. L'attore deve provare il proprio diritto di proprietà.


Azione negatoria: spetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori sulla cosa. L'onere di provare l'esistenza del diritto reale minore incombe sul convenuto, l'attore dovrà solo provare la proprietà (vs. azione confessoria, per i diritti reali minori).


Azione di regolamento di confini: spetta a ciascuno dei proprietari immobiliari confinanti e mira a determinare il confine (diversa dall'azione di apposizione di termini). Ammesso qualsiasi mezzo di prova.


Azioni possessorie: spettano al proprietario nella sua qualità di possessore (v. azioni a difesa del possesso).


IV - Azioni per la prevenzione di un danno che minaccia la cosa: prendono il nome di azioni di nunciazione (v. possesso).


3 - Diritti reali su cosa altrui (iura in re aliena) minori, parziali o limitati: sono 6 e coesistono col diritto di proprietà di qualcun altro, possono anche coesistere tra loro (con diverso contenuto), hanno diritto di seguito, sono assoluti (nei confronti di tutti), si estinguono per non uso in 20 anni (favore per la piena proprietà) e il diritto di proprietà si espande (consolidazione; elasticità. es. confusione). L'azione a difesa dei diritti reali minori contro chiunque prende il nome di azione confessoria (vs azione negatoria).   


I - Superficie: edificare e mantenere una propria costruzione sul suolo o sottosuolo altrui (sospende il principio di accessione). Può essere perpetuo o a tempo determinato, nel secondo caso una volta scaduto il termine torna in vigore il principio di accessione. Si prescrive per non uso ventennale ma da quando si comincia a costruire cessa la prescrizione. Se la costruzione perisce torna a decorrere la prescrizione.


II - Usufrutto: godere della cosa nel rispetto della destinazione economica e farne propri i frutti. Il proprietario rimane nudo proprietario. Non può durare più della vita dell'usufruttuario e più di 30 anni se persona giuridica. Non passa agli eredi. Può essere ceduto ma si estingue comunque alla morte del primo titolare. Al termine è fatto obbligo di riconsegnare la cosa come è stata trovata salvo il deterioramento e salvo cose consumabili o fungibili. Può essere volontario (contratto, testamento) o legale (indipendentemente dalla volontà degli interessati). Si può acquistare per usucapione.


III - Uso: l'usuario può servirsi della cosa ma fa propri 333j92d i frutti solo limitatamente ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia, gli altri vanno al proprietario. Più limitato rispetto all'usufrutto.


IV - Abitazione: ha per oggetto una casa e la si può abitare limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Ancora più limitato.


V - Enfiteusi: ha per oggetto fondi e l'enfiteuta ha le stesse facoltà di godimento del proprietario ma con 2 obblighi: 1) migliorare il fondo; 2) corrispondere un canone periodico. E' perpetuo o con termine non inferiore di 20 anni. Può essere ereditata e ceduta.

Affrancazione: l'enfiteuta può acquistare la proprietà pagando al concedente una somma pari alla capitalizzazione del canone.

Devoluzione: il concedente può chiedere al Giudice di estinguere l'enfiteusi se non è stato rispettato uno dei due obblighi.


VI - Servitù: sono un peso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) di diverso proprietario. Si estinguono per prescrizione ventennale. Nel caso delle positive decorre dal momento in cui cessa l'attività, per quelle negative dal momento in cui si verifica un fatto che ne impedisce l'esercizio. Possono essere previste dalla legge delle prestazioni accessorie al fondo dominante (es. manutenzione). Si possono costituire anche per destinazione del padre di famiglia (tranne non apparente, v. usucapione). Possono essere chieste per un periodo non superiore ai 20 anni e rinnovate di altri 20. Allo scadere il proprietario del fondo servente può tenere le opere pagandone il corrispettivo.

Positive: forma diretta di utilizzazione del fondo servente.

Negative: obbligo di non fare del proprietario del fondo servente.

Continue: non necessitano il fatto dell'uomo.

Discontinue: è necessario il comportamento attivo del titolare della servitù.

Apparenti: quando sul fondo servente vi sono opere visibili e permanenti destinate alla servitù.

Non apparenti: quando le opere di cui sopra non ci sono.

Volontaria: costituita per contratto, testamento o usucapione (tranne quella non apparente).

Coattiva: costituita per legge nei casi previsti con sentenza dell'autorità competente che determina anche un'indennità per il fondo servente. Ad esempio le servitù di passaggio che sono:  

Fondo intercluso: può passare per altri fondi, dove sia meno costoso e meno dannoso.

Un accesso che non basta: altro passaggio per altro fondo dove meno costoso e meno dannoso.

Un accesso insufficiente: si può ampliare pagando anche l'eventuale occupazione per il lavoro.

Oppure gli acquedotti coattivi per fare passare l'acqua sul fondo del vicino per i propri bisogni.


VII - Azioni per la prevenzione di un danno che minaccia la cosa: prendono il nome di azioni di nunciazione (v. possesso).


4 - La proprietà fondiaria: il fondo è un suolo oggetto di proprietà Si definisce rustico quello destinato all'agricoltura e urbano quello destinato all'industria al commercio od alle abitazioni.


Limiti: i confini segnano il limite orizzontale del fondo. Il limite verticale è di natura economica: si estende verso l'alto e verso il basso fin dove il proprietario può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo (ius excludendi alios).


Le distanze legali: sono un ulteriore limite della proprietà fondiaria a protezione del diritto del vicino.

Costruzioni: distanza di almeno 3 metri tra costruzioni su fondi confinanti.

Costruire in appoggio: si paga metà del valore del muro e si diventa comproprietari.

Costruire in aderenza: si paga il valore del suolo occupato.

Riduzione in ripristino: demolizione della parte di edificio che non rispetta le distanze legali.

Innesto: usare il muro del vicino per innestarvi un capo del proprio, si paga una indennità.

Pozzi, cisterne, tubi: devono stare ad almeno 2 metri dal confine.

Fossi: devono stare ad una distanza dal confine pari alla loro profondità. Si presumono comuni salvo prova contraria. La presunzione cessa quando uno solo si serve del fosso per gli scoli o quando vi sono i resti degli scavi sulla sua proprietà da almeno tre anni.

Alberi: col tronco di tre metri o più a 3 metri dal confine, gli altri alberi a 1,5 metri, le siepi e le viti a 0,5 metri. Le siepi si presumono comuni salvo prova contraria e salvo che non recingano uno solo dei terreni. Gli alberi sul confini si presumono comuni e possono essere tagliati senza il consenso dell'altro.

Luci: non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino, devono avere inferriate e grate fisse. Il loro lato inferiore deve essere comunque a non meno di 2,5 metri dal suolo del vicino, a non meno di 2,5 metri dal suolo interno, se al piano terra, e a non meno di 2 metri se ai piani superiori. Possono essere oscurate se si costruisce in aderenza.

Vedute: permettono l'affaccio sul fondo del vicino, devono essere ad almeno 1,5 metri dal confine e non possono essere chiuse.

Muro: il muro di confine si presume comune ai due fondi salvo che uno dei due proprietari non provi che è soltanto suo. La presunzione cessa riguardo la porzione di muro che supera l'edificio più basso, questa si ritiene di proprietà del padrone dell'edificio più alto (idem per i dislivelli). Se divide campi, cortili, giardini o orti si presume di proprietà del fondo verso il quale è diretto il piovente, gli sporti o i vani. Se il muro è di proprietà di uno solo l'altro può renderlo comune pagandone la metà (comunione forzosa). Se due terreni non hanno muri di cinta ciascuno può costringere l'altro a contribuire a metà delle spese per costruirlo e deve essere di almeno 3 metri.  


5 - Il possesso: è una situazione di fatto (vs proprietà: situazione di diritto), secondo l'art. 1140 è il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. La protezione giuridica del possesso prescinde dallo stato di buona o mala fede del possessore (v. successivamente). Il possessore si presume in buona fede salvo prova contraria. Il possessore attuale che è stato anche possessore remoto, si presume anche possessore intermedio. Il possesso dell'erede continua quello del defunto. Il possesso è modo di acquisto della proprietà.


Possesso pieno: situazione di fatto corrispondente al diritto di proprietà.

Possesso minore: situazione di fatto corrispondente al contenuto di altri diritti minori.

Possesso diretto: detenere la cosa con l'animo di considerarla propria.

Possesso indiretto: possedere la cosa per mezzo d'altri che ne abbia la detenzione.

Buona fede: possedere la cosa ignorando di ledere l'altrui diritto. Il possessore si presume in buona fede salvo prova contraria. Inoltre basta che il possessore fosse originariamente in buona fede.

Mala fede: possedere la cosa sapendo di ledere l'altrui diritto o potendolo sapere usando un minimo di diligenza.


I - Detenzione: avere la cosa nella propria materiale disponibilità. Chi esercita il potere di fatto (detentore) si presume possessore.

Interversione del possesso: cioè il mutamento della detenzione in possesso avviene in due casi.

1) Quando il titolo per la detenzione viene mutato da un terzo.

2) Quando il detentore faccia opposizione contro il proprietario (tacita o espressa) dichiarando che intende tenere la cosa come propria.


II - Diritti del possessore nella restituzione al proprietario:


In buona fede: fa propri i frutti ottiene il rimborso delle spese, delle riparazioni straordinarie e anche una indennità per il maggior valore acquisito dalla cosa


In mala fede: deve restituire anche i frutti, ottiene il rimborso delle spese e la minor cifra

fra il maggior valore e le spese per le riparazioni straordinarie.


Diritto di ritenzione: il possessore può tenere la cosa finché il proprietario non paga quanto dovuto.


