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LE BASI DEL DIRITTO CANONICO - Feliciani - LE LEGGI DELLA CHIESA

diritto



LE BASI DEL DIRITTO CANONICO

Feliciani


Capitolo 1 LE LEGGI DELLA CHIESA


Il CONCILIO VATICANO II:

Sancisce il diritto dovere di governarsi secondo le proprie discipline particolari definisce la Chiesa come un solo popolo di Dio radicato in tutte le nazioni della terra nelle quale le singole parti sono rafforzate con la comunicazione reciproca operando per la pienezza dell'unità


PLURALISMO DISCIPLINARE



particolarmente evidente nelle differenze tra Chiese latine e Chiese orientali cattoliche. (difatti in passato si faceva capo non solo a Roma ma anche in altre sedi patriarcali che si trovavano in oriente). Quando il patriarcato di Roma si estese le comunità d'Oriente se ne separarono creando Chiese autocefale o autonome, alcune poi si sono ricongiunte a Roma che ne ha rispettato i diversi usi creando cosi 22 Chiese orientali cattoliche dotate di propri riti, disciplina e gerarchia, suddivisibili in 5 riti orientali più antichi.

Si manifesta nella stessa Chiesa latina dove si trova il diritto universale (valido ovunque) e i diritti particolari (obbligatori solo per certi luoghi)

LEGGI UNIVERSALI

LEGGI PARTICOLARI (non comprende leggi peculiari emanate per disciplinare gli istituti tipo il sinodo dei vescovi)

- emanate dal pontefice e dal collegio di tutti i vescovi con il consenso del pontefice

- emanate per un dato territorio dal Pontefice

- decreti dei concili particolari (che uniscono vescovi di una provincia ecllesiastica - concili provinciali- o di una conferenza episcopale - concili plenari-) per il rispettivo territorio di competenza

- decisioni delle conferenze episcopali che uniscono vescovi di uno stesso stato (per materie attribuite dal dir. Universale o disposizione SS)

- leggi per la diocesi promulgata dal Vescovo

- consuetudini


QUAL È LA GERARCHIA TRA QUESTE FONTI? Si basa sulla diversa autorità dei vari legislatori (can 135) e si compone:

leggi e disposizioni pontefici e decreti dei concili ecumenici

norme episcopati locali in concilio particolare o conferenza episcopale (soggette a nulla osta SS)

leggi diocesane (no contro dir. Universale no contro diritto collegiale dei vescovi provinciale o regionale)

Diritto universale e particolare devono vivere in simbiosi per un costruttivo interscambio ed efficace comunicazione reciproca. (da notare che Concilio Vaticano II tenta di accentrare il codice del 1983 da più spazio all'autonomia locale)


Nel libro si parla di Chiesa CATTOLICA quella CRISTINA è diversa (dottrina, assoggettamento al Papa ecc)






CORPUS IURIS CANONICI

(espressione adottata da Gregorio XIII nel 1580  a indicare le più autorevoli collezioni prima del concilio di Trento)

si apre con il DECRETUM di GRAZIANO denominato Concordia XII secolo

che cerca di riunire i canoni disordinati delineati nei secoli precedenti: si identificano i problemi prospettando la soluzione in asserzioni suffragate da citazioni di testi autorevoli

si compone di 101 distinzioni dedicate al diritto e alle sue fonti, ai chierici e alla loro ordinazione 36 cause relative alle più varie materie (procedure, matrimonio, penitenza ecc..) 5 distinzioni riguardanti il culto, i sacramenti e i sacramentali.

Sarà adottato come manuale nelle università del tempo creando interesse per il diritto canonico.



