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ORIENTAMENTI SOCIALI DELLE COSTITUZIONI CONTEMPORANEE - DIRITTI E LIBERTA' FONDAMENTALI

comunicazione



Orientamenti sociali delle

Costituzioni contemporanee




Capitolo primo - DIRITTI E LIBERTA' FONDAMENTALI



Principi generali.




Tutte le Costituzioni considerate, salvo qualche eccezione, sanciscono i diritti e le libertà individuali, anche se il numero, l'estensione e la specificità delle relative norme, nonché la loro posizione all'interno del testo, variano notevolmente secondo i casi.

La Dichiarazione dei diritti dell'  uomo e del cittadino del 1789 sancisce il passaggio ad una visione democratica della società intesa non più come un corpo collettivo organico, ma come una somma di individui, tutti partecipanti uti singuli al potere sovrano, la cui libertà individuale è in ogni modo preminente e antecedente al potere politico: i diritti umani sono considerati naturali, inalienabili e sacri, espressione di un' uguaglianza primigenia e necessaria di tutti gli uomini ma, di fatto, possono esistere solo se sanciti da un insieme di norme giuridiche. Con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 per la prima volta un sistema di principi fondamentali è stato liberamente accettato dall' intera umanità attraverso i governi dei vari Stati, mentre sul piano europeo la garanzia collettiva dell'applicazione dei principi enunciati nella Dichiarazione universale è rappresentata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950.

Tutte le Costituzioni dei Paesi europei, concordano nell' individuare fra i compiti principali dello Stato quello di garantire a tutti i cittadini i diritti e le libertà sanciti dalla Costituzione e quelli previsti dalle Convenzioni internazionali cui lo Stato ha aderito, impostazione particolarmente evidente nei paesi di più recente democrazia che nei paesi ad ordinamento giuridico ormai consolidato da un regime democratico.



2. Diritto alla vita e all' integrità fisica.


La sanzione costituzionale del diritto alla vita sembra essere frutto di un' acquisizione piuttosto recente, laddove la garanzia e la protezione di determinati diritti e libertà non fosse affermata dalla consuetudine. Per quanto riguarda i Paesi dell' Europa centrale ed orientale, la garanzia del rispetto del diritto alla vita, quasi sempre presente, è sancit 757e41h a mediante formule di intensità e vigore variabile. Strettamente connesso al diritto alla vita è il principio dell' inviolabilità della persona umana e conseguentemente il diritto all' integrità fisica e psichica.

L' assenza di specifiche norme riguardanti il diritto alla vita è invece una caratteristica piuttosto frequente delle Costituzioni dei Paesi dell' Europa occidentale: in tutti questi casi si tratta di forme di governo democratiche, stabilizzate e consolidate da una lunga tradizione, che rende superflua la tutela di una serie di diritti riconosciuti e garantiti implicitamente proprio in quanto fondamentali.



Libertà personale e tutela giurisdizionale.


Il principio dell' inviolabilità della persona umana nella sua interezza si estende anche al divieto di limitarne la libertà in tutte le sue forme. La libertà deve essere considerata come un diritto naturale, e quindi inviolabile, di tutti gli uomini, ma nella Convenzione europea dei diritti dell' uomo  non vi è alcun riferimento all presunto fondamento naturale dei diritti e delle libertà. Sicuramente emergono delle difformità nell' elencazione, da parte dei diversi testi costituzionali, dei casi in cui sia legalmente possibile una limitazione, da parte dello Stato, delle libertà individuale dei cittadini. La Convenzione europea costituisce il punto di riferimento per tutte le Costituzioni contemporanee, per quanto riguarda la tutela giurisdizionale. Anche se il grado di uniformità di ciascuna di esse alle suddette norme internazionali è estremamente variabile: alcune formulazioni, ad esempio, sono assai più generiche e carenti in materia rispetto alla Convenzione, limitandosi ad enunciare orientamenti di principio, altre rivelano la presenza di ulteriori precisazioni e integrazioni.

Tuttavia non è possibile individuare una o più discriminanti a livello cronologico o geografico e nonostante le notevoli differenze l' impostazione della Convenzione sembra essere tendenzialmente seguita da gran parte delle Costituzioni più recenti.



Libertà di movimento.


La libertà della persona umana si assicura anche attraverso la libertà di movimento, che può essere violata non soltanto tramite la cattura, l' arresto e la detenzione, ma anche attraverso ogni restrizione alla libertà dell' individuo di circolare all' interno del Paese, di entrarvi e di uscirne a prorpio piacimento e di scegliere liberamente il luogo dove stabilire la propria residenza. Per quanto riguarda la formulazione di tale principio non si riscontrano variazioni di rilievo: tutti i testi sanciscono in modo in modo più o meno dettagliato e sostanzialmente uniforme il diritto dei cittadini di circolare liberamente all' interno del Paese, di scegliere liberamente il luogo di residenza, di espatriare e di rimpatriare in qualsiasi momento.



Inviolabilità della vita privata.


Strettamente connesso con il principio dell' inviolabilità della persona umana è quello dell' inviolabilità della vita privata, che implica il rispetto e la tutela da parte dello Stato della privacy e della vita familiare dell' individuo, del domicilio e delle forme di comunicazione, nonché il divieto di manipolare e diffondere dati personali. Molto sintetiche e generiche sono le formulazioni di tali principi presenti nelle costituzioni meno recenti, trascurando di disciplinare o tutelare altre forme di privacy oltre l' inviolabilità del domicilio, e aggiornatesi solo negli ultimi anni. La tutela della privacy in tutte le manifestazioni è una tematica ampiamente trattata anche dalle Costituzioni dei Paesi dell' Europa centro-orientale, più moderne e quindi più sensibili a problematiche di grande attualità, anche se le corrispondenti formulazioni presentano un grado di specificità variabile, in connessione con la tutela dell' individuo nel suo onore, nella sua reputazione e nella sua dignità.



Libertà di pensiero, opinione ed espressione.


Il principio della libertà di pensiero, opinione ed espressione è oggi riconosciuto e tutelato da tutte le Costituzioni contemporanee, nonostante alcune varianti nelle sue formulazioni. Per i Paesi dell' Europa centro-orientale il riconoscimento di questo principio è un segno evidente dell' impostazione chiaramente democratica degli ordinamenti più recenti che non si limitano soltanto a sancire la libertà di stampa ed il divieto di censura, ma estendono espressamente tale libertà a tutti i mezzi di comunicazione (anche se non sempre indicati specificamente) in termini succinti e meno dettagliati.

Strettamente connesso alla libertà dei mezzi di comunicazione è il principio della libertà d' informazione, che prevede il diritto di servirsi liberamente di tutti i mezzi di comunicazione per ottenere, utilizzare e diffondere informazioni sia di carattere privato che di interesse generale, fatte salve le limitazioni imposte per legge allo scopo di salvaguardare la privacy o la reputazione altrui o per ragioni di pubblico interesse. Il diritto all' informazione è trattato in modo molto puntuale dalle Costituzioni più recenti e fra i diritti connessi vi è quello a conoscere i propri diritti e doveri, presente solo in quattro casi.



