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LE AGGREGAZIONI D'IMPRESE - LE AGGREGAZIONI INFORMALI D'IMPRESE

economia



LE AGGREGAZIONI D'IMPRESE

Le aggregazioni d'imprese sono accordi stipulati tra più imprese indipendenti per mantenere, migliorare, o ripristinare le condizioni d'equilibrio della gestione.

Le motivazioni sono:

cause esterne, relative ai rapporti con l'ambiente esterno (concorrenti, clienti, fornitori);

cause interne, legate all'ottimale utilizzo dei fattori produttivi.


I criteri di classificazione in base ai quali possono essere analizzate le aggregazioni d'imprese sono i seguenti:

durata del rapporto di collaborazione: si distinguono in



collaborazioni temporanee:

nascono in rapporto ad uno specifico problema e cessano con il compimento dell'iniziativa assunta in comune.

collaborazioni durature:

hanno come oggetto una serie di processi concatenati ed assumono una portata più vasta. In questo caso la durata della collaborazione appare spesso indefinita.

origine dei legami: si distinguono

aggregazioni su base contrattuale:

sono dettate da calcoli di convenienza economica delle singole imprese che decidono di collegarsi tra loro. Esse prevedono un accordo tra le parti che può essere:

formale: sono caratterizzate da uno specifico contratto scritto, che sancisce la collaborazione economica delle imprese. In esse, il tipo e l'oggetto dei rapporti tra le aziende, le forme di collaborazione che si possono instaurare e la durata degli accordi possono presentare differenze notevoli. In generale si può dire che sono volontari ma assunti in vista di una propria convenienza, e si attuano tra imprese svolgenti attività complementari o integrabili, se non addirittura la stessa attività.

informale: sono caratterizzate dall'accordo "verbale" o "sostanziale" di due o più imprese;

aggregazioni su base patrimoniale:

sono caratterizzate dal possesso di una quota significativa del capitale sociale da parte di un'impresa, allo scopo di influenzare l'amministrazione. Le imprese collegate per mezzo delle partecipazioni mantengono la propria autonomia giuridica, pur dando vita ad un'unica entità economica.



I. LE AGGREGAZIONI INFORMALI D'IMPRESE

Le tipiche forme sono le seguenti:

q   Collegamento su base produttiva o finanziaria:

I collegamenti su base produttiva scaturiscono dalla ricerca di una collaborazione operativa tra le aziende collegate.

Esempi sono le piccole imprese che operano su commessa di una grande impresa di cui costituiscono "imprese satellite". Se tali imprese hanno come unico sbocco dei loro prodotti la grande impresa, si creano dei vincoli di subordinazione.

I collegamenti su base finanziaria s'instaurano quando l'azienda ottiene ingenti finanziamenti da un'altra azienda (esempio un istituto di credito). Anche in questo caso il collegamento non appare formalmente, ma i controllo è tanto più intenso quanto maggiore è il peso del finanziamento.

q   Collegamenti su base personale:

si fondano sul rapporto personale che interviene negli organi al vertice delle diverse imprese collegate.

Ad esempio può trattarsi di:

più aziende (di piccole dimensioni) che abbiano lo stesso amministratore, professionista o esperto;

d'imprese che siano controllate da esponenti di una stessa famiglia;

società unite fra loro per mezzo di consigli d'amministrazione interdipendenti.

L'indicato legame presuppone un contratto formale o un vincoli patrimoniale e finanziario, me né l'uno né l'altro sarebbero tali da determinare una situazione di collegamento tra le aziende. La durata è legata alla durata del collegamento personale.

q   Gentlemen's agreement

sono accordi verbali che legano tra loro le imprese disciplinandone parte dell'attività nel comune interesse.

Ad esempio le intese possono riguardare la fissazione dei prezzi, la distribuzione della produzione, la delimitazione delle zone d'influenza. il collegamento è voluto, non occasionale, ma il legame è di natura precaria e le parti sono tenute al rispetto degli accordi nella misura in cui lo impone il senso dell'onore. La violazione cioè non determina alcuna sanzione giuridica. La ragione per cui si stipulano tali patti è la segretezza dei rapporti.