Decretali di Gregorio IX o LIBER EXTRA

-Affida a Raimondo di Penafort il compito  riunire tutte le costituzioni e decretali che si erano moltiplicati dopo il Decretum

-Si suddivide in 5 libri (giudice giudizio clero matrimonio delitto ) ed è promulgata nel 1234 con la bolla Eex pacificus


LIBER SEXTUS continuo del lavoro di Gregorio IX da parte di Bonifacio VIII nel 1298

-si chiama cosi per sottolineare la costituita con i 5 libri precedenti

-sono raccolti i decreti dei concili celebrati a Lione 1245-1274 e successive decretali


CLEMENTINAE quasi completamente di Clemente V

-a differenza dei libri Extra e Sextus, a meno che dispongano in senso a esse contrario, lasciano in vigore le decretali precedenti

-sono iniziate da Clemente V ma promulgate da Giovanni XXII nel 1317


EXTRAVAGANTES IOANNIS XXII

-riuniscono 20 decretali di questo pontefice

-sono pubblicate nel 1500 1503

-ha carattere privato

-pubblicata da Giovanni Chappuis


EXTRVAGENTES COMMUNES

-raccoglie 70 decretali dovute a Urbano IV e Sisto IV (seconda metà 1200 1400)

-anche questa pubblicata da Giovanni Chappuis

Si crea una situazione in cui vi è incertezza del diritto determinata dalla molteplicità e dispersione delle fonti, dalle deroghe, abrogazioni e correzioni introdotte attraverso i secoli, dall'inutilità di non poche disposizioni.

Non pochi dei vescovi che partecipano al CONCILIO VATICANO I (1869-1870) ritengono necessaria una riforma chi parla di una sola revisione chi di una nuova collezione o nuovo codice sintetico, autentico e breve come quelli moderni. La sospensione del concilio e i più urgenti problemi di carattere politico fanno si che la richiesta venga accantonata.

MUTU PROPRIO

PIO X pubblicato nel 1904

-sottolinea esigenza di raccolta delle Leggi della Chiesa

-istituisce per la realizzazione dell'opera un'apposita commissione cardinalizia e un collegio di consultori che si avvarranno della collaborazione dell'episcopato mondiale

- il codice sarà in lingua latina, costituito da canoni brevi e chiari riportando: Corpus, concilio di Trento, atti pontefici, decreti congregazioni romane e tribunali ecclesiastici

- nel 1912-14 vi è un primo progetto ai vescovi del mondo per le loro osservazioni

-i lavori si concludono nel 1916

1909 inizia la pubblicazione degli Acta Apstolicae Sedis periodico ufficiale della SS

CODEX IURIS CANONICI

Benedetto XV (1914-1922) con la costituzione PROVIDENTISSIMA MATER ECCLESIA pubblicato nel 1917

-entra in vigore il 19.05.1918

-formato da 2414 canoni in 5 libri che oltre il primo, si articolano in parti risuddivise in sezioni

-canoni risuddivisi in paragrafi o numeri

-vi sono premesse che enunciano sinteticamente l'argomento

-universalità del codice non assoluta, riguarda solo la chiesa latina

-non abroga accordi SS- nazioni ne privilegi acquisti SS se non espressamente revocati, il resto viene abrogate a meno che leggi particolari non dispongano diversamente

-nel motu proprio Benedetto XV istituisce a commissione dell'interpretazione autentica del codice e dispone l'astensione dall'emanare decreti generali. In casi importanti verrà integrato o sostituiti al codice nuove disposizioni



LIBRI DEL CODICE:


I. NORMAE GENERALES tratta delle leggi la loro efficacia, consuetudine, rescritti, privilegi, dispense

II. DE PERSNIS disciplina chierici- religiosi-laici

III. DE REBUS concerne i sacramenti - luoghi e tempi sacri- il culto divino - magistero ecclesiastico - benefici e altri istituti on collegiali

IV. DE PROCESSIBUS riguarda i giudizi - cause di beatificazione e canonizzazione - procedimenti speciali per i chierici

V. DE DELICTIS ET POENIS materia penale

Ai libri fanno seguito costituzioni ponteficie (ad esempio sull'elezione del pontefice)



CODICE ORIENTALE

Il codice del 1917 non vincola i fedeli di altro rito se non per disposizioni in materia di fede, morale e precetti di diritto divino.

