APPUNTI DI DIRITTO PRIVATO
LE FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto italiano sono (ART 1
C.C.):
1-
La COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ð sta prima nella gerarchia delle fonti del diritto sia per il carattere
intrinseco di norma fondamentale che regge la comunità degli italiani, sia
perché esprime i principi fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano.
Essa detta le norme fondamentali di organizzazione dello Stato.
Accanto ad essa, aggiungiamo le leggi costituzionali, unico modo a
disposizione del Parlamento per modificare la Costituzione, e approvate con un
procedimento particolarmente complesso (a causa della rigidità della
Costituzione).
2-
Le LEGGI ORDINARIE DELLO STATO ð basti ricordare che le norme
fondamentali del diritto privato sono contenute nel codice civile emanato nel 1942.
3-
Le LEGGI REGIONALI ð emanate a norma degli artt. 116 e 117
Cost. in alcune circoscritte materie. Esse devono restare contenute nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, e non possono essere
in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni.
Le regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige,
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta) hanno un'autonomia legislativa più
accentuata.
4-
I REGOLAMENTI ðessi si distinguono in diverse
categorie a seconda della materia regolata e secondo il fondamento della loro
efficacia
5-
Gli USI (o consuetudini) ð nascono impersonalmente dalla
tradizione, formatasi attraverso la pratica costante degli interessati .
Per l'esistenza di una consuetudine occorre:
a)
Un elemento materiale
(oggettivo), cioè una pratica uniforme e costante, tenuta per lungo tempo
dalla generalità degli interessati.
b)
Un elemento psicologico
(soggettivo), che consiste nella convinzione che la pratica sia
obbligatoria.
L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE (art 12)
Innanzitutto l'interpretazione va condotta in relazione
al contesto in cui è inserita la parola.
Quindi, bisogna tenere conto dell'intenzione del
legislatore.
Può capitare, però, che una certa situazione che si
verifica nella realtà, non sia disciplinata dalla legge. Allora si può
ricorrere al procedimento analogico, per colmare le
cosiddette "lacune del diritto".
Non sempre, però, esistono norme così prossime al caso
non previsto da consentire un'applicazione analogica immediata. Occorre allora
decidere secondo i principi generali
dell'ordinamento giuridico.
Ricordiamo, inoltre, che nelle leggi penali e in quelle eccezionali
non è applicabile l'analogia.
DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO
L'ordinamento giuridico si divide in due grandi settori:
il diritto privato e il diritto pubblico.
a)
DIRITTO PUBBLICO ðHa per oggetto, in primo luogo,
l'organizzazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali (Regioni,
Province, Comuni) e di altri enti pubblici. In secondo luogo, rientrano in esso
i rapporti reciproci tra questi enti, quando riguardano l'esercizio delle loro
funzioni pubbliche, e i rapporti di questi enti con i privati, quando in essi
si manifesta la supremazia dell'ente pubblico e la soggezione del privato.
Appartengono al diritto pubblico:
Ø il diritto costituzionale
Ø il diritto amministrativo
Ø il diritto tributario
Ø il diritto penale
Ø la procedura penale.
b)
DIRITTO PRIVATO ð Regola i rapporti reciproci degli
individui, sia nel campo personale e familiare, sia in quello patrimoniale.
Regola, inoltre, la organizzazione e l'attività di società, associazioni e
altri enti privati.
Inoltre, al di fuori della zona in cui è
ammissibile l'esercizio di poteri di supremazia, trovano applicazione le regole
del diritto privato anche quando operano lo Stato e gli al 949h79j tri enti pubblici.
La distinzione tra diritto privato e
diritto pubblico, quindi, dipende dal tipo di rapporto, secondo
che esso di svolga su un piano di parità giuridica e in base a un principio di
autonomia dei soggetti, o invece organizzi o manifesti l'esercizio di poteri di
supremazia.
ASPETTI GENERALI DEL DIRITTO PRIVATO
Divieto dell'autotutela privata
La regola giuridica ha la funzione di assicurare
nell'ordine la pacifica convivenza e lo sviluppo dei consociati.
A questo fine, occorre disciplinare il procedimento di
attuazione del diritto e perciò tutti gli ordinamenti più progrediti vietano al
privato di farsi giustizia da sé.
Il diritto soggettivo
Il complesso di pretese, facoltà, immunità e poteri crea
varie posizioni giuridiche.
Nel diritto privato un posto del massimo rilievo spetta
al diritto soggettivo.
Essenziale in questa posizione soggettiva è la libertà
nel suo esercizio da ogni intervento o direzione esterna.
La disciplina legislativa non può essere che generale e tipica, e realizza l'esigenza che i diritti soggettivi siano
delimitati preventivamente in modo certo,
il che costituisce anche una garanzia di uguaglianza giuridica.
I RAPPORTI GIURIDICI
CONCETTI ELEMENTARI:
1) NORMA GIURIDICA: Consiste in un comando.
Se ad un soggetto è comandato di tenere un certo
comportamento, diciamo che questo comportamento è oggetto di un suo DOVERE.
Il DOVERE giuridico può avere per oggetto un'azione
oppure un'astensione.
2) DOVERE: è sempre imposto per la realizzazione di un interesse.
Se di questo interesse è portatore un
soggetto, al quale sia attribuita la possibilità di pretendere l'adempimento
del dovere, diciamo che questi è titolare di una PRETESA.
Negazione del concetto di pretesa è la
FACOLTA'.
3) OBBLIGO: è dovere corrispondente a una pretesa.
Negazione del concetto di obbligo è la MANCANZA DI
PRETESA.
4) POTERE: è la possibilità, che il diritto attribuisce, di modificare situazioni
giuridiche mediante atti di disposizione.
La situazione di chi subisce le conseguenze
dell'esercizio del potere giuridico si chiama SOGGEZIONE.
La negazione del concetto di potere è l'IMMUNITÀ, mentre
la negazione del concetto di soggezione è la MANCANZA DI POTERE.
5) DIRITTO SOGGETTIVO: insieme di pretese, facoltà, immunità e potere riconosciuti al singolo
per la soddisfazione di un suo interesse secondo il suo libero apprezzamento.
I diritti soggettivi
di dividono in:
a)
RELATIVI e ASSOLUTI.
-
Diritto relativo è attribuisce ad una persona pretese che
questa può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate.
-
Diritto assoluto è attribuisce ad una persona pretese che
questa può far valere nei confronti di una moltitudine di persone
indeterminate.
b)
DIRITTI DELLA PERSONALITA' e
DIRITTI PATRIMONIALI
-
Diritti della personalità è diritto alla vita, all'integrità
fisica, alla libertà di movimento, al nome, all'onore, alla riservatezza, e
altri. Vi appartengono anche i diritti che hanno per oggetto interessi non
patrimoniali derivanti da vincoli familiari. Tutti i diritti della personalità
sono intrasmissibili.
-
Diritti patrimoniali è sono quelli che hanno per contenuto
una utilità economica. Di regola sono trasmissibili.
I diritti patrimoniali assoluti comprendo la PROPRIETA' e gli altri
diritti assoluti sulle cose (DIRITTI REALI) e i diritti sulle opere
dell'ingegno e sulle invenzioni.
I diritti patrimoniali relativi si dicono DIRITTI DI CREDITO (o diritti
personali) e i rapporti che ne derivano si dicono rapporti obbligatori.
6) Diritto ASPETTATIVO: l'acquisto di un diritto può
dipendere dal verificarsi di un fatto che consti di più elementi. Se alcuni di
questi si sono già verificati, e gli altri potranno verificarsi
successivamente, di determina un'ASPETTATIVA ad acquisire il diritto.
L'aspettativa si può dunque definire come un diritto in formazione.
7)
DIRITTO POTESTATIVO: è il potere di
determinare, mediante un proprio atto di volontà, una modificazione della sfera
giuridica di un altro soggetto, il quale non può che subirla.
8)
ONERE: è un comportamento non obbligatorio, ma
richiesto come presupposto per l'esercizio di un potere.
ATTI E FATTI GIURIDICI
Ä Rapporto giuridico: è
la relazione fra il titolare di un interesse giuridicamente protetto (soggetto
attivo) e che è tenuto a realizzare o a rispettare quell'interesse (soggetto
passivo).
Ä Fatti giuridici: sono quelli che, in base alla norma di diritto, concorrono a
costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici. Nel loro ambito si
distinguono FATTI in senso stretto e ATTI umani.
Gli ATTI GIURIDICI si possono distinguere in:
- ATTI LECITI, conformi alle norme
dell'ordinamento giuridico.
- ATTI ILLECITI, compiuti in violazione
dei doveri giuridici.
- ATTI NEGOZIALI, sono
manifestazioni di volontà con le quali i singoli, nell'esercizio
dell'auto-nomia privata, intendono costituire, modificare o estinguere rapporti
giuridici così da regolare i propri interessi nei rapporti con gli altri.
-
ATTI NON NEGOZIALI,
sono rivolti a produrre un risultato di fatto. Si distinguono in atti materiali
e comunicazioni
LA PERSONA FISICA
Capacità giuridica ë è la capacità di una persona di essere soggetto di diritti e di
obblighi.
Capacità di agire ë è la capacità di disporre dei
propri diritti e di assumere impegni mediante manifestazioni di volontà.
Nel diritto moderno la capacità giuridica
generale spetta a ogni uomo.
Nascita e acquisto della capacità giuridica
La capacità giuridica si acquista, di regola,
al momento della nascita (art. 1 CC).
Tuttavia la legge prende in considerazione
anche il concepito, e ammette che
possa ricevere per donazione o per successione a causa di morte, alla
condizione però che successivamente egli nasca e sia vivo.
Diritti della personalità e libertà civili
A tutela della personalità umana il diritto
riconosce a ciascun uomo alcuni diritti e libertà fondamentali:
1-
Inviolabilità fisica;
2-
Libertà fisica di movimento;
3-
Libertà di fare o non fare;
4-
Libertà di religione, parola,
opinioni politiche;
5-
Diritto al nome;
6-
Diritto all'onore;
7-
Diritto alla riservatezza della
vita privata;
8-
Diritto alla verità personale.
La capacità di agire. Le incapacità di protezione.
Le cause principali per cui la capacità di
agire può essere esclusa o limitata attengono alla mancanza o a una riduzione
della capacità di intendere e di volere.
Il diritto intende proteggere l'incapace
contro il pericolo che egli rechi danno a se stesso (annullamento dei negozi
giuridici stipulati).
Le cause
che possono limitare o escludere la capacità di intendere e di volere sono:
1)
LA MINORE ETA'
La maggiore età è fissata al compimento
del diciottesimo anno, e con essa si acquista la capacità generale di agire
(art. 2 CC).
2)
L'ALTERAZIONE DELLE FACOLTA'
MENTALI
L'abituale
infermità di mente che rende incapace di provvedere ai propri interessi dà
luogo a una sentenza di interdizione.
L'interdetto è privo della capacità di
agire ed è affidato ad un tutore.
3)
ALTRE MINORAZIONI
Se l'infermità mentale non è così grave da
giustificare la privazione totale della capacità di agire, si può pronunciare
una sentenza di inabilitazione,
che limita la capacità di agire e attribuisce all'inabilitato l'assistenza di
un curatore.
Minori, interdetti e inabilitati sono in stato
di INCAPACITA' LEGALE: assoluta, per minori e interdetti, relativa per minori
emancipati e inabilitati.
(L'incapacità legale va distinta
dall'incapacità NATURALE, che è l'effettiva capacità di intendere e di volere
dell'individuo).
÷ Quando vi è incapacità legale, le norme protettive dell'incapace
trovano applicazione anche se questi abbia la capacità naturale di intendere e
di volere.
Quando, invece, vi è solo incapacità naturale
di intendere e di volere, la buona fede dell'altra parte può essere
giustificata.
v Il condannato alla reclusione
per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di
INTERDIZIONE LEGALE.
La minore età. La potestà dei genitori.
La cura della persona del minore e
l'amministrazione dei suoi beni è affidata normalmente ai suoi genitori, i
quali hanno a questo scopo un insieme di poteri che costituiscono la potestà dei genitori.
La potestà sui figli è esercitata di comune
accordo da entrambi. In caso di contrasto fra i genitori su questioni di
particolare importanza, è previsto l'intervento del giudice.
Per quanto riguarda la cura della persona del
figlio, la potestà dei genitori comprende, oltre al dovere del MANTENIMENTO, il
potere-dovere di SORVEGLIANZA e di EDUCAZIONE.
Inoltre si aggiunge il potere-dovere di
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO e di RAPPRESENTANZA LEGALE dei figli negli atti
che non presuppongono scelte strettamente personali.
Se entrambi i genitori sono morti, il giudice
tutelare nomina un tutore, con poteri analoghi a quelli dei genitori.
L'emancipazione.
Il minore che abbia compiuto i sedici anni di
età può, per gravi motivi, essere autorizzato a contrarre matrimonio (art. 84
CC). Sposandosi, egli acquista l'emancipazione.
Questa gli attribuisce la capacità di compiere
da solo gli atti di ordinaria amministrazione, per gli altri occorre
l'assistenza di un curatore.(come inabilitato)
Sede della persone: DOMICILIO e RESIDENZA (art. 43 CC)
Il luogo in cui una persona vive e opera
costituisce il punto di riferimento per lo svolgimento di numerosi rapporti
giuridici.
La legge distingue:
a)
Dimora:
luogo in cui la persona si trova attualmente.
b)
Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
c)
Domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi
affari e interessi.
Scomparsa, assenza, morte presunta (artt. 48 e segg CC)
1)
SCOMPARSA: Quando una persona non
è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza
e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può nominare un CURATORE e dare gli
altri provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio della
scomparso.
2)
ASSENZA: Trascorsi due anni dal giorno a cui risale
l'ultima notizia, il Tribunale può dichiarare l'assenza e immettere nel
possesso temporaneo dei beni dell'assente coloro che ne sarebbero eredi.
3)
MORTE PRESUNTA: Trascorsi dieci anni, il Tribunale può dichiarare
la morte presunta. I presunti eredi acquistano la libera disponibilità dei beni
e il coniuge può contrarre nuovo matrimonio (se torna, il matrimonio è nullo).
ü LE PERSONE GIURIDICHE
ø L'autonomia patrimoniale
Perché si possa parlare di una "persona
giuridica" occorre essere in presenza di una PATRIMONIO (inteso come un insieme
di rapporti giuridici attivi e passivi) che sia staccato dal patrimonio di
qualsiasi persona fisica e sia sottoposto a vicende autonome, dirette a
realizzare un determinato SCOPO.
L'AUTONOMIA del patrimonio della persona
giuridica significa che, finché questa dura, esso è stabilmente destinato allo
scopo dell'ente ed è insensibili alle vicende che riguardano i soggetti in
qualche modo interessati all'esistenza e all'attività dell'ente stesso.
ø Gli organi
Elemento essenziale in tutte le organizzazioni
è la presenza di una o più persone, alla cui amministrazione il patrimonio è
affidato.
Queste costituiscono l'organo amministrativo dell'ente.
Alcune organizzazioni a carattere associativo,
si propongono di realizzare interessi di cui sono portatrici persone operanti
all'interno della loro struttura organizzativa. In esse i partecipanti (soci o
associati) deliberano riuniti in assemblea
generale.
Infine, in alcune persone giuridiche, sono
presenti anche organi di controllo.
X CLASSIFICAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
Le persone giuridiche possono presentare la
struttura di ISTITUZIONI oppure di CORPORAZIONI.
A)
Le istituzioni sono
vincolate a uno scopo che è prestabilito nell'atto costitutivo ed è
relativamente immutabile.
Fra le istituzioni
del diritto privato hanno importanza preminente le FONDAZIONI.
B)
Le corporazioni,
invece, sono gruppi di persone che gestiscono sovranamente la propria
organizzazione e dispongono liberamente del patrimonio comune.
Gli enti a
struttura corporative prendono il nome di:
-
Associazioni, se il loro scopo diretto non è l'esercizio di un'attività produttiva;
-
Società, se lo scopo è lucrativo o mutualistico;
-
Consorzi, se lo scopo è il soddisfacimento in comune di un bisogno economico
dei partecipanti.
ü I BENI
ö L'OGGETTO DEI DIRITTI PATRIMONIALI
Il diritto soggettivo attribuisce e garantisce
al suo titolare determinate utilità.
Queste derivano talvolta dall'utilizzazione di
una COSA o di un'ENERGIA naturale che abbia valore economico; altre volte,
invece, derivano da un comportamento altrui (PRESTAZIONE).
A questa
diversità di oggetto si ricollega la distinzione tra diritti reali e diritti
di credito.
Accanto ai diritti reali e ai diritti di
credito vi è un'altra grande categoria di diritti patrimoniali: i diritti sulle
opere dell'ingegno, ossia su creazioni intellettuali, quali diritto d'autore,
brevetti per invenzioni o modelli.
L'opera dell'ingegno si può concepire come un
BENE IMMATERIALE.
ë BENI MATERIALI: definizione e
classificazione delle cose.
Sono beni
materiali le cose e le energie suscettibili
di appropriazione e che possono perciò formare oggetto di diritti (ART 810
e 814 CC).
A)
COSE MOBILI e IMMOBILI (ART 812 CC)
Sono beni IMMOBILI i terreni e tutto ciò che
sia materialmente incorporato al suolo. Si aggiungono i mulini, i bagni e gli
altri edifici galleggianti.
Sono MOBILI tutti gli altri beni.
L'esercizio dei diritti di proprietà
immobiliare è assoggettato a maggiori restrizioni di diritto pubblico. La
staticità degli immobili e la maggiore facilità di individuazione rende più
facile annotarne i trasferimenti e le altre vicende giuridiche in pubblici
registri (pubblicità immobiliare, ART
2643 CC).
Un'analoga pubblicità si è potuta istituire
per alcuni beni mobili, quali le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli (beni
mobili registrati).
B)
COSE FUNGIBILI e INFUNGIBILI
Cose FUNGIBILI sono quelle che possono
sostituirsi indifferentemente le une alle altre, perché del tutto equivalenti
ai fini dell'utilizzazione.
INFUNGIBILI sono invece le cose prodotte in
esemplari unici, gli originali delle opere d'arte non multiple, e tutte le cose
usate.
Sono infungibili, di regola, gli immobili.
C)
COSE CONSUMABILI e NON
CONSUMABILI
Sono CONSUMABILI le cose insuscettibili di un
uso continuativo o ripetuto, perché vengono consumate dal primo atto di
utilizzazione (a questa categoria appartiene anche il danaro).
INCONSUMABILI sono le cose suscettibili di
utilizzazione ripetuta, anche se questa finisca, prima o poi, per deteriorarla.
D)
PERTINENZE
Sono PERTINENZE le cose destinate in modo
durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa, senza esserne parte
costitutiva. (ART 817 CC)
La pertinenza può formare oggetto di un atto
separato e perdere così tale sua qualità (ART 818 CC).
E) UNIVERSALITA'
DI MOBILI
UNIVERSALITA' DI MOBILI è una pluralità di
cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
F) FRUTTI
I FRUTTI si distinguono in due categorie: frutti
naturali e frutti civili.
Sono frutti
naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa e appartengono al
proprietario della cosa che li produce.
Sono frutti
civili quelli che si ritraggono da una cosa come corrispettivo del
godimento che altri ne abbia (es. interessi di un capitale dato a mutuo).
ü DIRITTI REALI E DI CREDITO
ë Diritto reale
Il diritto reale è il diritto di trarre
da una cosa le sue utilità economiche legalmente garantite o alcune di esse.
Correlativo al diritto reale è il dovere di chiunque
di astenersi dall'impedirne o turbarne l'esercizio.
ë Classificazione dei diritti
reali
PROPRIETA'
DIRITTI REALI
di
GODIMENTO
DIRITTI REALI MINORI
di GARANZIA
Fra i diritti reali ha una posizione
preminente la PROPRIETA'. Essa
consente di godere e di disporre delle cose in modo pieno e ed esclusivo, entro
i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento
giuridico. (ART 832 CC).
Gli altri diritti reali incidono su cose
altrui e hanno un contenuto più limitato (diritti
reali minori).
Essi si dividono in due gruppi:
1)
I DIRITTI REALI DI GODIMENTO, che
sono quelli di trarre determinate utilità dall'uso della cosa altrui, e sono:
-
usufrutto
-
uso
-
abitazione
-
superficie
-
servitù
-
enfiteusi
2)
I DIRITTI REALI DI GARANZIA, che
attribuiscono un potere di disposizione preferenziale del valore pecuniario
della cosa, qualora il diritto di credito, che con essa si è voluto garantire,
non venga soddisfatto dal debitore, e sono:
-
pegno
-
ipoteca.
ë Diritto di credito
Il diritto di credito attribuisce al
creditore la pretesa di esigere una prestazione da una o più persone
determinate.
Il rapporto tra il creditore e il debitore è
detto OBBLIGAZIONE (o rapporto
obbligatorio).
ë La prestazione dovuta può essere positiva, se contiene un'azione, o negativa, se contiene un'astensione.
Il contenuto dell'obbligazione può essere il più vario. Occorre, però,
che si tratti di una prestazione suscettibile di VALUTAZIONE ECONOMICA, cioè di
una prestazione di carattere patrimoniale (ART. 1174 CC).
Il carattere necessariamente economico della prestazione non implica
affatto che questa debba essere rivolta a soddisfare un interesse patrimoniale
del creditore.
Accanto alla
prestazione principale, che costituisce l'oggetto centrale dell'obbligazione,
se ne collocano altre con funzione complementare.
Ad esse si
riferisce l'art. 1175 CC, che impone al debitore e al creditore di comportarsi
secondo le regole della CORRETTEZZA.
Ciò significa che
il debitore è tenuto anche a quelle prestazioni strumentali o accessorie che
appaiano dovute, secondo un criterio di correttezza appunto, al fine di
realizzare pienamente l'interesse del creditore alla prestazione.
Si tratta di doveri
di:
Ø rispetto
Ø protezione
Ø informazione
Ø custodia
Ø collaborazione.
Va sottolineato che
obblighi di correttezza sono imposti
anche al creditore, il quale pure è tenuto a quel minimo di cooperazione che è
usuale fra persone corrette per facilitare al debitore l'adempimento o, quanto
meno, evitargli inutili aggravi.
ë Se il debitore non adempie, il creditore può rivolgersi all'autorità
giudiziaria perché gli procuri coattivamente ciò che gli spetta.
Questo potere si
chiama AZIONE.
L'obbligazione,
nella sua pienezza, ha una duplice rilevanza giuridica: è giusta causa della prestazione e dà azione al creditore per conseguire ciò che gli è dovuto.
Vi sono però anche
delle OBBLIGAZIONI IMPERFETTE, come ad es il debito di gioco, in cui il
creditore non ha potere di azione. In questa categoria rientrano anche i debiti
che non derivino da un comando giuridico, ma esclusivamente da un imperativo di
coscienza o di onore (art 2034 CC), chiamate OBBLIGAZIONI NATURALI.
ü FONTI DELLE OBBLIGAZIONI
L'articolo 1173 CC
indica, come fonti delle obbligazioni:
1)
il contratto,
2)
il fatto illecito,
3)
ogni altro atto o fatto idoneo a
produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
La formula del
punto 3) comprende fonti disparate, tra le quali ricordiamo:
-
le promesse unilaterali
-
la gestione di affari
-
la ripetizione dell'indebito
-
l'arricchimento senza causa
ü ACQUISTO E TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI
ëAcquisti
a titolo originario e a titolo derivativo.
I diritti
patrimoniali si possono acquistare a titolo originario, oppure a titolo
derivativo.
Ø Il diritto si acquista A TITOLO ORIGINARIO quando non è trasmesso da
un'altra persona che ne fosse titolare.
Ø L'acquisto è, invece, A TITOLO DERIVATIVO quando l'acquirente succede
a un precedente titolare e il diritto gli spetta come e in quanto spettava a
colui dal quale lo ha acquistato.
Ad esempio, il trasferimento di beni e di crediti dal defunto all'erede
è a titolo derivativo e si chiama SUCCESSIONE.
Talvolta l'acquisto
derivativo ha per oggetto un diritto nuovo, che però deriva da un diritto del
dante causa, perché lo suppone e ne assorbe una parte del contenuto. Si parla
in tal caso di successione costitutiva
(contrapposta alla successione traslativa).
Perché possa
verificarsi un acquisto a titolo derivativo occorre un valido titolo d'acquisto
e occorre che il dante causa sia titolare del diritto che deve venire
trasmesso.
ë Il principio della tutela dell'affidamento si specifica
in una serie di regole destinate a diverse situazioni e a diversi settori, e
congegnate in modo da assicurare alle ragioni del vero titolare del diritto la
massima tutela compatibile con le esigenze della sicurezza dei traffici.
ü ATTI ILLECITI E RESPONSABILITA' CIVILE
ë Atti
illeciti
L'art.2043 CC
definisce l'atto illecito come
"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto".
ë Principali figure di atto illecito:
a)
ILLECITI CONTRO LA PERSONA
Sono illeciti,
innanzi tutto, gli atti lesivi della vita, dell'integrità fisica, della saluta
e della libertà altrui.
La libertà è
tutelata contro la costrizione fisica, la minaccia e l'inganno.
b)
ILLECITI CONTRO L'ONORE, LA
RISERVATEZZA E LA VERITA' PERSONALE
Costituiscono diffamazione, e sono illecite, le
comunicazioni di notizie, voci, apprezzamenti che offendono la reputazione
altrui.
La tutela
dell'onore presenta però spesso un problema assai delicato, perché può venire
in conflitto con l'esigenza della libertà di parola. La comunicazione di
notizie vere può costituire un
illecito solo quando sia fatta indipendentemente da ogni giusto interesse, al solo scopo di esporre una persona al
disprezzo, all'odio, al ridicolo o all'umiliazione.
Diffondere sul
conto di una persona notizie NON vere, anche se non diffamatorie, costituisce
lesione del suo diritto all'identità e verità personale.
Ogni persona,
infine, ha diritto alla riservatezza della vita privata, cioè ad una
sfera di intimità sottratta alla curiosità degli estranei.
L'inviolabilità del
domicilio e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono principi solennemente enunciati dalla Costituzione (ART
14-15 Cost).
c)
LESIONI DI DIRITTI REALI
Nel campo degli
interessi patrimoniali la tutela più intensa spetta a i diritti reali.
Sono illeciti,
innanzi tutto, gli atti che danneggiano materialmente la cosa o la distruggono.
Il diritto reale
altrui si può violare anche attraverso l'impossessamento o la disposizione
della cosa, che la sottragga all'avente diritto; in queste ipotesi la piena
responsabilità per il danno si ha solo in caso di malafede e di colpa grave.
d)
DANNI ALL'AMBIENTE
e)
CONCORRENZA SLEALE E ILLECITI
CONTRO L'IMPRESA
Commette
concorrenza sleale l'imprenditore il quale compia atti idonei a creare
confusione della propria attività e dei propri prodotti con attività e prodotti
del concorrente, oppure diffonda notizie ed apprezzamenti idonei a determinare
il discredito dei prodotti e dell'attività del concorrente, oppure si appropri
di pregi dei prodotti o dell'impresa del concorrente.
f)
FALSA INFORMAZIONE
g)
ILLECITI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA
La denuncia penale dell'innocente è colpita
da sanzione solo se vi è malafede del denunciante; questa limitazione della
responsabilità ha lo scopo di non scoraggiare la collaborazione dei cittadini
per l'attuazione del diritto.
L'agire o il resistere in un giudizio civile
avendo torto sono fonti di una piena responsabilità per i danni solo se
risulta che la parte soccombenti era in malafede o colpa grave.
h)
RESPONSABILITA' PER OMISSIONE
L'omissione diventa
giuridicamente illecita quando costituisca violazione
di uno specifico dovere giuridico ad agire: questo può derivare dalla
legge, da un contratto o da un precedente comportamento attivo.
ë
Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte
Il padre e la madre
sono congiuntamente responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei
figli minori non emancipati che abitino con essi (ART. 2048 CC).
È importante osservare che il figlio minore può non essere personalmente
responsabile se si tratta di un bambino (ART. 2046 e 2047 CC); se invece si
tratta di un giovane che abbia già la capacità
naturale di intendere e di volere, allora egli è personalmente
responsabile, in solido con i genitori.
La responsabilità
dei genitori è fondata sulla presunzione di una colpa nella sorveglianza:
questa presunzione può venire eliminata con la prova di non aver potuto
impedire il fatto.
La stessa regola si
applica al tutore, ai precettori e a coloro che insegnano un
mestiere o un'arte.(2048)
ë Le cause
di giustificazione
Comportamenti che
sono generalmente antigiuridici possono essere, in alcuni casi, giustificati da
particolari circostanze.
La prima causa di
giustificazione generale è l'esercizio
di un diritto.
Esistono, poi,
alcune cause tipiche di giustificazione, che sono:
Ø CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO: non è responsabile chi lede un
diritto con il consenso della persona che può validamente disporne.
Ø LEGITTIMA DIFESA: non è responsabile che ha commesso il fatto
per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od
altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa
sia proporzionata all'offesa (art. 2044 CC)
Ø Agisce in STATO DI NECESSITA' chi compie un fatto dannoso
costrettovi dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona, se il pericolo non è stato da lui volontariamente
causato, né altrimenti inevitabile.
ë IL DOLO
Il divieto di
danneggiare altri ingiustamente si riferisce, di regola, tanto agli atti
diretti a cagionare danno (atti dolosi),
quanto agli atti che non intendono cagionare danno ma determinano il pericolo
del suo verificarsi (atti colposi)
(ART 2043 CC).
Il DOLO consiste nella coscienza e
nella volontà di cagionare l'evento dannoso.
ë LA COLPA
L'illecito è COLPOSO quando l'evento dannoso
non è voluto dall'agente e si verifica a causa di:
-
negligenza,
-
imprudenza,
-
imperizia.
(Ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline).
ë La capacità di intendere e di
volere
Il presupposto
perché l'atto illecito possa venire imputato all'agente è che questi avesse la
capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso (ART. 2046
CC).