Libertà di religione.


La Dichiarazione dei diritti dell' uomo e del cittadino sancisce formalmente il diritto a non essere perseguiti per le proprie opinioni religiose, purchè non contrarie all' ordine pubblico, ovvero il diritto di scegliere e professare liberamente la propria religione e di non essere perseguiti né discriminati sulla base delle proprie convinzioni religiose. In molti Paesi la libertà di culto non impedisce naturalmente il riconoscimento di una religione di Stato, purchè uguali diritti vengano riconosciuti a chi professa una fede diversa, inoltre possono esservi delle norme e delle disposizioni costituzionali che regolano i rapporti e le sfere d' interesse di Chiesa e Stato. Ovviamente in alcuni contesti politico-sociali segnati da una forzata laicizzazione il riconoscimento di tali diritti assume una chiara valenza rivendicatoria per l' identità nazionale e collettiva, mentre in altri segnati da conflitti e contrasti etnico-religiosi diventa estremamente rilevante per mantenere la stabiltà interna.



Libertà di riunione e di associazione.


La possibilità di aderire liberamente a pratiche di culto religioso non può prescindere dal riconoscimento della libertà dei singoli di potersi riunire in assemblee o in associazioni proprio a tali fini: le libertà di riunione e di associazione possono essere quindi considerate strumentali nei confronti di quella religiosa. Da un altro punto di vista i fenomeni associati possono essere considerati una forma di espressione di idee o di manifestazione di volontà a livello collettivo e la loro disciplina rientra nell' ambito della tutela del diritto alla libera espressione e manifestazione del pensiero. Entrambe le prospettive presuppongono una concezione della libertà di riunione e di associazione legata al diritto individuale della persona indipendentemente da connotazioni sociali e politiche, caratteristica propria delle Costituzioni dei Paesi dell' Europa occidentale, nelle quali i concetti di riunione e di associazione sembrano implicare connotazioni di tipo politico o sociale più sfumate rispetto agli ordinamenti costituzionali dei Paesi dell' Europa centro-orientale. Ci sono casi in cui le libertà di riunione e di associazione rientrano nettamente nella sfera dei diritti politici e sono nettamente separati dai diritti individuali. Occorre ovviamente distinguere fra riunione e associazione, ma entrambe per essere costituzionalmente lecite devono perseguire fini pacifici, escludere la presenza e l' uso di armi, non aver carattere di segretezza, non perseguire fini illeciti e non incitare all' odio, alla violenza ed alla discriminazione. La libertà di riunione e di associazione non implica la necessità di un preavviso e di una autorizzazione preventiva (il che non significa assenza di controllo da parte delle autorità di pubblica sicurezza) ai fini di evitare effetti dannosi per l' ordine, la sicurezza e la morale pubblici. Soprattutto gli ordinamenti dei Paesi dell' Europa occidentale prevedono specifiche limitazioni per quanto riguarda le riunioni all' aperto, in altri casi invece, la Costituzione non discrimina in alcun modo fra riunioni in luogo, chiuso o aperto, pubblico o privato, limitandosi al massimo a prevedere eventuali limitazioni o restrizioni alla libertà di riunione per ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale, impostazione propria della maggior parte delle Costituzioni dei Paesi dell' Europa centro-orientale. Per quanto riguarda le associazioni, compresi i partiti politici ed i movimenti sindacali ai quali le Costituzioni moderne si rivolgono principalmente, alcune limitazioni possono essere espresse riguardo alla partecipazione ad esse dei dipendenti statali.


Diritto di petizione.


I rapporti fra i cittadini ed il potere pubblico comportano, oltre ai diritti ed ai doveri già trattati, anche il diritto di petizione, un istituto di democrazia diretta, contemplato da quasi tutte le Costituzioni contemporanee, consistente nella possibilità di rivolgere petizioni agli organi del potere legislativo, secondo le modalità previste dalla legge, per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Ci sono alcune Costituzioni che non lo considerano un diritto vero e proprio, non includendolo tra i diritti e le libertà individuali o tra i diritti civili e politici.



Cittadini e stranieri: diritti e doveri.


Requisito fondamentale per poter godere di una serie di diritti inerenti alla partecipazione del singolo individuo alla vita pubblica, definiti pertanto diritti civili e politici, è quello di essere cittadini di un determinato Paese: i cittadini infatti godono di alcuni diritti e sono tenuti ad osservare alcuni doveri da cui i non cittadini (stranieri o apolidi) sonon solitamente esclusi o rispetto ai quali sono soggetti ad alcune restrizioni. Le principali restrizioni riguardano ovviamente il diritto di voto e di accesso alle cariche elettive, di cui gli stranieri residenti nel Paese generalmente non godono, con alcune eccezioni per l' elettorato attivo e passivo a livello locale, soprattutto per quanto riguarda i Paesi membri dell' Unione europea, in ottemperanza alle norme del Trattato di Maastricht ed al principio della cittadinanza europea, aggiuntiva a quella nazionale. Ancora più rigida è, nella maggior parte dei casi, la discriminazione fra cittadini e stranieri per quanto riguarda l' accesso alle funzioni pubbliche, che sono strettamente riservate a coloro che possiedono la cittadinanza nazionale. Eventuali concessioni fatte agli stranieri per quanto riguarda la fruizione di tali diritti, nonché in relazione alla loro naturalizzazione, alla possibilità di mantenere una doppia cittadinanza ed alla particolare protezione accordata ai rifugiati politici, avvengono normalmente in base ad un criterio di reciprocità.

Gli stranieri e gli apolidi sono comunque espressamente equiparati ai cittadini nazionali per quanto riguarda il principio dell' uguaglianza giuridica, il godimento di tutti i diritti e libertà individuali e la protezione contro ogni forma di discriminazione: le uniche differenze riguardano il grado di partecipazione al governo dello Stato in cui risiedono e di cui non hanno la cittadinanza. Per quanto riguarda i cittadini residenti all' estero, il loro pieno godimento dei diritti civili politici risulta necessariamente limitato in quanto spesso incompatibile con la residenza all' estero, così come l' adempimento di determinati doveri. Le modalità tramite le quali si acquisisce, si mantiene o si perde la cittadinanza sono comunque diverse da Paese a Paese ed altrettanto differente è il grado di parità fra cittadini e stranieri nell' esercizio di diritti, libertà e doveri, sempre entro i limiti degli ordinamenti e delle convenzioni internazionali.

Da non tralasciare poi i casi in cui alcuni Stati accordano specifiche forme di tutela ai cittadini appartenenti a minoranze etniche o linguistiche, che godono pertanto del diritto di preservare la loro integrità etnica, culturale e linguistica, nonché maggiori autonomie amministrative.



Tutela delle minoranze.


