Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

Il legittimario pretermesso è erede?

giurisprudenza



Il legittimario pretermesso è erede? La successione necessaria ha funzione limitatrice e correttiva della volontà testamentaria, in quanto costituisce un argine al potere di disposizione mortis causa del testatore, ma non implica, di per se stessa, una investitura nella titolarità dei beni. Il legittimario che sia stato interamente pretermesso dal de cuius acquista la qualità di erede solo in virtù della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione (ma con effetto, naturalmente, dalla data di apertura della successione). La sentenza lo reintegra in quella "quota di eredità " che l'art. 536 gli riserva; e, in quanto successore in una quota di eredità, egli è successore a titolo universale, al pari degli altri eredi, legittimi o testamentari. Il legittimario, il quale sia stato pretermesso nella disposizione testamentaria, non è dunque erede se non in quanto abbia sperimentato vittoriosamente l'azione di riduzione. Conseguentemente, se la divisione testamentaria si esaurisce in un riparto, meramente esecutivo di una precedente disposizione istitutiva di più eredi con determinazione delle rispettive quote (astratte), ed a tale disposizione istitutiva risalga la preterizione del legittimario, questo ha l'onere di sperimentare l'azione di riduzione e, soltanto se per questa via abbia conseguito la quota di riserva e la qualità di erede, può far valere la nullità della divisione e chiedere una divisione giudiziale in conformità del suo diritto.

Per contro, il legittimario non diventa erede se mancano i presupposti della riduzione: o perché aveva ricevuto, in vi 232i81c ta dell'ereditando, donazioni di valore pari o superiore alla legittima, oppure perché, detratti i debiti e sommate le donazioni, l'eredità risulta passiva. La sua posizione risulta, a questo modo, diversa da quella degli credi testamentari e degli eredi legittimi, i quali acquistano la qualità di erede per effetto dell'accettazione e, se vogliono, l'acquistano quantunque l'eredità sia passiva, rispondendo dei debiti entro il valore dei beni ereditari o oltre il valore di questi a seconda che abbiano accettato con o senza il beneficio d'inventario.



Il legittimario divenuto erede come risponde dei debiti del de cuius? Si è visto che la sua quota si determina, a norma dell'art. 556, detraendo i debiti dal valore dell'asse ereditario: egli, a differenza degli altri eredi, concorre nel pagamento dei debiti in modo solo figurativo, in virtù della loro detrazione dal valore dell'asse ereditario. Un problema sorge nell'ipotesi di sopravvenienze passive, ossia nell'ipotesi in cui si presentino nuovi creditori del de cuius, dei quali non si era tenuto conto in sede di riduzione. Risponderà solo l'erede che aveva subito la riduzione o risponderà anche, in proporzione alla quota riconosciutagli, il legittimario? Questa seconda soluzione appare preferibile: l'erede che ha subito la riduzione risponde dei debiti ereditari in proporzione della minore quota attribuitagli in sede di riduzione; per l'eccedenza deve, dunque, rispondere il legittimario, ormai diventato erede anch'esso.

Il beneficio  di inventario Fra le condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati, ma non anche di quella volta a ridurre le quote ereditarie, l'art. 564 esige che il legittimario abbia accettato l'eredità con il beneficio di inventario. A questa condizione è sottoposto l'erede testamentario che lamenti la lesione dei suoi diritti di legittimario, non già il legittimario interamente pretermesso, che non ha nulla da accettare e nulla di cui fare l'inventario. L'accettazione con beneficio di inventario vale anche a impedire che la riduzione delle donazioni e dei legati possa essere chiesta dai creditori del defunto (art. 557 comma 3°).

