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consorzi - CONSORZI ANTICONCORRENZIALI, CONSORZI DI COORDINAMENTO

economia





ART. 2602 cc

"con il contratto di consorzio più imprenditori

istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese"


Il consorzio ricomprende:

- CONSORZI ANTICONCORRENZIALI

- CONSORZI DI COORDINAMENTO


Consorzi anticoncorrenziali

È istituito al fine prevalente o esclusivo di disciplinare, limitandola, la reciproca concorrenza sul mercato tra imprenditori che svolgono la stessa attività o attività similari. Si ha un patto limitativo della concorrenza. Un consorzio che ha esclusivamente tale oggetto è un puro contratto limitativo della reciproca concorrenza.




Consorzi di coordinamento

Più imprenditori possono dar vita ad un consorzio per lo:

"svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese". In questo caso il consorzio rappresenta anche uno strumento do cooperazione interaziendale, finalizzato anche o esclusivamente alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate. Ad es. più imprenditori si consorziano per acquistare in comune determinate materie prime.


A queste forme di cooperazione reciproca ricorrono in modo particolare le imprese d 858g69i i piccole e medie dimensioni per recuperare competitività sul mercato attraverso la riduzione delle spese generali

di esercizio.


Il contratto di consorzio

Le parti  il contratto di consorzio può essere stipulato solo tra imprenditori, infatti solo coloro che svolgono attività di impresa possono essere interessati a disciplinare o a svolgere in comune determinate fasi delle rispettive imprese.

Non sono richiesti ulteriori requisiti soggettivi e quindi al consorzio potrà partecipare qualsiasi imprenditore. Non è necessario neppure che i partecipanti svolgano la stessa attività anche se questa è la regola quando il consorzio ha finalità limitative della concorrenza.

Forma e contenuto il contratto di consorzio è un contratto formale, deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità (art.2603 1°comma)

Il contratto deve contenere una serie di indicazioni specificate

all'art dell'art 2603 2°comma:

oggetto e durata

Il consorzio è un contratto di durata. Questa può essere liberamente fissata dalle parti ma non è essenziale perche nel silenzio il contratto è valido 10 anni.

obblighi assunti e i contributi dovuti dai consociati

condizioni di ammissione di nuovi consociati

i casi di recesso e di esclusione


Ammissione di nuovi consociati   il contratto di consorzio è un contratto tendenzialmente aperto. E' quindi possibile la partecipazione al consorzio di nuovi imprenditori senza che sia necessario il consenso di tutti gli attuali consorziati. Le condizioni di ammissione di nuovi consociati devono però essere predeterminate nel contratto. L'indicazione non è essenziale e se il contratto non prevede nulla si ritiene che il consorzio abbia struttura chiusa. Nuovi imprenditori potranno aderire( per iscritto a pena di nullità ) solo con il consenso di tutti i consorziati.

L'art. 2610 cc stabilisce che salvo diversa pattuizione tra le parti il trasferimento d'azienda a qualunque titolo comporta l'automatico ingresso dell'acquirente nel contratto di consorzio.

Tuttavia se sussiste una giusta causa e solo se il trasferimento d'azienda è avvenuto per atto tra vivi gli altri consorziati potranno deliberare l'esclusione dell'acquirente dal consorzio, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento.


Recesso ed esclusione il contratto di consorzio può sciogliersi limitatamente ad un consorziato, per volontà di questo (recesso) o per decisione degli altri consorziati (esclusione).

Le cause di recesso devono essere indicate nel contratto e casua tipica può essere l'inadempimento degli obblighi consortili.

Anche l'indicazione dei casi di recesso ed esclusione non è però clausola essenziale del contratto. Se nulla è pattuito opererà sempre la causa prevista dall'art 2610 cc e poi l'esclusione potrà cmq essere deliberata in caso di gravi inadempienza. Il rapporto può essere interrotto se un consorziato cessa di essere imprenditore perché la qualità di imprenditore è uno dei requisiti essenziali del contratto di consorzio.


Liquidazione della quota    al consorziato receduto o escluso compete, in assenza di espressa disposizione legislativa contraria, la liquidazione della sua quota di partecipazione al fondo patrimoniale consortile (necessaria solo nei consorzi con attività esterna) perché è vero che l'art. 2609 dice che "nei casi di recesso e di esclusione..la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri" ma sembra che questo art non si riferisca alla quota di partecipazione al fondo ma alla quota di produzione riservata a quel dato consorziato.