Il 1° febbraio 1995 gli Stato membri del Consiglio d' Europa hanno ratificato una Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (in vigore dal 1996), contenente alcuni principi guida: in effetti la presenza all' interno di uno Stato di gruppi appartenenti ad etnie e nazionalità diverse dalla maggiranza della popolazione è da sempre causa di irriducibili conflitti, spesso sfociati in guerre sanguinose, i cui esiti traumatici sono spesso stati determinati dalla scarsa tutela, per non dire dalla sistematica negazione, dei diritti di tali minoranze non soltanto dal punto di vista civile e politico, ma anche, e soprattutto, in campo sociale. Per quanto riguarda i Paesi dell' Europa occidentale il problema della tutela delle minoranze nazionali sembra scarsamente avvertito a livello costituzionale (fanno eccezione Norvegia, Italia e Belgio): tale mancanza dipende in parte dal buon grado di integrazione dei gruppi minoritari e dal rispetto dei loro diritti, ed in parte dalla minore incidenza della loro presenza, rispetto a quanto si verifica nell' Europa centro-orientale dove è facile riscontrare regimi di convivenza forzata. Tutti i Paesi di quest' area, ad eccezione delle Lituania, prevedono norme di tutela delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche presenti nel territorio, anche se occorre notare che ad una puntuale garanzia formale non sempre corrisponde una effettiva tutela nella realtà, e ciò è particolarmente evidente nei Paesi dell' ex Jugoslavia.



Limitazioni e restrizioni ai diritti e alle libertà fondamentali.


In alcuni casi, esplicitamente previsti dalla maggior parte dei testi costituzionali, è possibile che alcuni diritti e libertà fondamentali vengano sottoposti a limitazioni, cioè restrizioni parziali, o sospensioni, cioè restrizioni complete: entrambe possono essere applicate temporaneamente o permanentemente. Eventuali limitazioni possono sussistere anche in casi individuali. A seconda dei casi, alcuni ordinamenti dei Paesi dell' Europa occidentale non prevedono una specifica sezione dedicata a questo tema (Belgio, Malta), altri elencano esattamente i diritti e le libertà passibili di limitazioni o sospensioni, diversamente, nei Paesi dell' Europa centro-orientale, si tende a specificare non tanto i diritti e le libertà che possono essere ristretti in casi particolari quanto piuttosto ad indicare chiaramente quelli che non possono esserlo mai.




Capitolo secondo - ORDINAMENTI ISTITUZIONALI



Principi generali.


Caratteristica peculiare degli Stati retti da un ordinamento democratico è il principio della separazione dei poteri e il rispetto del pluralismo politico: come recita l' articolo 1 della Costituzione italiana, in uno Stato democratico "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", garantendo in tal modo che l' azione dei governanti sia conforme alla volontà dei governati. Nel corso del processo storico che ha portato alla formazione dello Stato moderno, la partecipazione diretta del popolo all' attività di governo si è progressivamente ridotta alla crescente complessità dell' apparato istituzionale statale: il popolo esercita oggi la sua sovranità attraverso forme di democrazia rappresentativa ed attraverso l' elezione diretta dei membri delle Assemblee parlamentari (vedi pp.114-117).



2. Il Parlamento: Stati di "democrazia classica" e Paesi di "nuova democrazia".


Alla Gran Bretagna spetta il primato di aver dato vita alla forma di governo parlamentare, che si è poi diffusa in tutta l' Europa, caratterizzata dal rapporto fiduciario che lega il Governo al Parlamento.

Il Parlamento inglese è costituito da due Camere, delle quali soltanto una, la Camera dei Comuni (659 membri), è elettiva e presieduta da uno Speaker eletto dalla Camera stessa, mentre l' altra, quella dei Lords, è composta da 1205 "Pari" ereditari e a vita, di ambo i sessi, ed è presieduta da un Lord Cancelliere nominato dalla Regina. Il diritto di legiferare in materia fiscale ed economica-finanziaria spetta alla Camera bassa.

Rispetto al modello inglese, i Parlamenti degli altri Paesi dell' Europa occidentale presentano alcune differenze. In Irlanda l' Oireachtas è l' unico organo detentore del potere legislativo e si compone di due Camere, la Camera dei rappresentanti, eletti direttamente col sistema proporzionale, e il Senato, costituito da 11 membri nominati dal Primo Ministro e da altri 49 eletti con sistema proporzionale. Anche se ogni progetto di legge deve essere approvato da entrambe le Camere il Senato non può proporre emendamenti ai progetti di legge a carattere finanziario già approvati dalla Camera dei rappresentanti, né avanzare proposte in materia (vedi p.118).

Caratteristiche comuni presentano le Assemblee parlamentari degli Stati scandinavi. Entrambe le Camere dell' Althing islandese (composto da 63 membri) sono elettive con sistema proporzionale e presiedute da un unico Presidente eletto comunemente: l' Althing esercita la funzione legislativa insieme al Presidente della Repubblica ed ha l' esclusivo potere di approvare il bilancio e di emanare provvedimenti di carattere fiscale. Analoghe le funzioni del Folketing danese (monocamerale, 179 membri a mandato quadriennale), del Riksdag svedese (monocamerale, 349 membri eletti con sistema proporzionale e a mandato triennale), dell' Eduskunta finlandese (monocamerale, 200 membri eletti con sistema proporzionale e a mandato quadriennale) e dello Storting norvegese (bicamerale imperfetto, 165 membri eletti con sistema proporzionale a mandato quadriennale suddivisi in due Camere).

Gli Stati Generali (Prima e Seconda Camera) dei Paesi Bassi e il Parlamento federale belga (Camera dei Rappresentanti e Senato) a mandato quadriennale, costituiscono entrambi un sistema bicamerale imperfetto, in cui il potere legislativo viene esercitato congiuntamente al Re e la Camera bassa è nettamente preponderante rispetto a quella alta, mentre nel Lussemburgo abbiamo un sistema moncamerale a mandato quinquennale in cui il potere legislativo viene esercitato congiuntamente al Granduca che ha notevoli poteri nei confronti della Camera e del Governo.

Il Parlamento francese si compone dell' Assemblea Nazionale (487 deputati eletti per 5 anni a suffragio diretto con sistema maggioritario e ballottaggio nel 2° turno) e del Senato (247 membri eletti per nove anni dai Consiglieri comunali e dipartimentali e dai deputati, rinnovabili per un terzo ogni tre anni). Rispetto ai poteri del Presidente della Repubblica, Capo di Stato e del Governo, il Parlamento risulta nettamente limitato.

Per quanto riguarda gli Stati federali mitteleuropei, la struttura delle loro assemblee parlamentari dipende direttamente dall' organizzazione dello Stato: mentre una Camera, i cui membri sono eletti direttamente dal popolo, rappresenta l' unità nazionale, l' altra invece, costituita da  rappresentanti dei Parlamenti o dei Governi degli Stati costituenti la Federazione, vigila affinchè il potere centrale non invada la sfera di autonomia dei soggetti della Federazione ed esercita autonomamente l' attività legislativa, in un sistema bicamerale il cui orientamento non è facilmente identificabile.

