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IL BILANCIO D'ESERCIZIO - PRINCIPI DI REDAZIONE (art. 2423-bis)

economia aziendale



IL BILANCIO D'ESERCIZIO


È un documento di derivazione contabile mediante il quale gli amministratori forniscono la rappresentazione  della situazione patrimoniale e finanziaria della società al termine del periodo amministrativo e del risultato economico conseguito nell'esercizio.

Esso svolge fondamentalmente le seguenti funzioni:

1   &nb 646f59g sp;   &nb 646f59g sp; Conoscenza della gestione

2   &nb 646f59g sp;   Comunicazione di informazioni a terzi




Le norme fondamentali da seguire sono quelle contenute negli articoli da 2423 a 2429 del Codice Civile che vanno a tutelare gli interessi dei terzi.

La clausola generale fa valere il principio della chiarezza, intelligibilità da una persona con media conoscenza in materia, verità e correttezza oggettiva che si ottengono con l'applicazione corretta delle norme riguardanti i criteri di valutazione e i principi contabili. 

Il bilancio è costituito principalmente da:

1.   &nb 646f59g sp;   STATO PATRIMONIALE

2.   &nb 646f59g sp; CONTO ECONOMICO

3.   &nb 646f59g sp; NOTA INTEGRATIVA


STATO PATRIMONIALE

Fotografa e valuta le componenti del patrimonio societario quali esse si trovano nel momento della chiusura dell'esercizio, in poche parole rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria. È composto a sezioni contrapposte o divise. È composto da quattro macroclassi per l'attivo e cinque per il passivo.


CONTO ECONOMICO

Ha la funzione di mostrare come si è formato l'eventuale utile o perdita di esercizio. Può essere configurato a valore e costi della produzione ottenuta.

È a forma verticale e possiamo individuare 4 aree di gestione: ORDINARIA, FINANZIARIA, STRAORDINARIA O FISCALE.


NOTA INTEGRATIVA

Ha la funzione di completare o dati dei prospetti contabili, fornendo ulteriori informazioni quantitative e descrittive, e di motivare le decisioni assunte in sede.








PRINCIPI DI REDAZIONE (art. 2423-bis)


1.   &nb 646f59g sp;   Principio della prudenza: utili realizzati, cioè conseguiti nel periodo amministrativo;

2.   &nb 646f59g sp; Principio della continuità: tenendo conto del presupposto di funzionamento, cioè nell'ipotesi di permanenza  dell'organismo aziendale;

3.   &nb 646f59g sp; Principio della competenza economica: costi e ricavi dell'esercizio;

4.   &nb 646f59g sp; Principio della valutazione separata: se in una voce sono inclusi elementi eterogenei si adottino criteri di valutazione differenti;

5.   &nb 646f59g sp; Principio della costanza dei criteri di valutazione: i criteri di valutazione non possono essere modificati almeno che non lo si specifica nella nota integrativa.


CRITERI DI VALUTAZIONE


Il nuovo criterio di valutazione introdotto degli IASB è quello del VALORE EQUO IN BILANCIO (FAIR VALUE) - IASB 32,39,40,41-

Si applica nella valutazione delle attività finanziarie che fanno parte dell'attivo circolante, mentre non si applica mai alle attività finanziarie immobilizzate. Con questa valutazione, gli utili (o perdite) risultate devono essere evidenziate nel bilancio dato che non sono state realizzate con economie esterne.

Con questo modo di valutare la competenza prevale sulla prudenza e il bilancio dimostrerà la valutazione prospettica dell'impresa.


ACCANTONAMENTI

Sono destinati a coprire passività che sono nettamente individuate nella loro natura e che, alla data del bilancio, sono probabili o certe, ma indeterminate quanto all'importo o alla data di sopravvenienza.


IMMOBILIZZAZIONI

È consentita la rivalutazione anche dell'immobilizzazioni immateriali non solo materiali.

L'importo della rivalutazione è imputato a una riserva del PN e se il valore, successivamente ha una svalutazione, si storna dalla riserva.


CANONI LEASING

Si calcola col metodo patrimoniale.


IMPOSTE

Si deve  tenere conto del principio di competenza. Vanno inserire: nll'attivo dello Stato patrimoniale CII- Crediti 4-bis) crediti tributari e 4-ter)imposte anticipate;

nel passivo dello stato patrimoniale B - Fondi per rischi e oneri 2)per imposte, anche differite;

nel Conto economico nella voce 22 e nella Nota integrativa deve essere un apposito prospetto contenente la descrizione delle divergenze temporanee che  hanno comportato la rivelazione delle imposte differite e anticipate e l'ammontare delle imposte anticipate.


OPERAZIONI IN VALUTA

In caso di conversione, i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale l'operazione è stata compiuta. Nel conto economico si compilerà C) Proventi e oneri finanziari 17bis) utili e perdite su cambi;



NOVITA' SULLA REDAZIONE DEI BILANCI


SCHEMI DI BILANCIO

Gli stati membri oltre allo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa possono includere nel bilancio anche altri documenti (es. rendiconto finanziario:documento che chiarisce in termini di fonti e impieghi le modificazioni intervenute nella situazione finanziaria  d'impresa).


PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

La presentazione degli importi nelle voci del Conto Economico e dello Stato patrimoniale tiene conto della sostanza piuttosto che della forma legale.

L'importo deve essere scritto tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato, cioè la rappresentazione delle operazioni devono essere effettuate secondo la realtà economica.


BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Possono redigere questo tipo di bilancio le società che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati e non abbiano superato per due esercizi consecutivi  due dei seguenti limiti:

1   &nb 646f59g sp;   &nb 646f59g sp; 3.650.000 Euro nel totale dell'attivo patrimoniale

2   &nb 646f59g sp;   7.300.000 Euro nei ricavi delle vendite e delle prestazioni

3   &nb 646f59g sp;   50 dipendenti come numero medio degli occupati durante l'esercizio.


REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO

In base al sistema di amministrazione il bilancio viene redatto e approvato da organi diversi

(SISTEMA ORDINARIO- AMMINISTRATORE UNICO e ASSEMBLEA ORDINARIA; SISTEMA DUALISTICO- CONSIGLIO DI GESTIONE e CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA; SISTEMA MONISTICO- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e ASSEMBLEA ORDIANRIA). Il bilancio deve essere approvato entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. I revisori contabili hanno a disposizione 15 giorni per fare la redazione e sottoporla all'assemblea.




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