Scioglimento del consorzio

le cause di scioglimento del consorzio sono stabilite dalla legge all'art. 2611 cc :

per decorso del tempo stabilito per la sua durata

per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo

per volontà unanime dei consorziati

per volontà dell'autorità governativa nei casi ammessi dalla legge

per altre cause stabilite nel contratto



CONSORZI CON ATTIVITA' INTERNA

L'organizzazione comune si limita a disciplinare fasi delle rispettive imprese senza instaurare rapporti con i terzi.


L'organizzazione consortile  

La struttura organizzativa di ogni consorzio si fonda, di regola, sulla presenza di un organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati (assemblea) e da un organo con funzioni gestorie e esecutive (organo direttivo)

Per quanto riguarda l'assemblea per le modificazioni del contratto è richiesto il consenso di tutti i consorziati mentre per le delibere di attuazione dell'oggetto del consorzio è sufficiente la maggioranza.

Entrambe le regole però hanno carattere dispositivo perché è fatta salva la possibilità delle parti di disporre diversamente nel contratto.

Ancora più ampio è lo spazio riservato all'autonomia privata per quanto riguarda l'organo direttivo, almeno nei consorzi che non svolgono attività esterna.




CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA


Per questi consorzi esiste una specifica disciplina che integra la disciplina generale.

Pubblicità legale è previsto un regime di pubblicità legale che serve per portare a conoscenza dei terzi i dati essenziali della struttura consortile. Un estratto del contratto di consorzio contenente le incicazioni previste dalla legge (denominazione, oggetto del consorzio, cognome e nome dei consorziati, durata del consorzio,le persone a cui vengono attribuite la presidenza e la rappresentanza del consorzio..)deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, entro 30 giorni dalla stipulazione a cura degli amministratori. Ad analoga forma di pubblicità sono soggette le modifiche degli elementi iscritti.

Le persone che hanno la direzione del consorzio sono tenute a redigere annualmente la situazione patrimoniale del consorzio osservando le norme previste per il biluci odi esercizio delle spa e a depositarlo presso il registro delle imprese.

Rappresentanza    il contratto deve specificare le persone cui è attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i relativi poteri. Questi dati devono essere iscritti nel registro delle imprese.

Fondo consortile  nei consorzi con attività esterna è previsto un fondo patrimoniale (c.d fondo consortile) costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi. Questo fondo è un patrimonio autonomo rispetto ai patrimoni dei singoli consorziati: esso è destinato a garantire i soddisfacimento dei creditori del consorzio ed è aggredibile solo da questi fin quando dura il consorzio. Infatti per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisone del fondo (salvo in caso di recesso o esclusione)e i creditori dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.


Responsabilità verso i terzi (art. 2615 cc )

per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti risponde esclusivamente il consorzio ed i creditori possono far valere i loro diritti solosul fondo consortile. Quanti contrattano con un consorzio sono quindi esposti a non pochi pericoli dato che non prevista alcuna forma di controllo sulla consistenza del patrimonio consortile, sulla rispondenza al vero della situazione patrimoniale annuale redatta dagli amministratori e sul rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio consortile. Gli amministratori possono però essere soggetti a sanzioni penali.



per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati i terzi hanno una maggiore tutela. (es.acquisto di materie prime per conto di una delle imprese consorziate); rispondono solidalmente sia il consorziato interessato o i consorziati interessati, sia il fondo consortile. E' previsto inoltre che in caso di insolvenza del consorziato interessato il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti gli altri consorziati in proporzione delle loro quote. Per queste obbligazioni il fondo ha funzione di garanzia. Se il consorzio è costretto a pagare avrà azione di rivalsa per l'intero nei confronti del consorziato interessato e qualora questi sia insolvente avrà azione di rivalsa pro quota verso gli altri consorziati.






Consorzi e società sono istituti diversi. La diversità è facilmente individuabile quando il consorzi svolge attività esclusivamente interna perché i questo caso manca l'esercizio in comune di una attività economica da parte dei consorziati che invece è un elemento essenziale delle società.

Società e consorzi che svolgono attività esterna hanno in comune il carattere imprenditoriale dell'attività esercitata e i lfine direalizzare con l'attività un interesse economico dei partecipanti. (scopo egoistico). Esse di differenziano per la diversità dello scopo egoistico tipicamente perseguito.

