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LE FONTI DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE TURISTICHE & LA LEGGE QUADRO N. 1352001

turismo




LE FONTI DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE TURISTICHE

&

LA LEGGE QUADRO N. 135\2001


Di




JURY GRAZZINI











CAPITOLO I: FINANZIAMENTI DI CAPITALE PROPRIO E DI CAPITALE DI DEBITO



Tutte le imprese, utilizzano le risorse finanziarie a disposizione per l'acquisizione dei fattori produttivi. Queste risorse finanziarie vengono chiamate Fonti di finanziamento e possono provenire dall'interno dell'azienda oppure dall'esterno.


Le imprese hanno necessità di capitali liquidi per compiere diverse operazioni che possono consistere in:

  • Investimenti in immobilizzazioni;
  • Acquisto dei fattori produttivi;
  • Operazioni fiscali;
  • Progetti di sviluppo;
  • Rimborsi di prestiti a breve, medio e lungo termine.

Le fonti di finanziamento possono essere classificate in:

  • Capitale proprio;
  • Capitale di debito.

L'analisi finanziaria ha lo scopo di individuare la giusta composizione nel tempo del capitale proprio e del capitale di debito, al fine di raggiungere un equilibrio finanziario e di favorire lo sviluppo dell'impresa.

Pertanto l'azienda deve:


  • Operare in condizioni di redditività nel lungo periodo;
  • Pianificare gli investimenti;
  • Raggiungere un equilibrio monetario nel breve periodo.


I FINANZIAMENTI DI CAPITALE PROPRIO


Il capitale proprio è formato da quelle risorse che derivano dai conferimenti effettuali dal titolare o dai soci e dalle riserve. I conferimenti di capitale proprio sono effettuati al momento della costituzione dell'azienda.


Il capitale proprio è caratterizzato da:

  • La sottoposizione al rischio di impresa;
  • Non è richiesta una remunerazione obbligatoria;
  • Viene conferito dal titolare o dai soci a tempo indeterminato.

La formazione delle riserve è collegata al processo di autofinanziamento, costituito dagli utili conseguiti e non distribuiti, e può essere determinante per le imprese di piccole\medie dimensioni che trovano difficoltà nel reperire risorse presso gli istituti di credito.

Gli utili non distribuiti inoltre costituiscono una riserva del patrimonio netto.

Inoltre esiste l'autofinanziamento generato dai cosiddetti "costi non monetari": gli ammortamenti e accostamenti ai fondi.



I FINANZIAMENTI DI CAPITALE DI DEBITO


Il capitale di debito è ottenuto in prestito da soggetti esterni secondo condizioni pattuite relative alla restituzione, alla scadenza, al grado di rischio e al tassi di remunerazione.

In particolare il capitale di debito deve essere:


  • Rimborsato alla scadenza prestabilita;
  • Remunerato a un determinato tasso di interesse;
  • Non è sottoposto al rischio di impresa in maniera diretta.

Il relazione alla durata i finanziamenti di capitale di debito possono essere:


  • A breve termine; (fino a 18 mesi)
  • A medio termine; (fino a 5 anni)
  • A lungo termine. (oltre i 5 anni)

Tra i finanziamenti a breve\medio termine ci sono:


  • Le aperture di credito in conto correnti;
  • Gli anticipi su fatture;
  • Le anticipazioni;
  • Lo sconto di effetti;
  • I crediti di firma. 454c28e

Tra i finanziamenti a Lungo temine ci sono:


  • I prestiti obbligazionari;
  • I mutui.

In base allo scopo i finanziamenti di capitale di debito si differenziano in:


  • Debiti di regolamento: generati dalla normale attività dell'impresa, non danno origine a entrate monetarie e le dilazioni di pagamento vanno dai 30 ai 90 gg.
  • Debiti di finanziamento: generati da prestiti di varia durata, devono essere rimborsati a una data scadenza e a un determinato tasso di interesse, danno origine a un entrata monetaria e possono essere finanziate anche dalle banche o dai risparmiatori.




CAPITOLO II: L'APERTURA DI CREDITO



L'apertura di credito è costituita da tutti i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese. Si tratta dunque di una concessione di fido bancario a condizioni prestabilite, entro un limite d'importo definito.


