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AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE NELLE S.P.A. - AUMENTO REALE

economia



AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE NELLE S.P.A.


Questo tipo di decisione investe una necessaria modificazione dello statuto, quindi si applicherà la disciplina relativa (art. 2436: delibera dell'assemblea straordinaria, controllo di legalità dal parte del notaio che redige il verbale, eventuale controllo giudiziario, iscrizione della delibera nel registro delle imprese). Tuttavia, sono previste delle norme specifiche, in virtù della particolare importanza di tale operazione.

Innanzitutto occorre fare una distinzione tra aumento nominale e aumento reale.


I. AUMENTO NOMINALE

E' detto così perchè con esso aumenta il capita 444i87e le sociale, ma non aumenta quello reale. Infatti esso si realizza imputando a capitale le riserve e i fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili; quindi i soci non dovranno effettuare nuovi conferimenti, mantenendo inalterato il patrimonio della società.

Esso viene effettuato o aumentando il valore nominale delle azioni già in circolazione, o emettendo nuove azioni con le stesse caratteristiche di quelle già esistenti, che devono essere assegnate gratuitamente ai soci, proporzionalmente alla loro partecipazione sociale, in modo che non venga alterata la loro posizione all'interno della società.

Ovviamente una conseguenza sarà l'impossibilità di disporre a favore dei soci, sotto forma di utili, dei fondi disponibili che vengono utilizzati per tale operazione.



Le maggioranza necessarie per la delibera di aumento nominale del capitale sono quelle normali previste per l'assemblea straordinaria.


II. AUMENTO REALE

Con esso aumentano sia il capitale sociale nominale sia quello reale, in quanto la società emette nuove azioni per procurarsi nuovo capitale di rischio,attraverso ulteriori conferimenti.

Per realizzarlo è previsto però che le azioni già in circolazione devono essere state interamente liberate (in questo caso però non si ha nullità della delibera, ma restano salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle nuove azioni e vi sarà anche la responsabilità solidale degli amministratori) e che, in caso di eventuali perdite, il capitale deve essere già stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

La competenza a prendere la relativa delibera spetta all'assemblea straordinarie secondo la disciplina delle modificazioni statutarie; tuttavia l'atto costitutivo o una delibera assembleare di modifica dello stesso possono delegare l'aumento agli amministratori. In questo caso però lo statuto o la delibera di delega devono indicare l'ammontare massimo dell'aumento, e comunque la delega può avere una durata massima di cinque anni. In ogni caso, la delibera di aumento presa dagli amministratori deve essere verbalizzata da un notaio, controllata da questo, sottoposta all'eventuale omologazione e iscritta nel registro delle imprese.

La delibera di aumento deve fissare un termine minimo di trenta giorni entro cui le nuove azioni devono essere sottoscritte. Può accadere che l'aumento non sia sottoscritto per intero: in questo caso, se la delibera lo prevede, si può avere un aumento parziale in base alle azioni sottoscritte; altrimenti l'aumento è inscindibile e non ha luogo.

Trascorso il termine per la sottoscrizione, gli amministratori devono iscrivere nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato eseguito: a partire da questo momento non potrà più essere pronunciata l'invalidità della delibera di aumento nelle società aperte ( in quelle chiuse, comunque, può essere impugnata solo entro centottanta giorni dalla sua iscrizione).

Per i conferimenti in sede di aumento del capitale vale la stessa disciplina che in sede di costituzione, con la differenza che almeno il 25% dei conferimenti in denaro deve avvenire presso la società stessa, non presso una banca che deve essere versato integralmente l'eventuale soprapprezzo.

Diritto di opzione. Nel momento in cui vengono emesse nuove azioni per realizzare l'aumento, i soci possono esercitare il loro diritto di opzione, che consiste nell'essere preferiti a terzi per la sottoscrizione di esse. Esso ha la funzione di mantenere inalterata la partecipazione del socio, quindi ha un proprio valore economico e può essere alienato.

Il diritto di opzione spetta ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni sulle azioni e obbligazioni convertibili di nuova emissione.

Per il suo esercizio la società deve concedere un termine minimo di trenta giorni a partire dall'iscrizione dell'offerta nel registro.

Gli amministratori hanno dei limiti riguardo il collocamento delle azioni rimaste inoptate; infatti:

per le azioni non quotate, hanno diritto di prelazione coloro che hanno già esercitato l'opzione, se hanno dichiarato di volersi avvalere di questa possibilità;

per le azioni quotate gli amministratori hanno l'obbligo di offrirle nel mercato regolamentato per almeno cinque riunioni.

Dopo, potranno collocarle liberamente.

Ci sono dei casi di esclusione del diritto di opzione, fermo restando che in questo caso le nuove azioni devono essere emesse con soprapprezzo, anche se esso viene deciso nell'ammontare dalla società:

è escluso per legge quando le nuove azioni devono essere liberate con conferimenti in natura; per le società quotate può essere escluso fino al 10% del capitale preesistente, purché il prezzo di emissioni sia il prezzo di mercato;

può essere escluso quando l'interesse della società lo esige (in questo caso gli amministratori devono indicare un interesse concreto); in questo caso è prevista una maggioranza qualificata nella seconda convocazione dell'assemblea straordinaria: oltre la metà del capitale sociale;

può essere escluso quando le nuove azioni devono essere offerte ai dipendenti della società o di quelle controllate: è richiesto il voto favorevole di oltre la metà del capitale sociale se  il diritto di opzione è escluso per più di un quarto delle nuove azioni.

Il diritto di opzione non si considera escluso o limitato quando le nuovi azioni vengono offerte ad investitori professionali che hanno l'obbligo di offrirle dopo agli azionisti rispettando la disciplina del diritto di opzione (cd. opzione indiretta).

La società può anche emettere dei  warrants, ovvero dei titoli di credito al portatore che rappresentano buoni di opzione che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione a condizioni predeterminate in base alla disciplina del diritto di opzione.




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