III - Azioni a difesa del possesso: prendono il nome di azioni possessorie (vs petitorie, della proprietà) e spettano al possessore nei confronti di chiunque. Possono essere esercitate anche dal proprietario in qualità di possessore e anche dal detentore che detiene nel proprio interesse contro il possessore. Sono 2:


Reintegrazione o spoglio: spetta a chi è stato violentemente (con l'uso della forza) e clandestinamente (di nascosto) spossessato della cosa. Può essere esercitata entro 1 anno e se clandestino entro un anno dalla sua scoperta. La può esercitare qualsiasi possessore indipendentemente dalla durata e dal modo del possesso.


Manutenzione: può essere esercitata solo se si tratta di beni immobili o di universalità di mobili. Spetta a chi è stato molestato o turbato nel possesso e a chi ha subito spoglio non violento o non clandestino. Può essere esercitata entro 1 anno. Spetta solo ai possessori da più di 1 anno se non ottenuto in modo violento o clandestino, in questi 2 ultimi casi deve passare un anno dalla cessata violenza o clandestinità.


IV - Il possesso di buona fede dei beni mobili come modo di acquisto della proprietà: (per i beni immobili v. usucapione) prende il nome di possesso vale titolo e permette di acquistare la proprietà a titolo originario. La stessa cosa si verifica anche per gli altri diritti reali minori sulle cose mobili. Si verifica in 2 casi:


Acquisto da non proprietario: occorre che sia avvenuta in buona fede al momento della consegna e che sussista un titolo idoneo.


Alienazione a più persone: ne acquista la proprietà a titolo originario chi ne entra in possesso, in buona fede, per primo, anche se il suo contratto era successivo.


V - Azioni per la prevenzione di un danno che minaccia la cosa: prendono il nome di azioni di nunciazione. Spettano sia al possessore, indipendentemente dalla prova della proprietà, sia al proprietario non possessore o al titolare di altro diritto reale. Sono 2:


Denuncia di nuova opera: si effettua all'autorità giudiziaria per il timore che questa nuova opera possa danneggiare la propria cosa. Può essere esercitata finché la nuova opera non è finita e entro un anno dal suo inizio.


Denuncia di danno temuto: si effettua all'autorità giudiziaria per paura di un danno grave che possa derivare alla propria cosa da una cosa altrui.





















RIASSUNTO DI DIRITTO PRIVATO


L'OBBLIGAZIONE, L'ADEMPIMENTO E L'INADEMPIMENTO,

RESPONSABILITÀ' DEL DEBITORE E GARANZIA DEL CREDITORE,

ATTI E FATTI FONTE.

(cap. 9, 10, 19, 20, 21)


6 - L'obbligazione: diritti che spettano agli uomini nei confronti di altri uomini.

Prestazione personale: a differenza dei diritti reali si presentano come diritti ad una data prestazione. Dare o consegnare, fare e non fare.

Diritti relativi: spettano a un soggetto nei confronti di uno o più soggetti determinati o determinabili.

Difesa relativa: il titolare può difenderli solo nei confronti della persona dell'obbligato. Contro i terzi ha bisogno della cooperazione dell'obbligato.

Acquisto: le obbligazioni sono acquistabili solo a titolo derivativo, mai originario.


I - Il rapporto obbligatorio: è la forma più elementare di obbligazione.


Soggetto attivo: è il creditore, al quale spetta la prestazione. Ve ne possono essere più di uno, ma sempre determinati o determinabili (v. prossimo paragrafo). Il suo interesse può non essere economico o patrimoniale


Soggetto passivo: è il debitore che deve eseguire la prestazione. Ve ne possono essere più di uno (v. prossimo paragrafo), ma sempre determinati o determinabili.


Oggetto: è la prestazione. Deve avere carattere patrimoniale. Ve ne può essere più di uno e, salvo che non sia stato stabilito diversamente, la scelta spetta al debitore. Nel caso che una delle due diventi impossibile prima della scelta, il debitore dovrà eseguire l'altra. Nel caso che la prestazione scelta diventi impossibile il debitore è liberato. Può consistere in:


Dare o consegnare: una somma di denaro o un bene.

Obbligazione di genere: consegnare o dare un bene determinato solo nel genere.

Obbligazione di specie: un bene determinato nella sua identità.


Fare: una determinata azione.

Obbligazione di mezzi: svolgere un'attività senza garantire il risultato. Il rischio dell'inadempimento incombe sul creditore.

Obbligazione di risultato: svolgere una qualsiasi attività per raggiungere un risultato. Il rischio per l'inadempimento incombe sul debitore.


Non fare: una determinata azione. Ad es. concorrenza o trattare affari per qualcun altro.


Extra: fuori dalla tradizionale tripartizione.

Contrattare: concludere un futuro contratto (v. contratto preliminare).

Garanzia: ad es. promettere il fatto del terzo.


II - Obbligazioni con pluralità di soggetti: si dividono in solidali e parziarie.


Solidale: è la regola nel caso vi siano più debitori. Ma può essere stabilito diversamente dalla legge o dalle parti. Si usa necessariamente per le prestazioni che hanno come oggetto la consegna o trasporto di cose indivisibili.


Attiva: più creditori e un debitore. Ciascun creditore può esigere dal debitore il pagamento del totale liberandolo anche nei confronti degli altri creditori. Il credito riscosso verrà poi diviso fra tutti i creditori.


Passiva: un creditore e più debitori. Ciascuno dei debitori può pagare il dovuto al creditore liberando anche tutti gli altri debitori.

Azione di regresso: il debitore che paga il totale diventa creditore degli altri debitori per la quota versata al posto loro.


Parziaria: è la regola nel caso vi siano più creditori.


Attiva: più creditori e un debitore. Ciascun creditore può esigere dal debitore solo la somma a lui spettante.


Passiva: un creditore e più debitori. Ciascun debitore può essere costretto a pagare solo la propria parte.


III - Le obbligazioni pecuniarie o debiti di valuta: hanno per oggetto la consegna di una data quantità di denaro. Si adempiono con moneta avente corso legale al momento del pagamento, se è cambiata dall'insorgere dell'obbligazione, si converte. Se è dedotta in monete estera il debitore che paga in Italia può scegliere tra le due valute, salvo che il creditore non abbia imposto la clausola "effettivo". La moneta è sempre presa in considerazione del suo principio nominalistico e non potere d'acquisto, salvo che il creditore non si sia premunito con clausole contro la svalutazione. Il debitore, una volta eseguita l'obbligazione, ha diritto a una quietanza che l'attesti.


Debiti di valore: si distinguono perché corrispondono a una somma di denaro dovuta come valore di un altro bene, come risarcimento o come valore di un bene (prezzo). Quando il valore del bene viene liquidato il debito di valore si trasforma in un debito di valuta. Il valore viene stabilito al momento della liquidazione.


Interessi compensativi: sono i frutti civili prodotti dal denaro su debiti non sottoposti a termine o con termine scaduto. Sono sempre dovuti salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente. Sono calcolati secondo il tasso legale o quello più elevato stabilito dalle parti.


Interessi moratori: sono i frutti prodotti da debiti di denaro con termine scaduto e con costituzione in mora del debitore effettuata dal creditore (v. inadempimento).


IV - L'adempimento: è l'esatta esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione. Ne consegue l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore. L'esattezza viene valutata secondo 6 criteri:


Le modalità: vige il principio della diligenza del buon padre di famiglia, inteso come l'uomo medio. Inoltre deve essere eseguita per intero, il creditore può sempre rifiutare l'adempimento parziale.

Il tempo: deve essere eseguita a richiesta del creditore, in qualsiasi momento esso lo desideri, finché il credito non sia estinto per prescrizione (10 anni salvo breve o presuntiva). Se c'è un termine (solitamente fissato a favore del debitore) va eseguita alla scadenza di questo. se il termine è stato fissato a favore del creditore, questo può chiederne l'esecuzione anticipata.


Il luogo: va eseguita nel luogo stabilito. Nel caso non sia stato scelto alcun luogo si distinguono 3 casi:

Cosa determinata: nel luogo in cui si trovava la cosa quando è sorta l'obbligazione.

Somma di denaro: al domicilio del creditore al tempo dell'adempimento.

Altra obbligazione: al domicilio del debitore al tempo dell'adempimento.


La persona: non occorre che il debitore sia capace di intendere e di volere e può essere eseguita da lui in persona o da un terzo che poi può essere surrogato dal creditore e diventare egli stesso il creditore. Il creditore non può mai rifiutare l'adempimento di un terzo per le obbligazioni che hanno per oggetto somme di denaro ma può rifiutarla in 2 casi:

A) deve dimostrare di avere un obbiettivo interesse a che la esegua il debitore in persona.

B) deve aver precedentemente manifestato al debitore l'opposizione all'adempimento altrui. In questo caso il creditore ha però solo la facoltà di rifiutare l'adempimento, e non il dovere.


Il destinatario: il creditore deve essere capace di intendere e di volere, altrimenti il debitore non viene liberato. L'adempimento deve essere eseguito nelle mani del creditore o in quelle di un suo rappresentante autorizzato. Se si paga a persona solo apparentemente autorizzata occorre che lo sia per circostanze univoche e che il debitore sia in buona fede.


L'identità: il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta e non una diversa anche se di uguale valore. Tuttavia il creditore può accettarla ugualmente, è il caso della prestazione in luogo dell'adempimento (datio in solutum).


V - L'inadempimento: si verifica se il debitore non esegue la prestazione o non la esegue esattamente. E' considerato come un fatto oggettivo che prevede un risarcimento del danno provocato. Il debitore può liberarsi da responsabilità solo se prova 2 fatti:

1-Sopravvenuta impossibilità: deve essere una impossibilità oggettiva, per chiunque e non solo per quel creditore.

2-Cause a lui non imputabili: deve indicare la causa dell'impossibilità e deve provare che non fosse prevedibile o evitabile (caso fortuito e forza maggiore).