Le forme di credito ordinario sono due:

  • Credito di cassa;
  • Credito di firma

L'importo massimo che la banca si impegna a erogare al cliente viene definito dal Fido bancario. Esso è un accordo scritto, stipulato tra la banca e il cliente, attraverso il quale l'istituto di credito si assume l'obbligazione di concedere in futuro in credito per un determinato importo massimo.

La valutazione della solvibilità del cliente, ovvero le capacità reddituali, la consistenza patrimoniale e le doti morali del cliente, viene definita attraverso una istruttoria di fido.

L'istruttoria di fido avviene attraverso indagini interne tenendo conto del rapporto qualitativo e quantitativo; ma anche attraverso indagini esterne, come riportato dallo schema qui sotto.


Istruttoria di fido


Indagini interne Indagini Esterne


Qualitative Quantitative


Visita in azienda Analisi storiche

Analisi Prospettiche




L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE


Attraverso l'apertura di credito in conto corrente la banca mette a disposizione del cliente una determinata somma concedendo un fido di cassa.


L'apertura di credito può essere a tempo determinato o indeterminato. In quest'ultimo caso ogni parte può recedere con preavviso di 15 gg.


Il relazione alla movimentazione del conto si individuano:


  • Le aperture di credito ordinarie in c\c
  • Le aperture di credito per elasticità di cassa.



Le aperture di credito ordinarie servono all'azienda per coprire il suo fabbisogno per il patrimonio circolante. Tuttavia la banca richiede una movimentazione del conto ed il saldo dovrebbe presentare movimentazioni corrispondenti sia a prelievi sia a versamenti.


Le aperture di credito per elasticità di cassa hanno lo scopo di far fronte a situazioni saltuarie di deficit di cassa. Il conto corrente viene utilizzato con frequenza sia per versamenti sia per prelevamenti.




CAPITOLO III: L'APERTURA DI CREDITO



Lo sconto è un contratto attraverso il quale la banca anticipa al cliente l'importo di un credito tramite la concessione "salvo buon fine" del credito stesso e previa deduzione degli interessi.

L'operazione viene effettuata in genere su cambiali che devono presentare i cosiddetti requisiti di bancabilità:


  • Avere natura commerciale;
  • Avere almeno due firme di persone solvibili;
  • Una scadenza in genere non inferiore a un mese e non superiore a sei;

Il credito concesso al cliente viene definito Castelletto e deriva da un apposita istruttoria di fido con la quale si stabilisce la cifra massima degli effetti presentati allo sconto.



CAPITOLO IV: GLI ANTICIPI SU FATTURE


Quando i crediti non sono rappresentati da cambiali è possibili ricorrere a forme di finanziamento alternative che consistono nello smobilizzo dei crediti commerciali attraverso il ricorso agli Anticipi su fatture. Questa operazione consiste in un apertura di credito bancario per cassa, che so realizza mediante la cessione del credito alla banca.











CAPITOLO V: I CREDITI FI FIRMA



I crediti di firma sono operazioni attraverso le quali la banca concede la propria firma a garanzia del cliente. La banca, pertanto, si impegna ad assumere una determinata obbligazione nell'eventualità che il cliente si dimostri insolvente.

I crediti di firma possono presentare le seguenti forme tecniche:



  • Il credito di avallo: attraverso il quale la banca avalla le cambiali che possono essere emesse.
  • Il credito di accettazione: il quale consiste nell'accettazione, da parte della banca, di una tratta spiccata dal cliente affidato o da un terzo. In parole semplici una persona ordina ad un terzo di pagare.


CAPITOLO VI: LE ANTICIPAZIONI BANCARIE



L'anticipazione bancaria è un contratto attraverso il quale la banca presta una determinata somma di denaro al debitore, il quale da garanzia alla banche stessa un bene mobile.  


La somma prestata è correlata al valore della cosa ceduta in prestito. Con questa operazione il cliente si impegna a rimborsare la somma ricevuta in prestito e le eventuali spese di assicurazione e di custodia del bene.

Questa operazione attribuisce alla banca alcuni diritti tra i quali:


  • Procedere alla vendita del pegno;
  • Trattenere il bene oggetto del pegno;
  • Ha un privilegio sulla somma derivante dalla vendita del pegno.

