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La cittadinanza italiana - Principi base della cittadinanza italiana

diritto



La cittadinanza italiana

Principi base della cittadinanza italiana


La cittadinanza italiana è regolata nel suo complesso dalla legge n.91 del 5 febbraio 1992 e dai relativi regolamenti di esecuzione, introdotti il 12 ottobre 1993.

La cittadinanza italiana si 242g66c basa su quattro criteri principali:

lo "Ius sanguinis" o della discendenza: "E' considerato cittadino italiano il figlio di padre o madre italiani".

lo "Ius solii" o criterio territoriale: tale regola fa dipendere l'acquisto della cittadinanza alla nascita nel territorio dello stato italiano, condizionando l'efficacia al rispetto di taluni presupposti.



la "naturalizzazione", ovvero l'acquisto della cittadinanza grazie ad alcune fattispecie giuridiche espressamente previste.

l'acquisto della cittadinanza per "beneficio di legge": in sostanza la cittadinanza italiana viene concessa con Decreto del Presidente della Repubblica agli stranieri ed apolidi in base a differenziati periodi di permanenza legale nel territorio italiano ed al rispetto di alcune norme generali.

I nati prima del 1 gennaio 1948, data dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, sono cittadini italiani solo se il padre era cittadino italiano. La trasmissione della cittadinanza per via materna avviene solo per i nati successivamente al 1 gennaio 1948.

La normativa sulla cittadinanza interessa:

tutti coloro che, nati italiani, hanno perduto la cittadinanza e intendono riacquistarla

i discendenti di cittadini italiani in linea diretta (fino al secondo grado) che vogliano riconosciuta la cittadinanza italiana

coloro che desiderano acquistarla (per matrimonio, naturalizzazione ecc.)




CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Per filiazione (derivazione): è considerato cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani. I cittadini stranieri i cui genitori, od almeno uno di essi, o uno degli ascendenti in linea retta sino al secondo grado, siano stati cittadini italiani per nascita e che abbiano perso la cittadinanza, possono acquistare la nazionalità italiana se ricorre almeno una di queste condizioni:

se al raggiungimento della maggiore età è legalmente residente da almeno 2 anni in Italia e dichiari entro il compimento dei 19 anni di voler acquistare la cittadinanza italiana;

se presta effettivo servizio militare e dichiari preventivamente di voler acquistare la cittadinanza;

se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano e dichiari di voler acquisire la cittadinanza italiana

Per nascita sul territorio italiano nel caso in cui un cittadino straniero è nato in Italia e vi ha ininterrottamente risieduto legalmente fino ai 18 anni, la legge riconosce un diritto di opzione, ovvero di dichiarare o meno di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Ciò, comunque, non pregiudica il mantenimento della cittadinanza del paese di origine a meno che la legge di questo non vieti la doppia cittadinanza.

Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione: il figlio riconosciuto o per dichiarazione giudiziale della filiazione, acquista la cittadinanza italiana, se minore di età, in modo automatico e retroagisce al momento della nascita. Se invece, il figlio riconosciuto o dichiarato, è maggiorenne deve dichiarare, entro un anno dal riconoscimento, la volontà di assumere la cittadinanza pur conservando la propria nazionalità d'origine. La dichiarazione deve essere prestata davanti all'Ufficiale dello stato civile corredando la stessa della documentazione che attesti il possesso dei requisiti.

Per adozione: lo straniero minore adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza al momento dell'emissione del Decreto di adozione. Se il cittadino straniero adottato è maggiorenne acquista la cittadinanza solo su propria istanza da presentare alla Prefettura di appartenenza,  e dopo che siano trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia e con valutazione discrezionale da parte dell'autorità governativa.

Per acquisto o riacquisto del genitore:il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana assume la cittadinanza del genitore purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso. Al compimento del diciottesimo anno di età, se in possesso di altra nazionalità, può rinunciare a quella italiana.

Per matrimonio: il coniuge straniero od apolide di un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo 6 mesi di residenza legale in Italia. Se invece il coniuge straniero è residente all'estero acquista la cittadinanza dopo 3 anni dal matrimonio sempre che non vi sia stato scioglimento od annullamento o cessazione degli effetti civili oppure sia intervenuta separazione legale.

