La
Società per Azioni
Insostituibile
strumento di raccolta di risparmio popolare ed ineguagliabile vettore di
investimenti in attività commerciali cui difficilmente un privato
avrebbe l'ardire di dar vita da solo, la
S.p.A. è da annoverare senz'altro fra i maggiori artefici del
benessere e del progresso economico di un Paese (.basti solo pensare ai posti
di lavoro da essa creati); comprensibile, pertanto, la preoccupazione del
legislatore di disciplinare la S.p.a.
con un intero libro del Codice Civile (libro V) e di adeguarne
continuamente la struttura ed il funzionamento alle mutevoli esigenze del
sistema economico con una serie di leggi, tra cui di fondamentale importanza è
senz'altro il Decreto
Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 che, attribuendo ai soci una maggiore
autonomia statutaria, ha profondamente innovato il diritto societario (a
partire dal 1° gennaio 2004) ed ha, tra l'altro, introdotto una nuova
figura di società rispetto a quelle previste dal nostro Codice Civile: la società
di professionisti (avvocati) di cui in seguito diremo.
Più
in particolare la S.p.A.
è una società di capitale (minimo euro 120. 000 espresso in azioni)
dotata di personalità giuridica e, quindi, di
autonomia patrimoniale perfetta, per cui per le obbligazioni sociali risponde "personalmente"
col proprio patrimonio. La responsabilità dei soci (essendo la S.p.A. un soggetto di diritto
"perfettamente" autonomo), è pertanto limitata alla sola quota di
partecipazione, ovvero all'ammontare delle azioni da essi complessivamente
sottoscritte.
Alla
costituzione della S.p.A., da farsi sempre per atto pubblico (con l'intervento cioè del notaio), si può
pervenire attraverso la costituzione simultanea o attraverso la
cosiddetta pubblica sottoscrizione.
La
costituzione simultanea si ha quando i soci possono procedere
immediatamente alla stesura dell'atto costitutivo per avere già:
- sottoscritto l'intero capitale sociale;
- ottenuto le eventuali autorizzazioni
governative;
- versato presso un istituto di credito
almeno i 3/10 dei conferimenti in denaro, 3/10 che
saranno poi restituiti agli amministratori solo dopo l'avvenuta iscrizione
della società nel registro delle imprese, o restituiti ai sottoscrittori
se entro un anno dal loro deposito la società non si sia regolarmente
costituita.
La costituzione
per pubblica sottoscrizione , invece, si ha
quando i soci promotori, non essendo in grado di "coprire" da soli il capitale minimo
richiesto dalla legge (lit. 200.000.000), pubblicano il programma (su giornali, manifesti ecc.) della costituenda S.p.A. per invitare i terzi
a sottoscrivere le "rimanenti" azioni presso un notaio espressamente indicato.
Raccolte così le necessarie sottoscrizioni (da farsi sempre per atto pubblico),
si procederà alla convocazione della assemblea costituente
affinché, con la presenza dello stesso notaio in veste di verbalizzante (semprechè siano stati versati i 3/10 dei
conferimenti in denaro e siano state rilasciate le eventuali autorizzazioni
governative) si ponga in essere l'atto costitutivo della S.p.A. ( l'assemblea
costituente è l'unica assemblea in cui l'azionista esprime un solo voto, indipendentemente dal numero di azioni
possedute. Nelle altre, infatti, egli esprimerà tanti voti per quante azioni
possiede).
Indipendentemente
dal modo in cui si è ad esso pervenuti, l'atto costitutivo dovrà comunque
indicare :
- le generalità dei soci ed il numero di
azioni da essi sottoscritte;
- la denominazione sociale della
S.p.A.(corrispondente alla ragione sociale delle società di
persone),nonché l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale, il numero
delle azioni che lo compongono,il loro valore nominale e le eventuali
autorizzazioni;
- il valore dei crediti e/o dei beni
eventualmente conferiti in natura;
- il numero ed i nomi degli
amministratori con l'indicazione dei poteri loro conferiti e del compenso
loro spettante;
- il numero ed i nomi dei componenti il
collegio sindacale con l'indicazione del relativo compenso;
- durata della società;
Per
effetto del succitato d.lgs. 6/2003, oltre che nei modi appena visti, la S.p.a. può oggi costituirsi
anche mediante atto
unilaterale, ovvero ad opera di un solo socio. In tal
caso, contrariamente a quanto avveniva un tempo (allorquando era prevista la
responsabilità illimitata per il socio divenuto unico per il venir meno degli altri)
il socio unico continua ad avere una responsabilità limitata, a condizione,
però, che abbia effettuato tutti i conferimenti e il suo status di socio
unico sia reso pubblico attraverso l'apposita iscrizione nel registro delle
imprese. Ma dal d. lgs. 6/2003, oltre questa della S.p.a.
