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L'ACCOLLO - Art. 1411 Contratto a favore di terzi

giurisprudenza



L'ACCOLLO


LA FATTISPECIE DELL'ACCOLLO PREVEDE LA ASSUNZIONE DEL DEBITO DA PARTE DI UN SOGGETTO ESTRANEO ALLA FATTISPECIE OBBLIGATORIA CHE VENGA PATTUITA TRA IL DEBITORE ORIGINARIO E IL TERZO, IN MODO CHE GLI EFFETTI ESTINTIVI DELLA ESECUZIONE DELL'OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE, (MUTATA NEL SUO ELEMENTO SOGGETTIVO PASSIVO) SI ESPRIMANO NELLA SFERA GIURIDICA DI UN'ALTRA PERSONA, CHE E' IL CREDITORE.


I SOGGETTI INTERESSATI SI CHIAMANO ACCOLLANTE, ACCOLLATO E ACCOLLATARIO.

ACCOLLATO SARA' IL PRIMO DEBITORE,

ACCOLLANTE L'ASSUNTORE DEL DEBITO

ACCOLLATARIO IL TERZO CREDITORE


IL LEGISLATORE HA CONCEPITO TALE FIGURA COME UN CONTRATTO A FAVORE DI TERZI; PER CUI DI REGOLA IL CONTRATTO E' DIRETTAMENTE PRODUTTIVO DI EFFETTI NBEI CONFRONTI DEL TERZO, CIOÈ, NEL CASO NOSTRO, DEL CREDITORE, LA CUI ADESIONE RENDE IRREVOCABILE L'ACCORDO CHE LO RIGUARDA




Art. 1411 Contratto a favore di terzi


E' valida la stipulazione a favore di un terzo , qualora lo stipulante vi abbia interesse .


Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione.


Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.


In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto


NELL'ACCOLLO PRIVATIVO, CON LA LIBERAZIONE DEL VECCHIO DEBITORE SI ATTUA UNA VERA E PROPRIA SUCCESSIONE NEL DEBITO : IL TERZO ACCOLLANTE E' OBBLIGATO VERSO IL CREDITORE CHE HA ADERITO ALLA STIPULAZIONE CON I LIMITI DELLE ECCEZIONI DERIVANTI SIA DAL RAPPORTO ORIGINARIO TRA I DUE VECCHI TITOLARI CHE RIMANE SEMPRE FONDAMENTALE, SIA DALLA CONVENZIONE DI ACCOLLO TRA VECCHIO E NUOVO DEBITORE



N.B. NELL'ACCOLLO CUMULATIVO L'EFFETTO PER IL CREDITORE E' SIMILE A QUELLO CHE GLI DERIVA DA UNA GARANZIA PERSONALE.






Art. 1273 Accollo

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore (1411).

L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta .












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