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Lo scioglimento della società

economia



Lo scioglimento della società


Prima della riforma del diritto societario, lo scioglimento della spa, della saa, della srl, era trattato nell'ambito di ciascun tipo societario.

Attualmente la disciplina dello scioglimento e della liquidazione è stata unificata e le regole di sci 545i87f oglimento e liquidazione sono le stesse per tutte le società di capitali.

Le cause di scioglimento delle società di capitale sono:

  1. il decorso del termine di durata, salvo che i soci anteriormente alla sua scadenza, non decidano di prorogare la durata della società attraverso una deliberazione modificativa dello statuto.
  2. il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea tempestivamente convocata, non deliberi le opportune modifiche statutarie.
  3. l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea: l'impossibilità di funzionamento dipende in genere dall'esistenza di contrasti insanabili tra i soci che impediscono il formarsi delle maggioranze richieste dalla legge. La continuata inattività, ad esempio per mancata convocazione per molto tempo, dimostra il disinteresse dei soci rispetto alla prosecuzione dell'attività comune.
  4. la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo che l'assemblea non deliberi la riduzione e il contemporaneo aumento dello stesso ad un importo pari a quello minimo previsto dalla legge, oppure la trasformazione della società.
  5. l'impossibilità per mancanza di fondi, di procedere alla liquidazione della quota del socio che ha esercitato il diritto di recesso.
  6. la deliberazione dell'assemblea di scioglimento anticipato della società
  7. altre cause previste dall'atto costitutivo o statuto
  8. altre cause previste dalla legge

Le cause di scioglimento non operano ipso iure dal momento del loro verificarsi, ma diventano produttive di effetti solo a seguito di un accertamento da parte degli amministratori, accertamento che dee essere reso pubblico tramite l'iscrizione nel registro delle imprese.



L'art.2485, infatti, stabilisce che gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e che, in caso di ritardo o di omissione, sono personalmente e solidamente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Se gli amministratori non effettuano l'accertamento, il verificarsi di una causa di scioglimento è accertato da un decreto del tribunale su istanza dei singoli soci o amministratori o sindaci.

Gli effetti dello scioglimento si determinano al momento dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. Se lo scioglimento è determinato da una decisione dell'assemblea dei soci, gli effetti decorrono dal iscrizione nel registro della relativa deliberazione.

Il verificarsi di una causa di scioglimento incide sui poteri degli amministratori, i quali possono continuare a gestire la società, ma ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Verificatasi una causa di scioglimento, il patrimonio della società non è più destinato alla realizzazione dell'oggetto sociale bensì alla distribuzione di ciò che residua tra i soci. (attualmente grazie alla riforma gli amministratori conservano un potere di gestione più ampio e possono compiere anche atti diversi da quelli finalizzati alla liquidazione, purché non presentino un rischio eccessivo rispetto alla finalità di conservazione dell'integrità e del valore del capitale sociale; se violano questo rischio sono responsabili personalmente e solidalmente per i danni arrecati alla società).


La liquidazione della società


Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione della società, ma determina piuttosto un cambiamento dell'oggetto sociale (ora infatti si entra nella fase della liquidazione e la finalità diventa quella di soddisfare i creditori sociali, rimborsare i conferimenti dei soci e ripartire fra i soci ciò che rimane).

La fase della liquidazione è diretta da 1 o più liquidatori nominati dall'assemblea. L'assemblea dei soci delibera, infatti:

  1. sul numero dei liquidatori e sulle regole di funzionamento del collegio in caso di più liquidatori
  2. sulla nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli che hanno la rappresentanza della società
  3. sui criteri di liquidazione e sui poteri dei liquidatori

Se gli amministratori non effettuano la convocazione dell'assemblea, può provvedervi il tribunale. Se l'assemblea non si costituisce o non delibera, i liquidatori sono nominati dal tribunale.

Anche la revoca dei liquidatori è compito dell'assemblea, ma se sussiste una giusta causa la revoca può essere pronunciata dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pm.

L'inizio della fase di liquidazione e la nomina dei liquidatori sono soggetti a pubblicità legale.  Pertanto, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, deve essere iscritta nel registro delle imprese dagli stessi liquidatori.

Una volta avvenuta l'iscrizione, gli amministratori cessano dalla carica e devono consegnare ai liquidatori i libri sociali,una situazione dei conti alla data in cui lo scioglimento ha prodotto i suoi effetti ed un rendiconto sulla loro gestione del periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Gli altri organi sociali, invece, continuano ad esistere.


I liquidatori possono compiere tutti gli atti che ritengono utili per la liquidazione della società e devono agire con professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico; in caso di violazione di questo obbligo, essi sono responsabili per i danni provocati e si applicano le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

L'attività dei liquidatori deve essere diretta, in primo luogo, a soddisfare i creditori sociali ed a tal fine devono utilizzare il denaro presente nelle casse sociali e quello realizzato eventualmente dalla vendita di beni sociali. Se la società non ha fondi disponibili sufficienti a tale scopo, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti.

Al termine ella liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o a ciascuna azione nella divisione dell'attivo.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori ed accompagnato dai una relazione dei sindaci e dal soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.Nei 90 giorni successivi ogni socio può contestare il bilancio proponendo reclamo al tribunale. Se nessun propone reclamo, il bilancio si intende approvato ed a questo punto avviene la ripartizione tra i soci dell'attivo residuo, sulla base del piano di riparto contenuto nel bilancio finale.


L'estinzione della società


Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione e ripartito tra i soci l'attivo residuo, ai liquidatore non resta che chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. A seguito della cancellazione, la società può dirsi estinta.

Anche dopo la cancellazione, però, potrebbero esistere ancora creditori sociali non soddisfatti. Questi ultimi possono far valere i loro diritti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione , e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento e dipeso da colpa di questi.

Inoltre, i creditori sociali, entro un anno dalla cancellazione, possono chiedere il fallimento della società.

I libri della società devono essere depositati e conservati per 10 anni presso l'ufficio del registro delle imprese e chiunque può esaminarli, anticipando le spese.


La revoca dello stato di liquidazione


La riforma del diritto societario ha dato alla società il potere di revocare lo stato di liquidazione. L'assemblea straordinaria può decidere di riprendere l'attività economica precedentemente svolta, a condizione che sia stata eliminata la causa di scioglimento.  I soci che non hanno contribuito alla deliberazione di revoca (assenti, dissenziente o astenuti) hanno diritto di recedere dalla società ed ottenere la liquidazione della propria quota.

La revoca dello stato di liquidazione diventa efficace solo dopo il decorso del termine di 60 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che risulti il consenso dei creditori della società oppure il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Entro tale termine i creditori anteriori all'iscrizione possono fare opposizione, il tribunale allora può disporre che la revoca abbia ugualmente luogo se ritiene insussistente il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la società ha dato un idonea garanzia.




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