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L'EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA

giurisprudenza



L'EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA


L'Efficacia nel tempo


Perché la norma possa "entrare in vigore", spiegare, cioè, in pieno la sua efficacia erga omnes si richiedono:


-) la pubblicazione di es 616c27g sa nella Gazzetta Ufficiale dopo la promulgazione da parte



del Capo dello Stato;


-) il decorso di un certo periodo di tempo detto "vacatio legis" dalla pubblicazione, per consentire ai destinatari di venire a conoscenza della legge (normalmente 15 gg.)

Trascorso tale periodo, la legge diviene obbligatoria per tutti e vale i principio ignorantia Iuris non excusat




Per Abrogazione di una norma si intende la cessazione dell'efficacia della stessa.

L'abrogazione della norma opera "ex nunc", ovvero dal momento in cui entra in vigore, non è cioè applicabile a situazioni passate in giudicato.

E' invece applicabile a situazioni ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.


Tipi di abrogazione:



tacita: viene emanata una nuova legge incompatibile con la precedente (lex

posterior abrogat. Prior) o se la nuova legge regola interamente la materia già

regolata precedentemente

* espressa: viene emanata una legge che ha per contenuto la dichiarazione

espressa dall'abrogazione di un'altra legge

referendum popolare (art. 75 Cost.)

per illeggittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale


L'Articolo 1d1 delle disposizioni preliminari al Codice Civile sancisce un principio fondamentale: "La legge non dispone che per l'avvenire.", ossia non ha effetti retroattivi.

Tale principio è, tuttavia, derogabile, in via eccezionale, in quanto:

il legislatore può ritenere opportuno estendere gli effetti di una legge anche al

passato (es.: aumenti di stipendio con decorrenza retrodatata);

sono retroattive le leggi penali più favorevoli al reo


Il principio di irretroattività è derogabile solo dalla legge in senso stretto, non invece da atti di

normazione secondaria (es.: regolamenti, ordinanze normative).

In generale, si può figurare il principio che solo le norme favorevoli per i destinatari possono avere efficacia retroattiva


Le nuove norme non estendono la loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente, benchè nei fatti stessi siano pendenti gli effetti.








L'Efficacia nello spazio




A)   Il diritto internazionale privato


Per diritto internazionale privato si intende l'insieme delle norme interne dello Stato  che stabiliscono quale legge vada applicata nel caso in cui un rapporto giuridico presenti elementi di estraneità rispetto all'ordinamento




B)   I criteri di collegamento


Il nostro ordinamento, per risolvere il contrasto tra diritto italiano e straniero e identificare la legislazione applicabile, prevede tre criteri di collegamento:


la nazionalità del soggetto (legge delle persone), che trova applicazione nelle materie che riguardano lo stato e la capacità delle persone, rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e rapporti genitori-figli, istituti di protezione degli incapaci, successioni a causa di morte e donazioni


il luogo in cui si trova il bene (legge del luogo), che opera come criterio di collegamento nei conflitti relativi al possesso, alla proprietà, ai diritti sulle cose, ovvero il luogo dove l'atto è compiuto, per le obbligazioni di fonte non contrattuale


la volontà delle parti  (legge adottata), criterio adottato per le obbligazioni contrattuali


La legge straniera non si applica quando i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico



METODO GIURIDICO E INTERPRETAZIONE




La norma è risultato dell'interpretazione: il metodo è il mezzo per individuare la norma.

L'interpretazione della norma è necessaria per superare 3 carenze:

l'ambiguità del significato

l'invecchiamento

la lacunosità

L'interpretazione è sempre evolutiva, tanto è vero che si identifica con un procedimento atto ad evitare che la norma non sia più applicabile.

Il legame tra testo e interprete richiede la presenza di entrambi: all'interprete non è consentito scavalcare o ignorare il testo.

L'interpretazione, d'altra parte, non è soltanto ricerca del "significato proprio delle parole", ma va riferita ad un contesto che è la realtà esterna.

Se il testo è chiaro, secondo il "significato proprio delle parole", non occorre interpretazione.

Se questa è necessaria, occorre distinguere:

l'interpretazione letterale (ricerca del significato proprio delle parole secondo la loro connessione

l'interpretazione logico-sistematica. E' la ricerca della ratio legis.

"L'intenzione del legislatore" è la ricerca della sua funzione, quale risulta dalla sua collocazione in un contesto più ampio. Soltanto se tali criteri non sono sufficienti si ricorre all'interpretazione analogica

analogia legis qualora  questa non sia possibile, si ricorre all'analogia iuris cioè all'applicazione dei "principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato". Per l'interpretazione analogica occorre: A) che vi siano due fattispecie, l'una disciplinata da una norma e l'altra no; B) che vi sia almeno un elemento comune alle due fattispecie.

L'interpretazione è un atto necessario.

Dal testo della fonte si giunge alla norma mediante l'interpretazione. L'interprete deve restare fedele al testo e non può non tener conto di una fonte perché non ne condivide il fine politico: nessuna norma senza interpretazione, nessun interprete senza testo.



Critica dell'"in claris non fit interpretatio"


"in claris non fit interpretatio" va intesa in due sensi.

Nel primo: se il testo della norma è "chiaro", non deve essere interpretato;

nel secondo: se il risultato dell'interpretazione letterale del testo produce una norma non assurda, non occorre proseguire nell'interpretazione.

Nel primo senso l'"in claris" è falso; nel secondo è inaccettabile.

E' falso, poiché non esiste alcuna possibilità di applicare una norma senza interpretare il testo che la pone.

E' inaccettabile, poiché richiede la costruzione del significato del testo secondo le relazioni tra le norme: tra regole e princìpi e tra principi.

La "chiarezza" non è un a priori. La "chiarezza" è il risultato dell'interpretazione non la sua premessa. Le parole nel tempo assumono significati diversi secondo la cultura condivisa dalla comunità.

E' compito dell'interprete individuare in quale senso la parola debba essere intesa: la chia-

Rezza di una disposizione legislativa è quindi il risultato della sua interpretazione.

La chiarezza è un elemento rilevante non in sede di interpretazione, ma di applicazione.





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