Nella Repubblica federale tedesca, il Parlamento detiene in esclusiva il potere legislativo e si compone di due Camere il Bundestag (672 membri a mandato quadriennale eletti a suffragio universale diretto con sistema misto) ed il Bundesrat (69 membri designati dai Governi dei Lander); analogamente il Parlamento austriaco è composto da un Nationalrat (138 membri eletti per 4 anni a suffragio universale diretto che a lor volta eleggono il loro Presidente) e da un Bundesrat (64 membri in numero proporzionale alla popolazione, nominati dai Parlamenti dei singoli soggetti della Federazione, i Landtage); nella Confederazione elvetica l' Assemblea federale è costituita da un Consiglio Nazionale (200 deputati del popolo svizzero eletti direttamente con sistema proporzionale per 4 anni) e da un Consiglio di Stato (composto da 46 deputati dei Cantoni).

La Spagna pur riconoscendo ampi poteri alle Comunità autonome, non è uno Stato federale: le Cortes, che esercitano il potere legislativo, approvano il bilancio e controllano l' azione del governo, sono costituite dal Congresso dei deputati e dal Senato. Il primo è composto da un numero variabile di membri eletti a suffragio universale diretto ogni quattro anni con sistema proporzionale corretto e rappresenta la volontà del popolo spagnolo, il Senato è invece la Camera di rappresentanza territoriale eletta direttamente ogni quattro anni con sistema maggioritario in ogni singola provincia o Comunità autonoma. Monocamerale invece è la struttura dell' Assemblea della Repubblica portoghese, così come nel Principato di Andorra e nel Parlamento maltese, oltre che in Grecia e in Turchia.

Per quanto riguarda i Paesi dell' Europa centro-orientale, di "nuova democrazia", le costituzioni democratiche promulgate negli ultimi anni o recentemete riadattate, ricalcano la struttura istituzionale propria delle democrazie consolidate: elemento comune è sicuramente il ruolo preponderante assunto dalla "Camera bassa" che risulta ancor più rilevante nei sistemi monocamerali. La nuova Costituzione della Federazione russa ad esempio ha adottato l' apparato istituzionale tipico degli Stati federali: qui il ruolo della Duma è sicuramente preponderante rispetto a quello del Consiglio federale a testimonianza dell' orientamento centralista dell' ordinamento federale russo. Fra i Paesi che precedentemente rientravano nella sfera dell' Unione Sovietica e che, in seguito alla dissoluzione, hanno scelto di non entrare a far parte della nuova Comunità degli Stati indipendenti, soltanto Ucraina e Moldavia con Costituzioni del tutto nuove, mentre le tre Repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, hanno preferito rimettere in vigore, con opportuni emendamenti, le Costituzioni democratiche precedenti l' annessione all' Unione Sovietica.

In Polonia, Repubblica Ceca e Romania, il Parlamento ha struttura bicamerale e soltanto in Romania le due Camere sono in posizione paritaria, mentre in Ungheria e in Bulgaria siamo in presenza di un sistema monocamerale.

Gli organi del potere legislativo dei Paesi membri dell' ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia, basati su un sistema bicamerale, differiscono abbastanza nettamente fra loro, mentre Repubblica federale di Jugoslavia e la Bosnia-Erzegovina riprendono la struttura tipica degli Stati federali, ma le due Camere sono poste su un piano di parità. Monocamerali invece l' Assemblea parlamentare della Repubblica di Albania e l' Assemblea della Repubblica di Macedonia.



3. Forme di governo.


In base al ruolo del Parlamento nei confronti del potere esecutivo e alle sue competenze è possibile desumere le caratteristiche proprie dell' organo di governo di ciascun Paese sia in relazione al rapporto di fiducia che lo lega al Parlamento sia in riferimento al ruolo che il Capo di stato assume nell' esercizio del potere esecutivo. Gli ordinamenti istituzionali democratici a base parlamentare sono caratterizzati da un rapporto fiduciario fra Parlamento e Governo. Il prototipo della forma di governo parlamentare è costituito dal sistema politico inglese che può anche essere definito una monarchia repubblicana in cui il Premier ha poteri simili a quelli di un Capo di Stato di una Repubblica presidenziale e il Monarca è il Capo di Stato inglese. Mentre, nel caso dei governi parlamentari, le attribuzioni del Capo dello Stato sono puramente rappresentative, nel caso della Francia il Capo dello Stato è anche organo di Governo e condivide con il Primo Ministro il potere esecutivo, ma in tal caso non si può parlare di presidenzialismo vero e proprio ma di iperpresidenzialismo; nella Federazione russa il ruolo del Presidente è ancor più accentuato e costituzionalmente riconosciuto. Gli altri Paesi europei in cui il Capo dello Stato è eletto direttamente dai cittadini hanno adottato una forma di governo più propriamente semi-presidenziale, dal momento che il Presidente della Repubblica non gode di effettivi poteri di indirizzo politico.

Molti Paesi hanno adottato, come in Gran Bretagna, una forma di governo parlamentare, pur con alcune differenze rispetto al prototipo inglese dovute alla maggiore o minore incidenza del ruolo del Capo dello Stato, al più o meno evidente potere decisionale del Primo Ministro, al diverso grado di autonomia dell' esecutivo nei confronti del Parlamento (che spesso raggiunge un' assoluta preminenza rispetto ad esso) e soprattutto alla diversa conformazione dei partiti politici e ai loro rapporti reciproci, per cui non è sempre possibile ottenere una maggioranza parlamentare stabile ed omogenea che condivida le scelte del Governo.

Negli Stati europei retti da monarchie parlamentari, il ruolo del Capo di Stato e la sua incidenza nella vita politica del Paese varia a seconda dei casi. Ancor più che in Gran Bretagna, nel Regno di Svezia l' istituto monarchico è ridotto ad una funzione puramente simbolica e rituale, ma secondo la Costituzione norvegese, le prerogative del Re o della Regina appaiono piuttosto accentuate anche se occorre precisare che la reale organizzazione dei poteri statuali con il passare del tempo ha visto una progressiva limitazione delle prerogative del Sovrano ed un accrescimento del peso politico del Parlamento. Infatti, nonostante il Re sia formalmente il Capo del Governo, egli non partecipa effettivamente all' esercizio del potere esecutivo, che è invece nelle mani del Primo Ministro e degli altri Ministri.

Come in Norvegia, anche secondo la Costituzione danese il Sovrano ha prerogative assai rilevanti, mentre nei Paesi Bassi ha un ruolo puramente simbolico e non partecipa in nessun modo all' esercizio del potere esecutivo. Come nella Costituzione belga, molto spesso nonostante la formale attribuzione del potere esecutivo il potere del Sovrano si limita alla nomina e alla revoca dei membri del Governo. Nel Granducato di Lussemburgo il Capo di Stato ha attribuzioni almeno formalmente maggiori, pur senza essere tuttavia associato all' attività di governo, come nel Principato di Liechtenstein. In Spagna il Re dispone di poteri di un certo rilievo, mentre nel Principato di Andorra e nella Repubblica di San Marino il ruolo di Capo dello Stato è attribuito ad un organo colleggiale.

