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L'ORDINAMENTO DELLO STATO ITALIANO - IL POTERE LEGISLATIVO

economia



L'ORDINAMENTO DELLO STATO ITALIANO

CAP. 1° - IL POTERE LEGISLATIVO

IL BICAMERALISMO

Nel nostro ordinamento il PARLAMENTO è un ORGANO COMPLESSO perchè formato da due organi (collegiali). Il bicameralismo è proprio degli Stati federali nei quali accanto ad una Camera che rappresenta l'intero popolo, è stata posta una seconda che rappresenta i singoli Stati membri. In alcuni casi si hanno forme di bicameralismo imperfetto in quanto le due Camere non sono in posizione di parità, ma una prevale sull'altra per volontà legislativa. In Itali, invece, le due Camere svolgono le identiche funzioni (bicameralismo perfetto). Pro e contro di tale forma, da un lato le leggi risultano elaborate con maggiore accuratezza, dall'altro lato l'identità di funzioni può ritardare oltre misura l'attività legislativa.

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Dal Parlamento come organo complesso va distinto il Parlamento in seduta comune dei memri delle due Camere (deputati + senatori + delegati delle regioni per l'elezione del Presid. della Rep.) I casi in cui si ha la seduta comune sono:

a) elezione e giuramento del Presid. della Repubblica



b) messa in stato di accusa del Presid della Rep.

c) elezione di 1/3 dei componenti il Consiglio Sup. della Magistratura, di 5 giudici costituzionali e elezione ogni 9 anni di un elenco di persone dalle quali sorteggiare, in caso di necessità, i 16 giudici aggregati alla Corte Cost. per i giudizi in materia penale.

Quando si svolge la seduta comune il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei Deputati.


SEZIONE I

LA FORMAZIONE DELLE CAMERE

ELEZIONI ED ORDINAMENTO DEMOCRATICO

Si distinguono due MODI DI SCELTA DEI GOVERNANTI, il modo democratico (le elezioni) e quello non democratico (eredità, cooptazione, conquista). Nell'ordinamento italiano soltanto i membri della Camera dei Deputati e del Senato, risultano designati direttamente dal corpo elettorale. Nei moderni Stati la scelta degli elettori viene influenzata non soltanto dalle persone dei candidati ma anche dall'orientamento poltico dei partiti a cui esse iscritte, ne consegue che il voto esprime anche approvazione del programma politico del partito.

(Il Presid. della Rep. può nominare senatori a vita 5 cittadini per meriti, questione <<...nomina 5 senatori oppure sino a 5 complessivi>>)

E' da notare che non v'è menzione nella Costituzione dei sistemi elettorali per la formazione delle due Camere, in quanto l'Assemblea costituente non volle prendere posizione a riguardo.

LA RAPPRESENTANZA POLITICA

L'elezione dei governanti conferisce a questi la qualità di rappresentanti. Il c.d. <<rapporto rappresentativo>> che si instaura tra eletti ed elettori nulla ha a che vedere con la RAPPRESENTANZA GIURIDICA. Mentre nella rappresentanza di volontà i negozi compiuti dal rappresentante nel nome e nell'interesse del rappresentato producono effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Invece, nella RAPPRESENTANZA POLITICA: a) gli eletti non rappresentano i loro elettori, ma un'entità astratta, la nazione, oppure l'intera collettività; b) non esiste alcun rapporto giuridico tra elettori ed eletti, secondo l'art. 67 Cost. <<...esercitano le loro funzioni sena vincolo di mandato>>; c) non esiste la possibilità degli elettori di revocare gli eletti; d) il rapporto è esclusivamente bilatero (tra rappresentante e rappresentato) e non trilatero (rappresentante, rappresentato, terzo). LE VARIE TESI SULLA RAPPRESENTANZA POLITICA, come rappresentanza di interessi generali, o collettivi visti nel loro insieme, o come rappresentanza di opinioni. L'ELEZIONE COME METODO DEMOCRATICO DI DESIGNAZIONE DEI GOVERNANTI, in quanto rappresenta la migliore forma di collegamento tra governati e governanti, al fine che la loro azione 727d34h risulti conforme alle effettive esigenze della collettività popolare. Ciò spiega la preferenza accordata, nei sistemi democratici, alla designazione mediante elezioni in ambiti sempre più vasti (Regioni, Province, Comuni, Quartieri, comunità scolastiche). RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA' vanno tenute distinte, la rappresentanza attiene al momento della autorità (lo Stato rappresentativo, gli organi rappresentativi), la rappresentatività attiene al momento della libertà e trova il suo fondamento nella <<corrispondenza>> che si viene a stabilire tra governati e governanti, in quanto questi ultimi riescono a tradurre in formule giuridiche, e quindi a tutelare, i valori preminenti che si manifestano nella comunità che li ha espressi. In questo modo la nozione di rappresentatività e strettamente connessa a quella di interesse generale. Mentre può aversi rappresentanza anche di interessi settoriali, in questo caso la verifica avviene soltanto ex-post. Dunque l'elezione costituisce il procedimento che offre le maggiori garanzie di rappresentanza politica degli organi elettivi, che si traduce in un più o meno alto grado di rappresentatività.

ELETTORATO ATTIVO ED ELETTORATO PASSIVO

Le Camere sono elette dai cittadini che godono del diritto di elettorato attivo, sono elettori della Camera dei Deputati i cittadini maggiorenni, del Senato i cittadini che hanno superato il 25° anno di età. Sono eleggibili (diritto di elettorato passivo), per la Camera tutti gli elettori che hanno compiuto i 25 anni, per il Senato coloro che hanno compiuto i 40 anni. Non hanno diritto al voto (e quindi ad essere eletti): a) coloro che sono dichiarati falliti; b) le persone ritenute pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità; c) i sottoposti a misure detentive o a libertà vigilata; d) i condannati a pena che comporta la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

I SISTEMI ELETTORALI

Ogni complesso di norme che regola e determina la ripartizione dei seggi per la rappresentanza di un determinato corpo elettorale. Con i SISTEMI MAGGIORITARI si assegnano ai candidati che abbiano ottenuto la maggioranza i seggi attribuiti al colleggio. Il sistema del maggioritario presenta innegabili vantaggi: assicura il max collegamento tra elettori e candidati; evita l'eccessivo frazionamento del sistema partitico. Al tempo stesso può dar luogo ad alcuni inconvenienti: determina un travisamento della volontà popolare sul piano nazionale, favorendo la polarizzazione fra i due partiti maggiori e sottorappresentando i partiti minori. Il sistema proporzionale si propone, invece, di assicurare alle parti politiche un numero di seggi in proporzione ai voti ottenuti, in questo modo il Parlamento finisce col rispecchiare la volontà degli elettori. Tuttavia il sistema proporzionale favorisce la frammentazione dei partiti rendendo difficili la formazione di stabili maggioranze di governo.

I CARATTERI DEL VOTO

Secondo l'art.48 Cost. il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il VOTO E' PERSONALE perhè il diritto di voto deve essre esercitato personalmente. L'EGUAGLIANZA DEL VOTO si ha perchè ciascun voto ha lo stesso valore di tutti. LA LIBERTA' DEL VOTO nel senso che si impedisce che l'elettore subisca pressioni a favore di candidati o partiti. LA SEGRETEZZA DEL VOTO, per assicurare la libertà. Infine IL VOTO COME DOVERE CIVICO, non vale a rendere il voto giuridicamente obbligatorio, anche perchè la sanzione (menzione "non ha votato" nei certificati di buona condotta) non è da tempo applicata.

IL PROCEDIMENTO ELETTORALE E L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

La nuova disciplina elettorale è la conseguenza del referendum del 18 APR 1993 su alcune disposizioni dell'allora vigente legge elettorale del Senato, trasformandolo da misto a prevalentemente maggioritario.

pagg. 280-284

DIFFERENZIAZIONE FRA LE DUE CAMERE

Possono essere, riassuntivamente, osì indicati:

a) è richiesta un'età diversa per l'acquisto dell'elettorato sia attivo che passivo.

b) la Camera dei Deputati è composta da 630 memri, il Senato da 315 più i senatori a vita.

c) il rapporto rappresentativo (n° ab/n° seggi) è più elevato per il Senato

d) sono parzialmente diversi i sistemi elettorali per l'elezione delle due Camere

e) la Camera dei Deputati è interamente elettiva, mentre al Senato ci sono senatori a vita.

