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AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI

economia



AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI

Per evitare che il fallimento porti alla disgregazione aziendale è stata introdotta nel nostro ordinamento una procedura di amministrazione straordinaria alla quale si applica la disciplina della liquidazione coatta amministrativa ma con particolari adattamenti volti a conseguire il risanamento dall'azienda. Competente a decidere l'ammissione delle imprese all'amministrazione straordinaria è il Tribunale su ricorso del debitore, del pubblico ministero o d'ufficio ed è necessario che controlli la sussistenza di alcuni presupposti:

-SOGGETTIVI possono essere ammesse le imprese assoggettabili al fallimento con esclusione delle imprese pubbliche soggette alla liquidazione coatta amministrativa

- OGGETTIVI occorre che le imprese commerciali siano in stato di insolvenza, abbiano almeno da 1 anno un numero di dipendenti non inferiore a 200 e abbiano un indebitamento pari ad almeno 2/3 del totale dei beni che costituiscono l'attivo dello stato patrimoniale. In presenza di questi presupposti il tribunale deve emettere una sentenza dello stato di insolvenza che è simile a quella di fallimento in quanto vengono nominati il giudice delegato e uno o tre commissari giudiziali, poi si ordina all'imprenditore di depositare le scritture contabili in cancelleria e si assegna un termine entro il quale i creditori devono presentare le domande di insinuazione. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza viene avviato un procedimento volto ad ammettere l'amministrazione straordinaria solo se vengono accertate prospettive di recupero. Alla sentenza seguono gli stessi effetti di fallimento tranne quelli incompatibili con la prosecuzione della gestione. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio si considerano crediti di massa. Se la sentenza riguarda una società i suoi effetti si estendono ai soci illimitatamente responsabili anche se receduti esclusi o defunti, purchè la sentenza sia stata pronunciata entro l'anno successivo allo scioglimento parziale ed attenga ai debiti contratti anteriormente a questa data.



Dopo la nomina il commissario deve depositare nella cancelleria del tribunale una relazione in cui indica le cause di insolvenza ed esprime la propria valutazione sulle prospettive di recupero che deve potersi realizzare o tramite la cessione dei complessi aziendali o tramite un programma di ristrutturazione. Una copia della relazione deve essere trasmessa al Ministro delle attività produttive che esprime il proprio parere. Entro 30 giorni il tribunale ha 2 possibilità:

  1. o dichiara il fallimento se ritiene che nessuno dei 2 programmi è realizzabile
  2. o dichiara la procedura di apertura dell'amministrazione straordinaria con cui dispone la prosecuzione dell'esercizio d'impresa con la nomina di un commissario straordinario entro 5 giorni dalla comunicazione del decreto di apertura dell'amministrazione straordinaria.

Quando l'impresa insolvente può essere assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria e vi viene ammessa, e ricorrono le condizioni di recupero dell'equilibrio economico la disciplina delle impugnazioni è più complessa. Le opposizioni vanno proposte da ogni interessato davanti alo stesso tribunale,se accolte perché l'impresa non ha natura commerciale o perché manca lo stato di insolvenza il tribunale revoca lo stato di insolvenza altrimenti se l'opposizione viene accolta solo perché mancano i presupposti dimensionali occorre attendere che la sentenza di revoca passi in giudicato e solo dopo il tribunale deve disporre la conversione della procedura in fallimento. Una situazione diversa si ha quando è stato dichiarato il fallimento di un impresa soggetta ad amministrazione straordinaria, in quanto rimane da accertare se è realizzabile uno dei programmi di riequilibrio. Pertanto solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'opposizione, il tribunale invita il curatore a depositare entro 30 giorni in cancelleria una relazione da trasmettere anche al Ministro delle attività produttive in cui esprima una valutazione circa la possibilità di realizzare uno dei 2 programmi di riequilibrio economico cosi se il tribunale ritiene uno dei 2 programmi realizzabili dispone la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria altrimenti prosegue la procedura di fallimento. La disciplina dei reclami è analoga a quella fallimentare infatti quando il tribunale respinge il ricorso per lo stato di insolvenza il rigetto avviene con decreto motivato contro il quale è ammesso il reclamo del ricorrente alla corte d'appello, tuttavia se ricorrono i presupposti del fallimento la corte deve rinviare gli atti al tribunale per la pronuncia della dichiarazione di fallimento. Competente a scegliere quale dei programmi di riequilibrio debba essere adottato è il Commissario straordinario il quale redige il programma sotto la vigilanza del Ministro delle attività produttive e deve presentarglielo entro 60 giorni successivi all'apertura della procedura. L'esecuzione del programma è poi autorizzata dal Ministro delle attività produttive entro 30 giorni dalla presentazione, il termine per l'autorizzazione decorre dalla data della decisione della commissione. Il programma deve salvaguardare l'unità dei complessi aziendali e indicare i beni destinati alla prosecuzione dell'impresa. I 2 programmi alternativi hanno una differenza di fondo: col programma di cessione dei complessi aziendali si avvia una fase liquidatoria nel senso che si dimettono i beni aziendali e il ricavato delle cessioni è destinato a soddisfare i creditori concorrenti. Con il programma di ristrutturazione si persegue il risanamento dell'impresa in modo che può pagare i creditori.