In relazione al tipo di prelievo si individuano:



  • Le anticipazioni a scadenza fissa: dove la banca anticipa l'importo in un'unica soluzione al momento della conclusione del contratto; il cliente percepisce l'importo al netto degli interessi che sono calcolati all'atto dell'accensione del prestito;
  • Le anticipazioni in conto corrente: dove la banca mette a disposizione del cliente una somma, che può essere prelevata in diversi momenti.





CAPITOLO VII: LE OBBLIGAZIONI



Le obbligazioni sono titoli di debito emessi dalle società di capitali allo scopo di ottenere un prestito a medio\lungo termine senza ricorrere ai finanziamenti bancari ma raccogliendo direttamente il risparmio.


Tutte le condizioni relative al prestito obbligazionario devono essere definite prima dell'emissione poiché è un diritto del risparmiatore conoscere il prezzo di emissione, la durata del prestito e il tasso d'interesse. Esse danno diritto l portatore il pagamento di un interesse periodico e alla restituzione del capitale versato alla scadenza.



CAPITOLO VIII: IL CREDITO A MEDIO & LUNGO TERMINE



Attraverso il credito a medio e lungo termine le banche concorrono al sostegno del fabbisogno finanziario dell'impresa turistica per potenziare o rinnovare l'apparto produttivo-distributivo.

Il Mutuo finanziario consiste in un prestito pluriennale per soddisfare il fabbisogno spesso connesso con investimenti in immobilizzi.


Il prestito è garantito da un ipotetica di primo di grado sui beni immobili. L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni contro presentazioni di idonea documentazione.


Il finanziamento bancario può riguardare sia l'acquisto di un immobile sia la costruzione di un immobile. Nel primo caso il finanziamento è pari al 70% circa del valore del bene dato in garanzia. Nel secondo caso la percentuale di finanziamento è minore.


Il costo dell'operazione è determinato dal pagamento degli interessi e dagli oneri accessori, ovvero dalle spere notarili e dalle spese per effettuare la perizia del bene.

Il rimborso del finanziamento avviene in più rate secondo il piano di ammortamento stabilito contrattualmente.











CAPITOLO IX: IL LEASING



Le imprese turistiche possono acquisire la proprietà dei beni strumentali dei quali necessitano attraversi l'apporto dei soci. In alternativa possono entrare in possesso delle immobilizzazioni materiali necessarie attraverso la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria chiamato Leasing.


Con il contratto di Leasing, l'azienda A cede in locazione all'azienda B un bene strumentale dietro corrispettivo costituito da un certo numero di canoni periodici. Alla scadenza del contratto, l'azienda locataria ha la facoltà di riscattare il bene, acquistandone la proprietà e pagando il valore residuo, oppure restituirlo.

Come un contratto di locazione anche per il leasing si obbliga a far godere al locatario un bene mobile o immobile per dato tempo, dietro corresponsione di un determinato Canone di locazione.


I contratti di locazione sono diversi e nascono dall'esigenza di creare strumenti adatti alle mutevoli condizioni operative delle aziende. Occorre sempre operare una scelta tra le differenti forme di finanziamento, partendo da un attenta analisi del rapporto costi-benefici. L'acquisto del bene e l'eventuale operazione di leasing hanno costi ben diversi.



Il canone di leasing


È richiesto il pagamento dei canoni periodici con una scadenza ravvicinata concordata al momento della conclusione del contratto.


La durata del contratto


La durata del contratto è in relazione alla vita del bene oggetto della locazione e varia da:


  • Durata breve   per i beni mobili da 2 a 6 anni
  • Durata media   per gli impianti da 5 a 10 anni
  • Durata lunga    per i beni immobili da 20 a 30 anni


LE FORME TECNICHE DEL LEASING


Esistono diversi contratti di leasing riconducibili alle seguenti forme tecniche:


  • Il leasing operativo;
  • Il leasing finanziario;
  • Il sale and lease back.


Il contratto di Leasing operativo viene stipulato tra due parti:


Il produttore del bene oggetto della locazione (locatore)

L'azienda che lo utilizzerà


L'utilizzatore del bene può disporre di un fattore produttivo senza il concorso del capitale di debito, egli però, periodicamente, dovrà pagare i canoni previsti dal contatto. Alla scadenza del contratto è possibile un rinnovo del contratto o una sostituzione del bene più adatto alle nuove esigenze tecnologiche.

