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FUSIONE - Art. 2501 forme di fusione

economia




È L'UNIONE TRA DUE O PiU' SOCIETA'

IL RICORSO A TALE STRUMENTO TROVA LA PROPRIA RAGIONE GIUSTIFICATRICE DI REGOLA NEL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MAGGIORE COMPETITIVITA' SUL MERCATO.

Art. 2501 forme di fusione

"La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre"


LA FUSIONE PUO AVVENIRE SECONDO DUE DIFFERENTI MODALITA':




FUSIONE IN    FUSIONE PER

SENSO STRETTO INCORPORAZIONE

È l'operazione con cui 2 o La società A incorpora

più società si uniscono una o più società. Solo

formandone una nuova. Quindi   le società incorporate si

si estinguono nel momento in  estinguono. Una si in-

cui si uniscono e da questa unione grandisce e le altre di-

nasce una nuova società.  ventano inglobate al

Questa è l'operazione di fusione  al suo interno. Questa è

meno diffusa.    L'operazione di fusione

più diffusa.


UNA ULTERIORE DISTINZIONE DEGNA DI NOTA è QUELLA TRA:

FUSIONE FUSIONE

OMOGENEA ETEROGENEA

che ha luogo tra società dello    Quando si fondono società

stesso tipo (ad es. tra due Spa)   tipi societari diversi (una Spa

e una Srl oppure una Spa e

Snc

Contestualmente alla fusione si verifica anche una TRASFORMAZIONE perché se la Spa X e la Srl Y si fondono dando luogo alla Spa Z, la Spa X non ha subito una trasformazione ma solo una fusione ma la Srl si è trasformata da Slr a Spa quindi ha subito oltre al procedimento di fusione anche quello di trasformazione.

Es: nell'ipotesi in cui un Spa e una Snc danno luogo ad una Snc allora la snc si fonde ma non si trasforma, la spa diventa Snc.in questo caso non solo abbiamo una trasformazione del TIPO ma abbiamo anche quella che si chiama una TRASFORMAZIONE REGRESSIVA perché si va da un modello tipologicamente superiore (spa)ad un modello tipologicamente inferiore(snc).

IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE SI ARTICOLA IN 3 FASI


PROGETTO DI FUSIONE

DELIBERA DI FUSIONE

ATTO DI FUSIONE


ART.2501 TER   PROGETTO DI FUSIONE

Il progetto di fusione è il progetto che viene predisposto dagli amministratori di ciascuna società e che deve illustrare il programma della fusione.

Deve illustrare le società che fanno parte dell'operazione, le condizioni e le modalità dell'operazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il progetto di fusione costituisce il momento centrale e più significativo dell'intero procedimento di fusione.

Deve avere identico contenuto per tutte le società partecipanti alla fusione e da esso devono risultare :

il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione

l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quelle incorporate

il rapporto di cambio delle azioni o quote cioè il rapporto in base al quale saranno assegnate ai soci delle società che si estinguono le azioni o quote della società incorporante o della nuova società. Deve anche essere specificato l'eventuale conguaglio in denaro da corrispondere ai soci per compensare eventuali resti risultanti dall'applicazione del rapporto di cambio.

le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.



la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili

la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione.

il trattamento riservato a particolari categorie di azioni e ai possessori di titoli diversi dalle azioni(es. obblig convertibili)

i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione (ad es. compensi per gli amministratori di soc.che cessano)


Il progetto di fusione deve essere iscritto nel registro delle imprese del luogo dove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la delibera di fusione devono intercorrere almeno 30 gg (15 gg se non ci sono spa) salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. (3° e 4°comma)

La documentazione informativa non si esaurisce nel progetto di fusione perché devono essere redatti altri 3 documenti:

la SITUAZIONE PATRIMONIALE (art.2501 quater)

la RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (art.2501 quinquies)

la RELAZIONE DEGLI ESPERTI (art.2501 sexies)


LA SITUAZIONE PATRIMONIALE art.2501 quater

Gli organi amministrativi delle società partecipanti devono redigere la situazione patrimoniale della società riferita ad una data non anteriore di oltre 120 gg al giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società, osservando le norme sul bilancio d'esercizio. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima.


LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI art. 2501 quinquies

(delle società partecipanti)

In essa deve essere illustrato e giustificato, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, con specifica indicazione dei criteri seguiti per la sua determinazione.


LA RELAZIONE DEGLI ESPERTI   art.2501 sexies

E' una relazione che gli esperti iscritti all'albo dei revisori contabili fanno sulla convenienza dell'operazione, in particolare devono valutare l'adeguatezza di quel rapporto di cambio e l'adeguatezza del metodo seguito dagli amministratori per determinarlo; i soci sono cosi garantiti da una valutazione di soggetti estranei all'operazione che certifica la correttezza dei calcoli fatti dagli amministratori. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi.

Se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una Spa o

una Sapa la designazione dell'esperto è riservata al tribunale. Per le società quotate l'esperto può essere scelto solo tra le società di revisione.