Per quanto riguarda i Paesi retti da forme di governo repubblicane, una garanzia dell' indipendenza dell' esecutivo nei confronti del Capo dello Stato è data dall' elezione di quest' ultimo da parte dell' Assemblea parlamentare, piuttosto che direttamente da parte dei cittadini, come accade, ad esempio, in Italia o nella Repubblica federale tedesca, o in Grecia dove il Presidente della Repubblica è formalmente investito sia del potere legislativo sia di quello esecutivo, ma è sostanzialmente privo di poteri di indirizzo politico, analogamente nella Repubblica di Malta, in Turchia e nella Republica di Albania i poteri del Capo dello Stato si riducono sostanzialmente alla nomina e alla revoca dei membri del Governo e allo scioglimento delle Camere.

Fra i Paesi dell' ex Jugoslavia, solo nell' attuale Repubblica federale di Jugoslavia il Presidente della Repubblica è eletto dall' Assemblea federale: non ha poteri di indirizzo politico e si limita a nominare formalmente un candidato alla carica di Primo Ministro. In Ungheria i poteri di controllo dell' Assemblea sono molto accentuati rispetto al Presidente della Repubblica. Molto simili i rapporti tra Governo e Parlamento nella Republica slovacca e nella Repubblica Ceca dove il Governo è responsabile unicamente nei confronti della Camera dei deputati. Interessante il caso della Lettonia: la proposta di scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica deve essere sottoposta a referendum popolare che in caso di responso contrario porta alla destituzione del Presidente della Repubblica che può essere revocato dal Parlamento stesso.

In alcuni Paesi dell' Europa occidentale il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto, pur non essendo associato all' esercizio del potere esecutivo, anche se le sue attribuzioni possono essere piuttosto rilevanti. In Austria il Presidente rappresenta un organo supra partes che coordina le istituzioni e può essere rimosso su referendum popolare indetto su proposta del Bundesversammmlung; in Irlanda la sua candidatura deve essere proposta dal Parlamento e la costituzione non attribuisce al Presidente della Repubblica la qualifica formale di Capo dello Stato; in Islanda, nonostante l' ampiezza dei poteri attribuiti, il Presidente della Repubblica non ne usufruisce del tutto comportandosi come un Capo di Stato parlamentare; in Finlandia le attribuzioni del Presidente della Repubblica sono assai accentuate, anche se progressivamente ridimensionatesi nel corso del tempo parallelamente ad un rafforzamento del ruolo del Parlamento; in Portogallo il Presidente della Republica è il garante dell' indipendenza nazionale, dell' unità dello Stato e del funzionamento regolare delle istituzioni democratiche.

Tuttavia non sempre l' elezione a suffragio universale diretto del Presidente della Repubblica corrisponde a reali poteri di indirizzo politico, come in Ucraina, dove il Presidente della Repubblica non può né ignorare la volontà del Parlamento né scioglierlo, in Moldavia dove la formazione del Governo segue una procedura che prevede due voti di fiducia il chè riduce ulteriormente il ruolo del Presidente della Repubblica; in Polonia dove non è associato all' esercizio del potere escutivo e in Bulgaria dove è assistito da un Vicepresidente; particolare il caso della Bosnia-Erzegovina dove la Presidenza della Repubblica è un organo colleggiale composto da tre membri.



Garanzie costituzionali e ordinamento giurisdizionale.


La procedura di revisione costituzionale istituita dalle Costituzioni a carattere rigido si inserisce in un più complesso sistema di garanzie costituzionali, con la presenza di appositi organismi che gestiscono competenze in altri casi proprie dei gradi più alti della magistratura ordinaria. Gli ordinamenti di alcuni Paesi dell' Europa occidentale prevedono istituzioni paragonabili alla Corte costituzionale italiana, pur presentando un notevole grado di variabilità.

Il Tribunale Costituzionale portoghese, ad esempio, non è competente nei conflitti di attribuzione fra poteri statali e locali e non può accogliere ricorsi individuali differentemente dal Tribunale Costituzionale in Spagna, ma anche il Consiglio Costituzionale francese non prevede il ricorso individuale ed ha ampie competenze nell' ambito della verifica dei procedimenti elettorali. In Grecia, nella Repubblica di Cipro e nella Repubblica di Malta abbiamo rispettivamente una Corte Suprema speciale, una Suprema Corte costituzionale, e una Corte Costituzionale che ha competenze limitate essendo la Costituzione maltese estremamente flessibile e non essendo previste procedure di controllo, mentre anche in Irlanda il giudizio sulla legittimità costituzionale di una norma giuridica spetta al massimo grado della magistratura ordinaria cioè l' Alta Corte.

Negli Stati federali, i tribunali costituzionali hanno in primo luogo competenze relative al giudizio sui conflitti di attribuzione fra il potere centrale e i poteri locali, come nel caso dell' Austria e della Repubblica federale tedesca. Nella Confederazione elvetica il Tribunale federale corrisponde al massimo grado della magistratura ordinaria, ma è l' Assemblea federale stessa a vigilare sulla legittimità costituzionale dei suoi atti. Anche in Belgio e Lussemburgo non sono previste disposizioni specifiche in materia come in Finlandia, Olanda, Norvegia e Svezia, dove non esiste un organo giurisdizionale specificamente predisposto al controllo della legittimità costituzionale degli atti normativi che spetta ai gradi più alti delle magistrature ordinarie.

Rispetto alle garanzie costituzionali previste negli ordinamenti dei Paesi dell' Europa occidentale, le Costituzioni dei Paesi dell' Europa centro-orientale sono prevalentemente orientate verso l' istituzione di apposite Corti Costituzionali distinte dalle giurisdizioni ordinarie: uniche eccezioni la Lettonia, che non prevede alcuna disposizione relativa alla verifica della costituzionalità degli atti normativi, e l' Estonia che predispone organi e procedure del tutto peculiari. Interessanti i casi del Tribunale Costituzionale della Polonia, e della Corte Costituzionale della Slovenia che giudica la conformità ai principi costituzionali dei programmi politici e delle attività dei partiti, e della Corte Costituzionale della Romania le cui sentenze non sono irrevocabili: l' atto normativo dichiarato incostituzionale viene riesaminato dalle Camere e la clausola di incostituzionalità viene respinta qualora l' atto sia nuovamente approvato a maggioranza di due terzi da ciascuna Camera. Inoltre le Costituzioni più recenti prevedono particolari competenze per i tribunali costituzionali anche in materia di diritto comunitario, e bisogna evidenziare il ruolo fondamentale che essi svolgono in Stati federali dell' area balcanica, come la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica federale di Jugoslavia nel campo dei conflitti di attribuzione e delle controversie di competenza tra gli organi statali centrali e le istituzioni locali.