La codificazione per il diritto degli orientali viene decisa da Pio XI che fa partire i lavori nel 1929 con una commissione cardinalizia ancora presieduta da Gasparri e due commissioni una di raccolta fonti una di preparazione codificazione

La promulgazione dei canoni inizia nel 1949 con la disciplina sul matrimonio, a cui si fa seguito anno dopo anno per le altre tematiche (giudizi- religiosi - beni temporali- significato parole- riti -persone)

Le promulgazioni parziali del codice cessano con la morte di Pio XI

Il lavoro è stato ovviamente più difficile e risulta impossibile per diverse tradizioni un'unica disciplina nelle singole chiese








Le ragioni di questa decisione sono enunciate nella costituzione HUMANAE SALUTIS del 61 per dar cioè modo alla Chiesa di contribuire più efficacemente alla soluzione dei problemi della società moderna

Si inizia il 11.10.62 con Giovanni XXIII per concludersi l'8.12.65 con Paolo VI

16 documenti conciliari promulgati e pubblicati sugli Acta Apostolicae Sedis (4 costituzioni - carattere più dottrinale, 9 decreti - applicazione pratica, 3 dichiarazioni -situazioni specifiche affrontate dottrinamente e pastoralmente)

nonostante giuridicamente vi siano contenuti in queste promulgazioni il fatto che non siano espressi in canoni crea non poche difficoltà interpretative

le 4 costituzioni del concilio:

o   LUMEN GENTIUM enuncia la dottrina della sacramentalità e collegialità- afferma uguaglianza fedeli e rilancia l'azione comune

o   DEI VERBUM dedicata alla divina rivelazione e definisce i valore della Scrittura e della Tradizione

o   SACROSANCTUM CONCILUIM principi capo della riforma liturgica

o   GAUDIUM ET SPES  sulla chiesa nel mondo contemporaneo (politica,matrimonio..)

Temi dei 9 decreti:

o   mezzi di comunicazione sociale

o   problemi ecumenici cioè ristabilimento unità tra i cristiani

o   chiese Orientali cattoliche che ottengono considerazione e apprezzamento maggiore

o   si riconosce alle missioni un'attività essenziale

o   rapporto ufficio vescovi - chiesa universale che particolare formulando la disciplina di diritto comune delle conferenze episcopali a cui viene riconosciuta vera e propria potestà legislativa

o   innovazione impostazione e criteri delle formazione in seminario dei sacerdoti

o   definire la natura e funzioni del ministero sacerdotale (sussistenza assistenza e previdenza)

o   si tracciano le linee del rinnovamento della vita religiosa

o   apostolato dei laici nella società contemporanea alla luce della LUMEN GENITUM

ü temi 3 dichiarazioni:

o   principi fondamentali educazione cristiana

o   relazioni chiesa con religioni non cristiane

o   libertà psicologica e immunità da coercizioni esterne nella ricerca della verità, liberta di tutti gli essere umani.


Dopo il concilio vi è stata grande attività legislativa della SS per emanare le necessarie norme in attuazione del concilio, tra le più importanti l'istituzione del Sinodo dei vescovi, facoltà di dispensa concesse ai vescovi, restaurazione del diaconato permanente, soppressioni ordini minori, innovazione funzioni dei legati pontifici, vacanza della Sede apostolica, elezione pontefice.





Va sistemato il Codice in base a quanto è emerso dal Concilio come era già stato previsto nella convocazione di Giovanni XXIII del 59 tale codice dovrà:

o   dare più libertà ai vescovi per adattare le leggi universali alla realtà dei fedeli

o   enunciare i diritti doveri dei fedeli e i loro diversi status

o   riforma giustizia amministrativa

o   riforma diritto penale

o   maggiore sensibilità pastorale, valorizzazione del ministero episcopale e tutela dei singoli rispetto a un mero elenco di regole

o   rispetto al codice precedenti i lavori sono spartiti in 14 gruppi anziché due e vi è una maggiore rappresentanza mondiale e in più non c'è più il segreto sui lavori, ma anzi una pubblicazione periodica sull'avanzamento

+ Nel 1972 Paolo VI istituisce una commissione per il codice orientale, creando questa volta, una commissione prevalentemente formata da vescovi e patriarchi orientali. Il lavoro è immenso e lo schema definitivo viene presentano al Pontefice solo nel 1989