Questo contratto è utilizzato soprattutto per i beni ad alta obsolescenza.


Il contratto di Leasing finanziario viene stipulato tra tre parti:


  • La società di leasing;
  • Il produttore del bene;
  • L'utilizzatore del bene.

La locazione finanziaria riguarda i beni mobili o immobili acquistati o fatti costruire dal locatore, su richiesta dell'utilizzatore del bene.

Esso consiste in pratica in un operazione di finanziamento in cui la società di leasing deve preoccuparsi esclusivamente dell'acquisto del bene secondo le richieste dell'utilizzatore. Tutti i rischi sono a carico dell'impresa fruitrice.


Il leasing operativo, invece, non si presenta solo come un operazione di finanziamento, perché l'impresa produttrice concede il bene allo scopo di ottenere anche un vantaggio commerciale, dal momento che avrà la possibilità di vendere i propri prodotti e di aumentare così la propria quota di mercato.

Il leasing finanziario può essere relativo sia a bene mobili sia a beni immobili.

Il contratto di leasing finanziario inoltre ha in genere una durata piuttosto lunga, commisurata alla vita produttiva del bene, e presenta vantaggi per entrambi i contraenti.

Il contratto Sale and lease back prevede solo due soggetti:


  • La società di leasing;
  • L'utilizzatore.

L'utilizzatore vende uno o più beni alla società di leasing. In tal mondo riesce ad ottenere la disponibilità di denaro liquido. Contestualmente alla vendita del bene, l'utilizzatore stipula un contratto di leasing con la società che ha acquistato il bene. Attraverso il sale and lease back, quindi, l'azienda fruitrice riesce a ottenere una disponibilità di denaro con la facoltà di riacquistare la proprietà di base, alla scadenza del contratto.

I vantaggi, da parte dell'azienda turistica, che pratica questo tipo di contratto sono diversi, tra cui:


  • Disponibilità di risorse liquide;
  • Nessun ricorso al credito bancario;
  • Facoltà di riacquisto;

CAPITOLO X: L'INTERVENTO FINANZIARIO STATALE E REGIONALE NEL SETTORE TURISTICO




Lo Stato, le Regioni e l'Unione europea intervengono a favore dei diversi settori produttivi.

L'intervento finanziario pubblico si rivela pertanto fondamentale per contribuire allo sviluppo dei diversi settori produttivi e delle diverse aree territoriali.

Lo Stato e gli enti locali hanno perciò la possibilità di intervenire attraverso interventi finanziari in conto capitale o in conto interessi.



Finanziamenti a fondo perduto




Interventi finanziari pubblici

In conto capitale

Finanziamenti agevolati

In conto interessi



Gli incentivi statali hanno rappresentato a lungo una fonte rilevante di approvvigionamento di capitali; negli ultimi anni, ha assunto, tuttavia, sempre maggiore rilevanza l'intervento finanziario delle Regioni.

Gli interventi a favore delle imprese possono essere di tre tipi:


  • Interventi valutativi: i progetti e le richieste di finanziamento delle imprese vengono valutati dopo la presentazione della domanda da parte dell'azienda;
  • Interventi automatici: quando non è richiesta un istruttoria tecnica e l'impresa ha solo l'onere di presentare la documentazione necessaria per chiedere l'agevolazione;
  • Interventi di tipo negoziale: quando gli interventi settoriali o territoriali vengono negoziati nel senso che l'aiuto fornito dall'ente locale che garantisce l'incentivo potrà variare anche in relazione alle esigenze specifiche del settore produttivo e del territorio.

Gli obbiettivi di primario interesse degli interventi dallo Stato e dalle Regioni nel settore turistico sono:


  • Lo sviluppo delle infrastrutture;
  • Il potenziamento dell'offerta turistica;
  • La promozione della domanda turistica, sia nazionale che internazionale;
  • Lo sviluppo del turismo locale, giovanile, sociale e ambientale;
  • Lo sviluppo del turismo religioso;
  • Lo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno;
  • Lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità di attività imprenditoriali.


La legge quadro per il turismo n. 135\2001 ha istituito due fondi per il miglioramento della qualità dell'offerta turistica e lo sviluppo del comparto.


Il fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica è stato istituito presso il Ministero delle Attività produttive. Il 70% viene ripartito tra tutti le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Il 30% dei fondi viene invece distribuito attraverso bandi annuali di concorsi per il finanziamento di Sistemi turistici locali.


