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LA REMISSIONE DEL DEBITO - Art. 1237 Restituzione volontaria del titolo

giurisprudenza



LA REMISSIONE DEL DEBITO



LA REMISSIONE DEL DEBITO CONSISTE IN UNA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' DIRETTA, IN MODO ESPRESSO O TACITO MA IN OGNI CASO INEQUIVOCABILE , ALLA RINUNZIA GRATUITA DELLA LEGITTIMA FACOLTA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CREDITO VANTATA IN CAPO AL DEBITORE .




SI TRATTA PERTANTO DI UN NEGOZIO UNILATERALE , IN QUANTO SI PERFEZIONA CON LA SOLA VOLONTA' DEL CREDITORE, ANCHE DETTO " ABDICATIVO "


NELLA REMISSIONE E' EVIDENTE IL CARATTERE NONSATISFATTIVO DELLA SUA EFFICACIA ESTINTIVA, INFATTI IL CREDITORE DISMETTE IL SUO DIRITTO SENZA AVERNE OTTENUTO L'ATTUAZIONE E SENZA UN CORRISPETTIVO.


LA DICHIARAZIONE DEL CREDITORE DI RIMETTERE IL DEBITO HA CARATTERE RECETTIZIO IN QUANTO PER PRODURRE L'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE ESSA DEVE ESSERE COMUNICATA AL DEBITORE.

QUEST'ULTIMO PUÒ RIFIUTARE LA REMISSIONE DEL DEBITO (NOLENTI NON FIT DONATIO), MA HA L'ONERE DI COMUNICARE IL RIFIUTO AL CREDITORE ENTRO UN CONGRUO TERMINE : IN QUESTO ISTITUTO PUÒ TROVARE EFFICACE ESPRESSIONE L'INTERESSE ALL'ADEMPIMENTO DEL DEBITORE, IL QUALE OPPONENDOSI ALLA REMISSIONE DEL DEBITO ESPRIME LA SUA VOLONTA' DI APPROFITTARE DEL SUO LEGITTIMO OBBLIGO SPECIFICO DI ADEMPIERE L'OBBLIGAZIONE.


LA REMISSIONE PRODUCE UN EFFETTO A LUI FAVOREVOLE.

L'EVENTUALE INTERESSE CONTRARIO DELL'OBBLIGATO, CIOÈ L'INTERESSE A NON RICEVERE UN BENEFICIO DAL CREDITORE, HA UN SUO RILIEVO, IN QUANTO IL DEBITORE PUÒ RIFIUTARE LA REMISSIONE RENDENDOLA INEFFICACE, MA SI TRATTA DI UN RILIEVO SECONDARIO CHE NON GIUNGE AD ESIGERE, AI FINI DELLA STRUTTURA DELLA REMISSIONE, L'ACCORDO DEL DEBITORE O COMUNQUE UN SUO ATTO DI VOLONTA' AVENTE VALORE COSTITUTIVO.





Art. 1236 Dichiarazione di remissione del debito


La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore , salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.





Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.[7]








LA RINUNZIA AL CREDITO OVVIAMENTE FA CADERE LE RELATIVE GARANZIE, REALI O PERSONALI, PRESTATE; MENTRE LA RINUNZIA ALLE GARANZIE NON IMPLICA REMISSIONE DEL DEBITO



Art. 1238 Rinunzia alle garanzie


La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.








LA REMISSIONE SI DEVE DISTINGUERE DAL 'PACTUM DE NON PETENDO'.

CON LA REMISSIONE SI ESTINGUE OGGETTIVAMENTE IL RAPPORTO OBBLIGATORIO

IL 'PACTUM DE NON PETENDO' ATTIENE ALLE MODALITA' DI ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE PATTUITE DALLE PARTI : SEGNATAMENTE IL CREDITORE SI OBBLIGA A NON CHIEDERE L'ADEMPIMENTO, PER ESEMPIO PRIMA DI UN DATO TEMPO





Art. 1823 Nozione ( DI CONTO CORRENTE)


Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.

Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita Se non e richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.




TACITAMENTE , LA REMISSIONE AVVIENE CON LA RESTITUZIONE VOLONTARIA DEL DOCUMENTO ORIGINALE DEL CREDITO FATTA DAL CREDITORE AL DEBITORE : QUESTA RESTITUZIONE, CHE COSTITUISCE PRESUNZIONE ASSOLUTA DI REMISSIONE SI SUOLE CHIAMARE 'REMISSIONE REALE' , E HA EFFETTI NON SOLTANTO A FAVORE DELLA PERSONA ALLA QUALE IL TITOLO E' RESTITUITO, MA ANCHE A FAVORE DEGLI ALTRI DEBITORI IN SOLIDO.

Art. 1237 Restituzione volontaria del titolo

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido .

Se il titolo del credito è in forma pubblica , la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria


TALE EFFETTO LIBERATORIO SI ESPRIME A FAVORE ANCHE DEI CONDEBITORI IN SOLIDO PURCHE' IL CREDITORE NELLA REMISSIONE ESPRESSA NON ABBIA RISERVATO IL SUO DIRITTO VERSO GLI ALTRI DEBITORI ( REMISSIONE PERSONALE) : IN TAL CASO IL CREDITORE POTRA' ESIGERE DAGLI ALTRI CONDEBITORI IN SOLIDO SOLAMENTE IL CREDITO DETRATTO DELLA PARTE DEL DEBITORE A FAVORE DEL QUALE HA CONSENTITO LA REMISSIONE.


Art. 1301 Remissione

La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.

Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo



TALE CIOÈ DA ESCLUDERE QUALSIASI RISERVA O INCERTEZZA

IN GENERALE, QUANDO LA RINUNZIA HA PER OGGETTO UN DIRITTO DI CREDITO, SI CHIAMA REMISSIONE


UNILATERALE PERCHE' L'ATTO VOLITIVO PROVIENE DA UNA PARTE SOLAMENTE, CIOÈ DA UN UNICO CENTRO DI INTERESSI.

ED AI FINI DELLA EFFICACIA ESTINTIVA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO LA LEGGE RITIENE SUFFICIENTE SOLO QUESTO ( LA VOLONTA' DEL CREDITORE) ELEMENTO ( PERTANTO ESSENZIALE) PER IL FONDAMENTO DELLA REMISSIONE.


QUESTA TERMINOLOGIA INDICA LA DISMESSIONE DEL DIRITTO SENZA TRASCFERIRLO DIRETTAMENTE AD ALTRI

TERMINE CONGRUO E' IL TEMPO RAGIONEVOLMENTE OCCORRENTE AD UNA PERSONA DI MEDIA DILLIGENZA E CAPACITA' PER DECIDERE SE ACCETTARE O RESPINGERE L'ATTO DEL CREDITORE.

SE IL DEBITORE NON COMUNICA IL RIFIUTO ENTRO TALE TERMINE, EGLI DECADE DALLA FACOLTA' DI RESPINGERE LA REMISSIONE


Art. 1335 Presunzione di conoscenza

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.








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