INTRODUZIONE
IL DIRITTO COMMERCIALE
Concetto:
č quella parte del diritto privato che regola i rapporti fra i privati che
esercitano attivitą d'impresa.
LE FONTI
Prima del 1942:
· codice commerciale ( dir.
dei commercianti)
· codice civile (dir. dei
proprietari)
Dopo il 1942 :
· codice civile:
Ų
libro I - capacitą all'esercizio d'impresa
Ų
libro IV - contratti comm.li e titoli di credito
Ų
libro V - imprenditore, societą, azienda, segni distintivi,
disciplina della concorrenza
Ų
libro VI - efficacia probatoria delle scritture contabili
· leggi speciali
L'IMPRESA E L'IMPRENDITORE
L'IMPRESA
· Concetto:
organizzazione
dei fattori produttivi diretta all'ottenimento di beni o di servizi destinati
allo scambio
· Codice civile:
č considerata soggettivamente con riferimento alla figura
dell'imprenditore (Vlibro)
L'IMPRENDITORE
· Concetto
economico: soggetto
attivo dell'impresa e del sistema economico
Ų
funzione intermediatrice tra offerta di capitale, domanda
di lavoro e domanda di beni e servizi
Ų
funzione dirigente, rischia di non coprire il costo
dei fattori produttivi impiegati e detiene il potere economico
· Codice civile (art2082): "č imprenditore chi
esercita professionalmente
una
attivitą economica organizzata
al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi"
Ų
Attivitą economica : comportamento positivo diretto a creare nuova ricchezza e
nuova utilitą ( scopo di lucro o obiettiva economicitą)
Ų
Organizzata : l'attivitą economica deve essere conseguenza
dell'organizzazione dei fattori produttivi;
§
Impresa senza organizzazione : artigiano come imprenditore o
lavoratore autonomo come artigiano
§
Organizzazione senza impresa : libero professionista (art.2238)
Ų
Professionalmente : l'attivitą economica deve essere
svolta in modo professionale, cioč in modo stabile, sistematico, anche se non
continuativo ( pił atti di produzione o scambio o compimento di un
singolo affare di rilevanza economica; esercizio sistematico di
un'attivitą economica)
CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE
RISPETTO AI SOGGETTI
· In
base alla natura giuridica :
Ų
Imprese private: gestite da persone fisiche (persone giuridicamente
private)
Ų
Imprese pubbliche (artt. 2093-2201-2221) gestite da enti pubblici
§
Enti che svolgono stabilmente e in modo esclusivo
un'attivitą economica commerciale
Sono soggetti al diritto comm.le,
all'iscrizione nel pubblico registro delle imprese, alla liquidazione coatta
amministrativa
§
Enti
che occasionalmente svolgono un'attivitą economica
Non acquistano la qualitą di
imprenditori, non sono soggetti all'iscrizione né alle procedure concorsuali
· In
base al numero :
Ų
Imprese individuali: L'imprenditore č costituito da una
sola persona fisica
Ų
Imprese collettive : formate da pił persone fisiche (societą)
Ų
Impresa familiare: art. 230 bis
RISPETTO ALLE DIMENSIONI ORGANIZZATIVE
· Impresa
propriamente detta: l'imprenditore coordina i fattori di produzione ma non fornisce il
lavoro necessario alla produzione che č prestato da terzi (art,2082)
· Piccola
impresa: l'imprenditore
oltre a fornire il lavoro direttivo presta il lavoro necessario allo
svolgimento dell'attivitą produttiva (art.2083 e art.1 legge fall.)
RISPETTO ALL'OGGETTO DELL'ATTIVITĄ SVOLTA
· Statuto generale dell'imprenditore: applicabile all'impresa
senza ulteriore specificazione nell'ambito della nozione formulata
dall'art.2082
· Impresa commerciale (art.2195) : disciplina ulteriore
rispetto all'imprenditore in genere
· Impresa agricola (art. 2135)
IMPRESA COMMERCIALE
DEFINIZIONI
· Negativa : č impresa commerciale ogni impresa
che non rientra fra quelle agricole e artigianali
· Positiva : sono imprese commerciali quelle
che svolgono le attivitą elencate dall'art. 2195 :
Ų
Attivitą industriale diretta alla produzione di beni o
servizi
Ų
Attivitą intermediaria nella circolazione dei beni
Ų
Attivitą di trasporto per terra, acqua, aria
Ų
Attivitą bancaria o assicurativa
Ų
Attivitą ausiliaria alle precedenti
STATUTO
· Obbligo dell'iscrizione nel
pubblico registro delle imprese
· Obbligo della tenuta dei
libri e delle scritture contabili
· Assoggettamento alle
procedure concorsuali in caso di insolvenza e dissesto
IMPRENDITORE AGRICOLO
DEFINIZIONE
Č imprenditore agricolo chi esercita un'attivitą
diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del
bestiame e attivitą connesse (art.2135)
STATUTO
· Esonero dall'obbligo di iscrizione nel registro delle
imprese
· Non č obbligato a tenere le scritture contabili a meno che
l'attivitą agricola non sia svolta sotto forma di societą commerciale
· In caso di insolvenza non č soggetto al fallimento e alle
procedure concorsuali
· Rinvio agli usi
ATTIVITĄ AGRICOLE
· Attivitą
essenzialmente agricole:
Ų
Coltivazione del fondo (rischio del mercato e dell'ambiente
naturale)
Ų
Silvicoltura
Ų
Allevamento del bestiame (animali da lavoro, da carne, da
latte, da lana)
· Attivitą
agricole per connessione : dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti
agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura
Ų
Connessione soggettiva: attivitą di chi svolge almeno una
delle attivitą essenzialmente agricole
Ų
Connessione oggettiva : considera l'attivitą accessoria e
complementare alla principale
Ų
Attivitą connesse atipiche: allevamento polli, conigli, api,
bachi, agriturismo.