Il Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico è stato istituito presso il Ministero delle Attività produttive allo scopo di erogare prestiti turistici a tassi agevolati e favorire il risparmio turistico delle famiglie d dei singoli con un reddito minimo. Si tratta in particolare di agevolazioni prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale in periodi di bassa stagione.

I benefici di queste agevolazioni sono: alberghi, motel, villaggi - albergo, residenze turistico - alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie..


Spesso gli interventi pubblici sono rivolti allo sviluppo delle aree depresse. Nel settore turistico opera Sviluppo Italia S.p.A. una finanziaria di promozione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.


Questa società in modo particolare si occupa di promozioni e investimenti nel settore turistico attraverso le seguenti attività:


  • La qualificazione dell'offerta turistica;
  • La promozione del rapporto turistico;
  • L'assistenza tecnica agli enti locali;
  • La valorizzazione culturale del territorio;
  • Lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali;
  • La promozione di attività produttive e iniziative occupazionali;
  • Lo sviluppo di sistemi locali di impresa;
  • La promozione dell'innovazione.









CAPITOLO XI: I DISTRETTI TURISTICI E I SISTEMI TURISTICI LOCALI



Gli interventi finanziari statali, regionali e comunitari a favore dello sviluppo del turismo sono rivolti sia alle singole imprese sia a consorzi o raggruppamenti di imprese, allo scopo di incrementare e potenziare i poli turistici.


I Poli turistici sono costituiti da numerose imprese,che danno origine a una rete capillare nel territorio, un vero sistema turistico capace di generare sviluppo grazie all'offerta coordinata di prodotti turistici ed infrastrutture. I poli turistici possono assumente varia configurazioni: sistemi urbani, distretti turistici e sistemi turistici locali.


I sistemi urbani rappresentano un primo modello di sviluppo territoriale caratterizzato dall'offerta di un prodotto turistico che si identifica con il centro urbano.


I distretti turistici riproducano modelli di sviluppo territoriale più evoluti e tipici del tessuto produttivo italiano.


I sistemi turistici locali sono stati inseriti attraverso la legge quadro per il turismo n. 135\2001. Le finalità di essi sono:


  • La promozione e commercializzazione del prodotto turistico;
  • La riqualificazione delle imprese turistiche;
  • La realizzazione di infrastrutture in grado di supportare lo sviluppo;
  • La diffusione di innovazione tecnologica;
  • L'incentivazione alla creazione di sistemi di imprese;
  • La promozione del marketing telematico.

Per la creazione dei Sistemi turistici locali sono le seguenti:


  • Ampia dimensione del territorio;
  • Presenza di soggetti pubblici e di assicurazioni di operatori turistici;
  • La presenza di più tipologie di offerte;
  • Numero minimo di 1500 posti letto nell'area interessata.












CAPITOLO XII: L'INTERVENTO FINANZIARIO DELL'UNIONE EUROPEA



Il turismo riceve finanziamenti anche dall'Unione Europea. L'obbiettivo di essa è di sviluppare determinate aree territoriali definite da accordi tra l'UE e i singoli stati.


L'intervento dell'Unione Europea si realizza nei diversi paesi membri attraverso la definizione dei Quadri comunitari di sostegno che sono costituiti da programmi pluriennali da attuare in ogni paese o regione europei.


Lo scopo è quello di definire, pianificare e finanziare gli interventi da realizzare in relazione a determinati obbiettivi di politica economica comunitaria. I QCS, nel periodo 2007-2013, prevedono lo sviluppo e la valorizzazione del turismo nelle regioni del Mezzogiorno.


Il primo obbiettivo viene definito Obbiettivo convergenza, esso mira ad accelerare la convergenza economica delle regioni meno sviluppate.

L'obbiettivo riguarda le regioni in decifit di sviluppo, ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione.


Le regioni in deficit di sviluppo corrispondo alle aree con un Pil pro capite interiore al 75% della media comunitaria.

Le zone ultraperiferiche corrispondono invece alle isole Canarie, Azzorre e dipartimenti francesi d'oltremare.

