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IL BILANCIO DELLO STATO - Le funzioni del Bilancio dello Stato

finanze



IL BILANCIO DELLO STATO


La nozione di Bilancio dello Stato

Le funzioni del Bilancio dello Stato

Tipi di Bilancio

Anno finanziario ed esercizio finanziario



Bilancio annuale e pluriennale di previsione

I principi di bilancio

La legge finanziaria



Nozione di Bilancio dello Stato

Il Bilancio dello Stato può definirsi come un documento contabile in cui vengono elen 252i84c cate tutte le entrate e le spese dell'amministrazione statale relative a un determinato periodo di tempo.

Nel nostro ordinamento i principi fondamentali in materia di bilancio sono contenuti nell'articolo 81 della Costituzione, che riserva al Parlamento l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti presentati dal Governo ogni anno e fa divieto di stabilire nuovi tributi e nuove spese con la legge di approvazione del bilancio.

La normativa ordinaria del bilancio è data dalle leggi che lo disciplinano in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue fasi, dalla formazione all'approvazione e all'esecuzione.


Le funzioni del Bilancio dello Stato

Il Bilancio dello Stato assolve alle seguenti funzioni:

politica, perché l'approvazione del bilancio da parte delle camere è espressione della ratifica[1]parlamentare alle scelte operate dal Governo;

contabile, perché è la traduzione in termini numerici del programma del potere esecutivo;

giuridica, perché la legge di approvazione del bilancio autorizza le spese e le entrate in essa contemplate;

economica, perché costituisce uno strumento attraverso il quale lo Stato influenza l'economia nazionale.


Tipi di bilancio

Rispetto al periodo considerato il Bilancio può essere:

Preventivo, si riferisce all'esercizio finanziario successivo a quello in cui esso viene redatto. Contiene l'indicazione delle entrate che si prevede di realizzare e delle spese che si ipotizza di sostenere nell'esercizio finanziario non ancora iniziato;

Consuntivo,  è relativo all'esercizio già concluso e contiene l'indicazione delle entrate effettivamente realizzate e delle spese effettivamente sostenute in tale periodo. Dato che il bilancio consuntivo consente di svolgere un controllo a posteriori della gestione, esso viene comunemente chiamato anche rendiconto.

Il Bilancio preventivo può essere:

Di competenza, indica le entrate che si ha diritto di riscuotere (entrate accertate) e le spese che si ha l'obbligo di pagare (spese impegnate) riguardanti l'esercizio finanziario a cui si riferisce il bilancio di previsione, anche se le entrate e le spese non si sono ancora materialmente verificate;

Di cassa, comprende invece tutte le entrate e tutte le spese che effettivamente saranno riscosse o pagate nel corso dell'anno finanziario, anche se si riferiscono ad altri esercizi.



Per capire questa distinzione, è necessario ricordare che le entrate e le spese passano attraverso due fasi principali, e cioè: le entrate vengono prima accertate e poi riscosse, mentre le spese vengono prima impegnate e successivamente pagate. L'accertamento si identifica con il momento in cui la Pubblica Amministrazione acquisisce il diritto di realizzare l'entrata, mentre la riscossione consiste nell'introito effettivo dell'importo accertato. Per contro, l'impegno coincide con il momento in cui sorge per lo Stato l'obbligo di effettuare una determinata spesa, mentre il pagamento viene ad identificarsi con il momento in cui viene effettivamente erogata. Tra le due fasi sopra esaminate intercorre un certo lasso di tempo; può anzi accadere che esse si verifichino in due periodi diversi. Ora, il bilancio di competenza considera le entrate e le spese, rispettivamente, nelle fasi dell'accertamento e dell'impegno, mentre il bilancio di cassa riguarda le entrate e le spese nel momento della riscossione e del pagamento.

Fino al 1978, il nostro bilancio annuale di previsione era solo di competenza; con la legge n°468/1978, il bilancio annuale di previsione deve essere compilato sia in termini di competenza, sia in termini di cassa (art.1).

La stessa legge ha introdotto (art.4)- accanto al bilancio annuale - l'obbligo di un bilancio pluriennale, comprendente un periodo di tempo da tre a cinque anni.


Anno finanziario ed esercizio finanziario

Ai fini contabili, la gestione finanziaria viene suddivisa in periodi di un anno (anno finanziario).

In Italia l'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre: coincide quindi con l'anno civile.

L'insieme delle operazioni amministrative  che si riferiscono alla gestione delle entrate e delle spese durante l'anno finanziario prende il nome di esercizio finanziario.

Può accadere che alla chiusura dell'anno finanziario vi siano operazioni in corso, perché le relative procedure di gestione non sono state completate. In tal caso, le entrate accertate e non ancora riscosse (e cioè i crediti dello Stato) costituiscono i residui attivi; le spese impegnate ma non ancora pagate (e cioè i debiti) costituiscono i residui passivi. I residui vengono iscritti nel bilancio di previsione dell'anno successivo, in corrispondenza delle voci di entrata e di spesa alle quali si riferiscono (legge n°468/1978).


5 Il bilancio annuale e pluriennale di previsione

In relazione all'estensione del periodo considerato abbiamo detto che il bilancio può essere annuale o pluriennale.

L'attività finanziaria dello Stato italiano si svolge in base al bilancio annuale di previsione, riferito all'anno finanziario successivo (che coincide, come abbiamo già detto, con l'anno solare ossia decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre). La riforma della contabilità generale dello Stato ha introdotto, accanto al bilancio preventivo di competenza, il bilancio preventivo di cassa, che ha lo stesso valore giuridico del primo.

Il Bilancio annuale di previsione indica, per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno in cui il bilancio si riferisce;

l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio annuale di previsione è composto da tre parti:

Stato di previsione delle entrate (unico).