IL PICCOLO IMPRENDITORE
NEL CODICE CIVILE
· Distinzione
tra :
Ų
Imprenditore non piccolo
Ų
Piccolo imprenditore : č sottoposto alle norme
dell'imprenditore in genere, č sottratto alle norme specifiche
dell'imprenditore commerciale anche se svolge attivitą ex art.2195
· Statuto
:
Ų
Esonero dall'obbligo di iscrizione nel registro delle
imprese
Ų
Esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili
Ų
Non soggezione al fallimento e alle altre procedure
concorsuali in caso di insolvenza
· Criterio
qualitativo della prevalenza del lavoro proprio dell'imprenditore :
Ų
Art.2083
prima parte : coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti
Ų
Art.2083 seconda parte : attivitą professionale
organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della
propria famiglia
· Criterio quantitativo della prevalenza del
lavoro dell'imprenditore sul capitale investito
NELLA LEGGE FALLIMENTARE
· Limita il concetto di piccolo imprenditore
agli effetti fallimentari solo a coloro che esercitano attivitą commerciale
· In nessun caso sono
considerati piccoli imprenditori le societą commerciali
L'IMPRESA ARTIGIANA
REQUISITI
· Scopo prevalente : Esercizio di una attivitą di produzione di
beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi
· Deve
essere esercitata personalmente dal titolare
· Prestazione
d'opera dei lavoratori dipendenti deve essere controllata direttamente
dall'imprenditore artigiano
· Il
lavoro personale deve prevalere sul lavoro altrui e sul capitale investito
· Puņ
costituirsi come societą cooperativa o come S.n.C
· E'
soggetta all'obbligo di iscrizione nel pubblico registro delle imprese
artigiane
· Non
č soggetta alle procedure concorsuali
L'IMPRESA
FAMILIARE
REQUISITI
· Impresa nella quale prestano l'attivitą di lavoro, in modo
continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro
il secondo grado
· E un'impresa individuale : il titolare detiene
Ų Il potere direttivo sui dipendenti
Ų
La gestione ordinaria
· Il rapporto instaurato tra l'imprenditore titolare ed i familiari ha
caratteristiche intermedie tra il lavoro subordinato ed il rapporto di societą
· E' normalmente una piccola impresa, puņ anche essere ordinaria
· Puņ avere per oggetto sia attivitą agricola che commerciale
DIRITTI DEI FAMILIARI
· Mantenimento
· Partecipazione a :
Ų Utili
Ų Quota dei beni acquistati con utili reinvestiti
Ų Quota degli incrementi dell'azienda
Ų Gestione straordinaria sugli indirizzi produttivi dell'impresa
Ų Decisione di cessazione dell'impresa
Ų Il diritto puņ essere liquidato in denaro in caso di cessazione
Ų Puņ essere trasferito ad un altro familiare con il consenso unanime di
tutti gli altri
· Prelazione in caso di:
Ų
Divisione ereditaria
Ų
Trasferimento dell'azienda
L'AZIENDA
DEFINIZIONE
E' il complesso di beni propri o altrui
organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa(2555)
DIFFERENZA FRA AZIENDA E IMPRESA
· Azienda :
Ų Ha carattere oggettivo: č formata dai beni organizzati
dall'imprenditore
Ų Ha carattere strumentale in quanto č il mezzo di cui
l'imprenditore si serve per raggiungere i propri fini
· Impresa :
Ų Ha carattere soggettivo : č l'attivitą organizzata
dall'imprenditore per fissare le combinazioni pił idonee al raggiungimento dei
fini prescelti
Ų Ha carattere finalistico : il fine che l'impresa si prefigge ne
costituisce il presupposto e la giustificazione
ELEMENTI COSTITUTIVI
· Gli immobili e gli impianti
· I beni mobili
· I beni immateriali
· I rapporti giuridici con i quali l'imprenditore acquista la
disponibilitą dei mezzi produttivi
CIRCOLAZIONE DELL'AZIENDA