Le regioni a bassissima densità di popolazione sono invece alcune zone della Finlandia e della Svezia. In Italia, le regioni in ritardo di sviluppo, sono Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Gli interventi relativi allo sviluppo del turismo risultano i seguenti obbiettivi:


  • Costruzione di strutture ricettive;
  • Finanziamenti per il recupero, il miglioramento e la riqualificazione di strutture ricettive;
  • Creazione di infrastrutture turistiche;
  • Costruzioni di porti turistici;
  • Sviluppo di centri termali;
  • Incremento del potenziale occupazionale;
  • Interventi per promuovere le risorse ambientali,storico culturali ed artistiche.

Il secondo obbiettivo riguarda la competitività regionale e l'occupazione, che avrà le seguenti finalità:


  • Rafforzare la competitività delle regioni sostenendo l'innovazione;
  • Potenziare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese intervenendo sia per superare la carenza di manodopera nei settori fondamentali sia contro i problemi di inserimento sociale.



Questo obbiettivo riguarda le zone in declino industriale e dei servizi, i quartieri urbani degradati, la riconversione produttiva delle aree dedicate all'agricoltura e alla pesca.

Nell'ambito di questo obbiettivo sono i seguenti:


  • Creazione o potenziamento di infrastrutture turistiche;
  • Creazione o potenziamento di strutture turistiche;
  • Attività di promozione turistica;
  • Creazione e sviluppo di reti telematiche;
  • Potenziamento dei servizi di assistenza e consulenza alle imprese turistiche;
  • Finanziamenti alle imprese turistiche;
  • Interventi per aumentare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro;
  • Interventi per combattere la disoccupazione e l'esecuzione sociale.

Il terzo obbiettivo riguarda la cooperazione territoriale europea.


In particolare l'UE si propone di sostenere la cooperazione a tre livelli:


  • Cooperazione oltre la frontiera mediante programmi congiunti;
  • Cooperazione a livello delle zone transnazionali;
  • Reti di cooperazione e di scambio di esperienze sull'intero territorio dell'UE.

I tre obbiettivi possono essere realizzati attraverso due tipi di interventi:


  • Finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI);
  • Impiego dei fondi strutturali.






















CAPITOLO XIII: LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI



La Banca europea per gli investimenti è stata istituita nel 1958 e opera attraverso la raccolta del capitale di rischio, specialmente a favore delle piccole e medie imprese nell'Unione Europea.

Il suo scopo è quello di contribuite lo sviluppo equilibrato della UE e di favorire la realizzazione di programmi a carattere sociale.


La Bei concede sia prestiti globali sia prestiti individuali. I presiti globali sono concessi a enti creditizi. I prestiti individuali sono concessi per finanziare progetti che comportano costi elevati senza alcuna preclusione.


Grazie allo strumento del prestito globale, la Bei riesce a erogare finanziamenti alle piccole e medie imprese.


I finanziamenti alle piccole\medie imprese riguardano:


  • Immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi fondi di ammortamento;
  • Numero di dipendenti non superiore a 500.

Per poter accedere al finanziamento, il progetto di investimento deve rientrare nelle tipologie previste. In genere il finanziamento non può superare il 50% del costo dell'investimento.



CAPITOLO XIV: I FONDI STRUTTURALI 



I fondi strutturali vengono finanziati dal bilancio dell'UE e sono gestiti dalla Commissione europea e dalla Bei e hanno specifiche finalità.

Per il periodo di programmazione 2007-2013 i Fondi strutturali sono tre:


  • Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), allo scopo di riequilibrare lo sviluppo nell'UE e di eliminare gli eventuali squilibri regionali. Tra gli obbiettivi principali ci sono la creazione di nuovi posti di lavoro;
  • Fse (Fondo sociale europeo), finanzia la formazione, la riqualificazione professionale e la nascita di nuove attività che possono creare opportunità di lavoro e ridurre la disoccupazione;
  • Fondo di coesione per contribuire agli interventi nel settore dell'ambiente e delle reti transeuropee.

I tre fondi strutturali vengono utilizzate ance nel settore turistico e consentono la realizzazione di progetti di sviluppo e riqualificazione.



I tre fondi vengono impiegati per il finanziamento degli obbiettivi fissate dall'UE secondo le seguenti modalità:


  1. Fesr
  • Obbiettivo convergenza;
  • Obbiettivo competitività regionale e occupazione;
  • Obbiettivo cooperazione territoriale europea.