Altre distinzioni sono contenute nei regolamenti parlamentari. IL SENATO ELETTO "A BASE REGIONALE", diversa sarebbe la differenza se in Assemblea Costituente fosse stata accolta la proposta di stabilire un collegamento stabile fra Senato e regioni. La formula infine adottata fu quella del Senato eletta a "base regionale". Poichè l'attuale bicameralismo ha portato a molti inconvenienti (il Senato inutile doppione della Camera, eccessivo numero di parlamentari) si è proposto da più parti di trasformare il SENATO a "CAMERA DELLE REGIONI", mediante l'elezione dei suoi membri da parte dei Consigli Regionali instaurandoun effettivo collegamento fra la "base regionale" ed il Senato. Per aumentare l'efficienza del Parlamento si è proposto di ridurre il numero dei seggi delle due Camere; prolema della congrua disponibilità dei parlamentari per l'intensa attività del Parlamento; in alternativa snellimento delle procedure, di un filtro per le proposte di legge ed alla deplorevole pratica delle leggine.

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PARLAMENTARI

Ragioni di opportunità politica hanno consigliato il legislatore ad escludere alcune categorie di persone, che ricoprono uffici, all'elezione a parlamentare, mentre per altre persone si è escluso che possano ricoprire contemporaneamente il proprio ufficio con la carica di parlamentare (obbligo di scelta tra le due cariche). Chi è colpito da una causa di ineleggibilità non perde il diritto all'elettorato passivo, solo che tale diritto non può essere esercitato finchè permane la causa impeditiva. Al contrario se un candidato viene eletto malgrado sia colpito da una causa di ineleggibilità, la sua elezione è nulla. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', le persone colpite da cause di ineleggibilità possono essere distinte in tre gruppi:

a) persone che ricoprono determinati uffici (es. sindaco di un comune superiore a 20.000 ab., capo della polizia, prefetti, funzionari di p.s., gli ufficiali superiori delle forze armate)

b) persone che abbiano impieghi da governi esteri

c) persone che sono legate allo Stato da particolari rapporti economici (es. concessionari di pubblici servizi).

A tali categorie vanno aggiunti i giudici della Corte Costituzionale che non possono candidarsi alle elezioni amministrative o politiche, ed i magistrati a meno che non si trovino in aspettativa al momento della candidatura. LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA', gli eletti dovranno optare tra l'ufficio ricoperto e lacarica di parlamentare, alcune cause sono state previste dalla stessa Cost. (es. tra deputato e senatore, tra parlamentare e Presid della Rep., tra parlamentare e membro del C.S.M.).

LA VERIFICA DELLE ELEZIONI

Appena proclamato eletto, il parlamentare assume immediatamente la qualit di deputato o senatore, però la sua elezione viene sottoposto ad un controllo circa la validità dei requisiti dell'eletto e la regolarità delle operazioni elettorali. Tale controllo è esercitato da una commissione permanente presso ciascuna Camera, che prende il nome di Giunta delle elezioni alla Camera e Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari al Senato. La verifica delle elezioni si svolge attraverso due fasi, una necessaria (CONTROLLO DI DELIBERAZIONI) ed una eventuale (GIUDIZIO DI CONTESTAZIONE). Il controllo di deliberazione mira ad accertare la validità delle elezioni, convalida (el. regolare) o contesta (el. non regolare) l'elezione. In seguito alla contestazione si hanno due discussioni, una pubblica innanzi alla Giunta (con delierazione) e una davanti all'intera assemblea per discutere la delierazione della Giunta e per votare a scrutinio segreto se convalidare o meno l'elezione. Il giudizio di contestazione implica l'esercizio di una funzione giurisdizionale, in teoria di spettana dei giudici ordinari,in questo caso si vuole salvaguardare l'autonomia del Parlamento, anche se è compromessa l'imparzialità del giudizio.


SEZIONE II

LO <<STATUS>> DI MEMBRO DEL PARLAMENTO

Con il termine status si intende la posizione dei parlamentari in ragione dell'appartenenza alle Camere, si acuista la momento della proclamazione.

L'IRRESPONSABILITA' PER LE OPINIONI ESPRESSE ED I VOTI DATI

Secondo l'art.68 Cost. <<I membri del Parlamento non possono essre chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni>>, tale norma esenta i parlamentari da ogni responsabilità civile e penale, amministartiva e disciplinare che potrebbe sorgere da un'opinione espressa o da un voto dato, alfine di consentire la più ampia libertà di decisione. Tale irresponsabilità permane, naturalmente, anche alla fine del mandato. Essa è limitata ai seguenti casi: a) ai voti e alle opinioni, se viene commesso un reato, il parlamentare èperseguibile penalmente; b) alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e non in altra sede (es un comizio). IL GIURI' D'ONORE è nominato dal Presidente dell'Assemblea su richietsa di un parlamentare che è stato accusato da un collega, ed è chiamata a giudicare circa il fondamento dell'accusa.

LE GUARANTIGIE DELLA LIBERTA' PERSONALE E DOMICILIARE E DELLA LIBERTA' DI COMUNICAIONE E CORRISPONDENZA

Sempre a norma dell'art.68 Cost. nessun membro del Parlamento, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, può essere:

a) sottoposto a perquisizione personale o domiciliare

b) arrestato, salvo dietro sentenza di condanna oppure se sia colto in flagranza dir reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio

c) sottoposto ad intercettazioni di conversazione o a sequestro di corrispondenza.

La riforma attuata nel 1993 ha abolito l'autorizzazione per sottoporre il parlamentare a processo penale, che in precedena s'era prestata a notevoli abusi per via della tendenza della Camere a sottrarre i loro membri al giudizio.

Le SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEI PARLAMENTARI consistono:

a) nel richiamo all'ordine qualora il parlamentare pronunci parole sconvenienti oppure turbi col suo contegno la libertà delle discussioni ol'ordine delle sedute;

b) nell'esclusione dall'aula per il resto della seduta dopoun secondo richiamo all'ordine

c) nella censura (con o senza esclusione) con l'interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un determinato periodo di tempo.

DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

Il parlamentare, in quanto rappresentante dell'intera nazione e non degli elettori del suo collegio, non può ricevere da questi disposizioni vincolanti circa lo svolgimento del suo mandato. Dal divieto di mandato imperativo discende l'IRRESPONSABILITA' POLITICA DEI PARLAMENTARI nel corso del loro ufficio, giacche mancano gli strumenti per far valere la loro responsabilità (es. revoca del mandato). IL DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO risulta attenuato dalla DISCIPLINA DI PARTITO, alla quale i parlamentari devono far sempre riferimento, anche se egli non è tenuto all'obbedienza e può sempre agire secondo la sua volontà (sanzioni disciplinari fino a giungere all'espulsione dal partito).

L'INDENNITA' PARLAMENTARE è stabilita dalla legge ed è costituita da quote mensili comprensive di rimborso spese di segreteria, di rappresentanza e di soggiorno a Roma. L'ammontare delle quote è stabilito dagli uffici di Presidenza delle Camere in mododa non superare il 12° della retriuzione lorda annua dei magistrati presidenti di sezione della Corte di Cassazione. Inoltre i parlamentari hanno diritto ad un assegno annuo vitalizio, quando hanno raggiunto i 60 anni e versati almeno 5 anni di contributi.

I PARLAMENTARI PUBBLICI IMPIEGATI sono collocati in aspettativa per la durata del loro mandato.

LE GUARENTIGIE DELLE CAMERE NEL LORO COMPLESSO, innanzitutto speciali norme penali puniscono gli attentai diretti ad impedire alle Camere l'esercizio delle loro funzioni, nonchè il villipendio di esse. Inoltre esiste l'immunità delle sedi dove le Camere svolgono i loro lavori (Montecitorio, Palazzo Madama, altri edifici), cioè il divieta alla forza pubblica di entrare se non per ordine del Presidente. L'ordine interno alle Camere è esercitato dai Presidenti che dispongono di questori e guardie di servizio. L'autonomia contabile delle Camere è totale, determinano e gestiscono le risorse finanziarie somministrate dal Tesoro senza alcun controllo esterno.