In ambedue i casi,  al compiersi delle condizioni temporali poste, il cittadino straniero acquista la nazionalità

E' comunque precluso l'acquisto della cittadinanza per matrimonio allo straniero che abbia riportato condanna penale per gravi delitti o sussista pericolosità sociale.

I requisiti, dunque, che devono essere tutti rispettati, sono:

residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio;

validità del matrimonio;

assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge;

assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

Naturalizzazione: la legge prevede che chi risiede in Italia regolarmente da almeno 10 anni può chiedere la cittadinanza italiana e lo Stato può concederla. Si tratta, quindi, di un provvedimento discrezionale e non sussiste un obbligo automatico di concederla una volta valutata l'esistenza dei requisiti richiesti, ma vi è semplicemente l'obbligo di valutare l'opportunità, nell'interesse della comunità italiana, di concederla o meno.

I requisiti sono:

reddito sufficiente;

assenza di precedenti penali;

Lo Stato italiano può concedere la nazionalità:

al cittadino straniero regolarmente soggiornante da almeno 10 anni;

al cittadino comunitario regolarmente soggiornante da almeno 4 anni in Italia;

per coloro i quali in possesso dello status di apolide o rifugiato siano regolarmente soggiornanti in Italia da almeno 5 anni

al cittadino straniero, che abbia almeno uno dei genitori od un ascendente in linea retta di secondo grado cittadini italiani per nascita, legalmente residente in Italia da almeno 3 anni (anche in assenza dei requisiti richiesti per l'acquisto per discendenza);

allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano che risieda legalmente da almeno 5 anni successivi alla dichiarazione di adozione;

ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Ciò avviene nel caso in cui il soggetto ha origini italiane ed è figlio/a di madre o padre italiani. Basta che solo uno dei due genitori sia cittadino italiano al momento della nascita del figlio, perché lo stesso acquisti automaticamente per legge la cittadinanza italiana.

Può tuttavia accedere che non sia stata effettuata la verifica relativa al possesso della cittadinanza italiana. Ciò è dovuto alla circostanza che la persona è nata all'estero, i genitori non hanno chiesto la trascrizione della nascita nei registri dello stato civile in Italia e, quindi, la stessa risulta ancora straniera. In questo caso il procedimento da effettuarsi è solo di accertamento, di ricognizione, in quanto si dovrà procedere ad una semplice verifica dell'esistenza delle circostanze che comportano fin dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana. Il procedimento per l'accertamento della cittadinanza italiana può essere promosso presso l'ambasciata italiana se il soggetto si trova all'estero oppure presso il comune di residenza se il soggetto abita già in Italia.




Per rinuncia

il cittadino italiano che possiede anche un'altra nazionalità e risiede o stabilisce la propria residenza all'estero, può presentare all'autorità consolare italiana di residenza una dichiarazione di espressa rinuncia della cittadinanza;

il minore che sia divenuto cittadino italiano a seguito dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore, al compimento della maggiore età può rinunciare alla cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di un'altra, con dichiarazione espressa di rinuncia rilasciata all'Ufficiale di stato civile o all'autorità consolare italiana di residenza.

Automaticamente

Di norma,  l'acquisto volontario di un'altra nazionalità non comporta la perdita automatica della cittadinanza italiana, essendo a tal fine richiesto una dichiarazione espressa di volontà.

La perdita automatica della cittadinanza è prevista solo nel caso in cui:

il cittadino si sia volontariamente arruolato nell'esercito di uno Stato straniero o abbia svolto un incarico pubblico presso uno Stato estero malgrado il divieto espresso dal Governo italiano; o se durante lo stato di guerra con uno Stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;

il cittadino adottato revoca l'adozione per fatto imputabile, purché questi detenga o riacquisti un'altra cittadinanza.




A domanda

Chi ha perso la cittadinanza italiana può riacquistarla a determinate condizioni:

se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di volerla riacquistare;

se assume o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e dichiara di volerla riacquistare;

se dichiara di volerla riacquistare e ha stabilito o stabilisce entro un anno dalla dichiarazione la residenza in Italia;

se la cittadinanza italiana era stata revocata per aver assunto un impiego o il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di voler riacquistare la cittadinanza  e ha stabilito la residenza in Italia da almeno due anni.

Automaticamente

La cittadinanza viene riacquistata in maniera automatica dopo un anno dall'aver stabilito la propria residenza in Italia, salvo espressa rinuncia;






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