unipersonale, sono state introdotte altre importanti novità. Infatti, a partire
dal 1° gennaio 2004 :
·
è sufficiente
indicare nell'atto costitutivo il solo comune sede della società, senza più
bisogno, pertanto, di ricorrere alla modifica dell'atto costitutivo nel caso si
cambi indirizzo;
·
il capitale
sociale minimo è di euro 120.000 (non più 100.000) anche se alle società
costituite anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs 6/2003 è data
possibilità di osservare il vecchio limite di euro 100.000 sia pure solo fino
alla scadenza prevista dal relativo atto costitutivo;
·
è obbligatorio
indicare analiticamente l'attività o le attività che costituiscono l'oggetto
sociale della S.p.a., non essendo più sufficiente l'indicazione generica del
campo in cui si intende operare;
·
occorre
precisare il valore nominale delle azioni di nuova emissione, essendo oggi
possibile emettere azioni senza l'indicazione del valore nominale;
·
la S.p.a. può
essere costituita anche a tempo indeterminato. In tal caso dovrà però essere
indicato il periodo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il
socio può eventualmente recedere;
·
in caso di
contrasto tra atto costitutivo e statuto, prevalgono le disposizioni di
quest'ultimo;
·
non occorre più
la omologazione dell'atto costitutivo da parte del tribunale. Infatti, dopo che
il notaio lo ha ricevuto ed ha provveduto a depositarlo entro 20 gg. (non
più 30) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, è quest'ultimo a
procedere ad una verifica della regolarità
della documentazione cui è subordinata la iscrizione della società nel
registro delle imprese;
·
la nullità
della società, contrariamente ad un tempo, è sanabile con l'eliminazione della
causa che l' ha determinata. Tra l'altro non sono più cause di nullità la
contrarietà dell'oggetto sociale all'ordine pubblico, il mancato versamento del
minimo di legge, l'incapacità dei soci e la mancanza di pluralità;
·
il versamento
dei conferimenti in denaro (un tempo pari a
3/10 del loro ammontare) è ridotto al 25%, fermo restando, però, che nel
caso di S.p.a. unipersonale il versamento in questione deve essere pari al 100%
dei conferimenti in denaro;
·
i conferimenti
in natura o in crediti devono essere accompagnati da una relazione giurata di
un esperto nominato dal tribunale del luogo in cui ha sede la società;
·
è confermata la
illegittimità dei conferimenti d'opera e di servizi nelle S.p.a.;
·
nell'atto
costitutivo, contrariamente ad un tempo (allorquando la partecipazione agli
utili ed il diritto al voto era
obbligatoriamente proporzionale alle azioni possedute), i soci, se
vogliono, possono ora stabilire criteri di ripartizione degli utili non
necessariamente dettati dal numero di azioni possedute, fermo restando che il
valore globale del capitale deve comunque essere rappresentato dalla somma dei
conferimenti in natura ed in denaro. Direttamente collegata a questa
disposizione è la possibilità di emettere azioni senza valore nominale
. Rilevante, infatti, non è più il valore nominale delle singole azioni emesse
ma il loro numero, dal momento che ognuna di esse avrà un valore
percentuale rispetto all'intero capitale (e non assoluto).
Tuttavia, essendo possibile emettere tanto azioni con valore nominale quanto
azioni senza valore nominale, il legislatore, per evitare confusione, ha
stabilito che la società, una volta operata la scelta nell' atto costitutivo, non potrà in seguito
emettere azioni di tipo diverso da quelle scelte inizialmente.
All'atto
costitutivo, inoltre, si allega uno
Statuto, ossia
una sorta di regolamento interno inteso a garantire alla società un miglior
funzionamento; esso, anche se redatto separatamente, è parte integrante
dell'atto costitutivo.
Organi
della S.p.A
Gli
organi della S.p.a. sono l'assemblea degli azionisti (organo deliberativo), gli
amministratori (organo direttivo-esecutivo) ed il collegio sindacale (organo di
controllo interno), il controllo contabile, il sistema dualistico ed il sistema
monastico.
L' assemblea
Presieduta
da persona espressamente indicata nello statuto o, in mancanza, da quella
eletta col voto della maggioranza dei presenti, è l'organo mediante il quale si forma la
volontà della S.p.A. E' composta da tutti gli azionisti iscritti nel libro dei
soci da almeno 5 gg. prima della data fissata per l'adunanza. Le modalità di
convocazione dell'assemblea variano a seconda della grandezza della società; il
legislatore, infatti, fa una distinzione fra le società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio oppure no. Per le prime, come già avveniva in passato,
l'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale almeno 15 giorni prima del giorno fissato per
l'adunanza oppure, e questa è una novità, su un quotidiano indicato
nello statuto. Per le seconde, invece, è possibile procedere alla convocazione
mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova
dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.
In mancanza delle predette formalità l'assemblea si reputa regolarmente
convocata allorquando siano comunque presenti tutti i soci che rappresentino
l'intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e sindaci,
anche se in tale ipotesi chiunque può opporsi alla discussione di argomenti sui
quali non si ritenga sufficientemente informato.
L'assemblea
è convocata dagli amministratori ogni qualvolta essi lo ritengano opportuno o
quando ne facciano espressa richiesta tanti soci che rappresentino almeno 1/10
del capitale sociale (o anche l'eventuale minore percentuale prevista dall'atto
costitutivo). L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e
l'ora sia della prima che della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine
del giorno (elenco degli argomenti da discutere). Onde poter partecipare
all'assemblea, i soci, ferma restando la possibilità di farsi rappresentare da
persone di fiducia da essi indicate con apposita delega scritta, non
devono più depositare le proprie azioni presso la sede della società
entro il termine indicato nello stesso avviso di convocazione, a meno che lo
Statuto non lo preveda espressamente. Per effetto del d. lgs. 6/2003 oggi è possibile esprimere il proprio voto
anche mediante mezzi di comunicazione o per corrispondenza. Chiunque faccia uso di tali mezzi per esprimere il proprio
voto si considera presente all'assemblea.
L'assemblea
può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria, convocata obbligatoriamente entro i primi 4 mesi del nuovo
esercizio finanziario (che quasi sempre corrisponde all'anno solare), è intesa
ad approvare il bilancio e la conseguente ripartizione degli utili fra i soci,
nonché a nominare amministratori e sindaci nel caso siano decaduti o revocati
dall'incarico (che dura normalmente tre anni). La straordinaria, invece, è
convocata ogni qualvolta si renda necessario deliberare su questioni urgenti ed
importanti quali, ad esempio, il cambiamento dell'oggetto sociale, il
trasferimento della sede, la variazione del capitale, ecc. (in realtà, ad
eccezione di quella intesa all'approvazione del bilancio, tutte le assemblee
sono straordinarie).
Sia
per l'assemblea ordinaria che per quella straordinaria sono normalmente
previste due convocazioni (alla seconda si
ricorre, ovviamente, solo quando l'assemblea non si è validamente costituita in
prima convocazione per non essere stato in essa raggiunto il numero minimo di
presenze previsto dalla legge o dall'atto costitutivo). A tal proposito è bene
ricordare che, a seconda che si tratti di società che faccia o meno ricorso al
mercato del capitale di rischio, diverse sono le maggioranze richieste sia per
la valida costituzione dell'assemblea che per le relative delibere. In
particolare:
·
l'assemblea ordinaria di I convocazione è validamente costituita
quando sono presenti tanti soci da rappresentare almeno la metà del
capitale sociale e delibera col consenso della maggioranza
assoluta dei presenti, salvo eventuali altre maggioranze stabilite
dall'atto costitutivo;
·
l'assemblea ordinaria di II convocazione è validamente costituita qualunque sia la di
capitale presente e delibera con la maggioranza assoluta del capitale presente;
·
l'assemblea straordinaria di I convocazione non prevede un quorum
per la costituzione dell'assemblea, ma delibera con la metà + 1 del capitale sociale, a meno che
lo statuto non preveda maggioranze più elevate. Nelle società che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio l'assemblea si costituisce validamente con
la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera col consenso di
almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea;
·
l'assemblea straordinaria di
II convocazione è
validamente costituita con la presenza di oltre 1/3 del capitale e delibera col
consenso di almeno i 2/3 del capitale presente.