SEZIONE III

L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE

I REGOLAMENTI PARLAMENTARI

Secondo l'art.64 Cost. <<Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti>>. I regolamenti sono un complesso di disposizioni che ciascuna Camera vota al fine di disciplinare la sua organizzazione. Tali regolamenti sono, dunque, fonti di diritto, anhe se separate dalle altre fonti del diritto. L'EFFICACIA DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI, la loro efficacia sostanziale è propria delle fonti normative, mentre come efficacia formale non è certo quella di una fonte suordinata alla legge, i regolamenti parlamentari sono delle fonti esclusive, subordinate soltanto alle norme costituzionali. Potrebbe accadere che le Camere pongano nei loro regolamenti norme in contrasto con la Costituzione senza che su di esse possa pronunciarsi la Corte Costituzionale, non competente a giudicare. La stessa subordinazione dei regolamenti alla Costituzione è puramente astratta, in quanto non esiste alcun controllo esterno sulla osservana delle norme costituzionali. L'ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE NEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI, infatti affianco a norme esecutive essi contengono norme che contribuiscono a comporre la struttura politico-costituzionale dello Stato, si pensi alle norme che disciplinano le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione, ai criteri per l'assegnazione delle proposte di legge alle commissioni in sede deliberante. I nuovi regolamenti (1971) fissano fedelmente la tendenza in atto in Italia a rivalutare il ruolo del Parlamento nel sistema, assicurandone una maggiore funzionalità. I MINORI REGOLAMENTI PARLAMENTARI, oltre ai regolamenti "generali" ciasuna Camera emana altri regolamenti relativi a settori della sua attività o della sua organizzazione interna (es alla Camera il regolamento interno della Giunta delle elezioni, al Senato il regolamento per la verifica dei poteri e per l'assistenza ai senatori. IL PRESIDENTE DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE, ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di presidenza, composto da 4 vicepresidenti, 8 segretari e 3 questori. Al Senato l'ufficio prende il nome di Consiglio di presidenza. Il Presidente rappresenta la Camera ed è un organo super partes, nell'esercizio delle sue funzioni dev'essere imparziale e deve garantire i diritti delle minoranze e il corretto svolgimento delle attività parlamentari. Inoltre, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato. All'UFFICIO DI PRESIDENZA spetta di deliberare il bilancio preventivo ed il rendiconto delle Camere e nomina su proposta del Presidente il Segretario generale. LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI, tale organo ha il ompito principale di deliberare il programma dei laori dell'assemlea. I SEGRETARI sovrintendono al processo verale delle sedute compilato dagli stenografi e ne danno lettura, procedono allo scrutinio delle votazioni e coadiuvano il Presidente nella sua attività. I QUESTORI sovrintendono al cerimoniale e al mantenimento dell'ordine secondo le disposizioni del Presidente.

I GRUPPI PARLAMENTARI; LE COMMISSIONI PERMANENTI; LE GIUNTE; LE COMMISSIONI DI INCHIESTA; LE DEPUTAZIONI

I GRUPPI PARLAMENTARI COME ORGANI DI COLLEGAMENTO FRA LE CAMERE ED I PARTITI, i deputati e senatori devono dichiarare a quale gruppo intendono far parte, poichè i parlamentari dello stesso partito aderiranno allo stesso gruppo, avremo tanti gruppi quanti sono i partiti politici rappresentati. Anche se taluni gruppi possono essere costituiti da parlamentari non iscritti a partiti. Tuttavia il gruppo rappresenta una proiezione dei partiti nelle Camere e avendo natura giuridica di associazioni di diritto pubblico. Ogni gruppo è composto da almeno 20 deputati, al <<gruppo misto>> aderiscono gli indipendenti e i parlamentari il cui numero non è suffuciente a formare un gruppo. Ogni gruppo si dà un'organizzazione interna con l'approvazione di un proprio regolamento, e nomina un presidente. Ai gruppi è assicurata le disponibilità di locali nonchè contributi a carico delle Camere. LE COMMISSIONI PERMANENTI sono organi interni delle Camere in numero di 13 alla Camera e al Senato, riproducono la suddivisione dei vari ministeri (es. commissione programmazione e bilancio, lavoro e previdenza sociale, finanze). Nominano un proprio presidente e si danno una loro organizzazione interna, si rinnovano ogni 2 anni. Ciascun gruppo parlamentare designa i propri componenti nelle commissioni, ripartendoli in numero eguale, ed il Presidente della Camera (o Senato), sulla base delle proposte dei gruppi, distribuisce fra le commissioni. I COMPITI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI sono quelle di riunirsi in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente per la formulazione degli articoli di un progetto di legge. Inoltre, le c.d. "commissioni in sede politica", si riuniscono per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione, per presentare all'Assemblea relazioni e proposte sulle materie di loro competenza. Le commissioni possono giungere a sostituirsi all'Assemblea con propri poteri decisionali, portando ad uno snellimento dei lavori delle Camere, ma al tempo stesso sollevando delicati prolemi di equilibrio fra i poteri dell'Assemblea e delle commissioni. LE GIUNTE, si distinguono dalle commissioni, alla Camera sono: per il regolamento, delle elezioni, per le autorizzazioni a procedere; al Senato, per il regolamento, delle elezioni e delle immunità parlamentari, per gli affari delle Comunità europee. LE COMMISSIONI DI INCHIESTA E LE DEPUTAZIONI sono organi straordinari, cioè creati quando se ne presenta la necessità, e sono composte rispecchiando la proporzione dei vari gruppi parlamentari.

GLI ORGANI BICAMERALI

esistono poi tutta una serie di organi composti pariteticamente da deputati e senatori, in modo da rappresentare il più possibile tutti i gruppi presenti nelle due Camere, essi posso essere distinti in permanenti e temporanei Possono ricordarsi: la commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. L'operare in comune delle due Camere rappresenta un'eccezione (discussa è la legittimità costituzionale di tali organi) giustificata tutte le volte che si tratti di assicurare un coordinamento fra le due Assemblee, anche la fine di aumentare la produttività dei laori parlamentari.

LA LEGISLATURA; LA DECADENZA DEI PROGETTI DI LEGGE; LA PROROGATIO; LA CONVOCAZIONE

col termine legislatura si indica il periodo tra la prima riunione delle Assemblee al giorno del loro scioglimento normale (5 anni) o anticipato (ad opera del Presidente della Rep.). LA DECADENZA DEI PROGETTI DI LEGGE PER FINE DELLA LEGISLATURA che non siano ancora approvati dai rami del Parlamento, tuttavia se i progetti sono ripresentati entro 6 mesi dall'inizio della nuova legislatura nell'identico testo già approvato possono essere riesaminati on procedura d'urgenza. LA PROROGATIO DELLE CAMERE, finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti, mentre il prolungamento dell'esistena delle Camere è escluso dalla Costituzione ed ammesso soltanto in caso di guerra. Fine della prorogatio è quello di evitare ogni soluzione di continuità fra le Camere scadute e quelle neo-elette, anche se in tale periodo è ammessa la normale amministrazione ed eventualmente svolgere l'attività legislativa indifferibile. E' sorto il problema se le Camere, sciolte immediatamente dopo il rinvio, possano in regime di prorogatio, procedere aduna nuova approvazione di una legge rinviata (caso del Presid. Rep. Cossiga del 1992, legge sull'obiezione di coscienza). LA CONVOCAZIONE DELLE CAMERE, le camere sono convocate di diritto:

a) non oltre il 20° giorno dalle elezioni (dereto del Presid. Rep. sulle elezioni)

b) il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre

c) quando una Camera si riunisce in via straordinaria è convocata di diritto anche l'altra.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presid. della Rep. o di 1/3 dei suoi componenti e su mozione di aggiornamento, quando l'assemblea sospendendo ilavori indica la data della loro ripresa. LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO delle Camere avviene ogni 5 anni (sciogliemnto) o quando vengono sciolte anticipatamente dal Presid. della Rep. (non negli ultimi 6 mesi della presidenza).

IL FUNZIONAMENTO :

LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE, le sedute sono pubbliche anche se le Camere possono riunirsi in seduta segreta (è necessaria la deliberazione), la pubblicità si attua sia ammettendo il pubblico, sia pubblicando gli atti parlamentari, sia con la diretta TV. Anche le sedute delle commissioni sono pubbliche, mediante l'ammissione della stampa e del pubblico in appositi locali dotati di TV a circuito chiuso. IL NUMERO LEGALE, per la validità delle sedute di ciascuna Camera è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, nei regolamenti delle due Camere il numero legale è sempre presunto, venti deputati o dodici senatori possono chiedere la verifica se si stia per procedere ad una votazione per alzata di mano (resta preclusa in quelle segrete e per appello nominale). LE MAGGIORANZE RICHIESTE PER LE DELIBERAZIONI, affinchè una deliberazione sia valida deve ottenere il consenso della maggiorana dei presenti (c.d. maggioranza semplice), salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale (maggioranza assoluta = metà + 1; maggioranza qualificata = 2/3, oppure 3/5). IL COMPUTO DEGLI ASTENUTI, gli astenuti vanno considerati come presenti votanti, come presenti non votanti oppure come assenti? Alla Camera per determinare la maggioranza, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario, quindi gli astenuti sono considerati assenti. Al Senato, invece, gli astenuti vengono considerati presenti e quindi conteggiati ai fini della determinazione della maggioranza. A riguardo il regolamento della Camera è da considerarsi costituzionalmente illegittimo, Es. il Governo Andreotti nel 1976 ottenne la fiducia con 152 voti su 605 presenti, astenuti 303. LE VOTAZIONI possono essere PALESI o SEGRETE, quella palese avviene per alzata di mano, per divisione, con procedimento elettronico, per appello nominale (si, no, mi astengo) sempre richiesta per accordare la fiducia al Governo; quella segreta può avvenire per schede (es. elezione del Pres. Rep., in genere ogni volta che le Camere sono in seduta comune), a scrutinio segreto con il sistema delle palline (bianca nell'urna bianca, nera nell'urna nera, al contrario se si vota contro), con procedimento elettronico che garantisce la segretezza. Il vantaggio della segretezza del voto è data dalla libera espressione di volontà, per contro offre l'opportunità di sottrarsi alla rigida disciplina di partito (franchi tiratori). Il voto palese andrebbe sempre preferito se i partiti lasciassero agli iscritti una effettiva partecipazione alla determinazione della linea politica, in modo che la maggioranza la determini e la minoranza si uniformi. La Camera, con una recente modifica, ha limitato l'adozione del voto segreto alle votazioni riguardanti le persone, nonchè a quelle che incidono sui diritti di libertà, della famiglia. Non è consentito il voto segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio. Al Senato il voto segreto è richiesto nelle deliberazioni sulle persone e quelle che richiedono il voto con scheda, oltre che a richiesta di 20 senatori. L'ORDINE DEL GIORNO, le Camere non possono discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno. LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, alla Camera il programma dei lavori dell'Assemblea per non oltre 3 mesi, è predisposto all'unanimità, dalla conferena dei presidenti dei gruppi parlamentari convocati dal Presidente. Il programma è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e dei gruppi e diviene impegantivo dopo la comunicaione all'Assemblea. Stabilito il programma, la conferenza dei presidenti dei gruppi definisce il calendario al max per tre settimane. Al Senato il programma predisposto dal Presidente, presi gli opportuni accordi con il Presidente della Camera e con il Governo, ogni 2 mesi ed è adottato all'unanimità dalla conferenza dei presidenti dei gruppi, la quale definisce il calendario dei lavori per non oltre 2 settimane. In caso di mancato accordo è il Presidente dell'Assemblea che predispone un programma, se questo è bocciato dalla conferenza, allora dispone l'ordine del giorno per i due giorni successivi (una settimana al Senato).

GLI <<INTERNA CORPORIS>>

Per interna corporis si intendono gli atti e le attività compiuti all'interno delle Camere. Il problema è la loro sindacabilità da parte di organi esterni (es. organi giurisdizionali). In particolare,però, la Corte Costituzionale ha deciso che spetta ad essa accertare se il testo di una legge che il Presidente di una Camera trasmette alla'altra, sia conforme al testo approvato dalla stessa Camera.

L'OSTRUZIONISMO

Per ostruzionismo si intende l'uso esasperato degli strumenti attinenti al procedimento di formazione della volontà camerale, al fine di ritardare o impedire la formazione di detta volontà. Da questo tipo di ostruzionismo definto come tecnico (lecito), si distingue quello fisico che si manifesta con la violenza, ovviamente del tutto illecito. Dell'ostruzionismo tecnico si avvale l'opposizione per impedire che le scelte politiche della maggioranza si traducano in provvedimenti concreti. Esempi: discorsi protratti per ore (il regolamento della Camera ammette interventi di 30 minuti o di 20 per ogni relatore della maggioranza e della minoranza oltre che di un deputato per gruppo, se si discute di un progetto di legge), presentazione di migliaia di emendamenti ( = modifiche) ad un progetto di legge, il far venir meno il numero legale abbandonandol'aula, la continua richiesta di votazioni per appello nominale. L'ostruzionismo è legittimo quando rappresenta l'ultima spiaggia per combattere misure liberticide proposte dalla maggioranza, ma avversate dall'opinione pubblica (es nel 1899 Presid. del Consiglio Pelloux). Ostruzionismo della maggioranza, due indirizzi politici: dichiarato, effettivamente perseguito (omissivo).


SEZIONE  IV

LA FUNZIONE LEGISLATIVA DELLE CAMERE

Secondo il principio della separazione dei poteri, spetta alla Camere legiferare (emanazione di norme giuridiche), poichè tale principio non è applicato rigorosamente nei riguardi dei tre poteri dello Stato. Anche il Governo può emanare atti contenenti norme giuridiche (decreti legislativi, decreti-legge, regolamenti). Le norme giuridiche emanate dalla Camere sono contenute in atti (leggi formali) dotati di una particolare efficacia, consistente nella idoneità ad innovare l'ordine legislativo preesistente, sia integrandolo con nuove norme, sia modificandolo con l'abrogazione delle leggi precedenti. L'efficacia della legge può essere attiva (prevalenza sugli atti gerarchicamente subordinati) o passiva (resistenza della legge agli atti subordinati che si pongono in cotrasto con essa). L'efficacia assume allora il nome di FORZA DI LEGGE, da distinguere dal VALORE DI LEGGE, consistente nella loro sottoposizione al solo controllo di legittimità della Corte costituzionale.

IL PROEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE ORDINARIA:

A) L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

la legge formale èun atto complesso eguale alla cui formazione partecipano ambedue le Camere mediante l'approvazione del medesimo testo. LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE: A) l'iniziativa legislativa (fase introduttiva); B) l'approvazione delle Camere (fase costitutiva); C) la promulgazione e la pubblicazione (fase integrativa dell'efficacia). L'iniziativa legislativa, che consiste nella presentazione ad una delle due Camere di unprogetto di legge, è attribuita al Governo, ai parlamentari, al popolo, al CNEL e ai Consigli regionali. I progetti di legge di iniziativa governativa, chiamati disegni di legge, hanno maggiore probabilità di essere approvati, in quanto il Governo, di regola, può contare sul voto della maggioranza (procedimento di sveltimento della fromazione delle leggi, c.d. corsia preferenziale). L'iniziativa governativa si esercita con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un disegno di legge, che può essere presentato alla Camere con un decreto di autorizzazione del Presidente della Repubblica. L'INIZIATIVA PARLAMENTARE è esercitata dai membri delle Camere. L'INIZIATIVA POPOLARE è esercitata mediante la proposta, di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli, essa rappresenta, insieme alla referendum ed alla petizione, un tradizionale istituto di democrazia diretta (legge 352 del 1970). L'INIZIATIVA DEL CNEL pare limitata al solo campo economico-sociale. L'INIZIATIVA DEI CONSIGLI REGIONALI è esercitata dalle singole Regioni su materie che le interessano. Infine occorre ricordare l'iniziativa legislativa attribuita ai Comuni (art.133 Cost.) che vogliono il mutamento delle circoscrizioni provinciali, o la istituzione di nuove province. INIZIATIVA VINCOLATA si ha quando la presentazione di una proposta di legge si pone come attuazione di un obbligo (disegno di legge sul bilancio deve avvenire ogni anno), L'INIZIATIVA RISERVATA si ha quando ad esercitare il relativo potere è uno solo dei titolari (es. rapporti tra Stato e le confessioni acattoliche).

B) L'APPROVAZIONE DELLE CAMERE

b1) IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

il progetto di legge vienen preliminarmente esaminato dalla commissione legislativa competente, svolgendo il suo lavoro in sede referente, esaminando o modificando il testo del progetto, in seguito trasmette all'Assemblea il progetto dove viene discusso e alla fine si chiude con la presentazione e la votazione di ordini del giorno (alla Camera sono ammessi soltanto o.d.g. di non passaggio agli articoli e non, come al Senato, anche sul contenuto del progetto). Soltanto nel caso di voto favorevole al progetto si passa alla discussione  ed all'approvazione dello stesso articolo per articolo, In caso di voto sfavorevole (viene approvato l'o.d.g. di non passaggio agli articoli) il procedimento si arresta. Approvati tutti gli articoli, si sottopone il progetto nel suo complesso alla votazione finale, per la quale è richiesto lo scrutinio palese. Tale votazione finale è necessaria in quanto i vari articoli potrebbero essere stati approvati con emendamenti da maggioranze diverse, mutando il significato politico del progetto di legge. LE RISERVE DI LEGGE DI ASSEMBLEA, il procedimento ordinario deve essere sempre adottato per i disegni di legge in materia costituzionale, elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, di conversione di decreti-legge ed i disegni di legge rinviati alle Camere dal Presid. della Repubblica. Si noti che la Costituzione esculde dall'abrogaione mediante referendum le leggi di bilancio e le leggi di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali. La ratio dei due divieti: trattandosi di materia attinente l'indirizzo politico si è voluto che l'approvazione avvenisse ad opera dell'Assemblea. Il concetto di MATERIA COSTITUZIONALE è di difficile determinazione, la Corte Cost. ha statuito che le leggi in materia costituzionale non differiscono dalle leggi di revisione costituzionale e dalle altre leggi menzionate dall'art. 138 Cost.. IL PROCEDIMENTO ABBREVIATO è adottato (art.72 Cost.) per i progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte del Governo alla Camera (riduzione volta per volta), o dal proponente al Senato (riduzione della metà).

