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Le immobilizzazioni immateriali - Avviamento

ragioneria



Le immobilizzazioni immateriali

Sezione: Avviamento


A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE

A.I) Definizione

Si definisce avviamento l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che derivi o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili.

Esistono due differenti accezioni di avviamento:

a. in una prima accezione, l'avviamento è il frutto di una gestione aziendale efficiente nell'organizzazione tanto del complesso dei beni aziendali, materiali ed immateriali, quanto delle risorse umane. Definiremo questo avviamento come "avviamento internamente generato", ovvero "avviamento originario". L'avviamento internamente generato non può essere capitalizzato, ed iscritto nel bilancio d'esercizio sia perchè esso non è definibile in termini di oneri e costi ad utilità differita nel tempo (venendo così meno uno dei requisiti fondamentali per 545c24f la sua iscrivibilità), sia perchè esso costituisce il valore attuale di un flusso di futuri utili sperati, presunti;



b. una seconda accezione di avviamento si ha allorquando esso derivi da acquisizione di un'azienda (acquisto, permuta) o di una partecipazione, oppure da un'operazione di conferimento d'azienda, di fusione o di una scissione. In questo caso l'avviamento verrà definito "avviamento acquisito a titolo oneroso", ovvero "avviamento derivativo o derivato". Per la determinazione della parte di un costo attribuibile all'avviamento si rinvia al successivo paragrafo "D". L'avviamento acquisito a titolo oneroso verrà nel seguito definito tout court "avviamento".

A.II) Caratteristiche

Le caratteristiche dell'avviamento sono le seguenti:

a) l'avviamento deve essere all'origine costituito da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri;

a. l'avviamento ha un valore quantificabile, in quanto incluso nel corrispettivo pagato per l'acquisizione di un'azienda o di un ramo d'azienda o di una partecipazione;

b. l'avviamento non è suscettibile di vita propria indipendente e separata dal complesso aziendale e non può essere considerato come un bene immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi.

A.III) Rilevazione

All'acquisizione di un'azienda, in sede di rilevazione iniziale occorre valutare, con prudente apprezzamento, se l'eccedenza del costo d'acquisizione sostenuto rispetto al valore corrente dei beni e degli altri elementi patrimoniali acquisiti possa o meno essere considerata un'immobilizzazione immateriale.

I fattori e le variabili che devono essere prese in considerazione, per verificare che l'eccedenza sia effettivamente all'origine di oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri, sono principalmente i seguenti:

o valore normale delle attività e passività contabilizzate;

o durata prevedibile dell'attività operativa;

o turbolenza del mercato di riferimento;

o obsolescenza del prodotto;

o variazioni della domanda;

o variabili macroeconomiche;

o aspettative riguardo alla permanenza in servizio di dipendenti "chiave";

o azioni prevedibili dei concorrenti attuali e potenziali;

o clausole legali o contrattuali condizionanti la durata della vita utile.

Successivamente alla rilevazione iniziale dell'avviamento come immobilizzazione lo stesso deve essere rilevato al suo costo originario meno ogni ammortamento accumulato, subordinatamente alle eventuali riduzioni di valore conseguenti alle analisi del suo valore effettuate nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo "E".

Per le ulteriori problematiche inerenti la rilevazione dell'avviamento in casi di acquisizione di partecipazioni si vedano i principi contabili: Il Metodo del Patrimonio Netto e il Bilancio Consolidato.

B. CLASSIFICAZIONE

L'avviamento deve essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali (classe B - sottoclasse I) nella voce 5. dell'attivo.

C. CONTABILIZZAZIONE DELL'AVVIAMENTO

Se l'eccedenza rappresenta effettivamente un maggior valore dell'azienda acquisita, ricuperabile tramite i redditi futuri dalla stessa generati, essa deve essere iscritta all'attivo dello stato patrimoniale.

