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IL FALLIMENTO DELLE SOCIETA'

economia



IL FALLIMENTO DELLE SOCIETA'


L'art 10 l.fall. prevede che il fallimento delle società che esercitano attività commerciale può essere chiesto entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese: dunque, anche quando la società sia in liquidazione o addirittura questa sia terminata, purché sia rispettato il limite temporale anzidetto.

Presupposto per il fallimento della società è la sua insolvenza; ovviamente la società deve anche svolgere attività commerciale.

Il fallimento della società - in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni - si estende anche ai soci a responsabilità illimitata, che devono essere sentiti in camera di consiglio dal tribunale per accertare la loro qualità di soci con tale responsabilità (art. 147 l.fall). Dunque, la sentenza dichiarativa del fallimento della società pronuncia anche il fallimento dei singoli soci. Questi, non possono evitare il fallimento provando di essere personalmente solvibili, ma per farlo devono provare:

a)   che la società non esiste (anche se la giurisprudenza, a tutela dell'affidamento dei terzi, ammette il fallimento della cd. società apparente), che non esercita attività commerciale o che non è insolvente;



b)   che non sono soci, o che non hanno responsabilità illimitata, o che è trascorso più di un anno dalla cessazione della responsabilità illimitata o dallo scioglimento del rapporto sociale individuale (ma ciò deve essere stato reso noto a terzi, solitamente con l'iscrizione nel registro delle imprese).

Esposto a fallimento sarà anche il cd. socio occulto, ovvero quel socio a responsabilità illimitata che non è apparso all'esterno, ma che si scopre dopo l'avvenuto fallimento della società.

Fenomeno diverso è il fallimento della cd. società occulta, ovvero che non è apparsa ai terzi, ma ha operato attraverso un soggetto che è apparso come imprenditore individuale: dunque, se in seguito al fallimento di questi si scopre che dietro di lui esiste una società occulta, questa sarà dichiarata fallita (così come i suoi soci illimitatamente responsabili).

Ancora, diversa è l'ipotesi in cui non c'è fallimento della società, ma solo fallimento personale del socio, che verrà escluso di diritto.


In ogni caso, anche se il fallimento della società e quello del socio illimitatamente responsabile sono due fattispecie diverse, esse sono assolutamente collegate, visto che gli organi fallimentari sono gli stessi, ad eccezione dei comitati dei creditori, che possono essere differenti, vista la composizione diversa della massa passiva (quella del fallimento del socio è costituita non solo dai creditori sociali ma anche da quelli suoi personali).

Diversa  è anche la massa attiva, visto che quella della società è costituita dal suo patrimonio e quella dei soci dai rispettivi patrimoni personali.

La domanda di ammissione al passivo nel fallimento della società vale automaticamente anche per quello dei soci, quindi il creditore sociale sarà concorrente per l'intero, in tutti i fallimenti. Tuttavia se il fallimento di un socio paga più delle perdite che gli toccherebbero, ha azione di regresso contro gli altri.

Quando si ha la chiusura del fallimento della società automaticamente si chiude anche quello del socio, se avviene per mancanza di domande di ammissione al passivo o per estinzione del passivo.

La revoca del fallimento della società comporta anche quella del fallimento dei soci.

Quando il fallimento della società si chiude per concordato fallimentare, a meno che nella proposta non sia previsto diversamente, si chiude anche quello dei soci. La proposta di concordato viene deliberata;  nelle società di persone dalla maggioranza assoluta dei soci; nelle società di capitali dagli amministratori, ma la delibera deve essere verbalizzata da un notaio e iscritta nel registro delle imprese. La proposta deve essere sottoscritta da chi ha la rappresentanza della società. Si può avere anche il concordato particolare di un socio, per cui si chiude il suo fallimento, ma non quello degli altri soci, né quello della società.

Il fallimento della società produce effetti anche riguardo agli amministratori e ai liquidatori, che devono presentarsi dinanzi agli organi sociali quando chiamati ed essere sentiti quando la legge richiede che sia sentito il fallito.

Inoltre, il curatore può esercitare l'azione di responsabilità contro amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società di capitali. Nel fallimento delle srl anche contro quei soci che hanno deciso o consentito intenzionalmente il compimento di atti dannosi per la società, che sono responsabili in solido contro gli amministratori.


I soci che non sono illimitatamente responsabili e a cui perciò non si estende il fallimento per estensione, possono essere chiamati a versare i conferimenti ancora dovuti. E il giudice delegato può anche consentire l'escussione della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria prestate dai soci di srl in luogo del versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro in sede di costituzione o a garanzia dei conferimenti di prestazioni d'opera e servizi.


Particolari sono gli aspetti fallimentari che riguardano i patrimoni destinati ad uno specifico affare:

a)   azione revocatoria fallimentare possibile per quegli atti dispositivi che riducono il patrimonio destinato recando pregiudizio anche al patrimonio generale, a condizione che il terzo fosse a conoscenza dell'insolvenza; per stabilire su chi ricada l'onere della prova bisogna distinguere se siano atti normali (ricade sul curatore)  o anormali (ricade sul terzo)ex art. 67 l. fall;

b)   art 155 l.fall: effetti sull'amministrazione del patrimonio destinato in caso di fallimento della società: la gestione di questo passa al curatore, che prova a cederlo a terzi per mantenerlo o,s e non ci riesce, lo liquida; comunque il corrispettivo della cessione e il risultato della liquidazione entrano nella massa attiva fallimentare;

c)   art. 156 l.fall.: se il patrimonio destinato è incapiente per violazione delle regole sulla separazione patrimoniale, il curatore deve liquidarlo, e il ricavato servirà per soddisfare prima i creditori del patrimonio separato; il curatore può proporre azione di responsabilità contro gli amministratori e gli organi di controllo.

Per i finanziamenti destinati è stabilito che:

a)   se il fallimento non permette la realizzazione o la continuazione dell'affare il rapporto con il finanziatore si deve sciogliere, e questi si insinuerà al passivo per la parte del suo credito non soddisfatta;

b)   se il fallimento non impedisce la continuazione o la realizzazione dell'affare il curatore può decidere di subentrare nel rapporto, altrimenti il rapporto si scioglie;

c)   se il fallimento non impedisce la realizzazione o la continuazione dell'affare, ma il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può ottenere l'autorizzazione dal giudice delegato a continuare l'operazione da solo, o affidandola a terzi: in questo caso il finanziatore trattiene i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo per l'eventuale credito residuo.




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