Dolo: debitore volontariamente inadempiente.

Colpa: in caso di impossibilità oggettiva.

Responsabilità senza colpa o oggettiva: in caso da impossibilità soggettiva o oggettiva derivante da cause ignote.

Occorre però fare riferimento, in particolare, alle singole tipologie di prestazioni:


Dare:

Cosa di genere: il debitore è sempre responsabile. L'impossibilità non potrà considerarsi oggettiva ma soggettiva

Cosa di specie: è ammessa la liberazione da responsabilità dando la duplice prova del perimento dell'intera cosa dovuta a cause a lui non imputabili


Fare:

Obbligazione di mezzi e di risultato: è ammessa la liberazione da responsabilità. Inoltre incombe sul creditore l'onere di provare la colpa del debitore


Non fare: il debitore è sempre responsabile.


VI - Mora:


1 - Del debitore: è il ritardo di questo nell'adempiere alla prestazione dovuta. Perché si verifichi occorre la costituzione in mora, e cioè la richiesta o intimazione scritta ad adempiere, da parte del creditore. E' però superflua in 4 casi:

A-Quando il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere.

B-Quando si tratta di prestazione con termine scaduto da eseguirsi al domicilio del creditore.

C-Quando si tratta di fatto illecito.

D-Quando si tratta di obbligazioni di non fare.


La mora del debitore produce 3 effetti:

Aggravamento del rischio del debitore: se, dopo la costituzione in mora, l'adempimento diventa impossibile, il debitore ne risponde sempre. A meno che non riesca a provare che l'oggetto della prestazione sarebbe perito ugualmente

Risarcimento dei danni: che il creditore provi di aver subito a causa dell'inadempimento o del ritardo (responsabilità contrattuale).

Danno emergente: la perdita subita dal creditore.

Lucro cessante: il mancato guadagno causato da questa perdita.

Interessi moratori: sono dovuti dopo la costituzione in mora, nel caso di obbligazioni pecuniarie, oltre al già dovuto adempimento. Sono calcolati secondo il tasso legale.


2 - Del creditore: è il ritardo o l'inadempimento della prestazione causato da un comportamento del creditore considerato illegittimo. Ad esempio l'ingiustificato rifiuto a ricevere la prestazione o il fatto di non mettere il debitore in condizioni tali da eseguirla (dovere di cooperazione). La costituzione in mora si effettua con l'offerta della prestazione. Offerta reale per le cose mobili, offerta per intimazione per le cose immobili.


La mora del creditore produce 3 effetti:

Aggravamento del rischio del creditore: l'impossibilità sopravvenuta sarà sempre a suo carico. Il debitore conserverà comunque il diritto alla controprestazione.

Interessi: non sarà più dovuto alcun interesse dal debitore.

Rimborso spese: per la custodia della cosa ed in generale per i danni subiti dal debitore.


VII - Estinzione per cause diverse dall'inadempimento:


Adempimento temporaneamente impossibile: se non imputabile al debitore e se il tempo dell'adempimento era un requisito fondamentale dell'obbligazione, il debitore viene liberato.


Adempimento parzialmente impossibile: il debitore si libera eseguendo soltanto la parte rimasta possibile.


Novazione: estinzione di una obbligazione per volontà delle parti, mediante la costituzione di una nuova obbligazione diversa per oggetto o titolo (non del tempo). Se la prima non esisteva viene meno anche la seconda.


Remissione: è la rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto. Può essere esplicita o implicita (restituzione della somma). Il creditore vi si può opporre.


Confusione: quando debitore e creditore diventano la stessa persona


Compensazione: quando due persone sono obbligate l'una nei confronti dell'altra per debiti diversi. I due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.

Legale: opera in modo automatico, per legge, nel caso che entrambi i debiti siano omogenei (stessa specie di oggetto), liquidi (determinati nell'ammontare) ed esigibili (non ancora scaduti).

Giudiziale: viene decisa da un giudice per quie debiti che sono omogenei, esigibili ma non liquidi.

Volontaria: stabilita dall'accordo delle parti.


VIII - Fonti delle obbligazioni: sono gli atti o i fatti dai quali l'obbligazione trae origine.

Contratto: è l'accordo di due o più parti e si qualifica come fonte volontaria (v. rispettivi paragrafi).

Fatto illecito: è ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto, ed è fonte dell'obbligazione di risarcirlo. E' una fonte non volontaria (v. rispettivi paragrafi).

Altri atti o fatti: sono quelli che l'ordinamento considera idonei a produrre obbligazioni. Comprende sia atti diversi dal contratto che fatti non considerati illeciti (v. rispettivi paragrafi).


7 - I fatti illeciti: è illecito qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. Sono fonti dell'obbligazione di risarcire il danno e danno luogo a responsabilità extracontrattuale o civile. Sono composti da 3 elementi oggettivi e da 2 elementi soggettivi.


I - Elementi oggettivi:


Fatto: è un comportamento umano omissivo (non fare) o commissivo (fare).


Danno ingiusto: è la lesione di un interesse altrui meritevole di tutela secondo l'ordinamento o secondo il giudice (principio dell'atipicità dell'illecito). Deve trattarsi di un danno che non sia stato cagionato nell'esercizio di un diritto (contra ius vs non iure). Vi sono comunque 7 casi per qui il danno è considerato sempre ingiusto.

1-Quando sia stato leso un diritto della personalità.

2-Quando sia stato leso un diritto reale.

Quando l'uccisione di una persona comporti una lesione al diritto al mantenimento dei suoi familiari

4-Quando sia stato leso un diritto relativo, ad esempio il diritto di credito.

4bis-Quando sia stato reso temporaneamente impossibile da un terzo.

4ter-Quando un terzo sia concorso nell'inadempimento del debitore (in solido col debitore ma a titolo di responsabilità extracontrattuale)

5-Quando sia stata lesa la libertà contrattuale.

6-Quando sia stata lesa una situazione di fatto che appaia meritevole di protezione (ad es. spoglio o turbative nel possesso).

7-Quando sia stato leso un interesse legittimo ossia in quanto riflesso della protezione dell'interesse pubblico.

E 2 casi in cui il danno non è mai considerato ingiusto:

Legittima difesa: può essere la difesa di sé, di altra persona o di beni e può consistere anche in misure preventive. Per essere legittime deve essere proporzionata all'offesa subita o temuta.

Stato di necessità: quando si cagiona danno ad un innocente per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Occorre però che il pericolo non sia stato da lui cagionato né fosse altrimenti evitabile. si può essere comunque condannati a corrispondere un'indennità.


Rapporto di causalità: il fatto deve aver cagionato il danno e l'evento dannoso deve apparire come conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto commesso.


II - Elementi soggettivi:


Dolo: intenzione di provocare l'evento dannoso. La prova incombe sul danneggiato.

Dolo eventuale: non si agisce per realizzare l'evento dannoso ma la sua realizzazione ne è la prevedibile e possibile conseguenza.


Colpa: evento dannoso provocato per mancanza di diligenza, prudenza o perizia. L'onere della prova incombe sul danneggiato.

Colpa cosciente: ci si comporta in modo negligente con la previsione del possibile danno che, però, si spera di evitare.


III - La responsabilità indiretta: per regola generale l'obbligazione di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto. Ci sono però 3 eccezioni:


Padroni e committenti: dei danni causati dai dipendenti (nell'esercizio delle loro mansioni) rispondono anche i padroni. Non è ammessa la prova liberatoria.


Sorveglianti di incapaci: dell'illecito commesso da persona incapace di intendere e di volere ne risponde il suo sorvegliante. Possono liberarsi dalla responsabilità dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.


Genitori, tutori e precettori: i genitori sono responsabili dei fatti illeciti commessi dai loro figli, i tutori di quelli commessi da minori o interdetti, i precettori di quelli commessi dai loro allievi (minori) mentre sono sotto la loro sorveglianza. Anche queste tre categorie possono liberarsi provando di non aver potuto impedire il fatto.


IV - La responsabilità oggettiva: per regola generale il fatto illecito deve presentare gli elementi soggettivi del dolo o della colpa. Ci sono però 4 eccezioni per le quali si risponde del danno anche senza dolo e senza colpa. In questi casi ci si basa solamente sul rapporto di causalità. Ci si libera da responsabilità provando l'imprevedibilità o l'inevitabilità dell'evento.


Esercizio di attività pericolose: chi cagiona danno ad altri nell'esercizio di tali attività deve sempre risarcire il danno salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Se questa misure idonee non esistono causa arretratezza della tecnica, ne risponde sempre.


Animali o cose in custodia: il proprietario di un animale risponde del danno cagionato da questo. Così chi ha cose in custodia risponde del danno cagionato dalla cosa. Per liberarsi devono provare il caso fortuito. Se la causa resta ignota ne rispondono ugualmente.


Rovina di edificio: se un edificio crolla il proprietario risponde dei danni provocati a cose o persone, salva la prova che il crollo è stato causato da difetti di manutenzione o vizi di costruzione.


Circolazione di veicoli: il conducente di veicoli (senza rotaia) è responsabile del danno provocato, salvo che provi di aver fatto tutto quanto umanamente possibile per evitare il danno. Si risponde dell danno anche se deriva da vizi di costruzione o manutenzione.

Scontro tra veicoli: si presume che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a cagionare il danno. Su entrambi incombe, pertanto, l'onere di provare che la responsabilità è dell'altro.

Proprietario del veicolo: risponde dei danni in solido con il conducente. Può liberarsi provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (ardua prova).


V - Il risarcimento del danno: Chi è responsabile del danno deve risarcirlo. In luogo del pagamento in denaro si può ottenere una reintegrazione in forma specifica. Il danno alle persone può anche essere liquidato in forma di rendita vitalizia.

