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La Famiglia - Famiglia in senso stretto, famiglia in senso ampio

diritto



La Famiglia

Famiglia in senso stretto, famiglia in senso ampio

Di famiglia si parla, nel senso stretto del termine, con  riferimento al cosiddetto nucleo familiare formato da persone tra loro conviventi (coniugi e figli minori); tra tali membri vi è una fitta rete di rapporti giuridici: il diritto e obbligo tra i coniugi della coabitazione, alla fedeltà, assistenza morale e materiale, alla collaborazione agli interessi della famiglia, di educare e mantenere la prole, ecc.

Di famiglia si parla, nel senso ampio del termine, di parentela (il vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l'una dell'altra o discendenti di una stirpe comune; entro il sesto grado) e di affinità (è il vincolo che intercorre tra una persona e i parenti del suo coniuge); anche qui, in senso ampio, esistono diritti e doveri: i parenti hanno diritto alla successione ereditaria, secondo le regole della successione necessaria e legittima.




Famiglia legittima

La Costituzione considera la famiglia una società naturale fondata sul matrimonio della quale la Repubblica riconosce i diritti (art.29 Costituzione). Si evince, dunque, che l'organizzazione della convivenza umana per unità familiari non è una realtà creata dallo Stato-ordinamento, ma è una realtà da questo solo "trovata", della quale lo Stato si limita a riconoscerle diritti.

"Società naturale" significa società che trova coscienza sociale e nel costume i motivi ispiratori della sua disciplina legislativa e che è sottratta, quindi, ad una superiore ragione politico-economica. Può dunqu 656f57g e mutare con il mutare del costume sociale, con l'evolversi delle concezioni della famiglia e dei rapporti tra i suoi membri.

La Costituzione riconosce alla famiglia specifici "compiti" entro l'organizzazione complessiva della società: sono il dovere dei genitori di mantenere, di educare la prole; l'assistenza morale e materiale tra i coniugi. Invece, i diritti che la costituzione riconosce a tale "società naturale" sono i diritti della famiglia fondata sul matrimonio. Ecco che viene introdotta la distinzione tra famiglia legittima  e famiglia di fatto.

La famiglia legittima si costituisce con un atto solenne, il matrimonio; la famiglia di fatto non è altro che la stabile convivenza tra uomo e donna, basata sul reciproco vincolo affettivo, senza impegno giuridicamente vincolante.

Il favore costituzionale per il matrimonio da un lato protegge (art.31 Cst.) la famiglia legittima, imponendo alla Repubblica di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.


Famiglia di fatto

La famiglia di fatto, costituita da persone non unite tra loro in matrimonio, dà luogo ad una situazione giuridicamente lecita, per vari aspetti protetta dal diritto.

Parlando dei rapporti tra conviventi di fatto:  non esistono diritti e doveri reciproci alla coabitazione, all'assistenza morale e materiale, alla fedeltà (come tra i coniugi); in ogni momento e a propria discrezione, ciascuno dei conviventi può interrompere il rapporto. Tra loro non esiste alcun diritto alla successione legittima (salvo particolare testamento).

Parlando di rapporti tra genitori e figli naturali: sotto tale aspetto vi è l'equiparazione con la famiglia legittima; i genitori hanno l'obbligo e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli; il riconoscimento o l'accertamento giudiziale del figlio comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e diritti spettanti nei confronti dei figli legittimi. Anche agli effetti successori i figli naturali sono comparati a quelli legittimi.


Gli alimenti

Una persona che versi in stato di bisogno, priva cioè di quanto sia necessario per la vita, e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, non avendo risorse patrimoniali né avendo capacità al lavoro, ha diritto di chiedere i mezzi di sussistenza (alimenti) in denaro o in natura, ai membri della sua famiglia. Il diritto agli alimenti è limitato al necessario per la vita, avuto riguardo alla posizione sociale della persona (vitto, abitazione, vestiario, cure sanitarie); non si estende fino al mantenimento, che comprende invece tutte le esigenze della persona. Il diritto agli alimenti spetta a chi versi in stato di bisogno indipendentemente dalle cause che hanno determinato questo suo stato. I membri della famiglia sono tenuti agli alimenti secondo il seguente ordine:

Coniuge;

Figli legittimi o naturali;

I genitori;

I generi e le nuore;

Il suocero e la suocera;

I fratelli e le sorelle.

