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L'AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI NEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE

economia



L'AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI NEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE (2a).


AMMORTAMENTO INTENSIVO O ACCELERATO:

(art. 67, terzo comma, T.U.): la quota di ammortamento ordinaria può essere aumentata in qualunque esercizio in r 252g65c elazione dalla più intensa utilizzazione del bene rispetto alla norma del settore economico di appartenenza dell'azienda; l'eventuale più intenso sfruttamento deve essere adeguatamente dimostrato e documentato per gli uffici fiscali.

AMMORTAMENTO ANTICIPATO:

(art. 67, terzo comma, T.U. e succes. modif.): oltre alla quota ordinaria può essere accantonata, nel primo esercizio di entrata in funzione dei cespiti e nei due successivi, una quota aggiuntiva elevata fino al doppio della quota di ammortamento determinabile in via ordinaria e quindi dimezzata, per il 1° anno e raddoppiata per gli altri due.

In questo caso non è necessaria una più intensa utilizzazione del bene strumentale né le formalità previste per l'ammortamento intensivo, pertanto, la quota aggiuntiva dell'ammortamento anticipato diventa variabile in funzione della percentuale di ammortamento ordinaria prevista per il bene da ammortizzare.



Infatti, se il coefficiente ordinario è stabilito nella misura del 15% del costo, l'ammortamento anticipato complessivamente deducibile nei tre esercizi può giungere fino a due volte e mezza l'aliquota prevista.

è evidente che per il primo esercizio la quota di ammortamento deducibile verrà contenuta nel limite della metà della quota di ammortamento ordinario, in altre parole, se la quota ordinaria è del 10%, nel primo esercizio la quota massima deducibile potrà arrivare fino al 10% (10%+10%:2= 10%).

Con ciò il Testo Unico delle Imposte Dirette ha introdotto delle novità sostanziali sull'ammortamento anticipato, ritenendo opportuno eliminare nella disciplina degli ammortamenti anticipati la misura fissa del 15%.

In sostanza, mentre nel passato l'ammortamento anticipato finiva con il favorire i beni a più basso coefficiente di ammortamento, ora, con questa disciplina vengono favoriti i beni a maggior coefficiente di ammortamento con il presumibile intento di sviluppare gli investimenti a maggior contenuto tecnologico.

L'ammortamento anticipato è una facoltà che può essere esercitata in modo discontinuo per ritardare la tassazione degli utili.

Non ha le caratteristiche di razionalità e di sistematicità che dovrebbero regolare un qualsiasi piano di ammortamento, necessario per la corretta formazione del bilancio d'esercizio; l'utilizzo di tale tecnica di ammortamento determina una posizione di contrasto tra l'ordinamento fiscale e i corretti principi contabili che ne vietano l'iscrizione nel bilancio d'esercizio redatto nel rispetto degli articoli del Codice civile.

Comunque, la voce ammortamento anticipato si trova tranquillamente iscritta nei bilanci delle aziende, perché le norme fiscali non consentono la deducibilità dell'ammortamento anticipato nella dichiarazione dei redditi se il costo dell'ammortamento anticipato non viene imputato all'ammortamento dei beni nel conto Profitti e Perdite, o accantonato, in un apposito fondo del passivo che, agli effetti fiscali, costituisce parte integrante del Fondo ammortamento, tale fondo costituisce ai fini civilistici una riserva di utili non tassati, mentre ai fini fiscali costituisce parte integrante del Fondo ammortamento.

AMMORTAMENTO RIDOTTO E INSUFFICIENTE:

(art. 67, quarto comma, T.U.): il periodo di ammortamento può essere allungato calcolando quote di ammortamento inferiori a quelle ordinarie e attuando il recupero della differenza nei periodi di imposta successivi al termine del normale periodo di ammortamento (ammortamento ridotto).

Tuttavia, se l'ammortamento fatto in un periodo d'imposta è inferiore alla metà della misura ordinaria, il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore (ammortamento insufficiente o penalizzato).