  1. Fes
  • Obbiettivo convergenza;
  • Obbiettivo competitività regionale e occupazione.

  1. Fondo di coesione
  • Obbiettivo convergenza.


































CAPITOLO XV: LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO



La legislazione in materia turistica fino all'ottobre 2001 si è ispirata all'art. 117 della Costituzione, che attribuiva alle Regioni il potere legislativo in materia di turismo e industria alberghiera, contenenti i principi fondamentali di riferimento per le leggi regionali quali:


  • Legge n. 217 del 17 maggio 1983, denominata anche "legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica";
  • Legge n. 135 del 29 marzo 2001, denominata "Riforma della legislazione nazionale del turismo".

La legge costituzionale ha modificato l'art. 117, sottraendo allo Stato il potere legislativo in ambito turistico, e riservandolo esclusivamente alle Regioni.

Esso ha recepito un accordo tra lo Stato, le Regioni e  le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

In seguito a ciò le Regioni godono di una notevole autonomia normativa e regolamentare; non va dimenticato però che esse hanno emanato provvedimenti tenendo conto delle indicazioni fornite dalle leggi quadro nazionali.


Per quanto concerne gli alberghi, essa riguarda la prevenzione degli incendi e l'igiene in azienda.

Per quanto riguarda l'attività svolta dalle imprese di viaggi e turismo la principale normativa specifica di riferimento è rappresentata dalla legge 1084\1997.


Per quanto riguarda le  attività professionali turistiche la prima legge quadro aveva definito svariate figure professionali, lasciando alle singole Regioni il compito di accertare il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle suddette professioni e di individuare eventuali altre figure professionali specifiche.

Negli ultimi anni in diverse Regioni sono state introdotte nuove figure professionali: accompagnatore naturalistico, guida subacquea, assistete di turismo equestre.
















CAPITOLO XVI: LA LEGGE 135\2001



La nuova legge quadro n. 135\2001 ha dato una definizione delle imprese turistiche molto più ampia rispetto a quella prevista dalla vecchia legge quadro. Vengono infatti definite imprese turistiche "quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali,concorrenti alla formazione dell'offerta turistica".


Le principali tipologie di attività turistiche sono le seguenti:


  • Alberghi: attività ricettive e attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva;
  • Extra alberghiero: attività finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, alla promozione e alla comunicazione turistica;
  • Balneazione: attività correlata con la balneazione;
  • Agenzie & tour operator;
  • Trasporti: attività operanti nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone.

Le professioni turistiche vengono definite dalla legge come "quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti".



L'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER GLI ESERCIZI RICETTIVI


La legge quadro n. 135\2001 ha disposto che l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi siano soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del Comune nel cui territorio è situato l'esercizio, oltre alla prestazione del servizio di alloggio di:


  • Somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che nella struttura ricettiva partecipano a manifestazioni e convegni organizzati; pertanto se la somministrazione viene svolta all'interno dell'attività ricettiva;
  • Fornire alle persone alloggiate giornali, rivista, pellicole, cartoline e francobolli;
  • Installare a uso esclusivo delle persone alloggiate attrezzature e strutture a carattere ricreativo.

L'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE IMPRESE DI VIAGGI


L'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle imprese di viaggi spetta alle Regioni,le quali possono poi delegare tale funzione agli enti locali.




L'autorizzazione all'apertura è subordinata ai seguenti aspetti:


  • Il titolare o il legale rappresentante, deve essere in possesso di requisiti di onorabilità e capacità finanziaria;
  • L'agenzia non deve assumere una denominazione uguale o simile ad altre già operanti sul territorio nazionale;
  • Un direttore tecnico iscritto nell'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo deve prestare la propria attività nell'agenzia in modo continuativo ed esclusivo;
  • Il richiedente deve specificare le attività che intende svolgere;
  • I locali in cui si svolgerà l'attività devono essere in regola sotto il profilo urbanistico, sanitario ecc.

Per avviare l'attività l'azienda deve stipulare un polizza assicurativa di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei clienti e a copertura dei rischi derivanti agli stessi dalla partecipazione a programmi di viaggio, e deve versare alle Regioni un deposito cauzionale.

L'autorizzazione comporta il pagamento di una tassa annuale di concessione regionale.








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