I familiari obbligati possono sottrarsi al dovere di prestazione alimentare, provando la loro impossibilità economica. Chi deve somministrare gli alimenti ha, in ogni caso, la scelta se corrispondere l'assegno alimentare in denaro o se accogliere e mantenere l'alimentando.


Il Matrimonio

Il matrimonio come atto

Il matrimonio come atto altro non è che il consenso, tramite le forme celebrative, che due persone di sesso diverso si scambiano dichiarando che si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie, dando così origine ad una famiglia legittima.

Il matrimonio è l'incontro di due dichiarazioni di volontà dirette a costituire tra loro un rapporto giuridico. È certamente un atto giuridico, ma non è un contratto, perché non costituisce tra le parti quel rapporto giuridico patrimoniale, è piuttosto un negozio giuridico: cioè una dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici (rapporti matrimoniali).

Il contenuto dell'atto è in tutto e per tutto determinato dalla legge: le parti si limitano a dichiarare di volere contrarre matrimonio, ma non possono aggiungere patti, né possono sottoporre l'atto a termino e condizione.

L'eventuale promessa di matrimonio non è vincolante, né obbliga ad eseguire l'eventuale prestazione prevista per il caso di non adempimento (eventuale penale in denaro): il consenso al proprio matrimonio resta, fino all'ultimo momento, un atto del tutto libero della persona. Il promittente può, entro un anno dell'altrui rifiuto, domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio. In caso di reciproca promessa di matrimonio, fatta con atto scritto o risultante dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali, il promittente che senza giusto motivo rifiuti di eseguirla è tenuto a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa.

La celebrazione del matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni: su richiesta degli sposi, l'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi, con un foglio affisso nell'ingresso della casa comunale, dà notizia del matrimonio; tale atto deve restare affisso per almeno 8 giorni, ma il matrimonio non può essere contratto prima di 4 giorni successivi (ed entro 180 giorni). La preventiva pubblicazione ha la funzione di consentire a chi si volesse opporre al matrimonio di far valere le proprie ragioni.

In ogni caso, il matrimonio è valido anche se non preceduto dalle pubblicazioni, l'indebita omissione delle quali comporta solo l'assoggettamento dell'ufficiale e degli sposi ad una sanzione amministrativa.

Per la validità del matrimonio è necessario che esso sia celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile: questo, alla presenza di due testimoni, legge gli articoli 143, 144, 147 del Codice Civile e riceve personalmente la dichiarazione con la quale ciascuna delle parti dice di voler prendere l'altra rispettivamente in marito e moglie; quindi, dichiara che esse sono unite in matrimonio, redigendo immediatamente l'atto di celebrazione del matrimonio. Da quel momento della dichiarazione dell'ufficiale civile, e solo da quel momento, le parti sono marito e moglie; la prova dell'esistenza del vincolo matrimoniale non può essere data se non con l'atto di celebrazione del matrimonio.


Condizioni per contrarre matrimonio

Sono condizioni per la validità del matrimonio (che non lo rendono nullo):

La maggiore età: i minori non possono contrarre matrimonio; ma per gravi motivi il tribunale, su istanza dell'interessato ed accertata la sua maturità pisco-fisica, può ammettere al matrimonio chi abbia compiuto 16 anni.

Sanità mentale: non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente; né chi, al momento della celebrazione, si trovi in stato di naturale incapacità di intendere e di volere, anche per cause transitorie.

Libertà di Stato: non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente matrimonio.

L'assenza di rapporti di parentela, affinità, adozione.

Costituisce, infine, impedimento l'omicidio tentato nei confronti del coniuge. L'esistenza di uno degli impedimenti del matrimonio legittima certi soggetti a fare opposizione al matrimonio. L'opposizione è notificata nelle forme dell'atto di citazione agli sposi e all'ufficiale di stato civile e produce l'effetto di sospendere la celebrazione del matrimonio fino a quando, con sentenza, non si sia accertato che l'impedimento non sussiste.