II. CONTRATTI DI AFFITTO DI AZIENDA

Essi presentano le seguenti principali caratteristiche:

l'affittuario deve esercitare l'attività aziendale sotto la ditta che la contraddistingue.

l'azienda deve essere gestita senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

la differenza tra la consistenza d'inventario all'inizio ed al termine dell'affitto è regolata in denaro sulla base dei valori correnti dell'affitto.

L'impresa che da in affitto l'azienda continua ad esistere mantenendo la propria individualità e conservando la legale proprietà dei beni. Essa però cambia il proprio indirizzo operativo: da attività produttiva ad attività finanziaria e d immobiliare (gestione del rapporto di affitto).

I principali motivi per i quali si da in affitto un'azienda sono:

q   motivi di carattere economico gestionale:

il contratto di affitto rappresenta un legame esteso ed elastico, in quanto riguarda l'intero complesso aziendale ed implica un impegno non definitivo, modificabile. Inoltre esso consente di frazionare nel tempo il costo di strutture che si rendono immediatamente disponibili e che, se acquistate in altro modo, determinerebbero un fabbisogno finanziario cui l'azienda potrebbe non essere in grado di provvedere con prontezza.

q   motivi legati alla gestione delle gravi crisi aziendali:

il contratto di affitto d'azienda può essere uno strumento opportuno nella gestione delle patologie aziendali. Infatti, qualora l'azienda versi in stato di insolvenza, l'affitto di azienda può essere utilizzato quale ponte fra il soggetto giurino insolvente ed un nuovo soggetto giuridico capace di far fronte agli impegni assunti. In tal modo si evita che l'attività aziendale venga interrotta per effetto della dichiarazione di insolvenza e si pongono le basi per una successiva acquisizione.


III. IL CONTRATTO DI DOMINIO

Prevede che un'azienda assuma contrattualmente il dominio di un'altra con la possibilità di impartirle ordini ed istruzioni anche non convenienti per l'impresa dominata.

In questo caso si ha una posizione vessatoria di un'azienda (dominante) nei confronti di un'altra (dominata) che turba le naturali relazioni interaziendali con importanti riflessi di carattere economico e giuridico.

I vantaggi che derivano da una simile aggregazione sono di ordine finanziario e fiscale, legati alla normativa vigente;

gli svantaggi sono invece legati all'elasticità del rapporto contrattuale. Quando, infatti, cessa il rapporto, l'azienda dominata che abbia a lungo operato secondo una logico di appoggio della dominante, potrebbe non essere più in grado di operare in modo autonomo.


IV. LE ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE

Costituiscono un tipo di aggregazione prevista dal nostro ordinamento giuridico (art. 2549 c.c.).

Attraverso il contratto di associazione in partecipazione l'impresa associante attribuisce all'azienda associata una partecipazione agli utili della sua attività verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Le associazioni in partecipazione possono riguardare:

un solo affare;

una pluralità di affari;

l'intera gestione: in tal caso il rapporto pone vincoli di interdipendenza rilevanti alle aziende associate le quali svolgono una gestione comunemente concertata ed ispirata a direttive unitarie.

Le associazioni in partecipazione sono assai diffuse tra le imprese medio piccole costituite sotto forma di società di persone. Inoltre sono molto diffuse nel settore della distribuzione, dove l'associato conferisce la propria opera, volta all'attività di vendita.


V. I CARTELLI ED I CONSORZI

I cartelli ed i consorzi costituiscono una forma di aggregazione di imprese su base contrattuale.

I cartelli si concretizzano in un'obbligazione negativa per i partecipanti; i consorzi creano un'organizzazione unitaria tra le aziende, che ha la conseguenza accessoria di limitare l'autonomia dei singoli (obbligazione positiva).

Sono esempi di cartelli gli accordi volti a: non vendere ad un prezzo maggiore o minore a quello fissato, non produrre più prodotti della quantità prefissata.

Sono esempi di consorzi gli accordi che mirano a: ad ottenere un prestabilita qualità del prodotto realizzato, ad ottenere condizioni di acquisto più favorevoli.

q   Cartelli:

è un accordo attraverso il quale le aziende si impegnano a rispettare certi limiti nella loro azione sul mercato, per ridurre o disciplinare nel comune interesse la concorrenza.