b2) IL PROCEDIMENTO DECENTRATO

le commissioni legislative competenti per materia non si limitano ad esaminare il progetto di legge ma anche lo approvano. L'assegnazione del progetto di legge in sede deliberante è proposta alla Camera dal suo Presidente e dev'essere approvata dall'Assemblea, mentre al Senato è decisa dal suo Presidente che ne dà comunicazione all'Assemblea. Il procedimento decentrato è proprio dell'ordinamento italiano (nel 1939) e di quello spagnolo, esso migliora la produzione legislativa anche se avrebbe dovuto costituire l'eccezione e invece è la regola (circa 70-75 % delle leggi approvate in commissione). La maggior parte delle leggi approvate in tale sede sono settoriali o singolari (c.d. leggine) e non di interesse generale. Queste leggi hanno più probabilità di essere approvate, in quanto è più facile raggiungere un compromesso per il ridotto numero dei componenti (vedi consociativismo), ma tale prassi sostanzialmente è contraria alla Cost. che riserva il procedimento decentrato soltanto nei casi ammessi dal regolamento delle Camere. I CRITERI DI DEFERIMENTO DEI PROGETTI DI LEGGE ALLE COMMISSIONI IN SEDE DELIBERANTE, nel 1971 la Camera ha adottato un criterio che dà la possibilità al suo Presidente di proporre all'Assemblea che un progetto di legge venga deferito alla commissione in sede deliberante quanto riguardi <<questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale>> (al Senato l'assegnazione è disposta dal Presid.). Quando una questione ha rilevanza di ordine generale ? e quando è speciale ? La concreta applicazione della norma dipende dall'interpretazione del Presidente dell'Assemblea, anche se il Governo (oppure 1/10 dei componenti della Camera, o 1/5 dei componenti della commissione) ha il potere di richiedere che il progetto di legge sia rimesso alla Camera per la discussione (se non già approvato). Il procedimento decentrato non può essere adottato per i progetti di legge che necessitano di quello ordinario.

C) IL PROCEDIMENTO MISTO

Oltre che in sede referente (proc. ordinario) ed in sede deliberante (proc. decentrato), le commissioni legislative possono svolgere i loro lavori in sede redigente. Il procedimento misto consiste in una suddivisione del lavoro legislativo fra la commissione e l'Assemblea, la quale può, prima di procedere all'esame degli articoli, decidere di deferire alla competente commissione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesima l'approvazione, senza dichiarazione di voto, dei singoli articoli nonchè l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazione di voto. Il procedimento misto non può essere adottato per i progetti di legge che necessitano di quello ordinario (risulta poco adottato).

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA FASE COSTITUTIVA

Le Camere devono approvare il progetto di legge nel medesimo testo, ne deriva che se una Camera apporta al progetto già approvata dall'altra degli emendamenti, il progetto dovrà ritornare alla prima Camera perchè approvi a sua volta gli emendamenti e poichè possono essere proposti emendamenti agli emendamenti, il progetto passerà da un'Assemblea all'altra. LE COMMISSIONI FILTRO, i Presidenti delle Camere possono disporre che su un progetto di legge assegnato ad una commissione sia sentito il parere di un'altra commissione. In particolare alla Camera è obbligatorio il parere della comm. bilancio, tesoro e programmazione per tutti i progetti di legge che riguardano entrate o spese. Al Senato è obbligatorio il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, per i progetti di legge sugli accordi relativi alla UE. E' importante notare che il procedimento di formazione adottato da una Camera non vincola anche l'altra (es. Camera proced. ordinario e Senato proced. decentrato).

C) LA PROMULGAZIONE

La Camera che per ultima ha approvata la legge, la trasmette al Presid. della Rep. per la promulgazione, che costituisce l'ultima fase del procedimento di formazione della legge, quella integrativa dell'efficacia. La PROMULGAZIONE si distingue dalla SANZIONE REGIA (attribuita al re dallo Statuto albertino), quando la legge non era perfetta se non riceveva l'approvaione, oltre che delle due Camere, anche del re, che costituiva un terzo organo legislativo. La promulgazione delle leggi deve avvenire entro un mese dall'approvazione. Mediante l'approvazione il Presid. della Rep.

a) attesta che la legge è stata approvata dalle due Camere

b) dichiara la sua volontà di promulgare la legge

c) ordina la pubblicazione della legge e vi appone la clausola esecutiva (chiunque è obbligato ad osservarla e a farla osservare come legge dello Stato).

IL RINVIO PRESIDENZIALE DELLE LEGGI, il Presid. della Rep. non è tenuto a promulgare le leggi, egli può rinviare le legge alle Camere (entro un mese) accompagnandola con un messaggio nel quale esporrà i motivi della sua decisione e chiedere una nuova deliberazione. I motivi a base del rinvio possono essere relativi sia alla legittimità formale (procedimento di formazione non è stato quello previsto dalla Costituzione) sia alla legittimità sostanziale (norma contenuta nella legge in contrasto con una norma della Cost.), oppure quando per il suo lungo procedimento di formazione, non risulti più adeguata alla situazione cui intendeva provvedere, comunque il rinvio non dovrebbe comportare da parte del Presid Rep. una valutazione strettamente politica della legge. Rinvii dovuti a motivi attinenti al c.d. merito costituzionale (Cossiga, rinvio della legge sull'obiezione di coscienza). In ogni caso le Camere sono libere di accogliere o meno i rilievi del Presid. della Rep., se le Camere dovessero riapprovare la legge nel medesimo testo il Presid. della Rep dovrà promulgarla.

LA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE

La pubblicazione della legge avviene ad opera del ministro di grazia e giustizia (guardasigilli) e consiste tecnicamente nella inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in precedenza il ministro appone il visto (regolarità formale del documento) e il <<gran sigillo di Stato>> (autenticazione). L'inserzione nella Raccolta è disposta in funzione della certezza del diritto, mentre la pubblicazione nella Gazzetta è una forma di pubblicità-notizia. La legge entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (la vacatio legis) a meno che la legge stessa non prescriva un termine diverso. Una volta pubblicata la legge, vale il principio ignorantia legis non excusat, anche se nel 1988 la Corte cost. ha dichiarato la necessità di dare rilievo alla consapevole ribellione o indifferenza all'ordinamento da parte di chi viola la legge, prima di appilcare la relativa sanzione. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E DELLE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI

le leggi ordinarie non possono modificare la Costituzione (perchè rigida), essendo necessaria una legge approvata con una procedura aggravata che assume il nome di <<legge costituzionale>>. L'AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE, rispetto alla procedura ordinaria, si possono notare le seguenti differenze:

a) i progetti di legge costituzionale devono essere deliberati due volte da parte di ciascuna Camera e fra la prima e la seconda deliberazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a 3 mesi, in modo da dedicare più attenzione, dopo la prima delierazione viene trasmesso all'altra Camera.

b) il progetto di legge costituzionale deve essere approvato, nella seconda votazione, dalla maggioranza assoluta (non dalla maggioranza semplice come per la legge ordinaria) dei componenti ciascuna Camera.

Il progetto di legge costituzionale, approvato nel modo che si è detto, non si trasforma in legge ma resta allo stato di progetto. Come tale viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale al solo fine di dare conoscenza del contenuto. Si tratta di una pubblicazione anomala sia perchè la pubblicazione precede la promulgazione, sia perchè il progetto non è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Entro 3 mesi da tale pubblicazione, 500.000 elettori, 1/5 dei membri di ciascuna Camera o 5 Consigli regionali possono richiedere che il progetto di revisione cost. sia sottoposto a referendum popolare (facoltativo non obbligatorio), che è indetto dal Presid. della Rep. e deve essere approvato dalla maggioranza dei voti validi. Nel caso non venga richiesto il referendum, il progetto di revisione cost. si intende tacitamente approvato dal corpo elettorale. Sia in caso di approvazione tacita che espressa (referendum) si trasforma in legge, che sarà promulgata dal Presid. della Repubblica. Qualora, però, nella seconda deliberazione, il progetto venga approvato da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, esso si trasforma in legge. La suddetta procedura si fonda sul presupposto che il referendum costituisca elemento formativo per la perfezione della legge cost. e non invece una condizione esterna di efficacia della legge (approvata dalle Camere e quindi perfetta). Che cosa si intenda per LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI ? le leggi di revisione disciplinano la materia in modo diverso dalla Costituzione, i questo caso la modifica è palese. Le altre leggi costituzionali sono quelle leggi che conferiscono il potere d'iniziativa legislativa ad altri organi o enti (es. le leggi con le quali sono stati adottati gli Statuti regionali speciali), queste leggi sono tutte integrative del testo costituzionale, cioè valgono ad aggiungervi alcunchè. Un criterio per stabilire quando si abbia una integrazione della Cost. e quando invece ciò non accada è di difficile determinazione. La decisione, comunque, è demandata al Parlamento che deve scegliere tra il procedimento ordinario per le leggi in materia cost. ed il procedimento aggravato richiesto per le altre leggi costituzionali. Sembra, però, che una legge che aggiunga competenze a quelle degli organi costituzionali debba essere adottata con la procedura aggravata (legge che ha attribuito alla Corte Costituzionale la competenza a giudicare sull'ammissibilità del referendum abrogativo).

