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PROCEDURE CONCORSUALI - Effetti del Fallimento

economia



PROCEDURE CONCORSUALI

Effetti del Fallimento

   Dal momento in cui viene pronunciata la sentenza dichiarativa del Fallimento si producono una serie di importanti effetti.

   Essi si classificano (secondo l'impostazione della Legge Fallimentare) in:

Effetti per il fallito

Effetti per i creditori

Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori



Effetti sui rapporti giuridici preesistenti (cioè sui contratti in essere) Effetti del Fallimento per il fallito

Il Fallimento comporta delle gravi conseguenze nei confronti del fallito.

Queste conseguenze sono sia di natura personale, che patrimoniale. Vediamole separatamente.


Effetti di carattere personale

Questi effetti si traducono in una menomata capacità giuridica del fallito, nonché in una forte limitazione della sua libertà personale.

Essi sorgono in conseguenza dell'iscrizione del fallito, subito dopo la dichiarazione di Fallimento, nel pubblico Registro dei falliti, tenuto presso ciascun Tribunale.

Da questo Registro il fallito può farsi cancellare (facendo contestualmente cessare gli effetti a suo carico) solamente ottenendo, dall'Autorità giudiziaria, la riabilitazione.

La riabilitazione del fallito è concessa discrezionalmente dal Tribunale, su istanza del fallito stesso o dei suoi eredi, quando venga rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

Pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo, oppure regolare adempimento del concordato fallimentare (se nello stesso i creditori chirografari abbiano ricevuto almeno il 25% del loro credito)

Buona condotta del fallito per almeno 5 anni dalla chiusura del F.

Nonostante la presenza delle suddette condizioni, la riabilitazione non è mai concessa qualora il fallito sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per gli altri reati previsti dalla legge, salvo che abbia ottenuto per questi reati la riabilitazione penale.

Le principali incapacità e limitazioni della libertà personale, prodotte dall'iscrizione nel pubblico Registro dei falliti, sono le seguenti:

Tutta la corrispondenza del fallito è dirottata al curatore

Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza, senza l'autorizzazione del g. delegato

Il fallito non gode più dei diritti politici

Il fallito non gode più di alcuni diritti civili (nomina alla carica di amm.tore, sindaco, ecc.)

Il fallito è escluso di diritto dalle soc. di persone e dalle cooperative


Effetti di carattere patrimoniale

Con il F., il fallito perde l'amministrazione e la disponibilità di tutti i suoi beni, sia quelli esistenti al momento del F., che quelli che gli pervengono successivamente (p. es. in conseguenza di una successione).

Questo grave effetto patrimoniale del F. prende il nome (molto espressivo) di spossessamento. In conseguenza di esso, il fallito non può più compiere atti di disposizione sui suoi beni, per cui è inefficace qualsiasi atto compiuto dal fallito dopo la dichiarazione di F..

Sono esclusi dallo spossessamento alcuni beni (c.d. beni personalissimi):

Quelli strettamente personali

Gli assegni al nucleo familiare, retribuzioni, pensioni, ecc., nei limiti del mantenimento della famiglia del fallito

Quelli che per legge sono "inpignorabili", come la casa di abitazione, vestiti. ecc.

I frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli minori


Inoltre, il fallito perde la capacità processuale relativa ai rapporti di diritto patrimoniale

Effetti del Fallimento per i creditori


Tutti gli effetti del F. nei confronti dei creditori sono ricollegabili all'applicazione, nella procedura fall., del principio della par condicio creditorum, cioè della parità di trattamento dei creditori (sia pur nell'ambito di ciascuna categoria di credito).