Tra le norme concernenti l' ordinamento giurisdizionale, un principio fondamentale, sul quale le Costituzioni concordano, è l' autonomia e l' indipendenza della magistratura nei confronti di qualsiasi interferenza, soprattutto da parte del potere legislativo ed esecutivo, e di ogni giurisdizione di ordine superiore: l' indipendenza esterna ed interna è tutelata da quasi tutte le Costituzioni europee ma in alcuni casi la garanzia di tale principio è espressa in modo non del tutto esauriente e completo. Le Costituzioni dei Paesi dell' Europa orientale hanno recepito in modo scrupoloso tali principi e fra le Costituzioni dei Paesi dell' Europa occidentale solo le Costituzioni della Grecia, della Spagna e del Portogallo disciplinano in modo veramente esauriente il principio dell' indipendenza dei giudici e della loro autonomia sia interna sia esterna, prevedendo un organo di autogoverno della magistratura. Anche Ucraina, Moldavia, Polonia, Romania, Bulgaria, Albania, Macedonia e Croazia prevedono l' istituzione di organi autoamminstrativi dell' ordine giudiziario. Da precisare che nonostante il principio dell' unicità della giurisdizione, la maggiorparte delle Costituzioni esaminate prevedono espressamente alcune deroghe a tale principio.

Il problema dell' indipendenza della Magistratura nei confronti di ogni altro potere non riguarda direttamente soltanto i giudici ma anche i pubblici ministeri: secondo la Costituzione italiana, il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme dell' ordinamento giudiziario, esercita le sue funzioni sotto la vigilanza del Ministro di Grazia e Giustizia e ha l' obbligo di esercitare l' azione penale: tali disposizioni rispondono alla duplice finalità di eliminare ogni discrezionalità nell' esercizio di una funzione così delicata e di assicurare in materia un' effettiva uguaglianza di trattamento. Non essendo distinte né in base a criteri di selezione, né in base ad un determinato status professionale, una  sostanziale dicotomia fra la magistratura inquirente e quella giudicante sarebbe l' unica garanzia di una sostanziale imparzialità in sede processuale. Le Costituzioni più moderne dei Paesi europei prevedono un regime particolare per il pubblico ministero e le Costituzioni dei Paesi dell' Europa centro-orientale (ad eccezione di Estonia, Lettonia, Polonia e Croazia) si pronunciano assai più estesamente in tal senso.



Autonomie locali.


Quasi tutte le Costituzioni dei Paesi europei attribuiscono un certo grado di autonomia agli enti territoriali in cui lo Stato si articola, che può essere di carattere strettamente amministrativo, come nel caso dei comuni e delle province, oppure anche politico o legislativo, come nel caso delle Regioni in cui uno Stato unitario si suddivide o in quello dei singoli Stati riuniti in una Federazione. Secondo il principio di sussidiarietà mentre le Costituzioni degli Stati federali tendono a disciplinare accuratamente quali compentenze i membri della Federazione deleghino agli organi del potere statale centrale, ad essi sovraordinati, e quali invece mantengano per sé o deleghino ai sottostanti organi di autonomia locale, quasi tutte le Costituzioni degli Stati unitari prevedono un' organizzazione territoriale su base regionale , concedendo alle entità territoriali in cui lo Stato si articola un' autonomia rispetto al potere centrale che può anche essere assai accentuata, come nel caso della Spagna.

D' altra parte, accanto alla tendenza federalista che in Europa è piuttosto evidente, tenendo conto anche delle crescenti aspirazioni dei Paesi dell' Europa centro-orientale di entrare a far parte dell' Unione Europea, si è registrato parallelamente un processo inverso di dissoluzione di organizzazioni federali precedentemente esistenti, quali la Repubblica federativa socialista di Jugoslavia, l' URSS e la Cecoslovacchia, infatti, tutte le recenti Costituzioni degli Stati dell' Europa centro-orientale dedicano particolare attenzione al riconoscimento e alla sanzione delle autonomie locali.




Capitolo terzo - RAPPORTI CIVILI E SOCIALI



1. Principi generali.


I problemi legati agli aspetti civili, sociali e culturali delle relazioni umane hanno acquisito una crescente importanza anche a livello internazionale. Rispetto alle Costituzioni di tipo democratico-sociale, le Costituzioni più recenti dei Paesi dell' Europa centrale ed orientale enfatizzano la garanzia dei diritti e delle libertà che sul piano sociale e culturale, attengono alla sfera privata dell' individuo piuttosto che alla collettività.

Nell' ambito del Consiglio d' Europa, la tutela dei diritti socio-economici è garantita dalla Carta sociale europea (Torino, 18 ottobre 1961) che tra i suoi principi comprende: il diritto al lavoro, il diritto sindacale e il diritto di contrattazione collettiva, la tutela dei minori e delle donne lavoratrici, il diritto all' orientamento e alla formazione professionale, il diritto all' assistenza pubblica sanitaria, il diritto alla sicurezza sociale, il diritto di beneficiare dei servizi sociali, la protezione economica, giuridica e sociale della vita familiare e il diritto di emigrazione. Successivamente la Carta sociale è stata integralmente revisionata nel senso di un notevole ampliamento della sfera dei diritti dei lavoratori in relazione alle nuove esigenze e tendenze del mercato del lavoro.



Lavoro.


La Costituzione della Repubblica italiana attribuisce rilevanza costituzionale al lavoro, ma la maggior parte delle Costituzioni dei Paesi dell' Europa occidentale dedica alle norme concernenti  il lavoro e i lavoratori uno spazio molto ridotto, spesso limitandosi soltanto ad enunciare orientamenti di principio o trascurando completamente tale tematica. Gli unici Paesi, oltre all' Italia, le cui Costituzioni dedicano una particolare attenzione al lavoro sono la Repubblica di Malta, la Grecia, il Portogallo e la Spagna, tutti Paesi in cui l' intervento statale nella gestione della politica socio-economica, pur garantendo la libertà di commercio ed industria, è stato per lungo tempo determinante ed è tuttora largamente presente.

Gli ordinamenti dei Paesi dell' Europa centro-orientale dimostrano un' attenzione maggiore nei confronti dei diritti dei lavoratori, anche se le relative norme non si differenziano molto da quelle della Costituzione portoghese, che tratta le tematiche sociali più puntualmente ed esaurientemente delle altre, tanto da essere considerata un vero e proprio manifesto programmatico, data l'estensione e il gran numero delle norme in essa contenute: la differenza principale consiste nel considerare il lavoro come un diritto e non anche come un dovere. Punto comune a tutte le moderne Costituzioni è il divieto del lavoro forzato, conformemente all' art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo.

Il diritto di associazione sindacale per tutte le categorie di lavoratori e datori di lavoro e il diritto allo sciopero presentano alcune differenze fra le varie Costituzioni in ordine alla forma e al modo in cui sono enunciate le corrispondenti norme e soprattutto al ruolo e al peso ad esse attribuito all' interno dell' ordinamento costituzionale. Allo scopo di garantire nel modo migliore la tutela degli interessi dei lavoratori ed evitare l' insorgere di controversie con in datori di lavoro, alcune Costituzioni sanciscono il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle imprese e di contribuire al processo decisionale, altre, in particolare dell' Europa centro-orientale contemplano esplicitamente il diritto alla contrattazione collettiva.