All'esperto è affidata anche, nell'ipotesi di fusione di Soc. di persone con

Soc.di capitali la relazione di stima del patrimonio della soc di persone prevista dalla disciplina della Trasformazione.


ART.2502 CC DELIBERA DI FUSIONE

1°comma

"La fusione viene decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.

2°comma

L'attuale disciplina consente che la decisione di fusione possa apportare al progetto le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi. Ovviamente è necessario che le modifiche di fusione siano apporvate da tutte le società che partecipano alla fusione.

MAGGIORANZE



Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, approvazione avviene, nelle SOCIETA' DI PERSONE con il consenso della MAGGIORANZA dei soci determinata seconda la parte attribuita a ciascuno negli utili.

Nelle SOCIETA' DI CAPITALI l'approvazione avviene secondo le regole previste per le MODIFICAZIONI STATUTARIE, deliberata dall'assemblea straordinaria con le normali maggioranze.

Nella fusione ETEROGENEA nelle soc non quotate dovranno essere osservate anche le maggioranze rafforzate stabilite per la trasformazione.



DIRITTO DI RECESSO

In caso di fusione eterogenea i soci che non hanno concorso alla deliberazione hanno diritto di recesso.

Tale diritto è riconosciuto in caso di fusione omogenea solo per la SRL.


Le delibere di fusione delle singole società con i documenti previsti dall'art.2501 septies :

progetto di fusione

i bilanci degli ultimi tre mesi

le situazioni patrimoniali delle società partecipanti

DEVONO ESSERE ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE previo controllo di legalità da parte di un notaio se la soc risultante dalla fusione è una Spa.

Ancorché sia intervenuta l'approvazione del relativo progetto


Quando la soc A delibera di fondersi con la soc B e la soc B delibera di fondersi con la soc A il procedimento non è completato. Perché la fusione si realizza ci vuole il cosiddetto atto di fusione che è un atto intersoggettivo, un contratto tra le due società, dove la fusione viene concretamente realizzata.


TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI

La fusione può pregiudicare la posizione dei creditori delle società partecipanti dato che, attuata la fusione, tutti concorreranno sull'unico patrimonio risultante dall'unificazione dei patrimoni delle singole società. questo può danneggiare i creditori delle società più solide.

OPPOSIZIONE DEI CREDITORI  

La fusione può essere perciò attuata solo dopo che siano trascorsi 60 gg (30 se alla fusione non partecipano società azionarie) dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'ultima delibera delle società che vi partecipano. Entro tale termine ciascun creditore anteriore alla pubblicazione del progetto di fusione può proporre opposizione alla fusione. Il rispetto di questo termine non è necessario se c'è il consenso di tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito.

L'opposizione sospende l'attuazione della fusione fino all'esito del relativo giudizio. Il tribunale può predisporre che la fusione abbia ugualmente luogo, previa prestazione da parte della società a favore dei soli creditori opponenti.

Particolare è la posizione degli obbligazionisti che, pur essendo individualmente creditori della società, sono vincolati all'operazione di gruppo. L'art. 2503 bis comma 1 prevede che essi possano proporre l'opposizione anche individualmente purchè la fusione non sia stata approvata dalla loro assemblea. Un trattamento particolare è riservato ai possessori di obbligazioni convertibili.

L'atto di fusione stipulato in violazione del 2503 è valido ma improduttivo di effetti erga omnes e sono previste sanzioni penali a carico degli amministratori.


Art. 2504 cc ATTO DI FUSIONE

Il procedimento di fusione si conclude con la stipulazione dell'atto di fusione da parte dei legali rappresentanti delle soc interessate che danno cosi attuazione alle relative delibere assembleari.

FORMA    L'atto di fusione nella fusione in senso stretto è l'atto costitutivo della nuova società e deve essere redatto per ATTO PUBBLICO anche se la società incorporante o la nuova società risultante dalla fusione è una soc di persone.


PUBBICITA'

(art.2504 2°comma)

L'atto di fusione va iscritto (depositato) entro 30 gg a cura del notaio o degli amministratori della società derivante dalla fusione o di quella incorporante presso il registro delle imprese dei luoghi delle sedi delle società partecipanti alla fusione e di quella che eventualmente ne risulta. Quest'ultimo deposito non può precedere gli altri (art.2504 cc 3°comma)




EFFETTI DELLA FUSIONE ART.2504 bis

(art 2504 bis 2° comma) La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste cioè quella della società incorporante o della nuova società risultante dalla fusione. Le società partecipanti all'operazione confluiscono nella società risultante dalla fusione (o in quella incorporante) con conseguente unificazione soggettiva e patrimoniale delle diverse società. La società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi di quelle partecipanti che si estinguono. I soci di queste ultime hanno diritto di ottenere, in cambio delle proprie azioni o quote, azioni o quote della società che continua l'attività in base al prefissato rapporto di cambio.