L'azione di nullità del matrimonio può essere domandata in ogni tempo, anche dopo la morte di uno dei due coniugi. Il sistema legislativo delle invalidità matrimoniali ha una lacuna: tace riguardo alla prescrittibilità dell'azione di nullità. La sentenza che dichiara la nullità del matrimonio ha effetto retroattivo tra le parti, ma non rispetto ai figli: se concepiti in circostanza del matrimonio nullo sono comunque figli legittimi. Soltanto se i coniugi avessero contratto il matrimonio in buona fede, ignorando le cause di nullità, il matrimonio produce anche tra le parti gli stessi effetti di un matrimonio valido fino alla sentenza che produce la nullità. Nel caso di bigamia o incesti, e di mala fede dei genitori, i figli non hanno diritto allo stato di figli legittimi, ma a quello di figli naturali riconosciuti.


Le ulteriori cause di matrimonio si riconducono ad alterazioni, a vizi del processo formativo del consenso al matrimonio. Oltre alla già citata incapacità naturale, vi è il consenso estorto con violenza: il consenso prestato sotto l'altrui minaccia di un male ingiusto e notevole.

Anche il timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo è fonte di nullità matrimoniale (il timore deriva qui da circostanze oggettive e non dalla minaccia altrui).

Altra causa di nullità  è l'errore sull'identità della persone del coniuge; l'errore essenziale, cioè determinante del volere, su determinate qualità personali dell'altro coniuge (l'errore deve essere tale da impedire lo svolgimento dell'attività coniugale: si ignora una malattia fisica psichica; si ignora che l'altro coniuge è stato condannato per gravi reati; si ignora lo stato di gravidanza della donna cagionato da terzo). La simulazione di matrimonio è causa di nullità del medesimo: l'ipotesi del matrimonio contratto con l'accordo di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti derivanti dal matrimonio (matrimonio per il solo scopo di contrarre la cittadinanza italiana).


Effetti civili del matrimonio religioso

Il matrimonio, in Italia, può essere civile o religioso. Nell'ultimo caso è celebrato davanti al ministero del culto cattolico; l'atto di matrimonio, le sue condizioni di validità e le sue forme celebrative sono regolate dal diritto canonico. Tuttavia, perché possa produrre effetti civili, deve essere preceduto dalle pubblicazioni nelle stesse forme del matrimonio civile; inoltre, il prete deve, durante la celebrazione, avvertire gli sposi degli effetti civili del matrimonio, leggendo gli articoli 143, 144, 147. Successivamente, in duplice copia originale scrive l'atto di celebrazione e per effetto della trascrizione, nei registri dello stato civile, il matrimonio acquista validità per lo Stato.

Il rapporto matrimoniale è, invece, sottoposto alle norme del codice civile e regola i diritti e doveri che nascono dal matrimonio, la separazione e divorzio tra coniugi.


Diritti e doveri derivanti dal matrimonio

Art.29 Cost. Comma 2°: "il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare": il marito e la moglie hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri; concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare; fissano in comune la residenza della famiglia.

In caso di disaccordo tra le parti, esse possono rivolgersi al giudice, il quale offrirà la soluzione che ritiene più idonee alla salvaguardia dell'unità familiare.

Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Art. 147 Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.


La separazione; Scioglimento del matrimonio: divorzio

I doveri reciproci tra coniugi si attenuano in caso di separazione personale: non vi è più l'obbligo della coabitazione, della fedeltà; il dovere di assistenza assume carattere puramente economico: si riduce all'obbligo del coniuge di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento dell'altro coniuge che non abbia redditi propri. La separazione giudiziale è pronunciata dal tribunale su domanda di uno dei coniugi, quando siano sopraggiunti fatti tali da rendere la convivenza tra essi intollerabile o dannosa per l'educazione dei figli. Nel pronunziare la separazione, il giudice dichiara, se richiesto, a quale dei coniugi la separazione sia addebitabile (otterrà al massimo gli alimenti), in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio; il giudice stabilisce anche a chi debba essere affidato il figlio, in quale casa e chi lo dovrà mantenere, con "esclusivo interesse morale e materiale per il figlio". La regola è l'affidamento condiviso, l'eccezione è l'affidamento ad un solo coniuge; in entrambi i casi i genitori conservano la potestà sui figli. La separazione consensuale è decisa di comune accordo tra le parti, che determinano anche le condizioni relative all'affidamento dei figli, il loro mantenimento, l'eventuale assegno di un coniuge all'altro. La separazione consensuale ha effetto solo con l'omologazione da parte del tribunale.