In questo caso ci si
riferisce alla capacità naturale e
non a quella legale.
ü LA RESPONSABILITA' OGGETTIVA
La responsabilità
oggettiva è la responsabilità per i danni causati da attività dannose o
rischiose consentite, compiute anche
senza imprudenza o negligenza.
¶ IPOTESI
DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA PER RISCHIO
La legge prevede in
una serie di ipotesi una responsabilità senza colpa.
-
ART. 2049 CC: "I padroni e i
committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro
domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".
La
legge non ammette che il datore di
lavoro si possa liberare provando di essere esente da colpa, avendo usato
la dovuta diligenza nella scelta e nella sorveglianza del dipendente.
-
Analogo fondamento oggettivo ha la
responsabilità oggettiva del proprietario
di un veicolo per i danni cagionati dal
conducente (ART. 2054 CC)
-
Vi è poi una serie di norme che
dispongono una responsabilità oggettiva per i danni cagionati da cose.
Sia
nel caso della rovina di edificio
come nel caso di danno da circolazione di
veicoli, è stabilito che il proprietario, o gli altri soggetti indicati
dalla legge, sono responsabili se l'incidente è dovuto a "vizio di costruzione"
o a "difetto di manutenzione" (ART. 2053-2054 CC).
-
Un'altra applicazione del
principio si ha nel diritto aeronautico, in caso di qualsiasi danno cagionato
dall'aeromobile.
-
Oggettiva è pure la responsabilità
per gli incidenti nell'impiego dell'energia atomica. L'esercente di un impianto nucleare è infatti
responsabile di ogni danno alle persone o alle cose.
-
Infine, il codice civile contiene
due norme che dispongono la responsabilità per il danno causato da cose o animali, salva la prova del caso fortuito
(ART. 2051-2052 CC).
· RESPONSABILITA'
PER IL FATTO DEI DIPENDENTI
a)
Rapporto di preposizione
L'art. 2049 CC
esprime il principio che ciascuno deve rispondere dei danni cagionati a terzi
dalle persone che impiega al proprio servizio.
Perché operi questa
responsabilità occorre un rapporto di preposizione tra l'autore del
fatto dannoso e il responsabile; occorre inoltre che il danno sia stato
cagionato dal preposto nell'esercizio
delle incombenze alle quali è adibito.
Normalmente il
rapporto di preposizione coincide con un rapporto di lavoro subordinato.
Viceversa, chi si
vale dell'opera di soggetti esterni e autonomi non risponde dei danni che
costoro possono illecitamente cagionare a terzi.
b)
L'esercizio di incombenze
Il fatto illecito
del preposto impegna la responsabilità oggettiva del preponente solo se è stato
compiuto nell'esercizio delle incombenze a cui egli è adibito.
¸ RESPONSABILITA'
PER IL DANNO CAGIONATO DA COSE O DA ANIMALI
a)
Determinazione del responsabile
A proposito del
danno cagionato da animali l'art.
2052 CC dispone che la particolare responsabilità in esso prevista, estesa fino
al limite del caso fortuito, grava sul proprietario dell'animale, o su che se
ne serva per il tempo in cui lo ha in uso.
La disposizione sul
danno cagionato da cose designa come
responsabile colui che le ha "in custodia" (ART. 2051 CC)
b)
Il "caso fortuito" quale limite
della responsabilità
Tanto la
responsabilità per il danno cagionato dalle cose, quanto quella per il danno
cagionato da animali, si estendono fino al limite del "caso fortuito" (ART.
2051-2052 CC).
Provare il caso
fortuito significa provare che il danno è dovuto ad un evento imprevedibile e
inevitabile, estraneo alla cosa o all'animale e alla sfera del "custode".
¹ RESPONSABILITA'
PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSE
Se si tratta di
un'attività pericolosa, concorre l'applicazione dell'art. 2050 CC: "Chiunque
cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua
natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non
prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".
Se si tratta di
attività pericolosa, quindi, il danneggiato è esonerato da provare la colpa
dell'agente, mentre starà a chi esercita l'attività pericolosa a dimostrare che
sono state adottate tutte le misure idonee ad evitare l'incidente.
ü DANNO, CAUSALITA', RIMEDI
ë Danno patrimoniale e non patrimoniale. Danno emergente e lucro
cessante.
Ø Il danno patrimoniale può
consistere nella perdita, nella distruzione o nel danneggiamento di un bene
patrimoniale, nella perdita di un guadagno o nella sopravvenuta necessità di
compiere determinate spese.
Nell'ambito del
danno patrimoniale si distingue:
-
DANNO EMERGENTE ú consiste
in una diminuzione del patrimonio.
-
LUCRO CESSANTE ú consiste
nell'esclusione di un incremento patrimoniale che si sarebbe verificato in
mancanza del fatto dannoso.
Ø Il danno non patrimoniale
consiste nella perdita o lesione di un bene personale, che non possa essere
oggetto di scambio e di valutazione economica.
ë Causalità
di fatto
il danno è
risarcibile sono se è conseguenza dell'atto illecito (o del fato previsto dalla
legge come fonte di responsabilità oggettiva).
Occorre dunque un
rapporto di causalità (causalità di fatto).
ë Concorso di responsabili
Se il fatto dannoso
è imputabile a più persone, tutte sono obbligate al risarcimento del danno. La
loro responsabilità è solidale: ciò significa che il danneggiato può
pretendere anche l'intero risarcimento da uno solo dei danneggianti; colui che
ha risarcito il danno potrà poi rivalersi nei confronti dei corresponsabili
(ART. 2055 CC).
ë Concorso
di colpa del danneggiato
Il risarcimento può
venire ridotto o escluso quando la negligenza o l'imprudenza del danneggiato
abbia concorso a cagionare il danno.
Ciò significa che il
diritto non solo impone a ciascuno il dovere di astenersi dal danneggiare
ingiustamente altri, ma impone anche l'onere di usare una ragionevole diligenza
per tutelare se stessi e il proprio patrimonio eliminando, riducendo o, quanto
meno, non aggravando il pericolo creato da altri.
ë Il
risarcimento del danno per equivalente
Il danno cagionato
da un atto illecito o da un fatto che sia fonte di responsabilità oggettiva
deve essere risarcito dal responsabile.
Per lo più il
risarcimento si fa pagando al danneggiato una somma di danaro equivalente al
danno patrimoniale che egli ha subito sia come diminuzione del patrimonio (danno emergente) sia come mancato
guadagno (lucro cessante).
Il lucro cessante va
determinato in base al calcolo degli utili che il danneggiato avrebbe
conseguito, secondo il prevedibile corso degli eventi, se il fatto dannoso non
si fosse verificato.
Oltre al danno già
verificatosi può essere risarcito il danno futuro,
alla condizione che sia ragionevolmente certo.
La determinazione
del risarcimento pone problemi particolarmente delicati e difficili quando si
tratta di danni alla persona.
ë La
reintegrazione in forma specifica
Il risarcimento per
equivalente costituisce un surrogato.
Il danneggiato non è
tenuto ad accontentarsene e perciò può chiedere che venga ricostituita, a spese
del responsabile, la situazione che si sarebbe avuta in mancanza del fatto
dannoso (reintegrazione in forma
specifica).
Assai spesso la
reintegrazione in forma specifica non è possibile.
ë La riparazione del danno non patrimoniale
La perdita o la
lesione di un bene personale che non possa essere oggetto di scambio e di
valutazione economica costituisce per se stessa un danno.
Per definizione il
danno non patrimoniale non può essere risarcito per equivalente.
Tuttavia il
pagamento di una somma di danaro al danneggiato gli attribuisce un beneficio
che può valere a sollievo o a compenso del torto subito.
Nel diritto italiano
la riparazione dei danni non patrimoniali non è imposta in generale, ma solo
nei casi determinati dalla legge (ART. 2059 CC). Si tratta delle ipotesi in cui
il danno deriva da reato.
ë Azione inibitoria
La reazione che
l'ordinamento giuridico offre contro l'atto illecito mira preventivamente a
impedirne il compiersi, e successivamente a eliminarne le conseguenze.
Un soggetto
minacciato, però, ha il potere di compiere un'azione inibitoria, un'azione, cioè, con la quale si chiede
giudizialmente che venga impedito il fatto lesivo.
Per la concessione
dell'azione inibitoria, la legge richiede che un atto illecito sia già stato
compiuto, e se ne tema la ripetizione o
la continuazione in futuro.
ë
L'AUTONOMIA PRIVATA E IL NEGOZIO GIURIDICO
Ø NOZIONE
AUTONOMIA PRIVATA
significa possibilità, per i singoli di regolare da
sé, nel modo voluto, i rapporti giuridici con altre persone.
Strumento per la
realizzazione dell'autonomia privata è il NEGOZIO GIURIDICO. Questo
consiste in un atto, o in un insieme di atti di più persone, rivolto a produrre
effetti riconosciuti e garantiti dall'ordinamento giuridico.
Gli atti negoziali
consistono normalmente in dichiarazioni.
Talvolta, però, essi
possono consistere anche in comportamenti che diano materialmente attuazione a un assetto negoziale di
interessi.
Il negozi giuridico
ha la finzione di consentire ai singoli di regolare in modo autonomo i propri
interessi, dando ad essi un assetto voluto.
Ma la volontà non basta a giustificarne l'efficacia.
Ciò che crea il
vincolo è invece la posizione di un
regolamento di interessi nei confronti di altre persone attraverso la
dichiarazione o l'attuazione negoziale.
Normalmente la
dichiarazione negoziale corrisponde a ciò che il dichiarante vuole.
Questa
corrispondenza può mancare in diversi casi:
1)
Riserva mentale (quando il dichiarante abbia nel proprio intimo un'intenzione diversa)
2)
In casi di gioco, recitazione,
scherzo o esempio palesemente manifestati.
3)
Errore nella dichiarazione.
4)
Espressioni equivoche
5)
Volontà turbata da: minaccia, inganno, errore.
6)
ü NEGOZI UNILATERALI E CONTRATTI
P Il
negozio giuridico si dice unilaterale
quando è costituito dalla dichiarazione di volontà o dal comportamento
negoziale di una sola parte (es testamento).
P Se il
negozio è costituito dalle dichiarazioni di volontà o dai comportamenti
negoziali di due o più parti, si dice bilaterale
o plurilaterale.
PP
"Il contratto è l'accordo di
due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto
giuridico patrimoniale" (ART 1321 CC).
P Le deliberazioni sono dichiarazioni
negoziali approvate, dall'unanimità o a maggioranza, dall'organo collegiale di
una persona giuridica o di un gruppo organizzativo.
ü LE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA'
ë DICHIARAZIONI RECETTIZIE
E NON RECETTIZIE
Le dichiarazioni
si distinguono il recettizie e non recettizie, secondo che la loro
efficacia giuridica sia subordinata o meno alla ricezione nella sfera di
particolari soggetti.
+ Negozio bilaterale: la
dichiarazione di volontà è sempre recettizia.
+ Negozio unilaterale a
dichiarazione recettizia: recesso unilaterale da una società o associazione.
+ Negozio
unilaterale a dichiarazione non recettizia: testamento, accettazione di
eredità, promessa al pubblico.
La dichiarazione
recettizia produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza della
persona alla quale è destinata. Essa si reputa conosciuta nel momento in cui
giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza
colpa, nell'impossibilità di averne notizia (ART. 1334-1335 CC).
ë DICHIARAZIONE
ESPRESSA E MANIFESTAZIONE TACITA DI VOLONTA'
P La volontà può essere
dichiarata espressamente, per mezzo
della parola, parlata o scritta, o anche con qualsiasi altro segno che, secondo
l'uso comune o per una particolare convenzione fra gli interessati, valga come
mezzo per comunicare un messaggio.
P La volontà può venire
manifestata anche in modo tacito,
attraverso un "comportamento concludente"
o, in casi particolari, col silenzio.
ë ELEMENTI
DEL NEGOZIO GIURIDICO
L'ART 1325 CC
elenca quattro elementi essenziali del contratto:
¶ l'accordo delle parti;
· la causa;
¸ l'oggetto;
¹ la forma, quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Questi elementi
sono detti essenziali, perché la loro
mancanza o i loro difetti influiscono sulla validità del negozio giuridico.
Vi sono poi
modalità del negozio la cui presenza è solo eventuale e che vengono perciò
designati come elementi accidentali e sono:
¬ condizione;
termine;
® modo.
ü LA SIMULAZIONE
ë La dichiarazione negoziale è simulata quando il dichiarante e il
destinatario di essa sono d'accordo nel non volerne gli effetti.
Dietro a questa
dichiarazione apparente sta una controdichiarazione
occulta, che esprime la volontà effettiva delle parti.
La SIMULAZIONE
può essere:
Ø ASSOLUTA: quando le parti
fingono di porre in essere un negozio, ma in realtà non ne vogliono nessuno.
Ø
RELATIVA: quando le parti fingono di porre in essere un negozio, ma in realtà
ne vogliono un altro, risultante dalla controdichiarazione.
La diversità tra
negozio apparente e quello effettivo può stare nella natura del negozio oppure può riguardare i soggetti (interposizione fittizia di persona).
Lo scopo della simulazione è, per lo più,
quello di recare pregiudizio ai diritti di terzi o di occultare la violazione
di norme imperative. Spesso è usata anche per frode fiscale.
Talvolta, però,
la simulazione può avere anche scopo lecito.
ë EFFETTI DELLA SIMULAZIONE TRA
LE PARTI
L'atto simulato non
produce nessun effetto tra le parti (ART 1414 CC), perché esso non è
effettivamente voluto.
Se si tratta di
simulazione relativa, fra le parti ha effetto il diverso contratto che esse
hanno voluto effettivamente concludere.
ë EFFETTI DELLA SIMULAZIONE
RISPETTO A TERZI. TERZI INTERESSATI A FAR DICHIARARE LA SIMULAZIONE
Ai terzi è
sempre concesso di far valere, nei confronti delle parti, la realtà nascosta
dal negozio giuridico simulato (ART 1415 CC).
In questi casi
si tratta di terzi che hanno interesse a far prevalere la realtà
sull'apparenza.
Ma vi sono anche
terzi che hanno interesse a far prevalere l'apparenza:
a)
terzi aventi causa;
b)
terzo creditori;
c)
altri terzi.
a)
Opponibilità della simulazione
ai terzi aventi causa.
La legge dispone
che la simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente.
La regola
generale che fa salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede si esprime
anche dicendo che la simulazione non può essere opposta ai terzi di buona fede aventi causa dal simulato acquirente.
b)
Opponibilità della simulazione
ai terzi creditori.
Il creditore del simulato acquirente ha
interesse a far prevalere l'apparenza sulla realtà, in modo da potersi
soddisfare sul bene che apparentemente appartiene al suo debitore.
Se il creditore
ha acquistato in buona fede un diritto di pegno o di ipoteca sul bene, il suo
affidamento è tutelato.
Ma se non ha
acquistato nessuna garanzia reale (creditore chirografario), la simulazione gli può essere opposta, salvo che
egli abbia già iniziato, in buona fede, l'esecuzione forzata (ART 1416 CC).
ü NEGOZIO FIDUCIARIO
Nel negozio fiduciario il fiduciante
trasferisce al fiduciario la proprietà di una cosa o un altro diritto,
imponendogli, però, il vincolo obbligatorio di ritrasferirgli in futuro il
diritto, o di trasferirlo a un terzo, o di farne, comunque, un uso determinato.
La
caratteristica essenziale del negozio fiduciario sta in questa limitazione obbligatoria di un più ampio effetto
reale.
Notevole è anche
la fiducia a scopo di garanzia.
Se il fiduciario
non rispetta gli impegni assunti, il fiduciante potrà agire giudizialmente nei
suoi confronti.
Se il
fiduciario, abusando della sua posizione, trasferisce la cosa a un terzo fuori
dei casi in cui ciò gli è consentito, l'acquisto del terzo è salvo ugualmente:
il diritto del fiduciante che viene così leso è infatti un diritto di credito nei confronti del fiduciario, e non un diritto reale, e perciò è, di
regola, inopponibile ai terzi.
Il fiduciante
potrà solo agire contro il fiduciario per ottenere il risarcimento del danno.
ü I VIZI DELLA VOLONTA'
I vizi della
volontà consistono in:
a) ERRORE
b) DOLO
c)
VIOLENZA.
Ø ERRORE
L'errore
consiste in una falsa conoscenza o nell'ignoranza di situazioni, qualità, rapporti.
L'errore può
influire sulla formazione del negozio giuridico in diversi modi.
1)
Innanzi tutto esso può cadere sulla dichiarazione (errore ostativo).
Ciò accade quando si dichiara cosa diversa da quella che si vorrebbe.
2)
Oppure l'errore può cadere su
circostanze che influenzano la formazione della volontà negoziale (errore vizio).
Di errore in
senso tecnico-giuridico si può parlare solo quando la falsa rappresentazione si
riferisce a fatti PREESISTENTI o PASSATI. L'erronea previsione di sviluppi futuri
è, di regola, irrilevante.
ë La tutela dell'affidamento
L'errore
determina la formazione di un negozio inidoneo alla funzione che gli è propria;
di qui l'esigenza di negare efficacia al negozio viziato da errore.
Occorre
considerare, d'altra parte, che il dichiarante non è solo: con il negozio egli
regola i propri interessi nei rapporti
con altre persone, le quali fanno affidamento
sull'assetto negoziale e si regolano di conseguenza.
Negando
l'efficacia al negozio si possono deludere questi affidamenti, i quali pure
meritano di essere tenuti in considerazione.
La legge
italiana risolve questo problema facendo prevalere la tutela
dell'affidamento nei contratti a titolo
oneroso, mentre prevale la tutela del dichiarante nei negozi a titolo gratuito.
Questa
diversità di trattamento si giustifica considerando che la mancata tutela
dell'affidamento e la conseguente insicurezza dei rapporti nei contratti a
titolo oneroso incepperebbe dannosamente i traffici.
La tutela
dell'affidamento nei contratti A TITOLO ONEROSO non significa peraltro che il
dichiarante caduto in errore sia sempre vincolato dalla sua dichiarazione.
Se l'errore è
stato rilevato dall'altra parte, non vi è nessun affidamento da tutelare e il
contratto può essere annullato.
La stessa
soluzione vale per l'ipotesi che l'errore non sia stato rilevato dall'altra
parte, ma fosse da questa conoscibile con la normale diligenza. Ciò significa che la legge impone a ciascun
contraente un onere di attenzione di
eventuale vizi della volontà o della dichiarazione dell'altra parte.
Il contratto
a titolo oneroso è dunque ANNULLABILE di l'errore è riconoscibile dall'altro contraente (ART. 1428 e 1421 CC).
Non basta.
L'errore deve essere anche essenziale
(1429) cioè deve cadere sulla natura o
sull'oggetto del contratto, sull'oggetto della prestazione o, infine, sull'identità o sulle qualità della persona
dell'altro contraente.
ë L'errore nei contratti a
titolo oneroso: essenzialità
Vediamo ora i
diversi tipi di errore essenziale
secondo la definizione data dall'art. 1429 CC.
1)
Errore sulla natura o sull'oggetto del
contratto.
2)
Errore sull'identità o sulle qualità
dell'oggetto della prestazione.
3)
Errore sull'identità o sulle qualità
della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano
state determinanti nel consenso.
L'errore,
inoltre, può cadere su circostanze di fatto (errore di fatto) oppure sull'esistenza o sull'interpretazione di
una regola di diritto (errore di diritto).
Anche l'errore di diritto può essere causa di
annullamento del contratto (purché, trattandosi di contratto a titolo oneroso,
sia essenziale e riconoscibile).
L'errore di
diritto non rende annullabile il contratto se cade sulle conseguenze previste
dalla legge e applicate al contratto indipendentemente dalla loro volontà.
ë Errore nella dichiarazione o
nella sua trasmissione
L'errore-vizio
e l'errore sulla dichiarazione sono assoggettati al medesimo regime giuridico
(ART. 1433 CC).
Anche
l'errore sulla dichiarazione deve essere essenziale e riconoscibile, per rendere invalido il
contratto a titolo oneroso.
La legge
parifica l'ipotesi che l'errore sia commesso direttamente dal dichiarante
all'ipotesi che la dichiarazione sia inesattamente trasmessa dalla persona o
dall'ufficio da lui incaricato.
ë L'errore nei negozi a titolo
gratuito
La tutela
dell'affidamento non opera nei negozi a titolo gratuito.
Ne segue che
l'errore può essere causa di annullabilità dei negozi a titolo gratuito anche
se non è essenziale, né riconoscibile.
Occorre però
che l'errore sia determinante nel
consenso.
La legge
richiede inoltre che il motivo, sul
quale cade l'errore, risulti dall'atto di donazione (ART. 787 CC).
ë Conseguenze dell'errore
Il negozio
viziato da errore giuridicamente rilevante è ANNULLABILE.
Tuttavia, la
parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad
essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme
al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere
(ART. 1432 CC).
Ø IL
DOLO
In tema di
formazione del negozio giuridico, il termine "dolo" significa inganno.
Costituiscono
dolo:
-
il raggiro,
-
l'artificio ingannevole,
-
la semplice menzogna, se impiegata
per indurre una persona in errore e determinarla così a stipulare il negozio,
-
il silenzio.
Il silenzio può essere considerato come dolo, ma solo quando costituisca violazione
intenzionale di un obbligo di chiarire all'altra parte la realtà della
situazione (obbligo generalmente derivante dalla correttezza nelle trattative -ART. 1337 CC-). In questi casi è
chiamato sleale reticenza.
Il dolo vizia
la volontà negoziale in quanto determini un errore.
Perché il
dolo sia giuridicamente rilevante occorre che sia idoneo a indurre in errore una
persona sensata.
ë Effetti del dolo
determinante
Il dolo si
dice determinante quando è tale che, senza di esso, il negozio non
sarebbe stato stipulato.
In tal caso
il negozio è ANNULLABILE.
Trattandosi
di un contratto occorre però che il dolo provenga dall'altro contraente.
Se invece il
dolo proviene da un terzo, può darsi
che l'inganno non sia noto al contraente che ne ha tratto vantaggio.
La legge fa
prevalere la tutela dell'affidamento,
perciò il contraente ingannato dal terzo potrà impugnare il contratto per dolo
solo se la controparte è stata in collusione con il terzo o, quanto meno, è
stata a conoscenza dell'inganno (ART. 1439 CC).
La maggiore
intensità della tutela contro il dolo, rispetto a quella contro l'errore, sta
in questo: il dolo rende INVALIDO il contratto A TITOLO ONEROSO anche se ha
provocato un errore NON essenziale, e rende invalido il contratto A TITOLO
GRATUITO anche se ha provocato errore su un motivo non risultante dall'atto.
Le
conseguenze del dolo non si esauriscono nell'invalidità del negozio; si aggiunge la responsabilità dell'autore del dolo, tenuto a risarcire il danno.
Se l'inganno
proviene da un terzo, con la responsabilità di questo concorre la
responsabilità del contraente che ne ha tratto vantaggio.
ë Il dolo incidente
Il dolo si
dice incidente quando non determina la stipulazione del negozio, ma si
limita ad influire sul suo contenuto.
Il soggetto,
cioè, avrebbe comunque concluso il contratto, ma a condizioni diverse se non
fosse stato ingannato.
In questi
casi il contratto è VALIDO, ma l'autore del raggiro deve risarcire il danno
(ART. 1440 CC).
Ø LA
VIOLENZA
Nel
linguaggio giuridico la parola violenza ha
due significati:
¶ Essa designa l'impiego diretto della forza per costringere gli altri: violenza fisica.
In questi casi il
contratto è privo di effetti, NULLO.
· Oppure può essere interpretata
come la minaccia ingiusta esercitata
allo scopo di costringere un soggetto ad emettere una dichiarazione negoziale
che altrimenti non avrebbe emesso (estorsione).
In questi casi il negozio è ANNULLABILE per
vizio nel consenso.
Va rilevato
che la violenza psichica è assoggettata al medesimo trattamento giuridico anche
se è esercitata da un terzo (ART. 1134 CC), l'esigenza di tutela
dell'affidamento qui cede di fronte all'esigenza di tutela contro l'estorsione.
ë Caratteri della violenza
La violenza
deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da
farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male notevole.
La violenza è
causa di annullamento del negozio giuridico anche quando il male minacciato
riguardi la persona o i beni del coniuge, di un discendente, di un ascendente o
anche di un'altra persona (ART. 1436 CC).
È necessario,
poi, che la minaccia sia ingiusta.
ü L'OGGETTO del CONTRATTO
ë Requisiti
L'oggetto del negozio consiste nella
prestazioni negoziali.
Occorre che
esso sia, secondo l'art. 1349 CC:
1)
Possibile: l'impossibilità iniziale
dell'oggetto rende NULLO il negozio (ART. 1418 CC). Si deve trattare di un'impossibilità oggettiva e assoluta, nel
senso che la prestazione non possa essere resa da nessuno.
Se non vi è un'impossibilità oggettiva e assoluta, ma semplicemente
un'impossibilità soggettiva del promittente, il negozio è VALIDO: questa regola
rende ciascuno responsabile e garante di una giusta valutazione delle proprie
capacità e possibilità.
2)
Lecito: le prestazioni contrattuali non
devono essere contrarie a:
-
norme imperative
-
ordine pubblico
-
al buon costume.
3)
Determinato o determinabile: è determinato quando è definito direttamente
dalle parti, mentre è determinabile quando le parti si sono limitate a definire
il criterio per la sua determinazione
o ne hanno rimesso la determinazione ad un terzo (arbitratore).
ü LA CAUSA del CONTRATTO
ë Causa e motivi
L'operazione
negoziale costituisce lo scopo immediato
di chi pone in essere il negozio, e va distinta dagli scopi ulteriori, in dei quali il negozio viene stipulato.
È chiaro che
si può e si deve sempre attribuire rilevanza giuridica alla possibilità di realizzazione
dello scopo negoziale immediato, perché senza di esso la disposizione negoziale
perde ogni giustificazione.
La rilevanza
giuridica degli scopi ulteriori, invece, è assai più limitata.
La
distinzione si pone anche in relazione al giudizio di LICEITA'.
L'illiceità
dell'operazione negoziale impone una reazione che si ripercuota sul negozio
stesso o sui suoi effetti.
Quando,
invece, l'operazione negoziale sia in sé e per sé lecita, e illecito sial solo
uno scopo ulteriore ed estrinseco, una reazione siffatta non è sempre
necessaria.
Di qui la
distinzione tra causa del negozio e motivi.
Ø CAUSA è lo schema dell'operazione economico-giuridica che il negozio
realizza immediatamente: essa è la ragione giustificatrice del negozio, sia dal
punto i vista dei soggetti che lo pongono in essere, sia dal punto di vista
dell'ordinamento giuridico.
Per la maggior parte dei
negozi, la causa consiste nella sintesi
dei loro effetti giuridici essenziali.
Ø MOTIVO è ogni scopo ulteriore che è estraneo alla causa.
ë Mancanza
di causa
Se uno degli
effetti essenziali del negozio non può assolutamente verificarsi, per mancanza
di un suo presupposto logicamente necessario, l'operazione negoziale risulta
mutilata o, comunque, ingiustificata.
Si dice
allora che il negozio manca di causa.
In
particolare, si avrà la mancanza di causa ogni volta che sia inesistente
l'obbligazione che il negozio intende eseguire, garantire o modificare.
ë Causa illecita, causa non degna di tutela. Negozi tipici e atipici.
L'ordinamento
giuridico non riconosce la validità del negozio, se non quando esso abbia causa
LECITA e DEGNA DI TUTELA.
La causa del negozio è ILLECITA quando sia
contraria a:
-
norme imperative
-
ordine pubblico (cioè ai principi
fondamentali e inderogabili del sistema giuridico)
-
buon costume (cioè alle regole di
comportamento sociale, la cui violazione è ritenuta immorale e scandalosa dalla
generalità dei consociati)
(ART. 1343
CC).
Non basta che
la causa sia lecita.
Può accadere,
infatti, che l'operazione negoziale sia di un tipo non illecito, ma non abbia
un'utilità sufficiente a giustificare che lo Stato cooperi alla sua attuazione.
In tale
ipotesi il negozio è NULLO perché la causa non
è degna di tutela (es scommessa).
Nel campo dei
negozi unilaterali gli schemi
causali leciti e degni di tutela sono definiti dalla legge.
Ne campo dei contratti invece si è proceduto
diversamente, perché la grande varietà delle forme contrattuali in uso non ne
consente un'elencazione tassativa e una disciplina analitica.
Perciò il
legislatore ha bensì considerato in modo specifico alcuni schemi più importanti
e diffusi (contratti tipici, o nominati).
Ma alle parti
è consentito anche di concludere contratti
atipici o innominati, purché
siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento
giuridico (ART. 1322 CC).
ë Negozi causali e negozi astratti
Alla mancanza
di una causa degna di tutela l'ordinamento giuridico reagisce sempre.
Per lo più la
reazione consiste nel negare al negozio ogni effetto giuridico. I negozi
sottoposti a questo regime si dicono causali.
In alcuni
casi, però, la reazione giuridica non colpisce il negozio, il quale produce i
suoi effetti. Colpisce, invece alcune delle conseguenze che ne derivano e che,
costituendo arricchimenti e impoverimenti ingiustificati, devono essere
eliminate mediante opportuni aggiustamenti.
Questi
negozi, che producono effetto indipendentemente dalla validità della causa, si
dicono astratti.
ë Negozio in frode alla legge
Accade
sovente che si cerchi di realizzare un risultato equivalente a quello di un
negozio illecito ricorrendo a una combinazione di negozi in sé leciti, oppure
ricorrendo ad un negozio non vietato, ma elaborandone il contenuto in modo tale
da portarlo a una funzione diversa dalla sua nomale ed equivalente a quella del
negozio illecito.
In tal caso
il negozio è "in frode alla legge" ed è NULLO (ART. 1344 CC).