Infatti, nel F. i creditori devono essere soddisfatti contemporaneamente e nella stessa misura, evitando di avvantaggiare alcuni a danno di altri. Questo comporta l'applicazione delle seguenti regole di condotta:

  • Nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita

  • Tutti i creditori del fallito diventano, con l'apertura del F., creditori concorsuali sui beni della massa fallimentare

  • Dalla dichiarazione di F. si considerano scaduti tutti i debiti pecuniari del fallito

  • Dalla dichiarazione di F. si considera sospeso, fino alla chiusura del F., il normale decorso degli interessi (legali o convenzionali) sui debiti pecuniari del fallito, tranne il caso di debiti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio.

Da quanto precede sembrerebbe che tutti i creditori del fallito ricevano dal F. la stessa percentuale di soddisfazione (c.d. moneta fallimentare), invece, come già accennato, il principio della parità di trattamento opera per classi di creditori.

In particolare, ci sono alcuni creditori che non rientrano nella massa concorsuale, perché hanno dei "vantaggi" rispetto agli altri (cioè rispetto ai creditori chirografari, che basano il credito su semplici documenti di prova). Questi vantaggi possono consistere:

nella possibilità di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive, come nel caso in cui il creditore è lo Stato, per i suoi crediti erariali, o gli Istituti di credito fondiario, per i finanziamenti erogati al fallito

nel pagamento mediante prededuzione, cioè con priorità rispetto agli altri creditori, come nel caso dei debiti contratti dall'Ufficio fall. (compenso del curatore, ecc.)

nel pagamento integrale. E' il caso dei crediti privilegiati, cioè garantiti da pegno, ipoteca o privilegio speciale. Essi sono pagati prima dei crediti chirografari e secondo un ordine stabilito per legge. In particolare, i creditori pignoratizi e ipotecari hanno una prelazione sulla vendita dei beni oggetto del loro credito (se la somma ottenuta dalla vendita è insufficiente, concorrono, per il residuo, insieme a tutti gli altri), mentre i creditori con privilegio speciale (p. es. i lavoratori del fallito, per lo stipendio) hanno solo una priorità di soddisfazione sui creditori chirografari.




















Effetti del Fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori


Gli atti pregiudizievoli ai creditori sono quelli (vendite, donazioni, pagamenti, ecc.) con i quali il fallito ha impoverito il suo patrimonio, prima della dichiarazione di F., a danno degli stessi creditori.

Ai fini quindi della tutela dei creditori concorsuali, è possibile attivare, da parte del curatore, uno speciale strumento che permette un validissimo reintegro del patrimonio del fallito: la revocatoria fallimentare.

Con la revocatoria fallimentare (molto più semplice ed elastica della rev. ordinaria) è attribuito al curatore un mezzo con il quale può rendere inefficaci gli atti compiuti dal fallito, nei 2 anni antecedenti il F., a danno dei suoi creditori. Due sono le condizioni che devono sussistere per poter esercitare la rev. fall.:

Gli atti devono essere stati posti in essere dal fallito non più di due anni prima della dichiarazione di F. (perché la legge presume che nei 2 anni precedenti il F., già esistesse lo stato d'insolvenza, c.d. periodo sospetto)

Il curatore deve dimostrare che il terzo (cioè il contraente dell'atto) era a conoscenza dello stato d'insolvenza del fallito


Già queste condizioni sono di particolare favore (rispetto all'esecuzione della revocatoria ordinaria) per l'esercizio dell'azione revocatoria fall., ma non finisce qui. Per permettere al curatore una più agevole ricostruzione del patrimonio originario del fallito andato perduto, la Legge fall. stabilisce anche delle presunzioni assolute e relative (queste ultime ammettono quindi la prova contraria da parte del terzo) di conoscenza da parte del terzo dello stato d'insolvenza. E' chiaro che con queste premesse la revoca degli atti fraudolenti compiuti dal fallito a danno dei creditori è molto più semplice.


Presunzioni assolute di conoscenza dell'insolvenza

Nei seguenti casi la presunzione è assoluta e quindi l'inefficacia verso i creditori degli atti opera automaticamente di diritto:

Atti a titolo gratuito (donazioni) compiuti nei due anni precedenti la dichiarazione di F.

