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ISTITUZIONI COMUNITARIE - PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO EUROPEO

diritto



ISTITUZIONI COMUNITARIE

  1. PARLAMENTO EUROPEO:

Le funzioni  principali sono:

partecipazione all'attività legislativa (con il consiglio dei ministri e 646f58g la commissione)

approvazione del bilancio preventivo e controllo su quello definitivo.

Si riunisce a Strasburgo(francia) dove si svolgono le "tornate mensili", per le sessioni straordinarie si riunisce a Bruxelles(belgio).

È formato da 732 parlamentari,che vengono suddivisi tra i paesi membri in modo proporzionale alla popolazione. (es. germania 99,italia e francia 78)



Gli europarlamentari sono eletti direttamente dai cittadini europei; le elezioni si svolgono quasi contemporaneamente in tutti gli stati;l'elettorato è riconosciuto a tutti i cittadini anche se residenti in un altro stato comunitario.

All'interno del parlamento ci sono:

gruppi politici: sono aggregazioni volontarie di parlamentari,anche di nazionalità diversa,ma con in comune il pensiero politico;

commissioni parlamentari: sono gruppi formati da un gruppo ristretto di parlamentari, che hanno funzioni preparatorie riguardo all'attività dell'intera assemblea.

Le votazioni avvengono a maggioranza semplice dei voti espressi, a condizione che sia presente almeno 1/3 dei componenti del parlamento.

Le spese possono essere obbligatorie (effettuate perché sono previste in un trattato o in altri atti comunitari, es.spese per sostenere i mercati agricoli) o facoltative (politica sociale, istruzione, ricerca scientifica).

Le entrate comprendono: i prelievi agricoli sulle importazioni estere,i dazi doganali, dalla risorsa iva, dai contributi sei paesi membri in proporzione al loro reddito nazionale.

  1. CONSIGLIO EUROPEO:

ha il compito di dare all'unione europea gli impulsi necessari per il suo sviluppo e di definire gli orientamenti e le priorità politiche generali.

Deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

È formato dai capi di stato o di governo degli stati membri,dal presidente della commissione e dal suo presidente.

Il presidente del consiglio viene eletto a maggioranza qualificata dal consiglio europeo per un periodo di due anni e mezzo ed è rinnovabile solo una volta alla scadenza.

Svolge funzioni preparatorie delle riunioni e presiede i lavori  del consiglio cercando di facilitare il consenso degli stati.

Al termine di ogni riunione il presidente deve inviare al parlamento una relazione sul risultato dell'incontro accompagnata da una relazione annuale sui progressi dell'integrazione europea.

  1. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

è un organo con funzioni legislative e deliberative.

Si riunisce a Bruxelles ed è formato da un ministro per ogni stato membro proposto di volta in volta dal governo degli stati membri a seconda delle materie trattate.

È un organo non permanente perché si riunisce solo quando deve deliberare.

Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale di un segretario generale,nominato dal consiglio stesso a maggioranza qualificata.

Le decisioni riguardanti la politica fiscale,estera e sicurezza comune sono prese all'unanimità, le altre decisioni invece a maggioranza qualificata.

In caso di maggioranza qualificata di attua il sistema di ponderazione dei voti,ogni stato ha un numero di voti in proporzione alla popolazione (es.germania,italia,francia 29, svezia 10)

  1. COMMISSIONE EUROPEA:

ha le seguenti funzioni:

Iniziativa legislativa (prepara proposte e atti da sottoporre al consiglio dei ministri e 646f58g al parlamento);

Esecuzione del bilancio comunitario e gestione dei programmi comunitari;

Attuazione e coordinamento delle politiche comunitarie;

Vigilanza e controllo sugli stati membri affinché non risultino inadempienti.

Ha la propria sede a Bruxelles.

È formata da un cittadino per ciascun stato membro eletto per 5 anni,e rieleggibile più volte.

È diretta da un presidente che ha le funzioni di:

Attribuire le competenze ai singoli membri della commissione;

Nominare i vicepresidenti e l'eventuale richiesta di dimissioni obbligatorie da parte di uno o più commissari.

Uno dei vicepresidenti è il ministro degli affari esteri.

La commissione è un organo permanente e a composizione stabile,perché si deve riunire almeno una volta alla settimana e i componenti non possono essere sostituiti o revocati dai governi nazionali.

Ogni commissario ha una competenza specifica (energia,salute,ambiente)

Il presidente è eletto dal parlamento europeo a maggioranza assoluta, i commissari invece sono proposti dal presidente della commissione in comune accordo con il consiglio europeo.

  1. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA:

è un organo giudiziario che ha l'incarico di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

Ha sede a Lussemburgo ed è formata dalla corte di giustizia e dal tribunale.

Differenza: il tribunale ha come competenza principale quella di giudicare ,in primo grado,i ricorsi che non sono stati attribuiti alla corte di giustizia. In particolare quelli riguardanti materie come: annullamento di atti illegittimi, risarcimento dei danni.

La corte di giustizia è formata da un giudice per ogni stato membro e una serie di avvocati generali.

Ai giudici sono riconosciute delle garanzie, ad esempio un giudice può essere rimosso dal suo incarico solo in caso di infermità o incompatibilità e se tutti gli altri giudici sono d'accordo.

In caso di un ricorso per inadempimento la corte di giustizia applica la procedura di infrazione:

La commissione di sua iniziativa o in seguito a una denuncia, chiede allo stato di giustificare con una motivazione valida il perché del suo comportamento inadempiente;

La commissione invita lo stato a cessare il comportamento illegittimo e a rispettare le norme comunitarie;

Se lo stato continua l'atto illegittimo,la commissione presenta un ricorso davanti alla corte di giustizia,chiedendo la condanna ed eventualmente l'applicazione di sanzioni pecuniarie.




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