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I CONCETTI DI IMPRENDITORE E DI SOGGETTO ECONOMICO NELLE LORO MUTUE RELAZIONI

economia




I CONCETTI DI IMPRENDITORE E DI SOGGETTO ECONOMICO NELLE LORO MUTUE RELAZIONI.



PER SOGGETTO ECONOMICO si intende una persona o un gruppo di persone fisiche a cui viene affidata la definizione delle linee di sviluppo dell'attività aziendale.

La diffusione di tale figura fu favorita dalla crescita di molte imprese italia 949g67j ne che, nei primi decenni di questo secolo assunsero la veste di società per azioni.

Conseguentemente a ciò si verificò una separazione tra l'esercizio del potere di indirizzo e l'assunzione di responsabilità per le obbligazioni sociali.

Tali funzioni venivano ad essere svolte da diversi soggetti.

La definizione delle figure del soggetto economico e del soggetto giuridico rispose all'esigenza di cogliere questa nuova realtà.

Nella figura del soggetto economico fu identificata la persona o il gruppo di persone fisiche cui spettava il compito di indirizzare l'attività aziendale.

Nella figura del soggetto giuridico si individuò colui o coloro che si assumevano i diritti e gli obblighi provenienti dalle obbligazioni sociali.



Le responsabilità attribuite al soggetto giuridico si differenziano a seconda della forma giuridica dell'impresa.

Con riferimento alla figura del soggetto economico le posizioni dottrinali possono essere ricondotte sostanzialmente a 3:

Per gli aderenti alla prima impostazione, il soggetto economico è costituito dai prestatori di lavoro e da coloro che conferiscono il capitale di proprietà che vengono identificati come i portatori degli interessi economici istituzionali dell'impresa.

Qualora ciò non dovesse accadere si avrebbe un soggetto economico "improprio".

Secondo tali autori si deve parlare di soggetto economico improprio anche quando il potere di governo dell'impresa viene esercitato soltanto da una parte di portatori del capitale sociale.

Il formarsi di un soggetto economico improprio è considerato una "condizione non favorevole alla vita duratura economica dell'azienda".

Questa posizione dottrinale considera l'impresa come una comunità di interessi la cui gestione dovrebbe essere unitariamente attribuita a tutti i soggetti interessati durevolmente alla sua economia. 

Tale posizione evoca i grandi temi dell'uguaglianza sociale, dell'emancipazione delle classi lavoratrici e della democrazia economica.

Essa prevede, infatti, che i vari portatori di interessi concorrano insieme nella produzione della ricchezza e nell'equa ripartizione dei risultati ottenuti.

I portatori di capitale ed i vari prestatori di lavoro non possono essere posti sullo stesso piano, poiché questo significherebbe sottovalutare la possibilità del sorgere di gravi conflitti di interesse.   

Il problema fondamentale appare quello di dare legittimità e forza al soggetto imprenditoriale in modo che esso possa guidarne i processi di riorganizzazione e di sviluppo.

Tale problema può essere risolto solo con una chiara organizzazione gerarchica degli interessi che convengono sull'impresa e la forma giuridica che può evitare il sorgere di tali problemi è quella della società per azioni.

Essa si afferma proprio grazie alla sua capacità ed al fine di evitare l'insorgere di gravi conflitti di interessi.

Qualora sorgano contrasti insanabili è legittimo che prevalga l'interesse della sopravvivenza dell'impresa rispetto a quelli particolari e personali dei soggetti che operano nel suo interno.

La necessità di definire con precisione gli ambiti di esercizio del potere all'interno delle imprese ci induce a concentrare la nostra attenzione sulle altre due teorie.

La seconda teoria pone l'enfasi sulle pesone legittimate legalmente all'esercizio del potere di indirizzo dell'impresa.

In base a questa teoria il soggetto economico deriva il suo potere da "condizioni riguardanti la proprietà del capitale proprio investito nell'azienda".

Tale impostazione di attaglia perfettamente alle imprese di piccole e medie dimensioni in cui l'attività di indirizzo è svolta direttamente dai portatori di capitale di proprietà.

La figura del soggetto economico si lega strettamente a quella dell'azionista di maggioranza.

Il potere di quest'ultimo può estrinsecarsi nella:

a)    definizione diretta dell'indirizzo strategico dell'impresa.

b)   partecipazione alla definizione di tale indirizzo insieme ai manager da lui selezionati.

c)    scelta delle persone deputate a gestire l'impresa per conto suo.

Può accadere perciò che il potere di indirizzo venga parzialmente o totalmente esercitato da manager professionali.

In tal casi, i portatori di capitale si limitano ad esercitare un potere che è solo formale.

Il trasferimento del potere di indirizzo dalla proprietà ai manager professionali non comporta, secondo gli stessi, la perdita della qualifica di soggetto economico da parte dei portatori di capitale di proprietà.

I sostenitori di questa teoria legittimano, infatti, il potere decisionale in relazione alla fonte da cui esso promana la proprietà del capitale.

Ne deriva secondo gli stessi, che la qualifica di soggetto economico in nessun caso può essere attribuita a manager professionali, neppure quando essi sono collocati ai massimi livelli.

La terza teoria concentra la sua attenzione sull'esercizio effettivo del potere di indirizzo d'impresa.

La terza posizione dottrinale tende a dare una definizione funzionale del soggetto economico che viene considerato come colui o coloro che di fatto indirizzano l'economia aziendale verso il soddisfacimento delle sua finalità istitutive.

Questa posizione assume scarso rilievo se viene riferita ad imprese di piccole e medie dimensioni, perché nel loro interno si realizza una perfetta coincidenza tra chi è legittimato a far valere il diritto di indirizzo dell'attività aziendale e chi di fatto la esercita.

La posizione in oggetto assume invece rilievo nelle imprese di grande dimensione in cui la definizione delle strategie aziendali è legata a manager professionali che l'effettuano da soli o insieme ai portatori del capitale di comando.

In tali casi, il potere di indirizzo dell'attività aziendale è riferibile ai soci di maggioranza soltanto se essi assumono la funzione di leader.

Qualora tali soggetti non siano in grado di svolgere tale attività non possono essere considerati parte del soggetto economico.



I rapporti tra i soggetti preposti all'esercizioella funzione imprenditoriale e la figura del soggetto economico nelle imprese di grande dimensione.


Possiamo fare un confronto tra le caratteristiche fondamentali del soggetto economico e dell'imprenditore.

Nella prima teoria le due figure sopra citate vengono a coincidere. Il soggetto imprenditoriale dovrebbe comunque essere selezionato all'interno del più ampio soggetto economico.

La seconda teoria considera soltanto una parte dei soggetti che concretamente possono essere preposti all'esercizio della funzione imprenditoriale. Le figure di imprenditore e di soggetto economico potrebbero coincidere solo se l'imprenditore fosse identificato nell'assuntore del rischio d'impresa.

La terza teoria contempla la definizione dell'imprenditore inteso come stratega aziendale.

Ne deriva una coincidenza tra le caratteristiche salienti delle due figure che tendono a connotarsi entrambe per l'esercizio della funzione imprenditoriale.

In ogni caso a noi sembra che una differenziazione possa essere ravvisata nella diversa enfasi che viene posta : con riferimento al soggetto economico si tende ad enfatizzare il potere decisionale di cui è stato dotato, mentre, per quanto riguarda l'imprenditore l'attenzione viene puntata sul tipo di attività svolta.







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