Il danno patrimoniale: di regola è risarcibile solo questo, comprendente danno emergente e lucro cessante.

I danni morali: sono quelli non patrimoniali. Sono risarcibili solo nei casi previsti dalla legge.

I danni biologici: sono lesioni dell'integrità psico-fisica della persona e si risarciscono secondo la liquidazione del tribunale, in base a dei criteri equitativi.


8 - Altri Atti fonte di obbligazioni: si collocano nella categoria degli atti unilaterali tra vivi    aventi contenuto patrimoniale. Possono essere produttivi di effetti reali (atto di fondazione, di concessione di ipoteca, etc.) o di effetti obbligatori, e in questo secondo caso prendono il nome di promesse unilaterali.


Promesse unilaterali: in questo caso per far sorgere l'obbligazione basta la sola dichiarazione di volontà dell'obbligato. Sono rette dal principio della tipicità: producono effetti solo nei casi previsti dalla legge.


Promessa di pagamento: dichiarazione unilaterale astratta che promette una somma di denaro ma priva di una causa dalla quale emerga il debito. Dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, cioè l'onere della prova passa dal creditore al debitore. (v. anche astrazione della causa del contratto)


Ricognizione di debito: dichiarazione unilaterale astratta che riconosce un debito, ma senza una causa. Anche in questo caso viene invertito l'onere della prova. (v. anche astrazione della causa del contratto)


Promessa al pubblico: è la dichiarazione di chi promette al pubblico una prestazione o una azione. Il promittente è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica.


9 - Altri fatti fonte di obbligazioni:


I - Gestione di affari: è il caso di chi si comporta come mandatario altrui senza avere ricevuto alcun mandato. Se l'obbligazione è stata utilmente iniziata (non importa il risultato) ne discendono 2 serie di obbligazioni.

Il gestore: è tenuto a continuare la gestione degli affari altrui, allo stesso modo di un mandatario, per il solo fatto di averla cominciata, fino a quando l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

L'interessato: è tenuto ad adempiere alle obbligazioni assunte in suo nome ed a rimborsargli le spese. Se ratifica la gestione altrui si producono gli stessi effetti del contratto di mandato tra cui il pagamento dell'opera svolta.


II - Pagamento di indebito: è l'esecuzione di una prestazione non dovuta. Diventa fonte di un'obbligazione e di un diritto di credito. Se l'indebito è soggettivo, si tratta cioè di errore scusabile, è ammessa la ripetizione.


Obbligazione: restituire ciò che si è ricevuto.


Credito: ripetere (riottenere) ciò che si è indebitamente dato. Questo diritto viene meno se si tratta di obbligazioni naturali o prestazioni contrarie al buon costume.


Obbligazioni naturali: sono i doveri morali o sociali. Sono naturali perche non c'è nessuna legge che ne esiga l'adempimento. Sono obbligazioni perché la generalità di individui, se le adempie, lo fa con la convinzione di esservi tenuta.

Giuoco e scommessa: esempi di obbligazioni naturali. Chi ha vinto al gioco o una scommessa non ha diritto ad azioni in giudizio per ottenere il pagamento della somma vinta. D'altro canto il perdente non può ripetere ciò che ha pagato.   


Prestazioni contrarie al buon costume: il buon costume è costituito da quelle norme imperative implicite che comportano una valutazione del comportamento dei singoli in termini di moralità e onestà e sfera sessuale. Il contratto contrario al buon costume è nullo e non permette perciò azione in giudizio per ottenerne l'adempimento. Ma se la prestazione viene eseguita ugualmente, non si può ottenere la ripetizione.


III - Arricchimento senza causa: quando tra due soggetti si verifichi, senza alcuna giustificazione, uno spostamento patrimoniale che danneggi uno e accresca il patrimonio dell'altro. E' una azione generale e sussidiaria, perché esperibile in una serie limitata di ipotesi e solo quando non si può eseguire nessun'altra azione.


Fatto naturale: se la causa di questo arricchimento è un fatto provocato dalla natura, il danneggiato non ha azione verso chi si è arricchito.


Fatto dell'uomo: se la causa è un fatto umano allora chi si è arricchito è tenuto, nei limiti dell'arricchimento (e non del danno), a indennizzare l'altro.


10 - Responsabilità del debitore e garanzie del creditore: l'atto o il fatto che genera l'obbligazione determinano, a carico del debitore, una più generale conseguenza che investe il suo intero patrimonio. E, di conseguenza, determinano a favore del debitore delle garanzie che si dividono in generiche o specifiche.


I - Garanzia generica:


Responsabilità patrimoniale: è la garanzia generica secondo la quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti o futuri. Di conseguenza il creditore ha come garanzia del suo credito tutti i beni, presenti e futuri, del debitore. Dal debito , che ha per oggetto una specifica prestazione, si distingue così la responsabilità, che ha per oggetto l'intero patrimonio. E la stessa cosa avviene per credito e garanzia. Il rapporto fra debito e responsabilità ( e credito e garanzia) si manifesta in tre fasi:


Fase costitutiva: se si tratta di obbligazioni da contratto. In questo caso un soggetto, possibile creditore, sa se può fare affidamento sulla situazione economica e patrimoniale di un altro, possibile creditore, nel caso in cui nasca una obbligazione.


Fase intermedia: se il patrimonio del debitore si riduce pregiudicando la garanzia del creditore, questi è legittimato ad esperire diverse misure di preventiva tutela del credito.


Azione revocatoria: se il debitore compie atti di disposizione del proprio patrimonio che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore, questi può chiedere al giudice che l'atto di disposizione a lui pregiudizievole sia dichiarato inefficace o sia revocato. Si parla in questo caso di inefficacia relativa, poiché quel bene sarà a disposizione del solo creditore che ha agito. Per eseguire l'azione revocatoria il creditore deve dare 3 prove:

1) Il fatto oggettivo del pregiudizio.

2) Il fatto soggettivo della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia fraudis).

3) Se l'atto di disposizione è anteriore al credito, l'ulteriore fatto soggettivo della dolosa preordinazione del fatto da parte del debitore (consilium fraudis).


Azione surrogatoria: se il debitore trascura di esercitare i suoi diritti ledendo la garanzia patrimoniale dei creditori, ciascun creditore può sostituirsi al debitore ed esercitare i suoi diritti e le sue azioni, escluse quelle di carattere strettamente personale. In questo caso ne godranno, però, tutti i creditori, e non solo chi agisce.


Decadenza dal beneficio del termine: se il debitore diventa insolvente (non è più in grado di fare fronte a tutti i pagamenti), il creditore il cui credito non sia ancora scaduto, può esigere immediatamente la prestazione e concorrere sul patrimonio del debitore insieme agli altri.


Fase estintiva: in caso di inadempimento il creditore potrà procedere all'esecuzione forzata che sarà in forma generica, se si tratta di denaro, o in forma specifica, se si tratta di cose o di prestazione di non fare. Le spese sostenute per l'esecuzione saranno a carico del debitore. L'esecuzione in forma specifica, se non attuabile, si trasforma in generica.


Diritto di ritenzione: il creditore che detenga una cosa del debitore, può tenerla finché il debitore non gli corrisponde quanto dovuto.

Privilegiata: si definisce così quando è opponibile anche a terzi.


II - Garanzie specifiche:


II bis - Garanzie reali: danno al creditore la sicurezza di potersi soddisfare, in caso di inadempimento, di un dato bene. Sono il pegno e l'ipoteca. Hanno in comune la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito. Il bene può essere del debitore o di un terzo. Sono diritti reali di garanzia, in particolare diritti reali su cosa altrui. La cosa data in ipoteca ha, normalmente, un valore superiore al debito, ma il creditore non può approfittarne (è nullo il patto commissorio: la cosa passa di proprietà). Il creditore pignoratizio o ipotecario acquistano sul bene un duplice diritto:

1) Il diritto di procedere a esecuzione forzata anche nei confronti del terzo.

2) Il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita con preferenza rispetto agli altri creditori (v. diritto di prelazione). 


Pegno: si costituisce con contratto e su cose mobili e diritti di credito. Nel primo caso si tratta di un contratto reale che si perfeziona con la consegna, nel secondo si tratta di contratto che si perfeziona con la notificazione del pegno. Se il debitore paga il creditore gli restituisca la cosa, altrimenti la vende, dopo avergli intimato di pagare, e si è soddisfa del ricavato per il valore del debito. L'eccedenza viene restituita al debitore o agli altri creditori. Nel caso del pegno di crediti, dopo l'intimazione, il creditore potrà procedere alla riscossione del credito. Si parla di pegno irregolare quando la cosa oggetti di pegno è una somma di denaro o altre cose fungibili non individuate.


Ipoteca: si costituisce su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri. La sua costituzione richiede l'iscrizione in pubblici registri. Esiste solo se iscritta e dal momento dell'iscrizione. Se il titolo in basa al quale è stata costituita è nullo, è nulla anche l'ipoteca. Su uno stesso bene possono essere iscritte più ipoteche che si dividono in gradi. I vari creditori si soddisferanno del bene in ordine al loro grado. L'iscrizione dura 20 anni salvo rinnovo prima della scadenza. Se viene rinnovata dopo la scadenza varrà come nuova iscrizione. Si costituisce in 3 modi:

Ipoteca volontaria: si basa su un contratto fra creditore e debitore o terzo datore di ipoteca, o su atto unilaterale del debitore o del terzo. Deve avere forma scritta.

Ipoteca giudiziale: si basa su una sentenza di condanna, chiesta dal creditore, al pagamento di una somma di denaro o altra obbligazione o danno o decreto ingiuntivo reso esecutivo.