ü LA FORMA del CONTRATTO
Nel diritto
moderno la volontà negoziale può essere manifestata, di regola, in un modo
qualsiasi: il solo requisito è che la dichiarazione risulti comprensibile ai
soggetti ai quali è destinata.
Talvolta,
però, la legge prescrive, per la validità del negozio, che questo venga
espresso in una forma determinata.
Per lo più la
forma richiesta è quella scritta, la
quale può consistere in una scrittura
privata o in un atto pubblico.
Va osservato
che il requisito legale della forma scritta può essere soddisfatto anche da un
documento informatico, purché sia munito dei requisiti a garanzia della sua
autenticità.
In ipotesi
eccezionali la semplice scrittura privata non è sufficiente, e si richiede la
solennità dell'atto pubblico: in tal
caso la dichiarazione negoziale deve essere espressa davanti ad un notaio il
quale ne redige un documento (rogito)
destinato ad essere conservato a disposizione di chiunque ne voglia prendere
visione.
ë Negozi formali
¬ La legge
richiede la forma scritta per la
validità dei negozi che trasferiscono la proprietà di beni immobili, o che costituiscono, trasferiscono, modificano o
estinguono diritti reali su beni immobili, o che su tali beni costituiscono
diritti personali di godimento per una durata superiore a nove anni.
La
stessa regola vale anche per il contratto preliminare che impegni a stipulare
successivamente uno dei contratti anzidetti.
È richiesta la forma scritta
per i contratti con le banche e le società
di investimento.
® Analogamente devono essere
stipulati per iscritto i contratti di vendita di "pacchetti turistici" e i contratti di diritti di multiproprietà
immobiliare.
¯ La forma scritta è richiesta
anche per i titoli di credito.
° I contratti con enti pubblici richiedono forma scritta.
± Va ricordato, inoltre, che la donazione va fatta per atto pubblico con la presenza di due
testimoni.
² L'atto pubblico è necessario
anche per la costituzione di società per
azioni e di società a responsabilità
limitata.
³ Per determinate clausole, considerate particolarmente
onerose, predisposte da una parte per la stipulazione di un contratto in serie,
la legge richiede la specifica
approvazione iscritto.
´ Il testamento va redatto in forma olografa
(scrittura tutta di mano del testatore), oppure in quella dell'atto pubblico, oppure in forma segreta.
ü LA CONDIZIONE
Il negozio
giuridico può disporre che i suoi effetti si producano o vengano meno al
verificarsi di un avvenimento futuro e
incerto. Questo costituisce una CONDIZIONE (ART. 1353 CC).
P La
condizione si dice sospensiva se
l'effetto negoziale ad essa subordinato manca in un primo tempo, ed è destinato
a prodursi nel caso che la condizione si avveri.
P Se,
invece, l'effetto negoziale si produce immediatamente, ma è destinato a venir
meno nel caso che la condizione si avveri, questa si dice risolutiva.
Attraverso
l'inserzione di clausole condizionali, il negozio può venire adattato nel modo
più vario a circostanze ancora incerte.
ë Condizione causale e condizione potestativa
Ø La condizione si dice causale se è indipendente dalla volontà
delle parti.
Ø È potestativa se dipende dalla volontà di una delle due parti.
Ø Mista se il suo avveramento richiede il concorso della volontà di
una parte e di circostanze indipendenti da tale volontà.
ë Condizione illecita o impossibile
La condizione
è ILLECITA quando rende immediatamente illecita l'operazione negoziale.
L'illiceità
della condizione rende NULLO il
contratto (ART. 1354 CC).
Per quanto
riguarda l'IMPOSSIBILITA' della condizione, le sue conseguenze sono diverse,
secondo che si tratti di condizione sospensiva, oppure di condizione
risolutiva.
-
La condizione sospensiva impossibile rinvia l'efficacia di un negozio a un
momento che non verrà mai. Il negozio è quindi NULLO.
-
La condizione risolutiva impossibile dispone che gli effetti del negozio debbano
cadere in un momento che non verrà mai. Dunque gli effetti del negozio sono
definitivi: la condizione si ha come non
apposta.
ü IL TERMINE
Il termine
limita nel tempo l'efficacia del negozio.
Può essere iniziale o finale, secondo che stabilisca il principio o la fina dell'effetto
negoziale.
Il termine
può riferirsi anche a uno solo degli effetti negoziali: tale il termine di adempimento, o di scadenza,
che determina il momento in cui l'obbligazione deve essere eseguita.
Questo è
stabilito normalmente a favore del debitore, cioè il creditore non può esigere
la prestazione prima della scadenza del termine, mentre il debitore può
pretendere di adempiere anche prima del termine fissato.
ü IL MODO
Il modo (o
onere) è una disposizione che può essere apposta solo ai negozi a titolo
gratuito.
Essa limita
il vantaggio economico del beneficiario, imponendogli un obbligo.
ü LA RAPPRESENTANZA
La
rappresentanza è l'istituto giuridico per il quale la volontà negoziale è
formata e dichiarata da un soggetto (rappresentante),
mentre gli effetti del negozio fanno capo a un soggetto diverso (rappresentato).
La
rappresentanza può essere volontaria
o legale.
La
rappresentanza è ammissibile in tutto il campo dei contratti e dei negozi
patrimoniali tra vivi, mentre è esclusa per il testamento e per i negozi di
diritto familiare.
ë Distinzione
da altre figure
a)
Rappresentante e nuncius
Il rappresentante ha un potere di
decisione, più o meno ampio, circa la stipulazione del negozio: egli perciò
forma e dichiara una volontà propria.
Il nuncius, invece, si limita a trasmettere
una dichiarazione altrui, già completa, senza intervenire con alcuna
dichiarazione propria.
b)
Interposizione gestoria
L'interposizione gestoria (chiamata anche rappresentanza indiretta)è una forma di
cooperazione giuridica nella quale il gestore agisce per conto altrui, ma stipula il negozio in nome proprio.
Gli effetti
del negozio si producono in capo al gestore, il quale dovrà poi trasmetterne il
risultato economico nel patrimonio di colui per conto del quale ha agito.
c)
Agenti senza rappresentanza, procacciatori di affari
È d'uso
designare come "rappresentanti di commercio" certi collaboratori
dell'imprenditore, anche quando essi non stipulano contratti ma si limitano a
promuoverne la conclusione, cercando clienti. Questi sono agenti o
procacciatori di affari.
ë Fonti della rappresentanza
il potere di
rappresentanza può venire conferito dall'interessato con un atto che si chiama procura.
Si parla, in
tal caso, di rappresentanza volontaria.
La nomina di
un rappresentante è, in generale, un atto facoltativo.
Vi sono poi
le ipotesi in cui il rappresentante è scelto ed imposto dalla legge o dal giudice.
Si parla
quindi di rappresentanza legale.
Di regola,
comunque, nessuno può attribuirsi da sé il potere di rappresentare altri.
ë La procura e il rapporto
sottostante
La procura è
il negozio unilaterale con il quale
una persona attribuisce ad altri il potere di rappresentarla.
Questo potere
è strumentale per la realizzazione di un interesse, che è per lo più del
rappresentato ma che talvolta, può essere dello stesso rappresentante o anche
di terzi.
La natura di
questo interesse, il modo in cui esso va realizzato, la ragione della sua
attuazione da parte del rappresentante, l'eventuale compenso a quest'ultimo,
dipendono dal rapporto di base, al
quale la rappresentanza accede.
La procura va
nettamente distinta dal contratto che è fonte del rapporto di base.
In
particolare, essa non va confusa con il mandato, che è il contratto con
il quale il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto
del mandante, mentre questi si obbliga a rimborsare le spese e a pagare il
corrispettivo eventualmente pattuito.
Il MANDATO,
proprio perché crea obbligazioni a carico di entrambe le parti, deve essere
consentito da entrambe: è dunque un contratto.
La PROCURA,
invece, conferisce al rappresentante un potere, ma non gli impone alcun
obbligo, si tratta, infatti di negozio unilaterale.
Mandato e
procura possono essere collegati nel mandato
con rappresentanza, nel qual caso il mandatario tratta con i terzi in nome
proprio.
ëConferimento
della procura
Per la
validità della procura non si richiedono forme particolari, a meno che sia
conferita per la stipulazione di un negozio formale: in questo caso la procura
deve avere la stessa forma che è prescritta per la validità del negozio da
stipularsi.
Quando vi è
libertà di forma, la procura può venire concessa anche tacitamente, per fatti
concludenti.
ëEstinzione
della procura
La procura si
estingue:
¬ per la scadenza del termine,
per il verificarsi della condizione risolutiva, o per il compimento, da parte
del rappresentante dell'affare per il quale è stata conferita;
per l'estinzione del rapporto
di base al quale essa accede;
® per la morte, interdizione o
l'inabilitazione del rappresentante;
¯ per rinuncia del rappresentante;
° di regola, per la revoca del
parte del rappresentato;
± di regola, per la morte,
l'interdizione o l'inabilitazione del rappresentato;
² di regola, per il fallimento
del rappresentato.
La procura
conferita nell'interesse del rappresentato può venire revocata in qualsiasi
momento.
La revoca è un negozio unilaterale, che
non richiede forme particolari.
La procura è
invece irrevocabile quando sia stata
conferita nell'interesse (o anche
nell'interesse) del rappresentante o di terzi (può essere revocata solo per giusta causa).
Va rilevato,
infine, che la procura non può essere destinata al compimento di atti da
eseguirsi dopo la morte del rappresentato.
ë Procura
apparente e tutela dell'affidamento
Le
modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Se il
rappresentato non provvede a ciò, la legge tutela l'affidamento di quei terzi i
quali, ignorando la modificazione o la revoca, abbiano continuato a trattare
con il rappresentante: perciò i negozi stipulati dal rappresentante apparente
sono pienamente efficaci e vincolanti per il rappresentato (ART. 1396 CC).
Considerazioni
analoghe valgono per le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza:
esse non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
ë Conflitto
di interessi e contratto con sé stesso
Il diritto
tutela il rappresentato contro il pericolo che il rappresentante approfitti del
potere conferitogli per realizzare abusivamente interessi, propri o di terzi,
estranei al suo compito.
Si parla
perciò di conflitto di interessi.
Il conflitto
di interessi è una situazione oggettiva,
ravvisabile ogni volta che dalla stipulazione di un determinato contratto possa
derivare un profitto anche indiretto del rappresentante con danno del
rappresentato.
In tal caso
il negozio è viziato indipendentemente dalla prova che il rappresentante abbia
effettivamente sacrificato gli interessi del rappresentato stipulando un
contratto dannoso: la legge reagisce qui a una semplice situazione di pericolo
(ART. 1394 CC).
In questo
campo, però, un limite all'annullabilità del contratto deriva dalla necessità
di tutelare l'affidamento dell'altra
parte.
La legge
considera poi un'ipotesi estrema di conflitto di interessi tra rappresentato e
rappresentante: il contratto con sé
stesso, che si ha quando nel contratto, concluso dal rappresentante in nome
e per contro del rappresentato, la controparte non altri che il rappresentante
medesimo, operante in proprio o come rappresentante di un terzo.
Il contratto
con sé stesso è senz'altro ANNULLABILE (ART. 1395 CC).
ë Rappresentanza
senza potere
Può accadere
che taluno agisca come rappresentante senza
esserlo, o eccedendo i limiti del
potere conferitogli.
In tal caso
il negozio non vincola il rappresentato.
La legge
consente però al rappresentato di assumersi il negozio attraverso la ratifica (ART. 1399 CC).
Se
l'interessato non ratifica il negozio stipulato in suo nome, questo rimane inefficace.
Dall'inefficacia
del negozio può derivare un danno del terzo, se questi, confidando senza sua
colpa nell'efficacia del negozio stesso, abbia affrontato spese per la sua
stipulazione, abbia rinunciato ad altre occasioni, abbia assunto impegni
consequenziali.
Tali danni
dovranno essere risarciti dal preteso rappresentante secondo le norme relative
alla responsabilità precontrattuale.
ü INVALIDITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO
ë Nullità e annullabilità
L'invalidità
di un negozio può essere di due specie: la nullità e l'annullabilità.
Nelle ipotesi
di NULLITA' il negozio è privo dei suoi effetti e non può essere convalidato.
Nelle ipotesi
di ANNULLABILITA' gli effetti del negozio si producono, ma possono essere
eliminati se (e solo se) il negozio stesso è tempestivamente impugnato dalla
parte nell'interesse della quale l'invalidità è stabilita, sempre che essa non
lo abbia successivamente convalidato.
Ø Il negozio è nullo
quando:
a)
il regolamento di interessi manchi del tutto, o sia irrealizzabile, cioè quando manca una
dichiarazione negoziale che possa essere presa sul serio nel traffico
giuridico. Si dice, allora, che il contratto è inesistente;
b)
analogamente, nelle ipotesi di simulazione il negozio simulato non è
voluto e il regolamento di interessi che esso apparentemente esprime è nullo;
c)
è nullo il contratto con oggetto che non sia determinato o determinabile;
d)
il regolamento negoziale è
irrealizzabile quando l'oggetto sia impossibile o quando manchi la causa;
e)
quando non sia rivestito della forma richiesta dalla legge a pena di
nullità;
f)
o, infine, quando sia illecito o immeritevole di tutela
secondo l'ordinamento giuridico.
Ø Il negozio è annullabile
quando, trattandosi di tutelare interessi disponibili
di una parte del negozio, si ritiene opportuno far dipendere dalla sua
iniziativa l'eliminazione del negozio stesso, e quindi in ipotesi di:
1-
errore nella stipulazione;
2-
violenza morale;
3-
dolo;
4-
incapacità di agire;
5- conflitto di interessi nella rappresentanza.
ë Trattamento giuridico della nullità e dell'annullabilità
Di regola la nullità può essere fatta valere da
qualunque interessato (ART. 1421 CC): dunque non solo da ciascuna parte del
negozio, ma anche da terzi (nullità assoluta).
Si deve
trattare però di terzi che vi abbiano
interesse.
Inoltre la
nullità può essere rilevata d'ufficio
dal giudice.
L'annullamento, invece, può essere
domandato solo dalla parte a protezione
della quale esso è stabilito dalla legge (ART. 1441 CC), sempre che essa
non abbia convalidato il negozio.
A differenza
della nullità assoluta, dunque, l'annullamento non può essere provocato da
chiunque vi abbia interesse: non può, infatti, essere domandato dai terzi, e
neppure dalla controparte, né può essere pronunciato d'ufficio dal giudice.
ë Convalida del negozio annullabile
Poiché l'annullabilità è disposta a tutela di un
interesse privato disponibile, il
titolare di questo può rinunciare all'azione di annullamento convalidando il
negozio.
La convalida è un negozio unilaterale.
Essa può
farsi in modo espresso, con un atto
che contenga la menzione del negozio e del motivo di annullabilità, e la
dichiarazione che si intende convalidarlo.
Oppure può
avvenire in modo tacito, se il
titolare dell'azione di annullamento ha dato volontariamente esecuzione al
negozio conoscendo il motivo di annullabilità (ART. 1444 CC)
Non è
ammissibile, invece, la convalida del negozio nullo.
ë Prescrizione
Il negozio nullo è automaticamente privo di
effetti, il che può essere accertato e dichiarato dal giudice in qualsiasi tempo.
Se il negozio
nullo ha avuto esecuzione, le prestazioni, essendo prive di causa, vanno
restituite secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito (ART. 2033
CC).
Con il
decorso di un termine di prescrizione di 10 anni si estingue il credito per la
restituzione delle prestazioni eseguite senza causa (ART. 2946 CC). Tutto ciò
limita il significato della formula secondo la quale l'azione di nullità è
imprescrittibile (ART. 1422 CC).
L'azione di annullamento è invece soggetta a un
termine di prescrizione di 5 anni.
Ma se il
negozio annullabile non è stato eseguito, la parte in favore della quale
l'annullabilità è disposta potrà rifiutare l'esecuzione sempre, senza limiti di
tempo (si prescrive l'azione, ma non
l'eccezione di annullamento).
ë Conseguenze
della nullità e dell'annullamento: FRA LE PARTI
Il negozio nullo non produce alcun effetto
negoziale: non costituisce, non trasferisce, non modifica e non estingue
diritti reali o di credito, e non costituisce causa giustificatrice delle
prestazioni eseguite, le quali vanno restituite.
Lo stesso è a
dirsi del contratto per il quale sia intervenuta la sentenza di annullamento.
Questa rende
prive di causa anche le prestazioni già eseguite: il che si esprime dicendo che
l'annullamento ha effetto retroattivo.
ë Opponibilità della nullità e dell'annullamento ai terzi
La nullità è sempre opponibile ai terzi.
Il negozio annullabile, invece, ha efficacia, se
non fino a quando questa non venga eliminata con una sentenza di annullamento.
Il problema è
se la pronuncia di annullamento debba operare retroattivamente anche nei
confronti dei terzi subacquirenti.
L'affidamento
del terzo prevale se egli ha acquistato in
buona fede e a titolo oneroso
(ART. 1445 CC).
La tutela
dell'affidamento del terzo non opera, se l'annullamento dipende da incapacità legale (ART. 1445 CC).
ë Nullità
parziale
La nullità
parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità
dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso
senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità (ART. 1419 CC).
Nel caso che
le clausole colpite da nullità non siano essenziali nella stipulazione del
contratto, esse vengono tolte.
Nel caso,
invece, che nel contratto non siano contenute alcune clausole, si assiste al
fenomeno dell'inserzione automatica di
clausole, stabilite da norme contenute nel codice civile.
ë Conversione
del negozio nullo
"Il contratto
nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i
requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito
dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero
conosciuto la nullità" (ART. 1424 CC)
Si parla, in
questo caso, di conversione del negozio
nullo.
La
conversione determina il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli del
negozio che le parti hanno stipulato, e tuttavia tali da realizzare totalmente
o, più spesso, parzialmente, il risultato economico
che le parti si proponevano.
ü STRUTTURE CONTRATTUALI
P
Contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito
Il contratto
è oneroso quando al sacrificio
patrimoniale di ciascuna parte fa riscontro un vantaggio corrispondente.
Altrimenti è
a titolo gratuito.
P
Contratti unilaterali, contratti a prestazioni corrispettive (sinallagmatici),
contratti a struttura associativa
Nei contratti unilaterali solo una
parte esegue o si obbliga ad eseguire una prestazione nei confronti dell'altra
(es. la donazione).
Il concetto
di contratto unilaterale non va confuso con quello di negozio giuridico
unilaterale: nel primo l'unilateralità attiene agli effetti, nel secondo essa
attiene alle dichiarazioni di volontà che costituiscono il negozio stesso.
Nei contratti a prestazioni corrispettive
(sinallagmatici) la prestazione di una parte è corrispettiva di quella
della controparte.
Il rapporto
tra le prestazioni corrispettive si chiama sinallagma.
Il concetto
di contratto a prestazioni corrispettive non va confuso con quello di contratto
a titolo oneroso.
È vero che ogni contratto sinallagmatico è
a titolo oneroso; ma non è vero il reciproco.
Il rapporto
sinallagmatico fra le prestazioni corrispettive si manifesta sia alla
conclusione del contratto (sinallagma
genetico), sia nella sua esecuzione (sinallagma
funzionale).
Al momento
della conclusione del contratto, l'illiceità o l'oggettiva impossibilità di una
prestazione rende nulla anche la promessa o l'attribuzione corrispettiva.
Nei contratti a struttura associativa
più persone conferiscono beni o servizi per uno scopo comune.
Il rimedio
concesso al singolo nel caso di irregolare svolgimento del rapporto sociale
consiste nel recesso per giusta
causa.
P
Contratti commutativi e contratti aleatori
(suddivisione di contratti sinallagmatici)
Sono contratti commutativi quei
contratti che non implicano l'assunzione di un rischio.
Sono contratti aleatori, invece,
quelli in cui l'esistenza, l'estensione o il valore di una almeno delle
prestazioni corrispettive dipende da eventi incerti, così che ne derivano per
ciascuna delle parti possibilità di guadagno e rischi di perdita, che esse
intendono accettare.
Un contratto
può essere aleatorio per sua natura o per volontà delle parti.
P
Contratti ad esecuzione continuata o periodica
Sono
contratti la cui esecuzione si protrae nel tempo, con prestazioni continuative
o ripetute, per soddisfare un bisogno del
creditore che si estende nel tempo.
Nei contratti
a esecuzione continuata o periodica, la risoluzione o il recesso non estendono
i loro effetti alle prestazioni già eseguite.
Spesso questi
contratti sono conclusi a tempo indeterminato: in tal caso il rapporto può
cessare per recesso unilaterale di una delle parti.
P
Contratti consensuali, formali, reali
Sono consensuali i contratti che si
perfezionano con il semplice consenso, comunque manifestato.
Sono formali quelli per la conclusione
dei quali occorre che il consenso sia manifesta in forme particolari.
Contratti reali, infine, sono quelli che
non si perfezionano con il semplice consenso, poiché si richiede anche la
consegna della cosa.
ü LE PROMESSE UNILATERALI
Per le
promesse unilaterali l'art. 1987 cc enuncia un principio di tipicità, opposto a quello che vale in
tema di contratti: la promessa unilaterale di una prestazione non produce
effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.
I casi
indicati nelle norme successive sono:
Ø la promessa rivolta al pubblico
Ø la
promessa che, essendo incorporata in un titolo di credito, è destinata ad
operare nei confronti delle persone, attualmente indeterminate, che
acquisteranno il titolo.
Fuori di
questi casi, la promessa di una prestazione è vincolante solo se si inserisce
nel contesto di un contratto:
occorre, cioè, il consenso, espresso o tacito, del promissario.
P La promessa al pubblico è la promessa, rivolta al pubblico, di
una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia
una determinata azione.
Si possono
distinguere premesse al pubblico a titolo oneroso, nelle quali la
prestazione a carico del promittente è il corrispettivo di una prestazione in
suo favore, e promesse al pubblico a titolo gratuito, dettate da spirito
di liberalità.
Si tratta di
promessa unilaterale, e perciò essa p vincolante non appena sia resa pubblica.
Se alla
promessa non è apposto un termine, e
questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del
promittente cessa qualora entro un anno non gli sia stato comunicato
l'av-veramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella
promessa (ART. 1989 CC).
La promessa
può venire revocata per giusta causa,
purché la revoca sia resa pubblica
nella stessa forma della promessa.
ü IL CONTRATTO: FORMAZIONE ED EFFETTI
ë I
diversi modi di conclusione del contratto
¶ Il modo più ovvio e frequente
di concludere un contratto consiste nello scambio
di dichiarazioni.
· Oppure un regolamento negoziale
può essere posto attraverso un comportamento
concludente.
¸ Se poi
si tratta di un contratto con obbligazioni
del solo proponente, esso si conclude, di regola, senza necessità di accettazione dell'altra parte.
ë La conclusione del contratto mediante la proposta e l'accettazione
Ø La proposta deve essere tale che possa bastare l'assenso dell'altra
parte per concludere il contratto.
Perciò essa
deve determinare gli elementi essenziali del contratto stesso.
Se
l'indicazione del prezzo mancasse, saremmo di fronte non già ad una proposta,
bensì ad un semplice invito a proporre.
Ø L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui
stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o
secondo gli usi.
Il contratto
si conclude nel momento e nel luogo in cui chi ha fatto la proposta ha
conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (ART. 1326 CC).
È sufficiente
anche che l'accettazione sia giunta all'indirizzo del proponente, se questi non
prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne conoscenza
(ART. 1335 CC).
ë Conclusione del contratto mediante un comportamento concludente
La volontà
negoziale può essere manifestata anche in modo tacito, attraverso un
comportamento concludente, un comportamento, cioè, che presuppone e realizza
una volontà, e così indirettamente la manifesta.
Questo
comportamento può consistere nell'esecuzione di un contratto.
Talvolta è il
proponente stesso che chiede all'atra parte di eseguire subito la prestazione,
senza una preventiva risposta.
Altre volte
l'esecuzione immediata, senza una preventiva accettazione, è richiesta dalla
natura dell'affare.
In questi
casi il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha inizio
l'esecuzione (ART. 1327 CC).
Ciò implica,
fra l'altro, che il proponente non potrà revocare la proposta dopo che l'altra
parte abbia incominciato a eseguire la prestazione richiesta.
ë Revocabilità della proposta e dell'accettazione
Finché il
contratto non sia concluso, la proposta può essere revocata.
Tuttavia, se
l'altra parte ha già intrapreso in buona fede l'esecuzione, il proponente è
tenuto a indennizzarla delle spese e delle perdite subite.
Anche
l'accettazione può essere revocata prima che il contratto sia concluso: a tale
scopo è necessario che la revoca giunga a conoscenza del proponente prima
dell'accettazione.
ë Proposta
irrevocabile e opzione
La proposta è
irrevocabile, oltre che nei casi
previsti dalla legge, ogni volta che il proponente si sia obbligato a
mantenerla ferma per un certo tempo.
L'irrevocabilità
della proposta può derivare non solo da una dichiarazione unilaterale del
proponente, ma anche da un accordo tra le parti, chiamato patto di opzione.
ë Condizioni
generali di contratto
Spesso le
imprese elaborano condizioni generali di
contratto, destinate a operare nei confronti della generalità delle
controparti contrattuali.
Esse sono
efficaci nei confronti del singolo cliente o fornitore, non solo se questi le
ha espressamente accettate, ma anche i mancanza di un'espressa accettazione, se
egli le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza
(ART. 1341 CC).
Poiché le
imprese potrebbero approfittare della disattenzione di clienti o fornitore per
porre loro, senza che se ne rendano ben conto, condizioni particolarmente
gravose, l'art. 1341 cc dispone che determinate clausole, chiamate clausole vessatorie, non hanno effetto,
se non sono specificamente approvate per
iscritto.
La mancanza
della specifica approvazione per iscritto determina la nullità.
ë Il
contratto per persona da nominare
Nel momento
della conclusione del contratto una parte può riservarsi di nominare
successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli
obblighi nascenti dal contratto stesso (ART. 1401 CC).
La
dichiarazione di nomina deve essere fatta entro il termine stabilito dalle
parti, o altrimenti entro 3 giorni dalla stipulazione del contratto (ART. 1402
CC).
Se la nomina
non è fatta validamente entro questo termine, il contratto produce i suoi
effetti tra i contraenti originari.
Il contratto
per persona da nominare è un contratto con
soggetto alternativo.
ë La correttezza nelle trattative
Le parti,
nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono
comportasi secondo correttezza (ART.
1337 CC).
La violazione
di questo dovere determina una responsabilità per i danni che ne derivano
all'altra parte.
Vi sono
ipotesi macroscopiche di illecito precontrattuale: l'inganno e la minaccia.
L'uno e l'altro prevedono l'annullabilità del contratto.
Accanto a
queste sono possibili tante altre forme di comportamento sleale, scorretto o
comunque illecito in sede di trattative: e si può trattare di fatti non solo
dolosi, ma anche colposi.
Un'ipotesi
tipica ed importante di responsabilità precontrattuale deriva dalla violazione
dei doveri di informazione.
La legge
prevede l'ipotesi che una parte, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di
una causa di invalidità del contratto, non ne abbia dato notizia all'altra
parte; da questo comportamento deriva una responsabilità per i danni che
quest'ultima abbia risentito per aver confidato, senza sua colpa, nella
validità del contratto (ART. 1338 CC).
La
responsabilità precontrattuale può derivare anche da un ingiustificato recesso dalle trattative.
ë Il
danno nella responsabilità precontrattuale
Per intendere
bene la misura del danno risarcibile nell'ipotesi di responsabilità precontrattuale,
occorre distinguere tra interesse
positivo e interesse negativo.
Ø L'interesse contrattuale
positivo rappresenta i vantaggi che sarebbero stati ottenuti e i danni che
sarebbero stati evitati ottenendo l'esecuzione del contratto.
Ø L'interesse negativo
rappresenta i vantaggi che sarebbero stati ottenuti e i danni che sarebbero
stati evitati non impegnandosi nelle trattative contrattuali.
Se le
trattative, che una delle parti abbia condotto scorrettamente, non hanno
portato ala stipulazione di un valido contratto, l'altra parte, come non può
pretendere l'esecuzione del contratto, così non può pretendere il risarcimento
dell'interesse positivo.
Può
pretendere invece il risarcimento dell'interesse negativo.
ü EFETTI DEL CONTRATTO
ë Efficacia
del contratto fra le parti. Il recesso. La caparra penitenziale.
Una volta concluso,
il contratto vincola le parti.
Non può essere
sciolto che con un nuovo accordo delle parti stesse, oppure per cause ammesse
dalla legge (ART. 1372 CC).
Di regola, dopo la
conclusione del contratto non è consentito il recesso unilaterale, cioè il diritto di sciogliersi dal vincolo
contrattuale mediante una dichiarazione comunicata all'altra parte, tranne nei
casi previsti dalla legge (es. contratti ad esecuzione continuata o periodica).
Ricordiamo,
poi, che il diritto di recesso, da esercitarsi entro un breve termine, è
stabilito in favore di consumatori e risparmiatori, principalmente nelle
ipotesi di vendite a domicilio, per proteggerli contro il rischio di acquisti
non meditati.
La facoltà di
recesso può anche essere stabilita d'accordo dalle parti (recesso convenzionale).
Se non si tratta di un contratto ad esecuzione
continuata o periodica, tale facoltà può venire esercitata solo prima che si
inizi l'esecuzione del contratto, salvo patto diverso (ART. 1373 CC).
Sovente, la parte
alla quale è stata attribuita la facoltà di recesso dà all'altra parte, al
momento della conclusione del contratto, una caparra in denaro.
Se il contratto
avrà esecuzione, la caparra dovrà essere restituita, oppure sarà considerata
come un acconto e sarà imputata alla prestazione dovuta.
Se invece la parte
che ha dato la caparra recede, l'altra parte tratterrà la caparra stessa come
compenso.
Può darsi che la
facoltà di recesso sia attribuita anche alla parte che ha ricevuto la caparra:
in tal senso, se questa recede, dovrà
restituire il doppio della caparra ricevuta (ART 1386 CC).