·
l'assemblea straordinaria di III convocazione, prevista solo per le società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, è validamente costituita quando sono presenti
tanti soci da rappresentare almeno 1/5
del capitale sociale.
Particolari
quorum sono poi richiesti quando si tratti di decidere su questioni importanti
quali, ad esempio, il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della
società, lo scioglimento anticipato, il trasferimento della sede sociale
all'estero, ecc.
Da
precisare, infine, che possono intervenire all'assemblea solo gli azionisti che
hanno diritto al voto, voto che, come già detto, può essere espresso anche
mediante delega a persona di fiducia, nonché mediante mezzi di comunicazione e
per corrispondenza.
Nel
caso un azionista avente diritto al voto si trovi in conflitto di
interessi può ugualmente votare, ma se il suo voto risulta
determinante per l'approvazione di una delibera dannosa,
quest'ultima è annullabile, così come sono impugnabili dai soci
assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori dal consiglio di
sorveglianza e dai sindaci le deliberazioni non conformi alla legge o allo
statuto. Da precisare, tuttavia, che la impugnazione può essere esercitata solo
dai soci che posseggano, anche congiuntamente, l'uno per mille delle azioni se
trattasi di società facente ricorso al mercato del capitale di rischio, oppure
il cinque per cento nel caso di altre società, fermo restando che i soci che
non raggiungono le suddette percentuali e che non possono quindi chiedere
l'annullamento delle delibere dannose, possono comunque esercitare l'azione di
risarcimento del danno entro 90 gg. dalla data di approvazione della delibera o
della sua iscrizione nel registro delle imprese se per sua natura sottoposta a
tale obbligo.
Per
quanto invece riguarda gli altri organi della società, la riforma
del diritto societario introdotta dal d. lgs. 6/2003 ha completamente innovato
quanto previsto dal nostro Codice in materia di amministrazione e controllo
delle società di capitali. Infatti, oltre al tradizionale modello "all'italiana"
(che continuerà comunque ad essere il modello di riferimento di tutte le s.p.a., a meno che i rispettivi
statuti non prevedano diversamente), il legislatore ha previsto altri due
sistemi: il modello dualistico ed il modello monistico.
Vediamoli singolarmente.
Modello
all'italiana
In
esso, oltre all'assemblea di cui sopra, organi della S.p.a. sono gli
amministratori ed il collegio sindacale.
Gli amministratori
Gli
amministratori costituiscono l'organo direttivo-esecutivo della società.
Secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo, l'amministrazione della S.p.A.
può essere affidata tanto ad una (amministratore unico) quanto
a più persone (consiglio di amministrazione). In quest'ultima ipotesi la rappresentanza legale della
società spetterà al presidente del consiglio di amministrazione (scelto fra i
membri dello stesso c.d.a.). All'interno del c.d.a., allo scopo di rendere più
rapida ed efficace la gestione della società, è poi possibile nominare un comitato esecutivo o
anche un amministratore delegato cui affidare compiti specifici. Eletti dall'assemblea (i
primi amministratori vengono però eletti direttamente .dall'atto costitutivo),
gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili (ma anche
revocabili in un qualsiasi momento dall'assemblea, fermo restando il diritto ad
ottenere il risarcimento del danno se alla base della loro revoca non vi è una
giusta causa); alla loro sostituzione, però, laddove venissero improvvisamente
meno durante l'esercizio finanziario (morte, interdizione, condanne penali),
provvede il collegio dei sindaci con apposita delibera. Entro 30 gg.
dall'avvenuta nomina gli amministratori (che possono essere sia soci che non
soci) hanno l'obbligo di chiederne l'annotazione nel registro delle imprese. Ad
essi, previo compenso, spettano le seguenti attribuzioni:
·
dare esecuzione
alle delibere adottate dall'assemblea;
·
curare la
tenuta delle scritture contabili;
·
preparare il
bilancio d'esercizio col conto profitti e perdite;
·
provvedere alla
convocazione delle assemblee;
·
inoltrare
richiesta di fallimento in caso di insolvenza della S.p.A.
All'amministratore
della S.p.A. è posto il divieto
di concorrenza con le stesse modalità già viste in occasione della società
semplice, nonché l'obbligo di avvisare gli altri amministratori ed il collegio
sindacale in caso di conflitto di interesse; in mancanza,
oltre a rischiare la revoca dall'incarico, egli sarà responsabile anche dei
danni eventualmente causati alla società; sarà inoltre tenuto al risarcimento
nel caso:
di responsabilità penale per reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni;
di
responsabilità civile (per danni alla società, agli azionisti o
anche a terzi).
Il collegio
sindacale
Nominato
ogni tre anni dall'assemblea ordinaria (la prima volta è nominato direttamente
dall'atto costitutivo), è l'organo di
controllo interno incaricato di vigilare sulla regolarità della gestione
sociale. Secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo, si compone di tre
oppure cinque membri effettivi più due supplenti (pronti a sostituire gli
effettivi in caso di morte, decadenza o rinuncia) tutti necessariamente
iscritti all'albo dei revisori contabili (istituito presso il ministero di
Grazia e Giustizia); a differenza degli amministratori (revocabili in un
qualsiasi momento anche se previo risarcimento danni), i sindaci possono essere
revocati solo per giusta causa e, per giunta, dopo che sia stato in merito
ascoltato anche il tribunale. Essendo un organo collegiale, elegge nel suo seno
un proprio presidente ed adotta decisioni con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Ha le seguenti attribuzioni:
- verificare che gli amministratori
operino in conformità all'atto costitutivo;
- verificare che i libri contabili siano
regolarmente tenuti dagli amministratori;
- convocare l'assemblea ecc. quando gli
amministratori non vi provvedano;
- accertare la consistenza di cassa
almeno ogni tre mesi;
- assistere alle riunioni sia proprie che
degli altri organi;
- riunirsi almeno ogni tre mesi.