Le aziende che partecipano al cartello mantengono la loro autonomia giuridica e la loro indipendenza. L'accordo è temporaneo, ma può essere prolungato per mezzo di successivi rinnovi.

q   Consorzi:

è disciplinato dalla vigente legislazione (art. 2602 c.c.), che lo definisce un contratto tra più imprenditori, che esercitano la medesima attività economica o attività connesse, che ha per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un'organizzazione in comune. Le aziende risultano collegate tra loro pur essendo rispettata la piena indipendenza di ciascuna.

Il consorzio prevede un'organizzazione comune che può svolgere le seguenti attività:

attività di carattere interno all'aggregazione:

il consorzio si limita a regolamentare determinati rapporti fra i consociati (prezzi, condizioni di vendita, produzione.);

attività esterna: il consorzio si inserisce concretamente nell'attività economica, svolgendo in comune con le imprese, fasi di produzione, oppure curandone la distribuzione e realizzando servizi di interesse generale (controllo di qualità, attività promozionale per nuovi clienti).


VI. I SINDACATI FINANZIARI

Rappresentano un accordo tra più imprese allo scopo di regolare:

q   l'emissione di titoli da parte di altre imprese:

può assumere le seguenti forme:

  1. sindacato di emissione e di sottoscrizione: quando le imprese che partecipano all'accordo prendono l'impegno di sottoscrivere i titoli emessi da un'impresa.
  2. sindacato di sottoscrizione e di collocamento: quando i partecipanti all'accordo si impegnano a sottoscrivere i titoli di una nuova emissione di un'impresa allo scopo di collocarli successivamente tra i risparmiatori.
  3. sindacato di garanzia: quando le imprese che partecipano all'accordo garantiscono alla società che emette nuovi titoli di sottoscrivere in proprio i titoli eventualmente non acquistati dai risparmiatori.

q   la gestione dei diritti di voto di titoli azionari sindacato di maggioranza (o di voto o di blocco):

questo tipo di accordo si realizza in quelle società in cui non esiste un unico azionista di controllo e viene posto in essere da più azionisti i di minoranza. Questi, che danno origine all'accodo, convengono di conferire le loro azioni ad un sindacato, che il compito di esercitare il controllo sulla società medesima. Per il periodo concordato, inoltre, gli azionisti partecipanti si impegnano a non cedere le azioni conferite al sindacato e ad esercitare il voto per il tramite del sindacato stesso e non già in proprio.

q   l'andamento delle quotazioni di determinati titoli sindacato di acquisto e vendita di azioni e obbligazioni:

lo scopo è di regolare l'andamento di determinati titoli mediante opportune e tempestive operazioni di acquisto o vendita delle azioni medesime.


VII. LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE FRA IMPRESE

E' un aggregazione limitata nel tempo per la realizzazione in forma congiunta di un definito progetto.

Esempi sono:

la costruzione di grandi opere pubbliche o private.

la realizzazione di una grande opera cinematografica; la realizzazione di un piano per la ricerca e coltivazione di giacimenti petroliferi o minerari.

L'associazione temporanea assume così una struttura molto simile al consorzio, ma con un collegamento più ben definito. Tutte le imprese partecipanti mantengono la loro autonomia, giuridica, economica ed operativa.

Le aziende così raggruppate designano una di esse a rappresentarle tutte nei rapporti con il committente.

Ciascuna delle singole aziende risponde però in proprio ed in via diretta per l'esecuzione della parte dell'opera complessiva che si è specificatamente assunta.


VIII. LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Hanno come obiettivo la tutela degli interessi delle imprese associate e possono essere così organizzate:

per area geografica

per settori di attività economica

per dimensioni aziendali

Il loro compito specifico è quello di:

rappresentare le imprese associate in determinate situazioni;

fornire alle imprese medesime un'opera di consulenza ed assistenza.


IX. IL GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO - GEIE

Molto simile ad un consorzio ad azione esterna, rappresenta uno strumento di cooperazione internazionale fra aziende dei diversi Stati membri dell'Unione Europea.

Il suo pregio principale è quello di avere una regolamentazione uniforme in tutti i paesi del UE. Il GEIE Può essere attuata solo fra almeno due Stati comunitari diversi.