Questa caparra è
detta CAPARRA PENITENZIALE e
costituisce un compenso attribuito alla parte che subisce il recesso.
Se la somma non è
consegnata al momento della conclusione del contratto, ma è semplicemente
promessa come corrispettivo, è detta multa
penitenziale.
ë Il
contratto preliminare
Con il contratto preliminare le parti si impegnano
a concludere un futuro contratto.
In questo modo
sorge, a carico di entrambe, l'obbligo di concludere successivamente un
contratto definitivo alle condizioni prestabilite.
Poiché il contratto
preliminare vincola le parti all'affare che sarà oggetto del contratto
definitivo, è naturale che esso vada stipulato nella stessa forma che la legge
eventualmente richiede per la validità di quest'ultimo (ART. 1351 CC).
Se la parte che è
obbligata a concludere il contratto definitivo si rifiuta di farlo, e tale
rifiuto è illegittimo, l'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli
effetti del contratto non concluso.
ë Contratto preliminare unilaterale e patto di prelazione
Il contratto preliminare unilaterale
vincola una parte sola, l'altra restando libera di non concludere il contratto
definitivo, se non vorrà.
Esso di distingue
dall'opzione perché richiede una nuova manifestazione del consenso della parte
obbligata, mentre nel caso di opzione basta l'accettazione dell'altra parte
perché si producano gli effetti voluti.
Nello schema del
contratto preliminare rientra il patto
di prelazione, con il quale una parte promette all'altra di preferirla a
qualsiasi terzo nella stipulazione.
ë Il contratto a favore di terzi
Talvolta può
accadere che un contraente abbia interesse ad ottenere che l'altra parte esegua
una prestazione a un terzo beneficiario, attribuendo a quest'ultimo il diritto ad esigerla.
Per queste ipotesi
la legge detta la regola generale che la stipulazione a favore di un terzo è
valida e determina l'acquisto di un diritto
da parte del terzo beneficiario (ART. 1411 CC).
Di regola tale
acquisto si verifica automaticamente, senza
necessità che il terzo dichiari di aderire al contratto in suo favore.
La legge riserva
però al terzo la possibilità di rifiutare l'acquisto.
In questa situazione, il contraente che si
impegna ad eseguire la prestazione a favore del terzo viene designato come "promittente"; la controparte, che
richiede l'impegno in favore del terzo, prende il nome di "stipulante".
ë La
causa dell'acquisto del terzo beneficiario
L'interesse che spinge lo stipulante a
inserire nel contratto la clausola a favore del terzo è spesso quello di
soddisfare un credito del terzo, o quello di attribuire al terzo un beneficio
gratuito.
Il rapporto fra
stipulante e promittente, costituito dal contratto da essi concluso, viene
designato come rapporto di provvista.
Il rapporto tra lo
stipulante e il terzo beneficiario prende il nome di rapporto di valuta.
L'acquisto del
diritto da parte del terzo avviene automaticamente,
al momento della conclusione del contratto.
Da questo momento
il terzo ha la possibilità di esercitare il diritto, anche in via giudiziale.
Il suo acquisto,
però, non è definitivo, fino a quando egli non dichiari, tanto allo stipulante,
quanto al promittente, di volerne profittare.
Fino a questo
punto, infatti, come egli conserva la possibilità di rifiutare l'acquisto, così
lo stipulante conserva una correlativa possibilità di revocare o modificare la
stipulazione in suo favore.
ü LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
ë Contratto concluso in stato di pericolo
È rescindibile il
contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di
salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (ART.
1447 CC).
Nel pronunciare la
rescissione il giudice può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso
all'altra parte per l'opera prestata.
ë Contratto
concluso in stato di bisogno
È rescindibile il
contratto concluso in stato di bisogno.
A differenza
dall'ipotesi del contratto concluso in stato di pericolo, non basta una
qualsiasi sproporzione fra le prestazioni corrispettive: occorre che la lesione ecceda la metà del valore che la prestazione eseguita o
promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto (RT. 1448 CC).
La legge aggiunge,
inoltre, che l'altra parte deve averne approfittato.
ë L'azione di rescissione
La rescissione è
pronunciata dal giudice su domanda della parte danneggiata.
Si tratta dunque di
un'azione analoga a quella di annullamento.
Vi sono però alcune
differenze:
-
non è ammessa la convalida del
negozio rescindibile (ART. 1451 CC)
-
la prescrizione si compie, di
regola, in un anno (ART. 1449 CC)
-
la prescrizione colpisce sia
azione che eccezione
la rescissione non è opponibile a terzi, salvi gli
effetti della trascrizione della domanda (ART. 1452 CC).
ü L'INADEMPIMENTO E LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
ë L'inadempimento
L'inadempimento,
l'adempimento tardivo, incompleto o inesatto della prestazione dovuta, procura
normalmente danni al creditore.
Il debitore dovrà
risarcire questi danni, ma solo se l'inadempimento è dovuto a una causa della
quale egli debba rispondere.
In questo tema ha
un'importanza centrale l'art. 1218 cc: "Il debitore che non esegue esattamente
la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
A questa si affianca un'altra regola di grande
importanza, per la quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si
vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro
(ART. 1228 CC).
ë Impossibilità
e difficoltà di esecuzione della prestazione dovuta
Perché sia esclusa
la responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cc richiede la prova della
sopravvenuta impossibilità della prestazione. E non basta, perché il debitore
resta responsabile qualora l'impossibilità sia sopravvenuta per una causa che
gli sia imputabile.
La prestazione può
essere divenuta fisicamente impossibile.
Inoltre, si
considera impossibile quando sia sopravvenuto un divieto di legge o della
pubblica autorità.
La prestazione si
considera divenuta impossibile anche quando la sua esecuzione richiederebbe
mezzi o sforzi del tutto irragionevoli in relazione alla natura o all'oggetto
del contratto.
Lo stesso vale nel
caso in cui siano sopravvenuti ostacoli così gravi, che il loro superamento
richiederebbe un'attività tale da mutare la natura della prestazione.
ë Impossibilità oggettiva e impossibilità soggettiva; responsabilità
oggettiva e responsabilità per colpa
Anche da un altro
punto di vista il concetto di "impossibilità" non imputabile al debitore,
perciò liberatoria, può essere variamente inteso.
P Si può
adottare il criterio rigoroso di responsabilità, che faccia carico al debitore
di ogni evento (anche incolpevole), che attenga alla sua persona o rientri
nella sua sfera di influenza e di organizzazione aziendale, ossia la responsabilità oggettiva.
POppure si può adottare un criterio meno rigoroso,
che tenga il debitore responsabile solo per negligenza,
imprudenza o imperizia (oltre che
per dolo, naturalmente), considerando
liberatoria qualsiasi impossibilità incolpevole, anche quando sia meramente soggettiva.
Si dirà allora che sul debitore grava solo
una responsabilità per colpa.
ë Responsabilità
contrattuale per colpa
In larghi settori
della materia contrattuale la responsabilità è fondata sulla colpa.
À OBBLIGAZIONI DI FARE
OBBLIGAZIONI DI CUSTODIRE
 OBBLIGAZIONI DI DARE.
L'inadempimento si
dice colpevole, quando la mancata soddisfazione del creditore dipende dal fatto
che il debitore abbia tenuto un comportamento diverso da quello che si sarebbe dovuto e potuto tenere nella concreta situazione.
Ciò può dirsi tanto
nelle ipotesi di inadempimento cosciente e volontario (dolo), quando nelle ipotesi in cui
l'inadempimento sia dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia (colpa).
La COLPA, in
generale, può venire intesa in senso soggettivo
oppure in senso oggettivo, a
seconda che venga giudicato un soggetto individualmente oppure se di
generalizza.
Solitamente, nel
diritto penale si ricorre esclusivamente al concetto di colpa in senso
soggettivo, mentre nella campo della responsabilità contrattuale può venire
preso in considerazione il concetto di colpa in senso oggettivo, in quanto vi è
l'esigenza di consentire a ciascun contraente di fare assegnamento su uno
sforzo debitorio non inferiore per intensità e per qualità a un livello
considerato tipico per il contratto in questione.
ë La responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni di dare cose
determinate soltanto nel genere
Un'importante
ipotesi di responsabilità oggettiva
riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fornire una certa quantità di cose
determinate soltanto nel genere.
Questo principio si
giustifica considerando che, fino al momento della consegna o
dell'individuazione delle cose generiche, il debitore ha tutta la libertà di
predisporre l'adempimento nel modo che gli sembra più opportuno.
Di contro, il
creditore non ha alcuna possibilità di controllo e di interferenza su tali
decisioni.
Per analoghe
ragioni il debitore non è liberato quando gli siano venuti a mancare, anche
senza sua colpa, i mezzi finanziari per procurarsi le cose oggetto della sua
obbligazione (impotenza finanziaria).
Le stesse regole
vengono applicate nelle ipotesi in cui le cose di genere non costituiscono
l'oggetto immediato dell'obbligazione, bensì il mezzo per eseguire
un'obbligazione di fare.
ë La responsabilità per l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie
Il debitore di una
somma di danaro, che non paghi puntualmente, non può esonerarsi sa
responsabilità adducendo la sopravvenuta mancanza di messi finanziari,
quand'anche questa sia incolpevole.
Il rischio delle
conseguenze dannose di queste crisi di liquidità è posto a carico del debitore,
in correlazione con la sua piena libertà di organizzazione finanziaria delle
proprie attività.
La responsabilità
per ritardo nel pagamento potrà
invece essere esclusa nelle ipotesi eccezionali in cui il ritardo stesso sia
dovuto a cause oggettive.
ë
La responsabilità per custodia in alcune attività di impresa
Nelle obbligazioni
di custodire la responsabilità è normalmente fondata sulla colpa.
Il criterio di
responsabilità è però nettamente diverso in alcuni rapporti, nei quali la
custodia è tipicamente prestata da un'impresa per un gran numero di clienti.
Qui la
responsabilità è indipendente dalla colpa.
Essa può venire esclusa
dalla prova che la perdita o il deterioramento è derivato dalla natura o dai
difetti delle cose stesse, o dal fatto del creditore.
Inoltre, la
responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito: un evento eccezionale ed estraneo al rischio tipico
dell'impresa esercitata dall'imprenditore.
ë La responsabilità per il fatto degli ausiliari
Per adempiere
l'obbligazione il debitore si vale spesso della collaborazione altrui.
Egli è responsabile
dell'operato dei suoi ausiliari (ART. 1228 CC).
Talvolta il fatto
dannoso dell'ausiliario può essere imputato a colpa del debitore, ma per lo più
una colpa del debitore non è ravvisabile.
Tuttavia il
debitore è responsabile in ogni caso: non gli è consentito di liberarsi
provando di non essere personalmente in colpa.
Questa
responsabilità, infatti, non è fondata sulla colpa, bensì sull'idea che il
debitore deve garantire per l'operato
dei suoi ausiliari.
L'esigenza di tale
garanzia è rafforzata dalla considerazione che il creditore non ha azione contro
gli ausiliari del suo debitore, perché questi non sono obbligati nei suoi
confronti.
ë Onere della prova
Il diritto del
creditore al risarcimento del danno presuppone:
a)
che egli abbia subito un danno;
b)
che tale danno sia stato causato dall'inadempimento;
c)
che l'inadempimento sia dovuto a
una causa della quale il debitore debba
rispondere.
Al creditore è sufficiente provare il danno
causato dall'inadempimento, mentre spetta
al debitore di provare che l'inadempimento sia dovuto a una causa della
quale egli non debba rispondere (ART. 1218 CC).
Questa parziale inversione dell'onere della prova si
giustifica considerando che il creditore ha scarsa possibilità di accertare le
vicende che hanno condotto all'inadempimento, poiché queste si sono verificate
nella sfera di attività e di organizzazione del debitore.
ü LA MORA DEL DEBITORE
La mora
del debitore è il ritardo della prestazione, del quale il debitore debba
rispondere.
Perché vi sia mora
(e dunque responsabilità) del debitore, non è sempre sufficiente che questi
abbia indugiato ad adempiere pur essendo il debito già esigibile.
Se, per esempio,
non è stato fissato un termine per l'adempimento, la prestazione è
immediatamente esigibile (ART. 1183 CC); tuttavia un eventuale indugio del
debitore non lo espone a responsabilità fino a quando il creditore non lo
costituisca in mora richiedendogli l'adempimento per iscritto: fino a questo
momento l'inazione del debitore è in qualche modo giustificata dalla tolleranza
del creditore.
La costituzione in mora è atto formale:
consiste in un'intimazione o richiesta fatta per iscritto (ART. 1219 CC).
Essa non è necessaria, e la mora si verifica
automaticamente:
¶ quando il debito deriva da
fatto illecito extracontrattuale;
· quando il debitore ha
dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
¸ quando è scaduto il termine, se
la prestazione essere eseguita al domicilio del creditore.
La mora del
debitore determina i seguenti effetti:
a)
Dal momento della mora il debitore
è responsabile dei danni derivanti dal
ritardo.
Se
l'obbligazione ha per oggetto una somma di danaro, dal giorno della moro sono
dovuti in ogni caso gli interessi
moratori.
b)
Fino all'inizio della mora, se la
prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore, l'obbligazione
si estingue.
Se
invece l'impossibilità sopravviene durante la mora, il debitore resta sempre
responsabile del mancato adempimento (ART. 1221 CC).
Ciò si esprime dicendo che la mora del debitore sposata su quest'ultimo il rischio
dell'impossibilità sopravvenuta per causa incolpevole. La legge presume
che, se il debitore avesse adempiuto tempestivamente, il creditore non avrebbe
subito la perdita.
Il debitore può
peraltro liberarsi da questa responsabilità, se prova che l'oggetto della
prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
Le disposizioni
sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto
in violazione di questa costituisce di per sé inadempimento.
ü COOPERAZIONE E MORA DEL CREDITORE
ë La cooperazione del creditore all'adempimento
L'attuazione del
rapporto obbligatorio richiede spesso anche la cooperazione del creditore.
L'adempimento delle
obbligazioni di dare non è possibile se il creditore non si presta a ricevere
la consegna della cosa.
E anche
l'adempimento delle obbligazioni di fare richiede, di regole, una certa
cooperazione da parte del creditore.
Questa cooperazione
è prestata dal creditore nel proprio interesse.
Il rifiuto di
ricevere la prestazione può essere giustificato di fronte a un'offerta
inesatta, o parziale, o fatta anzitempo, se il termine è stabilito
nell'interesse del creditore (ART. 1197 CC).
Fuori da questi
casi, la mancata cooperazione determina la mora
del creditore.
ë Le conseguenze giuridiche della mancata cooperazione del creditore
Poiché la
cooperazione è prestata dal creditore nel proprio interesse, essa non
costituisce oggetto di un suo obbligo nei confronti del debitore.
Perciò il creditore
non può venire obbligato a cooperare.
È evidente che,
quando l'adempimento è impedito o ritardato per la mancata cooperazione del
creditore, il debitore non risponde dei
danni: l'inadempimento, infatti, non gli è in alcun modo imputabile.
Egli resta però
obbligato ad eseguire la prestazione, finché questa rimane possibile.
E se l'adempimento
va rinviato, ciò implica, di regola, maggiori spese per la prolungata custodia
e conservazione della cosa dovuta, e altri danni.
Spese e danni sono tutti a carico del creditore in mora (ART.
1207 CC).
ë La cooperazione mancata per causa non imputabili al creditore
La legge pone a
carico del creditore ogni aggravio e ogni maggior rischio derivante dalla sua
mancata cooperazione, salvo che il rifiuto della cooperazione sia giustificato
di fronte a un'offerta inesatta, o parziale, o fatta anzitempo.
Fuori di queste
ipotesi di rifiuto legittimo, non ha importanza che il difetto di cooperazione
sia volontario o dovuto a negligenza, oppure invece dovuto a cause del tutto
indipendenti dalla volontà del creditore e sottratte al suo controllo.
ë L'offerta
Perché la mancata cooperazione del creditore
produca gli effetti giuridici della mora, occorre che il debitore offra di
eseguire la prestazione in modo tale che la mancata attuazione del rapporto
obbligatorio dipenda esclusivamente dalla circostanza che il creditore non
riceve il pagamento o non compie quanto è per parte sua necessario a tale
scopo.
Ciò presume che il debitore sia in grado di compiere
quanto è da lui dovuto.
Se concorrono la
mancata cooperazione del creditore e, indipendentemente da questa,
l'impossibilità della prestazione del debitore, prevalgono le regole relative
alla impossibilità della prestazione del debitore.
Se il debitore
offre la prestazione e il creditore senza motivo legittimo non la riceve, o non
presta la cooperazione che fa carico a lui, il debitore ovviamente non potrà
essere considerato inadempiente.
A tale scopo non è
necessario che l'offerta sia fatta con forme particolari (ART. 1220 CC): basta
che essa sia seria e che il debitore sia effettivamente in grado di adempiere.
Quanto invece agli
effetti specifici della mora del creditore, l'offerta non formale non è
sufficiente a determinarli.
L'offerta dovrà
essere fatta nella forma solenne
prevista dalla legge (offerta reale o
intimazione).
È importante
osservare che l'offerta solenne, sia essa reale o per intimazione, deve essere
fatta per mezzo di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
ë Il deposito e la liberazione del debitore
La mora del
creditore non determina la liberazione del debitore.
Quando però si tratta
di obbligazioni di consegnare cose, il debitore può liberarsi depositando le
cose mobili, o sottoponendo a sequestro le cose immobili, che resteranno così a
disposizione del creditore non appena questi vorrà riceverle.
Le spese del
deposito o del sequestro saranno a carico del creditore.
ü RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto, in generale,
avviene per anomalie nel funzionamento
del sinallagma, e dunque per cause che si verificano dopo la conclusione.
E precisamente il
contratto si può risolvere:
a)
per inadempimento;
b)
per impossibilità sopravvenuta;
c)
per eccessiva onerosità sopravvenuta.
RISOLUZIONE PER
INADEMPIMENTO
Quando una parte
manca alle sue obbligazioni, l'altra può agire in giudizio per ottenere l'adempimento oltre al risarcimento
del danno, oppure può trovare preferibile sbarazzarsi del contratto,
determinando la risoluzione.
Risolto il
contratto, viene meno la causa giustificatrice delle prestazioni contrattuali.
Esse, perciò, non
sono più dovute; quelle già eseguite vanno restituite
secondo le regole relative alla ripetizione dell'indebito.
Inoltre, la parte
inadempiente è tenuta al risarcimento del danno, con riferimento all'interesse positivo, al vantaggio
patrimoniale, cioè, che sarebbe derivato da un'esatta e puntuale esecuzione del
contratto.
Ø Importanza dell'inadempimento.
Clausola risolutiva espressa.
Non ogni inadempimento giustifica la
risoluzione del contratto.
Se si tratta
semplicemente di una piccola inesattezza della prestazione, o di un ritardo non
grave, o dell'inadempimento di una prestazione accessoria di scarsa importanza,
la risoluzione è esclusa (ART. 1455 CC); il creditore potrà agire solo
per ottenere la condanna del debitore a completare l'adempimento e a risarcire
il danno.
Il giudice dispone
di un certo potere di valutazione per quanto riguarda l'importanza
dell'inadempimento.
Se le parti
vogliono limitare l'ambito di questa valutazione giudiziale, possono inserire
nel contratto una clausola che ne disponga la risoluzione nel caso che una
determinata obbligazione non venga adempiuta affatto, o comunque non venga
eseguita rispettando le modalità stabilite (clausola risolutiva espressa).
Può accadere,
tuttavia, che il creditore della prestazione non adempiuta finisca per
preferire ugualmente di tenere fermo il contratto: la legge gli offre questa
possibilità, stabilendo che la risoluzione si verifica solo se, in seguito
all'inadempimento, egli dichiara all'altra parte che intende valersi della
clausola risolutiva (ART. 1456 CC).
Ø Termine
essenziale
Il termine per
l'adempimento viene detto essenziale
nelle ipotesi in cui la prestazione sarebbe inutile per il creditore se
eseguita dopo la scadenza.
Il mancato
adempimento entro il termine essenziale determina automaticamente la
risoluzione del contratto.
Ø Diffida
ad adempiere
Se il termine per
l'adempimento non è essenziale, il ritardo del debitore può dar luogo alla
risoluzione giudiziale, ma solo se è sufficientemente grave (ART. 1455 CC).
Inoltre, la
risoluzione non può venire pronunciata se il debitore adempie prima che essa
venga chiesta in giudizio.
Per precludere al
debitore l'adempimento tardivo, senza peraltro affrontare l'onere di un'azione
giudiziaria, il creditore può intimargli per iscritto di adempiere in un
congruo termine, avvertendolo che, in mancanza, il contratto si intenderà
senz'altro risolto.
Decorso inutilmente
questo termine, il contratto si risolve di
diritto.
Ø Effetti
della risoluzione
P Conseguenze tra le parti
La risoluzione
elimina la causa giustificativa delle prestazioni contrattuali e perciò obbliga
a restituire ciò che si è ricevuto in esecuzione del contratto.
La risoluzione del
contratto per inadempimento ha effetto
retroattivo tra le parti.
Questa espressione,
però, non può essere intesa nel senso che il contratto si debba considerare a
tutti gli effetti come non mai concluso: la responsabilità del debitore
inadempiente è fondata proprio sul contratto risolto.
P La risoluzione e i diritti dei
terzi
La risoluzione non
è opponibile ai terzi, i quali abbiano acquistato prima che si sia verificata
la risoluzione di diritto, o prima che si stata proposta la domanda giudiziale
di risoluzione (ART. 1458 CC).
Ø
Risoluzione giudiziale e risoluzione di diritto
Il contratto può
risolversi per effetto della sentenza del giudice, e in tal caso si parla di risoluzione giudiziale.
Ma la legge ammette
anche la risoluzione di diritto in
tre ipotesi:
a)
Clausola risolutiva espressa: la risoluzione
avviene nel momento in cui il creditore insoddisfatto dichiara che intende
valersi della clausola stessa.
b)
Termine essenziale: il contratto si risolve
se, alla scadenza del termine contrattuale, la prestazione non sia stata ancora
eseguita.
c)
Diffida ad adempiere: il contratto si risole
se l'inadempimento persiste alla scadenza del congruo termine fissato dal
creditore.
B) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA
Ø Conseguenze giuridiche
dell'impossibilità liberatoria; il problema del rischio della controprestazione
Se la prestazione diventa impossibile per una
causa non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue (ART. 1256 CC) e
il debitore va esente da ogni responsabilità per i danni.
Se si tratta di un
contratto a prestazioni corrispettive, resta da stabilire se il contraente
liberato conservi il diritto alla controprestazione, oppure no.
Quando si adotta la
prima soluzione, il valore della prestazione divenuta impossibile è perduto per
la parte che resta costretta a pagarne il corrispettivo: si dice che il rischio
è a carico del creditore.
Quando invece si
adotta la seconda soluzione, si dice che il rischio è a carico del debitore, poiché perde il diritto al
corrispettivo.
Il problema del
rischio della controprestazione si pone non solo nell'ipotesi di impossibilità
totale, ma anche in quella di impossibilità parziale.
Ø La
risoluzione per impossibilità sopravvenuta
Nei contratti a prestazioni corrispettive la parte liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta perde, di regola, il
diritto alla controprestazione (ART. 1463 CC).
Ciò dipende dal
rapporto sinallagmatico tra le prestazioni.
La prestazione
rimasta possibile non dovrà essere eseguita, se già eseguita dovrà essere
restituita.
Ø
Contratti con effetti traslativi o costitutivi
Il principio che,
attraverso il meccanismo della risoluzione per impossibilità sopravvenuta, pone
a carico del debitore il rischio della controprestazione, incontra
un'importante eccezione nel campo dei contratti con effetti reali.
Si ricorderà che in
questi contratti l'effetto reale si verifica al momento del consenso, se si tratta di una cosa
determinata, e con l'individuazione
se si tratta di una cosa determinata solo nel genere.
Può accadere che la
cosa perisca dopo questo momento, ma
prima di venire materialmente consegnata all'acquirente, diventando così
impossibile eseguire l'obbligo di consegna, che pure grava sull'alienante.
Nondimeno,
l'alienante conserva il diritto al corrispettivo, se il perimento non gli è
imputabile (ART. 1465 CC): il rischio è a carico dell'acquirente.
Ø
Impossibilità di prestare e impossibilità di ricevere
La risoluzione del
contratto è esclusa anche quando l'impossibilità della prestazione sopravviene
durante la mora del creditore, o dipende dall'impossibilità, per il creditore,
di dare la cooperazione che è a suo carico.
In ogni caso in cui
la prestazione non abbia potuto essere eseguita per causa del creditore o sia
divenuta impossibile durante la mora di questo, il creditore è tenuto a pagare
il corrispettivo, ma può detrarne quanto il debitore abbia risparmiato o guadagnato
altrimenti per non aver dovuto eseguire la prestazione.
Ø
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta e risoluzione per inadempimento
Per consentire al
creditore la scelta fra manutenzione e risoluzione del contratto, la legge
esclude che la risoluzione per inadempimento sia necessaria e automatica: il
creditore dovrà chiederla in giudizio o dichiarare stragiudizialmente ce
intende valersi della clausola risolutiva espressa o provvedere alla diffida ad
adempiere.
Quando invece
sopravvenga un'impossibilità totale e liberatoria per il debitore, il
mantenimento del contratto non ha senso. Il contratto è risolto necessariamente
e di diritto.
C) RISOLUZIONE
PER ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA
Un eventuale
squilibrio di valore tra prestazione e controprestazione non costituisce in sé e per sé causa di invalidità del
contratto, né determina, di regola, l'applicabilità di correttivi giuridici.
Ma quando si tratta di rapporti contrattuali
che si svolgono nel tempo (contratti ad esecuzione continuata o periodica o a
esecuzione differita), può accadere che avvenimenti straordinari, successivi
alla stipulazione del contratto e anteriori alla sua esecuzione, modifichino
profondamente il rapporto di valore tra prestazione e controprestazione.
In questi casi il
diritto concede rimedi alla parte per la quale l'esecuzione del contratto è
divenuta eccessivamente onerosa.
Ovviamente, nessun
rimedio è concesso se l'eccessiva onerosità è sopravvenuta durante la mora del
debitore.
Ø I rimedi di legge
Nei contratti a
prestazioni corrispettive, la sopravvenuta alterazione del rapporto di valore
tra le prestazioni corrispettive potrebbe essere corretta:
-
imponendo ad una delle parti di
pagare un conguaglio in denaro;
-
consentendo all'altra parte una
riduzione della sua prestazione;
-
modificando le modalità di
esecuzione.
Per modificare le
condizioni contrattuali è necessario il consenso di entrambi i contraenti, in
mancanza di questo, il solo rimedio concesso è quello della risoluzione del contratto.
Se si tratta di
contratti con obbligazione di una sola parte, la soluzione di ricondurre il
contratto ad equità è sempre attuabile.
La legge non
dispone che il contratto con obbligazioni di una sola parte possa venire
risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ed ammette solo che l'obbligato
possa chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione
nelle modalità di esecuzione, sufficiente per ricondurla ad equità (ART. 1468
CC).
Ø Cause dell'eccessiva onerosità
sopravvenuta
L'eccessiva
onerosità sopravvenuta deve essere dovuta ad avvenimenti straordinari e imprevedibili (ART. 1467 CC).
Le evenienze
prevedibili vengono normalmente considerate dalle parti stesse al momento della
conclusione dell'accordo: si ritiene perciò che il contenuto del contratto sia
stato adeguato fin dall'inizio al rischio di tali sopravvenienze.
La causa
dell'eccessiva onerosità sopravvenuta deve essere sottratta alla possibilità di
controllo del debitore.
Inoltre deve avere
carattere di generalità.
ü GESTIONE DI AFFARI ALTRUI
Si ha la gestione d'affari quando una
persona compie un atto nell'interesse e per conto altrui, senza averne ricevuto
l'incarico dall'interessato e senza essere comunque obbligata a farlo.
In questi casi la
legge deve, da una parte, riconoscere e tutelare le iniziative altruistiche; ma
deve anche proteggere l'individuo contro ingerenza che possono essere dannose,
o indiscrete, o che possano limitare la sua autonomia.
Perciò la gestione
di affari è riconosciuta solo:
a) Quando l'interessato non sia in grado di provvedere
da sé (ART. 2028 CC).
ES. il vicino che fa una riparazione urgente mentre il proprietario è
assente.
b) Quando il
gestore non sia obbligato ad intervenire.
c) Occorre, inoltre, che il gestore intervenga con la consapevolezza di agire nell'interesse e per
conto altrui.
La gestione di
affari produce effetti obbligatori a carico del gestore e a carico
dell'interessato.
P OBBLIGAZIONI DEL GESTORE:
1-
Il gestore deve continuare la
gestione e condurla a termine, finché l'interessato non sia in grado di
provvedervi da sé stesso (ART. 2028 CC).
2-
La gestione va condotta con
diligenza.
3-
Se la gestione ha per oggetto atti
giuridici, questi possono essere compiuti in nome dell'interessato: la legge
attribuisce al gestore un potere di rappresentanza diretta.
P OBBLIGAZIONI DELL'INTERESSATO
1-
In ogni caso l'interessato deve
rimborsare al gestore tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal
giorno in cui le spese stesse sono state fatte (ART. 2031 CC).
2-
La legge non riconosce la gestione di affari altrui eseguita contro
il divieto dell'interessato.
È
salvo però il caso che tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume.
ü
PAGAMENTO DELL'INDEBITO E ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Gli
spostamenti patrimoniali richiedono una "causa" che li giustifichi
giuridicamente.
Spostamenti
patrimoniali ingiustificati possono essere dovuti ad appropriazioni illecite,
oppure a violenze, minacce o inganni, con i quali si siano ottenute prestazioni
non dovute.
