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LE MAGISTRATURE

giurisprudenza



LE MAGISTRATURE


QUAESTORES L'età minima per accedervi era di 30 anni. Richiedeva la mancanza di indegnità, il compimento del servizio militare e la regolarità della posizione fiscale. Originariamente erano due aiutanti per ogni console, da cui erano nominati. In seguito vennero nominati dal popolo e furono aumentati a 8, e poi, nel 81 a.C. a 20. Avevano la iurisdictio penale dei reati dei quali i consoli non volevano occuparsi e dei reati contro il genitore; amministravano l'erario pubblico e, quattro di loro (q. classari) allestivano la flotta.

TRIBUNI PLEBIS nati nel 494 a.C. durante la secessione del Monte Sacro, furono legittimati con le Leges Liciniae Sextiae. Con queste, il T. P. perse il suo carattere rivoluzionario, ma il suo potere di intercessio (veto) acquisì valenza giuridica, oltre all'enorme valenza politica. Ne furono nominati fino a 10 contemporaneamente.

AEDILES erano due magistrati plebei, che si occupavano dei templi con funzioni religiose e amministrative, a cui si aggiunsero, nel IV sec. a. C., altri due A. patrizi, con funzioni giurisdizionali (e perciò chiamati aediles curules), votati dai comitia centuriata. Gli A. si occupavano della manutenzione della città (cura urbis), dell'approvigionamento di Roma (cura annonae) e dei giochi pubblici (cura ludorum).



PRAETORES l'età minima per accedere alla pretura era di 40 anni; bisognava poi essere patrizi. Questa magistratura nasce nel 367 a.C. come praetor urbanus, con la funzione di sostituire i consoli in caso di assenza e di amministrare la giustizia; erano perciò detti minores collegae consolum. Nel 242 a.C. furono creati i praetores peregrini, col compito di risolvere le controversie tra cittadini romani e stranieri. Successivamente nacquero altri quattro (poi sei e infine otto) P. per amministrare le province.

CONSULES nasce nel 509 a.C. col nome di Praetor. Il loro potere si definisce come potestas (potere di comando nell'ambito delle proprie competenze) e imperium. Questo comprendeva iurisdictio (potere di amministrare la giustizia), coercitio (potere di punire), imperium (comando militare). L'età minima era di 43 anni.

CENSORES unico caso di magistratura ordinaria non permanente, la censura nacque nel V sec. a.C. allo scopo di aggiornare le liste censorie. Erano eletti ogni cinque anni tra due ex consoli e duravano in carica fino a diciotto mesi (lex Aemilia, 367 a.C.). Inoltre ammettevano gli ex magistrati in senato, concedevano appalti per lavori pubblici, controllavano i costumi. Non aveva imperium. L'età minima era di 45 anni

DICTATOR la dittatura era una magistratura singola e straordinaria. Il D. era nominato da un console quando, in caso di operazioni belliche, si trovava in disaccordo col suo collega. Egli durava in carica per un massimo di sei mesi, e comunque decadeva con la decadenza del console che lo aveva nominato. Aveva anche poteri civili.


Le magistrature erano caratterizzate da:

  1. gratuità (tranne in caso di magistratura militiae, a cui si pagavano vitto e alloggio);
  2. temporaneità di un anno (tranne la censura e i magistrati militiae, in carica fino all'arrivo del successore);
  3. collegialità (tranne la dittatura).

In caso di disaccordo tra magistrati di pari grado, interveniva l'intercessio di un altro magistrato par maiorve potestas. Era vietato l'accumulo di magistrature. Non si potevano tenere cariche in anni consecutivi.




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