Per
garantire una vigilanza ancora più efficace, la legge concede ai sindaci la
possibilità di effettuare controlli anche individualmente, fermo restando che, con le stesse regole già
viste per gli amministratori, anche per i sindaci è prevista una responsabilità penale ed una responsabilità
civile, oltre che una corresponsabilità con gli amministratori
per quei danni che, da questi ultimi arrecati, sarebbe stato possibile evitare
con un più attento controllo da parte degli stessi sindaci.
Nel caso, poi, di S.p.A quotate in
Borsa, oltre al controllo interno operato dal collegio
sindacale, la legge prevede anche un controllo
esterno ad opera sia delle
Società di revisione che della
Consob. Alle Società di revisione
(che per legge devono avere come oggetto sociale unicamente la revisione
contabile, nonchè la maggioranza dei soci e degli amministratori iscritta
all'albo dei revisori contabili) spetta, in particolare, la certificazione del bilancio delle S.p.A. quotate in
Borsa; le società di revisione, infatti, ricevuto il bilancio dagli
amministratori delle S.p.A. (almeno 45 gg. prima della data dell'assemblea
ordinaria che dovrà approvare il bilancio stesso), dovranno verificarne la
rispondenza ai principi ed ai criteri di valutazione stabiliti, dandone, in
caso contrario, comunicazione alla Consob dopo averne chiaramente rifiutato la
certificazione. Alla Consob,
invece, spetta il compito di autorizzare le S.p.A. alla emissione di
obbligazioni, alle modifiche all'atto costitutivo e di ordinare loro la
pubblicazione dei bilanci consolidati di gruppo ecc.
Modello
dualistico
Ispirato agli ordinamenti
tedesco e francese, ma soprattutto allo statuto della società europea
stabilito dall'U.E. col regolamento dell'8 ottobre 2001, il modello dualistico
si basa su due organi: il consiglio
di gestione (corrispondente al consiglio di amministrazione delle
S.p.a. all'italiana) ed il consiglio
di sorveglianza (corrispondente al collegio sindacale del modello
all'italiana). Nel modello dualistico l'assemblea degli azionisti nomina il consiglio
di sorveglianza (organo di controllo) che a sua volta nomina il consiglio
di gestione (organo di amministrazione). A tale tipo di modello fanno
solitamente ricorso le imprese di grandi dimensioni perché garantisce una
continua supervisione e cogestione delle scelte di gestione aziendale da parte
di entrambi i consigli (di sorveglianza e di gestione).
Il consiglio di gestione
Costituito da un
numero di componenti non inferiore a due, amministra la società sotto la
propria responsabilità e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione
dell'oggetto sociale. Fatta eccezione per i primi, designati direttamente
dall'atto costitutivo, i componenti del consiglio di gestione sono nominati dal
consiglio di sorveglianza, durano in carica per tre esercizi e sono
rieleggibili. Possono essere revocati in un qualsiasi momento dal consiglio di
sorveglianza, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene
senza giusta causa. Al consiglio di gestione, in quanto compatibili, si
applicano le norme relative al tradizionale consiglio di amministrazione .
Il consiglio di sorveglianza
Nominato
dall'assemblea dei soci (la prima volta direttamente dall'atto
costitutivo), il consiglio di
sorveglianza è composto da almeno tre membri che durano in carica tre anni.
Almeno uno di essi deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili
istituito presso il Ministero della Giustizia. Al consiglio di sorveglianza,
oltre a quelli che solitamente sono i compiti del tradizionale Collegio dei
Sindaci, spetta in più anche il delicato compito di cogestire la società col Consiglio
di Gestione, nei cui confronti, tra l'altro, esercita un potere di controllo
Da precisare,
infine, che per le società che adottano il modello dualistico il controllo
contabile è affidato a revisori esterni (persone fisiche) o anche
a società di revisione iscritte nell'apposito registro presso il
Ministero di giustizia. Le società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono inoltre sottoposte al
controllo da parte della CONSOB ed il
relativo controllo contabile deve essere affidato ad una società di revisione
iscritta nel registro dei revisori contabili.
Modello
monistico
Di ispirazione
anglosassone, il modello monistico si fonda su un solo organo: il consiglio
di amministrazione , in seno al quale viene poi costituito un comitato per il controllo
interno della gestione. Le principali differenze col sistema "all'italiana"
sono: a) l' impossibilità di affidare la gestione della società ad un
amministratore unico; b) la mancanza di
un collegio sindacale.
Il
consiglio di amministrazione
Ad esso si
applicano sostanzialmente le stesse regole del consiglio di amministrazione
tradizionale.
Il comitato per il controllo della gestione
La determinazione
del numero e la nomina dei suoi componenti spetta al consiglio di
amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato di capitale di
rischio il numero dei componenti il comitato non può comunque essere inferiore
a tre. Almeno uno degli amministratori nominati nel comitato di controllo deve
essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Presieduto da un membro
eletto al suo interno, il comitato vigila sulla corretta gestione della società
e svolge gli eventuali altri compiti affidatigli dal consiglio di
amministrazione.
Nel caso di società
che non fanno ricorso al mercato di capitale di rischio il controllo contabile
è affidato a revisori esterni o anche a società di revisione
iscritte nell'apposito registro presso il Ministero di giustizia. Per le società che fanno invece ricorso al mercato
del capitale di rischio il controllo contabile è affidato a società di
revisione iscritte nel registro dei revisori contabili a loro volta sottoposte
al controllo da parte della CONSOB.
Libri sociali
Oltre ai libri
impostile dal Codice Civile (libro giornale, libro degli inventari e
conservazione della corrispondenza), la
S.p.A. deve curare la tenuta anche dei seguenti libri sociali
(quelli, cioè, che le vengono imposti dalla sua stessa tipologia societaria):
- libro dei soci in cui indicare i nomi dei
titolari delle singole azioni nominative con gli eventuali trasferimenti e
versamenti effettuati;
- libro delle
obbligazioni in cui indicare il numero e
l'ammontare delle obbligazioni emesse ed estinte con i nomi dei relativi
titolari;
- libro delle adunanze
e delle delibere dell'assemblea riportante i
verbali redatti in occasione di ogni assemblea degli azionisti;
- libro delle
adunanze e delle delibere del consiglio di amministrazione, riportante i verbali redatti in occasione delle relativi
riunioni;
- libro delle
adunanze e delle delibere del comitato esecutivo;
- libro delle
adunanze e delle delibere del collegio sindacale;
- libro delle
adunanze e delle delibere degli obbligazionisti.
