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Società per azioni - Costituzione e peculiarità

diritto



Società per azioni


Costituzione e peculiarità


La costituzione avviene a conclusione di un procedimento di:

- stipulazione dell'atto costitutivo;

- deposito dell'atto presso l'ufficio del  registro delle imprese;

- iscrizione nel registro delle 717j95h imprese.

L'iscrizione ha natura costitutiva: solo con essa la società viene a esistenza.



È ammessa la s.p.a. con un solo azionista: in tal caso la costituzione avverrà con atto unilaterale.


Capitale sociale


È richiesto un capitale sociale minimo di 120,000 euro; il capitale è suddiviso in una pluralità di azioni di pari valore nominale. L'azione incorpora lo status di socio, cioè il suo complesso di diritti e obblighi; cedendo l'azione si trasferisce io status di socio.


Organi

La struttura organizzativa della s.p.a;è profondamente cambiata a seguito della riforma. Non vi è più infatti, come in passato, un solo modello organizzativo ma vari modelli tipicamente fissati dal legislatore tra i quali è data la possibilità di scegliere.

Esistono tre differenti modelli organizzativi:

1 ) modello tradizionale: organo amministrativo, nominato dall'assemblea, cui è affidata la gestione; collegio sindacale, nominato dall'assemblea, con funzioni di controllo;

2) modello dualistico: consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza, cui è affidata la gestione; consiglio di sorveglianza, nominato dall'assemblea, con funzioni di controllo;

3) modello monistico: consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea, cui è affidata la gestione; comitato dì controilo, nominato dal consiglio di amministrazione, con funzioni di controllo.


Trasferibilità della partecipazione sociale


La partecipazione del socio è liberamente trasferibile mediante atti di disposizione dell'azione.


Scioglimento della società


Cause: decorso del termine; conseguimento dell' oggetto sodate o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; impossibilità di funzionamento dell'assemblea o continuata inattività dell'assemblea stessa; riduzione del capitale al dì sotto del limite legale, se non si è provveduto a un nuovo aumento o alla trasformazione della società; deliberazione dell'assemblea di scioglimento anticipato; altre cause previste dall'atto costitutivo.




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