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LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE LITISCONSORZIO NECESSARIO E FACOLTATIVO

giurisprudenza



LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE

LITISCONSORZIO NECESSARIO E FACOLTATIVO


Dopo aver visto in cosa consiste la capacità processuale art 75 c.p.c. affrontiamo l'aspetto della legittimazione ad agire e contraddire.


In presenza di una lite non sono solo i litiganti a divenire parti. Questo xkè lo scopo del processo non è semplicemente quello di comporre la lite, ma di stabilire la regola del rapporto giuridico controverso.


Il problema della l. ad a. e c. è un problema di RITO. Da luogo ad una questione pregiudiziale di rito, un probl 343i88d ema che deve essere risolto ed esaminato indipendentemente dal merito.




Il DIFETTO di legittimazione ad agire e contraddire incide sulla trattazione, ma non sulla domanda. Infatti se, x es, il giudice d'appello si accorge che in primo grado sono stati chiamati solo alcuni dei legittimati, annulla la sentenza e rinvia al 1 giudice; questo vuol dire che la domanda iniziale è cmq idonea a dar vita al processo.


Il CRITERIO per individuare i legittimati è il PETITUM.

Es: se io agisco per costituire una servitù devo convenire tutti quanti in giudizio, xkè in base al risultato che voglio ottenere (il petitum), poiché la sentenza fa stato tra chi ha partecipato al processo, se io voglio che nessuno m'impedisca di passare devo chiamare in giudizio quelli che potrebbero impedirmi il passaggio. Art 2909 c.c. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti I loro eredi o aventi causa.


In particolare, in riguardo alla legittimazione a contraddire va analizzato l'elemento del litisconsorzio, sia necessario che facoltativo.


LITISCONSORZIO


Si ha litisconsorzio quando nel processo vi è una pluralità di parti, e cioè quando vi sono più attori (attivo) o più convenuti (passivo) o più attori e convenuti (misto).

Le motivazioni del litisconsorzio sono il principio dell'economia processuale e la non contraddittorietà dei giudicati.

Può essere originario, se il processo viene instaurato dal principio con più parti, o successivo, nel caso di riunione di cause o intervento (vedi la lezione del 1/2/2000).


Art 102 c.p.c  litisconsorzio necessario


Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.


Si ha quindi quando la decisione non può essere che pronunciata nei confronti di più parti, cioè quando il rapporto sostanziale è uno rispetto a + soggetti, in quanto sussiste una con titolarità del rapporto sostanziale che si fa valere.

A tale ipotesi generale vanno aggiunte specifiche fattispecie espressamente previste dalla legge pur in assenza del fenomeno della con titolarità dello stesso rapporto giuridico.

Art 784 c.c. domanda di divisione: deve proporsi nei confronti di tutti gli eredi o condomini;

art 2900 2co. c.c.creditore che agisce in via surrogatoria: deve citare anche il suo debitore diretto;

art 247 c.c. azione di disconoscimento della paternità: può essere proposta dal padre soltanto congiuntamente nei confronti del figlio e della moglie.


Pertanto se il giudizio viene promosso senza la presenza di tutti i litisconsorzi, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito; se tale onere non viene adempiuto nel termine, il processo si estingue.

All'integrazione il giudice provvede con ordinanza, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.


La SENTENZA pronunciata nei confronti di taluni soltanto dei litisconsorzi necessario è inutiliter data, cioè non ha effetti non soltanto nei confronti dei litisconsorzi pretermessi, ma anche nei confronti delle parti tra le quali è stata pronunciata.

Nel caso in cui si tratti d'impugnazione la sentenza non può essere modificata solo nei confronti di alcuni, così anche qui il giudice dell'impugnazione ordina l'integrazione del contraddittorio.

In conclusione si conferma anche qui che il difetto di legittimazione impedisce la trattazione, ma non la domanda. Nel caso sia rilevato il difetto il giudice ordina l'integrazione del contr. Se è integrato il processo continua.

A proposito di questo l'art 371 c.p.c. riguardo il ricorso in cassazione prevede il deposito dell'atto con la scritta integrazione del contraddittorio, nel caso sia stato ordinato, per evitare che venga studiata una causa improcedibile.


Art 103 c.p.c. litisconsorzio facoltativo


Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

Il giudice può disporre, nel corso dell'istruzione o della decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe pi+ù gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.


Si verifica quindi quando per ragioni di convenienza pratica, più azioni vengono esercitate nello stesso processo; non si tratta di una riunione imposta dalla legge, sikkè le varie azioni potrebbero  essere decise separatamente.

La separazione può essere prevista anche per estromissione.


Il l. facoltativo può essere proprio, quando la condizione è che tra le cause esista connessione x oggetto o per titolo; improprio quando la decisione dipende dalla soluzione di identiche questioni. 




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