Mentre i primi
quattro libri sono tenuti dagli amministratori, gli altri sono affidati
all'organo cui singolarmente si riferiscono; devono comunque essere tutti
regolarmente bollati e progressivamente numerati pagina per pagina, nonchè
visionabili da chiunque ne abbia diritto, salva la facoltà della S.p.A. di
tenere segrete quelle notizie la cui divulgazione le arrecherebbe
inevitabilmente danno.
Patrimonio sociale e capitale
sociale
Premesso che il capitale sociale è
rappresentato dalla somma dei conferimenti effettuati dai
soci e che il patrimonio sociale è, invece, il complesso delle attività
(compreso il capitale) e delle passività generate dalle operazioni commerciali
poste in essere dalla S.p.A., è facile intuire che patrimonio e capitale
coincideranno nel loro ammontare solo al momento della costituzione della società. Successivamente, infatti, quando la società
comincerà ad operare e ad avere per ciò stesso debiti e crediti, è inevitabile
che il valore del patrimonio (valore in continuo mutamento) si discosterà dal
valore del capitale (valore, invece, sempre fisso); secondo, poi, che il valore del patrimonio
sia superiore o inferiore a quello del capitale, si dirà che la società è in
attivo o in deficit. Orbene, proprio per fronteggiare quest'ultima evenienza
(deficit), sono previste le seguenti riserve:
- la riserva
legale, che, disposta dalla legge, impone di accantonare
obbligatoriamente il 5% degli utili netti annui fino al raggiungimento di
un ammontare pari ad 1/5 (20%) del capitale sociale;
- la riserva
statutaria che si affianca a quelle legale ed è definita così
perchè prevista e disciplinata discrezionalmente dall'atto costitutivo
della S.p.A. ;
- la riserva
volontaria è quella che l'assemblea, seduta stante, liberamente
decide di accantonare, in vista, magari, di un aumento di capitale sociale
mediante passaggio di fondi da riserva a capitale.
L e A z i o n i
Altro non sono che
le quote in cui il capitale è suddiviso. Più in particolare, le azioni sono titoli
di credito rappresentativi di una quota di capitale su quali, per
legge, devono essere indicati la denominazione, la sede e la durata della
società, nonché il capitale versato e
gli eventuali diritti o obblighi ad essi inerenti. Oggi, per effetto del d.lgs.
6/2003, è possibile emettere tanto azioni con valore nominale quanto azioni
senza valore nominale. Nel primo caso (azioni con valore nominale) il
valore dell'azione è dato dal rapporto fra l'ammontare del capitale
iniziale ed il numero delle "quote" in cui quest'ultimo viene
frazionato, per cui più alto sarà il numero delle azioni in cui i soci
liberamente decidono di suddividere il capitale sociale, più basso sarà di
conseguenza il valore nominale delle azioni.
Nel caso invece la società optasse per la emissione di azioni
senza valore nominale , ognuna di esse avrà un valore percentuale
rispetto all'intero capitale (e non assoluto). Tuttavia, essendo ormai
possibile emettere tanto azioni con valore nominale quanto azioni senza valore
nominale, il legislatore, per evitare confusione, ha stabilito che la società,
una volta deciso nell' atto costitutivo di emettere le une o le altre, non
potrà in seguito emettere azioni di tipo diverso da quelle scelte inizialmente.
Le azioni, poi, si dicono nominative oppure al
portatore secondo che rechino o meno il nominativo del legittimo
possessore; da precisare, tuttavia, che onde consentire al Fisco di operare i
dovuti controlli le azioni possono oggi essere solo nominative ad eccezione
delle azioni di risparmio che possono essere anche al portatore.
Ai legittimi
titolari le azioni conferiscono:
- il diritto di partecipare alle
assemblee e di esprimere in esse un numero di voti pari a quello delle
azioni individualmente sottoscritte (voto che per gli ex enti pubblici
ormai trasformati in S.p.A. è
possibile esprimere anche per corrispondenza), a meno che nello statuto
non si sia stabilito diversamente;
- il diritto di ispezionare i libri della
società, sia pure nei limiti sopra enunciati (segretezza di certe notizie
ecc.);
- il diritto di chiedere la convocazione
dell'assemblea e di impugnarne le delibere (secondo i termini e le
modalità prestabilite dalla legge e dall'atto costitutivo);
- il diritto di partecipare alla
ripartizione degli utili in misura proporzionale alle azioni possedute
(dividendo) o nella misura espressamente prevista dall'atto costitutivo
della società.
Le azioni, inoltre,
si distinguono in:
- azioni con
prestazioni accessorie, quando oltre all'obbligo di effettuare
il conferimento in denaro o in natura, impongono anche quello di eseguire
particolari prestazioni a favore della società. Possono essere trasferite
solo col consenso degli amministratori ; questi, infatti, potrebbero
opporsi al trasferimento delle azioni in esame a persone non in grado di
eseguire le suddette prestazioni accessorie;
- azioni a favore di
prestatore di lavoro sono emesse, a titolo di
premio, a favore dei dipendenti in occasione di assegnazione straordinaria
di utili, con lo scopo di far sentire i dipendenti stessi più "partecipi"
alla vita della società;
- azioni
privilegiate
sono quelle acquistate dal risparmiatore interessato al rendimento
delle azioni stesse (evidentemente alto) più che alla partecipazione alla
gestione della società. Concedono, infatti, un diritto di prelazione nella
ripartizione degli utili e di precedenza nel rimborso nel caso di
scioglimento della società. Di contro, l'atto costitutivo può limitare il voto
(non la partecipazione) delle azioni privilegiate alle sole assemblee
straordinarie;
- azioni di
godimento sono
attribuite gratuitamente agli ex soci benemeriti allo scopo
di tenerli in un qualche modo ancora legati alla società. Non danno
diritto al voto e consentono una partecipazione agli utili in una misura
piuttosto limitata;
- azioni di
risparmio, istituite nel 1974 per favorire
l'afflusso di capitali in Borsa, sono le uniche, ancora oggi, a potere
essere al portatore, se interamente liberate. Molto simili alle
obbligazioni, la loro emissione è consentita solo alle S.p.A. quotate in
Borsa.