D'altra parte qualora la suddetta eccedenza fosse dovuta ad un "cattivo affare" ovvero a decisioni dell'acquirente, incorporante o risultante dalla fusione, che non siano direttamente correlabili alla redditività dell'azienda acquisita, incorporata, fusa, o beneficiaria della scissione, quali ad esempio la decisione di eliminare un concorrente o di introdursi in un nuovo mercato, essa deve essere considerata una componente negativa di reddito.

Esistono altre teorie riguardo i trattamenti contabili dell'avviamento che non sono ritenute accettabili.

D. VALUTAZIONE

Il valore dell'avviamento da iscrivere nel bilancio d'esercizio, si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda (o il valore di conferimento della medesima) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono.

In occasione di una fusione o di una scissione l'avviamento è rappresentato dall'eccedenza del costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria, rispetto al patrimonio netto espresso a valori correnti; i documenti "Il Metodo del Patrimonio Netto" e "Il Bilancio Consolidato" espongono analiticamente i criteri di determinazione di tale eccedenza, con particolare riguardo all'ipotesi di acquisizione di partecipazione.

E. VALUTAZIONE DELLA VITA UTILE ED AMMORTAMENTO

L'avviamento che venga iscritto tra le attività (qualora esso, come precisato al precedente paragrafo C abbia un'effettiva valenza di costo anticipato per utili futuri) deve essere ammortizzato in un periodo corrispondente alla sua vita utile, ma entro i limiti definiti nel prosieguo di questo paragrafo.

L'ammortamento deve avvenire sistematicamente, preferibilmente per quote costanti, per un periodo non superiore ai cinque anni. Sono tuttavia consentiti periodi di maggiore durata, che comunque non deve superare i venti anni, qualora sia ragionevole supporre, in virtù dell'analisi più sopra accennata che la vita utile dell'avviamento sia senz'altro superiore ai cinque anni. Le condizioni che possono giustificare l'adozione di un periodo superiore ai cinque anni per l'ammortamento dell'avviamento, debbono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia dell'impresa cui l'avviamento si riferisce (ad esempio, imprese la cui attività necessita di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime, ovvero imprese i cui cicli naturali siano di lungo periodo, come anche imprese operanti in settori in cui non si prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi e che - quindi - si assuma possano conservare per lungo tempo le posizioni di vantaggio da esse acquisite sul mercato).

In questo caso dovranno essere illustrate espressamente nella nota integrativa le ragioni specifiche che hanno indotto all'adozione di un periodo di ammortamento eccedente il limite di cinque anni.

In occasione della chiusura di ciascuno dei bilanci relativi ai periodi successivi a quello dell'iscrizione dell'avviamento tra le attività, dovrà essere effettuata una rigorosa analisi del valore dell'avviamento (impairment test), svolgendo un'attenta ricognizione per rilevare eventuali intervenuti mutamenti nei fattori e nelle variabili prese in considerazione al tempo della originaria rilevazione.

Le eventuali riduzioni di valore che emergessero dall'analisi debbono essere tempestivamente registrate procedendo alla svalutazione esplicita della posta "Avviamento".



Regole contabili e fiscali

Il Codice civile prevede le regole per l'iscrizione in bilancio e l'ammortamento dell'avviamento all'art.2426, 1° comma, n.6.

L'avviamento può essere iscritto nell'attivo del bilancio solamente a 2 condizioni: 

 nel caso in cui esso sia acquisito a titolo oneroso

se c'è il consenso del collegio sindacale, per lo meno nelle società in cui tale organo esiste. Nei casi in cui tali condizioni sussistono, l'avviamento va iscritto in bilancio nei limiti del costo per esso sostenuto e tale costo deve essere ammortizzato entro un periodo di 5 anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.

Diverse sono le norme fiscali relative all'ammortamento dell'avviamento. Tali regole hanno subito delle recenti modifiche. Con l'entrata in vigore della Finanziaria 2006 l'avviamento è divenuto deducibile per un periodo minimo di 18 anni.






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