Può
accadere però anche che spostamenti patrimoniali ingiustificati si verifichino
in conseguenza di fatti che non solo illeciti e non sono fonte di
responsabilità per i danni.
Può
trattarsi, ad esempio:
-
di un atto dello stesso
impoverito, che esegua prestazioni non dovute;
-
di fatto di natura, come
l'avulsione;
-
oppure di un fatto
dell'arricchito, che però non sia fonte di responsabilità civile per danni.
In
questi casi il diritto non impone all'arricchito innocente il pieno
risarcimento del danno; gli impone però di pagare all'altra parte un'indennità
contenuta entro i limiti del proprio arricchimento.
Ø Esecuzione di una prestazione priva di causa e ripetizione
dell'indebito
La
causa giustificatrice di una prestazione consiste per lo più in un precedente
rapporto obbligatorio tra colui che esegue la prestazione e colui che la
riceve; essa può consistere però anche in un accordo contestuale alla
prestazione, o successivo ad essa, oppure può consistere in un contratto
concluso attraverso l'esecuzione della stessa prestazione.
Una
prestazione senza causa può venire eseguita per errore, oppure anche
consapevolmente.
Spesso
si tratta di prestazioni in esecuzione di un negozio nullo.
Chi
ha ricevuto un pagamento non dovuto di una somma di danaro dovrà restituire, di
regola, un'uguale somma.
Chi
ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla.
L'azione
concessa a chi ha pagato l'indebito si chiama ripetizione dell'indebito.
Essa
è preclusa a chi abbia eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da
parte sua, costituisca offesa al buon costume.
Ø Obbligazioni naturali
Vi
sono doveri morali e sociali che non sono muniti di sanzione giuridica.
Tuttavia questi doveri sono riconosciuti come giusta causa di pagamento.
Si
tratta quindi di obbligazioni giuridiche imperfette.
La
legge attribuisce questo parziale riconoscimento giuridico a tutti i doveri
morali e sociali che abbiano un contenuto patrimoniale sufficientemente
determinato (ART. 2034 CC).
In
questi casi è esclusa la ripetizione, purché il pagamento sia stato fatto da
una persona capace di agire. Occorre, inoltre, che il pagamento sia stato
spontaneo.
Ø Indebito soggettivo
Può accadere che
una persona paghi un debito altrui credendosi erroneamente debitore.
In tal caso il
pagamento è indebito perché, mancando la volontà di adempiere un debito altrui,
questo non può costituire causa giustificatrice del pagamento.
Di conseguenza è
ammessa la ripetizione.
Quando la
ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato può rivolgersi contro il vero
debitore surrogandosi nei diritti del creditore (ART. 2036 CC).
ü LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
La moneta è un bene
destinato a costituire mezzo di scambio
per l'acquisto di beni e servizi di ogni genere. Correlativamente, le unità
nelle quali essa si esprime possono costituire una misura di valore dei beni e servizi stessi.
Gli strumenti monetari sono cose mobili
sulle quali è impresso un numero di unità
monetarie che ne esprime il valore
nominale.
Altra cosa è il potere di acquisto della moneta,
correlato col libello dei prezzi della generalità dei beni e servizi, e
variabile nel tempo in dipendenza della situazione economica.
Questi fenomeni
economici pongono il problema del modo di estinzione dei debiti che hanno per
oggetto some di denaro determinate fin dall'origine (debiti di valuta).
Vale qui il principio nominalistico: il debitore si
libera pagando la somma originariamente determinata, anche si il suo potere di
acquisto si è modificato nel tempo intercorso tra la nascita del debito e la
sua scadenza (ART. 1277 CC).
Vi sono rapporti
nei quali al creditore deve essere attribuito il valore di un bene o di una
quota di patrimonio.
Nello svolgimento
di questi rapporti occorre procedere alla liquidazione,
cioè alla determinazione numerica della somma dovuta.
La liquidazione
avviene sulla base del valore del bene in un certo momento, assunto come tempo
di riferimento. Fino a questo momento la somma dovuta non è fissa.
Si parla perciò di debiti di valore.
Con la liquidazione
il debito di valore diventa debito di valuta.
ë
Adempimento delle obbligazioni pecuniarie
I debiti pecuniari
si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento
e per il suo valore nominale.
Il pagamento per
contanti è usuale solo quando si tratta di somme modeste.
Per pagamenti di
maggiore importanza è d'uso ricorrere all'accreditamento bancario o
all'assegno.
ü OBBLIGAZIONI SOLIDALI, INDIVISIBILI, ALTERNATIVE, FACOLTATIVE
Ø
Obbligazioni solidali
Nella sua forma più semplice, il rapporto
obbligatorio lega un solo debitore ad un solo creditore.
Ma può anche
accadere che vi siano più creditori o più debitori.
a)
PLURALITA' DI DEBITORI
Se la prestazione
dovuta è divisibile sono possibili due diversi regimi giuridici:
-
il creditore può chiedere a
ciascuno dei debitori solo una quota del totale (obbligazione parziaria)
-
il creditore può pretendere
l'intero da uno qualunque dei debitori, il quale, dopo aver pagato, dovrà
rivolgersi ai condebitori per ottenere da ciascuno il rimborso della sua parte
(solidarietà passiva).
La solidarietà passiva rafforza il credito, attribuendo al creditore
due vantaggi:
1-
egli può riscuotere uno solo,
anziché più soggetti;
2-
l'insolvenza di alcuni condebitori
non gli nuoce.
La solidarietà
passiva costituisce la regola, salvo patto contrario con il creditore (ART.
1294 CC).
Il debitore che
abbia pagato al creditore l'intero eserciterà contro gli altri obbligati un'azione di regresso.
L'obbligazione
solidale pone il problema delle conseguenze, rispetto agli altri condebitori,
dei fatti giuridici verificatisi fra uno dei condebitori e il creditore.
Il principio
generale è che si propagano agli altri condebitori solo le conseguenze
favorevoli, non quelle sfavorevoli.
b)
PLURALITA' DI CREDITORI
Quando vi è una
pluralità di creditori, si ha solidarietà
attiva se ciascuno di essi ha diritto di chiedere l'adempimento per
l'intero, salvo il suo obbligo di riversare agli altri la parte che spetta loro
(ART. 1292 CC).
Se invece ciascuno
dei creditori può pretendere solo il pagamento della sua quota, il credito si
dice parziario.
La solidarietà
attiva è eccezionale.
Essa si può avere
solo per volontà dei creditori, o in rari casi previsti dalla legge, ma non
costituisce la regola.
Ø
Obbligazioni indivisibili
Alcune
obbligazioni, per la natura della prestazione o per il modo in cui esse vengono
considerate dai contraenti, sono dette indivisibili.
A questi non sono
applicabili le regole di solidarietà e di parziarietà.
Ø
Obbligazioni alternative
L'obbligazione è alternativa se al creditore o al
debitore è attribuita la scelta tra diverse prestazioni, poste sullo stesso
piano di importanza (ART. 1285 CC).
La scelta, se non è
stato stabilito diversamente, spetta al debitore.
Ø
Obbligazioni facoltative
L'obbligazione è facoltativa se prevede come oggetto una
sola prestazione, ma attribuisce al debitore la facoltà di liberarsi eseguendo
un'altra prestazione in funzione di surrogato
della prima.
ü ADEMPIMENTO E ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
ë Adempimento in generale
L'adempimento consiste nell'eseguire la
prestazione dovuta, qualunque ne sia la natura.
L'adempimento del
debitore è un atto materiale, non un negozio giuridico.
Ciò implica, fra
l'altro, che il pagamento eseguito dal debitore incapace non può essere
impugnato (ART. 1191 CC). Il motivo è semplice: essendo una prestazione dovuta, poco importa la volontà del
debitore.
Anche la volontà
del creditore non ha importanza, se egli ha materialmente ottenuto ciò che gli
spettava.
L'obbligazione può
essere adempiuta dal debitore personalmente, oppure per mezzo di un ausiliario.
Questa possibilità è esclusa quando la prestazione stessa abbia carattere
personale.
Il pagamento deve
essere fatto al creditore o al suo rappresentante, oppure al soggetto indicato
dal creditore o autorizzato dalla legge o dal giudice a riceverlo (ART. 1188
CC).
Di regola, il
pagamento fatto a un terzo non legittimato a riceverlo non libera il debitore,
a meno che non provi di essere stato in buona fede. Al creditore, in questo
caso, non rimarrà che rivolgersi contro chi ha ricevuto il pagamento.
Anche in questo
caso, dunque, si tutela l'affidamento.
La prestazione deve
essere eseguita per intero: salvi
eventuali usi diversi, il creditore può rifiutare un adempimento parziale,
anche se la prestazione è divisibile, senza ricorrere in mora del creditore
(ART. 1181 CC).
Inoltre il debitore
deve eseguire esattamente ciò che è dovuto.
Nel caso
particolare che l'obbligazione abbia per oggetto una somma di danaro e,
d'accordo tra le parti, venga estinta con il trasferimento di una cosa, si
parla di dazione in pagamento e si
applicano regole analoghe a quelle della vendita (ART. 1197 CC).
ë L'adempimento
del terzo
L'obbligazione può
essere adempiuta da un terzo non obbligato.
L'interesse che
spinge il terzo a pagare il debito altrui può essere vario.
Una volta eseguito
il pagamento, i rapporti fra il terzo e il debitore saranno regolati dai loro
accordi, se ve ne sono. Altrimenti il terzo potrà chiedere al debitore il
rimborso in base alla regola generale sull'arricchimento senza causa (ART. 2041
CC).
Il debitore non può
opporsi all'adempimento del terzo.
Il creditore può
rifiutare l'adempimento del terzo solo quando l'obbligazione abbia per oggetto
una prestazione di fare di carattere personale.
In ogni caso, però,
l'intervento del terzo è escluso se tanto il creditore quanto il debitore vi si
oppongono (ART. 1180 CC).
La causa del
pagamento del terzo sta nel rapporto obbligatorio fra debitore e creditore.
ë Il
pagamento con surrogazione
Il terzo, nel
pagare il debito altrui, può subentrare al creditore nel diritto di credito
verso il debitore.
Un risultato
analogo si può avere quando il debitore paghi il debito con denaro presto a
mutuo da un terzo e faccia subentrare quest'ultimo nei diritti del creditore.
In questi casi si parla
di pagamento con surrogazione (sostituzione).
Il terzo ha
interesse a subentrare nel diritto del creditore, se questo è assistito da
particolari garanzie o da interessi particolarmente elevati.
La surrogazione può
avvenire:
a)
di diritto (surrogazione legale);
b)
per volontà del creditore, il quale, ricevendo
il pagamento da un terzo, dichiari espressamente di surrogarlo nei propri
diritti;
c)
per volontà del debitore.
ë La compensazione
La compensazione è l'estinzione di due
debiti reciproci, esistenti fra le stesse persone.
L'estinzione è
totale se i due debiti reciproci hanno lo stesso ammontare; se, invece, hanno
misure diverse, il minore si estingue del tutto, mentre il maggiore si riduce
di una quantità corrispondente.
Va rilevato,
inoltre, che la compensazione costituisce una soddisfazione preferenziale del credito.
La legge prevede
tre tipi di compensazione:
1-
la compensazione legale,
che si verifica quando siano realizzati determinati requisiti previsti dalla
legge:
a)
le obbligazioni devono essere omogenee e fungibili;
b)
devono essere esigibili entrambe;
c)
le obbligazioni reciproche devono
essere liquide, cioè determinate nel
loro ammontare.
La compensazione
legale opera dal momento in cui se ne verificano tutti i presupposti.
2-
la compensazione giudiziale,
che risulta da una decisione del giudice, quando uno dei due crediti non è
liquido, ma è di facile e pronta liquidazione.
3-
la compensazione volontaria.
Le parti possono d'accordo estinguere per compensazione anche debiti e crediti
reciproci che non abbiano le caratteristiche necessarie per la compensazione
legale.
ë La
confusione
L'obbligazione si
estingue per confusione se le qualità
di debitore e creditore si riuniscono nella stessa persona (ART. 1253 CC).
ë La
novazione
La novazione estingue un'obbligazione,
sostituendola con un'obbligazione nuova.
La novazione può
essere soggettiva oppure oggettiva.
Soggettiva, se la differenza fra
la nuova obbligazione e la precedente riguarda i soggetti: debitore o
creditore.
La novazione è oggettiva se la differenza fra la nuova
obbligazione e la precedente riguarda l'oggetto
o il titolo.
La novazione
estingue il credito originario, del quale vengono perciò meno le
caratteristiche, gli accessori, le garanzie personali e reali, se le parti non
convengono diversamente (ART. 1232 CC).
Dall'operazione
nasce un nuovo credito.
La novazione è
senza effetto se non esisteva l'obbligazione originaria.
ë La
remissione del debito
La remissione è il negozio con il quale il
creditore rinuncia al proprio credito.
La dichiarazione di
rinuncia estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore.
Ma poiché nessuno
può essere costretto a ricevere un beneficio, la remissione non produce effetto
se il debitore dichiara in un congruo termine di non volerne profittare (ART.
1236 CC).
ë L'impossibilità
sopravvenuta
La sopravvenuta
impossibilità della prestazione estingue l'obbligazione.
L'art. 1256 CC
subordina l'effetto estintivo alla condizione che l'impossibilità sia
sopravvenuta "per una causa non imputabile al debitore".
Ciò significa che
il debitore è obbligato al risarcimento del danno se l'impossibilità è a lui
imputabile, mentre nel caso di impossibilità non imputabile l'obbligazione si
estingue senza residui.
Se la prestazione è
divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione
eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.
Se l'impossibilità
non imputabile è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è
responsabile del ritardo dell'adempimento.
ü L'INADEMPIMENTO E IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Ø
Responsabilità da inadempimento e responsabilità da atto illecito
Quanto si è detto a proposito dei contratti
circa la responsabilità per inadempimento, la mora del debitore e la mora del
creditore vale anche per le obbligazioni di fonte non contrattuale.
L'inadempimento di
un'obbligazione va distinto dalla violazione del generale dovere di non recar
danno ingiustamente al prossimo.
L'uno e l'altro,
comunque, danno luogo a responsabilità
civile, ma le regole applicabili presentano qualche diversità.
Per lo più la
distinzione viene formulata in termini di "responsabilità contrattuale" e di
"responsabilità extracontrattuale".
Occorre però tenere
presente che la disciplina della responsabilità contrattuale si applica
all'inadempimento di qualsiasi obbligazione,
anche se di fonte non contrattuale.
Le DIFFERENZE tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale sono le
seguenti:
a)
Onere della prova + in materia di illecito
extracontrattuale spetta alla vittima, di regola, provare la colpa del
danneggiante. In materia di inadempimento, invece, spetta al debitore l'onere
di provare che l'inadempimento sia dovuto a circostanze delle quali egli non
debba rispondere (ART. 1218 CC).
b)
Costituzione in mora + non è necessaria in materia di
illecito extracontrattuale; può essere necessaria in materia di inadempimento
(ART. 1219 CC).
c)
Danno risarcibile + l'illecito extracontrattuale
obbliga a risarcire ogni danno. L'inadempimento di un'obbligazione
contrattuale, invece, qualora non dipenda da dolo del debitore, obbliga a
risarcire solo il danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta
l'obbligazione (ART. 1225 CC).
d)
Prescrizione dell'azione + l'azione di risarcimento del
danno derivante da un illecito extracontrattuale si prescrive, di regola, in
cinque anni. L'azione per il risarcimento del danno da inadempimento si
prescrive, di regola, in dieci anni.
Ø Il
risarcimento del danno
Il creditore
danneggiato dall'inadempimento ha diritto al risarcimento del danno.
Ma, anziché
accontentarsi del risarcimento in danaro, egli può chiedere la reintegrazione
in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (ART. 2058 CC).
Quanto al
risarcimento del danno, esso deve comprendere così il danno emergente come il
lucro cessante, in quanto siano conseguenza immediata e diretta
dell'inadempimento (ART. 1223 CC).
Se il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con
valutazione equitativa.
Il risarcimento
viene ridotto se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il
danno (ART. 1227 CC).
Una volta che il
fatto dannoso iniziale si è verificato, diventa operante l'onere del
danneggiato di non lasciarne aggravare le conseguenze: il risarcimento non è
dovuto per quei danni ulteriori che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza.
Queste regole sono
comuni alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Ø Clausole
penale e caparra confirmatoria
La valutazione del
danno derivante dall'inadempimento può presentare difficoltà e incertezze.
Al fine di
evitarle, le parti possono inserire già nel contratto una clausola penale, con cui stabiliscono preventivamente la somma che
sarà dovuta a titolo di risarcimento del danno nel caso di inadempimento.
Le parti possono
disporre che la penale costituisca la somma minima dovuta in ogni caso
dall'inadempiente, salvo il diritto del creditore di pretendere un maggiore
risarcimento, quando dia la prova che il danno effettivamente subito superi la
misura della penale (ART. 1382 CC).
Altro istituto che
ha la funzione di rafforzare il diritto del creditore al risarcimento del danno
è la caparra confirmatoria.Questa
consiste in una somma di danaro o in una quantità di cose fungibili, che una
parte abbia dato all'altra al momento della conclusione del contratto: se la
parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto
ritenendo la caparra a titolo di risarcimento del danno; se inadempiente è
invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed
esigere il doppio della caparra.
Si badi, però, che
questa è solo una facoltà attribuita
al creditore insoddisfatto, il quale può anche, se lo preferisce, insistere per
l'esecuzione del contratto o domandarne la risoluzione.
Se il contratto
viene adempiuto, la caparra deve essere restituita o imputata alla prestazione
dovuta.
La caparra confirmatoria non va confusa con la caparra penitenziale:
-
Caparra PENITENZIALE ë corrispettivo del RECESSO
-
Caparra CONFIRMATORIA ë cautela contro l'INADEMPIMENTO.
ü MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI DELL'OBBLIGAZIONE
1 LA CESSIONE DEL CREDITO
Al pari di altri
beni patrimoniali, il credito può venire trasmesso a titolo particolare con un
contratto traslativo di diritti, il contratto di cessione di credito.
In ogni caso, per
la cessione è sufficiente l'accordo del creditore originario (cedente) e di colui che acquista il
credito (cessionario); non è
necessario, invece, il consenso del debitore (ceduto): questi è tenuto a pagare in ogni caso e perciò la persona
del creditore dovrebbe essergli indifferente (ART. 1260 CC).
Alcuni crediti,
però, non possono essere oggetto di cessione: il caso più importante è quello
del credito alimentare.
Il credito ceduto conserva tutti i suoi attributi,
positivi e negativi, e i suoi accessori.
Come si è detto,
non è richiesto che il debitore ceduto consenta alla cessione. Occorre peraltro
che ne sia avvertito. La cessione dunque deve essergli notificata.
Fino a che non sia
avvenuta la notificazione, il
debitore che in buona fede paghi al
cedente è liberato.
La notificazione al
debitore ceduto ha anche lo scopo di rendere la cessione efficace riguardo ai terzi.
Il problema dell'efficacia della cessione nei confronti dei terzi
aventi causa si pone quando il creditore, disonestamente, faccia più cessioni
dello stesso credito a persone diverse.
Prevale, allora, la cessione che per prima è stata notificata al
debitore ceduto, o da questo accettata con atto in data certa (ART. 1265 CC).
La garanzia che il cedente deve al
cessionario circa l'esistenza del credito è regolata in modo che, se la
cessione è a titolo oneroso, il cedente deve garantire l'esistenza del credito
al tempo della cessione, mentre se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia
dell'esistenza del credito è dovuta solo in specifici casi.
Di regola il
cedente è tenuto solamente a garantire l'esistenza del credito ceduto, se poi
il credito non viene soddisfatto, il cedente non ne risponde verso il
cessionario, il quale subisce il danno.
In questo caso si
dice che la cessione è pro soluto.
Ma le parti possono
convenire che il cedente garantisca il cessionario anche contro il rischio di
insolvenza del debitore (cessione pro
solvendo); in questo caso, se il debitore ceduto non paga, pagherà per
lui il cedente.
La cessione di
credito costituisce elemento centrale nel factoring.
2 LA SUCCESSIONE NEL DEBITO
La successione nel debito può avvenire a
causa della morte del debitore, oppure tra vivi.
P Nella
prima ipotesi (morte del debitore) il debito si trasmette all'erede insieme con
tutto il patrimonio del de cuius.
Il
creditore è costretto a subire il mutamento, conseguenza necessaria della morte
del debitore originario.
P La situazione è del tutto diversa quando il debitore voglia
trasmettere ad altri il proprio debito per atto tra vivi.
Per il
debitore la persona del creditore non è indifferente.
Perciò la
sostituzione del debitore per atto tra vivi non è possibile senza il consenso
del creditore.
Il debito può trasmettersi anche come
elemento di un complesso di rapporti collegati, come nel caso di cessione di
azienda.
ë La
trasmissione isolata del debito si può realizzare con la delegazione, con l'espromissione
o con l'accollo, purché il creditore
dichiari di liberare il debitore originario.
Altrimenti queste operazioni aggiungono un
nuovo debitore a quello che già c'era.
3 LA DELEGAZIONE
a)
Delegazione di pagamento + il delegante può
invitare il delegato a pagare la somma al delegatario, dove il
delegante è il debitore originario, il delegato è il nuovo debitore e il delegatario
è il creditore.
b)
Delegazione di debito + si ha quando il delegante
invita il delegato non già a pagare immediatamente il delegatario, bensì a promettergli il pagamento a una certa
scadenza futura.
I rapporti che si instaurano tra i tre soggetti
sono:
-
rapporto di provvista tra delegato e delegante;
-
rapporto di valuta tra delegante e delegatario.
Nel promettere al
delegatario, il delegato può fare riferimento al rapporto di provvista, o a
quello di valuta, o a entrambi, e lasciare intendere che il proprio impegno è
subordinato alla validità di quei rapporti. In tal caso la delegazione di dice titolata.
Ma la promessa del
delegato al delegatario può anche non contenere nessun riferimento ai rapporti
di provvista e di valuta. In tal caso la delegazione di dice pura o astratta e l'eventuale invalidità dei rapporti non si ripercuote
sulla validità dell'impegno assunto dal delegato.
Ma nel caso che
siano nulli tanto il rapporto di
provvista, quanto quello di valuta (nullità
per doppia causa), il delegato può rifiutare di pagare.
Se il delegante era
debitore del delegatario, può essere liberato solo da un'espressa dichiarazione
di quest'ultimo: in tal caso la delegazione di debito si dice liberatoria.
Altrimenti la
delegazione di debito attribuisce al delegatario un nuovo debitore (il
delegato) accanto a quello originario: la delegazione si dice cumulativa.
4 L'ESPROMISSIONE
L'espromissione si realizza quando un
terzo (espromittente) promette di pagare il debito del debitore (espromesso)
verso il creditore (espromissario).
La differenza
rispetto alla delegazione sta nella spontaneità della iniziativa
dell'espromittente.
Il debitore
originario resta obbligato in solido con l'espromittente (espromissione cumulativa) a meno che il creditore non
dichiari espressamente di liberarlo (espromissione liberatoria) (ART. 1272 CC).
5 L'ACCOLLO
Anche con questo
negozio un terzo si assume un debito altrui.
Ma mentre
l'espromissione è un contratto fra il terzo e il creditore, l'accollo è un
contratto tra il terzo e il debitore:
Il terzo (accollante) si impegna verso il debitore
(accollato) a pagare il suo debito al
creditore (accollatario).
(Si tratta perciò
di un contratto a favore di terzo).
L'accollo può
essere stipulato come contratto autonomo, o anche come patto accessorio di un
contratto principale.
Anche qui il
debitore originario resta obbligato in solido con l'accollante (accollo cumulativo), a meno che il creditore non
consenta a liberarlo (accollo liberatorio).
(ART. 1273 CC).
6 LA NOVAZIONE SOGGETTIVA
La novazione soggettiva estingue
un'obbligazione, sostituendola con un'obbligazione nuova e diversa
quanto ai soggetti: debitore o creditore.
Essa si realizza
attraverso la delegazione, l'espromissione o l'accollo, quando venga estinto
uno dei rapporti di base (di valuta o di provvista).
La cessione di
credito, invece, non costituisce novazione, perché non implica l'estinzione del
rapporto originario e la sua sostituzione con un rapporto nuovo, bensì il
trasferimento del medesimo rapporto in capo a un nuovo creditore.
7 LA CESSIONE DEL CONTRATTO
Si consideri un
contratto a prestazioni corrispettive: finché queste devono ancora essere
eseguite, ciascun contraente è titolare al tempo stesso dell'obbligo di eseguire la propria
prestazione e del diritto di ottenere
la controprestazione; ed è titolare, inoltre, di obblighi accessori, di oneri,
di eccezioni e di diritti potestativi connessi.
Cessione del contratto vuol dire
sostituzione di un terzo ad uno dei contraenti in tutta la situazione giuridica
derivante dal contratto stesso.
A differenza della
cessione di credito, che si perfezione semplicemente con l'accordo tra il
cedente e il terzo cessionario, la cessione di contratto richiede anche, di
regola, il consenso del contraente ceduto (ART. 1406 CC).
Ciò si giustifica
considerando che il contraente sostituito con la cessione di contratto non è
solo creditore (della prestazione) ma è anche debitore (della
controprestazione).
Il cedente è
liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, salvo che questi
abbia dichiarato di non liberarlo.
Quanto ai rapporti
fra cedente e cessionario, il cedente è tenuto a garantire la validità del
contratto, ma non l'adempimento da parte del contraente ceduto, salvo patto
contrario.
I SINGOLI CONTRATTI
ü LA VENDITA E GLI ALTRI CONTRATTI DI ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO
g La vendita
La vendita è
il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o
il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (ART.
1470 CC).
Oggetto della vendita può essere qualsiasi bene o diritto trasferibile.
La conclusione del contratto normalmente non richiede forme
particolari; occorre però la forma scritta
per la validità della vendita di beni immobili o di diritti reali immobiliari e
per la vendita di eredità.
Di regola, il trasferimento dell'oggetto venduto si verifica alla
conclusione del contratto, per effetto del semplice consenso manifestato dalle
parti: vendita con effetto reale
immediato.
A questo scopo occorre però che l'oggetto
esista attualmente nel patrimonio del venditore e sia individuato; occorre che
le parti vogliano il trasferimento immediato.
Altrimenti gli effetti immediati della vendita sono solo obbligatori (vendita obbligatoria).
Ciò accade nei seguenti casi:
a)
vendita di cose determinate solo nel genere:
la proprietà passerà al momento dell'individuazione (ART. 1378 CC);
b)
vendita alternativa: il trasferimento si
verificherà al momento della scelta (ART. 1285 CC);
c)
vendita di cosa futura: occorre che la cosa
venga ad esistenza (ART. 1472 CC);
d)
vendita di cosa altrui: occorre che la cosa
venga procurata dal venditore (ART. 1478 CC);
e)
vendita sottoposta a termine o a condizione.
Se nella vendita di cosa futura, la cosa non viene ad esistenza, il
contratto è nullo, a meno che le parti vogliano concludere un contratto
aleatorio, nel quale il compratore paghi per una semplice chance di acquisto.
Nella vendita di cosa altrui, può darsi che, al momento della
conclusione del contratto, il compratore ignori che la cosa vendutagli non
appartiene al venditore.
In tal caso egli può chiedere la risoluzione del contratto per
inadempimento, salvo che nel frattempo il venditore gli abbia procurato
l'acquisto (ART. 1479 CC).
La risoluzione è preclusa anche quando il compratore abbia acquistato
la proprietà della cosa per effetto delle regole sulla tutela dell'affidamento.
Ø Obbligazioni del compratore e del venditore
Il compratore deve:
-
pagare il prezzo
-
e, salvo patto contrario, le spese
della vendita.
Le prestazioni principali del venditore sono:
a)
quella di consegnare la cosa al
compratore;
b)
quella di fargli acquistare la
proprietà della cosa o il diritto.
Se il venditore non consegna la cosa, o consegna una cosa diversa da
quella pattuita, il compratore può, a sua scelta, domandare l'adempimento
oppure la risoluzione del contratto.
La garanzia per evizione è
dovuta dal venditore sia nell'ipotesi che egli non abbia fatto acquistare al
compratore la proprietà della cosa, perché questa non gli apparteneva, sia
nell'ipotesi che abbia trasferito una proprietà gravata da vincoli o diritti
altrui non previsti dal contratto.
La stessa garanzia è dovuta nella vendita di diritti diversi dalla
proprietà.
La tutela del compratore è diversa secondo che, al momento della
conclusione del contratto, egli conoscesse, oppure no, il difetto del diritto
in capo al venditore.
Se lo ignorava, può chiedere subito la risoluzione del contratto; ma se
la cosa è solo parzialmente altrui, o se è solo gravata da diritti di godimento
di terzi, il compratore può pretendere soltanto una riduzione del prezzo,
qualora si possa ritenere che egli avrebbe acquistato ugualmente.
In ogni caso avrà diritto al risarcimento
del danno.
Se invece il compratore conosceva il difetto del diritto in capo al
venditore, occorre distinguere:
1)
Se si tratta di oneri o diritti di
terzi che limitino il godimento della cosa, il compratore che li conosceva non
ha alcuna azione.
2)
Se invece l'acquisto del diritto è
mancato totalmente, o se la cosa è gravata da garanzie reali o da pignoramento
o sequestro, il compratore che conosceva la situazione potrà chiedere la
risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del
danno, ma solo se subisce l'evizione:
cioè solo se il terzo gli sottrae effettivamente la cosa.
La garanzia per vizi o per
mancanza di qualità deve tutelare il compratore nell'ipotesi che la cosa
abbia difetti che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore (ART. 1490 CC), e nelle ipotesi che
la cosa venduta non abbia le qualità promesse, ovvero quelle essenziali per
l'uso a cui è destinata (ART. 1497 CC).
La garanzia non è dovuta se, al momento del contratto, il compratore
conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente
riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la
cosa era esente da vizi (ART. 1491 CC).