I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

non tutte le disposizioni costituzionali possono, però, essere modificate, esistono dei limiti alla revisione che possono essere espressi o impliciti (sia per le cost. rigide che flessibili). LA ROTTURA DELLA COSTITUZIONALE si ha quando una norma contenuta nel testo costituzionale si ponga in cotrasto con un'altra norma o principio contenuti nel medesimo testo. Un esempio è dato dalla XII delle "disposizioni transitorie e finali"  <<è vietata la riorganizzazione del disciolto partito fascista>> che si pone in contrasto con l'art.49 <<tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti ..>>. Costituzione rigida non significa immodificabile, infatti ci possono essere modificazioni espresse (ad opera di una assemblea appositamente eletta o dalle due Camere o dall'elettorato) o tacite (dipende dal modo di attuazione della Cost. da parte delle leggi ordinarie, entro i limiti della rigidità della Cost.). L'ELASTICITA' DELLA COSTITUZIONE è dovuta essenzialmente dalla formulazione del testo costituzionale che si presta ad essere interpretato in modo non univoco da parte delle forze politico-sociali che assumono il governo. Esistono dei LIMITI ASSOLUTI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE che possono essere espressi o impliciti, alcui esempi, costituisce un limite il principio democratico che caratterizza l'intera nostra organizzazione costituzionale: il principio secondo il quale il lavoro è posto a fondamento dello Stato, il principio della inviolabilità della persona, della eguaglianza, il principio della unicità ed indivisibilità della Repubblica. Se le disposizioni realtive a questi principi fossero abrogate si avrebbe un mutamento tale da comportare un nuovo modo di intendere i rapporti sociali e dell'affermarsi di nuovi fini politici. La stessa Corte costituzionale ha affermato che la Cost. italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti nel loro contenuto essenziale (es. art.139 la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale, anche se si potrebbe prima rimuovere l'articolo con l'arogazione e poi procedendo alla revisione).


SEZIONE  V

L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO DELLE CAMERE

Le Camere non hanno soltanto la funzione legislativa ma anhe quella di collaborare con il Governo, nell'ambito del rapporto fiduciario he ad essolo lega, nello svolgimento dell'attività di indirizzo politico.

L'INDIRIZZO POLITICO

non costituisce una quarta funzione dello Stato, bensì rappresenta una attività. L'attività di indirizzo politico concerne la condotta ed il governo di ogni comunità sociale (in primo luogo quella statale), per cui è strettamente collegata con l'azione di Governo. Le 3 FASI DELL'INDIRIZZO POLITICO, una prima (teleologica) relativi alla determinazione dei fini dell'azione statale; una seconda (strumentale) dove gli organi di indirizzo politico, individuati i fini, predispongono l'apparato organizzativo ed i mezzi materiali necessari; una terza nella quale i fini programmati trovano concreta attuazione. GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, nella forma di governo parlamentare sono il Parlamento ed il Governo, i quali agiscono in stretto coordinamento fra loro, in virtù del rapporto fiduciario che li unisce. Infatti le Camere partecipano alla determinazione dell'indirizzo politico, sia approvando il programma del Governo (voto di fiducia), sia mediante una seria di atti (ordini del giorno, mozioni, risoluzioni) diretti a modoficare il programma, oopure a impegnare il Governo per dargli puntuale attuazione, oppure, negativamente, con la sfiducia. La fase strumentale impegna Governo e Parlamento soprattutto nella predisposizione, la discussione e l'approvazione della legge di bilancio, con la quale i mezzi finanziari reperiti con le entrate fiscali vengono ripartiti fra i vari settori dell'attività statale . Spetta infine agli organi (centrali e periferici) della pubblica amministrazione portare ad attuazione i fini programmati. Nell'attività di indirizzo politico rientrano anche quelle procedure di controllo con le quali le Camere accertano eventuali scostamenti del Governo dall'indirizzo originariamente programmato, in tal caso potrebbe far valere la sua responsabilità politica (del Governo) colpendolo con una mozione di sfiducia e costringendolo alle dimissioni. Nella nostra forma di governo La Corte cost. e il Presid della Rep. non svolgono attività di indirizzo politico, anche se a loro si riconosce una forza politica, nel senso che i loro atti possono condizionare l'indirizzo politico. Così anche numerose forze politico-sociali  influenzano esternamente l'attività di indirizzo politico, come i partiti politici, i sindacati, i mass media sia direttamente che indirettamente. LA NATURA NON NORMATIVA DELL'INDIRIZZO POLITICO, non si è ritenuto di dovere includere l'indirizo politico fra le fonti del diritto. Gli atti mediante i quali le Camere svolgono l'attività di indirizzo politico sono: A) la mozione di fiducia; B) le leggi di indirizzo politico; C) la deliberazione dello stato di guerra; D) le procedure di indirizzo, di controllo e di informazione; E) la mozione di sfiducia

A) LA MOZIONE DI SFIDUCIA

a norma dell'art.94 Cost. <<Entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo (giuramento del Governo) si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia>>. Il Presidente del Consiglio (capo del Governo) espone alla Camere il programma che intende svolgere (c.d. DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE), dopo la discussione su tali dichiarazioni si vota (per appello nominale affinchè si conosca l'orientamento di ciascuno dei parlamentari) la mozione di fiducia motivata (consenso al programma politico) presentata dai gruppi parlamentari della maggioranza. La mozione di fiducia fino al 1981 era motivata per relationem con un generico riferimento al programma di governo, anche se tale prassi non è corretta, in quanto, si ha un consenso generico al programma del Governo. Per la fiducia è richiesta solo la maggioranza dei presenti, questo spiega come sia possibile la costituzione di Governi minoritari (senza maggioranza precostituita) fondati sull'appoggio esterno di alcuni gruppi parlamentari, tali governi sono chiamati <<di affari>> o <<amministrativi>> e sono di regola monocolori (Andreotti 1976), oppure dei c.d. governi elettorali, nati al solo scopo di gestire le elezioni. La correttezza costituzionale è dubbia, è spiegata solo dallo stato di necessità che l'ha originata. Comunque l'adozione del sistema elettorale maggioritario dovrebbe dare una maggiore stabilità ai governi.

B) LA LEGGE DI BILANCIO E LA LEGGE FINANZIARIA

si definiscono leggi di indirizzo politico quelle leggi mediante le quali il Parlamento partecipa direttamente alla direzione politica dello Stato. Le leggi di indirizzo politico sono la legge di approvazione del bilancio preventivo, la legge finanziaria, le leggi di approvazione dei programmi economici, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. A norma dell'art.81 Cost. <<Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo>>. Si tratta di una legge la cui iniziativa è, al tempo stesso, vincolata (deve verificarsi ogni anno) e riservata (in quanto solo il Governo è legittimato ad esercitare il relativo potere). La legge n.468/78 (modificata dalla legge n.362/88) ha disposto:

a) che la impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirato al metodo della PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA e che a tal fine il Governo presenta alle Camere:

1) entro il 15 maggio il documento di programmazione economico-finanziaria (trasmesso alle regioni)

2) entro il 31 luglio il disegno di legge di approvazione del BILANCIO ANNUALE e del BILANCIO PLURIENNALE (trasmesso alle regioni)

3) entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale programmatico.