1.
Non danno diritto al voto e non vengono
conteggiate ai fini della valida costituzione delle assemblee;
2.
nella ripartizione degli utili sono due
volte privilegiate in quanto, oltre a avere prioritariamente utili
in misura minima del 5%, partecipano anche alla ripartizione ordinaria
degli utili residuati in una misura del 2% maggiore di quella spettante alle
azioni ordinarie;
3.
nel rimborso del capitale hanno diritto
al rimborso del loro intero ammontare;
4.
sono garantite in caso di riduzione
del capitale per perdite. Il loro valore nominale, infatti, sarà ridotto solo
per la parte eccedente il valore complessivo delle azioni ordinarie.
Poiché agli
azionisti di risparmio non è consentito partecipare alle assemblee della S.p.A., la legge prevede
per essi un'Assemblea speciale (esterna alla società) affinché
nomini un rappresentante comune che prenda visione delle scritture della
società e, sia pure senza diritto di voto, partecipi alle sue assemblee onde
poter poi riferire agli altri azionisti di risparmio.
Il d.lgs 6/2003 ha inoltre introdotto:
·
le azioni
con diritti correlati agli utili conseguiti dalla società in un
determinato settore;
·
le azioni
riscattabili (art. 2427 sexies c.c.);
·
nuovi strumenti
finanziari partecipativi che, definiti liberamente dallo statuto
della società, conferiscono diritti patrimoniali ma non di voto
Il trasferimento delle
azioni
Mentre il trasferimento delle azioni
al portatore avviene con la loro semplice consegna, il trasferimento delle
azioni nominative, invece, avviene :
- con la cooperazione della società mediante annotazione del nome del nuovo
azionista sia nel libro dei soci che sul titolo stesso;
- mediante girata con firma del girante autenticata (da un notaio o da una S.I.M.)
e con l'indicazione del nome del giratario; se però l'azione ancora non è
stata interamente liberata, occorrerà anche la firma del giratario. La
girata avrà comunque efficacia nei confronti della società, solo quando di
essa si farà apposita annotazione nel libro dei soci.
In merito al
trasferimento delle azioni, poi, l'atto costitutivo può prevedere la clausola di prelazione, che impone ai soci che
vogliano vendere azioni di preferire nell'acquisto, a parità di condizioni,
coloro che siano già azionisti della società, nonché la clausola di gradimento, che subordina la
validità del trasferimento dell'azione al consenso dell'assemblea, consenso che
però, si badi bene, non può essere negato qualora obiettivamente
ricorrano i requisiti a tal fine indicati dall'atto costitutivo. All'assemblea,
pertanto, non è consentito fissare di volta in volta i suddetti requisiti di
gradimento, poiché in tal caso essi potrebbero dettati da simpatie o interessi
soggettivi del momento.
Acquisto delle proprie azioni
Ad evitare
diminuzioni mascherate o aumenti fittizi di capitale, la legge stabilisce che
una S.p.A. possa acquistare azioni
proprie solo:
- quando procede all'acquisto di azioni
proprie con utili distribuibili o con riserve disponibili e, in ogni caso,
nella misura stabilita dall'atto costitutivo;
- se acquista azioni interamente
liberate;
- se il valore delle azioni acquistate
non superi l' 1/10 del capitale
sociale (calcolando a tal fine anche le azioni possedute dalle società
controllate).
Le suddette
limitazioni valgono anche per l'acquisto di azioni di società controllate (di
cui, cioè, la S.p.A.
abbia il possesso di oltre la metà delle azioni) e collegate (di cui la S.p.A. abbia + di 1/5 delle
azioni).
Tutte le azioni in
questione, gestite dagli amministratori, vedono sospeso il diritto di voto ad
esse inerenti ed i relativi utili proporzionalmente suddivisi fra gli
azionisti.
L e o b b l i g a z
i o n i
Una S.p.A. può
procurarsi le necessarie risorse finanziarie, oltre che con l'emissione di
nuove azioni, anche con l'emissione di obbligazioni. Sono anch'esse titoli di
credito, ma a differenza delle azioni non sono rappresentative di quote di
capitale (non danno quindi luogo ad un aumento del capitale), per cui non
conferiscono a chi le acquista lo status di socio; chi compra obbligazioni,
infatti, essendo esse considerate delle semplici operazioni
di mutuo, acquista unicamente lo status di creditore della
S.p.A., cui spetta solo il diritto al rimborso del prestito (alla scadenza
fissata o mediante sorteggio annuale) con gli interessi pattuiti.
L'emissione delle
obbligazioni, in passato deliberata dalla assemblea straordinaria, è oggi di competenza
degli amministratori. Va trascritta nel registro delle imprese. Le obbligazioni
possono essere sia nominative che al portatore e devono comunque indicare la
denominazione, la sede e l'oggetto sociale, oltre al capitale versato ed
esistente all'atto della loro emissione e all'ammontare complessivo delle
obbligazioni emesse fino a quel momento
dalla società. Orbene, poiché il rimborso delle obbligazioni deve
necessariamente avvenire in denaro, la legge stabilisce un limite alla loro
emissione. Il nuovo art. 2412 c.c. stabilisce, infatti, che la società può
emettere obbligazioni per somma complessivamente non eccedente il doppio del
capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio (un tempo l' ammontare complessivo delle obbligazioni non
poteva superare il capitale versato). E' tuttavia possibile valicare i
limiti appena enunciati solo quando le obbligazioni "eccedenti" il capitale
interamente versato siano comunque garantite da titoli di Stato (bot, cct,
ecc.) con scadenza successiva a quella delle obbligazioni emesse in eccedenza,
o da ipoteca su immobili di proprietà della S.p.A. fino al valore di 2/3
di questi.
Come per gli
azionisti di risparmio, così anche per gli obbligazionisti la legge prevede
un'assemblea estranea alla società: l' assemblea degli obbligazionisti.