Lo stato di separazione cessa, senza bisogno di alcun provvedimento del giudice, per volontà anche tacita dei coniugi, che riprendano a convivere.


Il matrimonio si scioglie o con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio; negli stessi casi cessano gli effetti civili del matrimonio religioso. Lo scioglimento è una vicenda del rapporto matrimoniale e produce effetti dal momento in cui si verifica la causa che lo ha posto in essere. Il divorzio può essere domandato da uno dei due coniugi quando:

a.          Siano trascorsi ininterrottamente 3 anni dalla separazione (giudiziale o consensuale);

b.          Ci sia stata condanna dell'altro coniuge, anche per fatti antecedenti al matrimonio, all'ergastolo o alla reclusione superiore a 15 anni, o per determinati gravi reati;

c.          Non ci sia stata consumazione del matrimonio;

d.          L'altro coniuge straniero abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto all'estero nuovo matrimonio.

Può essere sciolto, negli stessi casi, anche il matrimonio cattolico: si parla, in tal caso, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.


In caso, il giudice deve preliminarmente tentare di riconciliare i coniugi; deve, poi, accertare che la comunione spirituale e materiale tra coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il tribunale, nel pronunciare divorzio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio cattolico, stabilisce a quali dei coniugi debba essere affidata la prole e in quale misura l'altro coniuge debba provvedere al loro mantenimento. Può, inoltre, stabilire che uno di essi corrisponda all'altro un assegno periodico in proporzione alle proprie sostanze; per determinare l'ammontare dell'assegno è utilizzato un criterio assistenziale (basato sulle condizioni economiche dei coniugi) e un criterio risarcitorio (basato sulle ragioni della decisione, vedi addebitabilità) e un criterio compensativo (fondato sul contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi).


Una nuova causa di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio cattolico è la rettificazione dell'attribuzione di sesso.


Comunione e Separazione dei beni

Tra marito e moglie può esserci comunione oppure separazione dei beni; il regime legale è quello della comunione: occorre un'esplicita opzione dei coniugi per instaurare tra loro il regime della separazione dei beni.

La comunione comprende:

a.      Beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio; esclusi i beni antecedenti al matrimonio ed esclusi i beni personali e quelli per l'esercizio della propria professione;

b.      I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti ma non consumati al momento della cessazione dello scioglimento della comunione;

c.      I proventi dell'attività separata di ciascuno di essi, percepiti ma non ancora consumati al momento dello scioglimento della comunione;

d.      Le aziende costituite durante il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi.

N.B. : i frutti e i proventi sono oggetto di una comunione solo eventuale e differita: appartengono, durante al matrimonio, al coniuge che li ha percepiti e solo se non consumati, ossia risparmiati, saranno divisi in parti uguali tra i coniugi. Sui beni che formano la comunione è impresso il vincolo di destinazione: sono destinati in modo prioritario al mantenimento della famiglia e dei figli. Lo stato di comunione si scioglie nel casi di annullamento o di scioglimento del matrimonio, per morte, per mutamento convenzionale del regime personale, per fallimento di uno dei coniugi.


Nella separazione dei beni invece, ciascuno di essi resta proprietario individuale dei beni che acquista durante il matrimonio e ne ha, individualmente, il godimento e l'amministrazione, salvo l'adempimento degli obblighi di assistenza familiare a favore dell'altro coniuge e dei figli.

La scelta del regime di separazione può essere richiesto tramite atto pubblico oppure nell'atto di celebrazione del matrimonio.




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