Nello stesso mese di settembre, il ministro del bilancio e della programmazione economica ed il ministro del tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, detta relazione espone il quadro economico generale ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale, l'entità e la ripartizione delle risorse

b) che il bilancio annuale, oltre ad indicare l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno (BILANCIO DI COMPETENZA), indichi anche l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizzi il pagamento (BILANCIO DI CASSA).

c) che il ministro del tesoro di concerto con il ministro del bilancio e della p.e. e con il ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro settembre, IL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA.

d) che la Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni deve esprimere il proprio parere (e comunicarlo al Governo ed al Parlamento) sul documento di programmazione economico-finanziaria entro il 31 maggio, e sul disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale entro il 15 settembre, in tal modo le regioni sono chiamate a partecipare in forma consultiva alla elaborazione dei bilanci. Dalle precedenti disposizioni si ricava l'intento di voler collegare il BILANCIO alla PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. Infine entro il mese di giugno il ministro del Tesoro deve presentare al Parlamento un disegno di legge contenente il rendiconto generale dell'esercizio scaduto i 31 dicembre. Si ricordi che la legge di bilancio rientra fra quelle che devono essere approvate con la procedura ordinaria. L'ESERCIZIO FINANZIARIO E L'ANNO FINANZIARIO, alla Camera l'esame del disegno di legge finaniaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato ha luogo, al fine di consentire l'approvazione nei termini previsti, nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio (durata 45 giorni) nel corso della quale è sospesa ogni deliberazione, dell'Assemblea e delle commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuizioni di entrate. La natura di indirizzo politico della legge di bilancio discende dalla suddivisione delle entrate fra i vari settori di attività dello Stato (più soldi alla sanità meno alla difesa o viceversa), quindi la legge finanziaria deve essere predisposta in coerenza con gli obiettivi, fra i quali sviluppo del reddito e dell'occupazione. L'approvazione della legge di bilancio da parte delle Camere autorizza il Governo a riscuotere le imposte e ad impegnare e pagare le spese necessarie per lo svolgimento della sua attività per l'esercizio finanziario (che a dal 1/1 al 31/12, c.d. anno finanziario). Quando le Camere non fanno in tempo ad approvare il bilancio di previsione prima della data di inizio dell'anno finanziario, esse approvano una legge per concedere al Governo L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO, per un periodo max di 4 mesi, e cioè a riscuotere le entrate e ad effetture spese per tanti dodicesimi delle previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio. Potrebbero le Camere non approvare la legge di bilancio ? In teoria sì, con la conseguenza che il Governo non potrebbe riscuotere le entrate nè provvedere alle spese programmate e, chiuso l'esercizio provvisorio (maggio), dovrebbe avvalersi di un bilancio "tecnico" (c.d. <<a legislazione invariata>>) e, quindi, ogni spesa dovrebbe essere autorizzata da un'apposita legge. Secondo l'art.81 Cost. <<Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese>>, al fine di evitare he un nuovo tributo venga istituito senza una legge ad hoc. LA NATURA NORMATIVA DELLA LEGGE DI BILANCIO, queste considerazioni fanno ritenere che la legge di bilancio sia una legge solo in senso formale e non anche materiale, ma al contrario il carattere normativo delle legge discende proprio dall'essere una legge di indirizzo politico. Sempre secondo l'art.81, ogni altra legge diversa da quella di bilancio che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi di fronte, al fine di evitare stanziamenti (magari a fini demagogici) senza una corrispondente copertura finanziaria. IL CONTROLLO SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE DI BILANCIO da parte delle amministrazioni statali è affidato al Parlamento avvalendosi della Corte dei Conti. GLI ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO di legittimità sono esclusivamente i seguenti atti: i provvedimenti emanati a seguito di deliberazioni del Consiglio dei ministri, i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare, etc.. La Corte dei Conti esercita il controllo in via preventiva, vale a dire dopo che l'atto amministrativo si è perfezionato ma prima che acquisti efficacia. IL CONTROLLO SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE DI BILANCIO da parte della Corte, quindi sul rendiconto generale dello Stato (c.d. bilancio consuntivo) che anch'esso deve essere approvato per legge, al fine di confrontare i risultati (c.d. parificazione), inoltre la Corte accerta la rispondenza tra i risultati e gli obiettivi stabiliti dalla legge (c.d. controllo di gestione).

LE LEGGI DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI ECONOMICI

sono leggi di indirizzo politico in quanto esse valgono a fornire una serie di direttive allo sviluppo economico del Paese, rappresenta un quadro di riferimento di tutti gli investimenti pubblici anche in settori come l'urbanistica, l'istruzione, l'assistenza. E' importante mettere in rilievo la stretta CONNESSIONE FRA LEGGE DI APPROVAZIONE DELPROGRAMMA E QUELLA DEL BILANCIO, infatti un razionale programma di sviluppo economico-sociale abbisogna di un supporto finanziario adeguato, per cui il bilancio (specie il pluriennale) si pone come strumento necessario per il conseguimento dei fini programmati. L'esperienza della programmazione economica in Italia non è certo incoraggiante, manca un'organica legge di programmazione generale, mentre ci sono stati numerosi programmi settoriali non sempre coordinati fra loro.

LE LEGGI DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

i trattati internazionali costituiscono una delle fonti del diritto internazionale, come atto esterno all'ordinamento giuridico italiano il trattato acquista efficacia in seguito ad un apposito ordine di esecuzione , viene adottato con un decreto presidenziale oppure inserito nella legge di autorizzazione alla ratifica. IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI TRATTATI si inizia con la negoziazione (plenipotenziari), continua con la conclusione (plenipotenziari) e la ratifica (approvazione dell'organo competente, in Italia il Capo dello Stato), per terminare con lo scambio delle ratifiche, momento in cui divengono obbligatori per gli Stati contraenti. A norma dell'art.80 Cost. la ratifica deve essere autorizzata con legge dalle Camere (con la formula <<piena ed intera esecuzione sia data al trattato>>) nel caso che il trattato abbia natura politica, preveda arbitrati, variazioni di territorio, oneri alle finanze. L'intervento del Parlamento si giustifica per il rilievo che assume il trattato per quanto attiene all'indirizzo politico per le realzioni internazionali e anche per l'interno.

LE LEGGI DI CONCESSIONE DELL'AMNISTIA E DELL'INDULTO

A norma dell'art.79 Cost. <<l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggiorana dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale>>. Anche tale legge si può far rientrare tra quelle di indirizzo politico, in quanto richiede la maggioranza qualificata per l'approvazione. L'aministia estingue il reato, e anche la sanzione. L'indulto condoan in tutto o in parte la pena o la commuta in altra minore.

C) LA DELIBERAZIONE DELLO STATO DI GUERRA

A norma dell'art.78 Cost. <<Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari>> (atto legislativo = atto di guerra sottoforma di legge); spetta poi al Presidente della Rep. dichiarare lo Stato di guerra deliberato dalle Camere. Anche in questo caso si è voluto affidare alle Camere (espressione della volontà popolare) una decisione così importante. Art.11 Cost. <<L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali>>.

D) LE PROCEDURE DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO E DI INFORMAZIONE

LE PROCEDURE DI INDIRIZZO

Accanto alle leggi di indirizzo politico esistono atti unicamerali mediante i quali le Camere esercitano la loro attività di direzione politica. Questi atti sono la mozione e la risoluzione che sono definite direttive parlamentari. LA MOZIONE (che può essere presentata alla Camera da un presidente di gruppo o da 10 deputati, al Senato da almeno 8 senatori) ha il fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento. Da non confondere con la mozione di fiducia o di sfiducia. LA RISOLUZIONE è diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti; essa può essere votata in commissione, su proposta di un suo componente, negli affari per i quali la commissione non debba riferire all'Assemblea; alla discussione è presente un rappresentante del Governo il quale può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione ma rimandata all'Assemblea. Nei dibattiti in Assemblea ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione. Al Senato le commissioni, a conclusione dei lavori per i quali non sono tenute a riferire in aula, possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero sull'argomento in discussione. Le risoluzioni, quando ne facciano richiesta il Governo od 1/3 dei componenti la commissione, sono comunicate al Presidente del Senato affinchè le sottoponga all'Assemblea.