+ sempre Paolo VI si chiede: visto che le due chiese hanno due codici diversi, se avessero un codice comune con il diritto costitutivo della chiesa? Viene cosi elaborato uno studio articolato in tre capitoli:

il popolo di dio (diritti e doveri e status fedeli e gerarchia)

riguarda gli uffici di insegnare, santificare e governare

relazioni Chiesa con il mondo

il progetto però, inviato a tutti i vescovi nel 1971, ha tantissimi voti contrari poi manifestati anche al Sinodo dei Vescovi. Il testo viene rielaborato dal 1974, prende un piede esclusivamente giuridico dato che per la parte teologica si deve far riferimento al Vangelo, tale legge dovrà essere superiore a tutte le altre (ma così vi è il rischio che si limiti anche il potere del Papa, supremo in quanto di diritto divino), altrimenti il lavoro non avrebbe senso.

I problemi erano talmente molteplici che non solo il progetto è stato accantonato ma Giovanni Paolo II presentando in Nuovo Codice indicherà solo e unicamente nel Vangelo la legge fondamentale della Chiesa.








si compone di 1752 canoni

come quello precedente si intitola CODEX IURIS CANONICI (scelta criticata da chi voleva specificato che era codice latino)

l'organizzazione della materia ora risulta in sette libri:

1 norme generali

Tratta di argomenti diversi: le fonti, persone fisiche, giuridiche, potestà di governo, comuto del tempo

2 popolo di Dio

Offre una nuova linea:

diritti e doveri fedeli

status laici, chierici,

disciplina associazioni

struttura chiesa universale

normativa vita consacrata e società vita apostolica

3 funzione di insegnare

Con grandi novità:

insegnare

regola il ministero della parola

azione missionaria

educazione cattolica

mezzi di comunicazione sociale

professione di fede

4 funzione di santificare

Ricalca ampliamente il codice pio benedettino

5 Beni temporali

Ricalca il codice pio benedettino

6 sanzioni

Non si discosta molto dal codice del 17

7 processi

Totalmente nuova che dopo un'esposto in genere tratta il processo:

-contenzioso

-ordinario

-orale

-giudizi speciali

-processo penale

-procedura amministrativa



se all'inizio dei lavori di preparazione del nuovo codice si riteneva sufficiente rivedere, aggiornare e introdurre modifiche senza scostarsi dal codice ma nell'inter si è compreso che occorreva una vera e propria riforma e non una revisione

ad avviso di PGII il codice è la realizzazione legislativa del Concilio vaticano II, uno sforzo per tradurre in canoni l'ecclesiologia della LUMEN GENTIUM, per la prima volta il concilio ecumenico è alla base di una riforma organica e globale della disciplina precedente. (fa un po' pensare che il Concilio appositamente non si era espresso in canoni..)

il Codice quindi va letto con quanto prodotto dal Vaticano II, ma sopra questi due libri vi è il libro eterno della parola di Dio il cui cuore è il Vangelo

Vescovi e conferenze episcopali oltre che a attuare il codice sono chiamati a integrare e specificare le funzioni in diversi luoghi e tempi, hanno quindi un compito molto importante (non hanno ottenuto quel decentramento chiesto dai vescovi nel 67 ma comunque assumono un ruolo molto importante)

Molto passa dalla SS a competenza delle Chiese particolari



CODICE ORIENTALE

Viene promulgato da GPII nell'ottobre del 1990 con la costituzione SACRI CANONES

Per la prima volta vi è una legislazione completa e organica comune a tutte le Chiese orientali cattoliche

E' notevolmente diverso da quello latino, con un andamento di importanza dell'argomento più che di sistematica delle parti, tanto è vero che ci sono titoli ma non libri

Si è limitati a enunciare disposizioni per il bene comune, per il resto s è lasciato spazio ai legislatori particolari (che promulghino alla luce dei Vaticano II nel rispetto delle proprie tradizioni)

Si è previsto che il Pontefice approvi disposizioni di carattere speciale e transitorio per facilitare la risoluzione dei problemi

Il maggior problema è la restrizione del potere del patriarca



Si chiude cosi il cammino dell'aggiornamento dell'intera disciplina della Chiesa: iniziato con il Concilio, i due Codici e le disposizioni della riforma della Curia romana del 88


PRODUZIONE DEL DIRITTO:


LEGGE

il Codice non definisce la Legge ma ne regola produzione efficacia e interpretazione.