Sicurezza sociale e sanità.


Secondo la maggior parte delle Costituzioni contemporanee lo Stato ha il compito di fornire protezione ed assistenza in particolar modo alle fasce deboli della società, bambini, anziani, disabili, disoccupati, anche se in effetti alcuni ordinamenti Costituzionali di Paesi dell' Europa occidentale tralasciano questo principio o disciplinano tali competenze solo in riferimento ai rapporti interni. In alcuni casi, l' intervento dei poteri pubblici è strettamente necessario ai fini di un costante miglioramento della qualità della vita, e uno degli obiettivi principali delle politiche sociali consiste nel garantire la sicurezza sociale dei cittadini offrendo un' adeguato sostegno economico.

Fra gli altri diritti sociali garantiti ai cittadini, la tutela della salute pubblica da parte dello Stato, attraverso infrastrutture sanitarie pubbliche e private.

Parità fra uomo e donna.


La parità fra i sessi in tutti i campi della vita economica, sociale e culturale ed in particolare l' uguaglianza delle condizioni di lavoro, specificamente per quanto riguarda la parità retributiva, è una complessa problematica socio-culturale avvertita nella realtà internazionale già nel periodo intercorrente fra i due conflitti mondiali, ma nel secondo dopoguerra l' attenzione nei confronti di tale tematica si è progressivamente intensificata. Il principio dell' uguaglianza fra i sessi è parte integrante dei diritti e delle libertà fondamentali dell' uomo, ma, per quanto riguarda le Costituzioni dei Paesi europei, contrariamente a quanto accade a livello internazionale, il rilievo attribuito a questa specifica tematica, è in linea generale assai scarso: pochissimi ordinamenti, per la maggior parte propri di Paesi dell' Europa occidentale, dedicano appositamente una o più norme al tema della parità fra l' uomo e la donna e anche in questi casi spesso l' enunciazione del principio è succinta e generica. Altre Costituzioni (Italia, Malta, Ungheria, Polonia) sono invece più attente al problema specifico della parità retributiva, per quanto rappresenti un aspetto molto controverso di tale tematica, mentre per quanto riguarda la parità dei diritti tutte le Costituzioni si trovano più o meno d' accordo. Alcune Costituzioni si concentrano sulla necessità di garantire alla donna una particolare protezione sul lavoro, che tuteli il diritto alla maternità e salvaguardi il proseguimento dell' attività lavorativa.



Famiglia.


Soltanto una piccola parte delle Costituzioni esaminate non tratta in alcun modo dell' istituzione familiare, mentre in tutti gli altri casi non è mai assente la sanzione del principio secondo cui la famiglia gode di protezione e sostegno da parte dello Stato, tanto che in alcuni casi l' aspetto che viene maggiormente evidenziato è il sostegno economico che lo Stato accorda alle famiglie particolarmente bisognose.

Tradizionalmente, fondamento della famiglia è il matrimonio, basato sull' uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, tuttavia nella maggior parte dei Paesi europei il ricorso al divorzio è ampiamente legalizzato anche se non sempre sancito dalla Costituzione. Per quanto riguarda la procreazione, i riferimenti a livello costituzionale sono, nella maggior parte dei casi, assenti, e in materia di filiazione la tutela accordata ai figli nati fuori dal vincolo del matrimonio è una temetica spesso trascurata dagli ordinamenti costituzionali. Un tema di particolare attualità, disciplinato unicamente nella Costituzione della Confederazione elvetica, è quello della tutela della dignità della persona umana e della famiglia contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e dell' ingegneria genetica.

La cura e l' educazione dei figli è per i genitori un dovere, se non anche un diritto, nella maggior parte delle Costituzioni, e se in linea generale i figli non possono essere separati dai genitori, sussistono alcune eccezioni anche a tale principio, purchè motivate da una sentenza giudiziaria che in caso di inadempienza, impossibilità o inadeguatezza dei genitori, ne disponga l' allontanamento.

Nella Federazione russa, in Moldavia, Lituania, Croazia e Macedonia il principio secondo cui  i figli hanno diritto all' assistenza da parte dei genitori, vale anche per i genitori da parte dei figli.



Istruzione e formazione.


Tutti gli Stati europei si impegnano attivamente per garantire a tutti, non solo sul piano formale ma anche sostanziale, il diritto allo studio, in particolar modo attraverso l' istituzione di un sistema scolastico pubblico (e in parte gratuito) che copra tutti i gradi dell' istruzione, da quella prescolare a quella universitaria. Soltanto la Costituzione norvegese, svedese ed islandese non contengono alcuna norma in materia.

La garanzia di una effettiva gestione dell' insegnamento e dell' istruzione secondo principi democratici consiste anche nella possibilità di una partecipazione diretta all' amministrazione degli istituti da parte dei cittadini fruitori. L' istruzione è un diritto di tutti, dichiaratamente indicato come tale nella maggior parte delle Costituzioni, ma contemporaneamente è anche un dovere che si concretizza in un obbligo scolastico variabile. La determinazione dell' estensione della gratuità risulta molto più discordante fra le varie Costituzioni, laddove poi lo Stato disponga sussidi economici, tanto che sono prese in particolare considerazione le categorie più deboli e svantaggiate da handicap in modo da fornire loro adeguati percorsi educativi e formativi di sostegno e integrazione.

L' impegno degli Stati europei nelle politiche scolastiche, la supervisione sul sistema scolastico, non deve e non può pregiudicare la libertà d' insegnamento, inoltre la presenza di istituti privati più o meno sovvenzionati dallo Stato, garantisce il  pluralismo ideologico e la laicità del sistema scolastico pubblico, oltre che la possibilità di frequentare scuole di carattere confessionale o di usufruire dell' insegnamento religioso nelle stesse scuole pubbliche.



Scienza, ricerca, arte e cultura.


Tutte le Costituzioni dei Paesi dell' Europa centro-orientale, ad esclusione di quella romena e bosniaca, contengono una o più norme relative alla tutela del patrimonio culturale ed artistico nelle sue diverse forme, attraverso la promozione dell' attività di ricerca scientifica e tecnica e della creazione artistica, la tutela del diritto d' autore e la protezione e valorizzazione dei beni culturali. A livello costituzionale, tali principi costituiscono un' acquisizione piuttosto recente e non sempre uniforme.

La libertà della scienza e dell' arte, nonché del loro insegnamento, è una tematica molto frequente nelle Costituzioni dei Pesi dell' Europa centro-orientale, mentre in Europa occidentale sono sancite solo in Italia, Austria, grecia e Spagna.



Sport.


Uno specifico riferimento alla promozione dell' attività sportiva, è previsto unicamente dalle Costituzioni bulgara, croata, greca, lituana. Macedone, polacca, portoghese, russa, sammarinese, spagnola, svizzera, turca ed ucraina: accanto ad enunciaizoni piuttosto sintetiche coesistono formulazioni più specifiche.



Ambiente.


