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USO E ABITAZIONE

giurisprudenza



USO E ABITAZIONE




Situazioni dal contenuto analogo all'usufrutto; si distinguono da questo, però, per l'aspetto quantitativo. Infatti, i poteri attribuiti all'usufruttuario, nell'uso e abitazi 959c22j one, sono limitati ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.



Art. 1021: l'uso è il diritto personalissimo che attribuisce al suo titolare il potere di servirsi della casa e di raccoglierne gli eventuali frutti, limitatamente ai bisogni propri o della sua famiglia.



Se l'uso ha per oggetto un'abitazione, viene chiamato "diritto di abitazione".



Art. 1022: attribuisce al titolare del diritto di abitazione il potere di abitare la casa limitatamente ai bisogni proprii e della sua famiglia.

I diritti d'uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione (Art: 1024)




Modi di costituzione:


-) per usucapione

-) volontariamente (testamento, contratto)

-) o per volontà della legge (relativamente al diritto di abitazione e di uso riservato in favore  

del coniuge superstite)


Modi di estinzione


-) morte del titolare, perché essendo diritti personalissimi, hanno carattere temporaneo e

non possono essere oggetto di testamento.

L'inadempimento di tali obblighi non dà luogo ad abuso, con conseguente estinzione del

diritto, dato che non configura un pregiudizio tale da incidere sulla intangibilità e sull'inte-

grità del bene.























SERVITU'






Art. 1027: La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario,

Quindi, i presupposti per le servitù prediali sono:

contiguità dei due fondi

appartenenza di essi a titolari distinti

previsione di un "peso" a carico di uno dei due fondi (SERVENTE) a fronte di una

utilità derivante all'altro (DOMINANTE)


La caratteristica principale è che tra i due fondi deve esistere una relazione di SERVIZIO: al vantaggio di uno deve sempre corrispondere la restrizione del godimento a carico dell'altro.



Art. 1028: L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante.


Art. 1029: Può addirittura costituirsi una servitù per assicurare ad un fondo un vantaggio futuro.

Non sono ammesse servitù che prevedano il vantaggio a favore esclusivamente della persona (es.: passeggiare soltanto)

Il titolare del fondo servente è tenuto a sopportare, ad un comportamento di non facere (servitus in faciendo consistere nequit)



Art. 1030: Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.

Ciò vuol dire che le spese per l'esercizio delle servitù sono a carico del titolare della situazione giuridica dominante.























COMUNIONE



Una stessa situazione di godimento è nella titolarità di una pluralità di soggetti (Art. 1100).

Questo diritto reale di godimento è bene applicabile a "cose altrui"; si tratta infatti di situazioni limitate per definizione.

Risulta meno applicabile alla proprietà, perché essa è situazione piena ed esclusiva, non si possono concepire quindi due distinti proprietari di uno stesso bene, ma è possibile che più soggetti siano titolari di uno stesso diritto di proprietà.

I partecipanti alla comunione prendono il nome di comunisti; se si tratta di comproprietà    condomini.


Tipi di comunione:

volontaria nasce dall'accordo dei soggetti

legale anche detta se nasce per volontà della legge

(comunione forzata del muro di confine)

incidentale nasce da un evento casuale e non volontario da parte

degli eredi


Nel caso della comunione, i poteri di godimento sono diversi da quelli che ha un unico titolare. Infatti, per esempio, nel caso in cui esistano più titolari di un diritto di usufrutto, il godimento di un contitolare è limitato in relazione al godimento degli altri contitolari.


Art, 11021: ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto...


Art. 11022: il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.


La comunione attribuisce a ciascun soggetto la titolarità di una "quota" che indica la partecipazione del soggetto ai vantaggi ed agli svantaggi derivanti dall'esercizio della situazione. (Art. 1101).


Art. 1031: ogni partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.


Art. 11041: ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e delle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni degli Artt. 1105 - 1108. Salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.


Art. 11051e2: tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione, le deliberazioni della maggioranza, calcolata secondo il valore delle quote, sono obbligatorie per la maggioranza.


Art. 1106: con la maggioranza può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello stesso modo, l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche ad uno estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.


Art. 11111: ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione.


Art. 1112: lo scioglimento della comunione non può essere chiesto per quei beni che, se divisi, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate e anche per patto contrario




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