Ipoteca legale: può essere iscritta, dal creditore, nei casi previsti dalla legge e anche contro la volontà del debitore. Nel caso si tratti di un bene non pagato, l'ipoteca sorge su quello stesso bene a garanzia del prezzo.


II ter - Garanzie personali: qui è una persona che garantisce con il proprio patrimoni, l'adempimento altrui.

Fideiussione: contratto mediante il quale una persona, fideiussore, garantisce l'altrui adempimento obbligandosi personalmente verso il creditore. Il debitore è estraneo al contratto. Si produce una responsabilità solidale del debitore e del fideiussore, il creditore potrà rivolgersi a chi vorrà, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il fideiussore diventa egli stesso debitore, se il debito principale esiste. Ha, però, azione di regresso verso il debitore una volta pagato il suo debito.


11 - Concorso dei creditori e cause di prelazione: la regola generale nei rapporti fra più creditori, è quella della parità di trattamento (par condicio) ciascuno si soddisferà della vendita forzata dei beni in proporzione ai rispettivi crediti. Ci sono però delle eccezioni alla regola generale.


Cause di prelazione: consistono nel diritto di preferenza che è riconosciuto dalla legge a determinati crediti. sono l'ipoteca, il pegno e i privilegi.


Pegno: (v. ivi).


Ipoteca: (v. ivi).


Privilegio: sono diritti di preferenza accordati in base alla causa del credito, ossia alla specifica natura del rapporto.

Generale: su tutti i beni mobili del creditore. E' riconosciuto in considerazione dell'esigenza di assicurare il soddisfacimento prioritario di alcune categorie professionali oppure in considerazione dell'esigenza di prelievo fiscale.

Speciale: su determinati beni mobili o immobili. Si basa su una specifica connessione tra credito e la cosa.


- Ordine di preferenza -

Mobili:

Spese di giustizia

Privilegio generale per lavoratori e assicurazioni sociali obbligatorie

Privilegio generale per prestatori d'opera e agenti di commercio

Privilegio generale dei coltivatori diretti e delle imprese artigiane

Pegno

Privilegio speciale sugli impianti all'industria

Privilegio speciale dello Stato per imposte indirette

Ipoteca sulle auto per il prezzo

Privilegio dell'albergatore sulle cose portate in albergo

Privilegio speciale del vettore, del mandatario, del depositario

Privilegio del venditore di macchine

Privilegio generale dello Stato per imposte dirette

Immobili:

1. Privilegio per crediti all'industria

2. Privilegio dello stato per imposte dirette

3. Privilegio dello stato per imposte indirette

4. Privilegio degli enti locali

5. Ipoteca


RIASSUNTO DI DIRITTO PRIVATO


IL CONTRATTO, VALIDITÀ' E INVALIDITÀ', EFFICACIA E INEFFICACIA,

EFFETTI, RISOLUZIONE E RESCISSIONE.

(cap. 11, 12, 13, 15 ,16, 18)


12 - Il contratto: è fra i modi di acquisto della proprietà e fra le fonti di obbligazione. La regola generale lo definisce come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. E' patrimoniale perché deve avere ad oggetto cose o prestazioni suscettibili di valutazione economica. Le prestazioni delle parti prendono il nome di prestazione e controprestazione, e la loro reciprocità si chiama sinallagma (costituisce la causa del contratto ma si realizza nella fase di esecuzione).

Disciplina generale: serie di norme che riguardano tutti i contratti.

Disciplina particolare: serie di norme applicabili solo ai contratti cui fanno riferimento.

Parti: possono essere 2 (bilaterale) o più (plurilaterale) e non si identificano nelle persone ma in qualsiasi centro di interesse.

Accordo delle parti: costituisce, regola o estingue il rapporto. Rispecchia la volontà dell'uomo che è abilitata a produrre effetti giuridici (signoria della volontà).

Libertà contrattuale:

Negativa: nessuno può essere costretto a fare qualcosa a favore d'altri contro o indipendentemente dalla propria volontà. Infatti il contratto non produce effetti rispetto a terzi che nei casi previsti dalla legge.

Positiva: i privati possono obbligarsi e disporre dei propri beni con un proprio atto di volontà. Si manifesta in 3 forme.

1) Libertà di scegliere il tipo di contratto.

2) Libertà di determinare il contenuto del contratto e le sue clausole o patti (regolamento contrattuale).

3) Libertà di concludere contratti atipici o innominati, validi se meritevoli di tutela secondo l'ordinamento (causa).

Limiti: (v. limiti all'autonomia contrattuale)

I requisiti del contratto: il concetto di contratto si compone di 4 requisiti fondamentali che sono l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma.


I - L'accordo delle parti: è l'incontro tra la volontà delle parti. Il contratto è concluso o perfezionato solo quando si raggiunge la piena corrispondenza fra le dichiarazioni.


Espresso: quando la volontà viene dichiarata oralmente o per iscritto o con qualsiasi altro segno.


Tacito: quando la volontà si desume dal comportamento che corrisponde alla attuazione del contratto.


Simultaneo: le due parti si recano insieme a redarre il contratto.


Per fasi successive: le dichiarazioni delle parti prendono il nome di proposta e accettazione. Sino alla conclusione del contratto la proposta e l'accettazione possono essere revocate purché la comunicazione giunga a conoscenza. Il contratto si conclude con la pervenuta accettazione della proposta entro il termine o entro un tempo ragionevole.

Proposta: la dichiarazione di chi assume l'iniziativa.

Accettazione: la risposta del destinatario. Può non esserci o essere positiva o negativa. E' valida se conforme alla proposta, sennò si considera come nuova proposta.

Conoscenza presunta: proposta e accettazione si presumono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, salvo la prova di questo di essere impossibilitato di averne notizia.


Particolari formazioni dell'accordo:

Contratti con obbligazione del solo proponente: il silenzio del destinatario è valutato come tacita accettazione. Solo per i contratti con effetti obbligatori e non reali.

Contratti che ammettono esecuzione prima della risposta: il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.


II - La causa: è la funzione economico - sociale dell'atto di volontà, la giustificazione dell'autonomia privata. Se manca l'obbligazione non sorge. Deve essere enunciata esplicitamente (expressio causae) anche per gli atti di liberalità (causa donandi) traslativi di diritti senza corrispettivo. Deve essere lecita (v. contratti illeciti).


Contratti tipici: hanno tutti una causa tipica e non si pone il problema, già risolto dalla legge, di accertarne la funzione economico - sociale.

Causa in concreto: nonostante il modello contrattuale astratto sia tipico, occorre verificare che lo sia anche la causa in concreto, cioè verificarne la sua concreta realizzabilità (es. acquistare una cosa propria).


Contratti atipici: il modello di operazione economica non è previsto dalla legge. Si annoverano in questa categoria anche i contratti composti da più contratti tipici.

Causa in astratto (atipica): il giudice deve verificare che per questi contratti ricorra il principio della causa.

Causa mista: combinazione in un unico contratto (atipico) di più contratti tipici.


Contratti collegati: pluralità di contratti coordinati che mirano ad attuare una complessa operazione economica, mantenendo ognuno la sua causa. Il criterio è dato dall'unità o dalla pluralità delle cause.


Contratti astratti: quelli diretti a produrre effetti per la sola volontà delle parti. Sono inammissibili.

Astrazione della causa: perché la causa non viene in considerazione nella creazione di questi contratti.

Astrazione processuale: è l'inversione dell'onere della prova che si verifica negli atti unilaterali con causa astratta (v. atti unilaterali).

Astrazione materiale della causa: nei paesi in cui è ammessa il contratto produce effetti in base alla sola dichiarazione di volontà, indipendentemente dalla causa.


Contratti di accertamento: per eliminare l'incertezza di situazioni giuridiche tra le parti e attribuire al fatto preesistente (che ne è la causa) gli effetti che risultano dall'accertamento. Ha sempre effetto retroattivo.


Causa illecita: l'oggetto può essere lecito ma può essere vietata la causa. Ad esempio una prestazione e la sua controprestazione sono lecite ma ne è vietato lo scambio. E' il caso dei contratti in frode alla legge: le parti utilizzano uno o più contratti in sé leciti per ottenere un risultato analogo a quello vietato (v. contratto nullo).


Motivi: la causa è la ragione oggettiva del contratto, i motivi sono invece le ragioni soggettive dei due contraenti. Acquistano rilevanza solo se si tratta di motivi illeciti o di errore di diritto sui motivi.

Motivi illeciti: di regola il motivo è irrilevante per la legge, tranne il caso in cui sia illecito. Per essere causa di nullità deve essere il motivo esclusivo del contratto e comune a entrambe le parti, o solo al donatore nel caso della donazione (v. contratto nullo).

Errore di diritto sui motivi: deve trattarsi di un errore di diritto. Deve essere un errore causato dall'ignoranza o dalla falsa conoscenza di una norma di legge e i motivi n errore devono essere la ragione esclusiva o principale del contratto comune ad entrambi i contraenti (v. contratto annullabile).


III - L'oggetto: è la cosa o il diritto che il contratto trasferisce da un parte all'altra. Di regola vi sono più oggetti (es. il bene e il prezzo). Nei contratti a titolo gratuito o con obbligazione di una sola parte, l'oggetto è unico. L'oggetto deve avere 3 requisiti.


Possibile:

Possibilità materiale: deve essere una cosa che esiste o una prestazione eseguibile. Escluse le cose future che, quando permesso dalla legge, possono essere vendute. La proprietà passa quando queste vengono ad esistenza. E' vietato donare cose future.

Possibilità giuridica: deve essere un bene in senso giuridico, che può formare oggetto di diritti (es. non le parti del corpo umano). E ancora un bene che non sia inalienabili o fuori commercio.