è perpetua fino a quando non viene abrogata (can 20-21)

la legge esiste dal momento della sua promulgazione (can 7)

le Leggi universali siano inserite negli ACTA APOSTOLICAE SEDIS ed entrino in vigore 3 mesi dopo (can 8)

leggi particolari promulgate nel modo stabilito e hanno una vacatio di un mese

le LEGGI POTEFICIE: emanate in

bolle (per il bollo di piombo che recano)

brevi (meno solenni e in tono dimesso)

atti motu proprio (iniziativa propria del pontefice)

lettere apostoliche (indirizzate al mondo cattolico o ai vescovi di una sola regione)

lettere encicliche, epistole apostoliche (questioni di minor rilievo)

costituzioni (bolle di carattere legislativo)

tali forme non hanno diversità nel potere legislativo ma sono solo divisioni per tradizioni

le leggi riguardano solo il futuro can 9

possono essere universali, valgono per tutti, che particolari, solo per alcuni can 12

tutte le leggi particolari si presumono territoriali can 13

se non sono precetti stabiliti da Dio obbligano solo i battezzati can 11

non sono obbligati quelli privi di ragione e chi ha meno di 7 anni

l'interpretazione è operata dal legislatore o chi ne ha avuto autorità can 16

se l'interpretazione restringe o estende disposizioni vigenti non retroagisce can 16

l'interpretazione autentica può avvenire anche per sentenza o atto amministrativo specifico ma in tal caso ha valore solo per le persone coinvolte

can 17 regola interpretazione vere e propria nel quale risulta importante il bene tutelato dalla norma quale emerge da una valutazione nella fattispecie alla luce dei valori dell'ordinamento

l'interprete si atterrà al senso stretto se pena o limitazione di diritti e senso largo per la altre norme can 18

quando si rinvia alla disciplina degli stati questa trova applicazione solo se non in contrasto con il diritto divino e le leggi della chiesa can 22

con la denominazione decreti generali vengono emanate:

leggi can 29

prevedimenti esecutivi per il loro rispetto can 31

le istruzioni vengono inviati a quanti devono curare l'esecuzione delle leggi per stabilirne i criteri specifici can 34

sia i decreti generali che le istruzioni non possono contenere deroghe o essere contrari alla legge can 33 et 34


Consuetudine

assumono valore di legge solo quando sono approvati dal legislatore can 23

approvazione concessa in forma speciale,mediante un consenso esplicito o implicito a una condotta o con norma legislativa.

Can 26 ha valore giuridico la consuetudine preeter e contra legem osservate per 30 anni continui e completi e non proibite da leggi precedenti

All'atto uniforme della comunità deve cmq, per introdurre nuove norme giuridiche, accompagnarsi l'elemento psicologico ossia l'intenzione di introdurre can 25

La consuetudine cessa per consuetudine contraria o disposizione legislativa. Quest'ultima se universale non revoca gli usi particolari, lascia in vigore quelli centenari o immemorabili can 28

Queste ultime possono affermarsi anche contro le leggi che vietano consuetudini future can 26

Il diritto canonico quindi ammette la consuetudine secundum legem can 27, pratere legem ma anche quella contra legem

Nel codice la consuetudine ha un concetto piu accademico che reale dal momento che le condizioni sono tanto rigorose da renderne impossibile l'effettiva introduzione

Diritto suppletorio

E' pacifico nel diritto canonico che non essendo in grado di prevedere tutte le situazioni che possono verificarsi, deve limitarsi a regolare quelle che si presentano con maggior frequenza.