Istituita per la tutela degli
interessi comuni degli obbligazionisti, essa segue le stesse regole
fissate dalla legge per l'assemblea straordinaria della S.p.A. ; è convocata dagli amministratori della S.p.A.
o dal rappresentante comune degli obbligazionisti ogni volta ne ravvisino la
necessità, nonché quando ne facciano richiesta tanti obbligazionisti che
rappresentino almeno 1/20 delle obbligazioni ancora non rimborsate. Un particolare
tipo di obbligazione, la cui emissione è però possibile solo quando ricorrano
determinate condizioni previste dalla legge, è poi rappresentato dalle
cosiddette obbligazioni convertibili
; prima della scadenza, secondo tempi e modalità prestabilite, esse possono
infatti essere convertite in azioni della S.p.A. che le ha emesse (conversione diretta), oppure in azioni di società
tenute in portafoglio dalla stessa società emittente (conversione indiretta).
I
l b i l a n c i o
Fermo restando che
maggiori e più dettagliate informazioni sull'argomento saranno fornite dal più
competente collega di economia aziendale, diremo che il bilancio, preparato
dagli amministratori, certificato dai sindaci (o dalla società di revisione nel
caso di S.p.A. quotate in Borsa) ed approvato poi dall'assemblea ordinaria, è
il documento contabile da cui deve risultare con chiarezza e precisione
l'attività svolta dalla società nel precedente esercizio finanziario.
Dalla sua lettura, infatti, dovrà risultare la situazione finanziaria e
patrimoniale della società, nonché gli utili e le perdite conseguite; di esso,
quindi, è parte integrante
il conto profitti e perdite. Per la
redazione del bilancio, in attuazione alla IV direttiva CEE, il nostro
legislatore ha fissato:
- il principio della continuità
di gestione, che impone di valutare le singole
voci del bilancio in vista anche delle future attività sociali;
- il principio della prudenza, che mentre da un lato impone di calcolare l'attivo solo quando
si è certi di conseguirlo, dall'altro obbliga a considerare il passivo
anche quando non si è sicuri che si realizzi;
- il principio della competenza, che impone di indicare le spese ed i proventi nell'esercizio in
cui si sono verificati, indipendentemente dal loro effettivo esborso o
incasso (principio di cassa);
- il divieto di compensazione fra le singole voci del
bilancio.
Per la chiarezza e
la precisione del bilancio, oltre che dei suddetti principi, la legge impone il
rispetto anche di schemi e criteri prestabiliti (che meglio si comprenderanno
attraverso lo studio della economia aziendale). A tal fine il bilancio deve
pertanto comporsi di:
- stato patrimoniale, contenente la descrizione e la valutazione del patrimonio
sociale alla fine di ogni esercizio;
- conto economico, contenente le variazioni del patrimonio verificatesi nel corso
dell'esercizio (utili e perdite);
- nota integrativa, introdotta dalle recenti leggi sul bilancio, contiene
chiarimenti in merito solo ad alcuni dati dello stato patrimoniale e del
conto economico.
Redatto dagli
amministratori secondo i principi e gli schemi di cui sopra e accompagnato da
una loro relazione sulla gestione, il bilancio va poi presentato
ai sindaci (almeno 30 gg. prima della data fissata per l'assemblea ordinaria)
affinché, apportate le eventuali modifiche, lo restituiscano agli
amministratori unitamente ad una loro relazione (relazione del collegio
sindacale). Bilancio e relazioni (quella degli amministratori e quella dei
sindaci) andranno poi depositate presso la sede della società almeno 15 gg
prima dell'assemblea per consentire ai soci di prenderne visione; una volta
approvato dall'assemblea, il bilancio andrà infine depositato in copia presso
il registro delle imprese entro 30 gg. dalla sua approvazione.
Particolari tipi di
bilancio sono, infine, il bilancio in forma abbreviata ed il bilancio
consolidato.Il bilancio in forma abbreviata
, che prevede una semplificazione dello stato patrimoniale e della nota
integrativa, è previsto per le S.p.A. che per due esercizi consecutivi non abbiano
superato due dei seguenti limiti: 1) euro
3.125.000 di stato patrimoniale; 2) euro
6.250.000 di ricavi, di vendite e prestazioni;
3) 50 dipendenti occupati in media
durante l'esercizio. Il bilancio consolidato,
riepilogativo della "situazione" finanziaria di società collegate fra loro, è
preparato dalla società controllante ma non è approvato da alcun organo dal
momento che ha una funzione meramente informativa. Con esso, infatti, si vuole
solo rendere pubblica la situazione finanziaria e patrimoniale dell'intero
gruppo.
Le
modificazioni dell'atto costitutivo
Sono adottate
dall'assemblea straordinaria con le maggioranze viste in precedenza (vedi
assemblea); se riguardano l' oggetto sociale, la trasformazione
della società o il trasferimento della sede sociale all'estero,
consentono ai soci di recedere dalla società e di ottenere il rimborso
delle azioni in proporzione al patrimonio risultante dall'ultimo bilancio,
oppure, se la società è quotata in Borsa, in base alla media delle quotazioni
fatte registrare dal titolo azionario negli ultimi tre mesi. Se le
modificazioni riguardano invece il capitale,
possono avere ad oggetto tanto l'aumento quanto la diminuzione del suo
ammontare. Più in particolare
l' aumento del capitale può avvenire mediante:
- emissione di nuove
azioni
possibile, però, solo quando le vecchie siano state tutte
interamente liberate e (per le S.p.A. con capitale superiore ai 10
miliardi delle vecchie lire) siano state concesse le previste
autorizzazioni da parte del Ministero del Tesoro. Le azioni di nuova
emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle
azioni da loro possedute;
- passaggio di
riserve a capitale (e di fondi
speciali iscritti in bilancio) possibile solo nei limiti delle
"eccedenze" di riserva. Le relative azioni vanno proporzionalmente e gratuitamente
distribuite ai soci poiché "nate" da quegli utili che, se in passato non
fossero stati accantonati in riserve, sarebbe loro spettati come
dividendo;
- aumento del valore
nominale
delle azioni (non molto usato in pratica) che impone agli azionisti
di versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo valore dell'azione.
La riduzione
del capitale sociale,
invece, può verificarsi per :
- esuberanza del
capitale rispetto alle effettive esigenze della
società. In tal caso la riduzione avviene mediante rimborso delle azioni
eccedenti oppure liberando gli azionisti dall'obbligo di versare i decimi
ancora non pagati;
- per perdite. In tal caso la riduzione del
capitale è :
1.
obbligatoria se le perdite di un esercizio, verificatesi in misura di 1/3 del
capitale, non si siano poi ridotte di
almeno 1/3 nell'esercizio successivo;
2.
facoltativa in tutti gli altri
casi.
