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Nota integrativa e documenti di controllo - LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

economia aziendale















La nota integrativa è il documento che accompagna lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, con funzione esplicativa e descrittiva che costituisce parte integrale del bilancio.


La Nota Integrativa ha lo scopo di informare i destinatari del bilancio, integrando con dati di natura extracontabile e qualitativa lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico .

Una funzione molto importante è quella di spiegare e motivare le scelte compiute dagli amministratori in sede di valutazione.



Infine, svolge la funzione le descrivere in modo analitico le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.


La Nota Integrativa è un documento informativo essenziale  perché il bilancio sia in grado svolgere la sua funzione di strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda.


Le informazioni contenute nella Nota Integrativa riguardano:


Criteri di valutazione

Movimenti nelle immobilizzazioni e nelle altre voci dell'attivo e del passivo

Dettagli su alcune specifiche voci dello Stato Patrimoniale e del conto Economico

Informazioni di carattere diverso, riguardanti i dipendenti, i compensi agli amministratori e ai sindaci, categorie di azioni e di obbligazioni

Strumenti finanziari emessi

Finanziamenti dei soci

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Operazioni di locazione finanziaria


Viene rivolta una particolare importanza al Rendiconto finanziario; esso, infatti, va incluso nella Nota integrativa per evidenziare le variazioni intervenute nelle voci dell'attivo e del passivo (soprattutto per le società di grandi dimensioni).


Il Rendiconto finanziario è un prospetto che mette in evidenza le fonti e gli impieghi delle risorse finanziarie e le variazioni intervenute nella situazione patrimoniale - finanziaria

 







Il prospetto relativo alle voci di patrimonio netto è un altro schema che costituisce parte integrante della Nota Integrativa, ed evidenzia i movimenti dei mezzi propri della società.

Esso consente, a chi esamina il bilancio, di distinguere le variazioni reali del patrimonio netto, derivanti da ulteriori investimenti diretti o indiretti degli azionisti, da quelle che derivano da movimenti contabili (come le rivalutazioni monetarie).


Le voci devono essere indicate analiticamente, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e la loro avvenuta utilizzazione e distribuibilità nei precedenti esercizi.


Tale prospetto costituisce un documento a se e non è contenuto nella Nota Integrativa

 





Le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata usufruiscono di semplificazioni anche per quanto riguarda la Nota Integrativa.


Le indicazioni richieste al n° 6 dell'art. 2427 c.c. ("Ammontare globale dei debiti di durata residua superiore a cinque anni"), vanno riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio e non distintamente per ciascuna voce.



LA RELAZIONE SULLA GESTIONE



Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.


La relazione sulla gestione è un documento di accompagnamento, che tuttavia acquista una notevole importanza ai fini della valutazione, soprattutto, delle prospettive per l'impresa.


Infatti, accanto a informazioni sulla situazione della gestione passata, la relazione deve indicare anche tutta una serie di elementi che permettano ai destinatari del bilancio di orientarsi nell'ambito  dei programmi futuri, sia per quanto riguarda l'azienda nella sua globalità, sia per i singoli settori in cui opera.

Al suo interno, pertanto, assumono importanza i piani di investimenti e le attività di ricerca e sviluppo.


La legge, inoltre, prevedere che vengano fornite indicazioni sui rapporti di gruppo con società controllate, collegate e controllanti, anche quando il collegamento venga effettuato tramite società fiduciarie o per mezzo di altre persone.


Occorre, inoltre, indicare i fatti significativi che sono accaduti fra la chiusura del bilancio e il momento in cui si redige la relazione stessa.

Non tutte le società sono tenute alla presentazione della relazione sulla gestione


Le informazioni indicate dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c. (che fornisce informazioni dettagliate per essere esonerati dalla stesura della relazione), concernono il numero e il valore nominale delle azioni proprie o delle azioni o quote di società controllanti, acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio.

 










LA RELAZIONE SEMESTRALE E TRIMESTRALE


La legge stabilisce obblighi supplementari in termini di documentazione sulla gestione da produrre per le società quotate in mercati regolamentati: una relazione semestrale e trimestrale.


La relazione semestrale deve essere redatta entro 3 mesi dalla chiusura del semestre e da pubblicarsi successivamente.


La relazione non deve essere sottoposta ad approvazione da parte dei soci, ma deve essere corredata dalle eventuali osservazioni del collegio sindacale o degli altri organi di controllo.




I soggetti interessati a conoscere la situazione della società alla metà dell'esercizio sono:


Soci, risparmiatori, fornitori, fisco, autorità.

 






CONTROLLO SULLA GESTIONE

Il controllo viene esercitato sulla gestione, sulla contabilità e sul bilancio della società da organismi interni oppure esterni all'azienda

 







Il controllo sulla gestione consiste nel vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto svolgimento.

Comprende, pertanto, il controllo sull'amministrazione.


