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La Bonorum Possessio

giurisprudenza



La Bonorum Possessio


Si sviluppò dall'ultima età repubblicana un   sistema di successione pretoria che si attuava appunto mediante la concessione della bonorum possessio.

Ebbe origine nel dicere vindicias con cui il magistrato alla fine della fase in iure della legis actio sacramenti in rem, provvedeva all'assegnazione ad una delle parti del possesso provvisorio della cosa in contestazione; pertanto, nel caso di controversia di eredità, dei beni ereditari.

Da età preclassica(agere in rem per sponsionem) e poi formula petitoria, il pretore continuò l'assegnazione provvisoria del possesso (ma all'inizio della fase in iure)quando questione su quale delle parti fosse in effetti nel possesso dell'eredità e dovesse quindi in quanto possessore sostenere la lite nel ruolo (più vantaggioso) di convenuto.


Il pretore assegnava il possesso interinale (bonorum possesso) in favore della persona che egli apparisse più probabile erede o che , affermandosi tale, desse maggiori garanzie per la restituzione in caso di soccombenza. il litigante che nelle more del giudizio avesse mantenuto il



Possesso avrebbe prestato satisdatio ossia una stipulatio con intervento di garanti :pro prede litis et vindiciarum (nell'ag 727f57h ere in

rem per sponsionem)

iudicatum solvi (se si agiva con formula petitoria).


Ma da tarda età repubblicana il magistrato usò concedere la bonorum possessio non tanto più al probabile erede o sedicente tale che desse più garanzie, quanto in favore della persona che, pure a prescindere dalle regole del ius civile, per ragioni di opportunità suggerivano che venisse alla successione del de cuius- quindi non solo in caso di controversia.

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andò perdendo la sua originaria valenza solo processuale e divenne istituto di diritto sostanziale: gli editti pretori andarono indicando a quali soggetti e in quale ordine avrebbero dato la bonorum possessio; le regole si stabilizzarono finché Adriano con la codificazione dell'editto a opera di Salvio Giuliano + o - 130 d.C.


per altro pure dopo tale codificazione, il pretore avrebbe potuto emanare eccezionalmente provvedimenti "decretali" sganciati da ogni previsione edittale e pertanto concedere bonorum possessio per situazioni che non trovavano riscontro nell'editto e vi provvedeva con decretum e causa cognita. si parlò così di bonorum possessio decretalis e bonorum possessio edictalis.


La qualifica di bonorum possessor rimase distinta da quella di erede:

  • Erede era il successore universale secondo ius civile
  • Bonorum possessor il successore universale secondo iure pretorio

Questo perché il pretore non poteva annullare formalemente le posizioni soggettive riconosciute iure civili, ma poteva annullare certe situazioni o favorirne altre.

Per la presa di possesso del complesso ereditario al bonorum possessor, al posto dell' hereditatis petitio , diede l'interdictum quorum bonorum , un interdictum adipiscendae possessionis, all'uopo espressamente contemplato nell'editto.


Se è vero che il successore pretorio(che non fosse anche erede) non avrebbe acquistato il dominium ex iure Quiritium dei corpora hereditaria , è pur vero che degli stessi egli avrebbe tenuto la possessio ad usucapionem; li avrebbe avuti in proprietà bonitaria ossia pretoria,e ne sarebbe diventato proprietario civile con il decorrere del tempo (1 anno)


Se ne avesse perduto il possesso prima del compimento del tempus usucapionis avrebbe potuto recuperarli con un'azione analoga alla P u b l i c i a n a- anch'essa ficticia la cui factio era nella

Qualità di erede.


Quanto alle altre posizioni giuridiche soggettive (crediti-debiti) al bonorum possessor e contro di lui, si davano in via utile le azioni che iure civili spettavano agli eredi e contro gli eredi.



La bonorum possessio era concessa a soggetti che erano al contempo heredes iuris civili; i quali avrebbero avuto convenienza a conseguire la doppia qualifica di heredes e di bonorum possessores, perché in tal modo avrebbero potuto avvalersi all'occorrenza di rimedi giudiziari di per se spettanti ai bonorum possessor tra essi l'interdictum quorum bonorum rispetto all' hereditatis petitio

(di più facile esercizio)


Ma era pure possibile che la bonorum possessio si desse a soggetti i quali non erano heredes: a volte in assenza di eredi civili, altre a preferenza di essi,(e quindi per colmare le lacune dir. Civile o per correggerlo).


Es: supponiamo che il bonorum possessor avesse esperito con successo l'interdictum quorum bonorum (o

Che per altra via abbia preso possesso dell'eredità)quale esito del giudizio se, non avendo contempo-

raneamente la qualifica di heres, egli fosse stato convenuto con l' hereditatis petitio (azione di

Rivendica) da un erede a sua volta privo della qualifica di bonorum possessor? Chi prevaleva, l'erede o il bonorum possessor? = in un primo tempo vinceva sempre erede civile, ma poi sempre più spesso

Il bonorum p. , cui si diede l'opponibilità dell'exceptio doli (generalis),

contro l' hereditatis petitio dell'erede. (qui si adottava ovviamente il processo

formulare,prima, al tempo delle legis

actiones, il pretore quando riteneva

iniquo che l'erede prevalesse sul bono-

rum possessor avrebbe d e n e g a t o

la legis actio)

col risultato che il convenuto, assolto, avrebbe trattenuto l'eredità.