LE PROCEDURE DI CONTROLLO E DI INFORMAZIONE

nelle forme do governo parlamentari, il Governo è sottoposto ad un continuo controllo da parte delle Camere per quanto concerne lo svolgimento della sua attività politico-amministrativa, impegnandolo ad attuare quel determinato indirizzo politico con esse concordato. Quindi le Camere per poter sindacare l'attività del Governo dovranno prima conoscere l'attività stessa, gli strumenti predisposti a tal fine sono le interrogazioni, le interpellanze, le inchieste, le indagini e le attività conoscitive in genere svolte dalle commissioni. L'INTERROGAZIONE consiste nella semplice domanda, rivolta da un parlamentare per iscritto al Governo (o ad un singolo ministro), per conoscere se un fatto sia vero o per conoscere se il Governo intenda prendere provvedimenti su un oggetto determinato. La risposta all'interrogazione può essere orale o scritta, recentemente è stata introdotta la risposta immediata (c.d. question time) da parte del Governo per non più di 2 minuti, alla quale il presentatore può replicare per non più di 1 minuto, altri deputati possono chiedere precisazioni. L'INTERPELLANZA, consiste nella domanda, rivolta per iscritto, al Governo circa i motivi della condotta del Governo in determinate questioni. Essa, quindi, hanno un carattere più penetrante delle interrogazioni sia perchè hanno un più diretto riferimento all'attività di indirizzo politico sia perchè, qualora l'interpellante dovesse dichiararsi insoddisfatto della risposta, potrebbe trasformare l'interpellanza in mozione (al Senato non è possibile questa trasformazione) investendo l'intera Assemblea della discussione e del voto sulla condotta del Governo, mentre con l'interpellanza può soltanto dichiararsi soddisfatto o meno della risposta ottenuta. Solo per la Camera il Governo può chiedere di non poter rispondere o di differire la risposta. LE INCHIESTE possono essere disposte da ciascuna Camera su materie di pubblico interesse, ciò non toglie che le Camere possono deliberare congiuntamente, con una legge o con un atto bicamerale non legislativo, di condurre un'inchiesta su una materia che per la sua importanza (connotazione politica) sia opportuno coinvolgere l'intero Parlamento. E' chiaro che è la maggioranza a decidere se condurre o no l'inchiesta, sminuendo il valore dell'inchiesta come strumento di controllo. L'INCHIESTA come strumento di controllo è quella c.d. POLITICA, diretta ad accertare la situazione dell'ordine pubblico in una determinata parte del Paese (es. inchiesta sul fenomeno della mafia), le responsabilità di funzionari o di uomini politici in relazione ad una certa situazione di pubblico interesse (es. disastro Vajont, caso Sindona, loggia P2), il funzionamento di un apparato dello Stato (inchiesta SIFAR, fondi neri IRI). C'è poi l'inchiesta c.d. legislativa che mira ad acquisire dati e informazioni per un migliore svolgimento dell'attività legislativa (es. sui livelli dei trattamenti retriutivi e normativi, c.d. giungla retributiva). I POTERI DELLE COMMISSIONI DI INCHIESTA, sono identiche a quelle dell'autorità giudiziaria, cosìcchè la commissione sarà legittimata a citare ed interrogare testimoni, ordinare perizie, richiedere documenti, e al tempo stesso incontrerà i limiti derivanti dal diritto di alcune persone, di astenersi dal testimoniare per segreto professionale o per segreto di Stato. LE COMMISSIONI DI VIGILANZA sono organi permanenti e risalgono addirittura al periodo statutario, la loro attività non è solo di carattere conoscitivo ma si estende al campo amministrativo. Vanno ricordate: la comm. di vig. sul comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative ENEA, la comm. di vig. sull'ENEL, sull'anagrafe tributaria. La natura giuridica di tali commissioni è controversa, non solo perchè sono presenti alcuni membri estranei al Parlamento, ma perchè la loro attività non sempre è raccordata a quella delle Camere. Per tali ragioni si possono collocare fra gli organi bicamerali soltanto la comm. parlam. per le questioni regionali, la comm. per l'indirizzo e la vigilanza della RAI, il comitato parlam. per i servizi di informazione e di sicurezza. LE INDAGINI E LE ATTIVITA'CONOSCITIVE svolte dalle commissioni parlamentari (che siedono in sede politica) costituiscono una novità dei regolamenti del 1971. Le comm. hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza e di procurarsi direttamente dai ministri competenti informazioni, notizie e documenti. Le comm. possono inoltre disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire informazioni, chiamando ad intervenire i ministri competenti, funzionari ministeriali, amministratori di enti pubbici, in genere <<qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine>>, hanno cioè una funzione conoscitiva, senza avere i poteri dell'autorità giudiziaria. Un particolare tipo di indagine conoscitiva è dato dalle udienze legislative, vale a dire dalle indagini svolte in occasione dell'esame di un progetto di legge da parte di una commissione camerale. Usando tali strumenti le Camere possono acquisire direttamente dalla fonte informazioni utili alla loro attività, contribuendo a dare attuazione concreta alla <<democrazia partecipativa>> che prende corpo nel <<contradditorio>> del legislatore.

E) LA MOZIONE DI SFIDUCIA

le Camere possono porre termine al rapporto di fiducia che le lega al Governo (mutamento della maggioranza parlamentare) con l'approvazione di una mozione di sfiducia, dopodichè il Governo deve presentare le sue dimissioni al Presidente della Rep. e si apre così la <<crisi di Governo>>. La Costituzione contiene una precisa regolamentazione della mozione di sfiducia, essa deve essere motivata e votata per appello nominale (idem alla mozione di fiducia), inoltre deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti la Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione, al fine di evitare votazioni di sorpresa (c.d. <<assalti alla diligenza>>) e di consentire un voto meditato. Quindi il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. Si deve mettere in rilievo fra MANCATA FIDUCIA INIZIALE e VOTO DI SFIDUCIA, con la prima, il Governo presentandosi alle Camere dopo la sua formazione, non ne ottiene la fiducia; con la seconda la fiducia, già concessa, viene revocata dalla Camere con l'approvazione della mozione di sfiducia. Storicamente nessun Governo italiano è stato costretto a dimettersi in seguito alla approvazione di una mozione di sfiducia, finora tutte le crisi di governo sono state extraparlamentari, invece è accaduto che alcuni governi non hanno ottenuto la fiducia all'atto della loro presentazione alle Camere (trattasi di governi senza maggioranza precostituita, es. Fanfani 1987). Il voto di sfiducia potrebbe colpire, secondo una interpretazione controversa, anche un ministro, comunque il Governo al quale le Camere hanno votato la sfiducia ha l'obbligo giuridico di dimettersi, altrimenti spetta al Presid Rep. revocarlo dalla carica.

IL VOTO DI SFIDUCIA COSTRUTTIVO, in Germania il rapporto fiduciario intercorre fra il Bundestag (una delle Camere) e il Cancelliere federale ( = Presidente del Consiglio) e non fra il Parlamento ed il Governo federale e che il Cancelliere è eletto dal Bundestag. La <<legge fondamentale>> tedesca consente la sfiducua al Cancelliere soltanto se elegge, a maggioranza, un nuovo Cancelliere. Questo sistema, da un lato, garantisce la stabilità e la continuità della direzione politica dello Stato, evitando le lunghe crisi di Governo, dall'altro non esclude governi minoritari, nè una crisi in caso di parità tra schieramenti, nè ad escludere che la coalizione di governo sia diversa da quella indicata dal corpo elettorale. Il voto di sfiducia costruttivo è previsto negli Statuti dell'Emilia Romagna, dell'Umbria e del Piemonte. Dalle mozioni di fiducia e di sfiducia va tenuta distinta LA QUESTIONE DI FIDUCIA, essa è posta dal Governo tutte le volte che, temendo colpi di mano da parte della maggioranza, soprattutto in sede di votazioni a scrutinio segreto (franchi tiratori), voglia assicurarsi l'appoggio della maggioranza circa la votazione su un atto il cui risultato è ritenuto essenziale per il proseguimento della sua azione politica. In questo modo il Governo avverte le Camere che in caso di esito negativo della fiducia, si dimetterà ed aprirà la crisi; inoltre costituisce lo strumento per superare l'ostruzionismo di minoranze parlamentari e ottenere decisioni più tempestive (c.d. <<fiducia tecnica>>). La questione di fiducia, secondo il regolamento della Camera, non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modifiche del regolamento, autorizzazioni a procedere, verifica delle elezioni (in generale al funzionamento interno della Camera e del Senato). La questione di fiducia rimane uno strumento eccezionale e il suo frequente ricorso è indice di alterazione del rapporto maggioranza-Governo.


SEZIONE  VI

FUNZIONI ELETTORALI, GUIRISDIZIONALI, CONSULTIVE

Oltre che la funzione legislativa e l'attività di indirizzo politico, le Camere svolgono altre attività, come le funzioni elettorali e quelle giurisdizionali. LE FUNZIONI ELETTORALI, spetta alle Camere in seduta comune, l'elezione:

a) del Presidente della Repubblica

b) di 5 giudici ordinari della Corte Costituzionale

c) di 1/3 dei membri del Consiglio superiore della magistratura

d) dei 45 cittadini fra i quali vengono estratti a sorte i 16 giudici aggragati della Corte Cost. nel caso di giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica.

Inoltre c'è l'elezione dei 18 membri dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa (9 per ciascuna Camera). Le Camere svolgono poi LE FUNZIONI MATERIALMENTE GIURISDIZIONALI quando procedono alla verifica delle elezioni contestate, oppure quando sono chiamate a svolgere funzioni istruttorie nel procedimento per la messa in stato di accusa del Presid. Rep., ed inoltre nel caso di contrasto delle leggi regionali con l'interesse nazionale. LE FUNZIONI CONSULTIVE DI ORGANI INTERNI DELLE CAMERE, ad esempio il Presid. Rep. prima di sciogliere le Camere deve sentire il parere dei loro Presidenti (idem per lo scioglimento del CSM).




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