Gli organi che lo compongono sono:

l'assemblea dei membri: è composta da tutti gli aderenti ed è delegata ad assumere le decisioni di governo dell'associazione. Ogni azienda dispone di un voto e le decisioni più importanti devono essere prese all'unanimità;

uno o più amministratori: hanno funzioni esecutive e di rappresentanza legale.

In quanto struttura organizzativa a rilievo esterni, il GEIE è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste per gli imprenditori commerciali e deve redigere un bilancio annuale, che deve essere approvato dall'assemblea dei membri.Non è obbligatoria la costituzione di un fondo patrimoniale iniziale. Tutti i partecipanti sono solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dal GEIE. Il GEIE non può realizzare né utili né perdite per se stesso; qualora venissero di fatto prodotti, devono essere direttamente attribuiti ai singoli membri.


X. LE JOINT-VENTURES

O imprese a controllo congiunto, può essere definita come un'impresa costituita da due o più altre imprese per lo svolgimento in comune di un'attività. I soggetti costituenti l'impresa congiunta non perdono la loro autonomia giuridica ed economica, ma conservano la loro identità preesistente.

Gli elementi caratterizzanti sono:

volontà associativa delle imprese partners;

molteplice proprietà della nuova impresa costituita;

finalizzazione ad un progetto specifico;

comunione di interessi relativamente ad un dato progetto;

integrazione delle risorse conferite;

compartecipazione degli associati al capitale di rischio.

Un esempio tipico è la collaborazione che si viene ad instaurare per rafforzare o difendere alcuni contratti di cessione di tecnologia.. la collaborazione tra chi da e riceve tecnologia non si esaurisce in una licenza, ma prosegue nella gestione comune di una nuova società (la joint-venture) che è la destinataria del trasferimento tecnologico.


I criteri di classificazione delle joint ventures sono i seguenti:

q   forma contrattuale assunta:

accordi che danno vita ad un'autonoma entità giuridica: joint ventures societaria (o corporate j.v.);

accordi su base contrattuale, attraverso cui i partecipanti ratificano lo svolgimento di un'attività in comune: j.v. contrattuale (o contractual j.v.).

Il vero modello è il primo; la seconda tipologia la si fa rientrare nella categoria dei raggruppamenti temporanei.

q   distribuzione del capitale di rischio:

il caso più frequente è del 50% e 50%, ma la disuguaglianza non dovrebbe in ogni caso superare il 40-60%.

q   natura del controllo sulla gestione operativa:

possiamo distinguere j.v.:

indipendenti: l'impresa ha una configurazione autonoma rispetto alle generatrici;

cogestite o a gestione condivisa: le associate sono direttamente coinvolte nella gestione della j.v. La differenza rispetto alla prima è che, in questa gestione, le associate mantengono un'area di propria diretta influenza. Nella prima, infatti, le imprese si impegnano alla produzione di un bene comune partecipando alle diverse fasi dello sviluppo del prodotto;

a gestione dominata: un partner esercita il ruolo di guida nella scelta delle modalità operative, gestendo, di fatto, l'impresa a controllo congiunto come parte della propria azienda.

q   posizione della joint ventures rispetto ai partners:

possiamo distinguere j.v:

orizzontali: determinano una contrazione settoriale, restringendo lo spazio di concorrenza ed operando processi di razionalizzazione delle capacità esistenti;

verticali: viene realizzata un'integrazione tra aziende collocate a diversi stadi del processo produttivo o distributivo di beni e servizi.

q   nazionalità dei partners:

possiamo distinguere nazionali da internazionali, a seconda che le imprese operino stabilmente nel medesimo Paese o in Paesi diversi.


XI. LE UNIONI VOLONTARIE ED I GRUPPI DI ACQUISTO

Le unioni volontarie ed i gruppi di acquisto sono tipici del settore della distribuzione e sono forme associative che mirano a sostenere la competitività dei piccoli e medi commercianti nei confronti del grande dettaglio. Le aziende che aderiscono, pur impegnandosi nei vincoli dell'organizzazione, non rinunciano alla loro indipendenza.

q   Le unioni volontarie sono raggruppamenti di una o più aziende grossiste e di un certo numero di dettaglianti.