Pagamenti di debiti con scadenza coincidente o posteriore al F., eseguiti nei due anni antecedenti lo stesso


Presunzioni relative di conoscenza dell'insolvenza

Per i seguenti atti è stabilita per legge una presunzione relativa di conoscenza da parte del terzo dello stato d'insolvenza del fallito (è ammessa dunque la prova contraria fornita dal terzo) e per revocarli è necessaria una sentenza del Tribunale:

Atti a titolo oneroso (p. es. vendite) compiuti nei 2 anni precedenti il F, in cui c'è una sproporzione tra i valori delle prestazioni

Pagamento di debiti scaduti ed esigibili, eseguiti nei 2 anni precedenti il F., non effettuati in denaro o con mezzi normali di pagamento (p. es. dando un bene patrimoniale in cambio)

Pegni ed ipoteche costituite nei 2 anni antecedenti il F., per debiti non ancora scaduti

Pegni ed ipoteche costituite nell'anno antecedente il F., per debiti scaduti


Atti "normali" senza presunzioni

Come abbiamo detto, per tutti gli altri atti fraudolenti del fallito (c.d. atti normali), la revocatoria fall. è comunque esperibile dal curatore, ma solo se riesce a dimostrare la mala fede del terzo, cioè la conoscenza da parte di costui dello stato d'insolvenza, e purché l'atto sia stato posto in essere nel periodo sospetto (2 anni prima del F.). Quindi, per gli atti c.d. normali manca la presunzione (assoluta o relativa) della conoscenza e di conseguenza essa deve essere provata dal curatore. Nonostante ciò, la rev. fall. rimane uno strumento molto più semplice da applicare rispetto alla revocatoria ordinaria.

Quest'ultima può sempre essere esercitata dal curatore, soprattutto quando quella fallimentare non è attuabile (p. es. quando gli atti da revocare risalgono ad un periodo meno recente dei canonici 2 anni della fallimentare). Ma il curatore che vuole esperire la rev. ordinaria si troverà costretto a provare:

La conoscenza da parte del terzo dell'insolvenza (come per la rev. fall.)

Il danno arrecato ai creditori in conseguenza dell'atto

L'intento fraudolento del debitore nel compimento dell'atto


Per concludere, è importante tener presente che una norma della L.F., tendente a salvaguardare i diritti dei terzi colpiti dall'azione revocatoria, stabilisce che colui che ha restituito un bene (p. es. denaro) per effetto della revoca, ha diritto di essere ammesso al passivo fall. per l'importo del relativo credito.






























Effetti del Fallimento sui contratti del fallito


La L.F. si preoccupa di disciplinare i contratti in essere al momento dell'apertura del F..

Chiaramente questa regolamentazione ha motivo di esistere qualora il contratto non è stato eseguito da nessuna delle parti, altrimenti si ricade nella disciplina propria del Fallimento ed il creditore dovrà insinuarsi nel passivo (se il fallito è il debitore).


Abbiamo 4 casistiche:

Scioglimento automatico del contratto
E' il caso dei contratti di:
a) conto corrente
b) mandato
c) associazione in partecipazione
d) borsa a termine


Esecuzione del contratto
Se il curatore ritiene che la continuazione del contratto è opportuna per il F., possono eseguirsi i seguenti:
a) locazione (se fallisce il locatore)
b) assicurazione contro i danni (se fallisce l'assicurato)


Scioglimento o esecuzione del contratto a scelta del curatore
Il curatore può scegliere fra le 2 possibilità (chiaramente nell'interesse della procedura) nei seguenti contratti:
a) locazione (se fallisce il conduttore)
b) compravendita (se fallisce il venditore)


Scioglimento o esecuzione del contratto a scelta del terzo contraente
C'è un unico caso in cui la facoltà di scelta è attribuita al terzo:
a) compravendita (se fallisce l'acquirente)





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