Scioglimento e liquidazione
della S.p.A.
Oltre alle solite
(decorso del termine, impossibilità sopravvenuta di realizzare l'oggetto
sociale, la volontà dell'assemblea, il fallimento, ecc.), sono causa di
scioglimento della S.p.A. anche:
- la riduzione del capitale al di sotto
del minimo legale, se non si provvede a reintegrarlo;
- il divenire l'ammontare complessivo
delle azioni ordinarie inferiore a quello delle azioni a voto limitato, se
entro due anni non .si provvede.
Entro 30 gg. dal
verificarsi di una delle suddette cause di scioglimento gli amministratori
devono convocare l'assemblea straordinaria per la nomina dei liquidatori
(che, in mancanza di accordo fra gli azionisti, verranno nominati dal
presidente del tribunale). Questi, sulla base dei libri e di tutti gli altri
documenti nel frattempo ricevuti dagli organi della S.p.A., procedono alla
riscossione dei crediti ed al pagamento dei debiti sociali per poi redigere il bilancio finale e depositarlo presso il
registro delle imprese. Esso s'intenderà definitivamente approvato solo dopo
che siano decorsi tre mesi senza alcuna contestazione da parte dei soci oppure,
nel caso di contestazioni, dopo che su di esse si sia pronunciato il tribunale.
Sempre a cura degli amministratori segue, infine, la richiesta di cancellazione della S.p.A. dal registro delle
imprese, avvenuta la quale la società s'intenderà estinta.
I contratti
parasociali
Il d. lgs. 6/2003
ha ufficialmente inserito nel nostro Codice (art. 2341 bis c.c.) i cosiddetti
contratti parasociali, ovvero quei patti che, in qualunque modo siano stati
conclusi, mirano a stabilizzare gli assetti proprietari o di governo della
società attraverso:
·
un concordato esercizio del
diritto di voto;
·
un limite al trasferimento delle
azioni.
Tali patti vengono stipulati fra azionisti (sono
possibili anche fra soci di altro tipo di società) con l'intento di stabilire a
priori quale comportamento comune avere in occasione di un'assemblea. Possono
essere a tempo determinato (max 5 anni) o a tempo indeterminato (in tal caso vi
si può recedere solo con un preavviso di almeno sei mesi) e vincolano soltanto
coloro che li hanno sottoscritti, obbligandoli, in caso di inosservanza, al
risarcimento dei danni eventualmente provocati agli altri sottoscrittori. Per
le società quotate in Borsa, poi, ogni contratto parasociale deve essere
comunicato alla CONSOB entro 48 ore dalla sua conclusione. I contratti
parasociali più importanti sono :
- il sindacato
di voto
con cui due o più azionisti, allo scopo di avere il controllo della
gestione sociale, si accordano per votare in assemblea allo stesso modo;
- il sindacato
di blocco
con cui gli azionisti "coalizzati", ad evitare che il loro gruppo
perda forza, si impegnano a preferirsi reciprocamente nel caso di vendita
delle proprie azioni.
La validità dei
patti parasociali è tuttavia subordinata agli obblighi di pubblicità cui l'art.
2341 ter c.c. li ha sottoposti. Essi, infatti, devono essere trascritti
nel registro delle imprese ed in alcuni
casi devono anche essere comunicati all'apertura
di ogni assemblea; in mancanza i sottoscrittori di tali patti non possono
esercitare il diritto di voto e le decisioni assembleari adottate col loro voto
sono impugnabili.
I patrimoni destinati ad uno
specifico affare
L'art. 2447 bis
c.c. concede alla S.p.a. la possibilità di costituire un patrimonio
a parte per uno specifico
affare o di ricorrere, per esso, al finanziamento di terzi.
Costituzione
di un patrimonio a parte: consente alla S.p.a. di
non ricorrere più alla creazione di una o più società controllate per la
realizzazione di uno o più specifici affari. Tali patrimoni, tuttavia, non
devono superare complessivamente il 10%
del patrimonio netto della società e la deliberazione costitutiva
del patrimonio destinato allo specifico affare, oltre ad essere iscritta nel
registro delle imprese, deve indicare :
·
l'affare specifico;
·
i beni e i rapporti giuridici
compresi nel patrimonio;
·
gli eventuali apporti dei terzi
con le modalità di partecipazione agli utili;
·
la nomina di una società di
revisione per il controllo contabile sull'affare;
·
le regole di rendicontazione dello
specifico affare.
A tale deliberazione
costitutiva possono fare opposizione i creditori sociali, ma previa
idonea garanzia da parte della società, il tribunale può ugualmente disporre
l'esecuzione della deliberazione. Trascorsi due mesi dalla registrazione di
detta deliberazione o dalla autorizzazione del tribunale a darvi ugualmente
esecuzione i creditori non possono più far valere alcun diritto sulla parte del
patrimonio destinata allo specifico affare. Da precisare, infine, che detto
patrimonio deve essere contabilizzato separatamente nei libri e nelle scritture
contabili.
Il
finanziamento dei terzi
È un contratto
mediante il quale la società cura un determinato affare con finanziamenti
ottenuti da terzi, ai quali, a titolo di rimborso, andranno in tutto o in parte i proventi derivanti dallo stesso
affare. Nel contratto occorre indicare:
·
il piano finanziario
dell'operazione;
·
i beni strumentali necessari
all'operazione;
·
i controlli che i finanziatori
possono effettuare;
·
la parte di proventi destinata al
rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
·
le eventuali garanzie offerte
dalla società per il rimborso di parte del finanziamento;
·
il tempo massimo di rimborso,
decorso il quale null'altro è dovuto al finanziatore.
I proventi dell'operazione
costituiscono patrimonio separato da quello della società a condizione che
copia del contratto sia depositata presso il registro delle imprese e vengano dalla società adoperati sistemi di
incasso e contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi
dell'affare e a tenerli separati dal restante patrimonio della società. Se tali
condizioni sono rispettate, i creditori sociali non possono esercitare alcun
tipo di azione su detti finanziamenti.