Se la fusione comporta la costituzione di una nuova società di capitali ovvero l'incorporazione in una soc. di capitali i soci in precedenza illimitatamente responsabili continuano a rispondere anche col proprio patrimonio per l'adempimento delle obbligazioni delle rispettive società contratte prima dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese





Fatto salvo il caso in cui vi sia il

consenso dei creditori alla liberazione


ART. 2504 QUATER invalidità della fusione

1°comma

" Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell' art.2504 l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata"

Cioè una volta che l'atto di fusione sia stato iscritto nel registro delle imprese la pubblicità ha effetto sanante e non si può più far valere l'invalidità delle delibere o l'invalidità dell'atto di fusione.


2°comma

"Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione"


Si verifica quel fenomeno della tutela obbligatoria anziché la tutela reale perché anziché far valere l'invalidità(tutela reale) della delibera o l'invalidità dell'atto di fusione si può solo far valere il risarcimento del danno. Questa è una tendenza del diritto societario per evitare cosa?...supponiamo che nelle delibere che hanno portato all'atto di fusione ci sia un vizio magari un vizio di nullità che sono 3 anni immaginatevi voi se dopo 2 anni e mezzo qualcuno dica bene ora impugno la delibera di fusione; se qualcuno potesse far valere la nullità della delibera, dalla nullità della delibera ne deriverebbe la caducazione dell'atto di fusione e dalla caducazione dell'atto di fusione dovrebbe derivare la caducazione di tutti gli atti posti in essere dalla società derivante dalla fusione.

Allora il legislatore ha detto: i vizi che hanno inficiato il procedimento di fusione una volta che la fusione è arrivata a compimento in modo formale cioè è stata pubblicata sul registro delle imprese attraverso la pubblicazione dell'atto di fusione dal quel momento in poi ci può essere qualunque vizio anche gravissimo ma la fusione è valida ed efficace, l'iscrizione ha efficacia sanante. C'è solo la tutela obbligatoria, si possono far valere solo i danni derivati attraverso un'azione di risarcimento del danno.

FUSIONE SEMPLIFICATA

Ipotesi in cui il procedimento di fusione è semplificato rispetto al procedimento ordinario:

INCORPORAZIONE DI SOCIETA' INTERAMENTE POSSEDUTA cioè la società possiede tutte le azioni o quote della società incorporata. Art 2505cc

Poiché la legge vieta alla società incorporante di assegnare a sé stessa azioni o quote in sostituzione di quelle possedute nell' incorporata la fusione avviene in genere senza emissione di nuove azioni o quote.

Il codice consente di omettere nel progetto di fusione, in quanto superflue, le indicazioni riguardanti il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle nuove partecipazioni e la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili. Inoltre non è necessaria la relazione degli amministratori e degli esperti.

L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione sia decisa con deliberazione dei rispettivi organi amministrativi se non si oppongono (entro 8 gg dal deposito del progetto di fusione) i soci della soc incorporante che rappresentino almeno il 5 % del cap.soc.

INCORPORAZIONE DI SOC. POSSEDUTA AL 90%

Art.2505 bis

Si consente di omettere la costosa relazione degli esperti qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla soc incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri per il recesso.

L'atto costitutivo o lo statuto dell'incorporante(ma non quello dell'incorporata) può prevedere che la fusione sia approvata dall'organo amministrativo nel rispetto della disciplina prevista per l'incorporazione di società interamente possedute.

IPOTESI IN CUI ALLA FUSIONE NON PARTECIPANO SOCIETA' CON CAPITALE RAPPRESENTATO DA AZIONI:

ci sono varie agevolazioni per es non si applica il divieto di fusione per la soc in liquidazione che abbiano iniziato la liquidazione dell'attivo.

LA FUSIONE AVVIENE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO (c.d.LEVERAGE BUY-OUT)

È una particolare tecnica di origine statunitense per l'acquisto del controllo di una società, di recente utilizzata anche in Italia.

La società A neo costituita ottiene un ingente finanziamento dalla banca X per acquistare il pacchetto azionario di controllo della società B (società-obiettivo).Avvenuta l'acquisizione le due società deliberano di fondersi in modo che a rispondere verso la banca X per la restituzione del finanziamento è anche il patrimonio di B.

L'opinione prevalente ritiene che il leveraged buy-out non viola il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie posto dall'art.2358 cc in quanto tale divieto è riferibile solo alle garanzie in senso tecnico concesse dalla società.

"la società non può accordare prestiti né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie"

Nel leveraged buy-out la restituzione del prestito concesso alla società è sostanzialmente garantita dal patrimonio della società bersaglio, del cui valore il finanziatore tiene conto nella concessione del prestito. Non si può affermare che vi sia stata una garanzia in senso tecnico concessa dalla società bersaglio per l'acquisto delle proprie azioni o un prestito a tal fine della stessa alla società acquirente. Non vi è perciò diretta violazione dell'art.2358 cc.

Si devono rispettare particolari regole di trasparenza:

il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione;

la relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza della previsione

la relazione degli amministratori deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione








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