AMMORTAMENTO IMMEDIATO:

(art. 67, sesto comma, T.U.): le imprese che adottano la contabilità ordinaria possono portare per intero a carico dell'esercizio i costi sostenuti per l'acquisto di immobilizzazioni tecniche del valore unitario inferiore a £.1.000.000, viene così elevato il precedente irrisorio limite di lire 50.000 per poter considerare questi piccoli beni strumentali come costo d'esercizio, anziché pluriennale.

La deducibilità di tali beni in un'unica soluzione è una facoltà e non un obbligo, con la conseguenza che anche per essi è possibile effettuare l'ammortamento applicando le regole generali.



In alternativa al trattamento contabile ordinario che consiste nella capitalizzazione del costo e nella determinazione di una quota di ammortamento annuale pari al 100% del costo sostenuto, è consentito spesare l'intero importo nel Conto Economico dell'esercizio.

In questo caso il costo del bene, considerato come bene di consumo, non potrà più influire sul plafond di calcolo del 5% della quota di manutenzioni ordinarie deducibile e, nell'eventualità di successiva vendita, il corrispettivo realizzato si configurerà come una sopravvenienza attiva e non come una plusvalenza patrimoniale con tassazione ripartibile in 10 anni;

AMMORTAMENTO A MANNAIA:

(art. 67, quinto comma, T.U.): se il bene strumentale viene eliminato dal processo produttivo, perché OBSOLETO o non più utilizzabile, l'eventuale residuo costo ancora da ammortizzare può essere dedotto interamente nello stesso esercizio, inoltre, a differenza di quanto avveniva con la precedente normativa, se successivamente il bene viene ceduto gratuitamente, non si configura più l'ipotesi di sopravvenienza attiva.

CONDIZIONI FORMALI PER LA DEDU-CIBILITà DEGLI AMMORTAMENTI:

La particolareggiata descrizione dei processi di ammortamento nell'ambito tributario trova la propria motivazione nella preoccupazione che non venga sottratta parte del reddito imponibile alla tassazione fiscale, consentendo all'azienda di calcolare solo quote di ammortamento prefissate da apposite tabelle; le leggi fiscali non dettano limiti all'entità delle quote di ammortamento da iscrivere nel bilancio d'esercizio, ma fissano soltanto il limite massimo dei costi d'esercizio deducibili per ammortamento.

Nel caso in cui le quote di ammortamento imputate al conto Profitti e Perdite risultino superiori a quelle massime consentite (quando ad esempio il coefficiente utilizzato supera quello ordinario, senza che ciò dipenda da un impiego più intenso del bene), la parte eccedente a quella consentita sarà ripresa a tassazione, andando ad aumentare il reddito imponibile.

Viceversa, se nel Conto Economico figurano delle quote di ammortamento calcolate per importi inferiori a quelli consentiti dalla legge fiscale, non è possibile diminuire il reddito tassabile recuperando la differenza, perché un'apposita disposizione tributaria precisa che i costi e gli oneri non vengono ammessi in deduzione se non risultano imputati al Conto Profitti e Perdite allegato alla dichiarazione dei redditi (o tenuto a disposizione in contabilità) o al Conto Economico di un periodo d' imposta precedente solo per metà aliquota.

In conclusione, si può affermare che il fisco ha fissato alcune condizioni formali il cui rispetto è indispensabile per riconoscere la deduzione delle quote di ammortamento nella determinazione del reddito d'impresa, quindi si stabiliscono deducibili soltanto le quote di ammortamento: - imputate al Conto Economico dell'esercizio di competenza (art.75, 4° comma, T.U.); - annotate regolarmente nel registro dei beni ammortizzabili (art.75, 6° comma, T.U.).

Le spese di manutenzione, riparazioni, ammodernamento e trasformazione ordinarie vanno detratte nell'esercizio basta che non superino il 5% del totale degli immobilizzi risultanti all'inizio dell'esercizio; quelle straordinarie vanno ad incrementare il valore storico del singolo cespite e devono essere ammortizzate con gli stessi criteri. Gisella Poli







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