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L'ACQUISTO DEL LEGATO

giurisprudenza



L'ACQUISTO DEL LEGATO

L'acquisto del legato indica l'imputazione in capo al legatario dei diritti oggetto del legato.

Il legato si acquista automaticamente senza bisogno di accettazione salvo il potere del legatario di rinunziarvi (649' cc.).

Ciò però non vuol dire che l'accettazione sia inutile o irrilevante. L'accettazione è infatti l'atto di autonomia negoziale col quale il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato, e questo significato si traduce nella definitività giuridica dell'acquisto, che non è più rinunciabile.

Il congegno previsto dall'art. 649 (acquisto senza accettazione salva facoltà di rinunzia) viene variamente interpretato dalla dottrina.

Per parte di essa, l'art. 649 prevederebbe non l'acquisto automatico del legato, ma solo una presunzione di accettazione destinata ad essere superata dalla eventuale rinuncia. L'accettazione del legato sarebbe pertanto necessaria per impedire la rinuncia e consolidare l'acquisto del legato. Prima dell'accettazione vi sarebbe quindi solo uno stato di pendenza simile a quello esistente in caso di vocazione ereditaria. A conferma i sostenitori di questa tesi osservano che se l'acquisto del legato fosse automatico non si comprenderebbe perché la rinunzia al legato non comporti il passaggio del bene, divenuto res nullius, allo Stato (se bene mobile o immobile) o la liberazione del debitore (nel caso di crediti); e nemmeno si spiegherebbe la possibilità di adire il giudice per fissare un termine entro il quale esercitare il potere di rinunzia ai sensi dell'art. 650 c.c.

Contro questa impostazione depone sia la lettera della norma sia la difficoltà di inquadrare una presunzione di accettazione, che, pur essendo sicuramente relativa, non potrebbe peraltro essere vinta sul piano processuale. Né vincolante può essere considerato il riferimento all'art. 650 c.c., che è norma diversa rispetto all'art. 481: il silenzio nel caso dell'art. 481 produce infatti la perdita del diritto di accettare, mentre in quello dell'art. 650, più che consolidare, rende irrevocabile l'acquisto.

Nella fattispecie in esame quindi, a differenza di quanto avviene per l'istituzione di erede, l'acquisto del diritto o la liberazione dall'obbligo si verifica a prescindere dalla manifestazione di volontà del beneficiario; che può servire a impedire l'effetto di favore, ma non è necessaria per la produzione dell'effetto stesso. La norma in commento insieme col disposto degli artt. 1236, 1333, 1411 c.c., è in sintonia con il significato moderno di efficacia del negozio nei confronti dei terzi, ritenendosi oggi ammissibili effetti immediati per il terzo, purché di favore, ferma restando per quest'ultimo la possibilità di respingerli. Ed infatti il legatario, posta la sua responsabilità limitata al valore dell'attribuzione, non può che trarre vantaggio dal lascito; e ciò a differenza dell'erede, che, se accetta puramente e semplicemente, è tenuto al pagamento di tutti i debiti ereditari a prescindere dall'entità dell'attivo.

Va tuttavia precisato che l'accettazione del legato, non richiesta ai fini dell'acquisto, si presenta talvolta utile in particolari fattispecie, come per esempio quelle di cui agli artt. 550 e 551 c.c., ove la determinazione dell'avvenuto conseguimento del legato produce rilevanti effetti.

Con riferimento al secondo comma della norma in commento, la dottrina ha giustamente evidenziato che è corretto parlare di efficacia diretta piuttosto che di efficacia reale del legato, espressione questa che non si addice alla fattispecie del legato di credito e di liberazione da debito. Notevoli sono le conseguenze dell'acquisto diretto del legato da parte dell'onorato e precisamente:

- il legatario può disporre liberamente del diritto sia inter vivos sia mortis causa, ed i suoi creditori hanno diritto di soddisfarsi sui beni oggetto del legato;

- del diritto non può invece disporre l'onerato, il quale, se è nel possesso della cosa legata, è legittimato solo al compimento di atti urgenti o cautelari;

- i creditori dell'eredità possono aggredire il legato solo se hanno agito in separazione (art. 513 c.c.).

All'automaticità dell'acquisto la legge pone il limite della richiesta del possesso della cosa legata all'onerato. Il fondamento di questo obbligo è stato variamente individuato o nell'esistenza di limitare la situazione di incertezza dell'acquisto (essendo preclusa la rinunzia al legato dopo la richiesta del possesso all'onerato) o nel passaggio del possesso di tutti i beni del defunto all'erede (il quale sarebbe cioè possessore nello stesso modo in cui lo era il de cuius, con la conseguenza che il legatario deve operare l'interversio possessionis per mutare la sua veste di detentore in quella di possessore) o nell'esigenza di tutela dell'onerato da eventuali contestazioni relative al legato. A prescindere dall'adesione ad una delle citate tesi va sottolineato che il disposto del terzo comma dell'articolo 649 e che pertanto in mancanza di tale richieta il legatario non potrà immettersi di sua volontà nel possesso dei beni oggetti del legato, né potrà far valere nei confronti dei terzi i propri diritti sui beni stessi.

Il legato si acquista al momento della delazione, e cioè di regola al momento dell'apertura della successione. Se la delazione ha luogo successivamente (ad es.: legatario chiamato in sostituzione di altro legataria che non ha potuto o voluto accettare), il suo effetto risale comunque al momento dell'apertura della successione.







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