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SCRITTURE CONTABILI - LIBRO DEGLI INVENTARI art.2217 cc

economia




Anche questa previsione nasce dall'insufficienza del diritto comune, del diritto privato a regolare il fenomeno d'imprese.

Infatti nel diritto privato non è prescritto alcun obbligo generale di documentazione nel senso di rappresentare su documenti l'attività dell'agire umano. Nel diritto commerciale si crea viceversa un'esigenza di rappresentare l'attività 737e42h tramite documenti, tramite supporti che ora non sono più necessariamente cartacei, si crea un'esigenza di documentare l'intera attività dell'imprenditore perché delle operazioni dell'imprenditore deve rimanere traccia. Da questa esigenza nasce l'obbligo della tenuta delle scritture contabili. Art.2214 e ss del cc.

I soggetti tenuti sono gli IMPRENDITORI COMMERCIALI NON PICCOLI. Quindi un primo obbligo di iscrizione è parametrato sull'attività svolta cioè chiunque eserciti un'attività commerciale non piccola. Si tiene conto anche della forma del soggetto infatti l'obbligo di tenuta delle scritture contabili incombe anche su tutte le società commerciali ad eccezione delle società semplici.


Le scritture contabili obbligatorie sono:

art. 2214 cc

Questa disposizione prevede due distinti obblighi:



un obbligo tipico (1°comma)cioè un obbligo per l'imprenditore che esercita una attività commerciale di tenere determinate scritture contabili che sono il LIBRO GIORNALE e il LIBRO DEGLI INVENTARI. Questa norma prevede però anche un obbligo dal contenuto atipico (2° comma) cioè si dice: l'imprenditore deve anche tenere

le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Le imprese anche di grandi dimensioni devono tenere anche il libro magazzino, il libro iva e altri libri contabili.

Le scritture TIPICHE sono LIBRO GIORNALE e LIBRO DEGLI INVENTARI.


LIBRO GIORNALE

E' un libro cronologico-analitico. E' un libro cronologico in quanto deve rappresentare tutte le operazioni inerenti l'attività d'impresa compiute dall'imprenditore.

E' un libro cronologico in quanto queste operazioni devono essere rappresentate nell'ordine in cui si svolgono. Cronologico significa che nella rappresentazione del libro giornale è necessario seguire l'ordine reale delle operazioni svolte. Infatti l'art.2216 dice: il libro giornale deve indivace giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio d'impresa.

LIBRO DEGLI INVENTARI art.2217 cc

E' un libro definito periodico-sistematico.

E' un libro periodico perché non deve essere tenuto giorno per giorno ma l'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno. Per anno si intende esercizio che non necessariamente coincide con l'anno solare.

E' anche un libro sistematico perché non contiene una rappresentazione analitica delle singole operazioni ma deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

Si ritiene che queste due sfere dell'attività del soggetto devono essere indicate in modo separato all'interno dell'inventario, cioè si deve evidenziare quali sono le attività e le passività destinate all'esercizio d'impresa e quali sono estranee all'esercizio medesimo. Il 2° comma dice che l'inventario si chiude con bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare gli utili conseguiti e le perdite subite. Quindi il bilancio di esercizio non è un fatto esclusivo proprio delle soc. di capitali ma è un fatto che riguarda chiunque eserciti un' attività commerciale. La differenza è che nelle soc. di capitali i bilanci sono resi pubblici tramite il deposito nel registro delle imprese. Quindi tutti i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono redigere il bilancio.

La seconda parte dell'art.2217 cc dice: nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni in quanto applicabili. Il rinvio non è integrale riguarda espressamente la valutazione delle poste di bilancio; per quanto riguarda la struttura del bilancio questa non è richiamata ma si ritiene cmq che debba costituire il quadro di riferimento.

Oggi è possibile tenere le scritture contabili anche su supporto informatico.

SANZIONI PER OMESSA O IRREGOLRE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

La legge non prescrive alcuna sanzione diretta cioè l'omessa tenuta delle scritture contabili dal punto di vista civilistico non comporta alcuna sanzione a carico dell'imprenditore.

Tuttavia ci sono delle sanzioni cosiddette indirette, cioè che non sanzionano l'omessa tenuta in sé, ma che cmq servono a indurre l'imprenditore a tenere regolarmente le scritture contabili.

C'è innanzitutto una sanzione sul piano dei reati fallimentari, cioè l'imprenditore che nn tiene regolarmente le scritture contabili, se l'impresa fallisce può andare soggetto al realto di bancarotta.

Sul piano civilistico ciò che interagisce direttamente sull'obbligo di tenuta delle scritture contabili è la rilevanza probatoria che hanno le scritture contabili.

EFFICACIA PROBATORIA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Rilevanza probatoria è il rilievo che la documentazione costituente le scritture contabili può assumere nell'ambito di un giudizio al quale partecipa l'imprenditore.

Dobbiamo far riferimento agli art. 2510cc e 2709 cc

Da questi due articoli emerge la disciplina che distingue a seconda che le scritture contabili dell'imprenditore siano utilizzate a favore dell'imprenditore o contro l'imprenditore. L'art 2709 cc rioccupa dell'efficacia probatoria contro l'imprenditore e dice: "i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore". Questo significa che possono essere utilizzate da un 3° per provare un fatto sfavorevole per l'imprenditore. Questa efficacia probatoria contro l'imprenditore non è condizionata dal fatto che le scritture siano state regolarmente tenute, cioè la scrittura contabile fa prova contro l'imprenditore anche se è non è stata regolarmente tenuta.

Diversa è la disciplina dell'efficacia probatoria a favore dell'imprenditore che troviamo nell'art. 2710 cc che ci dice che le scritture contabili quando sono regolarmente tenute possono fare prova contraria tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio d'impresa.

Quindi l'imprenditore può utilizzare a suo favore in giudizio le proprie scritture contabili solo se ricorrono tre condizioni:

in primo luogo che si tratti di un rapporto tra imprenditori, cioè che le scritture contabili siano utilizzate dall'imprenditore contro un altro imprenditore. Perché se si consentisse all'imprenditore di utilizzarle contro un soggetto che non lo è, allora si creerebbe un privilegio per gli imprenditori rispetto alle categorie di altri soggetti che non sono tenuti alla redazione delle scritture contabili.

Infatti se io imprenditore utilizzo le mie scritture contabili contro un altro imprenditore quest'ultimo essendo anch'egli imprenditore può utilizzare le sue scritture contabili per neutralizzare l'efficacia probatoria delle mie.

Viceversa se vengono utilizzate contro un soggetto che non è tenuto alla redazione delle scritture contabili allora questo rapporto paritario non c'è.


Le può utilizzare solo nei rapporti inerenti l'esercizio d'impresa

Terzo requisito è che le scritture contabili siano regolarmente tenute. Quindi se l'imprenditore non tiene regolarmente le scritture è soggetto ad una sorta di sanzione nel senso che non può utilizzare le proprie scritture a proprio favore nei rapporti tra imprenditori inerenti l'esercizio d'impresa. Questo è un incentivo indiretto alla tenuta regolare delle scritture contabili.





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