Scopo consortile dall'art. 2602 cc si ricava che il consorzio si caratterizza per:

a) la qualità di imprenditore di tutti i partecipanti al consorzio

b) nesso tra attività del consorzio e attività svolta dai singoli imprenditori consorziati

Si desume quindi che la funzione tipica di un consorzio con attività esterna è quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate ed almeno tendenzialmente destinati ad essere assorbiti dalle stesse. Questo implica che l'attività d'impresa del consorzio non può essere ritenuta tipicamente finalizzata né alla produzione di beni o servizi destinati ad essere ceduto a terzi, né al conseguimento di utili poiché i rapporti di scambio sono posti in essere con gli altri imprenditori del consorzio. Quindi l'intento tipico che anima costoro non è lo scopo di ricavare un utile, bensì quello di usufruire di beni e servizi prodotti e messi a disposizione dell'impresa consortile in modo da conseguire un vantaggio patrimoniale diretto nelle rispettive economie sotto forma di minori costi sopportati o a maggiori ricavi conseguiti.

Lo scopo tipico dei consorzi è perciò diverso da quello delle società lucrative(soc.di persone e soc.di capitali). Lo scopo tipico delle società lucrative è quello produrre utili da distribuire fra i soci e perciò esse svolgono tipicamente attività di scambio con i terzi. Esse non tendono certo ad agevolare l'attività di preesistenti imprese dei soci. Di regola una spa acquista merci per rivenderle su mercato e ricavarne un guadagno da dividere tra i soci. Un consorzio invece di regola acquista merci che servono alle imprese dei consorziati, per rivenderle ai consorziati stessi ad un prezzo calcolato in modo da coprire i costi di gestione e non di più. Diciamo di regola perché al consorzio non è vietato svolgere anche attività lucrativa con i terzi.

Lo scopo consortile trova affinità con lo scopo mutualistico perseguito dalle società cooperative.

Anche l'impresa mutualistica non mira a conseguire un utile dall'attività con i terzi, ma tende a procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto, sotto forma di risparmio di spesa o di un maggior guadagno. Ecco perché si parla anche di scopo mutualistico dei consorzi e di "mutualità consortile". La mutualità consortile si differenzia dalla mutualità delle cooperative perché il vantaggio mutualistico perseguito dai consorziati è specifico e tipico: riduzione dei costi di produzione o aumento dei ricavi nelle rispettive imprese.


Società consortili

Già prima della riforma della disciplina sui consorzi era largamente diffusa la prassi di perseguire gli obiettivi propri del contratto di consorzio non costituendo un consorzio ma attraverso la costituzione di una società. Questo per beneficiare di un regime di responsabilità che prima no nera previsto per i consorzi e anche per disporre di una struttura organizzativa il cui funzionamento è dettagliatamente disciplinato dal legislatore e quindi presenta minori pericoli di litigiosità interna.

La prassi dell'utilizzare delle forme societarie per perseguire lo scopo consortile ha trovato riconoscimento legislativo con la riforma dei consorzi del 1976.

Art.2615 ter   società consortili

Dice che tutte le società lucrative ad eccezione della ss possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati dall'art.2602 cc. ,cioè gli scopi di un consorzio.

Possono essere utilizzate anche le società cooperative.

Disciplina

Ci si chiede se una società consortile sia regolata integralmente dalle norme che il codice detta per il tipo di società prescelto o se deve essere sottoposta ad una disciplina mista.

I sostenitori della disciplina MISTA fanno notare che in una società consortile sono presenti contestualmente la forma della società e la sostanza del consorzio. Quindi sarebbero regolate da delle norme societarie per quanto riguarda i profili formali: organi, loro competenze e il loro funzionamento. Sarebbero invece regolate dalla disciplina dei consorzi riguardo ai profili sostanziali: rapporti tra i soci e tra questi e i terzi.

Quindi ad es. in un soc consortile per azioni opererebbero sempre le cause di esclusione e di recesso previste in tema di consorzi e si continuerebbe ad applicare il 2615 (responsabilità dei soci), con la conseguenza che i soci risponderebbero personalmente, insieme con la società, per le obbligazioni assunte da questa nel loro interesse.

Questa impostazione non merita di essere accolta perché no trova alcun sicuro fondamento nel sistema legislativo e perché rende incerta la disciplina visto che non è semplice operare una sicura distinzione tra norme che attengono alla forma e norme che attengono alla sostanza.

Per esigenze di certezza del diritto portano a preferire l'impostazione che vede nelle società consortili vere e proprie società integralmente assoggettate alla disciplina del tipo societario scelto.

Gli imprenditori poi potranno inserire nell'atto costitutivo specifiche pattuizioni per adattare la struttura societaria alla finalità consortile perseguita, purché tali clausole non siano incompatibili con le norme inderogabili del tipo societario prescelto.







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