Stati di previsione delle spese (uno per ogni ministero).

Quadro generale riassuntivo.

Il bilancio viene elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze. La redazione materiale del bilancio spetta alla Ragioneria generale dello Stato, dipartimento tecnico posto alle dipendenze del ministero.

Il bilancio preventivo è composto da un unico stato di previsione delle entrate, predisposto dal Dipartimento del tesoro, e da tanti stati di previsione delle spese quanti sono i ministeri.

Il bilancio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, viene presentato al Parlamento dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre di ogni anno.

Una volta giunto al Parlamento, il bilancio segue il suo iter legislativo. Presso ciascuna Camera, una Commissione permanente esamina preliminarmente il bilancio, al fine di preparare la discussione in aula.

Successivamente, le singole Camere discutono il Bilancio e lo votano.

Se il bilancio preventivo non viene approvato dal Parlamento entro il 1° gennaio, che segna la data di inizio del nuovo anno finanziario, lo stesso Parlamento autorizza, mediante apposita legge, l'esercizio provvisorio del bilancio: durante tale periodo il Governo può applicare il bilancio in attesa che intervenga l'approvazione, e quindi può riscuotere le entrate e pagare le spese in base alle cifre del progetto di bilancio. L'esercizio provvisorio non può essere concesso per periodi superiori ai quattro mesi, e quindi non può protrarsi oltre il 30 aprile.




Il bilancio pluriennale riguarda un periodo non inferiore a tre anni; è redatto in termini di competenza, perché le previsioni di cassa, riferite a un periodo di tempo piuttosto lungo, potrebbero essere inattendibili. Il bilancio pluriennale è aggiornabile per scorrimento: le sue previsioni non sono rigide, ma vengono rivedute annualmente e adeguate all'andamento dell'economia e della politica  economica nazionale. Il bilancio pluriennale ha una funzione di guida sul piano politico­ economico, ma non ha un valore giuridicamente vincolante, in quanto la sua approvazione da parte dei parlamento non implica autorizzazione a riscuotere entrate né a eseguire spese.


6. I principi di bilancio


Il bilancio deve avere alcuni requisiti per assolvere la sua funzione.

La Costituzione (art. 81) fissa il principio dell'annualità, di cui si è detto. Gli altri principi sono previsti dalla legislazione ordinaria. La legge n. 468/1978 richiama i principi dell'universalità, dell'integrità, dell'unità: dalla normativa in materia di contabilità pubblica si ricavano gli altri principi della specificazione, della veridicità e della pubblicità.


Universalità tutte le operazioni che danno luogo a entrate o a spese devono risultare in bilancio.

Integrità: le entrate e le spese devono essere iscritte in bilancio per l'intero ammontare.

Unità: le entrate devono affluire a un unico fondo.. che serve a finanziare le spese.

Specificazione le voci di entrata e di spesa devono essere analiticamente determinate per limitare la discrezionalità della pubblica amministrazione e consentire un penetrante controllo sulla sua gestione; ne deriva l'impossibilità dell'utilizzazione di somme per scopi diversi da quelli per i quali sono state stanziate in bilancio (divieto dello storno).

Veridicità: non sono ammesse sopravvalutazioni delle entrate o sottovalutazioni delle spese: la situazione generale della finanza pubblica deve essere rispecchiata dal bilancio in modo fedele alla realtà.

Pubblicità: il bilancio deve essere reso conoscibile con mezzi idonei. In Italia la legge di bilancio è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La struttura del bilancio è stata profondamente modificata dalla L. 94/97; a decorrere dall'anno finanziario 1998 è pertanto la seguente:

Le entrate dello Stato si suddividono in unità previsionali di base, titoli, categorie e capitoli,

Le spese dello Stato sono ripartite in funzioni-obiettivo, unità Previsionali di base e capitoli.


7.LA LEGGE FINANZIARIA


La legge n° 468 del 1978 ha introdotto un nuovo strumento, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della politica economica attraverso la politica fiscale.

Tale strumento è la legge finanziaria, che accompagna la legge di bilancio senza tuttavia essere sottoposta ai limiti che l'art. 81 terzo comma della costituzione prevede per la legge di bilancio.

Infatti con la legge di approvazione di bilancio non possono essere stabilite nuove entrate ne nuove spese; invece con la legge finanziaria era possibile modificare precedenti norme tributarie stabilendo nuove entrate e nuove spese.

Data la connessione tra legge finanziaria e legge di bilancio, l'approvazione della legge finanziaria da parte del parlamento deve precedere quella del bilancio.

Dato l'uso improprio che veniva fatto della legge ( che veniva utilizzata per approvare provvedimenti di carattere generale che rallentavano e deterioravano il sistema fiscale), fu introdotta la legge n° 362/88 che limitava i contenuti di essa. Entro il 30 settembre di ogni anno il governo deve presentare al Parlamento una legge finanziaria "snella": la legge 362/88 infatti vieta l'uso di finanziarie omnibus (che siano di carattere generale). Essa ora non può introdurre nuove imposte come non può disporre di maggiori spese che possono, oggi, essere introdotti solo con distinti disegni di legge collegati di accompagnamento alla finanziaria. Si parla di interventi di settore che possono riguardare sanità, previdenza, pubblico impiego ecc..

La nuova legge finanziaria stabilisce le entrate e le spese del bilancio pubblico e la loro attribuzione per settori, e ha quindi conseguenze rilevanti sull'economia. Infatti da essa dipendono le tasse che paghiamo, le risorse finanziarie che le regioni hanno a disposizione, gli stipendi dei dipendenti pubblici, i lavori pubblici ecc..






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