Lecito: è illecito quando la cosa in oggetto è il prodotto di attività contrarie a norme imperative di legge, al buon costume o all'ordine pubblico. Oppure quando la prestazione in oggetto è un'attività vietata (v. contratto nullo).


Determinato o determinabile: la vendita che non contenga elementi che permettano una sicura identificazione della cosa è nulla. Può però essere determinabile dai criteri enunciati nel contratto.


IV - La forma: il principio generale è quello della libertà delle forme (dichiarazioni espresse, scritte o orali, o tacite) purché sia manifesta la volontà. Ci sono però delle eccezioni che prevedono la forma scritta, come i contratti immobiliari o altri indicati dalla legge.


Forma scritta: è necessaria per i contratti immobiliari che debbono essere conclusi per atto scritto, pena la nullità. E per la prova del contratto, senza la forma scritta il contratto sarà difficilmente provabile (no testimoni, no presunzioni) in quanto sarà necessaria la confessione dell'altra parte.

Atto pubblico: il documento redatto da un notaio che attesta la volontà dichiarata dalle parti. E' uno speciale mezzo di prova per impedire alle parti di disconoscere la firma.

Forma solenne: quando l'atto pubblico è richiesto a pena di nullità (es. donazione, S.p.A., S.r.l.)

Scrittura privata: documento redatto e sottoscritto dalle stesse parti.

Autentica: firmata alla presenza di un notaio che ne certifica l'autenticità. E' uno speciale mezzo di prova per impedire alle parti di disconoscere la firma.


V - I limiti all'autonomia contrattuale: l'autonomia contrattuale ha un riconoscimento meno ampio che in passato. Ci sono dei limiti imposti dalla legge, per esigenze di controllo sull'economia. Si dividono in limiti imposti ad una parte e limiti imposti ad entrambe le parti.


Ad una parte:

Contratti in serie (vs contratto isolato: parti in parità economica che possono trattare): hanno il contenuto predeterminato da una delle parti, solitamente il contraente forte. L'altra parte può solo prendere o lasciare. Regola solitamente il rapporto tra utenti o consumatori e fornitori. La conoscenza delle condizioni generali di contratto vine sostituita dalla conoscibilità. Devono però essere specificatamente approvate per iscritto le clausole vessatorie, e cioè quelle che stabiliscono dei privilegi a favore di chi le ha disposte.

Obbligo a contrarre: chi esercita un impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque lo richieda, solitamente il contraente debole. La scelta se concludere o no è libera solo per l'utente.


Ad entrambe le parti:

Fonti di integrazione del contratto: sono, ad esempio, i prezzi e le tariffe stabilite dalla legge che si considerano inserite automaticamente nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi. Si verifica un fenomeno analogo quando una clausola contrattuale è contraria a una norma imperativa di legge: si considera nulla.

Fonti del regolamento contrattuale:

1) Volontà delle parti.

2) Norme imperative e clausole disposte dalla legge.

3) Usi.

4) Equità: la valutazione è effettuata dal giudice.


I contratti col consumatore: sono state introdotte nuove norme a protezione del consumatore perché nei contratti con dei professionisti, contraenti forti, questi possono avvalersi della propria forza contrattuale per imporre condizioni che implichino uno squilibrio nei diritti e doveri.


Professionista: persona, fisica o giuridica, privata o pubblica, che come attività imprenditoriale o professionale conclude contratti con oggetto cessione di beni o prestazione di servizi.


Consumatore: la persona fisica che usufruisce di tali beni o servizi.


Clausole vessatorie: sono quelle che provocano un significativo squilibrio dei soli diritti e obblighi reciproci. Basta la sola presenza oggettiva, anche senza l'intento della parte favorita. E' però ammessa la prova contraria da parte del professionista che può avvenire con la prova di una avvenuta trattativa. Si presumono vessatorie per legge 20 clausole, in più il consumatore può dare prova della vessatorietà di ulteriori clausole.

Sono sempre e comunque inefficaci.

Sono inefficaci solo se proposte dal professionista (ad esempio tramite moduli o formulari).

Inefficacia relativa: solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Inefficacia parziale: colpisce solo la clausola considerata vessatoria e non il resto del contratto.


13 - Validità e invalidità: in via preliminare il contratto è invalido quando è in contrasto con   una norma imperativa di legge. Ma l'invalidità può essere di due specie: può rendere il contratto nullo o annullabile. Il contratto invalido è sempre inefficace (v. efficacia e inefficacia).


I - Nullità: nel caso generale di contrasto con la norma imperativa o se manca uno dei 4 requisiti fondamentali. Può essere chiesta da chiunque, anche da un terzo che dimostri di avervi interesse. Può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. E' imprescrittibile (viene però meno nei casi di usucapione). La sentenza di nullità è retroattiva sia tra le parti che rispetto ai terzi, anche se in buona fede.


Volontà e dichiarazione: il contratto è nullo quando nonostante la dichiarazione manca l'interna volontà delle parti.

Dichiarazione non seria: il contratto dichiarato per finzione scenica.


Violenza fisica (vs violenza morale): è il fatto dell'altro contraente o di un terzo che provoca una dichiarazione non voluta .


Contratto illecito: è nullo per illiceità della causa, dei motivi o dell'oggetto. Sono illeciti quando contrari a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Oggetto illecito: quando la cosa in oggetto è il prodotto di attività contrarie a norme imperative di legge, al buon costume o all'ordine pubblico. Oppure quando la prestazione in oggetto è un'attività vietata.

Causa illecita: l'oggetto può essere lecito ma può essere vietata la causa. Ad esempio una prestazione e la sua controprestazione sono lecite ma ne è vietato lo scambio. E' il caso dei contratti in frode alla legge: le parti utilizzano uno o più contratti in sé leciti per ottenere un risultato analogo a quello vietato.

Motivo illecito: di regola il motivo è irrilevante per la legge, tranne il caso in cui sia illecito. Per essere causa di nullità deve essere il motivo esclusivo del contratto e comune a entrambe le parti, o solo al donatore nel caso della donazione.


Conversione: il contratto nullo è suscettibile di conversione quando presenta tutte le caratteristiche di un altro tipo contrattuale (principio di conservazione del contratto). In questo caso produce gli effetti di questo diverso tipo di contratto.


Singole clausole: le cause di nullità che investono le singole clausole, comportano la loro nullità ma senza annullare l'intero contratto se queste non erano fondamentali per il contratto e se vengono sostituite da altre norme di legge.


Contratti plurilaterali: la nullità di una delle parti non comporta nullità dell'intero contratto se la sua partecipazione non era essenziale.


II - Annullabilità: si ha quando alla violazione della norma imperativa di legge corrisponde la speciale conseguenza dell'annullabilità. Può essere chiesta dalla parte per la quale è prevista. Si prescrive in 5 anni. Opera retroattivamente solo rispetto alle parti e ai terzi in mala fede. Rispetto ai terzi di buona fede produce effetti solo nei casi di acquisto di diritti a titolo gratuito o di annullamento dovuto a incapacità legale.


Incapacità legale: il contratto concluso da coloro che non hanno la capacità di agire, minori, infermi totali interdetti, emancipati e infermi parziali inabilitati è annullabile da chi ne esercita la potestà (genitore, tutore, curatore) o da loro stessi quando acquistano la capacità legale. Mai rilevabile dall'altro contraente.


Incapacità naturale: è l'incapacità di intendere e di volere del maggiorenne non interdetto né inabilitato o lo stato temporaneo di incapacità dovuto a cause transitorie.

Atti unilaterali: sono annullabili solo se ne deriva un grave pregiudizio per l'incapace.

Contratti: sono annullabili solo se si prova anche la mala fede dell'altro contraente.


Errore motivo: è l'errore di fatto che insorge nella formazione della volontà prima che questa venga dichiarata all'esterno. Una falsa rappresentazione della realtà che induce il soggetto a dichiarare una volontà che non avrebbe dichiarato. Per essere causa di annullabilità deve essere essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.

Natura o oggetto del contratto: il primo è l'errore sul tipo di contratto che si conclude, il secondo riguarda la cosa o la prestazione dedotta.

Identità o qualità dell'oggetto: credo di comprare una cosa e invece ne acquisto un'altra o ne acquisto una con diverse qualità che siano determinanti del consenso. Irrilevante l'errore sul valore tranne se indotto con raggiri.

Identità o qualità personali dell'altro contraente: credo di contrattare con Tizio e invece questi non è Tizio. Oppure credo di contrattare con persona onesta e in buone condizioni economiche e invece non è così (solo nei contratti in cui l'identità personale del soggetto può essere determinante del consenso: intuitu personae).

Motivi del contratto: deve trattarsi di un errore di diritto. Deve essere un errore causato dall'ignoranza o dalla falsa conoscenza di una norma di legge e i motivi n errore devono essere la ragione esclusiva o principale del contratto comune ad entrambi i contraenti.


Errore ostativo: è l'errore che cade, non sulla interna formazione della volontà, ma sulla sua esterna dichiarazione. Può essere commesso dal dichiarante o da un terzo incaricato di trasmettere la dichiarazione. Anche in questo caso porta all'annullamento solo se riconoscibile anche dall'altro contraente.


Dolo: inteso con il comune concetto di inganno. Include anche l'errore sul valore, che se indotto con dolo è annullabile.

Dolo determinante: caso in cui i raggiri sono stati determinanti del consenso, il contratto è annullabile.

Dolo incidente: la parte avrebbe comunque contrattato, ma a condizioni diverse, l'altra parte deve risarcire il danno subito.

Dolo del terzo: se il raggiro del terzo era noto al contraente che ne ha tratto vantaggio, allora il contratto è annullabile.

Dolus bonus: esagerate vanterie della qualità del proprio prodotto che una persona di normale avvedutezza sa riconoscere come tali, quindi non implicano l'annullamento.