La cessazione della procedura di amministrazione straordinaria si verifica quando il Tribunale dispone la conversione in fallimento. La conversione può essere disposta anche al termine della procedura o alla scadenza del Tribunale autorizzato. La chiusura dell'amministrazione straordinaria si ha:

  1. quando non sono state presentate insinuazioni al passivo
  2. quando alla scadenza dei 2 programmi risulta eliminato lo stato di insolvenza
  3. quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo
  4. quando sono soddisfatti tutti i crediti

solo in caso di chiusura dell'amministrazione straordinaria per ripartizione finale dell'attivo il Tribunale può disporne la riapertura su istanza del debitore o di qualunque creditore quando ricorrano condizioni analoghe a quelle previste per la riapertura della procedura di fallimento. La cessazione può avvenire anche per conocordato.



Può accadere che sia stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria un'impresa facente parte di un gruppo in questo caso anche le altre imprese possono essere ammesse a detta procedura,l'estensione dell'amministrazione straordinaria va disposta quando risulta opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, questa si applica in 2 fasi delle sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e del successivo decreto di apertura dell'amministrazione straordinaria. A seguito della sentenza dello stato di insolvenza sono attribuiti al commissario giudiziale particolari poteri per la reintegrazione del patrimonio dell'impresa insolvente ed è legittimato a denunciare le irregolarità degli amministratori delle altre società del gruppo.

Quando lo stato di insolvenza riguarda imprese commerciali che abbiano almeno 500 lavoratori e debiti per almeno 300 milioni di euro si può applicare una procedura di amministrazione straordinaria diretta a realizzare il risanamento dell'impresa. L'ammissione è immediata, va presentata dall'imprenditore direttamente al Ministro delle attività produttive con ricorso al tribunale per la dichiarazione dello9 stato di insolvenza. Il Ministro decide l'ammissione della procedura e nomina il commissario straordinario al quale è affidata l'amministrazione dell'impresa. Se il tribunale respinge il ricorso o accerta l'inesistenza dei presupposti cessano gli effetti del provvedimento di ammissione in caso contrario il commissario entro 180 giorni dal decreto di nomina deve presentare al Ministro il programma di ristrutturazione che non può avere una durata superiore ai 2 anni. Nel programma può essere anche previsto che la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato nel quale si possono proporre:

la suddivisione dei creditori in classi

trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse

soddisfazione dei creditori anche mediante accolli fusioni o altro operazioni societarie

la proposta di concordato può essere presentata anche prima dell'accertamento del passivo ed è approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti o il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella stessa classe. Se la maggioranza viene raggiunta il tribunale approva il concordato anche con il dissenso di una o più classi di creditori. Se invece il tribunale respinge il concordato il commissario straordinario può proseguire l'attività imprenditoriale se presenta un programma di cessione dei beni aziendali,altrimenti se questo non viene presentato il tribunale dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento che viene pronunciata anche quando il Ministro non ha autorizzato l'esecuzione del programma di ristrutturazione.






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