Le lacune della legislazione sono dovute a una serie di fattori che non appaiono eliminabili, come la generalità e l'astrattezza del diritto positivo che contratta con la complessità della vita sociale, la staticità legislativa e la volontà del legislatore, la sua volontà di non vincolare il comportamento dei consociati in schemi troppo dettagliati

mezzi di integrazione:

Can 19 tratta il problema delle lacune disponendo che se un caso determinato non trova una disciplina espressa nella legislazione universale e particolare o nel diritto consuetudinario, come mezzi di integrazione la causa viene definita su leggi simili (se il caso definito e quello non previsto hanno in comune elementi), principi generali del diritto, giurisprudenza e prassi della Curia romana, comune opinione dei dottori

ANALOGIA:

In diritto canonico il divieto del ricorso all'anologia vige per diverse materie innanzitutto per le pene can 19

L'anologia è vietata anche per gravi restizioni alla libertà dei singoli, leggi che stabiliscono la nullità di atti, incapacità di persone poiché ai sensi can 10 essi devono essere disposti da legge in forma espressa

Can 4 vieta estensione delle disposizioni del Codice che implichino revocazione di diritto acquisiti stabilendo che restino integri a meno che espressamente revocati

il divieto che corrisponde all'esigenza di tutelare la libertà individuale contro abusi dell'autorità e applica il principio generale che le pene canoniche devono essere irrogate a norma di legge can 221

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO

molti oltre i principi dell'ord. Canonico includono quelli di diritto naturale, civile e romano

a volte già formulati nelle regole delle decretali di Gregorio IX e nel libro sesto e nelle regole tradizionali dette brocardi ma per lo piu vengono desunti

vanno interpretati con equità e sono quindi da applicare al caso specifico con umanità, misericordia e carità cristiana considerando bene della Chiesa e la giustizia naturale. (comunemente considerata valida anche per l'estensione analogica)

emerge che il giudice nel dir canonico esaurisce la sua funzione non meccanicamente ma mediando la norma al caso concreto

Atti amministrativi c.d. singolari

(riguardanti cioè singoli casi o singole persone) il codice li disciplina nel I libro titolo 4:

emanati da chi è titolare della sola potestà esecutiva can 35

se ledono diritti acquisiti da terzi o si riveano contrari a leggi e consuetudini approvate devono essere completati da un'apposita clausola da parte della competente autorità can 38

non posso essere applicati a casi diversi da quelli espressamente menzionati

soggiacciono a interpretazione stretta se dirimano controversie, infliggono pene, limitano diritti personali, ledano diritti acquisti da II can 36

DECRETI SINGOLARI: atti con cui l'autoritò prende una decisione o assume un provvedimento che per loro natura non presuppongono un'apposita istanza can 48

emanabile dopo un lavoro di raccolta notizie e informazioni can 50

in forma scritta o letto davanti a interessato a un notaio o due testimoni can 51 et 55

nel silenzio amministrativo, trascorso inutilmente tre mesi, la risposta dell'autorità si presume negativa can 57

PRECETTI SINGOLARI: Se impongono di tenere o evitare un dato comportamento can 49

PRIVILEGI O GRAZIE: atti speciali, disposti dal legislatore o dall'aut. Esecutiva che ha ricevuto da lui potestà can 76

Interpretate sempre in modo da assicurare all'interessato l'effettivo conseguimento della grazia concessagli can 77

Precetti e privilegi sono il manifestare dell'adattabilità alla concretezza dei casi. Tale adattabilità si documenta anche nelle dispense

È possibile che la legge generale e astratta risulti inconveniente e risulta giusta e ragionevole una deroga per il caso concreto can 90

L'autorità esecutiva e chi ne ha potestà può concedere una attenuazione o sospensne della obbligatorietà della norma purchè sia una norma esclusivamente ecclesiastica che non definisca gli elementi essenziali di un atto o di un istituto giuridico can 85-86

Privilegi dispense e grazie vengono concesse mediante RESCRITTI cioè atti amministrativi in forma scritta emanati dall'autorità esecutiva competente dopo apposita istanza can 59

Si compone di una parte espositiva e una dispositiva

Se il richiedente ha alterato i fatti o ha taciuto circostanze rilevanti o ha allegato circostanze false l'atto è NULLO solo non risulti ero nemmeno per un motivo addotti, salvo sia una grazia, o quando siano stati omessi elementi richiesti per la validità della legge e dallo stile e prassi canonici can 63

Nel titolo successivo il codice disciplina statuti e ordini il primo sono norme per definire finalità costituzione e funzionamento , gli ordini sono lre regole da osservarsi nelle assemblee indette dall'autorità ecclesiastica e convocate per libera iniziativa dei fedeli





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