Violenza morale (vs violenza fisica): consiste nell'estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che, se non verrà dato, verrà inferto un male alla persona o ai suoi beni oppure ai familiari della persona o ai loro beni.

Male minacciato: può essere alla persona, ai suoi beni, ai familiari o ai loro beni. Può provenire da un terzo anche se il contraente che ne trae vantaggio non ne era a conoscenza.

Male ingiusto: contrario al diritto.

Male notevole: cioè maggiore del danno provocato con il contratto estorto. Si tiene conto dell'impressionabilità dell'uomo medio, dell'età, del sesso e delle condizioni personali.

Minaccia di far valere un diritto: è causa di annullamento solo se è diretta a realizzare vantaggi ingiusti.


Convalida: il contratto affetto da annullabilità può essere convalidato o con espressa dichiarazione di dare esecuzione al contratto proveniente dalla parte interessata, oppure con la tacita esecuzione del contratto da parte di questa.


Contratti plurilaterali: la nullità di una delle parti non comporta nullità dell'intero contratto se la sua partecipazione non era essenziale.


14 - Efficacia e inefficacia: di regola il contratto valido è efficace, ossia produce l'effetto desiderato nel momento in cui si perfeziona. Può accadere che un contratto valido sia però inefficace ossia non produttivo di effetti. Il contratto contrario a norme imperative di legge è nullo o annullabile quando previsto dalla legge o, ancora, inefficace nei casi previsti dalla legge.


Condizione legale: quando è la stessa legge a subordinare l'efficacia del contratto al verificarsi di un certo avvenimento futuro e incerto.


Inefficacia iniziale: ritarda l'efficacia del contratto.


Termine iniziale: le parti possono concludere un contratto specificando la data futura in cui comincerà ad avere efficacia.


Condizione sospensiva: è un avvenimento futuro e incerto al verificarsi del quale è subordinata l'iniziale efficacia del contratto o di una sua clausola. La condizione fa riferimento ad un'avvenimento futuro, oltre che incerto, ma può fare riferimento ad un avvenimento già accaduto del quale non si ha ancora notizia. Può anche dipendere dalla volontà delle parti.

Potestativa: dipende dal futuro comportamento volontario di una delle parti.

Meramente potestativa: consiste nell'arbitrio di una delle parti e rende il contratto nullo.

Impossibile: consiste in un evento irrealizzabile e rende nullo il contratto.


Inefficacia sopraggiunta: toglie effetti ad un contratto inizialmente efficace.


Termine finale: limita nel tempo l'efficacia del contratto.


Condizione risolutiva: è un avvenimento futuro e incerto al verificarsi del quale segua la cessazione degli effetti del contratto o di una sua clausola.

Impossibile: si considera come non apposta.


Simulazione del contratto: la parti creano, con la loro dichiarazione, solo le parvenza di un contratto del quale non vogliono gli effetti o ne vogliono altri. E' causa di inefficacia del contratto.


Simulazione assoluta: quando concludono un contratto e con separato e segreto accordo (controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto


Simulazione relativa: le parti creano l'apparenza di un contratto diverso da quello che loro metto in realtà in atto.

Contratto simulato: quello che appare all'esterno (inefficace).

Contratto dissimulato: quello realmente voluto. Diventa efficace al posto di quello simulato.


Interposizione fittizia di persona: nel contratto appare come contraente un soggetto (interposto) che è persona diversa dal reale contraente (interponente). Il contratto vale come se il vero contraente fosse stato quello interposto.


Rispetto ai terzi: è inefficace il contratto simulato che ne pregiudichi i diritti ma è efficace se vi hanno fatto affidamento in buona fede, proprio per via della sua falsa apparenza.


La prova: le parti devono provarlo per iscritto o con giuramento, i terzi possono provarlo anche per testimoni.


Contratto fiduciario: quando la causa del contratto eccede lo scopo che le parti perseguono. Ad esempio la vendita a scopo di mandato a vendere (fiducia cum amico o fiducia cum creditore se fra creditore e debitore). Differisce dal contratto simulato perché le parti vogliono effettivamente raggiungere quel risultato. E' in linea di principio valido ed efficace e in caso di inadempimento si potrà agire per l'adempimento. Vincola le parti ma non è opponibile ai terzi. E' nullo quando in frode alla legge.

Patto fiduciario: è il patto che ha la funzione di riportare il contratto entro i limiti dello scopo dei contraenti.


Contratto indiretto: quando un contratto viene utilizzato per realizzare una funzione diversa da quella che corrisponde alla sua causa. E' nullo se in frode alla legge.


15 - Gli effetti del contratto: l'adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto prende il nome di esecuzione o attuazione. Una volta concluso, il contratto, ha forza vincolante tra le parti: forza di legge.


Mutuo dissenso: nuovo accordo tra le parti diretto a sciogliere il contratto. Vale anche per le clausole contrattuali.

Recesso unilaterale: il contratto può consentire ad una o entrambe le parti la facoltà di scioglierlo senza il consenso dell'altra. Vale anche per le clausole contrattuali.

Recesso puro e semplice: non richiede giustificazione (ad nutum).

Recesso per giusta causa: deve essere giustificato dal contraente che recede.


Cause ammesse dalla legge: motivi per cui si può recedere da contratto altre che per mutuo dissenso. Rapporti contrattuali perpetui inammissibili: per alcuni contratti è requisito essenziale un termine finale, per altri è stabilito un termine massimo dalla legge.


Esecuzione istantanea: quei contratti il cui adempimento si esaurisce nel compimento di un solo atto, simultaneo alla conclusione del contratto. La facoltà di recesso può essere esercitata, salvo patto contrario, solo prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione.


Esecuzione differita: il caso in cui sia previsto un termine. L'esecuzione, rispetto alla conclusione, è differita a quella data. La facoltà di recesso può essere esercitata, salvo patto contrario, solo prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione.


Esecuzione continuata e periodica: i contratti che prevedono, da una o da entrambe le parti, una prestazione continuativa o ripetuta periodicamente. Il recesso può essere effettuato in qualsiasi momento ma, salvo patto contrario, non ha effetto per la parte di contratto già effettuata.


Contratti con effetti obbligatori: contratti che sono solo fonte di obbligazione tra le parti. Gli effetti obbligatori sono le obbligazioni che derivano dal contratto.


Contratti con effetti reali: producono l'effetto di trasferire proprietà o altri diritti oltre a essere fonti di obbligazioni. Gli effetti reali sono gli effetti prodotti direttamente dal contratto, al momento dell'accordo.

Principio consensualistico: la proprietà o il diritto si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Il contratto deve avere per oggetto una cosa determinata.

Cosa determinata solo nel genere passerà solo al momento dell'individuazione generalmente alla consegna).

Merci: al momento della consegna al vettore o allo spedizioniere.


Contratti reali: l'accordo delle parti è necessario ma non sufficiente, occorre anche la consegna della cosa (deposito, comodato, mutuo, pegno).


Gli effetti rispetto ai terzi: per regola generale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi. Anche nel caso della promessa del fatto o dell'obbligazione del terzo.

Contratto per persona da nominare: al momento della conclusione una delle parti si riserva la facoltà di nominare la persona che acquisterà diritti e obblighi da quel contratto. La nomina avviene entro il termine stabilito o in mancanza entro tre giorni e deve essere accompagnata dall'accettazione del terzo.

Contratto a favore di terzo: il terzo non assume obbligazioni ma acquista soltanto diritti. Non è necessaria l'accettazione del terzo che però può rifiutare, in questo caso l'esecuzione è a beneficio di colui che contratta a suo favore, salvo diverse disposizioni.


16 - Risoluzione e rescissione: Può accadere che una delle parti non adempia alla sua prestazione. Si parla allora di difetto funzionale della causa (vs difetto genetico: illiceità o mancanza) e la sua presenza comporta la risoluzione (scioglimento) del contratto.

Contratti a prestazioni corrispettive: ciascuna delle parti si obbliga ad una prestazione per avere in cambio una controprestazione.

Contratti commutativi: contratti a prestazioni corrispettive che hanno la funzione di effettuare uno scambio fra prestazioni economicamente equivalenti.


Risoluzione: le ragioni che la rendono possibile sono tra le cause ammesse dalla legge. E' una vicenda del rapporto contrattuale, il contratto resta valido, ma il rapporto contrattuale si scioglie con effetto retroattivo tra le parti ma non rispetto ai terzi.


Contratti a esecuzione continuata o periodica: l'effetto della risoluzione non si produce per le prestazioni già effettuate.


Contratti aleatori o di sorte: sono quelli in cui una parte si obbliga ad una prestazione ma è incerta della controprestazione. Non valgono le norme per la risoluzione.


Risoluzione per inadempimento: si deve trattare di un inadempimento di non scarsa importanza riguardo all'interesse dell'altra parte. La parte inadempiente è in ogni caso tenuta a risarcire il danno che l'altra parte provi di aver subito. Assume 2 forme.

Risoluzione giudiziale: se una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive non adempie l'altra può:

1) Agire in giudizio per l'adempimento.

2) Agire per la risoluzione.

Risoluzione stragiudiziale:

1) Diffida ad adempiere: la parte adempiente può intimare per iscritto a quella inadempiente, di adempiere entro un dato termine non inferiore a 15 giorni. Allo spirare del termine il contratto è risolto di diritto.

2) Clausola risolutiva espressa: le parti convengono che se una non adempirà il contratto sarà risolto di diritto. Occorre però che la parte adempiente dichiari all'altra di volersi avvalere di tale clausola.

3) Se per l'adempimento è previsto un termine essenziale al termine del quale il contratto è risolto di diritto.

Eccezione di inadempimento: legittima ciascuna parte a rifiutarsi di adempiere se l'altra non adempie o non adempie contemporaneamente. La parte inadempiente è in ogni caso tenuta a risarcire il danno che l'altra parte provi di aver subito.