Temperamenti al principio di intangibilità della legittima: cautela sociniana e legato in sostituzione di legittima Un primo temperamento al principio di intangibilità della legittima è dato dall'art. 550, che prevede la cd. cautela sociniana, dal nome di un giurista del '500, Mariano Socino, che per primo ne sostenne la validità in un celebre trattato.Questo rimedio riguarda le seguenti ipotesi:1. il testatore assegna al legittimario (con testamento o donazione) beni in nuda proprietà e a terzi (legittimari o meno) un diritto di usufrutto o una rendita vitalizia il cui reddito ecceda quello della disponibile (es.: il testatore lascia al figlio la nuda proprietà del suo intero patrimonio e ad un terzo l'usufrutto di tale patrimonio) (a rigore per accertare se vi sia lesione di legittima, occorrerebbe capitalizzare l'usufrutto; ma poiché la durata dell'usufrutto commisurata com'è alla vita dell'usufruttuario è incerta, l'accertamento risulterebbe anch'esso incerto. E' per tale incertezza che è stato introdotto l'istituto in esame, il quale lascia il legittimario arbitro di questa valutazione) ;2. il testatore assegna al legittimario un diritto di usufrutto, mentre a favore di terzi ne dispone la nuda proprietà per una parte eccedente la disponibile (es.: il testatore lascia al figlio l'usufrutto del suo patrimonio e ad un terzo la nuda proprietà).Il rimedio della cautela sociniana consiste nel potere del legittimario di scegliere tra dare esecuzione alla disposizione oppure conseguire integra la porzione di legittima abbandonando al terzo l'usufrutto o la nuda proprietà limitatamente alla parte disponibile. Cioè i legittimari, cui è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. II legittimario, in conclusione, deve fare una scelta: mi conviene trattenere quello che mi è stato dato, in quantità maggiore, ma in nuda proprietà, o pretendo quello che mi spetta; è un problema anche economico, in cui bisogna tenere conto dell'incertezza dell'usufrutto, di cui non si conosce la durata.La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà per una parte eccedente la disponibile.Questo diritto del legittimario ha natura di diritto potestativo. Non rientra nel concetto di azione di riduzione (questa suppone una constatazione oggettiva della lesione, mentre l'art.550 si rimette a una valutazione soggettiva del legittimario). Tale diritto si attua mediante un negozio giuridico unilaterale recettizio, il quale produce un mutamento oggettivo del legato. L'oggetto originario della disposizione testamentaria, infatti (l'usufrutto o la nuda proprietà il cui reddito e la cui estensione, rispettivamente, eccedono la disponibile), viene sostituito ex lege da una quota di beni in piena proprietà. La vocazione è sempre quella originaria (unica e testamentaria) perché la legge modifica solo l'oggetto del legato. Il legatario si troverà così proprietario della quota disponibile e potrà disporne liberamente.Il legatario può essere anche un altro legittimario, a cui era stato attribuito un legato di usufrutto o di nuda proprietà che ad avviso dell'altro ledeva la propria quota necessaria. La questione non cambia troppo, con l'unica differenza che, essendo anche l'altro soggetto legittimario, avrà diritto anche egli a proporre la cautela sociniana. Il caso classico è quello della madre legittimaria.Il legato in sostituzione di legittima è un'attribuzione testamentaria a titolo particolare che tacita il diritto di legittima del legatario e gli preclude di agire in riduzione. Tale legato, date le sue caratteristiche, grava sulla quota di riserva e, per l'eccedenza, sulla disponibile (551 3° cc.).L'attribuzione di un legato in sostituzione di legittima non priva di per sé il legittimario del suo diritto di riserva ma lo pone nell'alternativa di scegliere tra il legato e la legittima. La legge non prevede la donazione in sostituzione di legittima, poiché la condizione di rinunzia all'eredità futura urterebbe contro il divieto dei patti successori.- Se il legittimario decide di agire in riduzione deve quindi rinunziare al legato (551 1° cc.) . La rinunzia può essere espressa o tacita (per alcuni la rinunzia al legato può anche essere tacita e può manifestarsi nello stesso esperimento dell'azione di riduzione. La Cassazione ha affermato che una mera riserva di supplemento espressa all'atto del conseguimento del legato non è sufficiente. Per la rinunzia a un legato di beni immobiliari, è necessaria la forma scritta.