Occorre poi evitare che vengano posti a carico del venditore difetti
sopravvenuti con l'uso, ed occorre che, dopo un tempo ragionevole, il venditore
possa considerare esaurito il rapporto.
Perciò la legge dispone che il compratore decade dalla garanzia de non
denuncia i vizi al venditore entro 8
GIORNI dalla scoperta.
È stabilità, poi, che l'azione si prescrive in
1 ANNO dalla consegna.
Quando il
compratore ha diritto alla garanzia, egli può scegliere o la risoluzione del
contratto con le conseguenti restituzioni (azione
redibitoria), oppure la riduzione del prezzo (azione estimatoria) (ART. 1492 CC).
Ø Vendita
di cose mobili
In mancanza di patto
contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si
trovava al tempo della vendita.
Se la cosa venduta
deve essere trasportata da un luogo all'altro il venditore, salvo patto
contrario, si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore
o allo spedizioniere (vendita con
spedizione).
In questo caso il
venditore non risponde della perdita o del deterioramento della merce durante
il viaggio o del ritardo della consegna da parte del vettore.
Le parti possono
però accordarsi diversamente e stabilire che la consegna avvenga all'arrivo (vendita con consegna all'arrivo).
In tal caso il
venditore risponde dei danni dovuti alla colpa del vettore.
Il rischio del
perimento fortuito è invece a carico del compratore, se la cosa già gli
appartiene.
Ø Vendita
con riserva della proprietà
Il compratore
diventa generalmente proprietario della cosa al momento del consenso anche se
non ne abbia ancora pagato il prezzo.
Perciò, se il
compratore cade in stato di insolvenza, il venditore che gli abbia fatto
credito rischia di perdere il prezzo e la cosa.
Trattandosi di cosa
mobile, il venditore non può garantirsi con un diritto di pegno, perché questo
richiederebbe che la cosa non fosse lasciata nelle mani del debitore.
Il problema si risolve con una clausola che
differisca il trasferimento della proprietà al momento in cui il prezzo sia
completamente pagato: si tratta dunque di trasferimento sottoposto a condizione
sospensiva.
Finché il prezzo
non è pagato il compratore non ha la proprietà della cosa; ha però un'aspettativa di acquisto, e ha il
godimento.
Nella vendita di
immobili, o di altri beni iscritti in pubblici registri, il venditore potrebbe
garantirsi iscrivendo un'ipoteca.
Anche qui,
tuttavia, la vendita con riserva della proprietà può essere conveniente al
venditore per risparmiare il costo fiscale dell'iscrizione dell'ipoteca e per
evitare la procedura macchinosa di esecuzione forzata sul bene ipotecato.
Assai spesso il
patto di riserva della proprietà appare in contratti di vendita a rate.
Se il contratto si
risolve per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate
riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al
risarcimento del danno.
Ø Diritto
di prelazione
Col patto di prelazione
una parte promette all'altra di preferirla nella stipulazione di una contratto
di vendita, se deciderà di vendere.
Prima di alienare a
un terzo il venditore dovrà dunque interpellare l'avente diritto alla
prelazione.
Se non lo fa e
vende al terzo, si rende responsabile dei danni; l'avente diritto alla
prelazione non potrà pretendere di riscattare la cosa dal terzo acquirente,
perché il patto di prelazione ha
efficacia solo tra le parti (efficacia
obbligatoria).
Talvolta un diritto
di prelazione è concesso dalla legge.
I diritti di
prelazione legale sono opponibili al terzo acquirente e ai suoi
aventi causa, dai quali l'avente diritto potrà riscattare la cosa (efficacia
reale).
Ø Vendita
con patto di riscatto
Il venditore può
riservarsi il diritto di riavere la cosa venduta mediante la restituzione del
prezzo unita al rimborso di certe spese (ART. 1500 CC).
Il venditore si
riserverà la possibilità del riscatto quando vende malvolentieri, ma spera che
la situazione possa mutare.
g Il riporto
Il riporto è
il contratto con il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore
titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il
riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del
termina stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie,
verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura
convenuta (ART. 1549 CC).
Si tratta di un contratto reale che si perfeziona con la consegna dei
titoli.
g La permuta
La permuta è
il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di
cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro (ART. 1552 CC).
g Il contratto estimatorio
Con il
contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e
questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel
termine stabilito (ART. 1556 CC).
g La somministrazione
La
somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso
corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni
periodiche o continuative di cose (ART. 1559 CC).
ü LA
DONAZIONE
La donazione
è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce
l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la
stessa un'obbligazione (ART. 769 CC).
Perché si possa
parlare di donazione occorre che vi sia un incremento del patrimonio del
donatario e che tale incremento derivi da una diminuzione del patrimonio del
donante.
Anche la concessione gratuita del godimento temporaneo
di una cosa (comodato) o di una somma (mutuo gratuito) non costituisce
donazione.
Ancora, non è donazione il pagamento del debito altrui.
La donazione è caratterizzata ulteriormente dallo spirito di
liberalità.
Con ciò si intende dire semplicemente che le
parti devono essere d'accordo sul carattere gratuito della prestazione.
Ø Disciplina giuridica della donazione
La donazione è un CONTRATTO, cioè un accordo fra donante e donatario:
l'accettazione di quest'ultimo è necessaria e deve essere manifestata.
La donazione deve essere fatta nella forma dell'atto pubblico, sotto pena di nullità
(ART. 782 CC).
Se si tratta di donazione di modico valore che ha per oggetto un bene
mobile, l'atto pubblico non è necessario, ma occorre la consegna della cosa.
La modicità del valore deve essere valutata anche in relazione alle
condizioni economiche del donante (ART. 783 CC).
La legge, inoltre, dichiara NULLE le donazioni di beni futuri.
In considerazione del carattere
personale della donazione, è nullo il mandato con cui si attribuisca ad
altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare
l'oggetto della donazione.
Come in tutti gli atti a titolo gratuito, la responsabilità per
inadempimento è valutato secondo criteri meno rigorosi.
Il donante che non esegua la donazione, o l'esegua con ritardo, è
responsabile soltanto per dolo o colpa grave.
La donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario, o per
sopravvenienza di figli.
Ø La donazione modale
Alla donazione può essere apposto un ONERE:
una clausola accessori, cioè, che limita l'arricchimento del donatario
imponendogli un obbligo.
Se l'onere è posto in favore di un terzo determinato, costui acquista
un diritto, secondo le regole generali del contratto
a favore di terzo.
ü
CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DI COSE
g La locazione
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere
all'altra di una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato
corrispettivo (ART. 1571 CC).
Il contratto di locazione non richiede, di regola, una forma
particolare; occorre però l'atto scritto per la validità della locazione di un
immobile per più di 9 ANNI.
Le principali obbligazioni del locatore sono (ART. 1575 CC):
a)
consegnare al conduttore la cosa
locata, in buono stato di manutenzione;
b)
mantenerla in stato da servire
all'uso convenuto;
c)
garantire il pacifico godimento
durante la locazione.
Il conduttore deve (ART. 1587 CC):
1-
prendere in consegna la cosa e
osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso
determinato nel contratto;
2-
pagare puntualmente il
corrispettivo.
L'interesse del conduttore al pacifico godimento della cosa richiede
tutela non solo nei confronti del locatore, ma anche contro eventuali molestie
di terzi.
In tal caso la legge consente al conduttore di agire contro i terzi in
nome proprio per ottenere la cessazione delle molestie e il risarcimento del
danno.
Questa possibilità di agire contro il terzo è concessa al conduttore
solo dal momento in cui la cosa gli sia stata consegnata.
Se la cosa viene alienata a un terzo, questo è tenuto a rispettare la
locazione, purché abbia data certa anteriore al suo acquisto, ovvero il
conduttore avesse già la detenzione della cosa.
La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa alla scadenza del termina, senza che sia
necessaria la disdetta.
Tuttavia, la locazione si ha per tacitamente rinnovata se, scaduto il
termine, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa.
La locazione a tempo indeterminato cessa per effetto della disdetta, cioè della dichiarazione di
recesso di una delle due parti.
g L'affitto
L'affitto è
il contratto con il quale una parte, verso un determinato corrispettivo, si
obbliga, per un determinato tempo, a far godere all'altra una cosa produttiva mobile o immobile, affinché
ne tragga e ne faccia propri i frutti in conformità alla destinazione economica
della cosa stessa (ART. 1615 CC).
Il locatore deve
consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in stato da
servire all'uso e alla produzione a cui è destinata.
L'affittuario deve
curarne la gestione in conformità della sua destinazione economica e
dell'interesse della produzione, e può prendere le iniziative atte a produrre
un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il
locatore, non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della
produzione.
g Il comodato
Il comodato
è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o
immobile, affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l'obbligo
di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato
è essenzialmente gratuito.
(ART. 1803
CC)
Il comodatario deve
custodire e conservare la cosa con diligenza; non può servirsene per un uso
diverso da quello determinato dal contratto, né può concederne godimento a un
terzo senza il consenso del comodante.
Il comodatario deve
restituire la cosa quando se ne è servito, o prima, se al comodante sopravviene
urgenza di riavere la cosa.
ü CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA
g L'appalto
L'appalto è
il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari
e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio
verso un corrispettivo in danaro (ART. 1655 CC).
Essenziale è che
l'appaltatore si assuma in proprio la gestione dell'attività produttiva, agendo
a proprio rischio.
L'opera o il
servizio può essere eseguito anche da un artigiano o da un piccolo
imprenditore, o da un lavoratore manuale autonomo.
In tal caso si
parla di contratto d'opera (ART. 2222
CC).
L'appalto è fondato
sulla fiducia nelle qualità dell'impresa appaltatrice.
Perciò l'esecuzione
dell'opera o del servizio non può essere data in subappalto senza
l'autorizzazione del committente.
La morte
dell'appaltatore non scioglie necessariamente il contratto.
Durante
l'esecuzione dell'opera il committente ha il diritto di controllare lo
svolgimento dei lavori.
Inoltre egli può,
entro certi limiti, apportare variazioni al progetto.
Quando l'opera è
compiuta, il committente ha diritto di verificarla prima di riceverne la
consegna.
L'appaltatore è
tenuto alla garanzia per le
difformità e i vizi dell'opera.
Il committente può
chiedere la risoluzione del contratto se le difformità o i vizi sono tali da
rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione; oppure può chiedere
che i difetti siano eliminati, a spese dell'appaltatore, o che il prezzo venga
diminuito.
L'azione per la
garanzia è assoggetta a una prescrizione breve.
g Il contratto di trasporto
Col
contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire
persone o cose da un luogo ad un altro (ART. 1678 CC)
Nel trasporto di
persone il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del
viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il
viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee
ad evitare il danno.
Sono nulle le
clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che
colpiscono il viaggiatore.
g Il deposito
Il deposito è il contratto con il quale
una parte riceve dall'altra una cosa mobile, con l'obbligo di custodirla e
restituirla in natura (ART. 1766 CC).
Il deposito può
essere gratuito o a titolo oneroso.
Il depositario non
può servirsi della cosa affidatagli e deve custodirla con la diligenza del buon
padre di famiglia.
Di regola, il
deposito è fatto nell'interesse del depositante: perciò questi può chiedere in
ogni momento la restituzione della cosa, salvo patto contrario.
Se non è convenuto
un termine nell'interesse del depositante, anche il depositario può chiedere in
qualsiasi momento che il depositante riprenda la cosa..
DEPOSITO IN
ALBERGO: la legge impone all'albergatore una responsabilità oggettiva per ogni deterioramento,
distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
È nullo ogni patto
che tenda a escludere o diminuire la responsabilità dell'albergatore.
g Il sequestro convenzionale
Il sequestro
convenzionale è il contratto col quale duo o più persone affidano a un terzo
una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse
controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà
quando la controversia sarà definita (ART. 1798 CC).
ü CONTRATTI DI COOPERAZIONE NELL'ATTIVITA' GIURIDICA ALTRUI
g Il mandato
Il mandato è
il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici
per conto dell'altra (ART. 1703 CC).
Il mandato può
essere conferito con o senza rappresentanza.
Se il mandatario ha
la rappresentanza, gli effetti dei negozi giuridici da lui stipulati in nome
del mandante si producono direttamente in capo a quest'ultimo.
Se il mandatario
non ha la rappresentanza, deve agire in nome proprio: in tal caso acquista i
diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi; egli
dovrà poi trasmettere al mandate gli acquisti fatti e le somme ottenute, mentre
il mandante dovrà rimborsare le spese e somministrargli i mezzi necessari per
l'adempimento delle obbligazioni assunte verso i terzi.
Il mandato si
perfezione con l'accordo delle parti, e non è necessario, di regola, che questo
sia manifestato in una forma particolare.
Si ritiene, però,
che occorra la forma scritta se il mandato ha per oggetto il trasferimento di
beni immobili o, più in generale, la conclusione di un negozio per il quale sia
richiesta la forma scritta.
L'obbligo
fondamentale del mandatario è quello di eseguire il mandato con la diligenza
del buon padre di famiglia.
Il mandante deve
somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato,
rimborsargli le spese e pagargli il compenso.
Il rapporto di
mandato ha carattere personale perché
è fondato sulla fiducia. Perciò esso si estingue con la morte, l'interdizione o
l'inabilitazione del mandante o del mandatario.
Per la stessa
ragione esso è revocabile dal mandante.
Oppure si estingue
per rinuncia del mandatario.
g La commissione
Il contratto
di commissione è un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni
per conto del committente in nome del commissionario (ART. 1731 CC).
Operando per conto
altrui, il commissionario non si assume i rischi economici che vengono
sopportati da chi acquista e vende.
g La spedizione
Il contratto
di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di
concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto
e di compiere le operazioni accessorie (ART. 1737 CC).
g L'agenzia
Col
contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per
conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona
determinata (ART. 1742 CC).
L'agente organizza
la propria attività in modo autonomo e a proprio rischio.
L'agente può
limitarsi ad accogliere ordinazioni e altre proposte contrattuali, o a
predisporre le basi degli accordi che poi spetterà al preponente di concludere.
Ma può anche essere
munito di rappresentanza.
Salvo patto
contrario, le parti del contratto di agenzia sono reciprocamente vincolate
dall'esclusiva.
g La mediazione
È mediatore
colui che mette in relazione duo o più parti per la conclusione di un affare
senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di
dipendenza o di rappresentanza (ART. 1754 CC).
ü CONTRATTI DI CREDITO E BANCARI
g Il mutuo
Il mutuo è
il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di
danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante
cose della stessa specie e qualità (ART. 1813 CC)
Poiché lo scopo del
contratto è quello di consentire l'utilizzazione del danaro o delle cose
fungibili da parte del mutuatario, e poiché ciò richiede l'alienazione o la
consumazione delle cose stesse, queste passano in proprietà del mutuatario.
Il mutuo si presume
oneroso.
Il corrispettivo
della temporanea utilizzazione del capitale è costituito dal pagamento di
interessi.
Se le parti non ne
hanno determinato la misura, sono dovuti gli interessi legali, il cui saggio è
determinato in misura pari al 5% in ragione d'anno (salvo modifiche del
Ministero del Tesoro).
Gli interessi
superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto.
Non è consentito,
di regola, pattuire che gli interessi possano a loro volta produrre interessi (anatocismo).
Sono vietati gli
interessi usurari.
Se sono convenuti
interessi usurari la clausola è nulla e non è dovuto alcun interesse.
Se il mutuatario
non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere
la risoluzione del contratto, al fine di ottenere subito la restituzione.
g La fideiussione
È
fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore,
garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui (ART. 1936 CC).
Il contratto di
fideiussione interviene tra il creditore e il fideiussore: il debitore
principale vi resta estraneo.
La fideiussione non
può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale, né può essere prestata a
condizioni più onerose: l'invalidità dell'obbligazione principale si riflette
normalmente sulla fideiussione; l'estinzione dell'obbligazione principale estingue
la fideiussione.
La fideiussione può
garantire l'intero credito o solo una parte.
Fideiussore e
debitore principale sono obbligati in solido.
Il fideiussore che
ha pagato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore principale.
g L'anticresi
L'anticresi
è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un
immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne
percepisca i frutti imputandoli a interessi, se dovuti, e quindi al capitale
(ART. 1960 CC).
RAPPORTI CON LE
BANCHE:
Ø Conto corrente
Ø Depositi bancari in denaro
Ø Deposito di titoli in amministrazione
Ø Servizio bancario delle cassette di sicurezza
Ø Apertura di credito
Ø Anticipazione bancaria
Ø Sconto bancario
Ø Operazioni bancarie in conto corrente
ü CONTRATTI ALEATORI
g La rendita vitalizia
La rendita
vitalizia è la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa
quantità di altre cose fungibili per la durata della vita del beneficiario o di
un'altra persona (dal 1872 CC).
Se l'impegno è
assunto a titolo oneroso, il contratto è aleatorio, perché una parte acquista
un bene o un capitale contro l'impegno di eseguire una prestazione la cui
onerosità è inizialmente incerta.
NON E' ALEATORIO il contratto di
rendita perpetua, col quale una
parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione
periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di cose fungibili,
quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un
capitale.
g Le assicurazioni
L'assicurazione
è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si
obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso
prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi
di un evento attinente alla vita umana (ART. 1882 CC).
ë È un
contratto a prestazioni corrispettive,
perché al pagamento del premio da parte dell'assicurato corrisponde
l'assunzione del rischio.
ë È un
contratto di durata, perché la
sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore dura nel tempo: di
conseguenza la risoluzione del contratto non ha effetto retroattivo tra le
parti.
ë Il
contratto è aleatorio, perché il
rapporto di valore tra i premi che saranno complessivamente pagati dall'assicurato
e quanto dovrà venire eventualmente pagato dall'assicuratore è inizialmente
incerto.
L'alea caratterizza
il singolo contratto di assicurazione, del quale costituisce elemento
essenziale. Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima
della conclusione del contratto, questo è nullo per mancanza di causa.
Il rapporto fra i
premi pagati dall'assicurato e il rischio
assunto dall'assicuratore è commutativo.
Ne segue che la
diminuzione o l'aggravamento del rischio possono giustificare lo scioglimento
del contratto o una modificazione delle condizioni contrattuali, tale da
ristabilire l'equilibrio fra i premi e la garanzia assicurativa.
Sono estranei dal
concetto di rischio i sinistri cagionati volontariamente.
Il contratto di assicurazione deve essere
provato per iscritto.
L'assicuratore è
obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro
documento da lui sottoscritto (ART. 1888 CC).
ë Assicurazioni contro i danni
L'assicurazione
contro i danni copre, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno
sofferto dall'assicurato in conseguenza di un sinistro che rientri nel rischio
contrattualmente definito.
Affinché questo
contratto mantenga una funzione previdenziale la legge richiede un interesse dell'assicurato al
risarcimento del danno.
Sarebbe nullo il
contratto di assicurazione per un bene altrui la cui perdita o il cui
deterioramento non possa avere ripercussioni sul patrimonio dell'assicurato.
Per la stessa
ragione, l'indennizzo dovuto dall'assicuratore non può mai superare il danno
sofferto dall'assicurato (principio
indennitario).
Queste regole
tendono a eliminare anche un eventuale incentivo a frodare l'assicurazione
procurando o facilitando il sinistro.
I limiti entro i
quali il danno va risarcito dall'assicuratore possono essere liberamente
determinati dalle parti.
Si presume,
comunque, che l'assicuratore debba rispondere solo del danno emergente e non
anche del profitto sperato.
ë Assicurazione contro la responsabilità civile
È un tipo particolare di assicurazione contro
i danni: l'assicuratore si impegna a tenere indenne l'assicurato in quanto
questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione,
debba pagare a un terzo.
Sono esclusi i
danni derivanti da fatto DOLOSO proprio
dell'assicurato.
Sono compresi,
invece, i danni derivanti da fatto COLPOSO altrui,
del quale l'assicurato debba rispondere per colpa nella sorveglianza o a titolo
di responsabilità oggettiva.
Nel sistema del
codice civile, beneficiario dell'assicurazione è solo l'assicurato; perciò il
terzo danneggiato non può agire direttamente contro l'assicuratore.
ë Le assicurazioni sulla vita
Con il contratto di
assicurazione sulla vita, l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si
obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento
attinente alla vita umana.
Si distinguono:
a) ASSICURAZIONI PER IL CASO DI
VITA, comprendono:
-
l'assicurazione di un capitale differito, nella quale
l'assicurato ottiene il pagamento di un determinato capitale dopo un numero prefissato di anni;
-
l'assicurazione di una rendita vitalizia immediata, in cui l'assicuratore, contro il
pagamento di un premio unico immediato, si impegna a pagare una rendita
vitalizia a partire dalla conclusione del contratto;
-
l'assicurazione di una rendita vitalizia differita, in cui
l'assicuratore, contro il pagamento di una premio unico, o di premi annuali per
un certo numero di anni, si impegna a pagare al beneficiario una rendita
vitalizia a partire da un certo termine iniziale.
b) ASSICURAZIONI PER IL CASO DI
MORTE, comprendono:
-
l'assicurazione a vita intera, nella quale
l'assicuratore si impegna a pagare una somma alla morte di una persona, contro
il pagamento di un premio annuo vitalizio o temporaneo;
-
l'assicurazione temporanea, in cui la prestazione
dell'assicuratore è dovuta solo se la morte interviene prima di un certo
termine.
c)
ASSICURAZIONI MISTE: in cui l'assicuratore
dovrà pagare un capitale all'assicurato stesso quando raggiungerà una
determinata età, oppure ai superstiti beneficiari della polizza, se
l'assicurato morirà prima.
L'assicurazione può
essere stipulata non solo sulla vita propria, ma anche sulla vita di un terzo.
ü CONTRATTI DIRETTI A DIRIMERE CONTROVERSIE
g La transazione
La transazione è il
contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a
una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (ART.
1965 CC).
Presupposto,
quindi, è l'esistenza di una lite, cioè un conflitto di pretese.
Essenziale alla
transazione è l'esistenza di concessioni
reciproche: se la concessione venisse fatta da una parte sola non si
avrebbe una transazione, bensì una rinuncia al diritto o alla pretesa.
L'esistenza delle
concessioni va determinata in relazione alle pretese che ciascuna faceva valere.
Occorre cioè che
ciascuna parte consegua vantaggi minori di quelli cui pretendeva di aver
diritto e maggiori di quelli che l'altra parte si mostrava disposta a
riconoscerle.
Con le reciproche
concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi
da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle
parti.
Non ogni lite può
venire definita con una transazione. Non si può transigere su diritti
indisponibili, come quelli attinenti allo stato e alla capacità delle persone o
ai rapporti di famiglia.
La transazione deve
essere provata per iscritto.
g La cessione dei beni ai
creditori
La cessione dei beni ai
creditore è il contratto con il quali il debitore incarica i suoi creditori o
alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra
loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti (ART. 1977 CC).
Lo scopo di questo
contratto è quello di evitare l'esecuzione forzata, con il vantaggio di una
maggiore speditezza ed economia.
Ai creditori, però,
non è ceduta la proprietà dei veni,
ma è solo attribuito il potere di venderli per soddisfarsi con il ricavato.
Il debitore non può
disporre dei beni ceduti, ma ha diritto di controllare l'operato dei creditore
cessionari.
Il residuo del
ricavato che non spetta ai creditori, rimane al debitore.
ü LA DIVISIONE
g La divisione
Con il
contratto di divisione i partecipanti a una comunione la sciolgono, attribuendo
a ciascuno, in luogo del diritto di quota, un diritto esclusivo di valore
corrispondente.
Presupposto della
divisione è dunque l'esistenza di uno stato di comunione.
Se sono stati
omessi uno o più beni, la divisione non è invalida, e si procede a un supplemento di divisione.
Se uno dei
condividenti è stato leso in misura superiore a un quarto, può chiedere la rescissione della divisione.
L'errore non è
causa di annullamento della divisione.
I condividenti si
devono reciproca garanzia per l'evizione.
ü LA PROPRIETA'
Il
proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed
esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti
dall'ordinamento giuridico (ART. 832 CC).
Ø Nella COSTITUZIONE
La Costituzione
riconosce e garantisce (ART. 42) ma non annovera tra i diritti fondamentali e
inviolabili immediatamente connessi con la libertà e la personalità umana il
diritto di PROPRIETA': viene infatti collocato nel titolo dei "Rapporti
economici".
La proprietà
privata è stata anche considerata come la garanzia per il singolo contro
l'incertezza del futuro. Nella società moderna si tende a trovare la soluzione
del problema anche nella previdenza sociale.
Il generale
riconoscimento della proprietà privata dei beni economici risponde
all'intenzione di mantenere un'organizzazione economica sulla base del più
ampio pluralismo.
Alla legge
ordinaria la Costituzione riserva il compito di determinare i modi di acquisto,
di godimento e i limiti della proprietà allo scopo di assicurare la funzione sociale.
Al fine di adeguare
il regime giuridico della proprietà alla sua funzione sociale, la legge può
sottrarre al proprietario alcune facoltà, oppure può sottoporle a controllo;
può imporre trasferimenti coattivi, oneri e obblighi.
Il riconoscimento
costituzionale della proprietà privata significa in primo luogo che è ammessa
una proprietà privata non solo di beni "personali", ma anche di beni
"economici".
Questa proprietà è
ammessa accanto a quella dello Stato e degli enti pubblici.
In secondo luogo,
significa che l'espropriazione è ammessa solo per motivi di interesse generale,
solo nei casi previsti dalla legge, salvo indennizzo.
Ø Demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici
Vi sono alcune
specie di beni per le quali la legge non ammette l'appropriazione privata.
Sono:
¬ il lido del mare
la spiaggia
® le rade e i porti
¯ i fiumi
° i torrenti
± i laghi
²le altre acque superficiali
³ i terreni abbandonati dai fiumi, dai torrenti e dal mare
´ le isole che si formano nel letto dei fiumi o dei torrenti
µ le opere destinate alla difesa nazionale.
ART. 822 CC
Questi beni
appartengono allo Stato e fanno parte del demanio
pubblico: sono perciò inalienabili e non possono venire acquistati dai
privati.
Se appartengono allo Stato o ad
altri enti pubblici, fanno parte del
demanio pubblico anche:
¶ Strade, autostrade e strade ferrate
· Aerodromi
¸ Acquedotti
¹ Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico
º Le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle
biblioteche
» Cimiteri e mercati comunali.
Questi beni si
differenziano dai primi perché possono anche essere di proprietà privata.
Il demanio è
costituito prevalentemente da beni destinati all'uso pubblico.
Ciò non esclude che
particolari utilizzazioni di beni demaniali possono essere date in concessione a privati.
Gli altri beni appartenenti
allo Stato e agli enti pubblici territoriali sono detti patrimoniali.
Sono PATRIMONIO
INDISPONIBILE se sono vincolati ad una particolare destinazione (foreste,
miniere, cave, torbiere, la fauna selvatica.)
Mentre gli altri
beni costituiscono il PATRIMONIO DISPONIBILE.
Ø Limiti e obblighi nella conformazione del diritto di proprietà
privata
a)
LIMITI ALLA FACOLTA' DI GODIMENTO:
ë Vincoli urbanistici che determinano le caratteristiche dell'attività
edilizia quanto a distanze, altezze, volumi, tipi architettonici e funzioni
degli edifici.
b)
LIMITI ALLA FACOLTA' DI
DISPOSIZIONE
ë Lo Stato
ha un diritto di prelazione, a parità di condizioni, sulle cose di interesse
storico e artistico, siano esse mobili o immobili, nel caso che il proprietario
intenda alienarle a titolo oneroso.
c)
OBBLIGHI IMPOSTI AL PROPRIETARIO
ë Obbligo dei proprietari di fondi agricoli di eseguire opere di
bonifica.
Ø Modi di acquisto della proprietà
La proprietà si può
acquistare a titolo originario o a titolo derivativo.
ë L'acquisto è a titolo
derivativo quando l'acquirente succede ad un precedente titolare e il
diritto gli spetta come i un quanto spettava a colui dal quale lo ha
acquistato.
ë L'acquisto è a titolo
originario quando non è trasmesso da un'altra persona.
I modi di acquisto
della proprietà a titolo DERIVATIVO sono:
a)
il CONTRATTO;
b)
la SUCCESSIONE a CAUSA DI MORTE.
I modi di acquisto
a titolo ORIGINARIO sono:
1-
OCCUPAZIONE Ù presa di possesso di una cosa,
con l'intenzione di rendersene proprietario.
2-
INVENZIONE DI COSE SMARRITE Ù se dopo un anno che si p
ritrovata una cosa, il proprietario non la rivendica, questa rimane in
proprietà a chi l'ha trovata.
3-
RITROVAMENTO di un TESORO
4-
ACCESSIONE Ù quando due o più cose,
appartenenti a proprietari diversi, vengono unite in modo tale che la
separazione non possa farsi senza grave danno.
Se non è
stabilito diversamente, la proprietà della cosa principale fa acquistare quella
della cosa accessoria, dietro pagamento di un'indennità.
Nello
schema generale dell'accessione rientrano:
a)
Costruzioni, piantagioni o opere
fatte sopra o sotto il suolo altrui. Esse sono acquistate del proprietario del
suolo.
b)
Incrementi fluviali: avulsione, con indennità; alluvione.
c)
Unione e commistione, accessione di cosa mobile
a mobile.
5-
SPECIFICAZIONE Ù quando un soggetto utilizza
materiale altrui per costruire una cosa nuova.
6-
USOCAPIONE Ù possesso protratto per un certo
numero di anni.
Ø Azioni a difesa della proprietà
a)
Rivendicazione: è l'azione concessa al
proprietario per recuperare la cosa da chi la possiede o detiene.
Grava sul
proprietario l'onere di provare il proprio diritto.
L'azione di
rivendicazione è diversa da quella di restituzione.
b) Azione negatoria: è l'azione concessa al proprietario per far
dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha
motivo di temerne pregiudizio.