Clausola penale: Dispensa dall'onere di provare il danno e limita il risarcimento alla penale pattuita.

Caparra: è una somma di denaro che una parte dà all'altra nel momento della conclusione. 3 Situazioni:

1) Se adempie gli viene restituita.

2) Se non adempie l'altra parte può trattenere la caparra.

3) Se è inadempiente chi ha ricevuto la caparra, l'altra ne può esigere il doppio.  


Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione: in un contratto a prestazioni corrispettive rende priva di giustificazione la controprestazione e comporta la risoluzione.

Impossibilità parziale: il contratto non si risolve ma l'altra parte ha diritto a una riduzione della sua controprestazione. Può anche recedere dal contratto se non ha interesse ad un adempimento solo parziale.


Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti commutativi la cui esecuzione è destinata a protrarsi nel tempo: può accadere che tra la conclusione e l'esecuzione di una delle parti sopraggiungano avvenimenti straordinari e imprevedibili che rendano questa esecuzione eccessivamente onerosa . La parte può domandare la risoluzione giudiziale. L'altra parte si può offrire di modificare equamente le prestazioni


Presupposizione: è una causa di risoluzione non prevista dalla legge. Consiste in un presupposto oggettivo del contratto che le parti hanno avuto presente al momento della sua conclusione, ma che non hanno menzionato nel contratto. Al successivo venir meno di quel presupposto è possibile la domanda di risoluzione da parte di chi vi abbia interesse.


Rescissione del contratto: lo squilibrio economico originario, tra le parti, è di regola irrilevante tranne per due casi che fanno parte della rescissione (scioglimento, risoluzione).

Contratto concluso in stato di pericolo: chi assume obbligazioni a condizioni inique, per necessità, note alla controparte, di salvare sé o altri da un danno grave alla persona, può chiedere al giudice la rescissione.

Contratto concluso in stato di bisogno: se c'è sproporzione tra le due prestazioni, e dipende dalla situazione, anche momentanea, di bisogno economico di una parte, della quale l'altra ha approfittato, la prima può chiedere al giudice la rescissione dal contratto. Occorre una lesione oltra la metà. La parte contro cui è stata chiesta la rescissione può evitarla offrendo di modificare ed eguagliare le due prestazioni.


17 - Singoli contratti: breve sunto.


I - Vendita (vs permuta: scambio di cosa con cosa): contratto a titolo oneroso per il trasferimento della proprietà o di altro diritto. Ha 2 effetti:

1) Effetti reali: la proprietà si trasferisce per effetto del solo consenso.

2) Effetti obbligatori:

Per il compratore: pagare il prezzo.

Per il venditore:

A) Consegnare la cosa che è già del compratore.

B) Fare acquistare la proprietà della cosa al compratore.

C) Garantire il compratore dall'evizione della cosa (salvo diverso contratto).

D) garantire il compratore dai vizi occulti della cosa (da denunciare entro 8 giorni e agire entro 1 anno). Può essere esclusa ma vale ugualmente per il venditore in mala fede.


I bis - Vendita obbligatoria: quando il trasferimento della proprietà non è effetto immediato del contratto.

Cose determinate nel genere: la proprietà passa al momento dell'individuazione.

Cose future: la proprietà passa quando vengono ad esistere.

Speranza: contratto aleatorio, se non viene ad esistenza nulla può.

Sperata: contratto commutativo, se non viene ad esistenza è nullo.

Cosa altrui: quando il venditore la ottiene il compratore ne acquista la proprietà. Se non la ottiene può agire per inadempimento.

A rate con riserva di proprietà: il compratore la ottiene subito ma diventa proprietario al saldo dell'ultima rata e i rischi della cosa passano a lui.


II - Locazione: far godere di una cosa per un determinato periodo di tempo verso un determinato corrispettivo. Ha per oggetto qualsiasi bene. Non è necessaria la forma scritta salvo la locazione di immobili e locazioni ultranovennali. Può essere a tempo indeterminato ma non può durare più di 30 anni. Cessa con la disdetta. E' opponibile ai terzi.

Locatore:

1) deve consegnare la cosa.

2) deve manetenrla in condizione di servire all'uso ed eseguire le riparazioni.

3) deve garantire il pacifico godimento della cosa.

Conduttore:

1) deve prendere la cosa in consegna e usare la diligenza del buon padre di famiglia.

2) deve versare il corrispettivo entro i termini.

3) deve restituire la cosa al termine, come l'ha trovata (salvo deterioremento per l'uso), ed eseguirne la manutenzione.


II bis - Affitto: locazione di cosa produttiva di frutti di per sé.

Conduttore: ha l'obbligo di gestire la cosa secondo la sua destinazione economica e fa propri i frutti.


II ter - Leasing: il locatore acquista o produce il bene richiesto dal conduttore che alla scadenza può comprarlo.


II quater - Locazione di immobili urbani:

1) Per abitazione: durata minima di 4 anni con rinnovo per altri 4. Il locatore può richiederlo per necessità personale o per venderlo o per ristrutturarlo (eliminato equo canone).

2) Uso diverso dall'abitazione: canone stabilito dalla legge, durata minima 6 anni con tacito rinnovo di 6 in 6 salvo disdetta. Il canone può variare dopo i primi tre anni e successivamente di 2 in 2.


III - Mandato: affidare la cura dei propri affari ad altri sotto accettazione di questi, per compiere atti giuridici. Il mandatario non può farsi sostituire senza autorizzazione, si estingue alla morte di uno dei due, può essere revocato pagando i danni, vi si può rinunciare pagando i danni salvo giusta causa.

Con rappresentanza: per conto e in nome di.

Senza rappresentanza: a nome proprio per conto d'altri.

Speciale: per uno o più atti specifici.

Generale: per tutti gli interessi di un certo tipo o zona.

Straordinaria amministrazione: esclusa salvo se espressamente citata nel mandato.

Oneroso: secondo contratto, secondo tariffa o secondo apprezzamento del giudice.

Gratuito: minore responsabilità per il mandatario.


IV - Comodato: contratto reale, una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa perché se ne serva per un determinato uso al termine del quale deve restituirla, salvo bisogno urgente del comodante. Se non c'è termine la restituzione avviene a richiesta del comodante. La consegna è requisito necessario (effetto reale). Ha per oggetto cose immobili o mobili fungibili. E' a titolo gratuito.

Precario: se è espressa nel contratto la clausola che verrà restituita a richiesta.


V - Mutuo: prestito di determinate quantità di denaro o di altre cose fungibili. Passano di proprietà. Di norma è un contratto reale. Devono essere corrisposti gli interessi stabiliti dalla legge o dal contratto. Se usurari non saranno dovuti.

Ipotecario: con ipoteca sull'immobile acquistato.


VI - Appalto: l'appaltatore si obbliga verso il committente, dietro corrispettivo in denaro, a compiere opera o servizio con propri mezzi e a proprio rischio. E' un'obbligazione di risultato. I bizi della cosa vanno denunciati entro 60 giorni dalla scoperta: l'appaltatore deve eliminarli o risarcire il danno. Il committente può recedere ma paga le spese e il mancato guadagno.

Rischi:

1) non coprire con il corrispettivo le spese sostenute.

2) non percepire pagamento se non realizza, se non realizza secondo progetto o se la cosa perisce.

Somministrazioni: continuative o periodiche.


VII - Contratto d'opera: come l'appalto ma per piccoli imprenditori e artigiani. Il lavoro è autonomo e non subordinato.

Manuale: il rischio incombe sul prestatore d'opera (obbligazione di risultato). Il compenso è dato in relazione al lavoro svolto.

Intellettuale: il rischio incombe sul cliente (obbligazione di mezzi).


VIII - Trasporto:

Di cose: il vettore porta le cose del mittente da un posto all'altro. E' inadempiente per la mancata esecuzione o per il ritardo, salvo cause imprevedibili e inevitabili. E' responsabile per i danni subiti dalla cosa o per la perdita salvo che non provi il caso fortuito o i vizi preesistenti. La responsabilità può essere mitigata dal contratto.

Di persone: il vettore porta il viaggiatore. E' inadempiente per il ritardo. Anche per il sinistro tranne che non provi di aver adottato tutte le misure idonee.

Gratuito: idem come sopra.

Di cortesia: non c'è obbligazione e in caso di sinistro solo responsabilità extracontrattuale.


IX - Deposito: custodia di una cosa mobile che il depositario si obbliga a restituire su richiesta del depositante e che il depositante si obbliga a ritirare al termine o, se non c'è, a richiesta dell'altro. Si perfeziona con la consegna (contratto reale). Si presume gratuito, salvo per i professionisti, ma il mancato pagamento non autorizza a lasciare incustodita la cosa. Se l'oggetto è danaro o latre cose fungibili è un deposito irregolare (mutuo). Inadempiente se non prova lo specifico fatto a lui non imputabile.

In albergo: ne risponde fino a un limite massimo fino a 100 volte il prezzo del soggiorno. Nel caso di custodia o illegittimo rifiuto, responsabilità illimitata.


X - Contratto preliminare: le parti si obbligano a concludere un futuro contratto (definitivo). La forma deve essere la stessa del futuro contratto e l'inadempimento consente all'altra parte di rivolgersi al giudice per l'esecuzione forzata del futuro contratto.


XI - Transazione: è un contratto che previene o pone fine a una lite. E' però escluso per le materie sottratte alla disponibilità delle parti. E' annullabile la transazione su lite già decisa da sentenza passata in giudicato. Non se ne può chiedere l'annullamento per errore di diritto. Non comporta novazione e se una delle parti non adempie, l'altra può chiederne la risoluzione riaprendo la lite. Deve essere provata per iscritto.





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