La collaborazione riguarda diversi aspetti della gestione. Ad esempio: l'effettuazione in comune di approvvigionamenti, la soluzione di problemi legati all'organizzazione dei punti vendita.Il settore in cui sono principalmente diffuse le unioni volontarie è quello alimentare. Esempi ne sono il Despar, A&O Selex. spesso l'unione personalizza i punti vendita creando uno stile per i caratteri esteriori e distintivi di negozi, cosicché se ne individua a prima vista l'appartenenza;

q   I gruppi di acquisto sono raggruppamenti di più aziende dettaglianti che si associano per l'effettuazione in comune di approvvigionamenti per la realizzazione di economie di scala. Esempi sono Conad, Crai.


XII. IL CONTRATTO DI FRANCHISING

Il franchising (o affiliazione) è una forma di associazione tra un impresa manifatturiera, un grossista o un impresa produttrice di servizi (franchisor o affiliante) ed uno o più piccoli imprenditori (franchisee o affiliato). Attraverso questo contratto l'affiliante concede il diritto di utilizzare un processo produttivo, un marchio, un brevetto, all'affiliato in cambio di un compenso.

Il franchising si configura come un contratto che trasferisce know how, immagine di mercato o prodotto, condotta strategica, ecc. dall'impresa affiliante agli affiliati per creare una rete di vendita di tipo omogeneo ed integrato.

Ciascuno degli affiliati mantiene però la propria autonomia giuridica ed economica.

Gli elementi specifici del franchising sono:

autonomia economica e giuridica delle parti:

affiliante e affiliato sono responsabili dell'andamento delle rispettive attività. L'affiliato è titolare di una licenza per l'esercizio commerciale e gestisce l'attività ideata dall'affiliante per sviluppare la propria impresa, occupandosi di soddisfarne i bisogni.

concessione dell'uso del marchio:

l'affiliato ha il diritto/dovere di utilizzare il marchio o nome dell'affiliante che, specialmente se già noti sul mercato, sono apprezzabili elementi di attrazione nei confronti dei potenziali clienti. Tali elementi di attrattività sono:

distinzione o differenziazione, rendendo il prodotto distinguibile;

origine o provenienza, permettendo di individuare la provenienza dei beni;

costanza di qualità, soddisfacendo il bisogno di garanzia propria di ogni consumatore.

concessione di know how tecnico e commerciale studiato dall'impresa affiliante:

questo trasferimento comporta la fornitura di tutta la documentazione relativa allo svolgimento dell'attività;

prestazione di servizi da parte dell'affiliante:

periodicamente il franchisor fornisce servizi di supporto quali formazione del personale, consulenza.

necessità di investimenti iniziali;

presenza di un corrispettivo richiesto dall'affiliato;

controllo sistematico da parte dell'affiliante.

Al dovere dell'affiliato di trasferire il sistema da lui ideato, corrisponde l'obbligo per l'affiliato di applicare fedelmente quanto previsto dall'affiliante. La funzione di controllo non presume la subordinazione dell'affiliato all'affiliante ma costituisce un elemento irrinunciabile per il successo e lo sviluppo di ogni programma di franchising.


Le principali tipologie di franchising sono le seguenti:

franchising di produzione

il franchisor è un produttore di beni che, attraverso dei dettaglianti (franchisees), intende assicurare la distribuzione e la vendita dei propri prodotti sotto un insegna comune in tutto il territorio nazionale o sui mercati esteri (Benetton, Buffetti, Stefanel..).

franchising distributivo

il franchisor non è un produttore ma un grossista che seleziona i prodotti e li acquista per rivenderli sia attraverso dei dettaglianti sia in proprie filiali di vendita diretta (Upim, Standa, Coin.).

franchising di servizi

è un sistema nel quale il franchisee non vende alcun prodotto ma offre le prestazioni di servizi ideati e sperimentati dal franchisor. I settori in cui trova maggiore applicazione sono la ristorazione rapida (McDonald's), l'autonoleggio (Hertz) e l'intermediazione immobiliare (Tecnocasa).

franchising industriale

le due parti, franchisor e franchisee, sono imprese industriali delle quali una concede all'altra licenze di brevetti di fabbricazione, marchi e tutto il know how per la produzione e l'imballaggio di beni di consumo; viene utilizzato soprattutto per portare l'unità di produzione vicino ai luoghi di consumo (Coca-Cola).






















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