Se sussistono
turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la
cessazione oltre la condanna al risarcimento del danno.
c) Azione di regolamento di confini: quando il confine tra due fondi è
incerto, ciascuno dei due proprietari può chiedere che sia stabilito
giudizialmente.
d)
Azione di apposizione di termini: presuppone
che il confine sia certo, e tende a far apporre a spese comuni i segnali di
confine quando manchino o siano diventati inconoscibili
I DIRITTI REALI DI GODIMENTO
ü
L'USUFRUTTO (art. 981 CC)
L'usufrutto è il diritto reale di usare la cosa altrui e di trarne i
frutti, rispettando però la destinazione economica della cosa stessa.
Fino
all'estinzione dell'usufrutto, il proprietario è privato della possibilità di
usare la cosa.
Il suo diritto prende il nome di nuda
proprietà.
L'usufrutto, comunque, è sempre temporaneo.
L'usufrutto costituisce un modo di temporanea attribuzione delle
utilità, che è concepibile in relazione a qualsiasi bene giuridico. Si
comprende perciò che possa avere per oggetto non solo singole cose, mobili o immobili,
ma anche diritti fruttiferi, universalità di beni, patrimoni o quote di
patrimonio.
Ø Durata. Inconvenienti economici dell'usufrutto
L'usufrutto è necessariamente temporaneo: solo così la nuda
proprietà conserva significato e valore.
Per attuare trasformazioni e mutamenti di destinazione della cosa,
però, occorre l'accordo dell'usufruttuario e del proprietario, accordo che
spesso può essere difficile da raggiungere, a causa del contrasto di interessi
tra chi mira alle utilità immediate e chi mira invece a quelle future.
Per attenuare questo inconveniente, la legge impone limiti massimi alla
durata dell'usufrutto.
Se è costituito a favore di una persona fisica, esso non può
eccedere LA VITA dell'usufruttuario (ART. 979 CC).
Se è costituito a favore di una persona giuridica, l'usufrutto
non può durare più di TRENTA ANNI.
A ciò si collega anche il divieto
dell'usufrutto successivo: se si costituisce l'usufrutto a favore di una
persona, disponendo che, alla morte di questa, l'usufrutto debba continuare in
capo ad altri, la disposizione ha valore soltanto a favore del primo
usufruttuario.
Tutte queste disposizioni sono di ordine pubblico e perciò
inderogabili.
Ø Costituzione dell'usufrutto. Cessione
L'usufrutto può
essere costituito per testamento o per contratto.
Il proprietario può disporre a favore di altri dell'usufrutto,
conservando la nuda proprietà (usufrutto costituito per trasferimento), oppure può cedere ad altri la nuda proprietà,
trattenendo per sé l'usufrutto (usufrutto costituito per denudazione).
L'usufrutto si può acquistare attraverso il suo prolungato esercizio di
fatto: l'usucapione.
L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per
tutta la sua durata, se non ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
L'usufrutto può essere oggetto di esecuzione forzata da parte dei
creditori e può venire ipotecato.
Ø Poteri e doveri dell'usufruttuario
Le regole sui poteri e doveri dell'usufruttuario e, rispettivamente ,
del proprietario, si riportano immediatamente al principio semplice che intende
attribuire all'usufruttuario l'utilizzazione temporanea della cosa e assicurare
al proprietario che la cosa stessa gli sia restituita, al termine
dell'usufrutto, inalterata per quanto possibile nella sostanza.
+ All'usufruttuario spetta il possesso
della cosa, al fine di poter esercitare su di essa il proprio diritto.
+ Egli può utilizzare
direttamente la cosa, oppure darla in locazione o in affitto ad altri.
+ A lui spettano, per la durata
del suo diritto, i frutti naturali e civili.
+ All'usufruttuario non è
consentito di trasformare la cosa modificando la destinazione economica che essa aveva al tempo in cui l'usufrutto fu
costituito. Gli è consentito, però, apportare miglioramenti.
+ L'usufruttuario deve provvedere
con diligenza alla conservazione e alla manutenzione della cosa, astenersi dal
modificarla, dal consumarla o distruggerla.
Gli oneri economici connessi con la gestione dei beni sono a carico
dell'usufruttuario se ineriscono al reddito,
mentre sono a carico del proprietario se ineriscono al capitale.
Ø Estinzione dell'usufrutto
L'usufrutto si estingue:
a)
Per la scadenza del termine o per
la morte dell'usufruttuario.
b)
Per rinuncia dell'usufruttuario.
c)
Per consolidazione, quando
l'usufrutto e la nuda proprietà si uniscono in capo alla medesima persona.
d)
Per prescrizione, per effetto del
non uso durato per 20 anni.
e)
Per il totale perimento della cosa
su cui è costituito
f)
Per decadenza dovuta ad abusi
dell'usufruttuario.
ü USO (art. 1021) E ABITAZIONE (art.
1022)
Sono diritti che si
distinguono dall'usufrutto solo dal punto di vista quantitativo.
P Chi ha
il diritto di USO di una cosa può
servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccoglierne i frutti; ma la raccolta
dei frutti trova un limite quantitativo nella misura occorrente per i bisogni
dell'usuario e della sua famiglia, valutati secondo la sua condizione sociale.
PChi ha il
diritto di ABITAZIONE di una casa
può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Il carattere
personale di questi diritti è molto marcato: essi non possono essere ceduti, né
dati in locazione, né assoggettati a sequestro o ad esecuzione forzata.
ü LE SERVITU' (art. 1027)
La servitù consiste
nel peso imposto sopra un immobile (fondo
servente) per l'utilità di un altro immobile (fondo dominante) appartenente a diverso proprietario.
Il contenuto delle
servitù può essere il più vario.
Dal punto di vista
della struttura le servitù si possono distinguere in affermative e negative.
ë Sono affermative quelle che consentono al
titolare una limitata utilizzazione del fondo servente, oppure gli consentono
di compiere sul proprio fondo atti che sarebbero altrimenti lesivi del diritto
di proprietà del vicino.
ë Sono negative le servitù che consentono al
proprietario del fondo dominante il potere di vietare determinate utilizzazioni
del fondo servente.
A differenza
dell'usufrutto, la servitù non è assoggettata necessariamente a limiti
temporali di durata.
Ø Predialità e carattere reale
delle servitù
1)
La definizione di servitù richiede
in primo luogo che essa sia stabilita in
favore di un fondo e non di una persona (predialità).
2)
La servitù deve essere costituita
per l'utilità del fondo dominante:
non sarebbe ammissibile, invece, costituire una servitù per un'utilità
personale che non abbia una relazione oggettiva con il fondo dominante.
3)
Non è invece necessario che i due
fondi, dominante e servente, siano contigui.
4)
Le servitù, inoltre, quali diritti
reali, non possono avere per oggetto prestazioni attive del proprietario del
fondo servente.
Ø Costituzione delle servitù
Le servitù possono
essere costituite in due modi:
a)
coattivamente, per imposizione della legge;
b)
volontariamente, con un contratto o per testamento.
Ø Esercizio delle servitù
Le modalità di
esercizio delle servitù sono variabili in dipendenza del titolo di acquisto.
In ogni caso vale
il principio generale che vuole soddisfatto il bisogno del fondo dominante col
minor aggravio del fondo servente.
Ø Estinzione delle servitù
Le servitù si
possono estinguere:
1)
Per rinuncia del titolare.
2)
Per confusione (o consolidazione)
se il proprietario del fondo dominante acquista la proprietà del fondo
servente, o viceversa.
3)
Per non-uso ventennale (prescrizione).
ü LA SUPERFICIE (art. 952)
La superficie è il
diritto di fare o mantenere una costruzione sopra o sotto il suolo altrui
conservando la proprietà della costruzione stessa.
La superficie può
avere per oggetto anche la sola parte superiore di un edificio, consentendo la
proprietà separata della sopraelevazione.
Inoltre, essa può
consistere anche nel diritto di fare e mantenere costruzioni al di sotto del suolo altrui.
Il diritto di
superficie può essere perpetuo e può essere alienato, ipotecato o comunque
assoggettato autonomamente ad atti di disposizione.
Il diritto di
superficie si estingue:
a)
Per rinuncia del titolare.
b)
Per confusione (o consolidazione),
se la proprietà del suolo e la proprietà superficiaria si riuniscono in capo
alla medesima persona.
c)
Per prescrizione, se la costruzione non viene eseguita per 20 anni.
ü L'ENFITEUSI
L'enfiteusi è un diritto immobiliare, perpetuo
o di assai lunga durata, che attribuisce all'enfiteuta lo stesso potere di
godimento sul fondo che spetterebbe al proprietario.
In corrispettivo l'enfiteuta paga al
proprietario un canone annuo; inoltre egli ha l'OBBLIGO di migliorare il fondo.
ü LA COMUNIONE
Un bene, un diritto reale su un bene, ed anche
un intero patrimonio, può appartenere a più persone insieme: si ha in tal caso
una comunione.
Se oggetto della comunione è la proprietà di una cosa di parla di comproprietà.
Ciascuno dei contitolari ha un diritto che non
può essere localizzato materialmente, ma comprende il bene nella sua totalità.
Le facoltà spettanti a ciascuno derivano da
quelle proprie del diritto in comunione, ma subiscono una compressione per la contemporanea
incidenza, sul medesimo bene, dei diritti degli altri. Perciò ciascuno dei
contitolari ha un diritto di quota.
Dalla stessa definizione del diritto di quota
risulta la sua elasticità: se uno dei
contitolari rinuncia al proprio diritto, le quote degli altri automaticamente
si espandono.
La comunione può essere costituita per
contratto e si dice ordinaria.
Prima o poi ciascuno dei partecipanti può
domandare lo scioglimento, e perciò essa appare volontaria e temporanea.
Se ne distingue la comunione forzosa di un bene immobile
necessariamente destinato al servizio di due o più immobili vicini (es. un muro
di confine).
Qui un comproprietario non può imporre agli
altri lo scioglimento della comunione.
Si tratta dunque di una comunione duratura.
Ø Diritti e obblighi dei
comproprietari
Per quanto riguarda le facoltà di godimento, ciascun partecipante può servirsi della cosa
comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
La misura della partecipazione di ciascuno nei
vantaggi della comunione, e così pure nelle spese, è un proporzione della
rispettiva quota.
Per quanto riguarda gli atti di disposizione occorre distinguere secondo che essi abbiano
per oggetto il diritto di quota, oppure il bene indiviso o una sua porzione
concreta.
Del proprio diritto di quota il
comproprietario può disporre liberamente.
Il comproprietario, invece, non può alienare
da solo il bene indiviso, o una parte di esso.
Egli può alienare un bene determinato, ma tale
contratto di alienazione avrà effetto solo se, allo scioglimento della
comunione, quel bene sia effettivamente attribuito a quel comproprietario. Si
tratta, dunque di un trasferimento sottoposto a condizione sospensiva.
Ciascun condividente è considerato come se
avesse avuto fin dall'inizio la proprietà dei soli beni assegnati a lui. E come
se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni.
Si manifesta qui la natura dichiarativa e l'effetto retroattivo
della divisione.
Per l'amministrazione
della cosa comune la legge ha adottato il principio
maggioritario: la volontà della maggioranza dei comproprietari (maggioranza
calcolata non in base al numero delle persone, ma in base al valore delle
quote) vincola anche la minoranza dissenziente.
Questa regola si applica alle deliberazioni
attinenti alla conservazione della cosa, per le quali è sufficiente la
maggioranza semplice.
A maggioranza qualificata (almeno i due terzi), invece, si deliberano le
innovazioni dirette al miglioramento del bene, purché non pregiudichino il
godimento di alcuno dei partecipanti.
Invece l'alienazione del bene comune richiede
il consenso di tutti i partecipanti (unanimità).
Infine va detto che i partecipanti possono
disciplinare l'utilizzazione della cosa comune non solo mediante una
deliberazione approvata e modificabile secondo il principio maggioritario,
bensì mediante un vero e proprio contratto, concluso con il consenso di tutti e
modificabile con il consenso di tutti (regolamento
contrattuale).
Ø Lo scioglimento della
comunione
La comunione si scioglie con la divisione, che
attribuisce a ciascun condividente, in luogo del diritto di quota, un diritto
esclusivo di pari valore.
Della comunione ordinaria ciascun partecipante
può sempre chiedere la divisione, salvo che vi sia un vincolo di rimanere in
comunione per un certo tempo.
La divisione può farsi d'accordo fra le parti
con un contratto di divisione.
In mancanza di accordo, è fatta dal giudice,
secondo i criteri fissati dalla legge.
Va ricordato, in particolare, che la divisione
deve aver luogo in natura, se la cosa
può essere comodamente divisa in parti corrispondente alle quote dei
comproprietari.
E se la comunione ha per oggetto un intero
patrimonio ciascun condividente ha diritto di ottenere la sua parte in natura,
con porzioni formate in modo quanto più possibile omogeneo.
Può darsi che la comunione comprenda un bene
indivisibile.
In tal caso esso deve preferibilmente essere
compreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei
coeredi aventi diritto alla quota maggiore.
Se nessuno dei condividenti è disposto a ciò,
il bene verrà venduto e fra i condividenti verrà ripartito il ricavo.
ü IL POSSESSO
Il possesso è il potere il fatto sulla
cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale
(ART. 1140 CC)
Di regola il
proprietario ha anche il possesso della cosa (possesso legittimo).
Il possesso illegittimo può essere di buona
o di mala fede, secondo che il possessore ignori o sappia di ledere il diritto
altrui.
Il possesso non
deve essere confuso con un'altra situazione di fatto, connessa, ma distinta,
che si chiama detenzione.
Questa consiste
nell'avere la cosa nella propria immediata disponibilità materiale, vuoi per
usarla direttamente, vuoi per rendere un servizio al possessore.
In colui che
esercita il potere di fatto si presume il possesso, quando non si provi che ha
cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione. E la detenzione, sia
quella esercitata per ragioni di servizio, sia quella esercitata nell'interesse
proprio, non potrà trasformarsi in possesso, se non quando il detentore si
ribelli al possessore, oppure intervenga un altro fatto esterno a mutare il
titolo.
Un mutamento di
intenzioni non sarebbe sufficiente.
Ø Gli effetti giuridici del
possesso
Il possesso, sia
esso legittimo o illegittimo, attribuisce una serie di vantaggi giuridici.
À La protezione accessoria: chi sia stato spogliato del possesso o
molestato nel suo esercizio può ottenere per via giudiziaria la reintegrazione
del possesso medesimo o la cessazione della molestia.
Á Il possessore può inoltre difendersi da sé, quando ricorrano gli
estremi della legittima difesa.
 Il possessore convenuto in giudizio con l'azione di rivendicazione non ha necessita di provare il proprio
diritto al possesso; spetta al
rivendicate provare di essere proprietario.
à Il
possesso fa acquistare determinati
diritti. Il possesso si consolida nel diritto corrispondente, dopo che sia
trascorso un certo tempo (usucapione);
talvolta ciò avviene anche immediatamente, quanto si tratti dell'acquisto di cosa mobile dal non proprietario e
l'acquirente abbia ricevuto in buona fede la consegna della cosa.
Ä Il possessore in buona fede fa suoi i frutti della cosa.
Ø La tutela del possesso
Il possesso è una
situazione di fatto tutelata.
Lo spoglio e la
molestia costituiscono atti illeciti.
I motivi
fondamentali della tutela del possesso sono:
ë assicurare la pace tra i consociati;
ë evitare l'autotutela e la giustizia da sé.
Ø L'azione di reintegrazione
Quest'azione è
concessa a chi sia stato violentemente od
occultamente spogliato del possesso, per consentirgli di ottenere una
rapida reintegrazione del possesso medesimo.
L'azione è concessa
anche a chi sia stato violentemente od occultamente spogliato della detenzione
della cosa, tranne il caso che l'avesse per ragioni di servizio o di
ospitalità.
Lo spoglio può
consistere in qualsiasi atto che impedisca, totalmente o parzialmente,
l'esercizio del possesso o della detenzione.
L'azione va esercitata
entro il termine di un anno dal giorno dello spoglio.
Ø L'azione di manutenzione
L'azione di
manutenzione del possesso è data a chi sia stato molestato nel possesso di un
immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili.
Il possesso, però,
deve durare da oltre un anno, continuo e ininterrotto, e non deve essere stato
acquistato violentemente o clandestinamente.
Ø La denunzia di nuova opera e
di danno temuto
Entrambe queste
azioni hanno lo scopo di prevenire un
danno che minaccia una cosa.
Entrambe sono
concesse al semplice possessore; esse però sono date anche al proprietario o al
titolare di altro diritto reale di godimento.
La denunzia di nuova opera
spetta a chi abbia ragione di temere che da una nuova opera, da altri
intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, stia per derivare danno alla
cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso.
L'opera non deve
essere ancora terminata e non deve essere trascorso un anno dal suo inizio.
La denunzia di danno temuto
spetta a chi abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o latra
cosa sovrasti pericolo di un danno grave
e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo
possesso.
ü L'USUCAPIONE
Il diritto reale e il fatto del possesso possono trovarsi dissociati.
La dissociazione
può essere eliminata rimovendo il possesso illegittimo mediante opportune
iniziative giudiziari.
Trascorso un certo
numero di anni, al possessore è attribuito il diritto corrispondente, mentre il
diritto che per tanto tempo non è stato esercitato viene cancellato o subisce
una compressione.
Questo fenomeno si
chiama USUCAPIONE.
L'usucapione può
dunque definirsi come un modo di acquisto della proprietà o di altri diritti
reali di godimento, a titolo originario,
per effetto del possesso protratto per un certo tempo.
A tutela del
proprietario è disposto, d'altra parte, che il termine per l'usucapione non
possa correre fin tanto che sussistano alcune particolari circostanza, previste
tassativamente dalla legge, che impediscano, o gli rendano difficile, far
valere il proprio diritto.
Si può trattare di
particolari rapporti fra il proprietario e il possessore, oppure di una
particolare condizione del proprietario: in questi casi il termine di
usucapione resta sospeso, e riprende a decorrere quando cessa la causa di sospensione.
Inoltre, il
possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione
se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Nondimeno,
l'usucapione non può ridursi ad una tacita rinuncia del proprietario.
Ø Usucapione ordinaria e
usucapione abbreviata
a)
L'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali
immobiliari si compie di regola in 20 ANNI.
Tuttavia,
chi acquista un immobile in buona fede da chi non è proprietario, in forza di
un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà, compie l'usucapione in suo
favore col decorso di 10 ANNI dalla data della trascrizione.
Termini
più brevi sono stabiliti per la piccola proprietà rurale.
b)
L'usucapione dei beni mobili si compie in 20 ANNI se il
possesso non è in buona fede, in 10
ANNI, se il possesso è di buona fede.
c)
L'usucapione dei beni mobili iscritti in pubblici registri
si compie di regola in 10 ANNI.
Concorrendo
i requisiti della lett. a) (buona fede, titolo idoneo, trascrizione), il
termine è ridotto a 3 ANNI.
d)
Le universalità di mobili si usucapiscono si regola in 20 ANNI; buona
fede e titolo idoneo abbreviano il termine a 10 ANNI.
Si noti che il
possesso si considera di buona fede quando in buona fede sia stato iniziato. La
sopravvenuta consapevolezza dell'illegittimità del possesso non nuoce.
Ø Requisiti per l'usucapione
Il possesso acquistato in modo violento o
clandestino non giova per l'usucapione, se non dal momento in cui la violenza o
la clandestinità è cessata (ART. 1163 CC).
Va tenuto presente
che le servitù prediali si possono
acquistare per usucapione solo quando siano apparenti: cioè quando esistano opere visibili e permanenti
destinate al loro esercizio.
L'usucapione può
essere interrotta o sospesa per circostanze sopravvenute.
L'interruzione cancella la
rilevanza del possesso per il tempo già trascorso: dopo di che il termine per
l'usucapione riprende a decorrere da zero.
L'interruzione può
derivare dalla domanda giudiziale proposta dall'avente diritto contro il possessore, oppure dal
riconoscimento dell'altrui diritto da parte del possessore.
L'usucapione è
inoltre interrotta quando il possessore sia stato privato del possesso per
oltre un anno.
La sospensione arresta
provvisoriamente il decorso del termine, senza cancellare la rilevanza del
possesso per il tempo già trascorso.
La sospensione
deriva da alcune circostanze particolari previste tassativamente dalla legge.
Ø Frutti, miglioramenti,
spese, danni
Il possessore
soccombente nella causa di rivendicazione deve restituire al proprietario la
cosa.
Quanto ai frutti
che abbia percepito o alle spese fatte, ai miglioramenti e ai danni apportati
alla cosa, si applicano le seguenti regole.
P Frutti.
Il possessore di
malafede deve restituire i frutti, naturali e civili, che ha percepito.
Se egli ha usato
direttamente la cosa dovrà al proprietario un giusto compenso per
l'utilizzazione.
Il possessore di
buona fede, invece, fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della
domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno.
P Miglioramenti.
Il possessore di
malafede, che abbia apportato miglioramenti, ha diritto a un'indennità pari
alla minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento del valore conseguito
dalla cosa. Ma, se i miglioramenti consistono in addizioni, il proprietario del
fondo può pretendere che siano tolte a spese del possessore.
Se il possessore è
di buona fede, non può essere costretto a togliere le addizioni e ha diritto in
ogni caso a un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla
cosa.
P Spese.
Le spese
straordinarie fanno carico al proprietario.
Le spese ordinarie
sono correlative all'uso e al godimento del bene e alla produzione dei frutti:
perciò esse sono a carico del possessore di buona fede, limitatamente al tempo
per il quale egli fa propri i frutti; altrimenti sono a carico del
proprietario.
P Danni.
Il possessore di malafede risponde dei danni
subiti dalla cosa, anche per caso fortuito.
Il possessore di
buona fede, invece, non risponde del perimento o del deterioramento della cosa,
ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.
Ø La regola "possesso vale
titolo" nell'acquisto di cose mobili
Se una persona
acquista una cosa mobile da chi non ne è proprietario, ne diventa proprietario
se ne riceve in buona fede la consegna e se sussiste un titolo idoneo al trasferimento della
proprietà.
In queste
circostanze, dunque, il possesso di buona fede fa acquistare la proprietà (ART.
1153 CC)
Da queste premesse
deriva che l'acquirente non solo consegue la proprietà, ma la consegue libera
da diritti altrui
sulla cosa, se
questi non risultano dal titolo e se vi è buona fede.
Ø Il possesso di buona fede
circa la
qualificazione soggettiva del possesso vanno segnalate alcune regole
importanti:
a)
La buona fede si presume.
b)
Il possesso si considera di buona
fede se è stato iniziato in buona fede: la malafede sopravvenuta non nuoce.
c)
La buona fede non giova se
l'ignoranza dipende da colpa grave.
Ø L'acquisto del possesso
L'acquisto del
possesso può avvenire in modo originario
oppure derivativo.
g Originario,
se dipende esclusivamente da un atto di colui che acquista il possesso.
È acquisto originario anche quello del
detentore che arbitrariamente muti la propria detenzione in possesso.
g Derivativo, se
l'acquisto del possesso dipende da una trasmissione dal precedente possessore.
Nella successione
universale a causa di morte, il possesso dell'erede si salda con quello del
defunto, conservandone la qualificazione (buona o malafede): successione nel possesso.
Se invece il
possessore attuale ha ricevuto la cosa in base a un titolo particolare, egli
può, se lo ritiene conveniente, unire al proprio possesso quello del suo dante
causa per goderne gli effetti: accessione
del possesso.
ü PEGNO E IPOTECA
Pegno e ipoteca
sono diritti reali che hanno la funzione di garantire la soddisfazione di un
credito.
Essi possono venire
costituiti su cose di proprietà dello stesso debitore, oppure su cose
appartenenti a un terzo, il quale si presti così a garantire per un debito
altrui.
Più analiticamente
possiamo dire che pegno e ipoteca attribuiscono al creditore due prerogative,
destinate a manifestarsi nel caso che il credito non venga spontaneamente
soddisfatto dal debitore:
1-
La prerogativa di potersi
soddisfare sulla cosa, anche se questa nel frattempo è stata alienata a un
terzo: il diritto di pegno o ipoteca segue la cosa (diritto di seguito o sequela),
è opponibile al terzo, e in ciò si manifesta il suo carattere reale.
2-
La seconda prerogativa del
creditore garantito da pegno o ipoteca è quella di potersi soddisfare sul bene
con preferenza rispetto agli altri creditori (prelazione).
A tutela della
generalità dei possibili finanziatori la legge richiede che l'esistenza di
questi diritti reali sia riconoscibile.
Perciò, se il bene
assoggettato a garanzia reale è di quelli iscritti in pubblici registri,
l'ipoteca deve essere iscritta nel
pubblico registro.
Se invece si tratta
di una cosa mobile non iscritta in pubblici registri, il pegno richiede che la
cosa sia consegnata al creditore.
ë LA DIFFERENZA TRA PEGNO E IPOTECA sta appunto in questo: l'ipoteca ha
per oggetto beni iscritti in pubblici registri, il pegno ha per oggetto beni
non iscritti in pubblici registri.
Iscrizione e spossessamento sono elementi costitutivi
dell'ipoteca e, rispettivamente, del pegno di cosa mobile. (ART. 2786 CC).
Altro principio comune a pegno e ipoteca è che
il creditore non deve profittare della cosa oltre il limite del proprio
credito.
Perciò, se alla
scadenza il credito non viene soddisfatto spontaneamente dal debitore, la cosa
va venduta secondo una procedura che
ha lo scopo di far conseguire il prezzo più elevato possibile; con il ricavato
viene soddisfatto il creditore e l'eventuale residuo è utilizzato per
soddisfare altri creditori o, in mancanza è versato al proprietario.
È nullo il patto commissorio, cioè il patto col
quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine
fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore.
+ Il pegno di cosa mobile
Il pegno si
costituisce con un contratto tra il proprietario della cosa e il creditore
garantito.
Per l'efficacia di
questo contratto il consenso non basta: occorre la consegna della cosa al
creditore, in modo che il proprietario sia messo nell'impossibilità di disporne
senza la cooperazione del creditore.
Non basta: per
acquistare la prelazione rispetto agli altri eventuali creditori occorre, di
regola, che il contratto risulti da un atto scritto con data certa.
Il creditore al
quale sia stata consegnata la cosa deve custodirla; non può, salvo patto
contrario, farne uso, darla in pegno, concederne ad altri godimento; ma può
farne suoi i frutti imputandoli prima alle spese e agli interesse e poi al
capitale.
+ Il pegno del credito
Il pegno può anche
avere per oggetto un credito (ART. 2800 CC).
In tal caso il
pegno deve risultare da atto scritto e la sua costituzione deve essere
notificata al debitore del credito dato in pegno, oppure deve essere da questo
accettata con scrittura avente data certa.
Queste formalità
sono necessarie per la costituzione
del pegno di credito.
+ Il pegno degli strumenti finanziari dematerializzati
Il pegno degli
strumenti finanziari dematerializzati si costituisce mediante la registrazione
in apposito registro tenuto dall'intermediario.
+ L'ipoteca: definizione, funzione, oggetto
L'ipoteca
attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del
terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere
soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (ART. 2808
CC).
+ Ipoteca volontaria, giudiziale, legale
La costituzione
dell'ipoteca richiede due elementi, entrambi necessari: un titolo che consenta l'iscrizione dell'ipoteca e l'iscrizione stessa.
Il titolo può
derivare dalla volontà del proprietario del bene, oppure può consistere in un
provvedimento giudiziario o, in altra situazione prevista dalla legge: si parla
perciò rispettivamente di ipoteca volontaria, giudiziale o legale.
P L'ipoteca volontaria nasce
in seguito a un negozio giuridico del concedente.
Il negozio può
essere un contratto, o anche una dichiarazione unilaterale, per la validità dei
quali si richiede la forma scritta.
PP L'ipoteca giudiziale si può
iscrivere in base a una sentenza che porti condanna al pagamento di una somma o
all'adempimento di altra obbligazione oppure al risarcimento di danni da
liquidarsi successivamente.
PPP L'ipoteca legale può essere
iscritta su beni del debitore, senza o anche contro la volontà di questo, in
alcuni casi specificamente previsti dalla legge.
+ L'iscrizione dell'ipoteca
L'iscrizione nei pubblici registri è
condizione necessaria perché sorga il diritto di ipoteca: si tratta dunque di
una pubblicità costitutiva.
Essa è necessaria,
ma non sufficiente.
Occorre anche un titolo che giustifichi l'iscrizione. Se
il titolo è invalido, l'iscrizione ne segue le sorti.
Lo stesso bene può
essere assoggettato a più ipoteche, a garanzia di crediti diversi.
In tal caso ogni
ipoteca è contrassegnata con un numero d'ordine che ne esprime il grado e che dipende dall'ordine
temporale dell'iscrizione.
L'iscrizione
conserva il suo effetto per venti anni, ma può essere rinnovata.
+ La realizzazione della garanzia ipotecaria
Se il debitore non
adempie spontaneamente, il creditore ipotecario può promuovere l'esecuzione
forzata sul bene ipotecato.
Se l'esecuzione
forzata viene promossa contro il terzo
datore di ipoteca, questi non può invocare il beneficio della preventiva escussione
del debitore, salvo che vi sia un patto in tal senso.
+ Estinzione dell'ipoteca
L'ipoteca si
estingue con l'estinzione del credito garantito, oppure con l'esecuzione
forzata.
L'ipoteca si
estingue inoltre con il perimento del bene ipotecato, con la rinuncia del
creditore e con lo spirare del termine o con il verificarsi della condizione
risolutiva eventualmente prevista dal titolo.
LA TUTELA DEI DIRITTI
ü LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E LA RESPONSABILITA' DEL
DEBITORE
Per la difesa e l'attuazione del proprio
diritto occorre, di regola, agire in giudizio.
Ü Nel processo di cognizione,
che è iniziato mediante un atto di citazione, si accertano i fatti rilevanti ai
fini del giudizio, quando siano controversi fra le parti; la sentenza decide la
lite in base ai fatti accertati e alle norme di diritto.