Sono previsti differenti organi di controllo sulla gestione a seconda del sistema di governance (amministrazione e controllo) scelto dalla Spa:











IL COLLEGIO SINDACALE:


si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.


Il collegio sindacale svolge il controllo sulla gestione della società. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; possono inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento di operazioni sociali o su determinati affari.

I sindaci devono svolgere il loro incarico con professionalità e diligenza: sono responsabili della verità delle loro attestazioni e sono responsabili insieme agli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità con gli obblighi della loro carica.


Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea mediante una relazione sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei proprio doveri, e fare osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.


Il consiglio di gestione ha la responsabilità della gestione e compie tutte le operazioni amministrative necessarie, mentre il consiglio di sorveglianza svolge le funzioni che nel sistema ordinario competono al collegio sindacale.


Il consiglio di sorveglianza riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.


L'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione, nel caso di applicazione del sistema monistico, che nomina al suo interno i componenti il comitato per il controllo della gestione, che è composto da:

Amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità stabiliti dallo statuto e di specifici requisiti di indipendenza, che non siano membri del comitato esecutivo e ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche.

 






IL CONTROLLO CONTABILE


Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.


Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo è esercitato da una società di revisione, iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina sullo svolgimento dell'attività dei revisione e alla vigilanza della Consob.


L'organo incaricato del controllo contabile:

  Verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;


  Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;


  Esprime con un'apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio.

 










La relazione consiste in una dichiarazione che garantisce l'attendibilità e correttezza del bilancio e fa in modo che le informazioni in esso contenute acquistino credibilità nei confronti dei terzi.


La società di revisione svolge una funzione di controllo che va oltre alla semplice emissione della relazione finale, resa obbligatoria dalla legge per talune aziende.

La revisione, infatti, può essere utile anche per le imprese che non sono obbligate per legge, in quanto svolge una funzione:

PREVENTIVA

nei confronti di situazioni negative per l'impresa delle quali il revisore  riesce a cogliere i sintomi

SEGNALATRICE



e successivamente repressiva nei confronti di comportamenti fraudolenti o scorretti

DI SUPPORTO

nei confronti di valutazioni dell'azienda in occasione di operazioni straordinarie quali cessioni, scorporazioni, fusioni.

 












I revisori devono attenersi a una serie di principi che si distinguono in norme etiche e regole tecniche:

  norme etiche prevedono la competenza dei revisori, l'imparzialità e l'indipendenza che garantisca il massimo di obiettività, la diligenza professionale

  regole tecniche consistono nella pianificazione e programmazione del lavoro di revisione, nell'organizzazione e supervisione del personale addetto alla revisione, nella valutazione dell'affidabilità del sistema contabile - anministrativo, nella determinazione dell'estensione dei campioni con i quali verificare i sondaggi, nella raccolta di elementi validi, sufficienti, documentati, probativi su cui basare il giudizio di revisione.

 







La società di revisione redige una relazione in cui esprime un giudizio secondo uno schema obbligatorio fissato dalla Consob.


Gli elementi costitutivi della relazione sono i seguenti:

  Titolo e legge di riferimento

  Destinatari

  oggetto del giudizio

  principi di revisione e i principi contabili applicati

  opinione sul giudizio o sul mancato rilascio dello stesso

  richiamo a eventi eccezionali (se necessario)

  data e luogo di emissione della relazione

  firma di uno degli amministratori della società di revisione

 













L'elemento più importante della relazione è rappresentato dal giudizio sul bilancio che viene rilasciato e che può articolarsi nei seguenti gradi:


  giudizio senza rilievi: il bilancio viene giudicato corretto e attendibile, conforme alle norme e ai principi contabili

  giudizio con rilievi: è un giudizio comunque positivo, e quindi il bilancio viene considerato nel complesso attendibile, ma si segnala che ci sono state deviazioni rispetto ai principi contabili o ai principi di revisione.

  giudizio negativo: le deviazioni rispetto alle norme, ai principi contabili e ai principi di revisione sono tali da determinare l'inattendibilità del bilancio, che non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico.

  dichiarazione di impossibilità a esprimere un giudizio: i revisori non sono in grado di esprimere un giudizio sull'attendibilità del bilancio in quanto non si sono potute svolgere regolarmente le procedure di revisione o sono mancati sufficienti elementi di prova.

 

















L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO


Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio dev'essere discusso e approvato. È possibile anche un termine più lungo, comunque non superiore a 180 giorni, previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze.


Nel caso di sistema ordinario o monistico, l'approvazione spetta all'assemblea ordinaria dei soci.


Nel caso di sistema dualistico, l'approvazione spetta al consiglio di sorveglianza.


Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio, o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.


Entro 30 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e di quella predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile, nonché del verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza deve essere depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Il deposito deve avvenire per via telematica o mediante supporto magnetico.






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