Soltanto negli anni più recenti il problema della tutela dell' ambiente ha acquistato la rilevanza che oggi detiene nell' ordinamento giuridico e nelle politiche degli Stati europei: la sensibilità dell' opinione pubblica nei confronti dell' ambiente è andata gradatamente aumentando ed è ormai diffusa a livello mondiale la consapevolezza che non si può perdere il controllo sull' equilibrio tra sviluppo economico e compatibilità ambientale.

Tuttavia le tematiche ambientali ed ecologiche sono state recepite solo dalle Costituzioni più recenti mentre negli altri Paesi europei l' ambiente è considerato sotto diversi punti di vista: il dovere dello Stato di assicurarne un' effettiva protezione, il diritto ad usufruire di un ambiente sano, il diritto ad essere informati sulle condizioni dell' ambiente in cui si vive (disciplinato solo dalla Norvegia), il dovere per tutti i cittadini di contribuire a a preservarne la salubrità.


Capitolo quarto - RAPPORTI ECONOMICI



Proprietà privata e pubblica utilità.


Il diritto di proprietà è sanzionato, spesso con particolare rilevanza, da tutte le Costituzioni contemporanee. La concezione individualistica della proprietà è tuttora presente negli orientamenti di alcune Costituzioni europee, soprattutto in quelle meno recenti e di impronta prevalentemente  liberista. Le uniche limitazioni all' esercizio di tale diritto sono sempre legate alle esigenze di pubblica utilità. Nei Paesi dell' Europa centro-orientale, più che nelle Costituzioni dei Paesi dell' Europa occidentale, la proprietà privata è considerata un vero e proprio diritto.



Proprietà pubblica.


La proprietà pubblica di alcune categorie di beni, spesso può entrare in conflitto con il principio della proprietà privata, per quanto le modalità e i limiti entro cui lo Stato può esercitare i suoi dirtti su determinati beni nell' interesse generale e a tutela della collettivtà, presentano ovviamente un' estensione ed una specificità variabile.



Proprietà dei mezzi di produzione.


Oltre ai beni immobili o patrimoniali, anche i mezzi di produzione sono oggetto di una forma particolare di proprietà, che può essere non soltanto esclusivamente pubblica o privata ma anche congiunta. La maggiore o minore influenza della componente pubblica nella proprietà dei mezzi di produzione determina le forme e i limiti entro cui può esercitarsi l' intervento dello Stato: gli ordinamenti costituzionali a carattere prevalentemente liberista di gran parte dei Paesi dell' Europa occidentale mancano completamente di norme specificamente rivolte alla disciplina di questo settore.



Proprietà terriera e politica agricola.


Anche la terra, in particolar modo quella coltivabile, può essere considerata uno dei mezzi di produzione di cui è necessario regolamentare, disciplinare ed eventualmente limitare la proprietà, soggetta in misura variabile al controllo e all' intervento da parte dello Stato, per garantire uno sfruttamento equilibrato ed una valorizzazione razionale delle risorse.



Principi di politica economica.


Ovviamente gli orientamenti della politica economica di ogni Paese possono influenzare in modo più o meno evidente la regolamentazione dei principi portanti dell' economia nazionale e quindi vincolare l' iniziativa privata alle esigenze di programmazione economica imposte dallo Stato.





Capitolo quinto - RELAZIONI INTERNAZIONALI



Le relazioni internazionali negli ordinamenti costituzionali.


La superiorità del diritto internazionale su quello interno è un principio incontrovertibile, quindi spesso esplicitamente sancito, in particolar modo nei casi in cui possano sorgere elementi di contrasto fra norme di diritto internazionale e norme o principi costituzionali: da un lato abbiamo una concezione dualistica dei rapporti fra diritto internazionale e diritto interno, considerando i due sistemi normativi come entità distinte passibili di reciproca integrazione sulla base del principio della superiorità del diritto internazionale, dall' altro un' impostazione di carattere monistico, secondo cui il diritto internazionale e quello interno fanno parte di un quadro giuridico unitario.

Rispetto alle organizzazioni internazionali di tipo classico, l' Unione europea presenta caratteristiche di sovranazionalità molto più accentuate: le norme di diritto comunitario tendono a disciplinare anche aspetti interni degli ordinamenti nazionali, il chè comporta evidenti limitazioni di sovranità ad ogni Stato membro, fino ad attribuire alle istituzioni comunitarie potere decisionale su interi settori. Un processo di graduale uniformazione sia del diritto interno al diritto comunitario, sia dei diversi ordinamenti internazionali fra di loro, sulla via di una integrazione sempre più effettiva e completa, tale da avvicinare sempre più le caratteristiche dell' Unione europea a quelle di una federazione di Stati, i cui poteri sono distribuiti sulla base del principio di sussidiarietà.

Per adeguarsi, molti Stati membri hanno dovuto apportare profonde modifiche agli ordinamenti giuridici nazionali con ripercussioni anche a livello costituzionale, ad eccezione del caso della Costituzione italiana che dispone l' adesione ad organizzazioni internazionali senza eventuali revisioni costituzionali: quasi tutte le Costituzioni, infatti, contengono il principio della conformità dell' ordinamento internazionale ai principi di diritto internazionale generalmente riconsciuti (Romania, Moldavia, Albania, Slovenia, Irlanda). In altri casi l' impostazione segiuta è quella della Grundegesetz tedesca, secondo cui il diritto internazionale è parte integrante di quello interno (Federazione russa, Estonia, Ucraina, Lituania, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Portogallo, Austria e San Marino). Solo la Costituzione estone sancisce decisamente il divieto di concludere trattati internazionali in contrasto con le norme costituzionali.

In alcune Costituzioni è presente un esplicito richiamo al rispetto delle convenzioni internazionali sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo alla Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo. Alcune Costituzioni contengono anche norme specifiche di autorizzazione a concludere trattati internazionali o ad entrare a far parte di organizzazioni internazionali o di unioni di Stati.



Ratifica dei trattati internazionali.


La procedura di ratifica dei trattati internazionali è sostanzialmente uniforme in tutti i Paesi, ma, a differenza delle Costituzioni dei Paesi dell' Europa centro-orientale, alcuni Paesi dell' Europa occidentale contengono disposizioni molto più dettagliate. Le Costituzioni degli Stati federali contengono inoltre specifiche disposizioni volte a regolamentare la distribuzione delle competenze fra gli organi del potere federale e statale in relazione alla conclusione di trattati o accordi internazionali.

Normalmente è sufficiente che il trattato o l' accordo internazionale sia ratificato in sede parlamentare, in alcuni Paesi però, è necessario che esso sia legittimato dall' esito favorevole di un referendum popolare. Fra i Paesi dell' Europa centro-orientale il referendum è ammesso soltanto secondo la Costituzione slovacca, croata e macedone, unicamente in riferimento all' associazione ad un' unione di Stati o al recesso da essa, mentre è esplicitamente previsto in Francia, Danimarca, Irlanda. In altri casi lo è soltanto se si presenti la necessità di sostanziali modifiche costituzionali: la Costituzione italiana e portoghese lo vietano esplicitamente.




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