Ü La sentenza dichiarativa
accerta la situazione giuridica esistente.
Ü La sentenza costitutiva
costituisce, modifica o estingue
rapporti giuridici.
Ü La sentenza di condanna
comanda a una parte di dare o fare qualcosa per l'attuazione del diritto della
controparte.
Contro la sentenza
di primo grado la parte soccombente può, entro il termine di legge, proporre appello,
al fine di ottenere il riesame da parte di un giudice superiore, in seguito a
un processo di secondo grado.
Contro la sentenza
di secondo grado si può ricorrere in Cassazione.
Quando sia
trascorso il termine di decadenza per l'esercizio dell'impugnazione, o siano
esaurite le possibilità ordinarie d'impugnazione concesse dalla legge, la
sentenza passa in giudicato; di
conseguenza, ciò che essa accerta o dispone non può formare più oggetto di
discussione o di contestazione fra le parti in un diverso processo (ART. 2909
CC).
La sentenza di
condanna passata in giudicato costituisce un titolo esecutivo, in base al quale, mediante apposito procedimento
giurisdizionale (processo di esecuzione),
se ne può ottenere l'esecuzione forzata.
Chi agisce in
giudizio ha l'onere di provare il fondamento del proprio diritto, così che ogni
incertezza e ogni insufficienza di prova si risolve in suo danno.
Inoltre corre il
rischio che, nell'attesa della sentenza definitiva, si verifichino pregiudizi
irreparabili.
Per attenuare
quest'ultimo inconveniente la legge processuale prevede la possibilità che
siano concessi provvedimenti cautelari
d'urgenza.
Inoltre è
consentita, di regola, la provvisoria esecuzione della sentenza non ancora
passata in giudicato.
Le incertezze e i
rischi restano tali da rendere assai importante l'adozione di cautele
preventive, rivolte ad assicurare, in caso di lite, maggiore certezza e
prontezza di attuazione del proprio diritto.
Ø In primo luogo è importante assicurare la prova certa dei propri
diritti, al quale scopo giova soprattutto la loro documentazione per iscritto,
quando sia possibile.
Ø È
possibile, inoltre, formare documenti, a prova di crediti, che hanno efficacia
di titolo esecutivo: consentono,
cioè, di procedere senz'altro all'esecuzione forzata sul patrimonio del
debitore, senza necessità di procurarsi una sentenza di condanna.
Questa
efficacia è riconosciuta agli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli relativamente alle obbligazioni
di somme di danaro in essi contenute.
Ø Le incertezze derivanti da prove meno sicure possono poi essere
escluse mediante accordi con i quali le parti convengano di adottare una
determinata forma per la futura conclusione o modificazione di un contratto.
Ø Per
rafforzare il diritto all'adempimento di una prestazione contrattuale, contro
la possibilità di una resistenza pretestuosa in giudizio, si può inserire nel
contratto una clausola con cui si stabilisca che una delle parti non può
opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta (la
parte, cioè, deve pagare subito anche se si è in giudizio).
Se,
successivamente, si accerterà che la prestazione non era dovuta, si procederà
alle necessarie restituzioni.
Ø Più
energicamente ancora, un contraente può premunirsi facendosi prestare una cauzione: facendosi cioè versare una
somma a garanzia contro l'inadempimento e i danni che ne possano derivare.
ë Azioni esecutive individuali e
liquidazioni concorsuali
Il debitore
risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutto il suo patrimonio.
Si dice perciò che
l'intero patrimonio del debitore costituisce per i creditori una garanzia generica per il soddisfacimento
dei loro diritti.
Ai creditori è
consentito di promuovere azioni esecutive individuali, se il debito non viene
spontaneamente adempiuto. Di conseguenza, se l'attivo patrimoniale non è
sufficiente per il pagamento di tutti i debiti, i creditori ultimi arrivati
restano a mani vuote.
In molti casi,
però, al manifestarsi del pericolo di un'insufficienza del patrimonio del
debitore, la legge impone la liquidazione in favore di tutti i creditori.
Il pagamento dei
singoli debiti viene allora sospeso; si provvede alle necessarie vendite di
beni del debitore; il ricavato viene destinato ai crediti garantiti da pegno o
ipoteca e ad altri crediti che la legge considera meritevoli di preferenza
(crediti privilegiati); il residuo
viene destinato agli altri crediti (crediti ordinari
o chirografari).
Tra i crediti
ordinari vale il principio della parità di trattamento.
Questo principio,
salve le cause legittime di prelazione, si applica anche nella cessione di beni
ai creditori e ogni volta che accada che più creditori agiscano
contemporaneamente per soddisfarsi sul medesimo bene.
ë I privilegi
Le cause legittime
di prelazione sono il pegno, l'ipoteca, il privilegio.
Il privilegio è una prelazione accordata dalla legge ad alcuni crediti che, in
considerazione della loro natura, sono ritenuti meritevoli di una protezione
più intensa in confronto degli altri e perciò sono sottratti al principio
fondamentale di parità di trattamento (ART. 2745 CC).
Il privilegio non
costituisce un diritto a sé, ma è una qualità dello stesso credito.
L'ordine di
preferenza fra più crediti privilegiati non dipende dalla loro priorità
temporale, ma solo dall'importanza che ad essi è riconosciuta dalla legge in
considerazione della loro causa.
Il privilegio può
essere generale o speciale.
g Il privilegio generale si
esercita su tutti i beni mobili del
debitore.
g Il privilegio speciale si
esercita su determinati beni mobili e immobili ed è giustificato da una
particolare connessione fra il credito e la cosa.
Il privilegio
speciale, a differenza di quello generale, segue la cosa anche se sia stata
acquistata da un terzo.
Il privilegio
speciale, essendo opponibile a terzi acquirenti, si avvicina alquanto ai
diritti reali di garanzia.
Tuttavia se ne
differenzia perché l'ordine di preferenza fra i privilegi non dipende dalla
priorità temporale, bensì solo dalla natura dei diversi crediti privilegiati
(ART. 2777 CC).
ë L'esecuzione forzata
+ Se il debito non adempiuto ha per oggetto il pagamento di una somma di
danaro, questa viene prelevata dal patrimonio del debitore, o ricavata
dall'espropriazione e dalla vendita forzata di alcuni suoi beni, e versata al
creditore procedente.
+ Se il
debito non adempiuto ha per oggetto la consegna di una cosa mobile o il
rilascio di un immobile, si provvede alla consegna o al rilascio forzato.
+ Se non è
adempiuto un obbligo di fare,
l'avente diritto può ottenere che esso
dia eseguito a spese dell'obbligato, tranne che si tratti di un fare
infungibile, nel qual caso può soltanto ottenere il risarcimento del danno.
+ Se non è
adempiuto un obbligo di non fare,
l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò
che è stato fatto in violazione dell'obbligo.
La forma di gran
lunga più importante e frequente di esecuzione forzata è quella che ha per
oggetto l'espropriazione e la vendita di beni del debitore per il
soddisfacimento di un credito in danaro.
L'espropriazione forzata inizia con il pignoramento, il quale consiste in
un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da
qualunque atto diretto a sottrarre all'esecuzione forzata determinati beni,
specificamente individuati.
Se il pignoramento
ha per oggetto un bene immobile, deve essere trascritto nei registri
immobiliari.
Se ha per oggetto
un credito verso un terzo deve essere notificato anche a quest'ultimo.
La vendita forzata ha effetti traslativi
secondo le regole generali della vendita.
ü MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
Il patrimonio del
debitore costituisce, come s'è detto, l'oggetto di una garanzia generica in favore dei creditori.
La garanzia è detta
generica perché non attribuisce un
diritto di soddisfarsi su un bene specifico.
Essa ha invece un
oggetto continuamente variabile.
Inoltre essa opera
in favore della generalità dei creditori: ne segue che ogni creditore è esposto
al rischio di veder diminuire la concreta possibilità di soddisfarsi, a causa
del concorso di creditori sopravvenuti.
Perciò le fortune e
i rovesci patrimoniali del debitore possono ripercuotersi indirettamente sui
suoi creditori.
Tuttavia ciò non
giustifica che questi ultimi ingeriscano nell'amministrazione del patrimonio
del debitore, il quale conserva la propria autonomia.
D'altra parte, la
conservazione e il miglioramento della situazione patrimoniale del debitore è
interesse di quest'ultimo, prima ancora che dei suoi creditori.
ë L'azione surrogatoria
Il creditore, per
assicurare che siano soddisfatte le sue ragioni, può esercitare i diritti e le
azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di
esercitare (ART. 2900 CC).
Presupposto
fondamentale dell'azione surrogatoria è che l'inerzia del debitore metta
oggettivamente in pericolo la possibilità di soddisfacimento del creditore.
L'azione è data al
creditore anche se il suo credito non è soggetto a condizione o termine.
Si possono
esercitare con l'azione surrogatori solo i diritti e le azione che abbiano
contenuto patrimoniale.
Poiché il diritto
esercitato con l'azione surrogatoria appartiene pur sempre al debitore, il
danaro o il bene conseguito entra nel patrimonio di questo, dove può essere
oggetto di esecuzione da parte di tutti i creditori, e non solo di quello che
ha esercitato l'azione surrogatoria.
ë L'azione revocatoria ordinaria
Con l'azione revocatoria i creditori possono
far dichiarare inefficaci nei loro confronti gli atti di disposizione compiuti
dal debitore in frode dei loro diritti.
Date certe
condizioni, infatti, in simili casi ciascun creditore può impugnare l'atto di
disposizione, al fine di potersi soddisfare sul bene alienato.
Possibile oggetto
dell'azione revocatoria è l'atto di
disposizione patrimoniale, con il quale il debitore arrechi consapevolmente
pregiudizio alle ragioni del creditore.
Tale pregiudizio si ha quando sia messa in
pericolo la possibilità per il creditore di ottenere quanto gli è dovuto
attraverso l'esecuzione forzata.
Ciò può derivare da
una un atto che diminuisca la consistenza del patrimonio del debitore, ma può
anche derivare da una vendita al giusto prezzo, se ha per oggetto un bene
facilmente reperibile dai creditori.
In ogni caso si
richiede che il rimanente patrimonio del debitore non offra sufficiente
garanzia: altrimenti non vi è danno per il creditore.
Anche le azioni di
garanzia possono essere pregiudizievoli: perciò anch'esse sono assoggettabili
all'azione revocatoria.
Non è revocabile,
invece, il pagamento di un debito scaduto.
Quest'atto, infatti
non diminuisce il patrimonio del debitore, perché estingue un debito
preesistente.
REQUISITI OGGETTIVI
per l'ammissibilità dell'azione revocatoria:
-
Occorre che il debitore sia
consapevole del pregiudizio che arreca alle ragioni del creditore o che,
trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto stesso sia
dolosamente preordinato al fine specifico di frode.
-
Occorre considerare anche gli
interessi del terzo acquirente, che può aver fatto affidamento sulla stabilità
dell'acquisto e che sarebbe danneggiato se, in seguito all'azione revocatori,
il bene fosse assoggettato ad esecuzione forzata.
In
questi casi prevale la tutela dell'affidamento solo se si tratta di un
acquisto a titolo oneroso.
L'atto
sarà revocato solo se concorre anche la malafede
del terzo acquirente.
L'effetto dell'azione revocatoria è strettamente commisurato all'interesse del creditore che l'ha
esercitata.
L'azione revocatori
si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
ë Il diritto di ritenzione
Talvolta le legge
consente al creditore, il quale detenga una cosa spettante al debitore, di
trattenerla finché questi non adempia.
Questo diritto di ritenzione è concesso solo in
casi particolari, nei quali vi sia una connessione fra il credito e la cosa che
viene ritenuta.
Di regola il
diritto di ritenzione si accompagna a un privilegio speciale.
Poiché la
ritenzione costituisce una forma di autotutela, in deroga al principio generale
che vieta di farsi giustizia da sé, è consentita solo nei casi espressamente
previsti dalla legge, senza possibilità di estensioni analogiche.
ü PRESCRIZIONE E DECADENZA
La prescrizione è la perdita di un diritto per
la prolungata inazione del suo titolare.
Il fondamento è analogo a quello
dell'usucapione: la necessità di assicurare la stabilità alle situazioni di fatto
che si sono consolidate da tempo.
Solo i diritti
patrimoniali disponibili si possono estinguere per
prescrizione (ART. 2934 CC): non i diritti indisponibili, e in particolare non
i diritti della personalità e quelli attinenti a rapporti personali di famiglia.
Va anche rilevato
che non si estingue per prescrizione il diritto di proprietà.
Se, però, la cosa è
posseduta da altri, il trascorrere del tempo consolida presso il possessore una
situazione di fatto che richiede alla fine di essere preservata: opera allora
l'usucapione.
Dunque, il
proprietario che non utilizza la cosa non la perde per prescrizione, ma può
perderla se altri l'acquista per usucapione.
Va osservato,
inoltre, che per prescrizione si estinguono i diritti, e non le singole
facoltà.
La prescrizione
tende ad eliminare vincoli che inceppano nuovi piani e nuove attività senza
essere più giustificati da un sufficiente interesse.
Perciò le regole
sulla prescrizione attengono all'ordine pubblico economico e sono inderogabili (ART. 2936 CC).
L'interesse
generale richiede che a un certo momento venga meno la soggezione patrimoniale
a un diritto non esercitato per lungo tempo.
Se poi il debitore,
pur essendo liberato, vorrà pagare ugualmente, potrà farlo: ciò non lederà
alcun interesse pubblico.
Il pagamento sarà
efficace e il debitore non potrà successivamente esercitare la ripetizione.
Come è possibile
adempiere un debito prescritto, così è possibile rinunciare alla prescrizione
già compiuta. Perciò la prescrizione deve essere opposta da chi vi ha interesse
e non può essere rilevata d'ufficio.
Ø Il decorso della prescrizione
INIZIO. La prescrizione comincia
a decorrere dal giorno in cui è consentito l'esercizio del diritto (ART. 2935
CC).
SOSPENSIONE. La prescrizione è
sospesa da alcune circostanze, indicate dalla legge, che la arrestano
provvisoriamente.
Quando cessa la
causa di sospensione, il termine ricomincia a decorrere, computandosi anche il
tempo eventualmente già trascorso prima che la prescrizione venisse sospesa.
Le cause di sospensione
consistono in circostanze che rendono impossibile o difficile l'esecuzione del
diritto. Esse sono di due tipi:
a)
Particolari rapporti esistenti tra le parti.
b)
Particolari condizioni del titolare del diritto: si tratta di minore non emancipati e degli interdetti per infermità
di mente.
Le disposizioni di
legge sulle cause di sospensione sono considerate dalla giurisprudenza come
tassative e non applicabili per analogia.
INTERRUZIONE. La prescrizione
colpisce l'inerzia del titolare del diritto: perciò, se questi dopo qualche
tempo compie un atto di esercizio del diritto stesso, la prescrizione è
interrotta.
La prescrizione,
dunque, deriva dall'inerzia perdurata senza interruzione per il tempo stabilito
dalla legge.
L'interruzione può
derivare sia dall'esercizio immediato del diritto, sia dalla notificazione
dell'atto col quale si inizia un giudizio per farlo valere, sia da ogni atto
che valga a costituire un mora il debitore (ART. 2943 CC).
Inoltre la
prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui
contro il quale il diritto stesso può essere esercitato.
DURATA. La durata della
prescrizione ordinaria è di 10 ANNI
(ART. 2946 CC).
I diritti reali su
cosa altrui si prescrivono in 20 ANNI.
Per particolari
rapporti il codice civile stabilisce prescrizioni
brevi di durata inferiore a 10 anni.
Ø Le prescrizioni presuntive
Dalla prescrizione estintiva fin qui
considerata, va nettamente distinta la prescrizione presuntiva, che ha diversa
funzione e diversa natura.
In determinati
rapporti, se è passato un certo termine senza che il creditore abbia chiesto il
pagamento, si presume che egli sia stato pagato. Il termine è breve: sei mesi,
un anno o tre anni, secondo i casi.
Questa prescrizione
non ha un effetto estintivo, ma opera solo
sul piano probatorio, poiché presume l'estinzione del debito.
Al creditore è
consentito di provare il contrario, ma non con qualsiasi mezzo di prova: egli
potrà solo deferire all'altra parte il giuramento decisorio, per accertare se
si è verificata l'estinzione del debito (ART. 2960 CC).
L'eccezione di
prescrizione presuntiva non opera, inoltre, quando il debitore abbia comunque
ammesso in giudizio che
l'obbligazione non è stata estinta.
Ø La decadenza
La decadenza è la
perdita di un diritto per il suo mancato esercizio entro il termine perentorio
stabilito dalla legge o dal contratto.
Vi sono situazioni
nelle quali un'esigenza di certezza
impone un termine perentorio per l'esercizio di un diritto o, più in generale,
per il compimento di un atto giuridico.
Questo termine è
detto di decadenza e ha funzione e
struttura diversa da quello di prescrizione.
La prescrizione,
pur contribuendo a rendere semplice e certe le situazioni giuridiche, non
risponde principalmente a un'esigenza di certezza; essa invece ha lo scopo di
preservare la situazione di fatto che si è consolidata presso il soggetto
passivo di un diritto patrimoniale non esercitato per un certo tempo.
La decadenza,
invece, opera in situazioni incerte, che si vogliono definire, in un modo o
nell'altro, entro un termine perentorio.
Se prima della
scadenza del termine viene compiuto l'atto che elimina la situazione di
incertezza la decadenza è impedita, né avrà più senso che il termine ricominci
a decorrere.
Qualsiasi altro
atto non impedisce la decadenza.
Le regole
sull'interruzione della prescrizione non si applicano alla decadenza.
Alla decadenza non
si applica nemmeno la sospensione, salvo che in casi particolari sia disposto
altrimenti. (ART. 2964 CC).
L'esigenza può
manifestarsi dovunque, e perciò termini di decadenza possono aversi anche fuori
dal campo patrimoniale.
ü LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI
+ L'onere della prova
L'accoglimento
giudiziario di una pretesa presuppone l'accertamento dei fatti sui quali essa
si basa.
È importante tener
conto che il processo civile è fondato sul principio che spetta sostanzialmente
alle parti proporre le prova al giudice.
Ci sono quindi
precise regole sull'onere della prova:
chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento; se l'altra parte sostiene l'inefficacia di tali
fatti, ovvero sostiene che il diritto si è modificato o estinto (le eccezioni) deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda (ART. 2697 CC).
In altre parole:
l'attore deve provare i fatti costitutivi
del diritto che egli vuole far valere; il convenuto ha l'onere di provare gli
eventuali fatti impeditivi, modificativi
o estintivi.
Se al momento della
decisione vi è incertezza su un fatto, essa va a danno della parte che aveva
l'onere di provarlo.
Vi sono delle
ipotesi nelle quali, in deroga la principio, che fa valere un'azione o
un'eccezione è dispensato dal provare uno dei fatti che ne costituiscono il
fondamento.
Ciò è il risultato
delle presunzioni legali.
Normalmente la
legge ammette che la presunzione legale possa essere superata da una prova
contraria.
In tal caso si
parla di presunzione relativa. Diciamo perciò che la presunzione
relativa determina un'inversione
dell'onere della prova.
In altri casi,
invece, la legge non consente la prova contraria. La presunzione è assoluta.
L'inversione
dell'onere della prova sposta da una parte all'altra il rischio dei casi dubbi.
L'onere della prova
può essere modificato o invertito per accordo delle parti, a condizione che si
tratti di diritti di cui possano disporre e che la modificazione o l'inversione
non renda ad una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
+ La prova documentale
Fra le prove
documentali hanno importanza preminente l'atto pubblico e la scrittura privata.
L'atto pubblico è un documento
redatto, con le richieste formalità, da un pubblico ufficiale autorizzato ad
attribuirgli quella particolare garanzia di veridicità che si chiama "pubblica
fede" (ART. 2699 CC).
L'atto pubblico fa
piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha
formato e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza
o da lui compiuti.
La particolare
forza probatoria dell'atto pubblico non si estende, invece, alla verità delle
dichiarazioni fatte dalle parti.
Per eliminare la
particolare efficacia dell'atto pubblico è necessario dimostrare la falsità con
uno speciale procedimento: la querela di
falso (ART. 2700 CC).
La scrittura privata è un
documento redatto liberamente e sottoscritto da uno o più privati.
Il testo può essere
scritto con qualsiasi mezzo e può anche essere stato predisposto da altri; ma
la sottoscrizione deve essere apposta di propria mano dall'autore della
dichiarazione.
Ha efficacia di
scrittura privata anche il documento informatico.
La scrittura
privata ha una forza probatori inferiore a quella dell'atto pubblico:
a)
Essa fa prova soltanto contro chi l'ha sottoscritta.
b)
Non basta da sé a provare la
propria provenienza: se la parte
contro la quale essa è prodotta in giudizio non la riconosce espressamente o
tacitamente, spetta a chi vuole valersene di provarne l'autenticità mediante il
procedimento di verificazione.
c)
La prova contraria al contenuto della scrittura privata non ha il rigore
della querela di falso.
d)
La scrittura privata potrebbe
facilmente essere retrodatata nel tentativo di frodare un terzo.
A
tutela dei terzi la legge dispone perciò che la data della scrittura privata
non è certa e computabile rispetto ad
essi, se non dal giorno in cui siano verificati certi fatti che stabiliscano in
modo incontestabile l'anteriorità della formazione del documento.
La sottoscrizione della scrittura privata
può essere autenticata da un notaio o
da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione
consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza dopo che egli ha accertato
l'identità di chi sottoscrive.
In tal caso, e fino
a querela di falso, la scrittura privata fa piena prova della sua provenienza e
ha data certa nei confronti di terzi.
Ø La prova testimoniale
La prova
testimoniale si forma nel processo mediante l'interrogatorio del testimone su
fatti che egli abbia constatato direttamente.
Questa prova è
vista dal legislatore con qualche diffidenza, poiché presenta due pericoli:
quello della deformazione inconsapevole dei fatti, soprattutto a distanza di
tempo, e quello della testimonianza compiacente o interessata.
In materia
negoziale, invece, è normalmente possibile alle parti di precostituirsi prove scritte.
Di qui il principio
che esclude la prova per testimoni dei contratti e dei pagamenti di valore
superiore alle 5.000£ (ART. 2721 CC).
Tuttavia il divieto
non è rigido.
Il giudice può
consentire la prova oltre il limite anzidetto quando ciò gli appaia opportuno.
Inoltre il giudice deve ammettere la prova testimoniale
nelle seguenti tre ipotesi:
1-
quando vi è un principio di prova
per iscritto;
2-
quando il contraente è stato
nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3-
quando il contraente ha senza sua
colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Si aggiunga che è
sempre ammessa la prova per testimoni dei contratti di vendita internazionale
di cose mobili.
Vi sono contratti
che la legge considera troppo delicati e complessi per poter essere affidati a
una prova testimoniale, e per i quali perciò richiede la prova scritta: la
transazione e l'assicurazione, ad esempio.
Inoltre questo
stesso requisito probatorio può essere imposto da una pattuizione dei
contraenti.
In questi casi la
prova per testimoni è ammissibile esclusivamente
quando il contraente abbia perduto senza sua colpa il documento che gli forniva
la prova (ART. 2725 CC).
In caso di
conflitto fra prova scritta e orale la legge tende a far prevalere quella
scritta.
Ø Le presunzioni
L'art. 2727 CC
definisce le presunzioni come le
conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un
fatto ignorato.
Si distinguono le
presunzioni di legge da quelle fondate sul ragionamento del giudice, che si chiamano
presunzioni semplici.
Si tratta di
illazioni attraverso le quali il giudice, sulla base di certe circostanze
accertate (indizi), giunge a
considerare provati dei fatti ulteriori.
La regola
sull'ammissibilità della prova per presunzioni è molto semplice: essa è
ammissibile nelle stesso ipotesi ed entro gli stessi limiti in cui è
ammissibile la prova testimoniale (ART. 2729 CC).
Quanto alla sua
efficacia probatoria, la legge rimette al prudente apprezzamento del giudice.
Ø La prova della simulazione
L'accertamento
della simulazione può essere domandato da un terzo e in questo caso non valgono
i limiti alla prova per testimoni o per presunzioni.
Se invece
l'accertamento della simulazione è chiesto da una parte, valgono il limiti che
abbiamo visto.
Perciò, se il
contratto simulato risulta da uno scritto, la controdichiarazione non può
venire provata per testimoni, né per presunzioni, salvo che ricorra una delle
tre ipotesi elencate nell'art. 2724 CC.
La prova per
testimoni o per presunzioni è però ammissibile comunque quando sia diretta a
far valere l'illiceità del contratto simulato.
Ø La confessione
La confessione è la dichiarazione che una
parte fa della verità di circostanze che il suo avversario afferma a fondamento
del proprio diritto (ART. 2730 CC).
La confessione è giudiziale
se resa in giudizio, stragiudiziale se resa fuori del processo.
Quest'ultima deve,
a sua volta, essere provata nel processo, secondo le comuni regole.
La confessione
stragiudiziale fatta a terzi è liberamente apprezzata dal giudice.
Invece la
confessione stragiudiziale fatta alla controparte o al suo rappresentante, al
pari della confessione giudiziale, forma piena
prova contro il confitente.
La confessione è irrevocabile, a meno che si provi che è
stata determinata da violenza o da errore di fatto.
Ø Il giuramento
Il giuramento può
essere decisorio o suppletorio.
Ü Il giuramento decisorio è quello che una
parte deferisce all'altra per stabilire o escludere un fatto dal quale dipende
la decisione totale o parziale della causa.
Ü Il giuramento suppletorio è deferito
d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa, quando la
domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto
sfornite di prova.
ü PUBBLICITA' E TRASCRIZIONE
ë Funzione ed effetti della pubblicità
La legge organizza
e regola la pubblicità di alcune categorie di fatti giuridici: questa si attua
principalmente su appositi registri pubblici e talvolta anche attraverso
affissioni, o su particolari pubblicazioni periodiche, o su giornali
quotidiani.
In relazione agli
effetti si possono distinguere tre tipi di pubblicità:
a)
La PUBBLICITA'-NOTIZIA, che si limita a rendere conoscibili certi
fatti: quand'anche non venisse eseguita, quei fatti produrrebbero ugualmente le
conseguenze giuridiche.
b)
La PUBBLICITA' DICHIARATIVA, che serve a rendere opponibile a chiunque
un fatto o un negozio giuridico.
c)
La PUBBLICITA' COSTITUTIVA, quando la pubblicità è requisito
necessario per la creazione di un rapporto giuridico.
Si parla di trascrizione a proposito della
pubblicità dichiarativa e di iscrizione
quando si tratta di pubblicità costitutiva.
ë La pubblicità immobiliare e i suoi effetti
a)
Una delle funzioni principale
della pubblicità su questi registri è quella di risolvere il conflitto fra più acquirenti dal medesimo titolare.
Al fine della
soluzione di questo tipo di conflitti sono da trascrivere:
À i contratti che trasferiscono la proprietà, o che costituiscono,
trasferiscono, modificano o estinguono diritti reali di godimento su beni immobili;
inoltre gli atti di rinuncia a questi diritti;
Á i contratti che conferiscono diritti personali di godimento su beni
immobili;
 le sentenze costitutive, i provvedimenti giudiziari di espropriazione
forzata e altri provvedimenti che abbiano gli effetti sopra indicati.
Questa pubblicità è
dichiarativa, non costitutiva.
b)
Sono soggette a trascrizione,
sempre al fine dell'opponibilità a terzi, le domande giudiziali riguardanti atti soggetti a trascrizione. La
sentenza che accolga la domanda sarà opponibile a chiunque abbia acquistato
diritti in base a un atto trascritto o iscritto successivamente alla
trascrizione della domanda stessa.
c)
Vi sono impugnazione il cui
accoglimento è, per regola generale, opponibile a qualunque subacquirente: la
domanda diretta a far dichiarare la nullità, la domanda di annullamento per
incapacità legale e la domanda di riduzione delle liberalità lesive della quota
di legittima.
d)
Sempre ai fini dell'opponibilità
ai terzi sono da trascrivere gli atti
interruttivi dell'usucapione di beni immobili. Così il terzo che voglia
acquistare dal possessore potrà essere messo sull'avviso, e solo da questo
momento l'interruzione avrà effetto nei suoi confronti.
e)
Talvolta la pubblicità immobiliare
ha funzione costitutiva.
L'ipotesi
più importante è quella dell'ipoteca,
che si costituisce con l'iscrizione
nei registri immobiliari.
f)
Talvolta, infine, la trascrizione
costituisce una semplice pubblicità-notizia.
Tale
la trascrizione degli acquisti a causa di
morte: essa non ha nessuna influenza sull'efficacia dell'acquisto.
Lo
stesso vale per la trascrizione delle sentenze da cui risulti che un diritto
reale si sia estinto per prescrizione
o sia stato acquistato per usucapione.
ë L'impostazione della pubblicità immobiliare
I registri
immobiliari italiani sono impostati su base
personale: l'atto giuridico viene trascritto a favore dell'acquirente e contro
il suo dante causa.
La legge cerca di
spingere i privati a curare la trascrizione degli acquisti, e a questo scopo
dispone che la trascrizione è inefficace fino a quando non siano stati
trascritti i precedenti atti di trasferimento relativi allo stesso bene.
La trascrizione
deve essere fatta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui
circoscrizione è situato il bene.
Per ovvie ragioni,
la legge consente che siano trascritti solo atti che presentino una certa
garanzia di autenticità: sentenze, atti pubblici, scritture private con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Di qui
l'opportunità che i trasferimenti immobiliari siano fatti per atto notarile.
Questa forma non è
necessaria per la validità dell'atto, perché il trasferimento immobiliare può
farsi con una qualsiasi scrittura privata; in questo caso, però, se l'alienante
non si presta alla successiva redazione di un atto pubblico, l'acquirente sarà
costretto a promuovere un giudizio per far accertare l'autenticità della firma:
solo così potrà trascrivere l'acquisto.