- Se invece, il legittimario preferisce conseguire il legato, egli non può più agire in riduzione anche se il valore del legato risulta inferiore alla quota dl riserva spettantegli. Se il legato accettato in sostituzione ha un valore inferiore alla legittima, la differenza rimane nell'asse ereditario senza incidere sulle altre quote di legittima già calcolate sulla massa. Se quindi di tale differenza abbia beneficiato un terzo, non potrebbe ciò costituire una lesione degli altri legittimari già soddisfatti nel loro diritto. Il legittimario che preferisce accettare il legato non diviene per questo erede (552 2° cc.), in quanto il legato e un'attribuzione a titolo particolare. D'altro canto, il legittimario che rinunzia al legato non diviene per ciò stesso né erede né chiamato all'eredità. Come si è visto, infatti, il legittimario che sia stato pretermesso (e cioè escluso dalla successione a titolo universale) consegue la qualità di erede se e in quanto ottiene la riduzione delle disposizioni testamentarie. Ciononostante egli è e rimane un legittimario: per questo il legato non può essere sottoposto a condizioni, oneri o altri pesi.In un caso e nell'altro (accettazione o rinunzia al legato privativo della legittima) è tuttavia possibile che il legittimario sia chiamato all'eredità per testamento o anche per successione legittima se il testatore non abbia disposto di una parte dell'eredità. A quest'ultimo riguardo si noti che il legittimario, al quale sia stato attribuito un legato in sostituzione di legittima, non deve necessariamente essere stato pretermesso dal testatore. Nell'ipotesi più semplice questi potrebbe essersi limitato esclusivamente ad attribuire il legato in sostituzione di legittima. In tal caso l'eredità intestata si devolve secondo le regole della successione legittima ed il legittimario è chiamato come erede. Ciò potrebbe non essere sufficiente ad assicurargli una porzione di beni pari alla sua quota di legittima sulla massa (relitto più donato). Il rimedio sarebbe allora quello della riduzione delle donazioni. Ma questo rimedio è appunto precluso al legittimario che abbia accettato il legato sostitutivo della legittima.Ipotesi diverse dal legato in sostituzione:

IL LEGATO CON DIRITTO AL SUPPLEMENTO Diversa dalla impossibilità ad agire in riduzione è l'attribuzione fatta dal testatore che riconosca espressamente al legatario la facoltà di chiedere un supplemento nel caso in cui il legato in sostituzione di legittima sia inferiore al valore della quota di riserva (551 2° cc.).In questo caso non si pone un'azione di riduzione, ma c'è un potere attribuito dal testatore al legatario nei confronti di un erede (che assume l'obbligo di corrispondere quanto eventualmente necessario per integrare il valore della quota) che si esercita con l'azione di petizione dell'eredità.

IL LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA. Qualora vi sia un legato di questo tipo, l'erede legittimario rimane tale e mantiene tutti i suoi particolari diritti: tale legato costituisce solo un'attribuzione a titolo particolare che il legittimario deve imputare alla sua quota di legittima. L'accetazione del legato in conto di legittima non preclude pertanto al legitimario di agire in riduzione se il legato non è sufficiente a coprire il valore della sua quota di riserva. Il legittimario - legatario, se leso nella legittima, può trattenere il legato e chiedere la differenza oppure può rinunziare al legato e chiedere tutta la legittima.Accertare se il legato è in sostituzione ovvero in conto di legittima è questione di interpretazione della volontà testamentaria.1. Ciò che occorre accertare, precisamente, è se il testatore abbia inteso o no precluDere al legatario di attaccare le altre disposizioni testamentarie e donative. Quando questa intenzione non risulta, il legato deve presumersi attribuito semplicemente in conto di legittima. Il punto è pacifico in giurisprudenza. Cfr. ad es., C. 17 marzo 1953, n. 653, in Giur. Cass. civ. 1954, IV, 217, con nota di F. Greco: lasciare dei beni a tacitazione della legittima è un'espressione per sè equivoca che non preclude al legatario legittimario, ove i beni lasciatigli risultino inferiori alla quota spettantegli, di chiederne l'integrazione restando fermo il legato... salvo che risulti diversamente da una chiara, univoca manifestazione di volontà del testatore. Analogamente C. 15 novembre 1982, n. 6098, in G.civ. 1983, 1, 49, con nota di Azzariti.2. In dottrina si fa anche richiamo alla normale intenzione del testatore di non voler diseredare il legittimario. Secondo il Mengoni, Successione necessaria, 125, tuttavia, questa opinione mal si concilierebbe con la lettera della norma, in base alla quale la volontà di attribuire al legatario la facoltà di chiedere un supplemento deve risultare espressamente (551 2° cc.). Ma questa previsione presuppone che si sia già accertato che il legato è in sostituzione di legittima e, come si avverte nel testo, essa fa riferimento ad un diritto attribuito dal testatore di chiedere un supplemento.

