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IL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE

giurisprudenza



IL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE

Il curatore dell'eredità giacente, come sostiene la dottrina dominante, è, al pari dell'esecutore testamentario, titolare di un ufficio di diritto privato perché in lui si trovano tutte le caratteristiche proprie di questa figura: esplica IN NOME PROPRIO una data attività, NELL'INTERESSE ALTRUI, in obbedienza a un DOVERE. Si tratta di un ufficio di diritto privato non rappresentativo perché il curatore agisce in nome proprio e perché agisce nell'interesse non del solo delato non accettante, ma di tutti coloro che sono legittimati a chiedere la sua nomina. Egli gode di poteri che rispetto al delato sono da un lato più limitati (non può accettare l'eredità, nè rinunziarvi) dall'altro più ampi (può liquidare l'eredità).

EFFETTI IMMEDIATI ALL'ATTO DELLA NOMINA

A. Posizione del delato

1. non può più compiere atti conservativi nè azioni possessorie (art.460)

2. se compie atti dispositivi (generalmente concessi dietro autorizz. del pretore o del tribunale) implicitamente accetta l'eredità

B. IPOTECHE GIUDIZIALI E AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI

Non possono essere iscritte ipoteche giudiz. sui beni ereditari, neanche se sono basate su sentenze pronunciate anteriormente.

E' previsto il divieto di procedure esecutive sui beni dell'eredità ad istanza dei creditori.

ATTIVITA' DEL CURATORE

PRELIMINARE: presta giuramento, redige l'inventario, compie atti urgenti.

PROCESSUALE Ha legitt. process. attiva e passiva in tutte le cause che riguardano l'eredità

AMMINISTRATIVA Può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sotto la vigilanza del pretore; egli deve rendere il conto.

Peraltro deve depositare in un conto postale o bancario il denaro (che si trova nell'eredita o quello che deriva dalla vendita dei mobili o degli immobili).

Ha poteri dispositivi: deve (atto dovuto) vendere i beni mobili allo scopo di eliminare il pericolo di furti o di smarrimento e di realizzare un più utile investimento di capitali (è necessaria in ogni caso l'autorizz. del pretore). Può vendere beni immobili qualora ricorrano la necessità o l'utilità evidente (questa volta è necess. l'autorizz. del tribunale). Qualora la necessità sia quella di avere dei liquidi per pagare debiti ereditari o spese urgenti, egli può (con l'autorizz. del pretore); è opinione comune in dottrina che possa accendere mutui anche ipotecari (l'ipoteca non può essere posta a favore di uno solo dei creditori, salva la par condicio): in tal caso l'autorizzazione viene concessa dal pretore ex art.782 c.p.c..

Dati tali poteri dispositivi, non c'è ragione di ritenere che egli non abbia anche il potere di compiere transazioni o compromessi: in tal caso si discute se l'autorizzazione debba essere data dal pretore o dal tribunale; sembra opportuno distinguere tra autorizzazioni a transigere controversie relative a beni immobili (competenza del trib. con interpretazione estensiva del 783 2° c.) e autorizzazioni a transigere controversie relative a beni mobili (competenza del pretore)

Può essere autorizzato all'esercizio dell'impresa al fine di evitare il danno che potrebbe derivare dalla sua liquidazione; nel concetto di attività conservativa, infatti, non rientra solo una mera custodia o tutela giuridica dei beni, ma anche una conservazione attiva. Una volta concessa l'autorizzazione, il curatore potrà compiere ogni attività relativa all'impresa senza bisogno, volta per volta, di un'ulteriore autorizzazione.

LIQUIDATIVA Può pagare i debiti e compiere i legati, previa autorizzazione del pretore.

DIVISORIA Se si accetta la possibilità della giacenza pro quota, si ammette anche che il curatore possa compiere la divisione fra la quota giacente e la quota che è stata accettata.

Se il testatore ha nominato un esecutore testamentario, il curatore non dovrebbe neanche essere nominato (la sua funzione infatti è sussidiaria e si giustifica con l'assenza di un' amministrazione). Fra le due figure c'è incompatibilità. Se però l'esecutore è escluso per volontà del testatore dall'amministraz. e dal possesso dei beni, fra le due figure non c'è incompatibilità









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