Talché la giuri usò parlare di 1 - bonorum possessio cum re se in caso di conflitto il bonorum

Possessor in forza dell'exceptio, avrebbe prevalso sull'erede civ.


2 - bonorum possessio sine re nell'ipotesi contraria:prevaleva l'erede.

Da età classica avanzata (da Antonio PIO 138-161 d.C. ) a fronte di un erede civile che nell'ordine delle previsioni edittali veniva dopo la persona che aveva conseguito la bonorum possessio, questa era sempre cum re.

Giova chiarire: il sistema pretorio di successione era tale per cui tutti gli eredi civili avevano titolo per la bonorum possessio (salvo eventualmente ad essere posposti ad altri che eredi civili non erano), ma non tutti i chiamati alla bonorum possessio erano al contempo eredi. Ora, se alla bonorum possessio fosse stato chiamato per primo un soggetto che era anche erede e questi avesse lasciato trascorrere inutilmente i termini per la relativa istanza, ad attere la bonorum p. sarebbe stato il chiamo di grado successivo; il quale però, contro l'eventuale petizione di eredità dell'erede civile NON AVREBBE AVUTO DIFESA .

Il bonorum possessor convenuto avrebbe invece opposto con successo l'exceptio doli se ad esercitare la petizione di eredità fosse stato un erede che, nell'ordine della successione pretoria era chiamato dopo.

Da notare che la qualifica cum re e sine re fu riferita pure agli heredes.



Quindi i regimi sostanziali e dai contenuti vi era fondamentale coincidenza tra hereditatis e bonorum possessio.


La giur. Ebbe cura di precisare che nel contesto della bonorum possessio col termine bona non si pensava solo alle attività, ma intendere una universitas (attivo e passivo) corrispondente all' hereditas.

Eredi e bonorum possessores furono detti infatti (entrambi) successores iure civili l 'heres

Iure pretorio bonorum

possessor

Per entrambi si parlò di successio ma si sottolineò che il bonorum possessor succede "in luogo dell'erede" (loco heredis).

Per altro alla bonorum possessio si applicò in buona parte il regime dell' hereditas quanto a :

capacità

capacitas (ex lege Iulia et Papia Poppaea)

indegnità

comunione

accrescimento

divisione



Non mancarono però soluzioni singolari: così ad es, in tema di accrescimento, dove iure pretorio la coniuctio giocava un ruolo non solo nella successione testamentaria -come nel ius civile- ma anche in quella ab intestato, in ipotesi particolari di chiamata di figli emancipati.)



Anche iure praetorio la delazione era - testamentaria = bonorum possessio secundum

tabulas (secondo il testamento)


- ab intestato = bonorum possessio sine tabulis

(senza il testamento) +

bonorum possessio contra tabulas

(contro il testamento)


A norma di un'apposita clausola edittale, tuttavia -edictum successorium - la delazione aveva luogo nella bonorum secondo criteri per taluni aspetti sconosciuti al ius civile:


I successibili erano chiamati sì per categorie come nel ius civile, ma per i bonorum possessores la delazione aveva durata limitata nel tempo- agli appartenenti a ciascuna categoria

Era assegnato un termine entro cui

Chiedere di essere ammessi alla b.p.

Altrimenti allo scadere venivano chia-

mati quelli categoria successiva


Es: c'era un testamento valido, i primi chiamati sarebbero stati gli eredi designati, se però non avessero accettato entro il termine sarebbero stati chiamati i successibili pretori sine tabula nell'ordine :

1) liberi


2)legitimi


3) cognati

4) vir et uxor


Il tempo per l'istanza di bonorum possessio era di 1 anno per figli e genitori del de cuius, di 100 giorni per gli altri (di giorni utili) N.B. Prima della scadenza il chiamato avrebbe potuto rinunziare:iniziava così a decorrere il termine per i chiamati delle classi successive. Non era invece ammessa rinunzia alla bonorum possessio decretalis


I chiamati alla successione pretoria erano tutti volontari =ci voleva infatti AGNITIO BONORUM POSSESSIONIS: procedimento istanza (petitio) (richiesta)dell'interessato al pretore


Concessione (datio) ad opera del pretore della bonorum p.

A queste il pretore vi provvedeva secondo le previsioni edittali : - edictum successorium

- eccezionalmente con decretum


Inoltre mentre l'accettazione dell'eredità doveva essere fatta personalmente, la petitio della b.p. poteva essere compiuta a mezzo di rappresentante : * mandatario

* negotiorum gestor.


In età post-classica la distinzione fra dir civlie ed onorario venne gradualmente meno:rimisero figure distinte di erede e bonorum possessor, ma con un regime del tutto analogo. Sparisce l'AGNITIO, e basta la semplice manifestazione di volontà, non imposta se espressa o tacita di accettare (per acquisire la bonorum possessio)

Con G venuta meno ogni differenza tra proprietà civile e bonitaria il bonorum possessor acquista ormai il dominium dei corpora hereditaria , senza dover attendere il tempus usucapionis.







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