Rinunzia di uno dei legittimari e determinazione della quota spettante agli altri. Occorre tener distinta l'ipotesi in cui il legittimario rinunzi o comunque non eserciti l'azione di riduzione, cioè rinunzi alla parte dei beni che la legge gli riserva, da quella in cui, essendo anche chiamato, per legge o per testamento, all'eredità, rinunzi alla stessa.

Nella prima ipotesi, tenendo fermo il principio che la quota complessiva di riserva si determina secondo il numero dei legittimari esistenti all'apertura della successione, si esclude l'accrescimento, atteso il carattere individuale del diritto alla legittima. Ogni legittimario può pertanto agire per la sua quota di legittima. Pertanto se ad esempio di due figli pretermessi uno rinunzi ai suoi diritti di legittimario, l'altro avrà ugualmente diritto ad un terzo e non a metà del patrimonio calcolato a norma dell'art. 556. Come spesso accade, anche su questo punto esistono opinioni contrarie: alcuni autori ammettono una specie di accrescimento, per il venir meno del concorso sulla quota di legittima del rinunziante, ma affermano che la quota complessiva deve tener conto dei soli accettanti, con la conseguenza che se il de cuius lascia due figli ed uno di questi rinunzia, la quota di legittima spettante all'altro è di metà e non di due terzi. Questa soluzione si applica sia quando il legittimario sia pretermesso, e non possa quindi accettare o rifiutare l'eredità, sia quando, chiamato all'eredità, l'accetti ma non faccia poi valere i suoi diritti di legittimario.

Nella seconda ipotesi, cioè nel caso in cui il legittimario sia anche chiamato all'eredità e vi rinunzi, egli perde anche il diritto alla legittima e non viene più considerato, con efficacia retroattiva, nel novero dei chiamati e legittimari. In questo caso occorre ammettere che di tale rinuncia si avvantaggino i coeredi legittimari che con il primo avrebbero concorso: non si spiegherebbe altrimenti la norma dell'art. 552 Resta a vedere se la quota del rinunziante si accresca agli altri legittimari, o se più semplicemente i diritti di questi vadano calcolati come se il primo non fosse mai esistito. Essendo piuttosto incerta l'applicabilità dell'art. 522, dettato in tema di successione legittima, pur con notevoli perplessità propendiamo per la seconda soluzione, con la conseguenza che, se per esempio fra più figli uno solo accetti, questi avrà diritto alla quota di metà e non di due terzi (a questa soluzione sembra aver aderito C 87/2434; in senso contrario C 76/3888, secondo la quale la quota dei rinunzianti si accresce agli altri). Un ulteriore elemento da ricordare è il seguente: la rinuncia all'eredità da parte dell'erede legittimo o testamentario non impedisce al rinunciante di ritenere le donazioni e di conseguire i legati il cui valore non superi la quota disponibile (art. 521 comma 2); ma, se l'erede che rinuncia è, al tempo stesso, un legittimario, non si tiene conto della sua rinuncia per calcolare la quota di riserva spettante agli altri legittimari, i quali possono agire in riduzione solo se risulta lesa la quota che sarebbe spettata loro se il rinunciante non avesse rinunciato (art. 552). In altre parole, la rinuncia all'eredità da parte del legittimario vale, in questa ipotesi, solo come rinuncia alla disponibile.







Privacy




Articolo informazione


Hits: 42314
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024